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citing "Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 giugno 2010. Leo-Libera GmbH contro Finanzamt Buchholz in der Nordheide. Domanda di pronuncia pregiudiziale : Bundesfinanzhof - Germania. Domanda di pronuncia pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Art. 135, n. 1, lett. i) - Esenzione delle scommesse, lotterie e altri giochi di azzardo - Presupposti e limiti - Potere di determinazione degli Stati membri. Causa C-58/09."
Fiscalità, IVA, Giochi d’azzardo con poste in denaro, Normativa di uno Stato membro che assoggetta cumulativamente all’IVA e a un tributo speciale la gestione di slot machine con possibilità di vincita limitate, Ammissibilità, Base imponibile, Possibilità per il soggetto passivo di ripercuotere l’IVA.
Causa C-440/12 Metropol Spielstätten Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) contro Finanzamt Hamburg-Bergedorf (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg) «Fiscalità — IVA — Giochi d’azzardo con poste in denaro — Normativa di uno Stato membro che assoggetta cumulativamente all’IVA e a un tributo speciale la gestione di slot machine con possibilità di vincita limitate — Ammissibilità — Base imponibile — Possibilità per il soggetto passivo di ripercuotere l’IVA» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 ottobre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Esenzione delle scommesse, lotterie e altri giochi di azzardo con poste in denaro – Articolo 401 della direttiva 2006/112 – Ambito di applicazione – Imposta sul valore aggiunto e tributo nazionale speciale sui giochi di azzardo che possono essere riscossi in modo cumulativo – Ammissibilità – Presupposto [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 135, § 1, i), e 401] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Prestazione di servizi – Corrispettivo effettivamente percepito dal prestatore – Apparecchi automatici per giochi d’azzardo – Esclusione della percentuale fissa delle poste che viene obbligatoriamente distribuita come vincita ai giocatori Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Gestione di apparecchi da gioco con possibilità di vincita – Normativa o prassi nazionali che determinano la base imponibile in funzione dell’importo dei proventi di cassa alla scadenza di un determinato periodo – Ammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 1, § 2, prima frase, e 73) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Normativa nazionale che assoggetta la gestione degli apparecchi automatici per giochi d’azzardo con possibilità di vincita limitate cumulativamente all’imposta sul valore aggiunto e a un tributo speciale non impedendo la ripercussione di detta imposta sui consumatori finali Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Sistema nazionale che disciplina un’imposta non armonizzata – Imputazione a tale prima imposta dell’imposta sul valore aggiunto dovuta (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 1, § 2) L’articolo 401 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’articolo 135, paragrafo 1, lettera i) della stessa, deve essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto e un tributo speciale nazionale sui giochi d’azzardo possono essere riscossi in modo cumulativo, a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un’imposta sul volume d’affari. Per quanto riguarda i giochi d’azzardo con poste in denaro, l’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112, che prevede un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, segnatamente, per tali giochi, «salvo condizioni e limiti stabiliti da ciascuno Stato membro», dev’essere interpretato nel senso che l’esercizio della facoltà di cui gli Stati membri dispongono di fissare condizioni e limiti all’esenzione da detta imposta prevista da tale disposizione consente loro di esentare da tale imposta soltanto taluni giochi d’azzardo con poste di denaro In proposito, è privo di pertinenza, con riferimento al principio di neutralità fiscale, il fatto che l’importo di un tributo non armonizzato sui giochi, di cui taluni organizzatori e gestori di giochi d’azzardo con poste in denaro soggetti a imposta sul valore aggiunto sono parimenti debitori, sia modulato in funzione di detta imposta dovuta a titolo di tale attività. (v. punti 29, 30, 32, dispositivo 1) V. il testo della decisione. (v. punti 38, 40) Gli articoli 1, paragrafo 2, prima frase, e 73 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una disposizione o a una prassi nazionale secondo cui, per la gestione di apparecchi per giochi d’azzardo con possibilità di vincita, l’importo dei proventi di cassa di tali apparecchi dopo che è trascorso un determinato periodo di tempo viene considerato come base imponibile. A questo riguardo, una prassi fiscale che consiste nel considerare come base imponibile, per le operazioni