Documents - 6 citing "Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 novembre 2010. X contro Skatteverket. Domanda di pronuncia pregiudiziale : Regeringsrätten - Svezia. IVA - Direttiva 2006/112/CE - Artt. 2, 20, primo comma, e 138, n. 1 - Acquisto intracomunitario di una barca a vela nuova - Uso immediato del bene acquistato nello Stato membro di acquisto o in un altro Stato membro prima che esso sia trasportato alla sua destinazione finale - Termine entro il quale ha inizio il trasporto del bene al luogo di destinazione - Durata massima del trasporto - Momento rilevante per determinare il carattere nuovo di un mezzo di trasporto ai fini della sua tassazione. Causa C-84/09."

Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 17, paragrafo 2, lettera f), Condizione relativa alla rispedizione di un bene a destinazione dello Stato membro a partire dal quale tale bene era stato inizialmente spedito o trasportato.
Cause riunite C-606/12 e C-607/12 Dresser-Rand SA contro Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale, Ufficio Controlli di Genova (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Commissione tributaria provinciale di Genova) «Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 17, paragrafo 2, lettera f) — Condizione relativa alla rispedizione di un bene a destinazione dello Stato membro a partire dal quale tale bene era stato inizialmente spedito o trasportato» Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 marzo 2014 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Cessioni di beni – Trasferimento a destinazione di un altro Stato membro – Esclusione di un trasferimento costituito dalla spedizione o dal trasporto di un bene tra due Stati membri – Presupposto – Rispedizione necessaria del bene al soggetto passivo nello Stato membro di origine [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 17, § 2, f)] Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Domanda di interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione manifestamente inapplicabili nel procedimento principale – Inapplicabilità dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2006/112 in assenza di rispedizione del bene nello Stato membro di origine [Art. 267 TFUE; direttiva del Consiglio 2006/112, art. 17, § 2, f)] L’articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, affinché la spedizione o il trasporto di un bene non sia qualificato come trasferimento a destinazione di un altro Stato membro, tale bene, dopo l’esecuzione dei lavori che lo riguardano nello Stato membro d’arrivo della spedizione o del trasporto del bene stesso, deve necessariamente essere rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale esso era stato inizialmente spedito o trasportato. Infatti, il trasferimento di un bene in un altro Stato membro non deve essere qualificato come cessione intracomunitaria soltanto qualora esso venga effettuato non ai fini del consumo finale del bene in tale Stato membro, bensì in vista dell’esecuzione di un’operazione di trasformazione del bene stesso, seguita dalla sua rispedizione nello Stato membro di origine. Dunque, la rispedizione del bene al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale tale bene era stato inizialmente spedito o trasportato deve essere considerata come una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva sopra citata. (v. punti 30-32 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punti 33-38) Cause riunite C-606/12 e C-607/12 Dresser-Rand SA contro Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale, Ufficio Controlli di Genova (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Commissione tributaria provinciale di Genova) «Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 17, paragrafo 2, lettera f) — Condizione relativa alla rispedizione di un bene a destinazione dello Stato membro a partire dal quale tale bene era stato inizialmente spedito o trasportato» Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 marzo 2014 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Cessioni di beni — Trasferimento a destinazione di un altro Stato membro — Esclusione di un trasferimento costituito dalla spedizione o dal trasporto di un bene tra due Stati membri — Presupposto — Rispedizione necessaria del bene al soggetto passivo nello Stato membro di origine [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 17, § 2, f)] Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Domanda di interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione manifestamente inapplicabili nel procedimento principale — Inapplicabilità dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2006/112 in assenza di rispedizione del bene nello Stato membro di origine [Art. 267 TFUE; direttiva del Consiglio 2006/112, art. 17, § 2, f)] L’articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, affinché la spedizione o il trasporto di un bene non sia qualificato come trasferimento a destinazione di un altro Stato membro, tale bene, dopo l’esecuzione dei lavori che lo riguardano nello Stato membro d’arrivo della spedizione o del trasporto del bene stesso, deve necessariamente essere rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale esso era stato inizialmente spedito o trasportato. Infatti, il trasferimento di un bene in un altro Stato membro non deve essere qualificato come cessione intracomunitaria soltanto qualora esso venga effettuato non ai fini del consumo finale del bene in tale Stato membro, bensì in vista dell’esecuzione di un’operazione di trasformazione del bene stesso, seguita dalla sua rispedizione nello Stato membro di origine. Dunque, la rispedizione del bene al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale tale bene era stato inizialmente spedito o trasportato deve essere considerata come una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva sopra citata. (v. punti 30-32 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punti 33-38)
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 146, Esenzioni all’esportazione, Articolo 131, Condizioni stabilite dagli Stati membri, Legislazione nazionale che prevede che il bene destinato all’esportazione debba aver lasciato il territorio doganale dell’Unione europea entro 90 giorni dalla vendita.
