Documents - 20 citing "Council Directive 95/7/EC of 10 April 1995 amending Directive 77/388/EEC and introducing new simplification measures with regard to value added tax - scope of certain exemptions and practical arrangements for implementing them"

Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), Prestazioni di servizi a titolo oneroso, Articolo 26, paragrafo 1, Operazioni assimilate a prestazioni di servizi a titolo oneroso, Articolo 56, paragrafo 2, Determinazione del luogo di riferimento fiscale, Noleggio di mezzi di trasporto, Messa a disposizione di autovetture a taluni dipendenti.
Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 77/388/CEE, Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, Ambito di applicazione, Detrazione dell’imposta assolta a monte, Beni e servizi utilizzati sia per operazioni imponibili sia per operazioni esenti (beni e servizi ad uso promiscuo), Determinazione della destinazione dei beni e dei servizi acquisiti per la costruzione, l’utilizzo, la conservazione e la manutenzione di un immobile destinato ad effettuare, in parte, operazioni che danno diritto a detrazione e, in parte, operazioni che non conferiscono tale diritto, Modifica della normativa nazionale che prevede le modalità di calcolo del prorata di detrazione, Articolo 20, Rettifica delle detrazioni, Certezza del diritto, Legittimo affidamento.
Causa C-332/14 Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft GbR contro Finanzamt Krefeld (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 77/388/CEE — Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma — Ambito di applicazione — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Beni e servizi utilizzati sia per operazioni imponibili sia per operazioni esenti (beni e servizi ad uso promiscuo) — Determinazione della destinazione dei beni e dei servizi acquisiti per la costruzione, l’utilizzo, la conservazione e la manutenzione di un immobile destinato ad effettuare, in parte, operazioni che danno diritto a detrazione e, in parte, operazioni che non conferiscono tale diritto — Modifica della normativa nazionale che prevede le modalità di calcolo del prorata di detrazione — Articolo 20 — Rettifica delle detrazioni — Certezza del diritto — Legittimo affidamento» Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 giugno 2016 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Beni e servizi utilizzati nel contempo per operazioni che danno e che non danno diritto a detrazione – Locazione di un immobile ad uso commerciale e residenziale – Detrazione prorata – Calcolo – Obbligo di imputare i beni e i servizi utilizzati, a monte, alle operazioni di costruzione, di acquisizione, di utilizzo, di conservazione o di manutenzione dell’immobile prima del calcolo del prorata per i beni e servizi ad uso promiscuo – Insussistenza – Criterio di ripartizione diverso da quello fondato sul volume d’affari – Ammissibilità – Presupposto (Direttiva 77/388 del Consiglio, come modificata dalla direttiva 95/7, art. 17, § 5) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Beni e servizi utilizzati nel contempo per operazioni che danno e che non danno diritto a detrazione – Elementi presi in considerazione per la determinazione dell’importo della detrazione – Adozione di un criterio di ripartizione diverso da quello fondato sul volume d’affari – Inclusione (Direttiva 77/388 del Consiglio, come modificata dalla direttiva 95/7, art. 20) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Modifica degli elementi presi in considerazione per la determinazione dell’importo della detrazione – Mancanza di un regime transitorio – Ammissibilità alla luce dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto – Presupposti (Direttiva 77/388 del Consiglio, come modificata dalla direttiva 95/7, art. 20) L’articolo 17, paragrafo 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretato nel senso che, qualora un immobile sia utilizzato, a valle, per realizzare talune operazioni che danno diritto a detrazione ed altre che non vi danno diritto, gli Stati membri non hanno l’obbligo di imporre che i beni e i servizi utilizzati, a monte, per la costruzione, l’acquisizione, l’utilizzo, la conservazione o la manutenzione di tale immobile, in un primo momento, siano imputati a tali diverse operazioni, qualora una siffatta imputazione sia difficilmente realizzabile, affinché, in un secondo momento, venga determinato unicamente il diritto a detrazione derivante da quei beni e servizi utilizzati sia per talune operazioni che danno diritto a detrazione sia per altre che non vi danno diritto, applicando un criterio di ripartizione fondato sul volume d’affari oppure, a condizione che questo metodo garantisca una determinazione più precisa del prorata di detrazione, in base alla superficie. Indubbiamente, in considerazione della differenza nella portata del diritto a detrazione a seconda dell’uso al quale sono destinati i beni e i servizi sui quali è stata assolta l’imposta sul valore aggiunto (IVA), in linea di principio gli Stati membri devono prevedere che, per determinare l’importo del loro diritto a detrazione, i soggetti passivi sono tenuti, in un primo momento, ad imputare i beni e servizi acquisiti a monte alle diverse operazioni effettuate a valle alla cui realizzazione sono stati destinati e, in un secondo momento, detti Stati devono applicare, a tali beni e servizi, il regime di detrazione corrispondente alla loro imputazione, atteso che, per quanto riguarda i beni e i servizi che non sono riconducibili ad un unico tipo di operazione, occorre applicare il regime previsto dall’articolo 17, paragrafo 5, della citata direttiva. Tuttavia, una norma nazionale può, anzitutto, autorizzare i soggetti passivi a non procedere all’imputazione di tali beni e di tali servizi, indipendentemente dall’uso che ne sarà fatto, qualora detti beni e servizi riguardino l’acquisizione o la costruzione di un immobile a uso promiscuo e tale imputazione sia, in pratica, difficilmente realizzabile. Inoltre, gli Stati membri, nell’applicare talune opzioni previste dall’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della citata direttiva, possono ricorrere ad un metodo di calcolo diverso da quello che consiste nell’applicare un criterio di ripartizione basato sul volume d’affari, a condizione, in particolare, che il metodo applicato consenta una più precisa determinazione del prorata di detrazione dell’IVA assolta a monte rispetto a quella derivante dall’applicazione del primo metodo. Detta condizione non implica tuttavia che il metodo scelto debba necessariamente essere il più preciso possibile. È unicamente necessario che il metodo scelto garantisca un risultato più preciso di quello che deriverebbe dall’applicazione del criterio di ripartizione basato sul volume d’affari. Infine, la scelta effettuata da uno Stato membro di ricorrere ad un metodo di detrazione diverso da quello previsto dalla sesta direttiva non mette in discussione la facoltà di cui dispone tale Stato di prevedere che i soggetti passivi non debbano imputare ad un’operazione particolare, effettuata a valle, ciascun bene o servizio utilizzato per l’acquisizione o la costruzione di un immobile a uso promiscuo, nei limiti in cui il requisito di precisione sia attinente alle modalità di calcolo del prorata dell’importo dell’IVA che conferisce il diritto a detrazione e non all’imputazione dei beni e dei servizi utilizzati. (v. punti 26, 28, 32, 33, 35, 36, dispositivo 1) L’articolo 20 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, dev’essere interpretato nel senso che esso impone che siano rettificate le detrazioni dell’imposta sul valore aggiunto operate a titolo dei beni o dei servizi rientranti nell’articolo 17, paragrafo 5, della citata direttiva, successivamente all’adozione, verificatasi durante il periodo per la rettifica di cui trattasi, di un criterio di ripartizione di tale imposta utilizzato per il calcolo di tali detrazioni che si discosta dal metodo di determinazione del diritto a detrazione previsto dalla medesima direttiva. Infatti, l’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della citata direttiva prevede che vanno rettificate le detrazioni iniziali quando, successivamente alla dichiarazione che ha dato luogo alla detrazione, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo di tali detrazioni. Orbene, il criterio di ripartizione e, di conseguenza, il metodo di calcolo dell’importo della detrazione applicata costituiscono elementi presi in considerazione per la determinazione dell’importo delle detrazioni ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della sesta direttiva. (v. punti 38, 42, 47, dispositivo 2) I principi generali del diritto dell’Unione di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale applicabile, la quale non prescriva espressamente la rettifica, ai sensi dell’articolo 20 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, dell’imposta pagata a monte, a seguito della modifica del criterio di ripartizione dell’imposta sul valore aggiunto utilizzato per il calcolo di alcune detrazioni, né preveda un regime transitorio nonostante la ripartizione dell’imposta pagata a monte operata dal soggetto passivo secondo il criterio di ripartizione applicabile prima di tale modifica sia stata riconosciuta in via generale come ragionevole dal giudice supremo. Infatti, per quanto riguarda l’assenza della menzione espressa, in una normativa nazionale, dell’obbligo di procedere ad una rettifica in caso di modifica del metodo di calcolo del diritto a detrazione, occorre rammentare che un obbligo siffatto deriva dalle disposizioni dell’articolo 20 della sesta direttiva. Orbene, gli Stati membri, nell’applicare le disposizioni del loro diritto nazionale che traspongono una direttiva, devono interpretarle quanto più possibile conformemente a detta direttiva. Ne consegue che i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento non possono essere interpretati nel senso che, per poter imporre una rettifica del diritto a detrazione in caso di modifica del metodo di calcolo di tale diritto, la normativa nazionale in forza della quale si è proceduto a tale modifica deve aver espressamente richiamato l’obbligo di procedere a detta rettifica. Tuttavia, in situazioni particolari nelle quali i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento lo impongano, può essere necessaria l’introduzione di un siffatto regime adeguato alle circostanze. Quindi, un legislatore nazionale violerebbe i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento qualora adotti, in modo improvviso e imprevedibile, una nuova legge che sopprime un diritto di cui godevano fino a tale momento i soggetti passivi, senza lasciare a questi ultimi il tempo necessario per adattarsi, e ciò senza che lo scopo da conseguire lo imponga. Ciò è necessario, in particolare, nei casi in cui i soggetti passivi devono disporre di un tempo di adattamento qualora la soppressione del diritto di cui godevano fino a tale momento imponga loro di procedere ad adeguamenti economici significativi. Tuttavia, anche supponendo che una modifica della normativa nazionale che definisce il metodo di calcolo del diritto a detrazione possa essere considerata improvvisa e imprevedibile, occorre rilevare, da un lato, che l’effetto prodotto da una modifica del metodo di calcolo non è quello di sopprimere il diritto alla detrazione di cui godono i soggetti passivi, bensì quello di modificarne la portata. Dall’altro lato, una siffatta modifica non implica di per sé, in linea di principio, che i soggetti passivi procedano ad adeguamenti economici significativi e, di conseguenza, non appare strettamente necessario prevedere un periodo di adattamento. (v. punti 52-54, 57-62, 65, dispositivo 3)
Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, IVA, Operazioni imponibili, Impiego per i bisogni dell’impresa di beni acquisiti “nel quadro dell’impresa”, Assimilazione ad una cessione effettuata a titolo oneroso, Base imponibile.
Causa C-128/14 Staatssecretaris van Financiën contro Het Oudeland Beheer BV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — IVA — Operazioni imponibili — Impiego per i bisogni dell’impresa di beni acquisiti “nel quadro dell’impresa” — Assimilazione ad una cessione effettuata a titolo oneroso — Base imponibile» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 aprile 2016 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Impiego di un bene per i bisogni dell’impresa – Assimilazione ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso – Obiettivo – Bene prodotto, costruito, estratto o lavorato nel quadro dell’impresa – Nozione [Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, art. 5, § 7, a)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Impiego di un bene per i bisogni dell’impresa – Immobile in costruzione su di un terreno, completato da un terzo e ceduto in locazione da un soggetto passivo titolare di un diritto reale sui beni di cui trattasi – Assimilazione ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso – Base imponibile – Prezzo di costo dei beni costituito dal valore del diritto reale e dai costi di completamento della costruzione – Inclusione – Presupposto – Detrazione immediata e integrale dell’imposta sul valore aggiunto versata relativamente ai succitati elementi del prezzo di costo [Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, artt. 5, § 7, a), e 11 parte A, § 1, b)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Immobile in costruzione su di un terreno, completato da un terzo e ceduto in locazione da un soggetto passivo titolare di un diritto reale sui beni di cui trattasi – Assimilazione ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso – Base imponibile costituita dal prezzo di costo dei beni, segnatamente il valore del diritto reale – Determinazione con riferimento al valore residuo del menzionato diritto reale al momento della cessione [Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, artt. 5, § 7, a), e 11 parte A, § 1, b)] V. il testo della decisione. (v. punti 29-32) L’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretato nel senso che il valore di un diritto reale che attribuisce al suo titolare un potere di uso su di un bene immobile e i costi del completamento dell’edificio per uffici costruito sul terreno interessato possono essere inclusi nella base imponibile di una concessione, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, lettera a), della menzionata direttiva, come modificata, quando il soggetto passivo ha già assolto l’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa a detto valore e a detti costi, ma l’ha del pari detratta immediatamente e integralmente. Se, difatti, la facoltà di assimilazione ad una cessione effettuata a titolo oneroso non può essere esercitata per riscuotere un importo IVA sul valore dei beni sul quale detto soggetto passivo, nell’ambito di un’imposizione precedente, aveva già pagato l’IVA, per contro, quando l’IVA assolta sulle voci del prezzo di costo dei beni di cui trattasi è stata successivamente detratta, all’imposizione risultante dall’assimilazione ad una cessione effettuata a titolo oneroso non consegue un’imposizione reiterata del medesimo valore. È soltanto quando l’IVA inerente a tali voci rimane a carico del soggetto passivo, perché non sono state da questi portate in detrazione, che le voci in parola non devono essere prese in considerazione nella base imponibile, a titolo dell’articolo 5, paragrafo 7, lettera a), della sesta direttiva. (v. punti 41, 43, 46, dispositivo 1) In una situazione in cui un terreno e un fabbricato in corso di costruzione sul medesimo terreno sono stati acquisiti attraverso la costituzione di un diritto reale che attribuisce al suo titolare un potere di uso sui beni immobili in parola, l’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretato nel senso che il valore del menzionato diritto reale che va considerato nella base imponibile di una cessione, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, lettera a), della citata direttiva, corrisponde al valore degli importi da pagare a titolo di corrispettivo ogni anno nel corso della durata del contratto d’enfiteusi che costituisce suddetto diritto reale ancora da compiersi, rettificati o capitalizzati con il medesimo metodo utilizzato per determinare il valore della costituzione del diritto d’enfiteusi. Se, difatti, la cessione, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, lettera a), della sesta direttiva, ha luogo non nello stesso momento della costituzione del diritto d’enfiteusi, ma successivamente, il valore di tale diritto che occorre considerare nella base imponibile corrisponde al valore residuo di quest’ultimo al momento della cessione. (v. punti 55, 61, dispositivo 2)
Rinvii pregiudiziali – IVA – Sesta direttiva – Regime transitorio degli scambi tra gli Stati membri – Beni spediti o trasportati all’interno della Comunità – Evasione commessa nello Stato membro d’arrivo – Presa in considerazione della frode nello Stato membro di spedizione – Diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso – Assenza di disposizioni di diritto nazionale.
