Sentenza 5742/2021 della Commissione Tributaria Regionaledi Lazio Sez.Staccata Di Latina Sezione 18

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N° 5742/2021 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LAZIO SEZ.STACCATA DI LATINA SEZIONE 18
riunita con l'intervento dei Signori
giu1 Presidente e Relatore giu2 Giudice giu3 Giudice
REG. GENERALE N° 5744/2019
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5744/2019
depositato il DD/MM/2019
- avverso la pronuncia sentenza n. 265/2019 Sez:6 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di LATINA
contro:
CS
XXX

difeso da:
RS
XXX
proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LATINA
VIALE LE CORBUSIER ANG VIA VESPUCCI 04100 LATINA LT
Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TKF061200193 IVA-ALTRO 2013
FATTO
L'Agenzia delle Entrate di Latina accertava in capo al CS l’omessa fatturazione di operazioni imponibili intereorse con la società "A spa" da cui scaturiva una maggiore IVA pari ad €. 25.072,00,\per l’anno di imposta 2013. Più in particolare l'Ufficio riteneva che le
somme versate dal. gestore del servizio idrico, "A spa" gestore dell'XXX, al-Comune, a titolo di passività pregresse, configurassero corresponsione per prestazioni di\servizi da assoggettare ad IVA e non operazioni fuori campo IVA, come ritenutodalle parti.
Avverso l’Accertamento proponeva ricorso il Comune osservando come l’operazione avesse comportato una mera cessione di denaro, esente da iva ex art. 2 del Dpr 633/72 . La C.T.P. adita, con la sentenza n. 265/19 , accoglieva il ricorso e compensava le spese di giudizio. Avverso la sentenza propone appello l'Ufficio censurandone il contenuto sotto diversi profili di legittimità e, nel merito, insistendo sulla fondatezza della pretesa impositiva.


Con proprie controdeduzioni e successive Memorie Illustrative, il Comune resiste.


DIRITTO
La Commissione, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene che il proposto appello non sia meritevole di accoglimento. Osserva infatti che l'art. 153 del D. Igs 152/06, ai commi 1 e 2 , come modificati dall'art. 7, comma
I, lett. f) della L.164/14, così dispone : " I -Le infrastrutture idriche di proprietà degli Enti locali ai
sensi dell'art. 143, sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al
gestore del servizio idrico integrato il quale ne assume i relativi oneri, nei termini previsti dalla
convenzione e dal relativo disciplinare. II -Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al
servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui, oppure i
mutui stessi, sono trasferite al soggetto gestore che subentra nei relativi obblighi";
su questa premessa, non si ravvisa un nesso di diretta corrispettività tra l'obbligo di rimborsare le rate di
mutuo ed il diritto all'utilizzo degli impianti che le disposizioni normative citate riconoscono in
capo al gestore del servizio.
Infatti l' art. 153, co.1, del D. lgs 152/06 definisce espressamente come
gratuita, la concessione d'uso delle infrastrutture di proprietà degli Enti locali in favore del gestore dei servizi idrici integrati, mentre il secondo comma dello stesso articolo, pone a carico del gestore il rimborso delle passività e cid deve intendersi come una vera obbligazione, anche perchè, ai fini dell'esistenza dell'accollo dei ratei di mutuo, non è necessario uno specifico negozio, atteso che
l'accollo stesso non è altro che un atto interno che non modifica l'originaria obbligazione;
infatti il responsabile del mutuo rimane sempre il Comune mutuatario, mentre il semplice subentro nel
pagamento delle rate di tale mutuo acceso per il finanziamento degli investimenti, costituisce una
cessione di denaro la quale, in quanto tale, rimane esclusa dall'ambito applicativo dell'iva, come previsto dall' art. 2 del Dpr 633/72 .
Conclusivamente, l'appello dell'Agenzia delle Entrate deve essere respinto e l'Avviso di
accertamento deve essere annullato.
Tuttavia le spese di giudizio si compensano tra le parti in
considerazione della particolare materia trattata.

P.Q.M.
Rigetta l’appello dell'Ufficio. Spese compensate. Così deciso in Latina il DD MM 2021 Il Presidente Relatore
giu1