Documents - 1 citing "Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 luglio 2010. Pakora Pluss SIA contro Valsts ieņēmumu dienests. Domanda di pronuncia pregiudiziale : Augstākās tiesas Senāts Administratīvo lietu departaments - Lettonia. Atto di adesione all’Unione europea - Unione doganale - Misure transitorie - Immissione in libera pratica con esenzione dai dazi doganali - Merce che, alla data di adesione della Repubblica di Lettonia, era in fase di trasporto nella Comunità allargata - Formalità di esportazione - Dazi all’importazione - IVA. Causa C-248/09."

Atto di adesione all’Unione europea, Unione doganale, Misure transitorie, Immissione in libera pratica con esenzione dai dazi doganali, Merce che, alla data di adesione della Repubblica di Lettonia, era in fase di trasporto nella Comunità allargata, Formalità di esportazione, Dazi all’importazione, IVA.
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Unione doganale — Immissione in libera pratica con esenzione dai dazi doganali — Atto di adesione del 2003 (Atto di adesione del 2003, allegato IV, capitolo 5, punto 1; regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 448) 2. Unione doganale — Immissione in libera pratica con esenzione dai dazi doganali — Atto di adesione del 2003 (Atto di adesione del 2003, allegato IV, capitolo 5, punto 1; regolamento del Consiglio n. 2913/92; regolamento della Commissione n. 2454/93) 3. Unione doganale — Dazi all’importazione — Portata — Imposta sul valore aggiunto [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 4, n. 10; direttiva del Consiglio n. 77/388, artt. 2, n. 2, 11, parte B, n. 3, lett. a), e 21, n. 2] Massima 1. Dal momento in cui le merci sono in fase di trasporto nella Comunità allargata alla data di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca si applica il regime previsto al capo 5, n. 1, dell’allegato IV del summenzionato atto di adesione, con esclusione degli altri regimi doganali. Ne risulta che, in una situazione del genere, essendo il regime previsto al capo 5, n. 1, dell’allegato IV del citato atto di adesione esaustivo, l’art. 448 del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 2787/2000, concernente le procedure semplificate proprie del trasporto per mare fra gli Stati membri, nell’ambito del regime di transito comunitario, non è applicabile. Di conseguenza, e anche qualora sia stato predisposto un manifesto di carico, gli atti previsti all’art. 448 del regolamento d’applicazione n. 2454/93 non possono sostituirsi alle formalità di esportazione contemplate al capo 5, n. 1, dell’allegato IV di detto atto di adesione. Pertanto, al fine di verificare se le formalità di esportazione ivi stabilite al capo 5, punto 1, dell’allegato IV di detto atto di adesione siano state rispettate, è irrilevante sapere se gli atti previsti all’art. 448 del regolamento n. 2454/93 siano stati compiuti, anche qualora sia stato predisposto un manifesto di carico. (v. punti 32-35, dispositivo 1) 2. Il regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 82/97, e il regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 2787/2000, sono applicabili nei nuovi Stati membri a partire dal 1° maggio 2004, senza che si possa invocare il beneficio del regime di cui al capo 5, n. 1, dell’allegato IV dell’atto di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allorché le formalità di esportazione ivi stabilite non sono state rispettate relativamente a merci in fase di trasporto nella Comunità allargata alla data di adesione di detti nuovi Stati membri all’Unione europea. (v. punto 41, dispositivo 2) 3. L’art. 4, n. 10, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 82/97, deve essere interpretato nel senso che i dazi all’importazione non includono l’imposta sul valore aggiunto da riscuotere per l’importazione di beni. Peraltro, siccome l’imposta sul valore aggiunto è dovuta quando la merce è importata, l’obbligo di versare tale imposta incombe alla persona o alle persone designate o riconosciute dallo Stato membro di importazione. (v. punti 47, 49, 52, dispositivo 3-4)