Cause riunite C-131/13, C-163/13 e C-164/13 Staatssecretaris van Financiën contro Schoenimport «Italmoda» Mariano Previti vof e Turbu.com BV, Turbu.com Mobile Phone’s BV contro Staatssecretaris van Financiën (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Rinvii pregiudiziali — IVA — Sesta direttiva — Regime transitorio degli scambi tra gli Stati membri — Beni spediti o trasportati all’interno della Comunità — Evasione commessa nello Stato membro d’arrivo — Presa in considerazione della frode nello Stato membro di spedizione — Diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso — Assenza di disposizioni di diritto nazionale» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 dicembre 2014 Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Limiti – Questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una soluzione utile – Irricevibilità (Art. 267 TFUE) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri – Cessione intracomunitaria – Operazione inscritta in una frode all’imposta sul valore aggiunto – Soggetto passivo che aveva o avrebbe dovuto avere conoscenza dell’esistenza della frode – Normativa nazionale che non prevede il diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso nell’ipotesi di esistenza di una frode – Obbligo incombente alle autorità nazionali amministrative e giurisdizionali di negare il beneficio di tali diritti. [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, §§ 2 e 3, 28 ter parte A, § 2, e 28 quater parte A, a)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri – Cessione intracomunitaria – Operazioni che non sono, di per sé, viziate da elusione all’imposta sul valore aggiunto, ma che si iscrivono in una catena di cessioni che comprende un’operazione fraudolenta – Soggetto passivo che aveva o avrebbe dovuto avere conoscenza dell’esistenza della frode – Evasione commessa in uno Stato membro diverso da quello in cui il beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso è stato richiesto – Normativa nazionale che non prevede il diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso nell’ipotesi di esistenza di una frode – Irrilevanza – Obbligo incombente alle autorità nazionali amministrative e giurisdizionali di negare il beneficio di tali diritti [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, §§ 2 e 3, 28 ter parte A, § 2, e 28 quater parte A, a)] V. il testo della decisione. (v. punti 35, 38, 39) La sesta direttiva 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva, 95/7, deve essere interpretata nel senso che spetta alle autorità e ai giudici nazionali opporre a un soggetto passivo, nell’ambito di una cessione intracomunitaria, un diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, anche in assenza di disposizioni di diritto nazionale che prevedano un siffatto rifiuto, se è dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che tale soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite l’operazione invocata a fondamento del diritto di cui trattasi, a un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto commessa nell’ambito di una catena di cessioni. Infatti, spetta, in linea di principio, alle autorità e ai giudici nazionali negare il beneficio di diritti previsti dalla sesta direttiva, invocati fraudolentemente o abusivamente, indipendentemente dal fatto che si tratti dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso dell’imposta sul valore aggiunto riguardante una cessione intracomunitaria. In mancanza di disposizioni specifiche in tal senso nell’ordinamento giuridico nazionale, spetta al giudice nazionale accertare se nel diritto dello Stato membro interessato esistano norme di diritto, quali una disposizione o un principio generale che vietino l’abuso del diritto ovvero se esistano altre disposizioni sull’evasione o sull’elusione fiscale che possano essere interpretate conformemente ai criteri del diritto dell’Unione in materia di lotta contro l’evasione fiscale. Se si accertasse, tuttavia, che il diritto nazionale non contempla norme del genere che possano essere oggetto di interpretazione conforme, non se ne potrebbe tuttavia dedurre che alle autorità e ai giudici nazionali sia impedito, in circostanze quali quelle di cui ai procedimenti principali, di rispettare tali criteri e, così, di negare il vantaggio derivante da un diritto previsto dalla sesta direttiva nell’ipotesi di una frode. Infatti, se è pur vero che una direttiva non può essere invocata, di per sé, da uno Stato membro nei confronti di un soggetto passivo, nei limiti in cui fatti abusivi o fraudolenti non possono fondare un diritto previsto dall’ordinamento giuridico dell’Unione, il diniego di un vantaggio previsto dalla sesta direttiva non equivale a imporre un obbligo a carico del singolo interessato in forza di tale direttiva, ma non è altro che la mera conseguenza della constatazione secondo la quale le condizioni oggettive richieste ai fini dell’ottenimento del vantaggio che si vuole conseguire, previste da tale direttiva in relazione a detto diritto, non sono, in realtà, soddisfatte. In una siffatta ipotesi, non può essere richiesta un’autorizzazione espressa affinché le autorità e i giudici nazionali possano negare un vantaggio previsto dal sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, poiché tale conseguenza deve essere considerata inerente a detto sistema. Peraltro, un soggetto passivo che ha creato le condizioni relative all’ottenimento di un diritto esclusivamente tramite la partecipazione a operazioni fraudolente non può manifestamente avvalersi dei principi di tutela del legittimo affidamento o di certezza del diritto al fine di opporsi al diniego della concessione del diritto di cui trattasi. Infine, poiché il diniego del beneficio di un diritto derivante dal sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto in caso di coinvolgimento del soggetto passivo in una frode non è altro che la mera conseguenza dell’insussistenza delle condizioni richieste a tale riguardo dalle disposizioni rilevanti della sesta direttiva, tale diniego non ha il carattere di una pena o di una sanzione, ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo o dell’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. (v. punti 49, 51-55, 57, 59-62, dispositivo 2) La sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretata nel senso che un soggetto passivo, che sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite l’operazione invocata a fondamento dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, a un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto commessa nell’ambito di una catena di cessioni, può vedersi rifiutare il beneficio di tali diritti, nonostante il fatto che detta evasione sia stata commessa in uno Stato membro diverso da quello in cui tale beneficio è stato richiesto e che lo stesso soggetto passivo abbia, in quest’ultimo Stato membro, rispettato le condizioni formali previste dalla normativa nazionale per poter beneficiare di tali diritti. (v. punto 69, dispositivo 3) Cause riunite C-131/13, C-163/13 e C-164/13 Staatssecretaris van Financiën contro Schoenimport «Italmoda» Mariano Previti vof e Turbu.com BV, Turbu.com