Documents - 18
citing "Council Directive 91/680/EEC of 16 December 1991 supplementing the common system of value added tax and amending Directive 77/388/EEC with a view to the abolition of fiscal frontiers"
Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Sesta direttiva 77/388/CEE, Articolo 2, paragrafo 1, Ambito di applicazione, Operazioni imponibili, Articolo 9, paragrafo 2, lettera b), Luogo delle prestazioni di trasporto, Gite turistiche sulla Mosella, Fiume sottoposto al regime di condominio.
Rinvio pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articolo 401, Principio di neutralità fiscale, Acquisto da parte di un’impresa, presso privati, di oggetti aventi un elevato contenuto di oro o di altri metalli preziosi ai fini di una loro rivendita, Imposta sui trasferimenti patrimoniali.
Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articolo 401, Imposte nazionali aventi il carattere di imposte sul volume d’affari, Divieto, Nozione di “imposta sul volume d’affari”, Imposta locale sulle vendite, Caratteristiche essenziali dell’IVA, Insussistenza.
Causa C-475/17 Viking Motors e a. contro Tallinna linneMaksu- ja Tolliamet (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus) «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 401 – Imposte nazionali aventi il carattere di imposte sul volume d’affari – Divieto – Nozione di “imposta sul volume d’affari” – Imposta locale sulle vendite – Caratteristiche essenziali dell’IVA – Insussistenza» Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 7 agosto 2018 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Divieto di riscuotere altre imposte interne che abbiano natura di imposte sulla cifra d’affari – Portata – Imposta locale estone sulle vendite – Ammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 401) L’articolo 401 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta al mantenimento o all’introduzione di un’imposta come l’imposta sulle vendite di cui trattasi nel procedimento principale. Per valutare se un’imposta, un diritto o una tassa abbiano la natura di imposta sul volume d’affari, ai sensi dell’articolo 401 della direttiva IVA, occorre in particolare verificare se essi abbiano l’effetto di danneggiare il funzionamento del sistema comune dell’IVA, gravando sulla circolazione dei beni e dei servizi e colpendo le transazioni commerciali in modo analogo all’IVA (v., per analogia, sentenza dell’11 ottobre 2007, KÖGÁZ e a., C-283/06 e C-312/06, EU:C:2007:598, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). A tale riguardo occorre sottolineare che, come risulta dal fascicolo a disposizione della Corte, i testi disciplinanti l’imposta sulle vendite di cui trattasi nel procedimento principale non imponevano ai soggetti passivi l’obbligo di aggiungere al prezzo di vendita l’importo di tale imposta, né di indicare separatamente, sulla fattura rilasciata all’acquirente, l’importo dell’imposta dovuta. Pertanto la ripercussione della predetta imposta sul consumatore finale costituiva una possibilità e non un obbligo per i dettaglianti, i quali in qualsiasi momento potevano scegliere di sopportare direttamente la medesima imposta, senza procedere a un aumento dei prezzi dei beni e dei servizi forniti. La Corte ha già dichiarato che un’imposta che colpisce le attività produttive in modo tale che non sia certo che la stessa vada, in definitiva, a carico del consumatore finale, come avviene per un’imposta sul consumo come l’IVA, si può collocare all’esterno dell’ambito applicativo dell’articolo 401 della direttiva IVA (sentenza dell’11 ottobre 2007, KÖGÁZ e a., C-283/06 e C-312/06, EU:C:2007:598, punto 50). Infatti, mentre attraverso il sistema della detrazione dell’IVA quest’ultima grava unicamente sul consumatore finale ed è perfettamente neutrale nei confronti dei soggetti passivi che intervengono nel processo di produzione e di distribuzione che precede la fase di imposizione finale, indipendentemente dal numero di operazioni avvenute, lo stesso non vale per quanto riguarda un’imposta come l’imposta sulle vendite (v., per analogia, sentenza dell’11 ottobre 2007, KÖGÁZ e a., C-283/06 e C-312/06, EU:C:2007:598, punto 51 e giurisprudenza ivi citata). (v. punti 36, 45, 47, 48, 53 e dispositivo)
Rinvio pregiudiziale, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Diritto a detrazione dell’imposta pagata a monte, Condizioni sostanziali del diritto a detrazione, Cessione effettiva dei beni.
Cause riunite C-459/17 e C-460/17 SGIeValériane SNC contro Ministre de l’Action et des Comptes publics [domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d’État (Francia)] «Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Diritto a detrazione dell’imposta pagata a monte – Condizioni sostanziali del diritto a detrazione – Cessione effettiva dei beni» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 giugno 2018 Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Detrazione dell’imposta assolta a monte–Nascita e portata del diritto a detrazione–Condizioni sostanziali del diritto a detrazione–Cessione effettiva dei beni–Buona o malafede del soggetto passivo quanto alla cessione effettiva–Irrilevanza
(Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 91/680, artt. 10, § 2, e 17, § 1)
Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Detrazione dell’imposta assolta a monte–Nascita e portata del diritto a detrazione–Diniego a causa dell’assenza di realizzazione effettiva della cessione dei beni–Ammissibilità–Presupposto–Constatazione da parte dell’amministrazione tributaria della mancata realizzazione effettiva di detta cessione
(Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 91/680, art. 17) L’articolo 17, paragrafo 1, della sesta direttiva prevede che il diritto a detrazione nasce quando l’imposta detraibile diventa esigibile. È quanto avviene, in forza dell’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva, all’atto della cessione di beni o della prestazione di servizi.
