Sesta Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto : base imponibile uniforme (77/388/CEE)
Modificato da:
Gazzetta ufficiale |
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No |
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date |
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Undicesima Direttiva del Consiglio del 26 marzo 1980 (80/368/CEE) |
L 90 |
41 |
3.4.1980 |
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Decima Direttiva del Consiglio del 31 luglio 1984 (84/386/CEE) |
L 208 |
58 |
3.8.1984 |
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Diciottesima Direttiva del Consiglio del 18 luglio 1989 (89/465/CEE) |
L 226 |
21 |
3.8.1989 |
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L 376 |
1 |
31.12.1991 |
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L 316 |
1 |
31.10.1992 |
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L 384 |
47 |
30.12.1992 |
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L 60 |
14 |
3.3.1994 |
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L 60 |
16 |
3.3.1994 |
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L 365 |
53 |
31.12.1994 |
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L 102 |
18 |
5.5.1995 |
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L 170 |
34 |
9.7.1996 |
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L 338 |
89 |
28.12.1996 |
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L 281 |
31 |
17.10.1998 |
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L 139 |
27 |
2.6.1999 |
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L 162 |
63 |
26.6.1999 |
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L 277 |
34 |
28.10.1999 |
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L 84 |
24 |
5.4.2000 |
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L 269 |
44 |
21.10.2000 |
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L 22 |
17 |
24.1.2001 |
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L 15 |
24 |
17.1.2002 |
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L 128 |
41 |
15.5.2002 |
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L 331 |
27 |
7.12.2002 |
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L 260 |
8 |
11.10.2003 |
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L 27 |
44 |
30.1.2004 |
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L 52 |
61 |
21.2.2004 |
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L 168 |
35 |
1.5.2004 |
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L 345 |
19 |
28.12.2005 |
Modificato da:
L 291 |
17 |
19.11.1979 |
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L 302 |
23 |
15.11.1985 |
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L 236 |
33 |
23.9.2003 |
Rettificato da:
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ),
considerando che tutti gli Stati membri hanno adottato un sistema di imposta sul valore aggiunto, conformemente alla prima e alla seconda direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari ( 3 );
considerando che, in applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità ( 4 ), il bilancio delle Comunità sarà, senza pregiudizio delle altre entrate, integralmente finanziato con risorse proprie delle Comunità; che queste risorse comprendono, tra l'altro, quelle provenienti dall'imposta sul valore aggiunto e ottenute mediante applicazione di una aliquota comune ad una base imponibile determinata in modo uniforme e secondo regole comunitarie;
considerando che è opportuno proseguire la liberalizzazione effettiva della circolazione delle persone, dei beni, dei servizi, dei capitali e l'interpenetrazione delle economie;
considerando che è opportuno tener conto dell'obiettivo della soppressione delle imposizioni all'importazione e delle detassazioni all'esportazione per gli scambi tra gli Stati membri e garantire la neutralità del sistema comune di imposte sulla cifra d'affari in ordine all'origine dei beni e delle prestazioni di servizi, onde realizzare a termine un mercato comune che implichi una sana concorrenza e presenti caratteristiche analoghe a quelle di un vero mercato interno;
considerando che la nozione di soggetto di imposta deve essere precisata consentendo agli Stati membri, per garantire una migliore neutralità dell'imposta, di includervi le persone che effettuano alcune operazioni occasionali;
considerando che la nozione di operazione imponibile ha creato difficoltà soprattutto per le operazioni assimilate ad operazioni imponibili e che è sembrato necessario precisare queste nozioni;
considerando che la determinazione del luogo delle operazioni imponibili ha provocato conflitti di competenza tra Stati membri, segnatamente per quanto riguarda la cessione di un bene che richiede un montaggio e le prestazioni di servizi; che anche se il luogo delle prestazioni di servizi deve essere fissato, in linea di massima, là dove il prestatore ha stabilito la sede della sua attività professionale, occorre tuttavia fissare tale luogo nel paese del destinatario, in particolare per talune prestazioni di servizi tra soggetti di imposta, il cui costo è compreso nel prezzo delle merci;
considerando che i concetti di fatto generatore ed esigibilità dell'imposta debbono essere armonizzati affinché l'applicazione e le modifiche successive dell'aliquota comunitaria abbiano effetto in tutti gli Stati membri alla stessa data;
considerando che la base imponibile deve essere armonizzata affinché l'applicazione alle operazioni imponibili dell'aliquota comunitaria conduca a risultati comparabili in tutti gli Stati membri;
considerando che le aliquote applicate dagli Stati membri debbono permettere normalmente la deduzione dell'imposta applicata allo stadio antecedente;
considerando che è opportuno redigere un elenco comune di esenzioni, per una percezione paragonabile delle risorse proprie in tutti gli Stati membri;
considerando che il regime delle deduzioni deve essere armonizzato ove ha un'incidenza sul livello reale di percezione, e che il calcolo del prorata di deduzione deve essere effettuato in modo analogo in tutti gli Stati membri;
considerando che è opportuno precisare chi sono i debitori dell'imposta, in particolare per alcune prestazioni di servizi il cui prestatore è residente all'estero;
considerando che gli obblighi dei contribuenti debbono essere, per quanto possibile, armonizzati, per assicurare le garanzie necessarie a una riscossione equivalente dell'imposta in tutti gli Stati membri; che i contribuenti debbono segnatamente dichiarare periodicamente l'ammontare complessivo delle proprie operazioni, a monte ed a valle, quando ciò è necessario per stabilire e controllare la base imponibile delle risorse proprie;
considerando che è opportuno armonizzare i diversi regimi speciali esistenti; che tuttavia è necessario lasciare agli Stati membri la possibilità di mantenere i loro regimi speciali per le piccole imprese, in conformità delle disposizioni comuni e al fine di una maggiore armonizzazione; che, per quanto riguarda gli agricoltori, è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di applicare un regime speciale che preveda la compensazione forfettaria dell'imposta sul valore aggiunto a monte, a favore degli agricoltori che non rientrano nel regime normale; che è necessario fissare i principi fondamentali di tale regime e adottare un metodo comune di determinazione del valore aggiunto di tali agricoltori ai fini della riscossione delle risorse proprie;
considerando che è necessario garantire l'applicazione coordinata delle disposizioni della presente direttiva e che, a tal fine, è indispensabile stabilire una procedura comunitaria di consultazione; che l'istituzione di un comitato dell'imposta sul valore aggiunto permette di organizzare in questo campo una collaborazione stretta tra Stati membri e Commissione;
considerando che è opportuno che, entro certi limiti e a certe condizioni, gli Stati membri possano adottare o mantenere misure particolari derogative alla presente direttiva, al fine di semplificare la riscossione dell'imposta e di evitare talune frodi ed evasioni fiscali;
considerando che può rivelarsi opportuno autorizzare gli Stati membri a concludere con paesi terzi od organismi internazionali accordi contenenti deroghe alla presente direttiva;
considerando che è indispensabile prevedere un periodo di transizione al fine di consentire un adattamento progressivo delle legislazioni nazionali in determinati settori,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Gli Stati membri adeguano il loro attuale regime dell'imposta sul valore aggiunto alle disposizioni dei seguenti articoli.
Essi adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, affinché il loro regime così adattato entri in vigore quanto prima e comunque entro il 1 o gennaio 1978.
Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto:
1. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;
2. le importazioni di beni.
1. Ai sensi della presente direttiva, si considera:
— «territorio di uno Stato membro» l'interno del paese quale è definito, per ciascuno Stato membro, nei paragrafi 2 e 3;
— «Comunità» e «territorio della Comunità»: l'interno degli Stati membri quale è definito, per ciascuno Stato membro, nei paragrafi 2 e 3;
— «territorio terzo» e «paese terzo»: ogni territorio diverso da quelli definiti nei paragrafi 2 e 3 come l'interno di uno Stato membro.
2. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, l'«interno del paese» corrisponde al campo d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità economica europea, quale è definito, per ciascuno Stato membro, dall'articolo 227.
3. Sono esclusi dall'interno del paese i seguenti territori nazionali
— Repubblica federale di Germania:
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isola di Helgoland,
territorio di Büsingen;
— Regno di Spagna:
—
Ceuta,
Melilla;
— Repubblica italiana:
—
Livigno,
Campione d'Italia,
le acque nazionali del Lago di Lugano.
Sono parimenti esclusi dall'interno del paese i seguenti territori nazionali:
— Regno di Spagna:
— isole Canarie;
— Repubblica francese:
— Dipartimenti d'oltremare;
— Repubblica ellenica:
— Monte Athos.
4. In deroga al paragrafo 1, tenuto conto delle convenzioni e dei trattati da essi conclusi rispettivamente con la Repubblica francese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Principato di Monaco e l'Isola di Man non sono considerati, ai fini dell'applicazione della presente direttiva, territori terzi.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione:
— del Principato di Monaco siano trattate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione della Repubblica francese,
— dell'Isola di Man siano trattate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
5. La Commissione, se ritiene che le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 non siano più giustificate, segnatamente sul piano della neutralità della concorrenza o su quello delle risorse proprie, presenta al Consiglio le opportune proposte.
1. Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.
