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omesso versamento di IVA, fatture da emettere, autorizzazione allo svolgimento dell'indagine finanziaria, obbligo di motivazione, soci finanziamento infruttifero
Infondato è il primo motivo con il quale l’appellante denuncia la nullità dell'avviso di accertamento per mancanza dell’autorizzazione delle indagini finanziaria nonché per mancanza di motivazione dell'eventuale autorizzazione delle indagini finanziaria. Infondato è anche il secondo. motivo con il quale l’appellante lamenta la mancata ricostruzione dell'effettivo incasso delle fatture da emettere su prestazioni eseguite ma mai incassate. Va qui osservato che, come già ha affermato la CTP di Roma con la sentenza impugnata che va confermata: il conto"fatture da emettere" poteva essere ridotto solo con l'emissione di fatture attive ai sensi dell'art. 6 del d. P. R. 633/1972, relative a ricavi che in base al principio della competenza economica hanno avuto manifestazione in esercizi precedenti. Così come il conto"soci finanziamento infruttifero" accreditato dell'importo di €. 45.000, 00 poteva essere addebitato solo per copertura perdite di esercizio o per parziale restituzione ai SOCI.
stoccaggio, reato, acquisto, sentenza penale assolutoria, Amministrazione finanziaria, prove acquisite in sede penale, scrittura privata di acquisto, verbale di vendita immobiliare, strumenti tracciabili, assegni bancari
Al riguardo, occorre premettere che l’orientamento giurisprudenziale è nel senso che nel processo tributario, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario non spiega automaticamente efficacia di giudicato, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali 1’ Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale nell’esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui detta sentenza è destinata ad operare. Questo principio risulta più volte riproposto anche nelle sentenze di merito, nella consapevolezza che il giudice non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza penale definitiva in materia di reati fiscali, recependone acriticamente le conclusioni assolutorie, ma, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 cod. proc. civ. ), deve comunque procedere ad un apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli altri elementi di prova, acquisiti nel giudizio. Quanto ai pagamenti delle operazioni asseritamente inesistenti, basta rilevare che gli stessi sono stati effettuati tutti con strumenti tracciabili (assegni bancari) e che i relativi prospetti, prodotti dalla ricorrente in prime cure, non risultano oggetto di alcuna contestazione da parte dell’Ufficio.
regime del margine, natura dei beni, esenzione, riparazione, oggetti d'arte, inversione contabile, cessioni imponibili, oro da investimento, territorio dello Stato, rivendita
Sicché, ove l'impresa acquirente operi esclusivamente nel settore del recupero dei metalli preziosi e non svolga attività di commercializzazione di gioielli, l'imposta sugli acquisti di rottami d’oro, destinati ad essere sottoposti al procedimento industriale di fusione e successiva affinazione per il recupero del materiale prezioso contenuto, soggiace alla procedura prevista dall'art. 17, comma 5, del D. P. R. n. 633 del 1972 (il cosiddetto reverse charge appunto), procedura che non è facoltativa, ma risulta dunque essere obbligatoria. In altre parole, si deve distinguere tra vendita da parte del- «Compro oro», con cessione al soggetto autorizzato di materiale in oro da rottamare e il caso diverso di vendita di parti di gioielli da riutilizzare senza rottamazione. Nel primo caso il reverse charge non è una facoltà, ma è obbligatorio. Nel secondo caso il reverse charge non deve e non può mai essere utilizzato. Il “compro oro” che acquista da privati può utilizzare il regime del margine solamente nel caso in cui acquisti materiale non da rottamare. In quanto speciale, il regime si caratterizza per la struttura derogatoria rispetto alle regole generali vigenti in materia di Imposta sul Valore Aggiunto, anche al fine di perseguire la ratio suindicata. Siffatte risultanze escludono che potesse e possa farsi applicazione del regime del margine, la cui applicazione sarebbe stata possibile solo ove si fosse concretamente accertato, tramite verifica fiscale presso la fonderia cessionaria, il concreto utilizzo e destinazione dei beni, al di là della qualificazione merceologica indicata nelle fatture dalla cedente. La destinazione del prezioso al processo di lavorazione; da parte del cessionario è dunque condizione essenziale, nonché unica circostanza che consente di assimilare l'acquisto di oro “usato” a quello di oro “industriale”, soggetto, ex art. 17, comma 5 del D. P. R. n. 633/1972, al meccanismo del reverse charge, non rilevando a tal fine la natura dei beni sottoposti a lavorazione e trasformazione, potendo riguardare non solo rottami in senso stretto, ma qualsiasi bene di “oro usato”, a prescindere dalle condizioni in cui si trova. Se ne deduce che - in materia di applicabilità del regime di reverse charge alle cessioni di oro, usato - si deve aver riguardo alla destinazione finale dell'oggetto venduto...nonché vall’attività del soggetto cessionario, che deve essere o esclusivamente finalizzata al processo di fusione e affinazione chimica del materiale prezioso e non anche alla commercializzazione dell'usato. Laddove è dimostrato che l’attività consiste nell'acquisto’ di oggetti preziosi usati da privati cittadini e nella successiva rivendita direttamente alle fonderie specializzate nel recupero di metalli preziosi, il cedente diviene soggetto obbligato ad emettere la relativa fattura di cessione ai sensi e per gli effetti del citato art. 17.