Mobile Phone’s BV contro Staatssecretaris van Financiën (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Rinvii pregiudiziali — IVA — Sesta direttiva — Regime transitorio degli scambi tra gli Stati membri — Beni spediti o trasportati all’interno della Comunità — Evasione commessa nello Stato membro d’arrivo — Presa in considerazione della frode nello Stato membro di spedizione — Diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso — Assenza di disposizioni di diritto nazionale» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 dicembre 2014 Questioni pregiudiziali — Ricevibilità — Limiti — Questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una soluzione utile — Irricevibilità (Art. 267 TFUE) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri — Cessione intracomunitaria — Operazione inscritta in una frode all’imposta sul valore aggiunto — Soggetto passivo che aveva o avrebbe dovuto avere conoscenza dell’esistenza della frode — Normativa nazionale che non prevede il diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso nell’ipotesi di esistenza di una frode — Obbligo incombente alle autorità nazionali amministrative e giurisdizionali di negare il beneficio di tali diritti. [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, §§ 2 e 3, 28 ter parte A, § 2, e 28 quater parte A, a)] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri — Cessione intracomunitaria — Operazioni che non sono, di per sé, viziate da elusione all’imposta sul valore aggiunto, ma che si iscrivono in una catena di cessioni che comprende un’operazione fraudolenta — Soggetto passivo che aveva o avrebbe dovuto avere conoscenza dell’esistenza della frode — Evasione commessa in uno Stato membro diverso da quello in cui il beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso è stato richiesto — Normativa nazionale che non prevede il diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso nell’ipotesi di esistenza di una frode — Irrilevanza — Obbligo incombente alle autorità nazionali amministrative e giurisdizionali di negare il beneficio di tali diritti [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, §§ 2 e 3, 28 ter parte A, § 2, e 28 quater parte A, a)] V. il testo della decisione. (v. punti 35, 38, 39) La sesta direttiva 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva, 95/7, deve essere interpretata nel senso che spetta alle autorità e ai giudici nazionali opporre a un soggetto passivo, nell’ambito di una cessione intracomunitaria, un diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, anche in assenza di disposizioni di diritto nazionale che prevedano un siffatto rifiuto, se è dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che tale soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite l’operazione invocata a fondamento del diritto di cui trattasi, a un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto commessa nell’ambito di una catena di cessioni. Infatti, spetta, in linea di principio, alle autorità e ai giudici nazionali negare il beneficio di diritti previsti dalla sesta direttiva, invocati fraudolentemente o abusivamente, indipendentemente dal fatto che si tratti dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso dell’imposta sul valore aggiunto riguardante una cessione intracomunitaria. In mancanza di disposizioni specifiche in tal senso nell’ordinamento giuridico nazionale, spetta al giudice nazionale accertare se nel diritto dello Stato membro interessato esistano norme di diritto, quali una disposizione o un principio generale che vietino l’abuso del diritto ovvero se esistano altre disposizioni sull’evasione o sull’elusione fiscale che possano essere interpretate conformemente ai criteri del diritto dell’Unione in materia di lotta contro l’evasione fiscale. Se si accertasse, tuttavia, che il diritto nazionale non contempla norme del genere che possano essere oggetto di interpretazione conforme, non se ne potrebbe tuttavia dedurre che alle autorità e ai giudici nazionali sia impedito, in circostanze quali quelle di cui ai procedimenti principali, di rispettare tali criteri e, così, di negare il vantaggio derivante da un diritto previsto dalla sesta direttiva nell’ipotesi di una frode. Infatti, se è pur vero che una direttiva non può essere invocata, di per sé, da uno Stato membro nei confronti di un soggetto passivo, nei limiti in cui fatti abusivi o fraudolenti non possono fondare un diritto previsto dall’ordinamento giuridico dell’Unione, il diniego di un vantaggio previsto dalla sesta direttiva non equivale a imporre un obbligo a carico del singolo interessato in forza di tale direttiva, ma non è altro che la mera conseguenza della constatazione secondo la quale le condizioni oggettive richieste ai fini dell’ottenimento del vantaggio che si vuole conseguire, previste da tale direttiva in relazione a detto diritto, non sono, in realtà, soddisfatte. In una siffatta ipotesi, non può essere richiesta un’autorizzazione espressa affinché le autorità e i giudici nazionali possano negare un vantaggio previsto dal sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, poiché tale conseguenza deve essere considerata inerente a detto sistema. Peraltro, un soggetto passivo che ha creato le condizioni relative all’ottenimento di un diritto esclusivamente tramite la partecipazione a operazioni fraudolente non può manifestamente avvalersi dei principi di tutela del legittimo affidamento o di certezza del diritto al fine di opporsi al diniego della concessione del diritto di cui trattasi. Infine, poiché il diniego del beneficio di un diritto derivante dal sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto in caso di coinvolgimento del soggetto passivo in una frode non è altro che la mera conseguenza dell’insussistenza delle condizioni richieste a tale riguardo dalle disposizioni rilevanti della sesta direttiva, tale diniego non ha il carattere di una pena o di una sanzione, ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo o dell’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. (v. punti 49, 51-55, 57, 59-62, dispositivo 2) La sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretata nel senso che un soggetto passivo, che sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite l’operazione invocata a fondamento dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, a un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto commessa nell’ambito di una catena di cessioni, può vedersi rifiutare il beneficio di tali diritti, nonostante il fatto che detta evasione sia stata commessa in uno Stato membro diverso da quello in cui tale beneficio è stato richiesto e che lo stesso soggetto passivo abbia, in quest’ultimo Stato membro, rispettato le condizioni formali previste dalla normativa nazionale per poter beneficiare di tali diritti. (v. punto 69, dispositivo 3)
Fiscalità, IVA, Direttiva 77/388/CEE, Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c), Articolo 19, Detrazione dell’imposta assolta a monte, Operazioni di leasing, Beni e servizi a uso misto, Regola per la determinazione dell’importo della detrazione dell’IVA da operare, Regime derogatorio, Presupposti.