Ne consegue che, nel sistema dell’IVA, il diritto a detrazione è legato alla realizzazione effettiva della cessione di beni o della prestazione di servizi di cui trattasi (v., per analogia, ordinanza del presidente della Corte del 4 luglio 2013, Menidzherski biznes reshenia, C-572/11, non pubblicata, EU:C:2013:456, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).
La buona o la malafede del soggetto passivo che chiede la detrazione dell’IVA non incide sulla questione se la cessione sia effettuata, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della sesta direttiva. Infatti, conformemente alla finalità di tale direttiva, che mira a stabilire un sistema comune dell’IVA basato, in particolare, su una definizione uniforme delle operazioni imponibili, la nozione di «cessione di un bene», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva ha carattere obiettivo e deve essere interpretata indipendentemente dagli scopi e dai risultati delle operazioni di cui trattasi, senza che l’amministrazione tributaria sia obbligata a procedere ad indagini per accertare la volontà del soggetto passivo, o a tener conto dell’intenzione di un operatore, diverso da tale soggetto passivo, che intervenga nella stessa catena di cessioni (v., in tal senso, sentenza del 21 novembre 2013, Dixons Retail, C 494/12, EU:C:2013:758, punti 19 e 21 nonché giurisprudenza ivi citata).
(v. punti 34, 35, 38)
L’articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, dev’essere interpretato nel senso che, per negare al soggetto passivo destinatario di una fattura il diritto di detrarre l’IVA menzionata su tale fattura, è sufficiente che l’amministrazione stabilisca che le operazioni alle quali tale fattura corrisponde non sono state effettivamente realizzate.
(v. punto 47 e dispositivo)
Rinvio pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Sesta direttiva 77/388/CEE, Direttiva 2006/112/CE, Esenzione dall’IVA, Articolo 86, paragrafo 1, lettera b), e articolo 144, Franchigia dai dazi all’importazione delle merci di valore trascurabile o prive di carattere commerciale, Esenzione delle prestazioni di servizi connesse con l’importazione di beni, Normativa nazionale che assoggetta all’IVA le spese di trasporto di documenti e beni di valore trascurabile nonostante siano spese accessorie a beni non imponibili.
Causa C-273/16 Agenzia delle Entrate contro Federal Express Europe Inc. (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) «Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Direttiva 2006/112/CE – Esenzione dall’IVA – Articolo 86, paragrafo 1, lettera b), e articolo 144 – Franchigia dai dazi all’importazione delle merci di valore trascurabile o prive di carattere commerciale – Esenzione delle prestazioni di servizi connesse con l’importazione di beni – Normativa nazionale che assoggetta all’IVA le spese di trasporto di documenti e beni di valore trascurabile nonostante siano spese accessorie a beni non imponibili» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 ottobre 2017 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Esenzioni all’importazione – Esenzione delle prestazioni di servizi connesse con l’importazione di beni – Normativa nazionale che assoggetta all’imposta sul valore aggiunto le spese di trasporto di documenti e beni di valore trascurabile nonostante siano spese accessorie a beni non imponibili – Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 144 e 86, § 1, b)] Il combinato disposto dell’articolo 144 e dell’articolo 86, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prescrive, per l’applicazione dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto alle prestazioni accessorie, fra cui i servizi di trasporto, non soltanto che il loro valore sia compreso nella base imponibile, ma anche che tali prestazioni siano state effettivamente assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in dogana, all’atto dell’importazione. Sotto tale profilo si deve rilevare che l’articolo 86, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA assicura che l’imposizione della prestazione accessoria segua l’imposizione della prestazione principale. Secondo l’articolo 144 della medesima direttiva, da un lato, l’operazione principale esentata corrisponde a quella dell’importazione di beni e, dall’altro, le prestazioni accessorie sono i servizi enumerati all’articolo 86, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, i quali servizi seguono necessariamente, in quanto tali, il trattamento fiscale riservato alla prestazione principale, sempre che il loro valore sia compreso nella base imponibile. Discende, pertanto, dal combinato disposto dell’articolo 86, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 144 della direttiva IVA che, nei limiti in cui le spese di trasporto sono comprese nella base imponibile dell’operazione d’importazione esentata, anche la prestazione di servizio accessoria deve essere esentata dall’IVA. La condizione che tale prestazione di servizio sia stata effettivamente assoggettata all’IVA in dogana, quale istituita dalla normativa controversa nel procedimento principale, priverebbe d’efficacia l’esenzione di cui all’articolo 144 della direttiva IVA. Un tale onere comporterebbe, infatti, l’assoluta inapplicabilità di detta esenzione in ipotesi d’importazioni di spedizioni composte di merci di valore trascurabile o prive di carattere commerciale, ancorché queste ultime debbano essere esentate dall’IVA ai sensi dell’articolo 143, lettera b), della medesima direttiva. La Corte ha già riconosciuto, con riferimento alle franchigie dai diritti all’importazione di merci di valore trascurabile, che esse mirano a una semplificazione amministrativa delle procedure doganali (v., in tal senso, sentenza del 2 luglio 2009, Har Vaessen Douane Service,C-7/08, EU:C:2009:417, punto 33). Ne consegue che le spese di trasporto afferenti all’importazione definitiva di beni devono essere esentate dall’IVA, sempre che il loro valore sia compreso nella base imponibile, anche se non hanno scontato l’IVA in dogana all’atto dell’importazione. (v. punti 39-41, 44, 46, 47 e dispositivo)
Rinvio pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articolo 138, paragrafo 2, lettera a), Presupposti dell’esenzione di una cessione intracomunitaria di un mezzo di trasporto nuovo, Residenza dell’acquirente nello Stato membro di destinazione, Immatricolazione temporanea nello Stato membro di destinazione, Rischio di frode fiscale, Buona fede del venditore, Obbligo di diligenza del venditore.
