Sentenza 5742/2021 della Commissione Tributaria Regionaledi Lazio Sez.Staccata Di Latina Sezione 18
DI LAZIO SEZ.STACCATA DI LATINA SEZIONE 18
ha emesso la seguente
- sull'appello n. 5744/2019
depositato il DD/MM/2019
- avverso la pronuncia
Tributaria Provinciale di LATINA
CS
XXX
difeso da:
RS
XXX
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LATINA
VIALE LE CORBUSIER ANG VIA VESPUCCI 04100 LATINA LT
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TKF061200193 IVA-ALTRO 2013
L'Agenzia delle Entrate di Latina accertava in capo al CS l’omessa fatturazione di operazioni imponibili intereorse con la società "A spa" da cui scaturiva una maggiore IVA pari ad €. 25.072,00,\per l’anno di imposta 2013. Più in particolare l'Ufficio riteneva che le
somme versate dal. gestore del servizio idrico, "A spa" gestore dell'XXX, al-Comune, a titolo di passività pregresse, configurassero corresponsione per prestazioni di\servizi da assoggettare ad IVA e non operazioni fuori campo IVA, come ritenutodalle parti.
Con proprie controdeduzioni e successive Memorie Illustrative, il Comune resiste.
DIRITTO
I, lett. f) della L.164/14, così dispone : " I -Le infrastrutture idriche di proprietà degli Enti locali ai
sensi dell'art. 143, sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al
gestore del servizio idrico integrato il quale ne assume i relativi oneri, nei termini previsti dalla
convenzione e dal relativo disciplinare. II -Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al
servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui, oppure i
mutui stessi, sono trasferite al soggetto gestore che subentra nei relativi obblighi";
su questa premessa, non si ravvisa un nesso di diretta corrispettività tra l'obbligo di rimborsare le rate di
mutuo ed il diritto all'utilizzo degli impianti che le disposizioni normative citate riconoscono in
capo al gestore del servizio.
gratuita, la concessione d'uso delle infrastrutture di proprietà degli Enti locali in favore del gestore dei servizi idrici integrati, mentre il secondo comma dello stesso articolo, pone a carico del gestore il rimborso delle passività e cid deve intendersi come una vera obbligazione, anche perchè, ai fini dell'esistenza dell'accollo dei ratei di mutuo, non è necessario uno specifico negozio, atteso che
l'accollo stesso non è altro che un atto interno che non modifica l'originaria obbligazione;
infatti il responsabile del mutuo rimane sempre il Comune mutuatario, mentre il semplice subentro nel
pagamento delle rate di tale mutuo acceso per il finanziamento degli investimenti, costituisce una
cessione di denaro la quale, in quanto tale, rimane esclusa dall'ambito applicativo dell'iva, come previsto dall' art. 2 del Dpr 633/72 .
accertamento deve essere annullato.
considerazione della particolare materia trattata.
P.Q.M.
giu1