Parole chiave Massima Parole chiave Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Beni e servizi utilizzati nel contempo per operazioni che danno e che non danno diritto a detrazione – Operazioni di leasing – Detrazione pro rata – Calcolo – Criterio di ripartizione diverso da quello fondato sul fatturato – Ammissibilità – Presupposto [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, § 5, comma 3, c)] Massima L’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, va interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro obblighi una banca che svolge, segnatamente, attività di leasing, a far figurare, al numeratore e al denominatore della frazione intesa a fissare un solo e unico pro rata di detrazione per tutti i suoi beni e servizi a uso misto, la sola parte dei canoni che i clienti versano nel contesto dei loro contratti di leasing corrispondente agli interessi, qualora l’uso di tali beni e servizi sia soprattutto generato dal finanziamento e dalla gestione di detti contratti. Certamente, nell’esercizio della facoltà, offerta dall’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c), della sesta direttiva, di derogare alla regola di calcolo prevista da tale direttiva, ogni Stato membro deve tener conto della finalità e dell’economia della direttiva stessa, nonché dei principi su cui si fonda il sistema comune di imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, alla luce, in primo luogo, del disposto dell’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c), della sesta direttiva, in secondo luogo, del contesto nel quale si colloca tale disposizione, in terzo luogo, dei principi di neutralità fiscale e di proporzionalità e, in quarto luogo, della finalità dell’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, di tale direttiva, ogni Stato membro che eserciti la facoltà prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c), della sesta direttiva, deve far sì che le modalità di calcolo del diritto alla detrazione consentano di stabilire con la massima precisione la parte di imposta sul valore aggiunto relativa ad operazioni che danno diritto a detrazione. Infatti, il principio di neutralità, inerente al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, impone che le modalità di calcolo della detrazione riflettano oggettivamente la parte reale delle spese generate dall’acquisto di beni e di servizi a uso misto che può essere imputata a operazioni che danno diritto a detrazione. A tal fine, la sesta direttiva non osta a che gli Stati membri applichino, per una determinata operazione, un metodo o un criterio di ripartizione diverso dal metodo fondato sul fatturato, subordinatamente alla condizione che tale metodo garantisca una determinazione del pro rata di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte più precisa di quella risultante dall’applicazione del metodo fondato sul fatturato. (v. punti 27, 30-32, 35 e dispositivo) Causa C-183/13 Fazenda Pública contro Banco Mais SA (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo) «Fiscalità — IVA — Direttiva 77/388/CEE — Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c) — Articolo 19 — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Operazioni di leasing — Beni e servizi a uso misto — Regola per la determinazione dell’importo della detrazione dell’IVA da operare — Regime derogatorio — Presupposti» Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 luglio 2014 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Beni e servizi utilizzati nel contempo per operazioni che danno e che non danno diritto a detrazione – Operazioni di leasing – Detrazione pro rata – Calcolo – Criterio di ripartizione diverso da quello fondato sul fatturato – Ammissibilità – Presupposto [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, § 5, comma 3, c)] L’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, va interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro obblighi una banca che svolge, segnatamente, attività di leasing, a far figurare, al numeratore e al denominatore della frazione intesa a fissare un solo e unico pro rata di detrazione per tutti i suoi beni e servizi a uso misto, la sola parte dei canoni che i clienti versano nel contesto dei loro contratti di leasing corrispondente agli interessi, qualora l’uso di tali beni e servizi sia soprattutto generato dal finanziamento e dalla gestione di detti contratti. Certamente, nell’esercizio della facoltà, offerta dall’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c), della sesta direttiva, di derogare alla regola di calcolo prevista da tale direttiva, ogni Stato membro deve tener conto della finalità e dell’economia della direttiva stessa, nonché dei principi su cui si fonda il sistema comune di imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, alla luce, in primo luogo, del disposto dell’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c), della sesta direttiva, in secondo luogo, del contesto nel quale si colloca tale disposizione, in terzo luogo, dei principi di neutralità fiscale e di proporzionalità e, in quarto luogo, della finalità dell’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, di tale direttiva, ogni Stato membro che eserciti la facoltà prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c), della sesta direttiva, deve far sì che le modalità di calcolo del diritto alla detrazione consentano di stabilire con la massima precisione la parte di imposta sul valore aggiunto relativa ad operazioni che danno diritto a detrazione. Infatti, il principio di neutralità, inerente al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, impone che le modalità di calcolo della detrazione riflettano oggettivamente la parte reale delle spese generate dall’acquisto di beni e di servizi a uso misto che può essere imputata a operazioni che danno diritto a detrazione. A tal fine, la sesta direttiva non osta a che gli Stati membri applichino, per una determinata operazione, un metodo o un criterio di ripartizione diverso dal metodo fondato sul fatturato, subordinatamente alla condizione che tale metodo garantisca una determinazione del pro rata di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte più precisa di quella risultante dall’applicazione del metodo fondato sul fatturato. (v. punti 27, 30-32, 35 e dispositivo)
Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto, Nascita e portata del diritto alla detrazione, Scioglimento di una società da parte di un socio, Acquisizione di una parte della clientela di tale società, Conferimento in natura in un’altra società, Pagamento dell’imposta a monte, Detrazione possibile.