Causa C-563/12 BDV Hungary Trading Kft. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 146 — Esenzioni all’esportazione — Articolo 131 — Condizioni stabilite dagli Stati membri — Legislazione nazionale che prevede che il bene destinato all’esportazione debba aver lasciato il territorio doganale dell’Unione europea entro 90 giorni dalla vendita» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Esenzioni all’esportazione – Cessioni di beni spediti o trasportati al di fuori dell’Unione – Normativa nazionale che subordina il beneficio dell’esenzione all’esecuzione dell’operazione di trasporto al di fuori dell’Unione entro 90 giorni dalla cessione – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 131 e 146, § 1) Gli articoli 146, paragrafo 1, e 131 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale secondo la quale, nell’ambito di una cessione all’esportazione, i beni destinati ad essere esportati al di fuori dell’Unione europea devono aver lasciato il territorio dell’Unione entro un termine prestabilito di tre mesi o di 90 giorni successivi alla data di cessione, qualora il semplice superamento di tale termine abbia la conseguenza di privare definitivamente il soggetto passivo dell’esenzione riguardo a tale cessione. A tale proposito, dal termine «spediti», contenuto nell’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva, deriva che l’esportazione di un bene si perfeziona e l’esenzione della cessione all’esportazione diviene applicabile quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente, il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato al di fuori dell’Unione e, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio dell’Unione. Tale articolo non prevede una condizione in base alla quale il bene destinato all’esportazione deve aver lasciato il territorio dell’Unione entro un termine preciso, affinché l’esenzione all’esportazione prevista da tale articolo divenga applicabile. Tuttavia, le esenzioni previste ai capi da 2 a 9 del titolo IX di tale direttiva, di cui fa parte l’articolo 146 della stessa, si applicano alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione delle medesime esenzioni e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso. Inoltre, gli Stati membri devono rispettare i principi generali del diritto che fanno parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione, quali, in particolare, i principi di certezza del diritto, di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento. In via di principio è, dunque, consentito agli Stati membri stabilire un termine ragionevole per le esportazioni al fine di verificare se un bene oggetto di una cessione all’esportazione sia effettivamente uscito dall’Unione. Infatti, imporre al venditore di un bene destinato all’esportazione un termine preciso entro il quale tale bene deve aver lasciato il territorio doganale dell’Unione costituisce un mezzo appropriato a tal fine. Tuttavia, un tale termine non deve eccedere quanto necessario a tal fine. (v. punti 24-29, 34-36, 42 e dispositivo) Causa C-563/12 BDV Hungary Trading Kft. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 146 — Esenzioni all’esportazione — Articolo 131 — Condizioni stabilite dagli Stati membri — Legislazione nazionale che prevede che il bene destinato all’esportazione debba aver lasciato il territorio doganale dell’Unione europea entro 90 giorni dalla vendita» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Esenzioni all’esportazione — Cessioni di beni spediti o trasportati al di fuori dell’Unione — Normativa nazionale che subordina il beneficio dell’esenzione all’esecuzione dell’operazione di trasporto al di fuori dell’Unione entro 90 giorni dalla cessione — Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 131 e 146, § 1) Gli articoli 146, paragrafo 1, e 131 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale secondo la quale, nell’ambito di una cessione all’esportazione, i beni destinati ad essere esportati al di fuori dell’Unione europea devono aver lasciato il territorio dell’Unione entro un termine prestabilito di tre mesi o di 90 giorni successivi alla data di cessione, qualora il semplice superamento di tale termine abbia la conseguenza di privare definitivamente il soggetto passivo dell’esenzione riguardo a tale cessione. A tale proposito, dal termine «spediti», contenuto nell’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva, deriva che l’esportazione di un bene si perfeziona e l’esenzione della cessione all’esportazione diviene applicabile quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente, il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato