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Rinvio pregiudiziale, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Diritto a detrazione dell’imposta pagata a monte, Condizioni sostanziali del diritto a detrazione, Cessione effettiva dei beni.
Cause riunite C-459/17 e C-460/17 SGIeValériane SNC contro Ministre de l’Action et des Comptes publics [domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d’État (Francia)] «Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Diritto a detrazione dell’imposta pagata a monte – Condizioni sostanziali del diritto a detrazione – Cessione effettiva dei beni» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 giugno 2018 Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Detrazione dell’imposta assolta a monte–Nascita e portata del diritto a detrazione–Condizioni sostanziali del diritto a detrazione–Cessione effettiva dei beni–Buona o malafede del soggetto passivo quanto alla cessione effettiva–Irrilevanza (Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 91/680, artt. 10, § 2, e 17, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Detrazione dell’imposta assolta a monte–Nascita e portata del diritto a detrazione–Diniego a causa dell’assenza di realizzazione effettiva della cessione dei beni–Ammissibilità–Presupposto–Constatazione da parte dell’amministrazione tributaria della mancata realizzazione effettiva di detta cessione (Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 91/680, art. 17) L’articolo 17, paragrafo 1, della sesta direttiva prevede che il diritto a detrazione nasce quando l’imposta detraibile diventa esigibile. È quanto avviene, in forza dell’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva, all’atto della cessione di beni o della prestazione di servizi. Ne consegue che, nel sistema dell’IVA, il diritto a detrazione è legato alla realizzazione effettiva della cessione di beni o della prestazione di servizi di cui trattasi (v., per analogia, ordinanza del presidente della Corte del 4 luglio 2013, Menidzherski biznes reshenia, C-572/11, non pubblicata, EU:C:2013:456, punto 19 e giurisprudenza ivi citata). La buona o la malafede del soggetto passivo che chiede la detrazione dell’IVA non incide sulla questione se la cessione sia effettuata, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della sesta direttiva. Infatti, conformemente alla finalità di tale direttiva, che mira a stabilire un sistema comune dell’IVA basato, in particolare, su una definizione uniforme delle operazioni imponibili, la nozione di «cessione di un bene», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva ha carattere obiettivo e deve essere interpretata indipendentemente dagli scopi e dai risultati delle operazioni di cui trattasi, senza che l’amministrazione tributaria sia obbligata a procedere ad indagini per accertare la volontà del soggetto passivo, o a tener conto dell’intenzione di un operatore, diverso da tale soggetto passivo, che intervenga nella stessa catena di cessioni (v., in tal senso, sentenza del 21 novembre 2013, Dixons Retail, C 494/12, EU:C:2013:758, punti 19 e 21 nonché giurisprudenza ivi citata). (v. punti 34, 35, 38) L’articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, dev’essere interpretato nel senso che, per negare al soggetto passivo destinatario di una fattura il diritto di detrarre l’IVA menzionata su tale fattura, è sufficiente che l’amministrazione stabilisca che le operazioni alle quali tale fattura corrisponde non sono state effettivamente realizzate. (v. punto 47 e dispositivo)
Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Regime di transito esterno, Trasporto di merci attraverso un porto franco situato in uno Stato membro, Normativa di tale Stato membro che esclude i porti franchi dal territorio fiscale nazionale, Sottrazione al controllo doganale, Nascita dell’obbligazione doganale ed esigibilità dell’IVA.
Causa C-571/15 Wallenborn Transports SA contro Hauptzollamt Gießen (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hessisches Finanzgericht) «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Regime di transito esterno – Trasporto di merci attraverso un porto franco situato in uno Stato membro – Normativa di tale Stato membro che esclude i porti franchi dal territorio fiscale nazionale – Sottrazione al controllo doganale – Nascita dell’obbligazione doganale ed esigibilità dell’IVA» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 1o giugno 2017 Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Operazioni imponibili–Importazioni di beni–Luogo delle importazioni di beni–Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta–Articoli 61, primo comma, e 71, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112–Riferimento ad uno dei regimi o ad una delle situazioni contemplate dall’articolo 156 di tale direttiva–Portata–Trasporto delle merci attraverso un porto franco situato in uno Stato membro–Normativa di tale Stato membro che esclude i porti franchi dal territorio fiscale nazionale–Inclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75, artt. 61, comma 1, 71, § 1, comma 1, e 156) Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta–Importazioni di beni–Beni situati all’interno di una zona franca–Sottrazione al controllo doganale all’interno della suddetta zona franca che fa sorgere un’obbligazione doganale–Ininfluenza sul fatto generatore e sull’esigibilità dell’imposta–Presupposto–Mancanza di ingresso nel circuito economico dell’Unione europea–Verifica incombente al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75, art. 71, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta–Importazioni di beni–Obbligazione doganale sorta in virtù dell’articolo 203 del regolamento n. 2913/92–Esclusione dell’insorgere di un’obbligazione a titolo di imposta sul valore aggiunto–Non applicabilità cumulativa dell’articolo 204 del citato regolamento [Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75, art. 71, § 1; regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, artt. 203 e 204] L’articolo 61, primo comma, e l’articolo 71, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2007/75/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, devono essere interpretati nel senso che il riferimento a «uno dei regimi o ad una delle situazioni di cui» all’articolo 156 di detta direttiva include le zone franche. (v. punto 46, dispositivo 1) L’articolo 71, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75, deve essere interpretato nel senso che la sottrazione di una merce al controllo doganale all’interno di una zona franca non determina il verificarsi del fatto generatore né rende esigibile l’imposta sul valore aggiunto all’importazione qualora detta merce non sia entrata nel circuito economico dell’Unione europea, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio accertare. In tale contesto è però opportuno ricordare che la Corte ha dichiarato che l’esigibilità dell’IVA potrebbe aggiungersi all’obbligazione doganale qualora si potesse ritenere, sulla base della condotta illecita da cui è sorta detta obbligazione, che le merci di cui trattasi sono entrate nel circuito economico dell’Unione e possono quindi essere state oggetto di consumo, configurandosi pertanto l’assoggettamento all’IVA (sentenza del 2 giugno 2016, Eurogate Distribution e DHL Hub Leipzig, C-226/14 e C-228/14, EU:C:2016:405, punto 65). A tal riguardo, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 67 a 69 delle sue conclusioni, qualora i beni soggetti a dazi all’importazione siano sottratti al controllo doganale all’interno di una zona franca e non si trovino più in tale zona, si deve in via di principio presumere che essi siano entrati nel circuito economico dell’Unione. (v. punti 54, 55, 57, dispositivo 2) L’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75, deve essere interpretato nel senso che, quando un’obbligazione doganale sorge ai sensi dell’articolo 203 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, ed è escluso, in base alle circostanze di cui al procedimento principale, che detta obbligazione doganale determini la nascita di un’obbligazione a titolo dell’imposta sul valore aggiunto, non è applicabile l’articolo 204 di tale regolamento al mero fine di giustificare il fatto generatore di detta imposta. (v. punto 63, dispositivo 3)
IVA, Regime speciale delle agenzie di viaggio, Operazioni effettuate al di fuori dell’Unione europea, Sesta direttiva 77/388/CEE, Articolo 28, paragrafo 3, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 370, Clausole di “standstill”, Modifica della legislazione nazionale attuata in pendenza del termine per la trasposizione.
Causa C-599/12 Jetair NV eBTW-eenheid BTWE Travel4you contro FOD Financiën (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank van eerste aanleg te Brugge) «IVA — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Operazioni effettuate al di fuori dell’Unione europea — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articolo 28, paragrafo 3 — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 370 — Clausole di “standstill” — Modifica della legislazione nazionale attuata in pendenza del termine per la trasposizione» Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 marzo 2014 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Facoltà per gli Stati membri di mantenere transitoriamente talune imposte – Obblighi degli Stati membri in pendenza del termine per la trasposizione – Obbligo di non adottare disposizioni che possano compromettere il risultato prescritto dalla direttiva – Tassazione delle prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio per viaggi effettuati fuori dell’Unione – Ammissibilità (Direttive del Consiglio 77/388, artt. 15, 26, § 3, e 28, §§ 3 e 4, e allegato E, e 2006/112, art. 370) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Regime speciale delle agenzie di viaggio – Prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio per viaggi effettuati fuori dell’Unione – Normativa nazionale che non equipara tali prestazioni ad attività di intermediazione esenti – Ammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 309 e 370) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Facoltà per gli Stati membri di mantenere transitoriamente talune imposte – Portata – Tassazione delle prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio per viaggi effettuati fuori dell’Unione – Violazione del dirito dell’Unione – Insussistenza (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 309 e 370 e allegato X, parte A, punto 4) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Regime speciale delle agenzie di viaggio – Normativa nazionale che tratta le agenzie di viaggio in modo diverso dagli intermediari – Tassazione delle sole prestazioni delle agenzie di viaggio per viaggi effettuati fuori dell’Unione – Ammissibilità (Direttive del Consiglio 77/388, art. 26, § 1, e 2006/112, art. 306) L’articolo 28, paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, e l’articolo 370 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, non ostano all’introduzione da parte di uno Stato membro, prima del 1o gennaio 1978, in pendenza del termine per la trasposizione della sesta direttiva, di una disposizione che modifica la legislazione vigente assoggettando all’imposta sul valore aggiunto le operazioni delle agenzie di viaggio relative a viaggi effettuati al di fuori dell’Unione europea. Effettivamente, in pendenza del termine per la trasposizione di una direttiva, gli Stati membri, destinatari di quest’ultima devono astenersi dall’adottare disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva stessa. Tuttavia, dalla formulazione dell’articolo 28, paragrafi 3 e 4, della sesta direttiva, letto in combinazione con l’articolo 15 e con l’allegato E della stessa, risulta che il legislatore dell’Unione ha concesso la facoltà di derogare all’obbligo di esentare le prestazioni di cui all’articolo 26, paragrafo 3, di tale direttiva agli Stati membri la cui legislazione prevedeva l’imposizione di tali prestazioni prima del 1o gennaio 1978. Pertanto, gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 