Causa C-204/13 Finanzamt Saarlouis contro Heinz Malburg (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Nascita e portata del diritto alla detrazione — Scioglimento di una società da parte di un socio — Acquisizione di una parte della clientela di tale società — Conferimento in natura in un’altra società — Pagamento dell’imposta a monte — Detrazione possibile» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 marzo 2014 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Origine e portata del diritto a detrazione – Acquisizione da parte di uno dei soci di una parte della clientela di una società per la sua cessione a titolo gratuito ad una nuova società – Diritto alla detrazione – Insussistenza – Principio della neutralità fiscale – Inapplicabilità [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, § 1, 4, §§ 1 e 2, e 17, § 2, a)] Gli articoli 4, paragrafi 1 e 2, nonché 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, devono essere interpretati, alla luce del principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, nel senso che il socio di una società di diritto civile esercente attività di consulenza fiscale, che acquisisca dalla società medesima parte della clientela al solo scopo di cederla subito dopo, a titolo gratuito e a fini di attività d’impresa, ad altra società di consulenza fiscale, di nuova costituzione con sua preponderante partecipazione, senza però che tale clientela rientri nel patrimonio della società di nuova costituzione, non ha il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte sull’acquisizione della clientela di cui trattasi. Infatti, tale cessione della clientela alla nuova società è gratuita e non rientra quindi né nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della sesta direttiva, che riguarda unicamente le cessioni e le prestazioni fornite a titolo oneroso, né in quello dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della sesta direttiva, che concerne lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità. Inoltre, il principio di neutralità fiscale trova riscontro nel regime delle detrazioni, il quale è inteso a sgravare interamente l’imprenditore dall’onere dell’imposta sul valore aggiunto dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto garantisce, di conseguenza, la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tali attività, purché queste siano di per sé soggette a detta imposta. Pertanto, il principio di neutralità fiscale non si applica ad una situazione di cessione a titolo gratuito della clientela ad una società che non costituisce un’operazione rientrante nell’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. (v. punti 36, 41, 42, 47 e dispositivo) Causa C-204/13 Finanzamt Saarlouis contro Heinz Malburg (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Nascita e portata del diritto alla detrazione — Scioglimento di una società da parte di un socio — Acquisizione di una parte della clientela di tale società — Conferimento in natura in un’altra società — Pagamento dell’imposta a monte — Detrazione possibile» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 marzo 2014 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Origine e portata del diritto a detrazione — Acquisizione da parte di uno dei soci di una parte della clientela di una società per la sua cessione a titolo gratuito ad una nuova società — Diritto alla detrazione — Insussistenza — Principio della neutralità fiscale — Inapplicabilità [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, § 1, 4, §§ 1 e 2, e 17, § 2, a)] Gli articoli 4, paragrafi 1 e 2, nonché 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, devono essere interpretati, alla luce del principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, nel senso che il socio di una società di diritto civile esercente attività di consulenza fiscale, che acquisisca dalla società medesima parte della clientela al solo scopo di cederla subito dopo, a titolo gratuito e a fini di attività d’impresa, ad altra società di consulenza fiscale, di nuova costituzione con sua preponderante partecipazione, senza però che tale clientela rientri nel patrimonio della società di nuova costituzione, non ha il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte sull’acquisizione della clientela di cui trattasi. Infatti, tale cessione della clientela alla nuova società è gratuita e non rientra quindi né nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della sesta direttiva, che riguarda unicamente le cessioni e le prestazioni fornite a titolo oneroso, né in quello dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della sesta direttiva, che concerne lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità. Inoltre, il principio di neutralità fiscale trova riscontro nel regime delle detrazioni, il quale è inteso a sgravare interamente l’imprenditore dall’onere dell’imposta sul valore aggiunto dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto garantisce, di conseguenza, la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tali attività, purché queste siano di per sé soggette a detta imposta. Pertanto, il principio di neutralità fiscale non si applica ad una situazione di cessione a titolo gratuito della clientela ad una società che non costituisce un’operazione rientrante nell’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. (v. punti 36, 41, 42, 47 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Articoli 13, parte C, e 20, Cessione di un bene immobile, Diritto di opzione per l’imposizione, Diritto alla detrazione, Rettifica delle detrazioni, Recupero degli importi dovuti a seguito della rettifica di una detrazione dell’IVA, Soggetto passivo debitore, Soggetto passivo diverso da quello che aveva operato inizialmente tale detrazione ed estraneo all’operazione tassata che ha dato luogo alla detrazione.
Causa C-622/11 Staatssecretaris van Financiën contro Pactor Vastgoed BV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Sesta direttiva IVA — Articoli 13, parte C, e 20 — Cessione di un bene immobile — Diritto di opzione per l’imposizione — Diritto alla detrazione — Rettifica delle detrazioni — Recupero degli importi dovuti a seguito della rettifica di una detrazione dell’IVA — Soggetto passivo debitore — Soggetto passivo diverso da quello che aveva operato inizialmente tale detrazione ed estraneo all’operazione tassata che ha dato luogo alla detrazione» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 ottobre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Recupero degli importi dovuti a seguito della rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto – Cessione di un bene immobile – Soggetto passivo diverso da quello che aveva operato inizialmente tale detrazione ed estraneo all’operazione tassata che ha dato luogo alla detrazione [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 13, parte C, primo comma, b), e secondo comma, 20, §§ 1, a), e 4, e 21, § 1, a)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Obiettivo La sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretato nel senso che osta a che il recupero degli importi dovuti a seguito della rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto sia effettuato presso un soggetto passivo diverso da quello che ha operato tale detrazione. Infatti, la designazione del debitore degli importi dovuti a seguito della rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto costituisce non una «modalità» ai sensi degli articoli 13, parte C, secondo comma, e 20, paragrafo 1, della stessa direttiva, bensì, come risulta dall’articolo 21 di tale direttiva, una regola di fondo del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto istituito dalla direttiva stessa. Al riguardo, l’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che, in caso di rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto operata da un soggetto passivo, gli importi dovuti a tale titolo devono essere pagati da tale soggetto