Causa C-26/16 Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda contro Autoridade Tributária e Aduaneira [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)] «Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 138, paragrafo 2, lettera a) – Presupposti dell’esenzione di una cessione intracomunitaria di un mezzo di trasporto nuovo – Residenza dell’acquirente nello Stato membro di destinazione – Immatricolazione temporanea nello Stato membro di destinazione – Rischio di frode fiscale – Buona fede del venditore – Obbligo di diligenza del venditore» Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 giugno 2017 Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri–Esenzione dei trasferimenti di beni all’interno dell’Unione europea–Cessione di mezzi di trasporto nuovi–Normativa nazionale che subordina il beneficio dell’esenzione al requisito della residenza dell’acquirente nello Stato membro di destinazione–Inammissibilità
[Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 138, § 2, a)]
Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri–Esenzione dei trasferimenti di beni all’interno dell’Unione europea–Cessione di mezzi di trasporto nuovi–Rifiuto di esenzione al venditore per il solo motivo del carattere provvisorio dell’immatricolazione rilasciata nello Stato membro di destinazione–Inammissibilità
[Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 138, § 2, a)]
Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri–Esenzione dei trasferimenti di beni all’interno dell’Unione europea–Cessione di mezzi di trasporto nuovi–Trasporto da parte dell’acquirente in un altro Stato membro e immatricolazione in tale Stato a titolo provvisorio–Mancata prova della scadenza dell’immatricolazione provvisoria e del pagamento dell’imposta nello Stato membro di destinazione–Rifiuto di esenzione da parte dello Stato membro di partenza–Inammissibilità
[Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 138, § 2, a)]
Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri–Esenzione dei trasferimenti di beni all’interno dell’Unione europea–Cessione di mezzi di trasporto nuovi–Trasporto da parte dell’acquirente in un altro Stato membro e immatricolazione in tale Stato a titolo provvisorio–Rifiuto di esenzione al venditore in caso di frode commessa dall’acquirente–Inammissibilità–Limiti–Venditore che era o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’esistenza di una frode–Verifica incombente al giudice nazionale
[Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 138, § 2, a)] L’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, osta a che le disposizioni nazionali subordinino il beneficio dell’esenzione di una cessione intracomunitaria di un mezzo di trasporto nuovo alla condizione che l’acquirente di quest’ultimo sia stabilito o domiciliato nello Stato membro di destinazione di tale mezzo di trasporto.
Imporre una siffatta condizione sarebbe, inoltre, contrario all’economia della suddetta disposizione nonché al contesto e alle finalità del regime transitorio dell’IVA applicabile al commercio intracomunitario, quali rammentati ai punti da 37 a 39 della presente sentenza. Infatti, nel negare l’esenzione di una cessione intracomunitaria in base all’unico rilievo secondo cui l’acquirente del mezzo di trasporto nuovo non è stabilito o domiciliato nello Stato di destinazione, indipendentemente anche dal fatto che ricorrano le condizioni materiali dell’esenzione, lo Stato membro della cessione sarebbe indotto a tassare un’operazione che, con riserva del ricorrere di dette condizioni, dovrebbe essere tassata quale acquisto intracomunitario nello Stato membro di destinazione. Ne conseguirebbe una doppia imposizione, in contrasto con il principio di neutralità fiscale.
Orbene, il rifiuto di concedere l’esenzione prevista dall’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva IVA sulla base dell’unico rilievo secondo il quale l’acquirente non risiede nello Stato membro di destinazione sarebbe in contrasto con la ripartizione delle competenze fiscali e sarebbe tale da rimettere in questione il principio di neutralità fiscale. Inoltre, come risulta dal punto 45 della presente sentenza, un siffatto rifiuto potrebbe comportare un rischio di doppia imposizione.