effettuate per mezzo di apparecchi da gioco, i proventi di cassa mensili che dipendono a loro volta dall’importo delle vincite e delle perdite dei diversi giocatori, non viola il diritto dell’Unione per il solo motivo che non esisterebbe alcuna relazione di proporzionalità tra l’imposta sul valore aggiunto esigibile e le poste, considerate individualmente, impegnate dai singoli giocatori. (v. punti 39, 44, dispositivo 2) Una normativa di uno Stato membro che limita le perdite degli utilizzatori delle slot machine con possibilità di vincita limitate non osta alla ripercussione dell’imposta sul valore aggiunto sui consumatori finali. Una tale normativa, infatti, considerando i proventi di cassa netti come base imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, garantisce che tale base includa unicamente i proventi realmente ricavati dal gestore degli apparecchi da gioco e che, al contempo, tale imposta dovuta, risultante dall’applicazione dell’aliquota di legge di tale imposta alla cassa netta quale base imponibile, sia stata parimenti e effettivamente pagata dai consumatori finali. (v. punti 48, 51, 52) L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale relativa a un’imposta non armonizzata secondo la quale l’imposta sul valore aggiunto dovuta viene imputata per il suo esatto importo a tale primo tributo. (v. punto 60, dispositivo 3) Causa C-440/12 Metropol Spielstätten Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) contro Finanzamt Hamburg-Bergedorf (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg) «Fiscalità — IVA — Giochi d’azzardo con poste in denaro — Normativa di uno Stato membro che assoggetta cumulativamente all’IVA e a un tributo speciale la gestione di slot machine con possibilità di vincita limitate — Ammissibilità — Base imponibile — Possibilità per il soggetto passivo di ripercuotere l’IVA» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 ottobre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Esenzione delle scommesse, lotterie e altri giochi di azzardo con poste in denaro — Articolo 401 della direttiva 2006/112 — Ambito di applicazione — Imposta sul valore aggiunto e tributo nazionale speciale sui giochi di azzardo che possono essere riscossi in modo cumulativo — Ammissibilità — Presupposto
[Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 135, § 1, i), e 401]
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Prestazione di servizi — Corrispettivo effettivamente percepito dal prestatore — Apparecchi automatici per giochi d’azzardo — Esclusione della percentuale fissa delle poste che viene obbligatoriamente distribuita come vincita ai giocatori
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Gestione di apparecchi da gioco con possibilità di vincita — Normativa o prassi nazionali che determinano la base imponibile in funzione dell’importo dei proventi di cassa alla scadenza di un determinato periodo — Ammissibilità
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 1, § 2, prima frase, e 73)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Normativa nazionale che assoggetta la gestione degli apparecchi automatici per giochi d’azzardo con possibilità di vincita limitate cumulativamente all’imposta sul valore aggiunto e a un tributo speciale non impedendo la ripercussione di detta imposta sui consumatori finali
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Sistema nazionale che disciplina un’imposta non armonizzata — Imputazione a tale prima imposta dell’imposta sul valore aggiunto dovuta
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 1, § 2) L’articolo 401 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’articolo 135, paragrafo 1, lettera i) della stessa, deve essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto e un tributo speciale nazionale sui giochi d’azzardo possono essere riscossi in modo cumulativo, a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un’imposta sul volume d’affari.
Per quanto riguarda i giochi d’azzardo con poste in denaro, l’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112, che prevede un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, segnatamente, per tali giochi, «salvo condizioni e limiti stabiliti da ciascuno Stato membro», dev’essere interpretato nel senso che l’esercizio della facoltà di cui gli Stati membri dispongono di fissare condizioni e limiti all’esenzione da detta imposta prevista da tale disposizione consente loro di esentare da tale imposta soltanto taluni giochi d’azzardo con poste di denaro
In proposito, è privo di pertinenza, con riferimento al principio di neutralità fiscale, il fatto che l’importo di un tributo non armonizzato sui giochi, di cui taluni organizzatori e gestori di giochi d’azzardo con poste in denaro soggetti a imposta sul valore aggiunto sono parimenti debitori, sia modulato in funzione di detta imposta dovuta a titolo di tale attività.
