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citing "Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 novembre 2010. Finanzamt Leverkusen contro Verigen Transplantation Service International AG. Domanda di pronuncia pregiudiziale : Bundesfinanzhof - Germania. Sesta direttiva IVA - Art. 13, parte A, n. 1, lett. c) - Esenzioni in favore di attività di interesse generale - Prestazioni mediche - Distacco e riproduzione di cellule della cartilagine destinate ad essere reimpiantate nel paziente. Causa C-156/09."
Rinvio pregiudiziale, Sesta direttiva IVA, Esenzioni di alcune attività di interesse pubblico, Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere b) e c), Ospedalizzazione e cure mediche, Operazioni strettamente connesse, Attività di trasporto di organi e di prelievi di origine umana a fini di analisi medica o di cure mediche o terapeutiche, Attività autonoma, Istituti ospedalieri e centri medici e diagnostici, Istituto della stessa natura.
Causa C-334/14 État belge contro Nathalie De Fruytier (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Mons) «Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Esenzioni di alcune attività di interesse pubblico — Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere b) e c) — Ospedalizzazione e cure mediche — Operazioni strettamente connesse — Attività di trasporto di organi e di prelievi di origine umana a fini di analisi medica o di cure mediche o terapeutiche — Attività autonoma — Istituti ospedalieri e centri medici e diagnostici — Istituto della stessa natura» Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 luglio 2015 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione delle prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche – Trasporto da parte di un terzo indipendente di organi e di prelievi di origine umana a fini di analisi medica o di cure mediche o terapeutiche – Esclusione – Operazioni strettamente connesse a prestazioni mediche – Istituto della stessa natura – Esclusione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte A, § 1, b) e c)] L’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere b) e c), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a un’attività di trasporto di organi e di prelievi di origine umana a fini di analisi medica o di cure mediche o terapeutiche, esercitata da un terzo indipendente, le cui prestazioni sono comprese nel rimborso effettuato dal sistema previdenziale, a favore di cliniche e laboratori. In particolare, tale attività non può fruire di un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto a titolo di operazioni strettamente connesse a prestazioni mediche quali previste al suddetto articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera b), in quanto tale terzo indipendente non può essere qualificato come «organismo di diritto pubblico», né può corrispondere alla qualificazione di «istituto ospedaliero», «centro medico», «centro diagnostico» o qualsiasi altro «istituto della stessa natura debitamente riconosciuto», che opera in condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli organismi di diritto pubblico. Da un lato, infatti, tale attività manifestamente non costituisce «cure mediche» o «prestazioni mediche», ai sensi dell’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere b) e c), della sesta direttiva, dal momento che essa non rientra tra le prestazioni mediche che hanno direttamente come scopo effettivo quello di diagnosticare, di curare e di guarire malattie o problemi di salute, o che perseguono effettivamente la tutela, il mantenimento o il ristabilimento della salute. Dall’altro lato, un trasportatore autonomo, a differenza in particolare di un laboratorio di diritto privato che effettua analisi mediche diagnostiche a scopo terapeutico, non è un ente individualizzato che svolge lo stesso tipo di particolare funzione assolta dagli istituti ospedalieri o dai centri medici e diagnostici. (v. punti 23, 25, 36, 39 e dispositivo) Causa C-334/14 État belge contro Nathalie De Fruytier (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Mons) «Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Esenzioni di alcune attività di interesse pubblico — Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere b) e c) — Ospedalizzazione e cure mediche — Operazioni strettamente connesse — Attività di trasporto di organi e di prelievi di origine umana a fini di analisi medica o di cure mediche o terapeutiche — Attività autonoma — Istituti ospedalieri e centri medici e diagnostici — Istituto della stessa natura» Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 luglio 2015 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione delle prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche – Trasporto da parte di un terzo indipendente di organi e di prelievi di origine umana a fini di analisi medica o di cure mediche o terapeutiche – Esclusione – Operazioni strettamente connesse a prestazioni mediche – Istituto della stessa natura – Esclusione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte A, § 1, b) e c)] L’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere b) e c), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a un’attività di trasporto di organi e di prelievi di origine umana a fini di analisi medica o di cure mediche o terapeutiche, esercitata da un terzo indipendente, le cui prestazioni sono comprese nel rimborso effettuato dal sistema previdenziale, a favore di cliniche e laboratori. In particolare, tale attività non può fruire di un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto a titolo di operazioni strettamente connesse a prestazioni mediche quali previste al suddetto articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera b), in quanto tale terzo indipendente non può essere qualificato come «organismo di diritto pubblico», né può corrispondere alla qualificazione di «istituto ospedaliero», «centro medico», «centro diagnostico» o qualsiasi altro «istituto della stessa natura debitamente riconosciuto», che opera in condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli organismi di diritto pubblico. Da un lato, infatti, tale attività manifestamente non costituisce «cure mediche» o «prestazioni mediche», ai sensi dell’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere b) e c), della sesta direttiva, dal momento che essa non rientra tra le prestazioni mediche che hanno direttamente come scopo effettivo quello di diagnosticare, di curare e di guarire malattie o problemi di salute, o che perseguono effettivamente la tutela, il mantenimento o il ristabilimento della salute. Dall’altro lato, un trasportatore autonomo, a differenza in particolare di un laboratorio di diritto privato che effettua analisi mediche diagnostiche a scopo terapeutico, non è un ente individualizzato che svolge lo stesso tipo di particolare funzione assolta dagli istituti ospedalieri o dai centri medici e diagnostici. (v. punti 23, 25, 36, 39 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Art. 13, parte A, n. 1, lett. c), Esenzioni in favore di attività di interesse generale, Prestazioni mediche, Distacco e riproduzione di cellule della cartilagine destinate ad essere reimpiantate nel paziente.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione delle prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche — Portata [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte A, n. 1, lett. c)] Massima L’art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretato nel senso che il distacco di cellule della cartilagine articolare dal materiale cartilagineo prelevato da un essere umano e la loro successiva riproduzione, finalizzati al reimpianto a scopo terapeutico, costituiscono «prestazioni mediche» ai sensi di tale disposizione. Infatti, la nozione di «prestazioni mediche» si riferisce a prestazioni che hanno lo scopo di diagnosticare, di curare e, nella misura del possibile, di guarire malattie o problemi di salute. Se le «prestazioni mediche» devono avere uno scopo terapeutico, non ne consegue necessariamente, conformemente alla giurisprudenza citata al punto precedente, che la finalità terapeutica di una prestazione debba essere intesa in un’accezione particolarmente restrittiva. Non è rilevante a tale riguardo il fatto che tali servizi siano forniti da personale di laboratori i cui membri non sono medici qualificati, in quanto non è necessario che una prestazione medica a carattere terapeutico sia, in tutti i suoi elementi, effettuata da personale medico. La circostanza che le cellule riprodotte siano reimpiantate nel paziente da cui sono state prelevate o in un terzo non incide, in linea di principio, sulla qualificazione di un servizio come «prestazione medica». (v. punti 24, 28-29, 32 e dispositivo)
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