al di fuori dell’Unione e, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio dell’Unione. Tale articolo non prevede una condizione in base alla quale il bene destinato all’esportazione deve aver lasciato il territorio dell’Unione entro un termine preciso, affinché l’esenzione all’esportazione prevista da tale articolo divenga applicabile. Tuttavia, le esenzioni previste ai capi da 2 a 9 del titolo IX di tale direttiva, di cui fa parte l’articolo 146 della stessa, si applicano alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione delle medesime esenzioni e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso. Inoltre, gli Stati membri devono rispettare i principi generali del diritto che fanno parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione, quali, in particolare, i principi di certezza del diritto, di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento. In via di principio è, dunque, consentito agli Stati membri stabilire un termine ragionevole per le esportazioni al fine di verificare se un bene oggetto di una cessione all’esportazione sia effettivamente uscito dall’Unione. Infatti, imporre al venditore di un bene destinato all’esportazione un termine preciso entro il quale tale bene deve aver lasciato il territorio doganale dell’Unione costituisce un mezzo appropriato a tal fine. Tuttavia, un tale termine non deve eccedere quanto necessario a tal fine. (v. punti 24-29, 34-36, 42 e dispositivo)
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 138, paragrafo 1, Condizioni di esenzione di un’operazione intracomunitaria caratterizzata dall’obbligo, per l’acquirente, di garantire il trasporto del bene di cui dispone in qualità di proprietario dal momento del carico, Obbligo, per il venditore, di dimostrare che il bene ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione, Cancellazione, con effetto retroattivo, del numero d’identificazione IVA dell’acquirente.
Causa C-273/11 Mecsek-Gabona Kft contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 138, paragrafo 1 — Condizioni di esenzione di un’operazione intracomunitaria caratterizzata dall’obbligo, per l’acquirente, di garantire il trasporto del bene di cui dispone in qualità di proprietario dal momento del carico — Obbligo, per il venditore, di dimostrare che il bene ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione — Cancellazione, con effetto retroattivo, del numero d’identificazione IVA dell’acquirente» Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 settembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzione di una cessione intracomunitaria – Diniego dell’esenzione al venditore – Ammissibilità – Presupposti (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 138, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzione di una cessione intracomunitaria – Cancellazione, con effetto retroattivo, del numero d’identificazione dell’imposta sul valore aggiunto dell’acquirente – Assenza di effetti sul beneficio dell’esenzione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 138, § 1) In circostanze in cui, da un lato, il diritto di disporre di un bene quale proprietario è trasferito, nel territorio di detto Stato membro, a un acquirente stabilito in un altro Stato membro che, al momento dell’operazione, dispone di un numero d’identificazione dell’imposta sul valore aggiunto in quest’ultimo Stato e che provvede al trasporto del bene di cui trattasi a destinazione del medesimo e, dall’altro lato, il venditore si accerta che i camion immatricolati all’estero ritirino il bene presso il suo deposito e dispone delle lettere di vettura CMR (Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada), rispedite dall’acquirente a partire dallo Stato membro di destinazione, quale prova del fatto che il bene è stato trasportato al di fuori dello Stato membro del venditore, l’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/88, deve essere interpretato nel senso che non osta a che il beneficio del diritto all’esenzione di una cessione intracomunitaria sia negato al venditore, purché sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che quest’ultimo non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in materia di prova o che sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione da esso effettuata rientrava in un’evasione posta in essere dall’acquirente e non ha adottato tutte le misure ragionevoli a sua disposizione per evitare la propria partecipazione a detta evasione. (v. punti 28, 55 e dispositivo 1) L’esenzione di una cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88, non può essere negata al venditore per la sola ragione che l’amministrazione tributaria di un altro Stato membro ha proceduto a una cancellazione del numero d’identificazione dell’imposta sul valore aggiunto dell’acquirente che, sebbene verificatasi dopo la cessione del bene, ha prodotto effetti, in modo retroattivo, a una data precedente a quest’ultima. Infatti, dal momento che l’obbligo di verificare la qualità del soggetto passivo incombe all’autorità nazionale competente prima che quest’ultima attribuisca a tale soggetto un numero d’identificazione di imposta sul valore aggiunto, un’eventuale irregolarità relativa a detto registro non può comportare che un operatore, il quale si sia basato sui dati figuranti nel registro, sia escluso dall’esenzione della quale avrebbe diritto di beneficiare. (v. punti 63, 65, dispositivo 2) Causa C-273/11 Mecsek-Gabona Kft contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 138, paragrafo 1 — Condizioni di esenzione di un’operazione intracomunitaria caratterizzata dall’obbligo, per l’acquirente, di garantire il trasporto del bene di cui dispone in qualità di proprietario dal momento del carico — Obbligo, per il venditore, di dimostrare che il bene ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione — Cancellazione, con effetto retroattivo, del numero d’identificazione IVA dell’acquirente» Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 settembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzione di una cessione intracomunitaria — Diniego dell’esenzione al venditore — Ammissibilità — Presupposti (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 138, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzione di una cessione intracomunitaria — Cancellazione, con effetto retroattivo, del numero d’identificazione dell’imposta sul valore aggiunto dell’acquirente — Assenza di effetti sul beneficio dell’esenzione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 138, § 1) In circostanze in cui, da un lato, il diritto di disporre di un bene quale proprietario è trasferito, nel territorio di detto Stato membro, a un acquirente stabilito in un altro Stato membro che, al momento dell’operazione, dispone di un numero d’identificazione dell’imposta sul valore aggiunto in quest’ultimo Stato e che provvede al trasporto del bene di cui trattasi a destinazione del medesimo e, dall’altro lato, il venditore si accerta che i camion immatricolati all’estero ritirino il bene presso il suo deposito e dispone delle lettere di vettura CMR (Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada), rispedite dall’acquirente a partire dallo Stato membro di destinazione, quale prova del fatto che il bene è stato trasportato al di fuori dello Stato membro del venditore, l’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/88, deve essere interpretato nel senso che non osta a che il beneficio del diritto all’esenzione di una cessione intracomunitaria sia negato al venditore, purché sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che quest’ultimo non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in materia di prova o che sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione da esso effettuata rientrava in un’evasione posta in essere dall’acquirente e non ha adottato tutte le misure ragionevoli a sua disposizione per evitare la propria partecipazione a detta evasione. (v. punti 28, 55 e dispositivo 1) L’esenzione di una cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88, non può essere negata al venditore per la sola ragione che l’amministrazione tributaria di un altro Stato membro ha proceduto a una cancellazione del numero d’identificazione dell’imposta sul valore aggiunto dell’acquirente che, sebbene verificatasi dopo la cessione del bene, ha prodotto effetti, in modo retroattivo, a una data precedente a quest’ultima. Infatti, dal momento che l’obbligo di verificare la qualità del soggetto passivo incombe all’autorità nazionale competente prima che quest’ultima attribuisca a tale soggetto un numero d’identificazione di imposta sul valore aggiunto, un’eventuale irregolarità relativa a detto registro non può comportare che un operatore, il quale si sia basato sui dati figuranti nel registro, sia escluso dall’esenzione della quale avrebbe diritto di beneficiare. (v. punti 63, 65, dispositivo 2)
IVA, Sesta direttiva, Art. 5, n. 8, Nozione di "trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni", Trasferimento della proprietà dello stock di merci e dell’attrezzatura commerciale contestuale alla locazione dei locali commerciali.