2. Le attività economiche di cui al paragrafo 1 sono tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle delle professioni liberali o assimilate. Si considera in particolare attività economica un'operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.
3. Gli Stati membri possono considerare soggetti passivi anche chiunque effettui a titolo occasionale un'operazione relativa alle attività di cui al paragrafo 2 e in particolare una delle operazioni seguenti:
a) la cessione, effettuata anteriormente alla prima occupazione, di un fabbricato o di una frazione di fabbricato e del suolo attiguo; gli Stati membri possono determinare le modalità di applicazione di questo criterio alla trasformazione di edifici nonché il concetto di suolo attiguo.
Gli Stati membri possono applicare criteri diversi dalla prima occupazione, quali ad esempio il criterio del periodo che intercorre tra la data di completamento dell'edificio e la data di prima consegna, oppure del periodo che intercorre tra la data di prima occupazione e la data della successiva consegna, purché tali periodi non superino cinque e due anni rispettivamente.
Si considera fabbricato qualsiasi costruzione incorporata al suolo;
b) la cessione di un terreno edificabile.
Si considerano terreni edificabili i terreni, attrezzati o no, definiti tali dagli Stati membri.
4. L'espressione in modo «indipendente», di cui al paragrafo 1, esclude dall'imposizione i lavoratori dipendenti ed altre persone se essi sono vincolati al rispettivo datore di lavoro da un contratto di lavoro subordinato o da qualsiasi altro rapporto giuridico che introduca vincoli di subordinazione in relazione alle condizioni di lavoro e di retribuzione ed alla responsabilità del datore di lavoro.
Con riserva della consultazione di cui all'articolo 29, ogni Stato membro ha la facoltà di considerare come unico soggetto passivo le persone residenti all'interno del paese che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.
5. Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.
Se però tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza.
In ogni caso, gli enti succitati sono sempre considerati come soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell'allegato D quando esse non sono trascurabili.
Gli Stati membri possono considerare come attività della pubblica amministrazione le attività dei suddetti enti le quali siano esenti a norma degli articoli 13 o 28.
1. Si considera «cessione di un bene» il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.
2. Sono considerati beni materiali l'energia elettrica, il gas, il calore, il freddo e simili.
3. Gli Stati membri possono considerare beni materiali:
a) determinati diritti su beni immobili;
b) i diritti reali che conferiscono al loro titolare un potere d'uso sui beni immobili;
c) le quote d'interessi e le azioni il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l'attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile o di una sua parte.
4. Sono parimenti considerate cessioni ai sensi del paragrafo 1:
a) il trasferimento, accompagnato dal pagamento di un'indennità, della proprietà di un bene in forza di un'espropriazione compiuta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge;
b) la consegna materiale di un bene in base ad un contratto che prevede la locazione di un bene per un dato periodo, o la vendita a rate di un bene, accompagnate dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquistata al più tardi all'atto del pagamento dell'ultima rata;
c) il trasferimento di un bene effettuato in base ad un contratto di commissione per l'acquisto o per la vendita.
5. Gli Stati membri possono considerare cessione, ai sensi del paragrafo 1, la consegna di taluni lavori immobiliari.
6. È assimilato a una cessione a titolo oneroso il prelievo di un bene dalla propria impresa da parte di un soggetto passivo il quale lo destina al proprio uso privato o all'uso del suo personale o lo trasferisce a titolo gratuito o, più generalmente, lo destina a fini estranei alla sua impresa, quando detto bene o gli elementi che lo compongono hanno consentito una deduzione totale o parziale dell'imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, i prelievi eseguiti ad uso dell'impresa per effettuare regali di scarso valore e campioni non sono considerati come cessioni a titolo oneroso.
7. Gli Stati membri possono assimilare ad una cessione a titolo oneroso:
a) l'impiego da parte di un soggetto passivo, per i bisogni della sua impresa, di un bene prodotto, costruito, estratto, lavorato, acquistato o importato nel quadro di detta impresa, qualora l'acquisto del bene in questione presso un altro soggetto passivo non gli dia diritto alla deduzione completa dell'imposta sul valore aggiunto;
b) la destinazione di un bene da parte di un soggetto passivo ad un settore di attività non assoggettato, quando detto bene ha consentito una deduzione totale o parziale dell'imposta sul valore aggiunto nel corso dell'acquisto o dell'impiego di cui alla lettera a);
c) ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 8, il possesso di beni da parte di un soggetto passivo o dei suoi aventi causa, in caso di cessazione della sua attività economica tassabile, quando detti beni hanno consentito una deduzione parziale o totale al momento dell'acquisto o della loro destinazione conformemente alla lettera a).
8. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di una universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri possono considerare l'operazione come non avvenuta e che il beneficiario continua la persona del cedente. Gli Stati membri adottano, se del caso, le disposizioni necessarie ad evitare distorsioni di concorrenza, qualora il beneficiario non sia un soggetto passivo totale.
1. Si considera «prestazioni di servizi» ogni operazione che non costituisce cessione di un bene ai sensi dell'articolo 5.
Tale operazione può consistere tra l'altro:
— in una cessione di beni immateriali, siano o no rappresentati da un titolo;
— in un obbligo di non fare o di tollerare un atto od una situazione;
— nell'esecuzione di un servizio in base ad una espropriazione fatta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge.
2. Sono assimilati a prestazioni di servizi a titolo oneroso:
a) l'uso di un bene destinato all'impresa per l'uso privato del soggetto passivo o per l'uso del suo personale o, più generalmente, a fini estranei alla sua impresa qualora detto bene abbia consentito una deduzione totale o parziale dell'imposta sul valore aggiunto;
b) le prestazioni di servizi a titolo gratuito effettuate dal soggetto passivo per il proprio uso privato o ad uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa.
Gli Stati membri hanno la facoltà di derogare alle disposizioni del presente paragrafo a condizione che tale deroga non dia luogo a distorsioni di concorrenza.
3. Per prevenire distorsioni di concorrenza e salva la consultazione di cui all'articolo 29, gli Stati membri possono assimilare a una prestazione di servizi a titolo oneroso l'esecuzione, da parte di un soggetto passivo, di un servizio, per i bisogni della sua impresa, qualora l'esecuzione di detto servizio da parte di un altro soggetto passivo non gli dia diritto alla deduzione totale dell'imposta sul valore aggiunto.
4. Qualora un soggetto passivo che agisca a proprio nome ma per conto di altri, partecipi ad una prestazione di servizi, si riterrà che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo proprio.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 8, si applicano nelle stesse condizioni alle prestazioni di servizi.
1. Si considera «importazione di un bene»:
a) l'entrata nella Comunità di un bene non rispondente alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea ovvero, se si tratta di un bene oggetto del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, che non è in libera pratica:
b) l'entrata nella Comunità di un bene proveniente da un territorio terzo, diverso dai beni di cui alla lettera a).
2. L'importazione di un bene è effettuata nello Stato membro nel cui territorio si trova il bene nel momento in cui entra nella Comunità.
3. In deroga al paragrafo 2, se un bene di cui al paragrafo 1, lettera a) è posto, al momento della sua entrata nella Comunità, in uno dei regimi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, parte B, lettere a), b), c) e d) o in un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione o in un regime di transito esterno, la sua importazione è effettuata nello Stato membro nel cui territorio il bene stesso è svincolato da tali regimi.
Analogamente, se un bene di cui al paragrafo 1, lettera b) è soggetto al momento del suo ingresso nella Comunità a uno dei regimi previsti dall'articolo 33 bis, paragrafo 1, lettere b) o c), l'importazione del bene è effettuata nello Stato membro nel cui territorio il bene esce da tali regimi.
1. Si considera come luogo di cessione di un bene:
a) se il bene viene spedito o trasportato dal fornitore o dall'acquirente o da un terzo: il luogo in cui il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente. Quando il bene deve essere installato o montato con o senza collaudo da parte del fornitore o per suo conto, si considera come luogo di cessione il luogo dove avviene l'installazione o il montaggio; qualora l'installazione o il montaggio siano effettuati ►M4 in uno Stato membro diverso ◄ da quello del fornitore, ►M4 lo Stato membro all'interno del quale avviene l'installazione o il montaggio ◄ adotta le misure necessarie per evitare una doppia imposizione in quest'ultimo Stato;
b) se il bene non viene spedito o trasportato: il luogo dove il bene si trova al momento della cessione.
c) qualora la cessione di beni abbia luogo a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità: nel luogo di partenza del trasporto di passeggeri.
Ai fini della presente disposizione, si considera:
— parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità la parte di trasporto effettuata senza scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo del trasporto di passeggeri;
— luogo di partenza di un trasporto di passeggeri il primo punto di imbarco di passeggeri previsto all'interno della Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità;
— luogo di arrivo di un trasporto di passeggeri l'ultimo punto di sbarco di passeggeri imbarcati nella Comunità previsto all'interno della Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità.
Per il trasporto andata e ritorno, si considera il percorso di ritorno come un trasporto distinto.
Entro il 30 giugno 1993 la Commissione presenta al Consiglio una relazione eventualmente corredata di proposte appropriate in merito al luogo di imposizione per le cessioni dei beni destinati al consumo a bordo e le prestazioni di servizi, compreso il ristoro, forniti ai passeggeri a bordo di una nave, di un aereo o di un treno.