assoggettavano all’imposta tali prestazioni, potevano continuare a farlo dopo tale data. Dal momento che la sesta direttiva ha fissato espressamente tale data come punto di partenza per l’eventuale mantenimento di un’imposta, non si può ritenere che una normativa che preveda l’imposizione di tali prestazioni, adottata prima di tale data, in pendenza del termine per la trasposizione della direttiva, potesse compromettere gravemente il risultato prescritto dalla suddetta direttiva. (v. punti 31, 35, 37, 38, dispositivo 1) Uno Stato membro non viola l’articolo 309 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per il fatto di non assimilare le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio ad attività di intermediazione esenti, quando tali prestazioni si riferiscono a viaggi effettuati al di fuori dell’Unione europea, e di assoggettare le suddette prestazioni all’imposta sul valore aggiunto, a condizione che tali prestazioni fossero assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in quello Stato alla data del 1o gennaio 1978. Infatti, l’articolo 370 della direttiva citata permette di derogare all’articolo 309 attribuendo agli Stati membri la facoltà di assoggettare a imposizione tali prestazioni se esse erano già imponibili alla data del 1o gennaio 1978. Se uno Stato membro soddisfa tale condizione, lo stesso non è obbligato ad applicare le disposizioni dell’articolo 309 della direttiva citata. (v. punti 41-43, dispositivo 2) L’articolo 370 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letto insieme all’allegato X, parte A, punto 4, di tale direttiva non viola il diritto dell’Unione per il fatto di concedere agli Stati membri la facoltà di continuare ad assoggettare ad imposizione i servizi delle agenzie di viaggio relativi ai viaggi effettuati al di fuori dell’Unione europea. È chiaro che, concedendo una tale facoltà agli Stati membri, l’articolo citato istituisce un regime diverso tra gli Stati membri che se ne avvalgono, assoggettando a imposizione le prestazioni in questione, e quelli che applicano le norme di cui all’articolo 309 della citata direttiva, esentando le medesime prestazioni. Tuttavia, si tratta di una facoltà concessa a titolo di deroga, purché sia soddisfatta la condizione prevista da tale articolo. A questo proposito, il mantenimento di tal regime derogatorio riflette il carattere progressivo e ancora parziale dell’armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di imposta sul valore aggiunto. Ora, fintantoché il legislatore dell’Unione non abbia istituito un regime definitivo e gli Stati membri siano legittimati a mantenere in vigore la propria legislazione vigente, talune differenze tra gli Stati stessi possono sussistere, senza che tali differenze siano contrarie al diritto dell’Unione. (v. punti 46-48, 50, 51, dispositivo 3) Uno Stato membro non viola il diritto dell’Unione, in particolare i principi di uguaglianza, di proporzionalità e di neutralità fiscale, per il fatto di trattare le agenzie di viaggio in modo diverso dagli intermediari, nonché di prevedere una norma in forza della quale soltanto le prestazioni di tali agenzie di viaggio, e non quelle degli intermediari, sono assoggettate a imposizione quando si riferiscono a viaggi effettuati al di fuori dell’Unione europea. La nozione di agenzia di viaggio è intesa nella fattispecie ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, e dell’articolo 306 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Infatti, il principio della parità di trattamento, di cui il principio di neutralità fiscale costituisce la trasposizione in materia di imposta sul valore aggiunto, impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata. Ora, secondo il legislatore dell’Unione, queste due categorie di agenzie di viaggio non si trovavano in una situazione analoga. A questo proposito, l’elemento caratterizzante l’attività delle agenzie di viaggio di cui alla sesta direttiva è il fatto di essere operatori economici che organizzano in nome proprio viaggi e giri turistici e che, per fornire le prestazioni di servizi generalmente collegate a tale tipo di attività, ricorrono a terzi soggetti passivi. (v. punti 53, 55, 58, dispositivo 4) Causa C-599/12 Jetair NV eBTW-eenheid BTWE Travel4you contro FOD Financiën (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank van eerste aanleg te Brugge) «IVA — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Operazioni effettuate al di fuori dell’Unione europea — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articolo 28, paragrafo 3 — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 370 — Clausole di “standstill” — Modifica della legislazione nazionale attuata in pendenza del termine per la trasposizione» Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 marzo 2014 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Facoltà per gli Stati membri di mantenere transitoriamente talune imposte — Obblighi degli Stati membri in pendenza del termine per la trasposizione — Obbligo di non adottare disposizioni che possano compromettere il risultato prescritto dalla direttiva — Tassazione delle prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio per viaggi effettuati fuori dell’Unione — Ammissibilità (Direttive del Consiglio 77/388, artt. 15, 26, § 3, e 28, §§ 3 e 4, e allegato E, e 2006/112, art. 370) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio per viaggi effettuati fuori dell’Unione — Normativa nazionale che non equipara tali prestazioni ad attività di intermediazione esenti — Ammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 309 e 370) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Facoltà per gli Stati membri di mantenere transitoriamente talune imposte — Portata — Tassazione delle prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio per viaggi effettuati fuori dell’Unione — Violazione del dirito dell’Unione — Insussistenza (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 309 e 370 e allegato X, parte A, punto 4) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Normativa