(v. punti 29, 30, 32, dispositivo 1)
V. il testo della decisione.
(v. punti 38, 40)
Gli articoli 1, paragrafo 2, prima frase, e 73 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una disposizione o a una prassi nazionale secondo cui, per la gestione di apparecchi per giochi d’azzardo con possibilità di vincita, l’importo dei proventi di cassa di tali apparecchi dopo che è trascorso un determinato periodo di tempo viene considerato come base imponibile.
A questo riguardo, una prassi fiscale che consiste nel considerare come base imponibile, per le operazioni effettuate per mezzo di apparecchi da gioco, i proventi di cassa mensili che dipendono a loro volta dall’importo delle vincite e delle perdite dei diversi giocatori, non viola il diritto dell’Unione per il solo motivo che non esisterebbe alcuna relazione di proporzionalità tra l’imposta sul valore aggiunto esigibile e le poste, considerate individualmente, impegnate dai singoli giocatori.
(v. punti 39, 44, dispositivo 2)
Una normativa di uno Stato membro che limita le perdite degli utilizzatori delle slot machine con possibilità di vincita limitate non osta alla ripercussione dell’imposta sul valore aggiunto sui consumatori finali.
Una tale normativa, infatti, considerando i proventi di cassa netti come base imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, garantisce che tale base includa unicamente i proventi realmente ricavati dal gestore degli apparecchi da gioco e che, al contempo, tale imposta dovuta, risultante dall’applicazione dell’aliquota di legge di tale imposta alla cassa netta quale base imponibile, sia stata parimenti e effettivamente pagata dai consumatori finali.
(v. punti 48, 51, 52)
L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale relativa a un’imposta non armonizzata secondo la quale l’imposta sul valore aggiunto dovuta viene imputata per il suo esatto importo a tale primo tributo.
(v. punto 60, dispositivo 3)
Fiscalità, Sesta direttiva IVA, Esenzioni, Art. 13, parte B, lett. f), Scommesse, lotterie e altri giochi di azzardo con poste di denaro, Principio della neutralità fiscale, Bingo meccanici con vincite versate in contanti ("mechanised cash bingo"), Slot machines, Prassi amministrativa che diverge dalle disposizioni legislative, Argomento in difesa basato sulla dovuta diligenza ("due diligence").
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Disparità di trattamento di due prestazioni identiche o simili dal punto di vista del consumatore — Violazione del principio di neutralità fiscale (Direttiva del Consiglio 77/388) 2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Esenzione per i giochi d’azzardo — Potere degli Stati membri di determinare le condizioni e i limiti dell’esenzione — Limiti — Rispetto del principio di neutralità fiscale [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. f)] 3. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Esenzione per i giochi d’azzardo — Potere degli Stati membri di determinare le condizioni e i limiti dell’esenzione — Limiti — Rispetto del principio di neutralità fiscale [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. f)] 4. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Esenzione per i giochi d’azzardo — Potere degli Stati membri di determinare le condizioni e i limiti dell’esenzione — Limiti — Rispetto del principio di neutralità fiscale [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. f)] 5. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Esenzione per i giochi d’azzardo — Potere degli Stati membri di determinare le condizioni e i limiti dell’esenzione — Limiti — Rispetto del principio di neutralità fiscale [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. f)] Massima 1. Il principio della neutralità fiscale dev’essere interpretato nel senso che una differenza di trattamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di due prestazioni di servizi identiche o simili dal punto di vista del consumatore e che soddisfano le medesime esigenze di quest’ultimo è sufficiente a dimostrare una violazione di tale principio. Una violazione siffatta non esige quindi che sia dimostrata anche l’effettiva esistenza di una concorrenza tra i servizi di cui trattasi o una distorsione della concorrenza a causa di tale differenza di trattamento. (v. punto 36, dispositivo 1) 2. In presenza di una differenza di trattamento di due giochi d’azzardo per quanto riguarda la concessione di un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, il principio della neutralità fiscale dev’essere interpretato nel senso che non occorre tenere conto del fatto che i due giochi rientrano in categorie di licenza diverse e sono assoggettati a regimi giuridici diversi per quanto riguarda il controllo e la regolamentazione. Tale disposizione ha