Anteriormente al 31 dicembre 1993 il Consiglio delibera all'unanimità sulla proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo.
Fino al 31 dicembre 1993 gli Stati membri possono esonerare o continuare a farlo, con diritto di deduzione dell'imposta sul valore aggiunto versata in precedenza, le cessioni di beni destinati ad essere consumati a bordo il cui luogo di imposizione è determinato conformemente alle disposizioni succitate.
d) in caso di cessione di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale, o di energia elettrica ad un soggetto passivo — rivenditore: il luogo in cui il soggetto passivo-rivenditore ha fissato la sede della propria attività o ha costituito un centro di attività stabile cui i beni vengono erogati, ovvero, in mancanza di tale sede o centro di attività stabile, il luogo in cui ha l'indirizzo permanente o in cui risiede abitualmente.
Ai fini della presente disposizione per «soggetto passivo — rivenditore» si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas e di elettricità è costituita dalla rivendita di tali prodotti e il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile;
e) nei casi di cessione di gas mediante la rete di distribuzione di gas naturale ovvero di energia elettrica non previsti dalla lettera d): il luogo in cui il cliente usa e consuma effettivamente tali beni. Se la totalità o parte dei beni non è di fatto consumata dal cliente in questione, si ritiene che tali beni non consumati siano stati usati e consumati nel luogo in cui il cliente ha fissato la sede della propria attività o ha un centro di attività stabile in cui i beni vengono erogati. In mancanza di tale sede o centro di attività stabile, si ritiene che egli abbia usato e consumato i beni nel luogo in cui ha l'indirizzo permanente o in cui risiede abitualmente.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), se il luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni si trova sul territorio di un paese terzo, il luogo della cessione effettuata dall'importatore ai sensi dell' ►M18 articolo 21, paragrafo 4 ◄ e quello delle eventuali cessioni successive si considera situato sul territorio dello Stato membro di importazione dei beni.
1. Si considera luogo di una prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito un centro di attività stabile, a partire dal quale la prestazione di servizi viene resa o, in mancanza di tale sede o di tale centro di attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.
2. Tuttavia:
a) il luogo delle prestazioni di servizi relative a un bene immobile, incluse le prestazioni di agente immobiliare e di perito, nonché le prestazioni tendenti a preparare o a coordinare l'esecuzione di lavori immobiliari come, ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza, è quello dove il bene è situato;
b) il luogo delle prestazioni di trasporto è quello dove avviene il trasporto in funzione delle distanze percorse;
c) il luogo delle prestazioni di servizi aventi per oggetto:
— attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, d'insegnamento, ricreative o affini, ivi comprese quelle degli organizzatori di dette attività nonché, eventualmente, prestazioni di servizi accessorie a tali attività,
— attività accessorie ai trasporti quali operazioni di carico, scarico, manutenzione e attività affini,
— perizie di beni mobili materiali,
— lavori relativi a beni mobili materiali,
è quello in cui tali prestazioni sono materialmente eseguite;
▼M2 —————
e) il luogo delle seguenti prestazioni di servizi, rese a destinatari stabiliti fuori della Comunità o a soggetti passivi stabiliti nella Comunità, ma fuori del paese del prestatore, è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica o ha costituito un centro di attività stabile per il quale si è avuta la prestazione di servizi o, in mancanza di tale sede o di tale centro d'attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale:
— cessioni e concessioni di diritti d'autore, brevetti, diritti di licenza, marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi;
— prestazioni pubblicitarie;
— prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe nonché elaborazioni di dati e fornitura di informazioni;
— obblighi di non esercitare interamente o parzialmente una attività professionale, o un diritto di cui alla presente lettera e);
— operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione, ad eccezione della locazione di casseforti;
— messa a disposizione di personale;
— prestazioni di servizi rese dagli intermediari che agiscono in nome e per conto altrui, quando intervengono nelle prestazioni di servizi di cui alla presente lettera e).
— la locazione di un bene mobile materiale, ad esclusione di qualsiasi mezzo di trasporto ►M15 ; ◄
— la concessione dell'accesso ai sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica, nonché del servizio di trasporto o trasmissione mediante gli stessi, e la fornitura di altri servizi direttamente collegati.
— prestazioni di servizi di telecomunicazioni. Sono considerate prestazioni di servizi di telecomunicazioni le prestazioni di servizi che rendono possibile la trasmissione, l'emissione o la ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura via filo, per radio, tramite mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, ivi compresa la cessione e la concessione, ad esse connesse, di un diritto di utilizzazione a infrastrutture per la trasmissione, l'emissione o la ricezione. Ai sensi della presente disposizione è considerata come facente parte di una prestazione di servizi di telecomunicazioni anche la messa a disposizione dell'accesso a reti globali di informazioni ►M21 ; ◄
— servizi di radiodiffusione e di televisione;
— servizi prestati tramite mezzi elettronici, inter alia quelli di cui all'allegato L;
f) il luogo in cui sono prestati i servizi di cui alla lettera e), ultimo trattino, qualora la prestazione sia effettuata a favore di persone che non siano soggetti passivi e siano stabilite, domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro, da parte di un soggetto passivo che abbia fissato la sede della propria attività economica o abbia costituito un centro di attività stabile da cui il servizio è prestato al di fuori della Comunità o, in mancanza di tale sede o centro, sia domiciliato o abitualmente residente al di fuori della Comunità, è il luogo in cui la persona che non è soggetto passivo è stabilita, domiciliata o abitualmente residente.
3. Al fine di evitare casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza, gli Stati membri possono, per quanto riguarda le prestazioni di servizi di cui al paragrafo 2, lettera e), ad esclusione dei servizi di cui all'ultimo trattino prestati a persone che non siano soggetti passivi, nonché le locazioni di mezzi di trasporto, considerare:
a) il luogo di prestazione dei servizi situato all'interno del paese a norma del presente articolo come se fosse situato al di fuori della Comunità quando l'effettiva utilizzazione e l'effettivo impiego hanno luogo al di fuori della Comunità;
b) il luogo di prestazione dei servizi situato al di fuori della Comunità a norma del presente articolo come se fosse situato all'interno del paese quando l'effettiva utilizzazione e l'effettivo impiego hanno luogo all'interno del paese.
4. Per le prestazioni di servizi di telecomunicazioni e di radiodiffusione e di televisione di cui al paragrafo 2, lettera e), rese a persone che non siano soggetti passivi stabilite, domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro, da un soggetto passivo che abbia fissato la sede della propria attività economica o abbia costituito un centro di attività stabile da cui il servizio è prestato al di fuori della Comunità o, in mancanza di tale sede o centro, sia domiciliato o abitualmente residente al di fuori della Comunità, gli Stati membri applicano il paragrafo 3, lettera b).
1. Si considera:
a) fatto generatore dell'imposta il fatto per il quale si realizzano le condizioni di legge necessarie per l'esigibilità dell'imposta;
b) esigibilità dell'imposta il diritto che l'Erario può far valere a norma di legge, a partire da un dato momento, presso il debitore, per il pagamento dell'imposta, anche se il pagamento può essere differito.
2. Il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile all'atto della cessione di beni o della prestazione di servizi. Le cessioni di beni diverse da quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), e le prestazioni di servizi che comportano successivi versamenti di acconti o pagamenti, si considerano effettuate all'atto della scadenza dei periodi cui si riferiscono tali acconti o pagamenti. ►M18 Gli Stati membri possono stabilire che in taluni casi le cessioni di beni e le prestazioni di servizi continue nell'arco di un periodo di tempo si considerano effettuate almeno con frequenza annua. ◄
Tuttavia, nel caso di pagamento di acconti anteriore alla cessione o alla prestazione di servizi, l'imposta diventa esigibile all'atto dell'incasso, a concorrenza dell'importo incassato.
In deroga alle precedenti disposizioni, gli Stati membri possono stabilire che, per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi, l'imposta diventi esigibile:
— non oltre la data di emissione della fattura ►M20 ————— ◄ ,
— al più tardi al momento dell'incasso del prezzo, ovvero
— in caso di mancata o tardiva emissione della fattura ►M20 ————— ◄ , entro un periodo determinato a decorrere dalla data in cui ha luogo il fatto generatore dell'imposta.
3. Il fatto generatore si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata l'importazione del bene. Quando i beni sono assoggettati, al momento del loro ingresso nella Comunità, ad uno dei regimi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, il fatto generatore si verifica e l'imposta diventa esigibile soltanto nel momento in cui i beni sono svincolati da tali regimi.
Tuttavia, quando i beni importati sono soggetti a dazi doganali, prelievi agricoli o a imposte di effetto equivalente istituiti nell'ambito di una politica comune, il fatto generatore si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui scattano il fatto generatore e l'esigibilità di questi dazi o prelievi comunitari.
Qualora i beni importati non siano assoggettati ad alcuno di tali dazi o prelievi comunitari, gli Stati membri applicano le disposizioni in vigore per i dazi doganali, per ciò che si riferisce al fatto generatore dell'imposta ed alla sua esigibilità.