nazionale che tratta le agenzie di viaggio in modo diverso dagli intermediari — Tassazione delle sole prestazioni delle agenzie di viaggio per viaggi effettuati fuori dell’Unione — Ammissibilità (Direttive del Consiglio 77/388, art. 26, § 1, e 2006/112, art. 306) L’articolo 28, paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, e l’articolo 370 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, non ostano all’introduzione da parte di uno Stato membro, prima del 1o gennaio 1978, in pendenza del termine per la trasposizione della sesta direttiva, di una disposizione che modifica la legislazione vigente assoggettando all’imposta sul valore aggiunto le operazioni delle agenzie di viaggio relative a viaggi effettuati al di fuori dell’Unione europea. Effettivamente, in pendenza del termine per la trasposizione di una direttiva, gli Stati membri, destinatari di quest’ultima devono astenersi dall’adottare disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva stessa. Tuttavia, dalla formulazione dell’articolo 28, paragrafi 3 e 4, della sesta direttiva, letto in combinazione con l’articolo 15 e con l’allegato E della stessa, risulta che il legislatore dell’Unione ha concesso la facoltà di derogare all’obbligo di esentare le prestazioni di cui all’articolo 26, paragrafo 3, di tale direttiva agli Stati membri la cui legislazione prevedeva l’imposizione di tali prestazioni prima del 1o gennaio 1978. Pertanto, gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 assoggettavano all’imposta tali prestazioni, potevano continuare a farlo dopo tale data. Dal momento che la sesta direttiva ha fissato espressamente tale data come punto di partenza per l’eventuale mantenimento di un’imposta, non si può ritenere che una normativa che preveda l’imposizione di tali prestazioni, adottata prima di tale data, in pendenza del termine per la trasposizione della direttiva, potesse compromettere gravemente il risultato prescritto dalla suddetta direttiva. (v. punti 31, 35, 37, 38, dispositivo 1) Uno Stato membro non viola l’articolo 309 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per il fatto di non assimilare le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio ad attività di intermediazione esenti, quando tali prestazioni si riferiscono a viaggi effettuati al di fuori dell’Unione europea, e di assoggettare le suddette prestazioni all’imposta sul valore aggiunto, a condizione che tali prestazioni fossero assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in quello Stato alla data del 1o gennaio 1978. Infatti, l’articolo 370 della direttiva citata permette di derogare all’articolo 309 attribuendo agli Stati membri la facoltà di assoggettare a imposizione tali prestazioni se esse erano già imponibili alla data del 1o gennaio 1978. Se uno Stato membro soddisfa tale condizione, lo stesso non è obbligato ad applicare le disposizioni dell’articolo 309 della direttiva citata. (v. punti 41-43, dispositivo 2) L’articolo 370 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letto insieme all’allegato X, parte A, punto 4, di tale direttiva non viola il diritto dell’Unione per il fatto di concedere agli Stati membri la facoltà di continuare ad assoggettare ad imposizione i servizi delle agenzie di viaggio relativi ai viaggi effettuati al di fuori dell’Unione europea. È chiaro che, concedendo una tale facoltà agli Stati membri, l’articolo citato istituisce un regime diverso tra gli Stati membri che se ne avvalgono, assoggettando a imposizione le prestazioni in questione, e quelli che applicano le norme di cui all’articolo 309 della citata direttiva, esentando le medesime prestazioni. Tuttavia, si tratta di una facoltà concessa a titolo di deroga, purché sia soddisfatta la condizione prevista da tale articolo. A questo proposito, il mantenimento di tal regime derogatorio riflette il carattere progressivo e ancora parziale dell’armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di imposta sul valore aggiunto. Ora, fintantoché il legislatore dell’Unione non abbia istituito un regime definitivo e gli Stati membri siano legittimati a mantenere in vigore la propria legislazione vigente, talune differenze tra gli Stati stessi possono sussistere, senza che tali differenze siano contrarie al diritto dell’Unione. (v. punti 46-48, 50, 51, dispositivo 3) Uno Stato membro non viola il diritto dell’Unione, in particolare i principi di uguaglianza, di proporzionalità e di neutralità fiscale, per il fatto di trattare le agenzie di viaggio in modo diverso dagli intermediari, nonché di prevedere una norma in forza della quale soltanto le prestazioni di tali agenzie di viaggio, e non quelle degli intermediari, sono assoggettate a imposizione quando si riferiscono a viaggi effettuati al di fuori dell’Unione europea. La nozione di agenzia di viaggio è intesa nella fattispecie ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, e dell’articolo 306 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Infatti, il principio della parità di trattamento, di cui il principio di neutralità fiscale costituisce la trasposizione in materia di imposta sul valore aggiunto, impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata. Ora, secondo il legislatore dell’Unione, queste due categorie di agenzie di viaggio non si trovavano in una situazione analoga. A questo proposito, l’elemento caratterizzante l’attività delle agenzie di viaggio di cui alla sesta direttiva è il fatto di essere operatori economici che organizzano in nome proprio viaggi e giri turistici e che, per fornire le prestazioni di servizi generalmente collegate a tale tipo di attività, ricorrono a terzi soggetti passivi. (v. punti 53, 55, 58, dispositivo 4)
Codice doganale comunitario, Regolamento (CEE) n. 2913/92, Articolo 206, Nascita di un’obbligazione doganale, Furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale, Nozione di ‘perdita irrimediabile di merci per caso di forza maggiore’, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 71, Imposta sul valore aggiunto, Fatto generatore, Esigibilità dell’imposta.