lasciato un ampio margine discrezionale agli Stati membri circa l’esenzione o la tassazione delle operazioni di cui trattasi dal momento che consente a detti Stati di fissare le condizioni e i limiti ai quali può essere subordinato il beneficio di tale esenzione, purché sia rispettato il principio della neutralità fiscale. Ai fini della valutazione della comparabilità dei due giochi d’azzardo, la cui disparità di trattamento può comportare una violazione del principio di neutralità fiscale, sono irrilevanti elementi quali la liceità o illiceità della gestione dei giochi di azzardo, l’identità di coloro che gestiscono tali giochi e apparecchi e la forma giuridica sotto la quale essi svolgono le loro attività. Lo stesso dicasi per le differenze esistenti tra, da un lato, i pub/bar e le sale da gioco e, dall’altro, i casinò autorizzati per quanto riguarda il contesto nel quale i giochi d’azzardo sono in essi offerti, in particolare l’accessibilità da un punto di vista geografico e di orari nonché l’ambiente. Infine, nemmeno la circostanza che solo uno dei due tipi di gioco sia assoggettato ad un’imposta non armonizzata è idonea a giustificare la conclusione che detti tipi di gioco non siano comparabili. (v. punti 40-41, 45-48, 51, dispositivo 2) 3. Per valutare, alla luce del principio di neutralità fiscale, se due tipi di slot machines siano simili e richiedano il medesimo trattamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, occorre verificare se l’utilizzo di detti tipi sia comparabile dal punto di vista del consumatore medio e risponda alle medesime esigenze di quest’ultimo, e in proposito gli elementi che possono essere presi in considerazione sono, in particolare, i limiti minimi e massimi di puntata e di vincita nonché le probabilità di vincita. (v. punto 58, dispositivo 3) 4. Il principio della neutralità fiscale dev’essere interpretato nel senso che un soggetto passivo non può richiedere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto versata relativamente a talune prestazioni di servizi, adducendo una violazione di detto principio allorché le autorità fiscali dello Stato membro interessato hanno trattato, in pratica, come prestazioni esenti prestazioni di servizi simili, benché, secondo la normativa nazionale pertinente, non siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto. Infatti, benché un’amministrazione pubblica che segue una prassi generale possa essere vincolata da quest’ultima, resta pur sempre il fatto che il principio di parità di trattamento, il quale si estrinseca in materia d’imposta sul valore aggiunto nel principio di neutralità fiscale, deve conciliarsi con il rispetto della legalità, secondo cui nessuno può invocare, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri. Ne consegue che un soggetto passivo non può pretendere che una determinata prestazione debba essere assoggettata al medesimo trattamento fiscale di un’altra prestazione, laddove quest’ultimo trattamento non sia conforme alla normativa nazionale pertinente. (v. punti 61-64, dispositivo 4) 5. Il principio della neutralità fiscale dev’essere interpretato nel senso che uno Stato membro, che si sia avvalso del potere discrezionale conferito dall’art. 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, ed abbia esentato dall’imposta sul valore aggiunto la messa a disposizione di qualunque mezzo per giocare a giochi d’azzardo, escludendo nel contempo da tale esenzione una categoria di apparecchi rispondenti a determinati criteri, non può addurre in risposta ad una domanda di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, basata su una violazione di detto principio, il fatto di aver agito con la dovuta diligenza all’apparizione sul mercato di un nuovo tipo di apparecchio non rispondente a tali criteri. L’effetto diretto di una disposizione di una direttiva, quale l’art. 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva 77/388, non dipende né dall’esistenza di un errore intenzionale o di una negligenza commessi dallo Stato membro interessato all’atto della trasposizione della direttiva di cui trattasi né dall’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione. Pertanto, detta disposizione può essere invocata da un gestore di giochi o di apparecchi per giochi d’azzardo dinanzi ai giudici nazionali affinché siano disapplicate le norme di diritto interno incompatibili con tale disposizione. (v. punti 69-70, 74, dispositivo 5)