operazioni esenti, imposta sul valore aggiunto, sanzioni pecuniarie, dichiarazione IVA, operazioni imponibili, sede legale, contabilità, attività propria dell’impresa, percentuale di detrazione, diritto a detrazione, diritto alla detrazione, ammontare complessivo
Richiamando i criteri interpretativi dettati dalla Suprema Corte non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento dell’occasionalità dell'attività oggetto di accertamento poichè “in tema di IVA, costituiscono proventi di un'attività strumentale ed accessoria, tale da non concorrere al calcolo della percentuale di detraibilità dell'IVA"pro rata", quelli derivanti da un'attività assolutamente episodica e, quindi, estranea a quella propria dell'impresa contribuente, dovendosi accertare detta occasionalità in concreto e non in base alle mere previsioni statuarie, avuto riguardo all'attività svolta in via prevalente dall'impresa, con particolare riferimento all'ammontare complessivo dei ricavi derivanti dall'una rispetto a quelli provenienti dall'altra attività. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermatola natura accessoria dell'attività di gestione di"slot machine" svolta negli stessi locali adibiti ad attività principale di bar senza accertare in concreto come essa contribuisse alla generazione dei ricavi)” (vds. Cass. n. 12689/2020 ). [...] A parte la rilevanza della percentuale rispetto al totale della attività svolta, che esclude l’occasionalità richiesta dalla normativa in argomento (“Nel calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma precedente non si tiene, invece, conto delle operazioni di cui all'art. 19 -bis, comma 2, d.P.R. cit. , tra le quali vi sono le operazioni «accessorie alle operazioni imponibili», il cui ammontare viene sterilizzato (e non computato) ai fini del calcolo della suddetta percentuale”), l’appellante si è limitato ad allegazioni generiche e non provate inidonee a confutare quanto accertato con l'avviso impugnato. Non vengono, infatti, in alcun modo provati i rapporti con il proprietario dei giochi posti all’interno dell’esercizio commerciale per cui le pur generiche allegazioni non trovano il minimo riscontro. Peraltro, l'onere della prova da parte dell'Ufficio risulta assolto avendo provato, secondo i dettami indicati dalla Suprema Corte, la percentuale rilevante per la non riconducibilità dell'attività considerata nell’ambito dell’attività occasionale.[...]