Causa C-273/12 Directeur général des douanes et droits indirects e Chef de l’agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières contro Harry Winston SARL [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)] «Codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Articolo 206 — Nascita di un’obbligazione doganale — Furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale — Nozione di ‘perdita irrimediabile di merci per caso di forza maggiore’ — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 71 — Imposta sul valore aggiunto — Fatto generatore — Esigibilità dell’imposta» Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 luglio 2013 Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Identificazione dei pertinenti elementi di diritto dell’Unione (Art. 267 TFUE) Unione doganale – Nascita di un’obbligazione doganale all’importazione a seguito della sottrazione alla vigilanza doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione – Nozione di sottrazione – Furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale – Inclusione [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 202, 203, § 1, 204, § 1, a), e 206] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta – Importazioni di beni – Furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale – Esigibilità dell’imposta fin dal momento dell’esigibilità dei dazi doganali (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 203; direttiva del Consiglio 2006/112, art. 71, § 1, secondo comma) V. il testo della decisione. (v. punto 24) L’articolo 203, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/12, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che un furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale costituisce una sottrazione di dette merci ai sensi di tale disposizione, che fa nascere un’obbligazione doganale all’importazione. L’articolo 206 di detto regolamento è applicabile solo al caso in cui un’obbligazione doganale possa sorgere in applicazione degli articoli 202 e 204, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento. Infatti, la nozione di sottrazione al controllo doganale, figurante all’articolo 203, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92, deve essere intesa nel senso che comprende qualsiasi azione o omissione che abbia come risultato d’impedire, anche solo momentaneamente, all’autorità doganale competente di accedere ad una merce sotto vigilanza doganale e di effettuare i controlli previsti dalla regolamentazione doganale. È quanto avviene nel caso in cui alcune merci, vincolate ad un regime sospensivo, siano state rubate. (v. punti 29, 30, 36, dispositivo 1) L’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che il furto di merci sottoposte a regime di deposito doganale fa sorgere il fatto generatore e l’esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto. Infatti, nei limiti in cui, in conformità con l’articolo 203 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, un’obbligazione doganale è sorta al momento della sottrazione alla sorveglianza doganale delle merci sottoposte a regime di deposito doganale, vale a dire al momento del furto delle stesse, l’imposta sul valore aggiunto è diventata esigibile nello stesso momento, in applicazione dell’articolo 71, paragrafo1, secondo comma, della direttiva 2006/112. (v. punti 42, 45, dispositivo 2) Causa C-273/12 Directeur général des douanes et droits indirects e Chef de l’agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières contro Harry Winston SARL [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)] «Codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Articolo 206 — Nascita di un’obbligazione doganale — Furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale — Nozione di ‘perdita irrimediabile di merci per caso di forza maggiore’ — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 71 — Imposta sul valore aggiunto — Fatto generatore — Esigibilità dell’imposta» Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 luglio 2013 Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Identificazione dei pertinenti elementi di diritto dell’Unione (Art. 267 TFUE) Unione doganale — Nascita di un’obbligazione doganale all’importazione a seguito della sottrazione alla vigilanza doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione — Nozione di sottrazione — Furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale — Inclusione [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 202, 203, § 1, 204, § 1, a), e 206] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta — Importazioni di beni — Furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale — Esigibilità dell’imposta fin dal momento dell’esigibilità dei dazi doganali (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 203; direttiva del Consiglio 2006/112, art. 71, § 1, secondo comma) V. il testo della decisione. (v. punto 24) L’articolo 203, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/12, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che un furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale costituisce una sottrazione di dette merci ai sensi di tale disposizione, che fa nascere un’obbligazione doganale all’importazione. L’articolo 206 di detto regolamento è applicabile solo al caso in cui un’obbligazione doganale possa sorgere in applicazione degli articoli 202 e 204, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento. Infatti, la nozione di sottrazione al controllo doganale, figurante all’articolo 203, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92, deve essere intesa nel senso che comprende qualsiasi azione o omissione che abbia come risultato d’impedire, anche solo momentaneamente, all’autorità doganale competente di accedere ad una merce sotto vigilanza doganale e di effettuare i controlli previsti dalla regolamentazione doganale. È quanto avviene nel caso in cui alcune merci, vincolate ad un regime sospensivo, siano state rubate. (v. punti 29, 30, 36, dispositivo 1) L’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che il furto di merci sottoposte a regime di deposito doganale fa sorgere il fatto generatore e l’esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto. Infatti, nei limiti in cui, in conformità con l’articolo 203 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, un’obbligazione doganale è sorta al momento della sottrazione alla sorveglianza doganale delle merci sottoposte a regime di deposito doganale, vale a dire al momento del furto delle stesse, l’imposta sul valore aggiunto è diventata esigibile nello stesso momento, in applicazione dell’articolo 71, paragrafo1, secondo comma, della direttiva 2006/112. (v. punti 42, 45, dispositivo 2)
Rinvio pregiudiziale, Sesta direttiva IVA, Articoli 2, punto 1, e 6, paragrafo 1, Nozione di “prestazione di servizi”, Prestazioni di servizi di pubblicità e di intermediazione creditizia, Esenzioni, Effettività economica e commerciale delle operazioni, Pratiche abusive, Operazioni realizzate al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale.