1. La base imponibile è costituita:
a) per le forniture di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alle lettere b), c) e d), da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni;
b) per le operazioni di cui all'articolo 5, paragrafi 6 e 7, dal prezzo di acquisto dei beni o di beni similari, o, in mancanza del prezzo di acquisto, dal costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;
c) per le operazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per la prestazione dei servizi;
d) per le operazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, dal valore normale dell'operazione in questione.
Si considera «valore normale» di un servizio quanto il destinatario della prestazione, nello stadio di commercializzazione nel quale si compie l'operazione, dovrebbe pagare ad un prestatore indipendente all'interno del paese al momento dell'operazione, in condizioni di concorrenza perfetta, per ottenere questo stesso servizio.
2. Nella base imponibile si devono comprendere:
a) le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa imposta sul valore aggiunto;
b) le spese accessorie, quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione chieste dal fornitore all'acquirente o al destinatario della prestazione. Le spese soggette ad una convenzione separata possono essere considerate dagli Stati membri come spese accessorie.
3. Non vanno compresi nella base imponibile:
a) gli sconti sul prezzo per pagamento anticipato;
b) i ribassi e le riduzioni di prezzo concessi all'acquirente o al destinatario della prestazione ed acquisiti al momento in cui si compie l'operazione;
c) le somme ricevute da un soggetto passivo da parte dell'acquirente o del destinatario in rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di questi ultimi e che figurano nella sua contabilità tra i conti provvisori. Questo soggetto passivo deve giustificare l'importo effettivo di tali spese e non può procedere alla deduzione dell'imposta che avesse eventualmente gravato su di esse.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri che, al 1 o gennaio 1993, non si avvalevano della facoltà di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma possono, nell'avvalersi della facoltà di cui alla parte B, paragrafo 6, prevedere che, per le operazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera c), secondo comma, la base imponibile sia pari a una frazione dell'importo determinato conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3.
Tale frazione è determinata in modo che l'imposta sul valore aggiunto dovuta sia in ogni caso almeno pari al 5 % dell'importo determinato conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3.
B. All'importazione di beni
1. La base imponibile è costituita, anche per le importazioni di beni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dal valore definito come valore in dogana dalle disposizioni comunitarie in vigore.
3. Si devono comprendere nella base imponibile, ove non vi siano già compresi:
a) le imposte, i dazi, i prelievi e le altre tasse dovuti fuori dello Stato membro di importazione, nonché quelli dovuti per l'importazione, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto da riscuotere;
b) le spese accessorie quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione, che sopravvengono fino al primo luogo di destinazione dei beni all'interno dello Stato membro d'importazione.
Per «primo luogo di destinazione» va inteso il luogo che figura sulla lettera di vettura o su qualsiasi altro documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nello Stato membro di importazione. In mancanza di tale indicazione, si considera come primo luogo di destinazione il luogo della prima rottura di carico in detto Stato.
Si devono parimenti comprendere nella base imponibile le spese accessorie di cui sopra risultanti dal trasporto verso un altro luogo di destinazione situato nella Comunità, qualora quest'ultimo sia noto al momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta.
4. Non si devono comprendere nella base imponibile gli elementi di cui al punto A, paragrafo 3, lettere a) e b).
5. Per i beni che sono stati esportati temporaneamente ►M4 all'esterno della Comunità ◄ e che sono reimportati dall'esportatore dopo aver formato oggetto, ►M4 all'esterno della Comunità ◄ , di lavori di riparazione, trasformazione, adattamento o esecuzione ►M4 ◄ , gli Stati membri prendono provvedimenti per garantire che il trattamento fiscale riservato ai beni ottenuti, per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto, sia lo stesso che sarebbe stato loro riservato se le operazioni di cui sopra fossero state eseguite nel paese interessato.
6. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri che, al 1 o gennaio 1993, non si avvalevano della facoltà di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma possono, prevedere che all'importazione di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato secondo la definizione di cui all'articolo 26 bis, parte A, lettere a), b) e c) la base imponibile sia pari a una frazione dell'importo determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 4.
Tale frazione è determinata in modo che l'imposta sul valore aggiunto così dovuta all'importazione sia in ogni caso almeno pari al 5 % dell'importo determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 4.
C. Disposizioni diverse
1. In caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o di riduzione di prezzo dopo che l'operazione è stata effettuata, la base imponibile viene debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri.
Tuttavia, in caso di non pagamento totale o parziale, gli Stati membri possono derogare a questa norma.
2. Qualora elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile all'importazione siano espressi in moneta diversa da quella dello Stato membro in cui viene fatta la stima, il tasso di cambio è determinato secondo le disposizioni comunitarie in vigore per il calcolo del valore in dogana.
Qualora elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile di un'operazione diversa da un'importazione di beni siano espressi in moneta diversa da quella dello Stato membro in cui viene fatta la stima, il tasso di cambio applicabile è l'ultima quotazione lettera rilevata, nel momento in cui l'imposta diventa esigibile, sul mercato o sui mercati dei cambi più rappresentativi dello Stato membro di cui trattasi, ovvero una quotazione determinata con riferimento a tale o tali mercati, secondo le modalità fissate da detto Stato membro. Tuttavia, per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi, gli Stati membri hanno facoltà di applicare il tasso di cambio determinato secondo le disposizioni comunitarie in vigore per il calcolo del valore in dogana.
3. Per quanto riguarda gli importi degli imballaggi da rendere, gli Stati membri possono:
— escluderli dalla base imponibile adottando le misure necessarie per regolarizzare detta base quando gli imballaggi non sono resi;
— includerli nella base imponibile adottando le misure necessarie per regolarizzare detta base quando gli imballaggi sono effettivamente resi.
1. L'aliquota applicabile alle operazioni imponibili è quella in vigore al momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta. Tuttavia:
a) nei casi previsti all'articolo 10, paragrafo 2, secondo e terzo comma, l'aliquota applicabile è quella in vigore al momento in cui l'imposta diventa esigibile;
b) nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, secondo e terzo comma, l'aliquota applicabile è quella in vigore al momento in cui l'imposta diventa esigibile.
2. In caso di modifica delle aliquote, gli Stati membri possono:
— operare adeguamenti nei casi previsti alla precedente lettera a) allo scopo di tener conto dell'aliquota applicabile al momento in cui è effettuata la consegna dei beni o la prestazione dei servizi;
— adottare tutte le opportune misure transitorie.
3. |
a) L’aliquota normale dell’imposta sul valore aggiunto è fissata da ciascuno Stato membro in una percentuale della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi. A partire dal 1 o gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2010 l’aliquota normale non può essere inferiore al 15 %. A norma dell’articolo 93 del trattato, il Consiglio fissa il livello dell’aliquota normale da applicare dopo il 31 dicembre 2010. Gli Stati membri possono anche applicare una o due aliquote ridotte. Le aliquote sono fissate in una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 % e sono applicate unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie di cui all'allegato H. Il terzo comma non si applica ai servizi indicati all'ultimo trattino dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e). |
b) Gli Stati membri possono applicare un'aliquota ridotta alle forniture di gas naturale e di elettricità, purché non sussistano rischi di distorsioni di concorrenza. Lo Stato membro che intende applicare siffatta aliquota ne informa preventivamente la Commissione. La Commissione si pronuncia sull'esistenza di un rischio di distorsione di concorrenza. Se la Commissione non si pronuncia nei tre mesi successivi al ricevimento dell'informazione, si considera che non esiste alcun rischio di distorsione della concorrenza.
c) Gli Stati membri possono prevedere che l'aliquota ridotta, o una delle aliquote ridotte, da essi applicata conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a), terzo comma, si applichi anche alle importazioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione di cui all'articolo 26 bis, parte A, lettere a), b) e c).
Allorché si avvalgono di questa facoltà, gli Stati membri possono applicare l'aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d'arte, ai sensi dell'articolo 26 bis, parte A, lettera a):
— effettuate dall'autore o dagli aventi diritto;
— effettuate a titolo occasionale da un soggetto passivo diverso da un soggetto passivo-rivenditore, quando tali oggetti d'arte sono stati importati dallo stesso soggetto passivo o gli sono stati ceduti dall'autore o dagli aventi diritto o gli hanno dato diritto a deduzione totale dell'imposta sul valore aggiunto.
▼M11 —————
▼M13 —————
4. ►M5 ◄ Ogni aliquota ridotta è fissata in misura tale che l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto risultante dall'applicazione di questa aliquota consenta normalmente di dedurre la totalità dell'imposta sul valore aggiunto la cui deduzione è autorizzata a norma delle disposizioni dell'articolo 17.
Sulla base di una relazione della Commissione, il Consiglio riesamina ogni due anni, a decorrere dal 1994, la portata delle aliquote ridotte. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può decidere di modificare l'elenco dei beni e dei servizi figuranti all'allegato H.
5. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera c), l'aliquota applicabile all'importazione di un bene è quella applicata alla cessione di uno stesso bene effettuata all'interno del paese.
6. La Repubblica portoghese può applicare alle transazioni effettuate nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera e alle importazioni effettuate direttamente in queste regioni aliquote di tassa ridotte rispetto a quelle del continente.
A. Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico
1. Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:
a) quando sono effettuate dai servizi pubblici postali, le prestazioni di servizi e le forniture di beni accessori a dette prestazioni, esclusi il trasporto di persone e le telecomunicazioni;
b) l'ospedalizzazione e le cure mediche nonché le operazioni ad esse strettamente connesse, assicurate da organismi di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medesimi, da istituire ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti;
c) le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati;
d) la fornitura di organi, di sangue e di latte umani;
e) le prestazioni dei servizi effettuate nell'esercizio della loro professione dagli odontotecnici, nonché le forniture di protesi dentarie effettuate dai dentisti e dagli odontotecnici;
f) le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un'attività esente o per la quale hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all'esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l'esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione non sia tale da provocare distorsioni di concorrenza; Atto di adesione ES, PT
g) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l'assistenza sociale e la sicurezza sociale, comprese quelle fornite dalle case di riposo, effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale dallo Stato membro interessato;
h) le prestazioni di servizi e le forniture di beni strettamente connesse con la protezione dell'infanzia e della gioventù, effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale;
i) l'educazione dell'infanzia e della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale nonché le prestazioni di servizi e le forniture di beni con essi strettamente connesse compiuti da organismi di diritto pubblico, o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili;
j) le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all'insegnamento scolastico o universitario;
k) la messa a disposizione, da parte di istituzioni religiose o filosofiche, di personale per le attività di cui alle lettere b), g), h) ed i) e per fini di assistenza spirituale;
l) le prestazioni di servizi e le forniture di beni loro strettamente connesse procurate ai propri membri nel loro interesse collettivo, dietro pagamento di quote fissate in conformità dello statuto, da organismi senza finalità di lucro, che si prefiggono obiettivi di natura politica, sindacale, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica o civica, purché tale esenzione non sia tale da provocare distorsioni di concorrenza;
m) talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organizzazioni senza scopo lucrativo alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica;
n) talune prestazioni di servizi culturali e le forniture di beni loro strettamente connesse effettuate da organismi culturali di diritto pubblico o da altri organismi culturali riconosciuti dallo Stato membro interessato;
o) le prestazioni di servizi e le forniture di beni procurate dagli organismi le cui operazioni sono esentate a norma delle lettere b), g), h), i), l), m) e n) in occasione di manifestazioni per la raccolta di fondi, organizzate a loro esclusivo profitto, purché l'esenzione non sia tale da provocare distorsioni di concorrenza. Gli Stati membri possono introdurre ogni necessaria limitazione, in particolare riguardo al numero delle manifestazioni o all'ammontare degli introiti che dà diritto all'esenzione;
p) il trasporto di malati o feriti in veicoli all'uopo equipaggiati da parte di enti debitamente autorizzati;
q) le attività degli enti pubblici di radiotelevisione diverse da quelle aventi carattere commerciale.
2. |
a) Gli Stati membri possono subordinare, caso per caso, la concessione, ad enti diversi da quelli di diritto pubblico, di ciascuna delle esenzioni previste al paragrafo 1, lettere b), g), h), i), l), m) e n) all'osservanza di una o più delle seguenti condizioni: — gli enti di cui trattasi non devono avere per fine la ricerca sistematica del profitto: gli eventuali profitti non dovranno mai essere distribuiti ma dovranno essere destinati al mantenimento o al miglioramento delle prestazioni fornite; — essi devono essere gestiti ed amministrati a titolo essenzialmente gratuito da persone che non hanno di per sé o per interposta persona alcun interesse diretto o indiretto ai risultati della gestione; — essi devono praticare prezzi approvati dalle autorità pubbliche o che non superino detti prezzi approvati, ovvero, per le operazioni i cui prezzi non sono sottoposti ad approvazione, praticare prezzi inferiori a quelli richiesti per servizi analoghi da imprese commerciali soggette all'imposta sul valore aggiunto; — le esenzioni non devono essere tali da provocare distorsioni di concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'imposta sul valore aggiunto; |
b) sono escluse dal beneficio dell'esenzione prevista alle lettere b), g), h), i), l), m) e n) del paragrafo 1 le prestazioni di servizi e le forniture di beni che:
— non siano indispensabili all'espletamento delle operazioni esentate;
— siano essenzialmente destinate a procurare all'ente entrate supplementari mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con le imprese commerciali sottoposte all'imposta sul valore aggiunto.
B. Altre esenzioni
Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni sottoelencate e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:
a) le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione
b) l'affitto e la locazione di beni immobili, ad eccezione;
1. delle prestazioni di alloggio, quali sono definite dalla legislazione degli Stati membri, effettuate nel settore alberghiero o in settori aventi funzioni analoghe, comprese le locazioni di campi di vacanza o di terreni attrezzati per il campeggio;
2. delle locazioni di aree destinate al parcheggio dei veicoli;
3. delle locazioni di utensili e macchine fissati stabilmente;
4. delle locazioni di casseforti.
Gli Stati membri possono stabilire ulteriori esclusioni al campo di applicazione di tale esenzione;
c) le forniture di beni destinati esclusivamente ad un'attività esentata a norma del presente articolo o a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b), ove questi beni non abbiano formato oggetto d'un diritto a deduzione, e le forniture di beni il cui acquisto o la cui destinazione erano stati esclusi dal diritto alla deduzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 6;
d) le operazioni seguenti:
1. la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi;
2. la negoziazione e la presa a carico di impegni, fideiussioni e altre garanzie nonché la gestione di garanzie di crediti da parte di chi ha concesso questi ultimi;
3. le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti;
4. le operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione; sono considerati da collezione le monete d'oro, d'argento o di altro metallo e i biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici;
5. le operazioni, compresa la negoziazione, eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni, altri titoli, ad esclusione:
— dei titoli rappresentativi di merci;
— dei diritti o titoli di cui all'articolo 5, paragrafo 3;
6. la gestione di fondi comuni d'investimento quali sono definiti dagli Stati membri;
e) le forniture, al valore facciale, di francobolli validi per l'affrancatura all'interno del paese, di bolli fiscali e di altri simili valori;
f) le scommesse, le lotterie e altri giochi d'azzardo con poste di denaro, salvo condizioni e limiti stabiliti da ciascuno Stato membro;
g) le cessioni di fabbricati o di una frazione di fabbricato e del suolo ad essi attiguo, diversi da quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a);
h) le cessioni di fondi non edificati diverse dalle cessioni dei terreni edificabili di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b).
C. Opzioni
Gli Stati membri possono accordare ai loro soggetti passivi il diritto di optare per l'imposizione nel caso di:
a) affitto e locazione di beni immobili;
b) operazioni di cui al punto B, lettere d), g) e h).
Gli Stati membri possono restringere la portata del diritto di opzione e ne stabiliscono le modalità di esercizio.
1. Ferme restando le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:
a) le importazioni definitive di beni la cui fornitura da parte di soggetti passivi è comunque esente all'interno del paese;
▼M4 —————
▼M6 —————
d) le importazioni definitive di beni che fruiscono di una franchigia doganale diversa da quella prevista nella «tariffa doganale comune» ►M4 ◄ . Tuttavia, gli Stati membri hanno la facoltà di non accordare l'esenzione se la sua concessione rischia di compromettere gravemente le condizioni di concorrenza sul mercato interno ►M4 ◄ ;
Tale esenzione è applicabile anche alle importazioni di beni, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), che potrebbero fruire della franchigia di cui sopra se fossero importati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a);
e) la reimportazione di beni nello stato in cui sono stati esportati, da parte di colui che li ha esportati, sempreché essi fruiscano della franchigia doganale ►M4 ◄ ;
▼M4 —————
g) le importazioni di beni:
— effettuate nel quadro delle relazioni diplomatiche e consolari, che beneficiano di una franchigia doganale ►M4 ◄ ;
— effettuate dalle organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche del paese che le ospita nonché dai membri di esse, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle convenzioni internazionali che istituiscono dette organizzazioni o dagli accordi di sede;
— effettuate negli Stati membri che fanno parte del trattato dell'Atlantico del Nord dalle forze armate degli altri Stati che fanno parte di tale trattato, per l'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense nella misura in cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa;
h) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna;
i) le prestazioni di servizi connesse con l'importazione di beni ed il cui valore è compreso nella base imponibile, secondo l'articolo 11, punto B, paragrafo 3, lettera b);
j) le importazioni d'oro effettuate dalle banche centrali;
k) le importazioni di gas mediante la rete di distribuzione di gas naturale, nonché di energia elettrica.
2. La Commissione sottopone quanto prima al Consiglio proposte intese a stabilire norme fiscali comunitarie precisanti il campo d'applicazione delle esenzioni di cui al paragrafo 1 e le relative modalità pratiche di applicazione.
Fino all'entrata in vigore di tali norme gli Stati membri possono:
— mantenere le disposizioni nazionali in vigore nel quadro delle disposizioni di cui sopra;
— modificarle per ridurre le distorsioni di concorrenza ed in particolare la non imposizione o la doppia imposizione in materia di imposta sul valore aggiunto all'interno della Comunità;
— utilizzare le procedure amministrative che essi ritengono più indicate per ottenere l'esenzione.
Gli Stati membri notificano alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri, le misure adottate e quelle che adottano in virtù delle precedenti disposizioni.