passivo. Un’interpretazione contraria sarebbe incompatibile con gli obiettivi perseguiti in materia di rettifica delle detrazioni da tale direttiva. In tal contesto, la facoltà di prevedere che una persona, diversa dal soggetto passivo, sia tenuta in solido a pagare l’imposta, riconosciuta agli Stati membri dall’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva, non può essere interpretata nel senso che permette di imporre un obbligo tributario autonomo a carico di tale soggetto. Peraltro, in caso di cessioni successive di un bene immobile, la circostanza che uno dei soggetti passivi interessati, in occasione della cessione alla quale ha preso parte, non si sia conformato alle modalità di esercizio del diritto d’opzione previste all’articolo 13, parte C, secondo comma, della sesta direttiva non può avere come conseguenza di obbligare detto soggetto passivo ad assolvere il debito tributario dovuto a seguito della rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto effettuata da un altro soggetto d’imposta riguardo a una delle dette cessioni alla quale il primo soggetto è estraneo. Sebbene, infatti, in conformità a tale disposizione, gli Stati membri abbiano la facoltà di restringere la portata del diritto di opzione e di determinare le modalità del suo esercizio, essi non possono, nell’esercizio di tale facoltà, imporre a un soggetto passivo obblighi che eccedono quanto consentito dal diritto dell’Unione in materia di imposta sul valore aggiunto. Del pari, nei limiti in cui, da una parte, la cessione di un bene immobile, stipulata tra un fornitore e un acquirente, sia stata esentata dall’imposta sul valore aggiunto con effetto retroattivo e, d’altra parte, l’imposta sul valore aggiunto relativa a tale cessione, pagata e detratta da detto acquirente, sia stata annullata, quest’ultimo non beneficia di un «vantaggio ingiustificato» ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, della sesta direttiva. Pertanto, detto acquirente non può, in base a tale disposizione, essere tenuto a pagare l’imposta sul valore aggiunto dovuta a seguito della rettifica di una detrazione operata dal fornitore in occasione di un’altra transazione cui quest’ultimo acquirente è estraneo, cioè l’acquisizione iniziale di detto bene immobile da parte del fornitore. La decisione 88/498 è diretta a ottenere che, nel contesto di una cessione di un bene immobile, l’imposta sul valore aggiunto relativa quest’ultima sia pagata e detratta da un unico soggetto passivo, cioè l’acquirente del bene di cui trattasi. (v. punti 32, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 47 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punto 34) Causa C-622/11 Staatssecretaris van Financiën contro Pactor Vastgoed BV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Sesta direttiva IVA — Articoli 13, parte C, e 20 — Cessione di un bene immobile — Diritto di opzione per l’imposizione — Diritto alla detrazione — Rettifica delle detrazioni — Recupero degli importi dovuti a seguito della rettifica di una detrazione dell’IVA — Soggetto passivo debitore — Soggetto passivo diverso da quello che aveva operato inizialmente tale detrazione ed estraneo all’operazione tassata che ha dato luogo alla detrazione» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 ottobre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Rettifica della detrazione operata inizialmente — Recupero degli importi dovuti a seguito della rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto — Cessione di un bene immobile — Soggetto passivo diverso da quello che aveva operato inizialmente tale detrazione ed estraneo all’operazione tassata che ha dato luogo alla detrazione [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 13, parte C, primo comma, b), e secondo comma, 20, §§ 1, a), e 4, e 21, § 1, a)] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Rettifica della detrazione operata inizialmente — Obiettivo La sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretato nel senso che osta a che il recupero degli importi dovuti a seguito della rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto sia effettuato presso un soggetto passivo diverso da quello che ha operato tale detrazione. Infatti, la designazione del debitore degli importi dovuti a seguito della rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto costituisce non una «modalità» ai sensi degli articoli 13, parte C, secondo comma, e 20, paragrafo 1, della stessa direttiva, bensì, come risulta dall’articolo 21 di tale direttiva, una regola di fondo del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto istituito dalla direttiva stessa. Al riguardo, l’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che, in caso di rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto operata da un soggetto passivo, gli importi dovuti a tale titolo devono essere pagati da tale soggetto passivo. Un’interpretazione contraria sarebbe incompatibile con gli obiettivi perseguiti in materia di rettifica delle detrazioni da tale direttiva. In tal contesto, la facoltà di prevedere che una persona, diversa dal soggetto passivo, sia tenuta in solido a pagare l’imposta, riconosciuta agli Stati membri dall’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva, non può essere interpretata nel senso che permette di imporre un obbligo tributario autonomo a carico di tale soggetto. Peraltro, in caso di cessioni successive di un bene immobile, la circostanza che uno dei soggetti passivi interessati, in occasione della cessione alla quale ha preso parte, non si sia conformato alle modalità di esercizio del diritto d’opzione previste all’articolo 13, parte C, secondo comma, della sesta direttiva non può avere come conseguenza di obbligare detto soggetto passivo ad assolvere il debito tributario dovuto a seguito della rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto effettuata da un altro soggetto d’imposta riguardo a una delle dette cessioni alla quale il primo soggetto è estraneo. Sebbene, infatti, in conformità a tale disposizione, gli Stati membri abbiano la facoltà di restringere la portata del diritto di opzione e di determinare le modalità del suo esercizio, essi non possono, nell’esercizio di tale facoltà, imporre a un soggetto passivo obblighi che eccedono quanto consentito dal diritto dell’Unione in materia di imposta sul valore aggiunto. Del pari, nei limiti in cui, da una parte, la cessione di un bene immobile, stipulata tra un fornitore e un acquirente, sia stata esentata dall’imposta sul valore aggiunto con effetto retroattivo e, d’altra parte, l’imposta sul valore aggiunto relativa a tale cessione, pagata e detratta da detto acquirente, sia stata annullata, quest’ultimo non beneficia di un «vantaggio ingiustificato» ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, della sesta direttiva. Pertanto, detto acquirente non può, in base a tale disposizione, essere tenuto a pagare l’imposta sul valore aggiunto dovuta a seguito della rettifica di una detrazione operata dal fornitore in occasione di un’altra transazione cui quest’ultimo acquirente è estraneo, cioè l’acquisizione iniziale di detto bene immobile da parte del fornitore. La decisione 88/498 è diretta a ottenere che, nel contesto di una cessione di un bene immobile, l’imposta sul valore aggiunto relativa quest’ultima sia pagata e detratta da un unico soggetto passivo, cioè l’acquirente del bene di cui trattasi. (v. punti 32, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 47 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punto 34)
Domanda di pronuncia pregiudiziale, Sesta direttiva IVA, Articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), Diritto alla detrazione, Beni d’investimento appartenenti a persone giuridiche e messi parzialmente a disposizione dei loro gestori per l’uso privato da parte di questi ultimi, Assenza di un canone di locazione pagabile in denaro, ma considerazione di un beneficio in natura a titolo dell’imposta sul reddito.