Parole chiave Massima Parole chiave Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Individuazione del prestatore e del destinatario — Possibilità di prescindere dalle clausole contrattuali in caso di costruzione meramente artificiosa realizzata al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale — Valutazione da parte del giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, e 6, § 1) Massima Le clausole contrattuali, benché costituiscano un elemento da prendere in considerazione, non sono determinanti ai fini dell’individuazione del prestatore e del destinatario di una «prestazione di servizi» ai sensi degli articoli 2, punto 1, e 6, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari. In particolare, esse possono essere ignorate qualora risulti che non riflettono l’effettività economica e commerciale, ma costituiscono una costruzione meramente artificiosa, priva di effettività economica, realizzata al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare. (v. punto 52 e dispositivo) Causa C-653/11 Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs contro Paul Newey [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)] «Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Articoli 2, punto 1, e 6, paragrafo 1 — Nozione di “prestazione di servizi” — Prestazioni di servizi di pubblicità e di intermediazione creditizia — Esenzioni — Effettività economica e commerciale delle operazioni — Pratiche abusive — Operazioni realizzate al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 giugno 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi – Individuazione del prestatore e del destinatario – Possibilità di prescindere dalle clausole contrattuali in caso di costruzione meramente artificiosa realizzata al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale – Valutazione da parte del giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, e 6, § 1) Le clausole contrattuali, benché costituiscano un elemento da prendere in considerazione, non sono determinanti ai fini dell’individuazione del prestatore e del destinatario di una «prestazione di servizi» ai sensi degli articoli 2, punto 1, e 6, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari. In particolare, esse possono essere ignorate qualora risulti che non riflettono l’effettività economica e commerciale, ma costituiscono una costruzione meramente artificiosa, priva di effettività economica, realizzata al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare. (v. punto 52 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Applicazione, Codice doganale comunitario, Merci provenienti da un paese terzo e vincolate al regime del deposito doganale nel territorio di uno Stato membro, Trasformazione delle merci in regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione, Vendita delle merci e nuova sottoposizione delle stesse al regime del deposito doganale, Permanenza nel medesimo deposito doganale per la durata dell’insieme delle operazioni, Cessione di beni effettuata a titolo oneroso nel territorio nazionale, Fatto generatore dell’IVA.
Causa C-165/11 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky contro Profitube spol. s r.o. (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky) «Sesta direttiva IVA — Applicazione — Codice doganale comunitario — Merci provenienti da un paese terzo e vincolate al regime del deposito doganale nel territorio di uno Stato membro — Trasformazione delle merci in regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione — Vendita delle merci e nuova sottoposizione delle stesse al regime del deposito doganale — Permanenza nel medesimo deposito doganale per la durata dell’insieme delle operazioni — Cessione di beni effettuata a titolo oneroso nel territorio nazionale — Fatto generatore dell’IVA» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 novembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Cessione di beni – Nozione – Vendita di merci vincolate a un regime doganale sospensivo – Inclusione – Limiti – Facoltà degli Stati membri di esentare siffatte operazioni – Verifica da parte del giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, 5, § 1, e 16, § 1, B e D) Qualora merci provenienti da un paese terzo siano state vincolate al regime di deposito doganale in uno Stato membro, siano state successivamente trasformate in regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione e siano state poi vendute e vincolate nuovamente al regime di deposito doganale, rimanendo per la durata dell’insieme di tali operazioni nel medesimo deposito doganale sito nel territorio di tale Stato membro, la vendita di siffatte merci è soggetta all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2004/66, salvo che il suddetto Stato membro non si sia avvalso della facoltà, ad esso riconosciuta, di esentare tale cessione dall’imposta ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della sesta direttiva, il che deve essere verificato dal giudice nazionale. (v. punto 67 e dispositivo) Causa C-165/11 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky contro Profitube spol. s r.o. (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky) «Sesta direttiva IVA — Applicazione — Codice doganale comunitario — Merci provenienti da un paese terzo e vincolate al regime del deposito doganale nel territorio di uno Stato membro — Trasformazione delle merci in regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione — Vendita delle merci e nuova sottoposizione delle stesse al regime del deposito doganale — Permanenza nel medesimo deposito doganale per la durata dell’insieme delle operazioni — Cessione di beni effettuata a titolo oneroso nel territorio nazionale — Fatto generatore dell’IVA» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 novembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Cessione di beni — Nozione — Vendita di merci vincolate a un regime doganale sospensivo — Inclusione — Limiti — Facoltà degli Stati membri di esentare siffatte operazioni — Verifica da parte del giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, 5, § 1, e 16, § 1, B e D) Qualora merci provenienti da un paese terzo siano state vincolate al regime di deposito doganale in uno Stato membro, siano state successivamente trasformate in regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione e siano state poi vendute e vincolate nuovamente al regime di deposito doganale, rimanendo per la durata dell’insieme di tali operazioni nel medesimo deposito doganale sito nel territorio di tale Stato membro, la vendita di siffatte merci è soggetta all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2004/66, salvo che il suddetto Stato membro non si sia avvalso della facoltà, ad esso riconosciuta, di esentare tale cessione dall’imposta ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della sesta direttiva, il che deve essere verificato dal giudice nazionale. (v. punto 67 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Artt. 11, parte A, n. 1, e 27, Base imponibile, Estensione delle regole relative ai prelievi alle operazioni tra soggetti collegati in caso di prezzi manifestamente inferiori ai prezzi normali di mercato.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Provvedimenti nazionali in deroga [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 5, n. 6, 6, n. 2, 11, parte A, n. 1, lett. a), e 27] Massima La sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretata nel senso che osta a che uno Stato membro applichi, alle operazioni effettuate tra soggetti collegati che abbiano concordato un prezzo manifestamente inferiore al prezzo normale di mercato, una regola per la determinazione della base imponibile diversa dalla regola generale prevista all’art. 11, parte A, n. 1, lett. a), di tale direttiva, estendendo loro l’applicazione delle regole per la determinazione della base imponibile relative al prelievo o all’utilizzazione di beni e alla prestazione di servizi per l’uso privato del soggetto passivo, ai sensi degli artt. 5, n. 6, e 6, n. 2, di detta direttiva, quando peraltro tale Stato membro non ha seguito la procedura prevista all’art. 27 di tale medesima direttiva al fine di ottenere l’autorizzazione a introdurre siffatta misura derogatoria a detta regola generale. (v. punto 40 e dispositivo)
Atto di adesione all’Unione europea, Unione doganale, Misure transitorie, Immissione in libera pratica con esenzione dai dazi doganali, Merce che, alla data di adesione della Repubblica di Lettonia, era in fase di trasporto nella Comunità allargata, Formalità di esportazione, Dazi all’importazione, IVA.