Esenzione delle operazioni all'esportazione al di fuori della Comunità, delle operazioni assimilate e dei trasporti internazionali
Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano, a condizioni da essi fissate per assicurare una corretta e semplice applicazione delle esenzioni stesse e prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:
1. le cessioni di beni spediti o trasportati dal venditore o per suo conto ►M4 fuori della Comunità ◄ ;
2. le cessioni di beni spediti o trasportati, da un acquirente che non risieda nel territorio del paese o per conto del medesimo, ►M4 fuori della Comunità ◄ , ad eccezione dei beni trasportati dallo stesso acquirente e destinati all'attrezzatura, al rifornimento e al vettovagliamento di navi da diporto, aerei da turismo o qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato;
Per le cessioni di beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori questa esenzione si applica a condizione che:
— il viaggiatore non sia stabilito all'interno della Comunità;
— i beni siano trasportati fuori dalla Comunità entro il terzo mese successivo a quello in cui è avvenuta la cessione;
— il valore complessivo della cessione, compresa l'imposta sul valore aggiunto, superi il controvalore in moneta nazionale di 175 ECU, determinato a norma dell'articolo 7 paragrafo 2, della direttiva 69/169/CEE ( 5 ); tuttavia gli Stati membri hanno facoltà di esentare dall'imposta le cessioni il cui valore complessivo non superi detto importo.
Ai fini del secondo comma:
— per «viaggiatore non stabilito all'interno della Comunità» si intende il viaggiatore il cui domicilio o residenza abituale non si trova all'interno della Comunità. Ai fini della presente disposizione, per «domicilio o residenza abituale» si intende il luogo indicato come tale sul passaporto, sulla carta d'identità o su altro documento riconosciuto come valido documento di identità dallo Stato membro nel quale avviene la cessione;
— la prova dell'esportazione è fornita per mezzo della fattura, o di un documento sostitutivo, su cui sia apposto il visto dell'ufficio doganale di uscita dalla Comunità.
Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione un modello dei timbri impiegati per l'apposizione del visto di cui al terzo comma, secondo trattino. La Commissione comunica a sua volta tale informazione alle autorità fiscali degli altri Stati membri.
3. Le prestazioni di servizi consistenti in lavori inerenti a beni mobili che sono stati acquistati o importati per subire tali lavori nella Comunità e sono spediti o trasportati fuori della Comunità dal prestatore di servizi o dal destinatario ►M6 non residente all'interno del paese ◄ o per loro conto.
4. le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento di navi:
a) adibite alla navigazione d'alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o usate nell'esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca,
b) adibite ad operazioni di salvataggio ed assistenza in mare o alla pesca costiera, escluse, per ultime, le provviste di bordo,
c) da guerra, quali sono definite alla sottovoce 89.01 A della tariffa doganale comune, che lasciano il paese a destinazione di un porto o di un ormeggio in paese straniero.
La Commissione presenta al Consiglio quanto prima proposte per stabilire le norme fiscali comunitarie che precisino il campo di applicazione e le modalità pratiche di attuazione della presente esenzione, nonché delle esenzioni previste ai punti da 5 a 9. Sino all'entrata in vigore di tali norme, gli Stati membri possono limitare la portata dell'esenzione prevista al presente punto;
5. cessione, trasformazione, riparazione, manutenzione, noleggio e locazione delle navi di cui al paragrafo 4, lettere a) e b), nonché fornitura, locazione, riparazione e manutenzione degli oggetti in esse incorporati o da esse usati, compresa l'attrezzatura per la pesca;
6. cessione, trasformazione, riparazione, manutenzione, noleggio e locazione di aeromobili usati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento, nonché fornitura, locazione, riparazione e manutenzione degli oggetti in esse incorporate o da esse usati;
7. le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento degli aeromobili di cui al paragrafo 6;
8. le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui al paragrafo 5, destinate a sopperire ai bisogni immediati delle navi ivi considerate e del loro carico;
9. le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui al paragrafo 6, destinate a sopperire ai bisogni immediati degli aeromobili ivi considerati e del loro carico;
10. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi:
— effettuate nel quadro delle relazioni diplomatiche e consolari;
— destinate a organismi internazionali riconosciuti come tali dalle autorità pubbliche del paese ospitante, e a membri delle medesime, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede;
— effettuate negli Stati membri che fanno parte del trattato dell'Atlantico del Nord e destinate alle forze armate degli altri Stati che fanno pane di tale trattato, per l'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense nella misura in cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa.
— effettuate a destinazione di un altro Stato membro e destinate alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato dell'Atlantico del Nord, diverso dallo Stato membro di destinazione, per l'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, quando tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa.
Fino all'adozione di norme fiscali uniformi, la presente esenzione è applicabile ►M6 entro i limiti ◄ ►M4 fissati dallo Stato membro ospite ◄ .
Qualora i beni non siano spediti o trasportati fuori del paese e per le prestazioni di servizi, il beneficio dell'esenzione può essere concesso mediante una procedura di rimborso dell'imposta;
11. le cessioni di oro alle banche centrali;
12. le cessioni di beni ad organismi riconosciuti che li esportano ►M4 fuori della Comunità ◄ nell'ambito delle loro attività umanitarie, caritative o educative ►M4 fuori della Comunità ◄ . Il beneficio di questa esenzione può essere concesso secondo una procedura di rimborso dell'imposta;
13. le prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie, ma eccettuate le prestazioni di servizi esenti conformemente all'articolo 13, qualora siano direttamente connesse all'esportazione di beni o all'importazione di beni che beneficiano delle disposizioni previste all'articolo 7, paragrafo 3 o all'articolo 16, paragrafo 1, parte A;
14. le prestazioni di servizi fornite dagli intermediari che agiscono a nome e per conto di terzi, quando intervengono nelle operazioni di cui al presente articolo o in operazioni effettuate ►M4 fuori della Comunità ◄ .
Questa esenzione non si applica alle agenzie di viaggio, quando queste forniscono a nome e per conto del viaggiatore prestazioni effettuate in altri Stati membri.
15. La Repubblica portoghese può assimilare al trasporto internazionale i trasporti marittimi e aerei tra le isole che compongono le regioni autonome delle Azzorre e di madera e tra queste e il continente.
1. Fatte salve le altre disposizioni fiscali comunitarie, gli Stati membri possono, con riserva della consultazione prevista all'articolo 29, prendere misure particolari per non sottoporre all'imposta sul valore aggiunto le operazioni seguenti o alcune di esse, a condizione che non mirino ad una utilizzazione e/o ad un consumo finali e che l'importo dell'imposta sul valore aggiunto percepito al momento dell'immissione in consumo corrisponda all'importo della tassa che avrebbe dovuto essere percepito se ognuna di tali operazioni fosse stata tassata all'importazione o all'interno del paese:
A. le importazioni di beni destinati ad essere immessi in un regime di deposito diverso da quello doganale;
B. le cessioni di beni destinati ad essere:
a) portati in dogana e immessi, eventualmente, in deposito provvisorio;
b) immessi in una zona franca o in un deposito franco;
c) immessi in un regime di deposito doganale o in un regime di perfezionamento attivo;
d) ammessi nel mare territoriale:
— per essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione, transformazione o del loro equipaggiamento, nonché gli elementi che collegano dette piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente;
— per il rifornimento della piattaforma di perforazione o di sfruttamento;
e) immessi in un regime di depositio diverso da quello doganale.
I luoghi indicati alle lettere a), b), c) e d) sono i luoghi definiti come tali dalle vigenti disposizioni doganali comunitarie;
C. le prestazioni di servizi relative alle cessioni di beni di cui al punto b;
D. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui al punto B col mantenimento di una delle situazioni elencate nello stesso punto;
E. le cessioni:
— di beni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), con mantenimento dei regimi di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione o di transito esterno,
— di beni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), con il mantenimento della procedura del transito comunitario interno di cui all'articolo 33 bis,
nonché le prestazioni di servizi inerenti a tali forniture.
2. Con riserva delle consultazioni previste all'articolo 29, gli Stati membri possono esentare le importazioni e le cessioni di merci destinate a un soggetto passivo che intende farne l'esportazione senza modifiche o dopo trasformazione, nonché le prestazioni di servizi inerenti all'attività di esportazione del medesimo, a concorrenza dell'ammontare delle sue esportazioni nel corso dei dodici mesi precedenti.
3. La Commissione presenta al più presto al Consiglio proposte concernenti le modalità comuni di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle operazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
1. Il diritto a deduzione nasce quando l'imposta deducibile diventa esigibile.
2. Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall'imposta di cui è debitore:
a) l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per le merci che gli sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo;
b) l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per le merci importate;
c) l'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), e dell'articolo 6, paragrafo 3.
3. Gli Stati membri accordano altresì ad ogni soggetto passivo la deduzione o il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di cui al paragrafo 2 nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini:
a) di sue operazioni relative alle attività economiche di cui all'articolo 4, paragrafo 2, effettuate all'estero, che darebbero diritto a deduzione se fossero effettuate all'interno del paese;
b) di sue operazioni esenti ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera i), dell'articolo 15 e dell'articolo 16, paragrafo 1, punti B, C e D, e paragrafo 2;
c) di sue operazioni esenti ai sensi dell'articolo 13 B, lettera a) e lettera d), punti da 1 a 5, quando il cliente risieda fuori della Comunità o quando tali operazioni sono direttamente connesse a beni destinati a essere esportati in un paese non appartenente alla Comunità.