Fiscalità, Sesta direttiva IVA, Art. 6, n. 4, Esenzione, Art. 13, parte B, lett. f), Giochi d’azzardo, Servizi forniti da un commissionario (ricevitore) che agisce in nome proprio ma per conto di un committente il quale esercita un’attività di raccolta di scommesse.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Esenzione per i giochi d’azzardo — Nozione [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 6, n. 4, e 13, parte B, lett. f)] Massima Gli artt. 6, n. 4, e 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che, qualora un operatore economico partecipi in nome proprio, ma per conto di un’impresa che organizza un’attività di accettazione di scommesse, alla raccolta di scommesse rientranti nell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista da tale art. 13, parte B, lett. f), si considera che quest’ultima impresa fornisca all’operatore di cui trattasi una prestazione di scommesse rientrante in tale esenzione, ai sensi del detto art. 6, n. 4. (v. punto 44 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Esenzione, Art. 13, parte B, lett. d), punti 1 e 3, Negoziazione di crediti, Operazioni relative ai pagamenti ed ai giroconti, Esistenza di due prestazioni di servizi distinte o di una prestazione unica, Spese supplementari fatturate in caso di utilizzo di determinati metodi di pagamento per servizi di telefonia mobile.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Operazioni composte da più elementi [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, e 13 parte B, lett. d), punti 1 e 3] Massima Ai fini della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto, le spese supplementari fatturate da un prestatore di servizi di telecomunicazioni ai suoi clienti, qualora questi ultimi paghino detti servizi non con il sistema dell’addebito diretto o con giroconto tramite il Bankers’ Automated Clearing System (BACS), ma con carta di credito, carta di debito, assegno oppure in contanti presso lo sportello di una banca o di un agente autorizzato a ricevere il pagamento per conto di tale prestatore di servizi, non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi distinta ed indipendente dalla prestazione di servizi principale, consistente nel fornire servizi di telecomunicazioni. Invero, una siffatta attività, alla quale i clienti non possono ricorrere indipendentemente dalla fruizione del servizio di telefonia mobile, non presenta, dal punto di vista di questi ultimi, alcun interesse autonomo rispetto a detto servizio. In particolare, una prestazione dev’essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore. (v. punti 25, 27, 32 e dispositivo)
Domanda di pronuncia pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Art. 135, n. 1, lett. i), Esenzione delle scommesse, lotterie e altri giochi di azzardo, Presupposti e limiti, Potere di determinazione degli Stati membri.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Esenzione delle scommesse, lotterie e altri giochi d’azzardo con poste di denaro [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 135, n. 1, lett. i)] Massima L’art. 135, n. 1, lett. i), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che l’esercizio della facoltà di cui gli Stati membri dispongono nel fissare condizioni e limiti all’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione consente loro di esentare dall’IVA soltanto taluni giochi d’azzardo con poste di denaro. Infatti, tale disposizione lascia un ampio margine di valutazione discrezionale agli Stati membri circa l’esenzione o la tassazione delle operazioni di cui trattasi, dal momento che consente a detti Stati di fissare le condizioni e i limiti ai quali il beneficio di tale esenzione può essere subordinato. Il suo testo, peraltro, non contiene alcun elemento che consenta di desumere che il legislatore comunitario avrebbe inteso porre in essere una restrizione di ordine quantitativo di una qualsivoglia natura, al fine, in particolare, di assicurare che almeno il 50% dei giochi d’azzardo con poste di denaro gestiti e organizzati in uno Stato membro o almeno il 50% del fatturato prodotto dalla gestione e dall’organizzazione di siffatti giochi possano rientrare nell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto ivi prevista. Peraltro, il principio di neutralità fiscale, secondo cui prestazioni di servizio simili, che si trovano pertanto in concorrenza le une con le altre, non devono essere trattate in modo differente dal punto di vista dell’imposta sul valore aggiunto, non si oppone ad una simile normativa. Infatti, se non si vuole privare l’art. 135, n. 1, lett. i), della direttiva 2066/112 e l’ampio margine di valutazione discrezionale che tale disposizione riconosce agli Stati membri di ogni effetto utile, tale principio non può essere interpretato nel senso che osta a che una forma di gioco d’azzardo con poste di denaro venga esentata dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto mentre un’altra forma di gioco non lo sia, purché tuttavia le due forme di gioco non siano tra di loro in concorrenza. (v. punti 26-27, 34-35, 39 e dispositivo)
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