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Cessione di beni — Facoltà per gli Stati membri di escludere il trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 5, n. 8) 2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Cessione di beni — Trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 5, n. 8) Massima 1. Affinché si configuri un trasferimento di un’azienda o di una parte autonoma di un’impresa ai sensi dell’art. 5, n. 8, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, occorre che il complesso degli elementi trasferiti sia sufficiente per consentire la prosecuzione di un’attività economica autonoma. Nell’ipotesi in cui un’attività economica non richieda l’uso di locali particolari o dotati di impianti fissi necessari per la prosecuzione dell’attività economica, può sussistere un trasferimento di un’universalità di beni, ai sensi della summenzionata disposizione della sesta direttiva, anche senza il trasferimento dei diritti di proprietà su un bene immobile. Per contro, non è possibile ravvisare un simile trasferimento, ai sensi della suddetta disposizione, senza che al cessionario siano stati conferiti in godimento i locali commerciali, qualora l’attività economica interessata consista nella gestione di un complesso inscindibile di beni mobili ed immobili. In particolare, ove i locali commerciali siano muniti di impianti fissi necessari per la prosecuzione dell’attività economica, tali beni immobili devono fare parte degli elementi ceduti, affinché si tratti del trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni, ai sensi della sesta direttiva. Siffatto trasferimento può altresì avere luogo se i locali commerciali sono messi a disposizione del cessionario mediante un contratto di locazione o se quest’ultimo dispone esso stesso di un bene immobile appropriato in cui tutti i beni trasferiti possano essere collocati e in cui egli possa continuare ad esercitare l’attività economica di cui trattasi. Peraltro, elementi quali la durata del contratto di locazione stipulato e le modalità convenute per porvi un termine devono essere presi in considerazione in sede di valutazione globale dell’operazione di trasferimento di beni, sempre ai sensi della medesima disposizione, poiché possono incidere su tale valutazione nell’ipotesi in cui siano atti ad impedire la prosecuzione duratura dell’attività economica. Tuttavia, la possibilità di recedere da un contratto di locazione a tempo indeterminato con un preavviso a breve termine, di per sé, non è determinante per concludere che il cessionario avesse l’intenzione di liquidare immediatamente l’azienda o la parte di impresa trasferita. Pertanto, l’applicazione dell’art. 5, n. 8, della sesta direttiva non può essere respinta in base a quest’unico motivo. (v. punti 25, 27-29, 42-43) 2. L’art. 5, n. 8, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che costituisce trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni, ai sensi della suddetta disposizione, il trasferimento della proprietà dello stock di merci e dell’attrezzatura commerciale di un negozio al dettaglio, contestuale alla locazione al cessionario, a tempo indeterminato, dei locali del negozio stesso, locazione dalla quale entrambe le parti possano peraltro recedere con breve preavviso, a condizione che i beni trasferiti siano sufficienti affinché il medesimo cessionario possa proseguire durevolmente un’attività economica autonoma. (v. punto 45 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Artt. 8, n. 1, lett. a) e b), 28 bis, n. 1, lett. a), 28 ter, parte A, n. 1, e 28 quater, parte A, lett. a), primo comma, Esenzione delle cessioni di beni spediti o trasportati all’interno dell’Unione, Cessioni successive degli stessi beni che danno luogo a un’unica spedizione o a un solo trasporto intracomunitario.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri — Esenzione delle cessioni di beni spediti o trasportati all’interno della Comunità [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 28 quater, parte A, lett. a), primo comma] Massima Quando un bene forma oggetto di due cessioni successive tra diversi soggetti passivi che agiscono in quanto tali, ma di un solo trasporto intracomunitario, la determinazione dell’operazione cui deve essere imputato tale trasporto, vale a dire la prima o la seconda cessione – rientrando tale operazione, pertanto, nell’ambito della nozione di cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 28 quater, parte A, lett. a), primo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 96/95, in combinato disposto con gli artt. 8, n. 1, lett. a) e b), 28 bis, n. 1, lett. a), primo comma, e 28 ter, parte A, n. 1, della stessa direttiva – deve essere effettuata alla luce di una valutazione globale di tutte le circostanze del caso di specie al fine di stabilire quale di queste due cessioni soddisfi la totalità delle condizioni relative ad una cessione intracomunitaria. A tal riguardo, quando il primo acquirente, avendo ottenuto il diritto di disporre del bene come un proprietario sul territorio dello Stato membro della prima cessione, manifesta il suo intento di trasportare tale bene in un altro Stato membro e si presenta con il suo numero di partita IVA attribuito da quest’ultimo Stato, il trasporto intracomunitario dovrebbe essere imputato alla prima cessione, a condizione che il diritto di disporre del bene come un proprietario sia stato trasferito al secondo acquirente nello Stato membro di destinazione del trasporto intracomunitario, condizione la cui verifica spetta al giudice nazionale. (v. punti 44, 45 e dispositivo)
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Artt. 2, 20, primo comma, e 138, n. 1, Acquisto intracomunitario di una barca a vela nuova, Uso immediato del bene acquistato nello Stato membro di acquisto o in un altro Stato membro prima che esso sia trasportato alla sua destinazione finale, Termine entro il quale ha inizio il trasporto del bene al luogo di destinazione, Durata massima del trasporto, Momento rilevante per determinare il carattere nuovo di un mezzo di trasporto ai fini della sua tassazione.