4. Il Consiglio cercherà di adottare entro il 31 dicembre 1977, su proposta della Commissione e deliberando all'unanimità, le modalità comunitarie d'applicazione secondo le quali i rimborsi devono essere effettuati ai sensi del paragrafo 3 a favore di soggetti passivi non residenti all'interno del paese. Fino all'entrata in vigore di queste modalità di applicazione comunitarie, spetterà agli Stati membri stabilire le modalità secondo le quali questo rimborso sarà effettuato. Qualora il soggetto passivo non risieda nel territorio della Comunità, gli Stati membri possono rifiutare il rimborso o subordinarlo a condizioni complementari.
5. Per quanto riguarda i beni ed i servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a deduzione di cui ai paragrafi 2 e 3, sia per operazioni che non conferiscono tale diritto, la deduzione è ammessa soltanto per il prorata dell'imposta sul valore aggiunto relativo alla prima categoria di operazioni.
Detto prorata è determinato ai sensi dell'articolo 19 per il complesso delle operazioni compiute dal soggetto passivo.
Tuttavia, gli Stati membri possono:
a) autorizzare il soggetto passivo a determinare un prorata per ogni settore della propria attività, se vengono tenute contabilità distinte per ciascun settore;
b) obbligare il soggetto passivo a determinare un prorata per ogni settore della propria attività ed a tenere contabilità distinte per ciascuno di questi settori;
c) autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la deduzione in base all'utilizzazione della totalità o di una parte dei beni e servizi;
d) autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la deduzione secondo la norma di cui al primo comma relativamente a tutti i beni e servizi utilizzati per tutte le operazioni ivi contemplate;
e) prevedere che non si tenga conto dell'imposta sul valore aggiunto che non può essere dedotta dal soggetto passivo quando essa sia insignificante.
6. Al più tardi entro un termine di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, il Consiglio, con decisione all'unanimità adottata su proposta della Commissione, stabilisce le spese che non danno diritto a deduzione dell'imposta sul valore aggiunto. Saranno comunque escluse dal diritto a deduzione le spese non aventi un carattere strettamente professionale, quali le spese suntuarie, di divertimento o di rappresentanza.
Fino all'entrata in vigore delle norme di cui sopra, gli Stati membri possono mantenere tutte le esclusioni previste dalla loro legislazione nazionale al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva.
7. Fatta salva la consultazione prevista dall'articolo 29, ogni Stato membro può, per motivi congiunturali, escludere totalmente o in parte dal regime di deduzioni la totalità o parte dei beni di investimento o altri beni. Per mantenere condizioni di concorrenza identiche, gli Stati membri possono, anziché rifiutare la deduzione, tassare i beni fabbricati dallo stesso soggetto passivo o acquistati dal medesimo all'interno del paese, oppure importati, in modo che questa imposizione non superi l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto che graverebbe sull'acquisto di beni analoghi.
1. Per poter esercitare il diritto a deduzione, il soggetto passivo deve:
a) per la deduzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), essere in possesso di una fattura redatta ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3;
b) per la deduzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), essere in possesso di un documento che lo indichi quale destinatario o importatore e che menzioni l'ammontare dell'imposta dovuta o ne consenta il calcolo;
c) per la deduzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera c), assolvere le formalità stabilite da ogni Stato membro;
d) quando è tenuto al pagamento dell'imposta quale acquirente o destinatario, in caso d'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, assolvere le formalità fissate da ogni Stato membro.
2. Il soggetto passivo opera la deduzione sottraendo dall'importo totale dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per un dato periodo fiscale l'ammontare dell'imposta per la quale, nello stesso periodo, è sorto e può essere esercitato in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 il diritto a deduzione.
Peraltro gli Stati membri possono obbligare i soggetti passivi che effettuano transazioni occasionali di cui all'articolo 4, paragrafo 3, a esercitare il diritto a deduzione soltanto al momento della cessione.
3. Gli Stati membri fissano le condizioni e le modalità secondo le quali un soggetto passivo può essere autorizzato ad operare una deduzione cui non ha proceduto conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2.
4. Qualora, per un dato periodo fiscale, l'importo delle deduzioni autorizzate superi quello dell'imposta dovuta, gli Stati membri possono procedere a rimborso o riportare l'eccedenza al periodo successivo, secondo modalità da essi stabilite.
Tuttavia, gli Stati membri hanno la facoltà di rifiutare il rimborso o il riporto se l'eccedenza è insignificante.
1. Il prorata di deduzione previsto dall'articolo 17, paragrafo 5, primo comma, risulta da una frazione avente:
— al numeratore l'importo totale della cifra d'affari annua, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, relativo alle operazioni che danno diritto a deduzione ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3,
— al denominatore l'importo totale della cifra d'affari annua, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, relativo alle operazioni che figurano al numeratore e a quelle che non danno diritto a deduzione. Gli Stati membri possono includere anche nel denominatore l'importo di sovvenzioni diverse da quelle di cui all'articolo 11 A, paragrafo 1, lettera a).
Il prorata viene determinato su base annuale, in percentuale e viene arrotondato all'unità superiore.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, per il calcolo del prorata di deduzione, non si tiene conto dell'importo della cifra d'affari relativa alle cessioni di beni d'investimento che il soggetto passivo ha utilizzato nella sua impresa. Non si tiene neppure conto dell'importo della cifra d'affari relativa alle operazioni accessorie, immobiliari o finanziarie o a quelle di cui all'articolo 13, punto B, lettera d), anche quando si tratta di operazioni accessorie. Qualora gli Stati membri si avvalgano della possibilità prevista dall'articolo 20, paragrafo 5, di non richiedere la rettifica per i beni di investimento, possono includere i proventi della cessione di tali beni nel calcolo del prorata di deduzione.
3. Il prorata applicabile in via provvisoria per un anno è quello calcolato sulla base delle operazioni dell'anno precedente. In mancanza di tali operazioni di riferimento o qualora il loro ammontare sia irrilevante, il prorata è valutato a titolo provvisorio, sotto il controllo delle autorità fiscali, dal soggetto passivo in base alle sue previsioni. Tuttavia, gli Stati membri possono mantenere in vigore le proprie disposizioni vigenti.
La fissazione del prorata definitivo, che è determinato per ogni anno durante l'anno successivo, comporta la rettifica delle deduzioni effettuate in base al prorata applicato in via provvisoria.
1. La rettifica della deduzione iniziale è effettuata secondo le modalità fissate dagli Stati membri, in particolare:
a) quando la deduzione è superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto;
b) quando, successivamente alla dichiarazione, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle deduzioni, in particolare in caso di annullamento di acquisti o qualora si siano ottenute riduzioni di prezzo; tuttavia, la rettifica non è richiesta in caso di operazioni totalmente o parzialmente non retribuite, in caso di distruzione, perdita o furto dei beni, debitamente provati e confermati, nonché in caso di prelievi effettuati per concedere omaggi di valore ridotto e campioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6. Gli Stati membri possono tuttavia esigere la rettifica in caso di operazioni totalmente o parzialmente non retribuite e in caso di furto.
2. Per quanto riguarda i beni d'investimento, la rettifica deve essere ripartita su cinque anni, compreso l'anno in cui i beni sono stati acquistati o fabbricati. Ogni anno tale rettifica è effettuata solo per un quinto dell'imposta che grava sui beni in questione. Essa è eseguita secondo le variazioni del diritto a deduzione che hanno avuto luogo negli anni successivi rispetto all'anno in cui i beni sono stati acquistati o fabbricati.
In deroga al comma precedente, gli Stati membri possono basare la rettifica su un periodo di cinque anni interi a decorrere dalla prima utilizzazione dei beni.
Per quanto riguarda i beni d'investimento immobiliari, la durata del periodo che funge da base al calcolo delle rettifiche può essere elevata sino a vent'anni.
3. In caso di cessione durante il periodo di rettifica, il bene d'investimento è considerato come se fosse sempre stato adibito ad un'attività economica del soggetto passivo fino alla scadenza del periodo di rettifica. Si presume che tale attività economica sia interamente soggetta all'imposta quando la cessione del bene di cui trattasi è soggetta all'imposta; si presume che essa sia interamente esente qualora la cessione sia esente. La rettifica è effettuata una tantum per tutto il restante periodo di rettifica.
Tuttavia gli Stati membri possono in quest'ultimo caso non esigere una rettifica qualora l'acquirente sia un soggetto passivo che adibisca i beni d'investimento in questione solo ad operazioni che danno luogo a deduzione dell'imposta sul valore aggiunto.
4. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono:
— definire il concetto di beni d'investimento;
— indicare l'ammontare di imposta che deve essere presa in considerazione per la rettifica;
— adottare tutte le opportune disposizioni per evitare che la rettifica procuri un vantaggio ingiustificato;
— consentire semplificazioni amministrative.
5. Qualora in uno Stato membro gli effetti pratici dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3 siano irrilevanti, tenuto conto dell'incidenza globale dell'imposta nello Stato membro in questione e della necessità di semplificazioni a livello amministrativo, tale Stato può, previo espletamento della consultazione di cui all'articolo 29, rinunciare all'applicazione di questi paragrafi purché non ne risultino distorsioni di concorrenza.