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Unione doganale — Immissione in libera pratica con esenzione dai dazi doganali — Atto di adesione del 2003 (Atto di adesione del 2003, allegato IV, capitolo 5, punto 1; regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 448) 2. Unione doganale — Immissione in libera pratica con esenzione dai dazi doganali — Atto di adesione del 2003 (Atto di adesione del 2003, allegato IV, capitolo 5, punto 1; regolamento del Consiglio n. 2913/92; regolamento della Commissione n. 2454/93) 3. Unione doganale — Dazi all’importazione — Portata — Imposta sul valore aggiunto [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 4, n. 10; direttiva del Consiglio n. 77/388, artt. 2, n. 2, 11, parte B, n. 3, lett. a), e 21, n. 2] Massima 1. Dal momento in cui le merci sono in fase di trasporto nella Comunità allargata alla data di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca si applica il regime previsto al capo 5, n. 1, dell’allegato IV del summenzionato atto di adesione, con esclusione degli altri regimi doganali. Ne risulta che, in una situazione del genere, essendo il regime previsto al capo 5, n. 1, dell’allegato IV del citato atto di adesione esaustivo, l’art. 448 del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 2787/2000, concernente le procedure semplificate proprie del trasporto per mare fra gli Stati membri, nell’ambito del regime di transito comunitario, non è applicabile. Di conseguenza, e anche qualora sia stato predisposto un manifesto di carico, gli atti previsti all’art. 448 del regolamento d’applicazione n. 2454/93 non possono sostituirsi alle formalità di esportazione contemplate al capo 5, n. 1, dell’allegato IV di detto atto di adesione. Pertanto, al fine di verificare se le formalità di esportazione ivi stabilite al capo 5, punto 1, dell’allegato IV di detto atto di adesione siano state rispettate, è irrilevante sapere se gli atti previsti all’art. 448 del regolamento n. 2454/93 siano stati compiuti, anche qualora sia stato predisposto un manifesto di carico. (v. punti 32-35, dispositivo 1) 2. Il regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 82/97, e il regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 2787/2000, sono applicabili nei nuovi Stati membri a partire dal 1° maggio 2004, senza che si possa invocare il beneficio del regime di cui al capo 5, n. 1, dell’allegato IV dell’atto di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allorché le formalità di esportazione ivi stabilite non sono state rispettate relativamente a merci in fase di trasporto nella Comunità allargata alla data di adesione di detti nuovi Stati membri all’Unione europea. (v. punto 41, dispositivo 2) 3. L’art. 4, n. 10, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 82/97, deve essere interpretato nel senso che i dazi all’importazione non includono l’imposta sul valore aggiunto da riscuotere per l’importazione di beni. Peraltro, siccome l’imposta sul valore aggiunto è dovuta quando la merce è importata, l’obbligo di versare tale imposta incombe alla persona o alle persone designate o riconosciute dallo Stato membro di importazione. (v. punti 47, 49, 52, dispositivo 3-4)
Codice doganale comunitario, Artt. 202, 215, nn. 1 e 3, 217, n. 1, e 233, primo comma, lett. d), Nozione di merci "sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate", Regolamento di applicazione del codice doganale, Art. 867 bis, Direttiva 92/12/CEE, Artt. 5, nn. 1 e 2, 6, 7, n. 1, 8 e 9, Sesta direttiva IVA, Artt. 7, 10, n. 3, e 16, n. 1, Introduzione irregolare di merci -Trasporto di merci accompagnate da un carnet TIR, Sequestro e distruzione, Determinazione dello Stato membro in cui sorge l’obbligazione doganale e diventano esigibili i diritti di accisa, nonché l’IVA, Estinzione delle obbligazioni doganali e tributarie.