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 2, n. 1, lett. b), ii), 20, primo comma, e 138, n. 1] 2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 2, n. 2, lett. b)] Massima 1. Gli artt. 20, primo comma, e 138, n. 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che la qualificazione di un’operazione quale cessione o acquisto intracomunitario non può dipendere dal rispetto di un qualsivoglia termine entro il quale debba aver inizio o concludersi il trasporto del bene di cui trattasi a partire dallo Stato membro di cessione verso lo Stato membro di destinazione. Tuttavia, affinché possa operarsi una simile qualificazione e possa determinarsi il luogo di acquisto, occorre stabilire un nesso temporale e sostanziale tra la cessione del bene e il trasporto dello stesso, nonché una continuità nello svolgimento dell’operazione. Nel caso particolare dell’acquisto di un mezzo di trasporto nuovo ai sensi dell’art. 2, n. 1, lett. b), ii), di tale direttiva, la determinazione del carattere intracomunitario dell’operazione deve essere effettuata mediante una valutazione complessiva di tutte le circostanze oggettive nonché dell’intenzione dell’acquirente, purché essa sia suffragata da elementi oggettivi che consentano di identificare lo Stato membro nel quale è previsto che abbia luogo l’utilizzazione finale del bene di cui trattasi. A tal riguardo, fra gli elementi che possono presentare sicura rilevanza figurano, oltre alla durata nel tempo del trasporto del bene in questione, in particolare, il luogo di immatricolazione e di utilizzo abituale dello stesso, il luogo del domicilio dell’acquirente, nonché la presenza o l’assenza di legami che l’acquirente abbia con lo Stato membro di cessione o con un altro Stato membro. Nell’ipotesi specifica dell’acquisto di una barca a vela, possono altresì avere rilevanza lo Stato membro di bandiera nonché il luogo in cui la barca a vela sarà normalmente stazionata o ancorata e quello del suo svernamento. Tuttavia, nell’ambito di un acquisto intracomunitario non può esigersi che il trasporto di un mezzo di trasporto sia effettuato immediatamente dopo la sua cessione, che esso avvenga in modo ininterrotto e che il bene di cui trattasi non venga in alcun modo utilizzato prima o durante tale trasporto. Ciò che rileva è stabilire in quale Stato membro avrà luogo l’utilizzazione finale e duratura del mezzo di trasporto interessato. A tale riguardo, l’utilizzazione dello stesso nel corso del trasporto, anche a scopo ricreativo, rappresenta solo un periodo del tutto trascurabile rispetto alla durata della vita, in via generale, di un mezzo di trasporto. (v. punti 33, 45-46, 48, 50-51, dispositivo 1) 2. Per verificare se un mezzo di trasporto oggetto di un acquisto intracomunitario sia nuovo ai sensi dell’art. 2, n. 2, lett. b), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, occorre riferirsi al momento della cessione del bene di cui trattasi dal venditore all’acquirente, ossia al momento in cui il diritto di disporre di tale bene come proprietario è trasferito dal venditore all’acquirente. (v. punti 55, 57, dispositivo 2)