ristorante, gestione, metodologia analitico induttiva, vendita, vino, acquisto, settore enoteca, percentuale di ricarico ponderata, meccanismo di evasione
Prive di pregio appaiono le reiterate eccezioni circa l'illegittimità dell'atto, in ragione dell'avvenuto annullamento, in autotutela, di un precedente accertamento avente identica ricostruzione induttiva dei ricavi. Orbene, la ricostruzione operata dall'Ufficio muove da dati contabili certi e dall'analisi di elementi collaterali di riscontro, non disattesi dalla parte, rimasta inerte a fornire chiarimenti in merito, così come richiesti con apposito questionario. In presenza di fatture generiche e di omessa documentazione sui prezzi praticati, e dunque, nell'impossibilità di quantificare una percentuale di ricarico ponderata, l'Ufficio ha fatto riferimento alla media dei ricarichi minimi previsti dagli studi di settore, presentati dal contribuente per gli anni d'imposta dal 2000 al 2003, risultando congrui i ricavi in essi dichiarati. Il procedimento utilizzato poggia, pertanto, su indiscussi elementi probatori e sulla verificata incongruenza dei ricavi, ricostruiti attingendo alla sottostante documentazione fiscale e, per quanto non prodotto, ai dati contabili e strutturali dichiarati dallo stesso contribuente, il quale, come ben rilevato dai giudici di prime cure, si è limitato a sollevare meri"dubbi" sull'accertamento ma non ha provato, pur essendovi tenuto, "a dimostrare l'erroneità degli elementi contabili indicati nell'avviso ed utilizzati per il calcolo”. L'evoluzione dei fatti e i vari passaggi in cui si è articolata la ricostruzione dei maggiori ricavi, nonché gli elementi probatori posti alla base della maggiore pretesa impositiva manifestata dall'Ufficio finanziario appare idonea a rilevare, in modo puntuale, il meccanismo di evasione posto in essere dall'impresa verificata che non ha fornito contrari e adeguati elementi probatori.
beni mobili, rivendita, acquisto, ammortamento, onere di provare, recupero di IRES ed IRAP, contratto, fornitura di servizi, entità economica
Pertanto, il presente giudizio verte semplicemente sulla seconda parte dell'atto di accertamento relativa al recupero di IRES ed IRAP. Ora, dagli atti di causa risulta con chiarezza che. i beni acquistati dalla società G SDA srl non siano idonei a rappresentare la cessione di un ramo di azienda. Per quanto riguarda invece i beni mobili, erano state ceduti esclusivamente le scaffalature e non prodotti destinati alla rivendita. Inoltre, dalle cessioni erano stati esclusi i debiti ed i crediti rimasti, insieme ai contratti di fornitura e somministrazione, in capo alle venditrici.
liquidazione automatica, riconoscere il credito iva, prova della esistenza del credito, atti di primo grado
prestazioni (servizi) dati in"outsourcing", gestione di servizi/sistemi di pagamento elettronico, gestione di carte di credito, servizi finanziari, esenzioni, operazioni finanziarie, operazioni di finanziamento
L'esenzione ex art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5, della sesta direttiva 77/388 non è poi soggetta, secondo la detta giurisprudenza eurounitaria, alla condizione che la prestazione sia effettuata da un istituto di credito che intrattenga rapporti con il cliente finale della banca. Non osta, infatti, all' esenzione di un'operazione il fatto che quest' ultima, sia effettuata da un terzo, ma si presenti per il cliente finale della banca come una prestazione della medesima. A tale riguardo assume rilievo dirimente il grado di responsabilità del centro informatico nei confronti delle banche, ed in particolare la verifica in concreto della natura della predetta responsabilità, vale a dire se questa sia limitata agli aspetti tecnici o si estenda di converso agli elementi specifici ed essenziali delle operazioni. Pertanto secondo l'orientamento condivisibile dell'Agenzia delle Entrate, le operazioni di giroconto, poste in essere da un terzo nell' interesse di una banca, rientrano negli ambiti operativi dell' esenzione IVA prevista dal detto art. 10 n. 1, ove il servizio non si limiti a mettere a disposizione della banca un sistema informatico, mediante una fornitura materiale o tecnica, ma il terzo prestatore del servizio: a) sia in grado di modificare, mediante operazioni di trasferimento di fondi, i conti correnti dei clienti della banca interessati con operazioni di accredito e di addebito; b) si assuma la responsabilità della corretta esecuzione delle operazioni bancarie, senza limitarsi a rispondere della correttezza di singoli aspetti tecnici del servizio.