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Unione doganale — Estinzione dell’obbligazione doganale — Merci sequestrate all’atto della loro introduzione irregolare e contemporaneamente o successivamente confiscate — Nozione — Merci trattenute all’atto della loro introduzione nel territorio doganale comunitario e contemporaneamente o successivamente distrutte — Inclusione [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 233, primo comma, lett. d)] 2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Accisa — Direttiva 92/12 — Merci sequestrate all’atto della loro introduzione nel territorio della Comunità e contemporaneamente o successivamente distrutte — Mancato verificarsi del fatto generatore dell’accisa — Merci sequestrate dopo la loro introduzione irregolare e contemporaneamente o successivamente distrutte — Verificarsi del fatto generatore dell’accisa ed esigibilità dell’accisa [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 84, n. 1, lett. a), e 98; regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 867 bis; direttiva del Consiglio 92/12, artt. 5, nn. 1, terzo comma, e 2, primo comma, e 6, n. 1, lett. c)] 3. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Imposta all’importazione — Merci sequestrate all’atto della loro introduzione nel territorio della Comunità e contemporaneamente o successivamente distrutte — Mancato verificarsi del fatto generatore dell’imposta — Merci sequestrate dopo la loro introduzione irregolare e contemporaneamente o successivamente distrutte — Verificarsi del fatto generatore dell’imposta ed esigibilità dell’imposta [Regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 867 bis; direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 2, 7, 10, n. 3, secondo comma, e 16, n. 1, titolo B, lett. c)] 4. Unione doganale — Obbligazione doganale — Imposta sul valore aggiunto — Accisa — Direttiva 92/12 — Stato membro competente per la riscossione (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 202, 215, nn. 1 e 3, e 217; direttive del Consiglio 77/388, artt. 7, n. 2, e 10, n. 3, e 92/12, artt. 6, n. 1, e 7, n. 1) Massima 1. Le situazioni nelle quali le merci che vengono trattenute all’atto della loro introduzione nel territorio doganale comunitario dalle autorità doganali e tributarie locali nella zona nella quale si trova il primo ufficio doganale situato alla frontiera esterna della Comunità e che vengono contemporaneamente o successivamente distrutte dalle dette autorità, dopo essere rimaste sempre in loro possesso, rientrano nella nozione di merci «sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate» di cui all’art. 233, primo comma, lett. d), del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, nella versione modificata dal regolamento n. 955/1999, con la conseguenza che l’obbligazione doganale si estingue in forza di tale disposizione. (v. punto 66, dispositivo 1) 2. Gli artt. 5, n. 1, terzo comma, e 6, n. 1, della direttiva 92/12, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva 96/99, devono essere interpretati nel senso che merci sequestrate da autorità doganali e tributarie locali all’atto della loro introduzione nel territorio della Comunità e contemporaneamente o successivamente distrutte da tali autorità, senza aver mai cessato di essere in loro possesso, debbono considerarsi non importate nella Comunità, con la conseguenza che il fatto generatore dell’accisa non sorge nei loro confronti. Le merci sequestrate dopo la loro irregolare introduzione in tale territorio, cioè a partire dal momento in cui hanno lasciato la zona nella quale si trova il primo ufficio doganale ubicato all’interno del detto territorio, e contemporaneamente o successivamente distrutte dalle dette autorità senza aver mai cessato di essere in loro possesso, non debbono considerarsi «in sospensione dei diritti di accisa», ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5, n. 2, primo comma, e 6, n. 1, lett. c), della detta direttiva nonché degli artt. 84, n. 1, lett. a), e 98 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 955/99, e dell’art. 867 bis del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1662/1999, con la conseguenza che il fatto generatore dell’accisa su tali merci si verifica e quindi diventa esigibile l’accisa sulle medesime. (v. punto 86, dispositivo 2) 3. Gli artt. 2, punto 2, 7 e 10, n. 3, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 1999/85, devono essere interpretati nel senso che le merci sequestrate dalle autorità doganali e tributarie locali all’atto della loro introduzione nel territorio della Comunità e contemporaneamente o successivamente da esse distrutte, senza aver mai cessato di essere in loro possesso, debbono considerarsi non importate nella Comunità, con la conseguenza che nei loro confronti non si è verificato il fatto generatore dell’imposta sul valore aggiunto e tale imposta non diventa pertanto esigibile. Tuttavia, il combinato disposto degli artt. 10, n. 3, secondo comma, e 16, n. 1, parte B, lett. c), della detta direttiva nonché dell’art. 867 bis del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 1662/1999, debbono essere interpretati nel senso che, per le merci sequestrate dalle dette autorità dopo la loro irregolare introduzione nel detto territorio, cioè a partire dal momento in cui hanno lasciato la zona nella quale si trova il primo ufficio doganale ubicato all’interno del detto territorio, e contemporaneamente o successivamente distrutte dalle predette autorità senza aver mai cessato di essere in loro possesso, il fatto generatore dell’imposta sul valore aggiunto si verifica e tale imposta diventa esigibile anche se le merci di cui trattasi vengono successivamente assoggettate ad un regime doganale. (v. punto 99, dispositivo 3) 4. Gli artt. 202, 215, nn. 1 e 3, e 217 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 955/1999, nonché gli artt. 7, n. 2, e 10, n. 3, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 1999/85, devono essere interpretati nel senso che sono le autorità dello Stato membro situato alla frontiera esterna della Comunità attraverso la quale sono state irregolarmente introdotte merci nel territorio doganale comunitario ad avere la competenza a riscuotere l’obbligazione doganale e l’imposta sul valore aggiunto, e ciò anche se tali merci sono state successivamente instradate in un altro Stato membro dove sono state scoperte e quindi sequestrate. Gli artt. 6, n. 1, e 7, n. 1, della direttiva 92/12, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva 96/99, devono essere interpretati nel senso che le autorità di quest’ultimo Stato membro sono competenti a riscuotere i diritti di accisa, sempreché tali merci siano detenute a fini commerciali. Spetta al giudice nazionale stabilire se tale condizione sia soddisfatta nella causa per la quale è stato adito. (v. punto 116, dispositivo 4)