(v. punti 45, 51, 52, dispositivo 1)
L’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112 va interpretato nel senso che l’esenzione della cessione di un mezzo di trasporto nuovo non può essere rifiutata nello Stato membro della cessione sulla base dell’unico rilievo secondo cui tale mezzo di trasporto è stato oggetto solo di immatricolazione provvisoria nello Stato membro di destinazione.
(v. punto 59, dispositivo 2)
L’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112 osta a che il venditore di un mezzo di trasporto nuovo, trasportato dall’acquirente in un altro Stato membro e immatricolato in quest’ultimo Stato a titolo provvisorio, sia poi tenuto a versare l’imposta sul valore aggiunto ove non risulti provato che il regime di immatricolazione provvisoria sia cessato e che detta imposta sia stata o sarà versata nello Stato membro di destinazione.
Infatti, da un canto, in tale contesto, la prova del movimento fisico di tale mezzo di trasporto verso il suo luogo di impiego finale, che il venditore può produrre alle autorità fiscali, dipende fondamentalmente dagli elementi che egli riceve a tal fine dall’acquirente (v., per analogia, sentenza del 16 dicembre 2010, Euro Tyre Holding,C-430/09, EU:C:2010:786, punto 37).
D’altro canto, secondo la giurisprudenza della Corte, non si può imporre al venditore di fornire elementi di prova relativi all’imposizione dell’acquisto intracomunitario dei beni in parola per beneficiare dell’esenzione della relativa cessione (sentenza del 27 settembre 2012, VSTR,C-587/10, EU:C:2012:592, punto 55). Orbene, subordinare il beneficio dell’esenzione alla previa determinazione dello Stato membro dell’uso finale del mezzo di trasporto nuovo si risolverebbe proprio nell’imporre un obbligo siffatto al venditore. Infatti, in tal modo si potrebbe far ricadere sul venditore l’onere della prova del rilascio di un’immatricolazione definitiva, che potrebbe intervenire, eventualmente, successivamente al pagamento dell’IVA da parte dell’acquirente.
(v. punti 66, 67, 69, dispositivo 3)
L’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112 nonché i principi di certezza del diritto, di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento ostano a che il venditore di un mezzo di trasporto nuovo, trasportato dall’acquirente in un altro Stato membro e oggetto di immatricolazione provvisoria in quest’ultimo Stato, sia poi tenuto a versare l’imposta sul valore aggiunto nell’ipotesi di evasione fiscale commessa dall’acquirente, a meno che non risulti dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che tale venditore sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva nel contesto di un’evasione commessa dall’acquirente e non aveva adottato tutte le misure ragionevoli che poteva adottare per evitare la sua partecipazione a tale evasione. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò si verifichi nella specie, sulla base di una valutazione globale di tutti gli elementi e le circostanze di fatto del procedimento principale.
(v. punto 77, dispositivo 4)
Rinvio pregiudiziale, Sesta direttiva IVA, Esenzioni, Articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, Fondi comuni d’investimento, Nozione, Investimenti immobiliari, Gestione di fondi comuni d’investimento, Nozione, Amministrazione effettiva di un immobile.
Causa C-595/13 Staatssecretaris van Financiën contro Fiscale Eenheid X NV cs (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Articolo 13, parte B, lettera d), punto 6 — Fondi comuni d’investimento — Nozione — Investimenti immobiliari — Gestione di fondi comuni d’investimento — Nozione — Amministrazione effettiva di un immobile» Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 dicembre 2015 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Gestione di fondi comuni d’investimento — Nozione di fondi comuni d’investimento — Società di investimento costituite da investitori con il fine di investire in beni immobili — Inclusione — Presupposto — Assoggettamento di tali società a un regime di vigilanza statale
[Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 91/680, art. 13, parte B, lettera d), punto 6)]
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Gestione dei fondi comuni d’investimento — Nozione — Amministrazione effettiva dei beni immobili di un fondo comune d’investimento — Esclusione
[Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 91/680, art. 13, parte B, lettera d), punto 6)] L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 91/680, deve essere interpretato nel senso che società d’investimento, in cui è raccolto capitale ad opera di più di un investitore che sopporta il rischio connesso alla gestione del patrimonio riunito nelle società medesime al fine dell’acquisto, della detenzione, della gestione e della vendita di beni immobili per conseguirne un profitto, che perverrà a tutti i detentori delle quote in forma di distribuzione di un dividendo e di un vantaggio dovuto all’aumento del valore della loro partecipazione, possono essere considerate fondi comuni d’investimento, ai sensi di tale disposizione, a patto che lo Stato membro interessato abbia assoggettato tali società a una vigilanza statale specifica.
A tale riguardo, quando fondi d’investimento sono soggetti a una vigilanza statale specifica simile, a prescindere dal fatto che siano composti da valori mobiliari o da beni immobili, le suddette forme d’investimento si pongono in concorrenza diretta. In entrambi i casi l’unico aspetto di rilievo per l’investitore sono gli interessi che detti investimenti gli fruttano. Orbene, il principio di neutralità fiscale osta a che prestazioni di servizi analoghe, che si trovino quindi in concorrenza tra di loro, siano trattate in maniera diversa sotto il profilo dell’imposta sul valore aggiunto.