amministratore di condominio, reddito d'impresa, partitari, dichiarazione dei redditi integrativa, compenso, ritenuta d'acconto
Da parte sua, CS nell’originario ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale ha:- eccepito che in ognuno dei Modelli 770/2008 al punto 21 è stato indicato l'ammontare del compenso percepito compresa l'Iva al 20%, mentre al punto 23 è stata indicata l’lva come elemento non soggetto a ritenuta d'acconto, per cui si perviene immediatamente (per differenza tra l'importo del punto 21 e l'importo del punto 23) all'imponibile soggetto a ritenuta d'acconto, che coincide con l'imponibile dei partitari imputati ai clienti da CS;- trascritto, a maggiore chiarezza di quanto sopra esposto, una tabella esplicativa nella quale ha riportato l'elenco di ogni singolo cliente nella stessa progressione indicata nell’avviso di accertamento e con l’analitica indicazione, per ognuno di essi, del compenso imponibile corrisposto, dell’Iva relativa e della somma dei due importi precedenti. L'importo complessivo dei compensi imponibili risultanti da tale tabella esplicativa è di € 116.208, 72 e pertanto corrisponde a quanto dichiarato da CS nel Modello Unico 2008. Nel corso dei due gradi del giudizio l'Agenzia delle Entrate non ha specificamente contestato i conteggi contenuti nella tabella esplicativa riportata in seno all’originario ricorso della contribuente, per cui deve ritenersi provato, ai sensi dell’art.115. c. p. c. , primo comma, che dai Modelli 770/2008 richiamati dall'Agenzia delle Entrate nell'impugnato avviso di accertamento non risultano maggiori compensi non dichiarati da CS e da recuperare a tassazione.
riserve, contratto, risarcimento, contraente generale, base imponibile, accordo bonario, rischio, penalità, forza maggiore
La giurisprudenza, di merito e di legittimità, evidenzia come tutte le somme percepite dal soggetto prestatore - qualunque ne sia la natura — in forza della prestazione eseguita, sono da assoggettare ad IVA, con la sola esclusione di quelle aventi carattere risarcitorio (interessi moratori e penalità per i ritardi o altre irregolarità), determinate dall’inadempimento degli obblighi del committente. In tal senso, le somme richieste dall’appaltatore a titolo di riserve trovano presupposto giuridico e sostanziale nell’esecuzione del contratto di appalto. Pertanto, in linea di principio, le stesse riserve si traducono in maggiori compensi la cui percezione rileva ordinariamente ai fini IVA. La necessaria riconduzione nell’ambito applicativo dell'imposta sul valore aggiunto dell’importo de quo deriva dalla circostanza che le “riserve” equivalgono a richieste di maggiori corrispettivi che, in corso di esecuzione di un contratto di appalto, l’appaltatore ha avanzato nei confronti della stazione appaltante, in base alle modalita ed ai termini di legge, al fine specifico di ottenere dal concedente una revisione in aumento del prezzo contrattualmente pattuito, tale da essere idonea a compensare i maggiori oneri connessi ad un anomalo andamento dei lavori. Gli eventi occorsi non erano quindi imprevisti e imprevedibili, ma rientravano nella normale alea contrattuale e nel rischio a carico dell'appaltatore con la conseguenza che le somme erogate non possono essere considerate neppure come risarcimento danni derivanti dalla sopravvenienza di eventi imprevedibili. Gli eventi che hanno determinato l’anomalo andamento del cantiere e i conseguenti ritardi nell’avanzamento dei lavori rientrano nei rischi tipici dell’attività di appalto, tanto più nel caso del contraente generale che assume un ruolo rilevante nella gestione della costruzione dell’opera pubblica, al punto che questi assume un'obbligazione” di risultato che gli impone di eseguire l’opera con ogni mezzo.
contribuente, prescrizione, socio accomandatario, notifica della cartella di pagamento, tributi erariali, tributi locali
In tema di prescrizione, la Corte di Cassazione SS. UU con sentenza n. 23397/2016, pur trattando di crediti di natura previdenziale, ha stabilito un principio di carattere generale che è quello di far riferimento al termine sostanziale per ogni singolo tributo, e che la ”’conversione con effetto novativo” del termine di prescrizione ex art.2953 cod. civ. attenga soltanto al “giudicato giurisdizionale”, ipotesi che, nella fattispecie, non ricorre in quanto il ruolo esecutivo e le conseguenti cartelle di pagamento sono atti amministrativi. Da ciò consegue che, in linea di principio, la prescrizione ordinaria decennale ex art.2946 cod. civ. sl applichi ai tributi erariali (ad es. IRPEF, IRAP e IVA), in cui la prescrizione si calcola dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente.
diritto alla detrazione, formazione professionale, esenzione, servizi di formazione, requisiti soggetti, istituti riconosciuti da pubbliche amministrazioni
Coinvolgendo finanziamenti pubblici e risultando soggetta al controllo di un organismo di diritto pubblico, 1’ A va correttamente qualificato quale ente di formazione riconosciuto da pubblica amministrazione. Da ciò l’esenzione IVA e la correttezza della ripresa dell’Ufficio.