Cause riunite C-210/11 e C-211/11 État belge contro Medicom SPRL (C-210/11) e Maison Patrice Alard SPRL (C-211/11) [domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Cour de cassation (Belgio)] «Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b) — Diritto alla detrazione — Beni d’investimento appartenenti a persone giuridiche e messi parzialmente a disposizione dei loro gestori per l’uso privato da parte di questi ultimi — Assenza di un canone di locazione pagabile in denaro, ma considerazione di un beneficio in natura a titolo dell’imposta sul reddito» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 luglio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione della locazione di immobili – Immobili appartenenti a persone giuridiche e messi parzialmente a disposizione dei loro gestori per l’uso privato di questi ultimi – Assenza di un canone di locazione pagabile in denaro – Inammissibilità – Considerazione di un beneficio in natura nel contesto della normativa nazionale in materia di imposta sul reddito – Irrilevanza [Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, artt. 6, § 2, primo comma, lett. a), e 13, parte B, lett. b)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione della locazione di immobili – Messa a disposizione totale o parziale, a favore dei suoi gestori, amministratori o soci, dell’immobile interamente destinato all’impresa – Nesso diretto di quest’ultima messa a disposizione con la gestione dell’impresa – Irrilevanza [Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, artt. 6, § 2, primo comma, lett. a), e 13, parte B, lett. b)] Gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, devono essere interpretati nel senso che ostano a che costituisca una locazione d’immobile esente ai sensi di tale direttiva la messa a disposizione di una parte di un bene immobile, appartenente a una persona giuridica, per l’uso privato da parte del gestore di quest’ultima, senza che sia previsto a carico del beneficiario, a titolo di corrispettivo per l’utilizzo di tale immobile, un canone di locazione pagabile in denaro, e a tal riguardo è ininfluente il fatto che, alla luce della normativa nazionale relativa all’imposta sul reddito, tale messa a disposizione sia considerata come un beneficio in natura derivante dall’esecuzione, da parte del beneficiario, del suo compito statutario o del suo contratto d’impiego. (v. punto 34, dispositivo 1) Gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, devono essere interpretati nel senso che la circostanza che la totale o parziale messa a disposizione dell’immobile interamente destinato all’impresa, a favore dei gestori, degli amministratori o dei soci di quest’ultima, presenti o meno un nesso diretto con la gestione dell’impresa è irrilevante per determinare se tale messa a disposizione rientri nell’esenzione prevista dalla seconda di tali norme. (v. punto 40, dispositivo 2) Cause riunite C-210/11 e C-211/11 État belge contro Medicom SPRL (C-210/11) e Maison Patrice Alard SPRL (C-211/11) [domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Cour de cassation (Belgio)] «Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b) — Diritto alla detrazione — Beni d’investimento appartenenti a persone giuridiche e messi parzialmente a disposizione dei loro gestori per l’uso privato da parte di questi ultimi — Assenza di un canone di locazione pagabile in denaro, ma considerazione di un beneficio in natura a titolo dell’imposta sul reddito» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 luglio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione della locazione di immobili — Immobili appartenenti a persone giuridiche e messi parzialmente a disposizione dei loro gestori per l’uso privato di questi ultimi — Assenza di un canone di locazione pagabile in denaro — Inammissibilità — Considerazione di un beneficio in natura nel contesto della normativa nazionale in materia di imposta sul reddito — Irrilevanza [Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, artt. 6, § 2, primo comma, lett. a), e 13, parte B, lett. b)] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione della locazione di immobili — Messa a disposizione totale o parziale, a favore dei suoi gestori, amministratori o soci, dell’immobile interamente destinato all’impresa — Nesso diretto di quest’ultima messa a disposizione con la gestione dell’impresa — Irrilevanza [Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, artt. 6, § 2, primo comma, lett. a), e 13, parte B, lett. b)] Gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, devono essere interpretati nel senso che ostano a che costituisca una locazione d’immobile esente ai sensi di tale direttiva la messa a disposizione di una parte di un bene immobile, appartenente a una persona giuridica, per l’uso privato da parte del gestore di quest’ultima, senza che sia previsto a carico del beneficiario, a titolo di corrispettivo per l’utilizzo di tale immobile, un canone di locazione pagabile in denaro, e a tal riguardo è ininfluente il fatto che, alla luce della normativa nazionale relativa all’imposta sul reddito, tale messa a disposizione sia considerata come un beneficio in natura derivante dall’esecuzione, da parte del beneficiario, del suo compito statutario o del suo contratto d’impiego. (v. punto 34, dispositivo 1) Gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, devono essere interpretati nel senso che la circostanza che la totale o parziale messa a disposizione dell’immobile interamente destinato all’impresa, a favore dei gestori, degli amministratori o dei soci di quest’ultima, presenti o meno un nesso diretto con la gestione dell’impresa è irrilevante per determinare se tale messa a disposizione rientri nell’esenzione prevista dalla seconda di tali norme. (v. punto 40, dispositivo 2)
Sesta direttiva IVA, Articolo 4, paragrafi 1 e 2, Nozione di “attività economiche”, Detrazione dell’imposta assolta a monte, Sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sul tetto di un edificio a uso abitativo, Cessione in rete, Remunerazione, Produzione di energia elettrica inferiore al consumo.
Parole chiave Massima Parole chiave Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi — Attività economiche — Nozione — Sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sul tetto di un edificio a uso abitativo che consente la cessione di energia elettrica in rete a fronte di un corrispettivo, con la realizzazione di introiti aventi carattere di stabilità — Inclusione (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 4, §§ 1 e 2) Massima L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretato nel senso che lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sopra o nelle vicinanze di un edificio privato ad uso abitativo e strutturato in modo tale che la quantità di energia elettrica prodotta, da un lato, sia costantemente inferiore alla quantità complessiva di energia elettrica consumata per uso privato dal gestore dell’impianto e, dall’altro, sia ceduta in rete a fronte di un corrispettivo, con la realizzazione di introiti aventi carattere di stabilità, rientra nella nozione di «attività economiche» ai sensi di detto articolo. (v. punto 37 e dispositivo) Causa C-219/12 Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr contro Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof) «Sesta direttiva IVA — Articolo 4, paragrafi 1 e 2 — Nozione di “attività economiche” — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sul tetto di un edificio a uso abitativo — Cessione in rete — Remunerazione — Produzione di energia elettrica inferiore al consumo» Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 giugno 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Attività economiche – Nozione – Sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sul tetto di un edificio a uso abitativo che consente la cessione di energia elettrica in rete a fronte di un corrispettivo, con la realizzazione di introiti aventi carattere di stabilità – Inclusione (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 4, §§ 1 e 2) L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretato nel senso che lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sopra o nelle vicinanze di un edificio privato ad uso abitativo e strutturato in modo tale che la quantità di energia elettrica prodotta, da un lato, sia costantemente inferiore alla quantità complessiva di energia elettrica consumata per uso privato dal gestore dell’impianto e, dall’altro, sia ceduta in rete a fronte di un corrispettivo, con la realizzazione di introiti aventi carattere di stabilità, rientra nella nozione di «attività economiche» ai sensi di detto articolo. (v. punto 37 e dispositivo)