(v. punti 63, 64, dispositivo 1)
L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 91/680, deve essere interpretato nel senso che la nozione di gestione contenuta in tale disposizione non riguarda l’amministrazione effettiva dei beni immobili di un fondo comune d’investimento.
A tale riguardo, l’attività specifica di un fondo comune d’investimento consiste nell’investimento collettivo dei capitali raccolti. Pertanto, dal momento che gli attivi di un fondo siffatto consistono in beni immobili, la sua attività specifica comprende, da un lato, attività relative alla scelta, all’acquisto e alla vendita dei beni immobili e, dall’altro, compiti amministrativi e di contabilità. Per contro, l’amministrazione effettiva dei beni immobili non attiene specificamente all’amministrazione di un fondo comune d’investimento, in quanto va al di là delle diverse attività connesse all’investimento collettivo dei capitali raccolti. Poiché l’amministrazione effettiva dei beni immobili mira a preservare e ad accrescere il patrimonio investito, il suo obiettivo non attiene specificamente all’attività di un fondo comune d’investimento, ma riguarda ogni tipo d’investimento.
(v. punti da 77 a 79, dispositivo 2)
Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Imposta sulla cifra d’affari, Ambito di applicazione, Esenzione, Nozione di “operazioni di assicurazione”, Nozione di “prestazioni di servizi”, Somma forfettaria destinata alla prestazione di una garanzia per il caso di guasto di un veicolo usato.
Causa C-584/13 Directeur général des finances publiques contro Mapfre asistencia compañia internacional de seguros y reaseguros SA e Mapfre warranty SpA contro Directeur général des finances publiques [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)] «Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sulla cifra d’affari — Ambito di applicazione — Esenzione — Nozione di “operazioni di assicurazione” — Nozione di “prestazioni di servizi” — Somma forfettaria destinata alla prestazione di una garanzia per il caso di guasto di un veicolo usato» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 luglio 2015 Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto
(Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 94)
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione per le operazioni di assicurazione e di riassicurazione – Nozione – Prestazione di servizi consistente nel prestare garanzia, dietro versamento di una somma forfettaria, per l’eventuale guasto meccanico di talune parti di un veicolo usato – Prestazione fornita da un operatore economico indipendente dal rivenditore di tale veicolo usato – Inclusione – Prestazione e vendita del veicolo usato che devono essere considerate un’unica prestazione o prestazioni distinte – Valutazione da parte del giudice nazionale
[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, a), come modificata dalla direttiva 91/680] V. il testo della decisione.
(v. punti 31-33)
L’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 91/680, deve essere interpretato nel senso che costituisce un’operazione di assicurazione esente, ai sensi di tale disposizione, la prestazione di servizi consistente, per un operatore economico indipendente dal rivenditore di un veicolo usato, nel prestare garanzia, dietro versamento di una somma forfettaria, per l’eventuale guasto meccanico di talune parti di tale veicolo.
Invero, indipendentemente dal fatto che l’acquirente di un veicolo usato stipuli o meno un contratto con un operatore economico indipendente dal rivenditore di detto veicolo, mentre tale rivenditore ha semplicemente un ruolo di intermediario, o che invece tale rivenditore concluda il contratto in nome proprio ma per conto dell’acquirente o, ancora, che il rivenditore trasferisca all’acquirente i diritti derivanti dal contratto stipulato in nome proprio e per proprio conto con l’operatore economico indipendente, la nozione di «operazione di assicurazione», ai sensi dell’articolo 13, parte B), lettera a), della sesta direttiva è sufficientemente ampia da includere ciascuna di tali situazioni.
Inoltre, la qualificazione di una prestazione come «operazione di assicurazione», ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva, non può dipendere dal modo in cui l’assicuratore gestisce l’entità del rischio assicurato e calcola l’importo esatto dei premi. Al riguardo, l’essenza stessa dell’«operazione di assicurazione», ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva, consiste nel fatto che l’assicurato si tutela contro il rischio di perdite finanziarie, incerte ma potenzialmente ingenti, tramite un premio il cui pagamento è, invece, certo ma limitato.
Infine, la fornitura di una prestazione come quella succitata e la vendita del veicolo usato devono, in linea di principio, essere considerate prestazioni distinte e indipendenti, da trattare separatamente sotto il profilo dell’imposta sul valore aggiunto. Spetta al giudice del rinvio determinare se la vendita di un veicolo usato e la garanzia prestata da un operatore economico indipendente dal rivenditore di tale veicolo per l’eventuale guasto meccanico di talune parti di quest’ultimo siano connesse tra loro a tal punto da dover essere considerate costitutive di un’unica operazione o, se, invece, esse costituiscano operazioni indipendenti.