contratti di coassicurazione, tributi armonizzati, competenza dell’Unione Europea, prova di resistenza, delegato, esenzione dall’IVA, attività di assicurazione, rischio assicurativo
Tale distinzione comporta che solo per i tributi armonizzati sussiste l'obbligo di previa instaurazione del contraddittorio, la cui violazione verrebbe ad incidere sulla validità dell'atto; invalidità tuttavia da ritenersi sottoposta alla condizione che il contribuente enunci concretamente le ragioni che avrebbe fatto valere nell’omesso contraddittorio. 3.1. In ordine al secondo motivo di appello deve ricordarsi che sul tema oggetto dell'odierna controversia è anche di recente intervenuta la Corte di Cassazione che, peraltro confermando un proprio precedente orientamento, ha avuto modo di affermare che il rapporto di coassicurazione non modifica la ripartizione pro quota del rischio tra i coassicuratori né riguarda aspetti essenziali dell’attività di intermediario o di mediatore di assicurazione (così Cass. 12854/2021)Partendo da tale premessa la Corte ha tratto la conclusione che le prestazioni oggetto di delega non possono considerarsi esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 comma primo n. ° 2 DPR 633/1972, atteso che non possiedono natura assicurativa né potendosi esse qualificare come operazioni accessorie rispetto ad una prestazione assicurativa non attenendo alla copertura di un rischio (in tal senso anche Cass. 11442/2018).
contribuente, inosservanza, Amministrazione finanziaria, presunzione, reddito di lavoro autonomo, contraddittorio preventivo, diritto di difesa della parte, fattura
Si vuole dire, in sostanza, che la finalità del contraddittorio anticipato è quella di mettere il contribuente nella condizione di potere fare valere le proprie osservazioni prima che la decisione sia adottata e, quindi, di far sì che l’Amministrazione possa tener conto di tutti gli elementi del caso nell’adottare (0 non adottare) il provvedimento ovvero nel dare a questo un contenuto piuttosto che un altro. Tale regola, pertanto, non può essere applicata in termini di mero presidio dell’astratta regolarità del procedimento la cui violazione determina di per sé una nullità o illegittimità dell'atto emesso, ma va valutata nelle sue effettive conseguenze, attribuendo ad essa, dunque, una concreta rilevanza soltanto se dalla sua inosservanza sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa della parte idoneo a riverberarsi sul provvedimento finale adottato dall’Amministrazione. Ed invero, premesso che nel caso in esame, trattandosi di lavoro autonomo, come correttamente rilevato dall’appellante, si applica il principio di cassa, deve rilevarsi che per alcune attività svolte nell’anno 2011 che hanno dato luogo all'accertamento sono state emesse fatture nell’anno successivo ovvero che per alcune fatture emesse nello stesso anno 2011 l'odierno appellante ha provato documentalmente che la corresponsione del corrispettivo è avvenuta nell’anno successivo.
regime del margine, cessioni di beni, beni mobili, riparazione, prezzo di vendita, inversione contabile, cessioni imponibili, oro da investimento, soggetto passivo, territorio dello Stato, fattura, frode fiscale, oggetti preziosi usati, rivendita, soggetto obbligato, acquisto dei beni, contabilità
In altre parole, si deve distinguere tra vendita da parte del «Compro oro», con cessione al soggetto autorizzato di materiale in oro da rottamare e il caso diverso di vendita di parti di gioielli da riutilizzare senza rottamazione. Nel primo caso il reverse charge non è una facoltà, ma è obbligatorio. Nel secondo caso il reverse charge non deve e non può mai essere utilizzato. Il “compro oro” che acquista da privati può utilizzare il regime del margine solamente nel caso in cui acquisti materiale non da rottamare. In quanto speciale, il regime si caratterizza per la struttura derogatoria rispetto alle regole generali vigenti in materia di Imposta sul Valore Aggiunto, anche al fine di perseguire la ratio suindicata. Lo scopo del reverse charge è, infatti, impedire la detrazione dell'IVA sugli acquisti e combattere le frodi “carosello”, evitando che l'acquirente detragga l'imposta anche in mancanza di versamento da parte del fornitore; e ciò proprio sulla base delle fatture emesse dalla società contribuente.