(v. punti 38, 41, 42, 58 e dispositivo) Causa C-584/13 Directeur général des finances publiques contro Mapfre asistencia compañia internacional de seguros y reaseguros SA e Mapfre warranty SpA contro Directeur général des finances publiques [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)] «Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sulla cifra d’affari — Ambito di applicazione — Esenzione — Nozione di “operazioni di assicurazione” — Nozione di “prestazioni di servizi” — Somma forfettaria destinata alla prestazione di una garanzia per il caso di guasto di un veicolo usato» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 luglio 2015 Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 94) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione per le operazioni di assicurazione e di riassicurazione – Nozione – Prestazione di servizi consistente nel prestare garanzia, dietro versamento di una somma forfettaria, per l’eventuale guasto meccanico di talune parti di un veicolo usato – Prestazione fornita da un operatore economico indipendente dal rivenditore di tale veicolo usato – Inclusione – Prestazione e vendita del veicolo usato che devono essere considerate un’unica prestazione o prestazioni distinte – Valutazione da parte del giudice nazionale [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, a), come modificata dalla direttiva 91/680] V. il testo della decisione. (v. punti 31-33) L’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 91/680, deve essere interpretato nel senso che costituisce un’operazione di assicurazione esente, ai sensi di tale disposizione, la prestazione di servizi consistente, per un operatore economico indipendente dal rivenditore di un veicolo usato, nel prestare garanzia, dietro versamento di una somma forfettaria, per l’eventuale guasto meccanico di talune parti di tale veicolo. Invero, indipendentemente dal fatto che l’acquirente di un veicolo usato stipuli o meno un contratto con un operatore economico indipendente dal rivenditore di detto veicolo, mentre tale rivenditore ha semplicemente un ruolo di intermediario, o che invece tale rivenditore concluda il contratto in nome proprio ma per conto dell’acquirente o, ancora, che il rivenditore trasferisca all’acquirente i diritti derivanti dal contratto stipulato in nome proprio e per proprio conto con l’operatore economico indipendente, la nozione di «operazione di assicurazione», ai sensi dell’articolo 13, parte B), lettera a), della sesta direttiva è sufficientemente ampia da includere ciascuna di tali situazioni. Inoltre, la qualificazione di una prestazione come «operazione di assicurazione», ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva, non può dipendere dal modo in cui l’assicuratore gestisce l’entità del rischio assicurato e calcola l’importo esatto dei premi. Al riguardo, l’essenza stessa dell’«operazione di assicurazione», ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva, consiste nel fatto che l’assicurato si tutela contro il rischio di perdite finanziarie, incerte ma potenzialmente ingenti, tramite un premio il cui pagamento è, invece, certo ma limitato. Infine, la fornitura di una prestazione come quella succitata e la vendita del veicolo usato devono, in linea di principio, essere considerate prestazioni distinte e indipendenti, da trattare separatamente sotto il profilo dell’imposta sul valore aggiunto. Spetta al giudice del rinvio determinare se la vendita di un veicolo usato e la garanzia prestata da un operatore economico indipendente dal rivenditore di tale veicolo per l’eventuale guasto meccanico di talune parti di quest’ultimo siano connesse tra loro a tal punto da dover essere considerate costitutive di un’unica operazione o, se, invece, esse costituiscano operazioni indipendenti. (v. punti 38, 41, 42, 58 e dispositivo)
Rinvio pregiudiziale – Fiscalità indiretta – IVA – Sesta direttiva – Articoli 18 e 22 – Diritto alla detrazione – Acquisizioni intracomunitarie – Autoliquidazione – Requisiti sostanziali – Requisiti formali – Mancato rispetto di requisiti formali.
Causa C-590/13 Idexx Laboratories Italia Srl contro Agenzia delle Entrate (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) «Rinvio pregiudiziale — Fiscalità indiretta — IVA — Sesta direttiva — Articoli 18 e 22 — Diritto alla detrazione — Acquisizioni intracomunitarie — Autoliquidazione — Requisiti sostanziali — Requisiti formali — Mancato rispetto di requisiti formali» Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell’11 dicembre 2014 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Procedura di inversione contabile – Soggetto passivo debitore dell’imposta sul valore aggiunto in quanto destinatario di beni o di servizi – Diritto alla detrazione – Presupposti – Requisiti sostanziali – Requisiti formali – Rispetto delle formalità e degli obblighi contabili e di dichiarazione – Inosservanza – Sanzione – Perdita del diritto a detrazione – Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 18, § 1, d), e 22] Gli articoli 18, paragrafo 1, lettera d), e 22 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che tali disposizioni dettano requisiti formali del diritto a detrazione la cui mancata osservanza non può determinare la perdita del diritto medesimo. A tal riguardo, si deve precisare che i requisiti sostanziali del diritto a detrazione sono quelli che stabiliscono il fondamento stesso e l’estensione di tale diritto, quali previsti all’articolo 17 della sesta direttiva, intitolato «Origine e portata del diritto a [detrazione]». Per contro, i requisiti formali del diritto a detrazione, di cui agli articoli 18 e 22 della direttiva, disciplinano le modalità e il controllo dell’esercizio del diritto medesimo nonché il corretto funzionamento del sistema della tassa sul valore aggiunto, quali gli obblighi di contabilità, di fatturazione e di dichiarazione. (v. punti 41, 42, 46 e dispositivo) Causa C-590/13 Idexx Laboratories Italia Srl contro Agenzia delle Entrate (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) «Rinvio pregiudiziale — Fiscalità indiretta — IVA — Sesta direttiva — Articoli 18 e 22 — Diritto alla detrazione — Acquisizioni intracomunitarie — Autoliquidazione — Requisiti sostanziali — Requisiti formali — Mancato rispetto di requisiti formali» Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell’11 dicembre 2014 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Procedura di inversione contabile — Soggetto passivo debitore dell’imposta sul valore aggiunto in quanto destinatario di beni o di servizi — Diritto alla detrazione — Presupposti — Requisiti sostanziali — Requisiti formali — Rispetto delle formalità e degli obblighi contabili e di dichiarazione — Inosservanza — Sanzione — Perdita del diritto a detrazione — Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 18, § 1, d), e 22] Gli articoli 18, paragrafo 1, lettera d), e 22 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che tali disposizioni dettano requisiti formali del diritto a detrazione la cui mancata osservanza non può determinare la perdita del diritto medesimo. A tal riguardo, si deve precisare che i requisiti sostanziali del diritto a detrazione sono quelli che stabiliscono il fondamento stesso e l’estensione di tale diritto, quali previsti all’articolo 17 della sesta direttiva, intitolato «Origine e portata del diritto a [detrazione]». Per contro, i requisiti formali del diritto a detrazione, di cui agli articoli 18 e 22 della direttiva, disciplinano le modalità e il controllo dell’esercizio del diritto medesimo nonché il corretto funzionamento del sistema della tassa sul valore aggiunto, quali gli obblighi di contabilità, di fatturazione e di dichiarazione. (v. punti 41, 42, 46 e dispositivo)
Rinvio pregiudiziale, Sesta direttiva IVA, Esenzioni, Operazioni relative alla vendita di titoli e che comportano il trasferimento della proprietà di beni immobili, Assoggettamento ad un’imposta indiretta diversa dall’IVA, Articoli 49 TFUE e 63 TFUE, Situazione puramente interna.
Causa C-139/12 Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona contro Generalidad de Cataluña (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Supremo) «Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Operazioni relative alla vendita di titoli e che comportano il trasferimento della proprietà di beni immobili — Assoggettamento ad un’imposta indiretta diversa dall’IVA — Articoli 49 TFUE e 63 TFUE — Situazione puramente interna» Massime – Sentenza della Corte (decima sezione) del 20 marzo 2014 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Divieto di riscuotere altre imposte interne che abbiano natura di imposte sulla cifra d’affari – Nozione di “imposte sulla cifra d’affari” – Portata – Imposta sulle cessioni patrimoniali e sugli atti giuridici documentali – Ammissibilità (Direttive del Consiglio 77/388 e 91/680) Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile – Questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale (Art. 267 TFUE) Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questione presentata in relazione ad una controversia circoscritta al territorio di un solo Stato membro – Inclusione alla luce dell’applicabilità di una disposizione dell’Unione risultante da un rinvio operato dal diritto nazionale ovvero a causa del divieto di discriminazione sancito da tale diritto nazionale (Art. 267 TFUE) La sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 91/680, deve essere interpretata nel senso che non osta a una disposizione nazionale che assoggetta l’acquisizione della maggioranza del capitale di una società il cui attivo è essenzialmente costituito da beni immobili ad un’imposta indiretta diversa dall’imposta sul valore aggiunto. Infatti, la Corte si è già pronunciata sulla sua compatibilità di tale normativa con l’articolo 33, paragrafo 1, della sesta direttiva nell’ambito della causa che ha dato luogo all’ordinanza del 27 novembre 2008, Renta (C-151/08). La Corte ha considerato in proposito in detta ordinanza che un’imposta che abbia caratteristiche come quelle dell’imposta sui trasferimenti patrimoniali si differenzia dall’imposta sul valore aggiunto in un modo tale da non poter essere qualificata come imposta avente il carattere di un’imposta sulla cifra d’affari ai sensi del citato articolo 33, paragrafo 1, della sesta direttiva. Peraltro, poiché il diritto dell’Unione ammette l’esistenza di regimi fiscali concorrenti, siffatta imposta può essere riscossa anche qualora la sua riscossione conduca a un cumulo con l’imposta sul valore aggiunto per una sola ed unica operazione. (v. punti 28, 29, 31 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punti 33-36) Sebbene, tenuto conto della ripartizione delle competenze nell’ambito del procedimento pregiudiziale, sia compito del solo giudice nazionale definire l’oggetto delle questioni che esso intende sottoporre alla Corte, spetta a quest’ultima esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza. Secondo una costante giurisprudenza, la Corte di giustizia nega la propria competenza anche quando è manifesto che la disposizione di diritto dell’Unione sottoposta alla sua interpretazione non può essere applicata nel procedimento principale. A tale proposito la Corte non è competente per rispondere a una questione proposta in via pregiudiziale quando è manifesto che la disposizione del diritto dell’Unione sottoposta all’interpretazione della Corte non può essere applicata. Per quanto riguarda le disposizioni del Trattato FUE in materia di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali, esse non sono applicabili a una fattispecie i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro. Tuttavia, in talune condizioni ben precise, il carattere puramente interno della situazione in parola non osta a che la Corte risponda a una questione sottoposta ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Ciò può avvenire, in particolare, nell’ipotesi in cui il diritto nazionale imponga al giudice del rinvio di riconoscere a un cittadino dello Stato membro di cui fa parte tale giudice gli stessi diritti di cui il cittadino di un altro Stato membro, nella stessa situazione, beneficerebbe in forza del diritto dell’Unione o se la domanda di pronuncia pregiudiziale verte su disposizioni del diritto dell’Unione alle quali il diritto nazionale di uno Stato membro rinvia per determinare le norme da applicare ad una situazione puramente interna a tale Stato. (v. punti 40-44) Causa C-139/12 Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona contro Generalidad de Cataluña (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Supremo) «Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Operazioni relative alla vendita di titoli e che comportano il trasferimento della proprietà di beni immobili — Assoggettamento ad un’imposta indiretta diversa dall’IVA — Articoli 49 TFUE e 63 TFUE — Situazione puramente interna» Massime – Sentenza della Corte (decima sezione) del 20 marzo 2014 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Divieto di riscuotere altre imposte interne che abbiano natura di imposte sulla cifra d’affari — Nozione di “imposte sulla cifra d’affari” — Portata — Imposta sulle cessioni patrimoniali e sugli atti giuridici documentali — Ammissibilità
(Direttive del Consiglio 77/388 e 91/680)
Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile — Questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale
(Art. 267 TFUE)
Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Questione presentata in relazione ad una controversia circoscritta al territorio di un solo Stato membro — Inclusione alla luce dell’applicabilità di una disposizione dell’Unione risultante da un rinvio operato dal diritto nazionale ovvero a causa del divieto di discriminazione sancito da tale diritto nazionale
(Art. 267 TFUE) La sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 91/680, deve essere interpretata nel senso che non osta a una disposizione nazionale che assoggetta l’acquisizione della maggioranza del capitale di una società il cui attivo è essenzialmente costituito da beni immobili ad un’imposta indiretta diversa dall’imposta sul valore aggiunto.
Infatti, la Corte si è già pronunciata sulla sua compatibilità di tale normativa con l’articolo 33, paragrafo 1, della sesta direttiva nell’ambito della causa che ha dato luogo all’ordinanza del 27 novembre 2008, Renta (C-151/08). La Corte ha considerato in proposito in detta ordinanza che un’imposta che abbia caratteristiche come quelle dell’imposta sui trasferimenti patrimoniali si differenzia dall’imposta sul valore aggiunto in un modo tale da non poter essere qualificata come imposta avente il carattere di un’imposta sulla cifra d’affari ai sensi del citato articolo 33, paragrafo 1, della sesta direttiva.
Peraltro, poiché il diritto dell’Unione ammette l’esistenza di regimi fiscali concorrenti, siffatta imposta può essere riscossa anche qualora la sua riscossione conduca a un cumulo con l’imposta sul valore aggiunto per una sola ed unica operazione.
(v. punti 28, 29, 31 e dispositivo)
V. il testo della decisione.
(v. punti 33-36)
Sebbene, tenuto conto della ripartizione delle competenze nell’ambito del procedimento pregiudiziale, sia compito del solo giudice nazionale definire l’oggetto delle questioni che esso intende sottoporre alla Corte, spetta a quest’ultima esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza. Secondo una costante giurisprudenza, la Corte di giustizia nega la propria competenza anche quando è manifesto che la disposizione di diritto dell’Unione sottoposta alla sua interpretazione non può essere applicata nel procedimento principale. A tale proposito la Corte non è competente per rispondere a una questione proposta in via pregiudiziale quando è manifesto che la disposizione del diritto dell’Unione sottoposta all’interpretazione della Corte non può essere applicata.
Per quanto riguarda le disposizioni del Trattato FUE in materia di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali, esse non sono applicabili a una fattispecie i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro.
Tuttavia, in talune condizioni ben precise, il carattere puramente interno della situazione in parola non osta a che la Corte risponda a una questione sottoposta ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Ciò può avvenire, in particolare, nell’ipotesi in cui il diritto nazionale imponga al giudice del rinvio di riconoscere a un cittadino dello Stato membro di cui fa parte tale giudice gli stessi diritti di cui il cittadino di un altro Stato membro, nella stessa situazione, beneficerebbe in forza del diritto dell’Unione o se la domanda di pronuncia pregiudiziale verte su disposizioni del diritto dell’Unione alle quali il diritto nazionale di uno Stato membro rinvia per determinare le norme da applicare ad una situazione puramente interna a tale Stato.
(v. punti 40-44)