6. Qualora un soggetto passivo passi da un regime normale di imposizione ad un regime particolare o inversamente, gli Stati membri possono adottare le disposizioni necessarie per evitare che il soggetto passivo ne sia avvantaggiato o svantaggiato in modo ingiustificato.
L'imposta sul valore aggiunto è dovuta:
1. in regime interno:
a) dai soggetti passivi che eseguono un'operazione imponibile diversa da quelle previste dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), eseguite da un soggetto passivo residente all'estero. Quando l'operazione imponibile è effettuata da un soggetto passivo residente all'estero gli Stati membri possono adottare disposizioni secondo cui l'imposta è dovuta da una persona diversa. A tale scopo possono in particolare essere designati un rappresentante fiscale o il destinatario dell'operazione imponibile. Gli Stati membri possono altresì prevedere che una persona diversa dal soggetto passivo sia tenuta in solido al versamento dell'imposta;
b) dal destinatario di una delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) che abbia lo status di soggetto passivo o dal destinatario di una delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 28 ter, parti C, D, E e F, registrato all'interno del proprio territorio ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, se la prestazione di servizi è resa da un soggetto passivo stabilito all'estero; tuttavia gli Stati membri possono disporre che il prestatore è tenuto in solido al pagamento dell'imposta;
c) da chiunque indichi l'imposta sul valore aggiunto in una fattura o in un altro documento che ne fa le veci.
2. All'importazione: dalla/e persona/e designata/e o riconosciuta/e dallo Stato membro di importazione.
1. Ogni soggetto passivo deve dichiarare l'inizio, il cambiamento e la cessazione della propria attività in qualità di soggetto passivo.
2. Ogni soggetto passivo deve tenere una contabilità che sia sufficientemente particolareggiata da consentire l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ed i relativi controlli da parte dell'amministrazione fiscale.
3. |
a) Ogni soggetto passivo deve emettere una fattura o un documento equivalente per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che effettua per un altro soggetto passivo, e conservare copia di tutti i documenti emessi. Parimenti, ogni soggetto passivo deve rilasciare una fattura per gli acconti che gli sono corrisposti da un altro soggetto passivo prima che sia stata effettuata la cessione di beni o ultimata la prestazione di servizi. |
b) La fattura deve indicare distintamente il prezzo al netto dell'imposta corrispondente per ogni aliquota diversa, nonché, se del caso, l'esenzione.
c) Gli Stati membri stabiliscono i criteri secondo i quali un documento può essere considerato equivalente ad una fattura.
4. Ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione entro un termine che dovrà essere stabilito dagli Stati membri. Tale termine non dovrà superare di due mesi la scadenza di ogni periodo fiscale. Il periodo fiscale può essere fissato dagli Stati membri in un mese, due mesi, ovvero un trimestre. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire periodi diversi, non comunque superiori ad un anno.
Nella dichiarazione devono figurare tutti i dati necessari ad accertare l'importo dell'imposta esigibile e quello delle deduzioni da operarsi, compreso — eventualmente e qualora risulti necessario per fissare la base imponibile — l'importo complessivo delle operazioni relative a tale imposta e a tali deduzioni, nonché l'importo globale delle operazioni esenti.
5. Ogni soggetto passivo deve pagare l'importo netto dell'imposta sul valore aggiunto al momento della presentazione della dichiarazione periodica. Gli Stati membri possono tuttavia stabilire un'altra scadenza per il pagamento di questo importo o per la riscossione di acconti provvisori.
6. Gli Stati membri hanno la facoltà di richiedere al soggetto passivo una dichiarazione relativa a tutte le operazioni effettuate nell'anno precedente, che contenga tutti i dati di cui al paragrafo 4. Questa dichiarazione deve contenere altresì tutti gli elementi necessari per eventuali rettifiche.
7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone che, conformemente all' ►M18 articolo 21, paragrafo 1 ◄ , lettere a) e b), sono considerate debitrici dell'imposta in luogo di un soggetto passivo residente all'estero o che sono tenute in solido al suo pagamento, assolvano agli obblighi di dichiarazione di pagamento summenzionati.
8. Fatte salve le disposizioni da adottare ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire altri obblighi che essi ritengano necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'imposta e ad evitare le frodi.
9. Gli Stati membri possono dispensare i soggetti passivi:
— da taluni obblighi;
— da tutti gli obblighi qualora effettuino soltanto operazioni esenti;
— dal pagamento dell'imposta dovuta qualora il suo importo sia insignificante.
Qualora un soggetto passivo archivi le fatture da esso emesse o ricevute tramite un mezzo elettronico che garantisca un accesso in linea ai dati e qualora il luogo di archiviazione sia situato in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede, le autorità competenti dello Stato membro di residenza ha, ai fini della presente direttiva, il diritto di accesso per via elettronica, di scarico e di utilizzazione di tali fatture, nei limiti fissati dalle disposizioni regolamentari dello Stato membro in cui risiede il soggetto passivo e nella misura in cui ciò gli sia necessario ai fini del controllo da parte di tale Stato.
Per quanto riguarda le importazioni di merci, gli Stati membri adottano le modalità della dichiarazione e del conseguente pagamento.
In particolare gli Stati membri possono stabilire che l'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'importazione di merci effettuata dai soggetti passivi o dai debitori d'imposta o da talune categorie di essi non sia pagata all'atto dell'importazione, a condizione che venga indicata come tale in una dichiarazione redatta conformemente all'articolo 22, paragrafo 4.
1. Gli Stati membri che incontrano difficoltà ad assoggettare al regime normale dell'imposta le piccole imprese, data la loro attività o struttura, hanno la facoltà nei limiti e alle condizioni da essi fissati — ma ferma restando la consultazione di cui all'articolo 29 — di applicare modalità semplificate di imposizione e riscossione dell'imposta, in particolare regimi forfettari, i cui effetti non possono però determinare uno sgravio dell'imposta.
2. Fino alla data che il Consiglio fisserà all'unanimità su proposta della Commissione e che non potrà essere posteriore alla soppressione delle imposizioni all'importazione e degli sgravi all'esportazione per gli scambi tra gli Stati membri:
a) gli Stati membri che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 14 della seconda direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967 per introdurre franchigie o riduzioni decrescenti dell'imposta possono mantenerle e mantenere le relative modalità d'applicazione se esse sono conformi al sistema dell'imposta sul valore aggiunto.
Gli Stati membri che applicano una franchigia dall'imposta ai soggetti passivi la cui cifra d'affari annua è inferiore al controvalore in moneta nazionale di 5 000 unità di conto europee al tasso di cambio del giorno dell'adozione della presente direttiva, possono aumentare tale franchigia portando il massimale suddetto fino a 5 000 unità di conto europee.
Gli Stati membri che applicano una riduzione decrescente dell'imposta non possono né elevare il limite superiore della suddetta riduzione né rendere più favorevoli le condizioni della sua concessione;
b) gli Stati membri che non si sono avvalsi di tale facoltà, possono concedere una franchigia dall'imposta ai soggetti passivi la cui cifra d'affari annua è al massimo pari al controvalore in moneta nazionale di 5 000 unità di conto europee al tasso di cambio del giorno dell'adozione della presente direttiva. Essi possono applicare eventualmente una riduzione decrescente dell'imposta ai soggetti passivi la cui cifra d'affari annua supera il massimale fissato da questi Stati per l'applicazione della franchigia;
c) gli Stati membri che applicano una franchigia dall'imposta ai soggetti passivi la cui cifra d'affari annua è pari o superiore al controvalore in moneta nazionale di 5 000 unità di conto europee al tasso di cambio del giorno dell'adozione della presente direttiva, possono aumentarla per mantenerne il valore reale.
3. Le nozioni di franchigia e di riduzione decrescente si applicano alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle piccole imprese.
Gli Stati membri hanno la facoltà di escludere alcune operazioni dal regime previsto al paragrafo 2. In ogni caso, le disposizioni del paragrafo 2 non sono applicabili alle operazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3.
4. La cifra d'affari cui si fa riferimento per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 è costituita dall'importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi definite agli articoli 5 e 6, purché siano soggette a imposizione, comprese le operazioni esenti con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, nonché dall'importo delle operazioni esenti a norma dell'articolo 15 e dall'importo delle operazioni immobiliari, delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 13 B, lettera d), delle prestazioni di assicurazione, a meno che tali operazioni non abbiano carattere di operazioni accessione.
Tuttavia le cessioni di beni d'investimento materiali o immateriali dell'impresa non sono prese in considerazione per la determinazione della cifra d'affari.
5. I soggetti passivi che fruiscono della franchigia dall'imposta, non hanno diritto a deduzione conformemente all'articolo 17, né possono addebitare separatamente l'imposta sulle proprie fatture ►M20 ————— ◄ .
6. I soggetti passivi che possono fruire della franchigia dall'imposta possono optare per il regime normale di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto oppure per l'applicazione delle modalità semplificate descritte al paragrafo 1. In questo caso essi beneficiano delle riduzioni decrescenti dell'imposta eventualmente previste dalla legislazione nazionale.
7. I soggetti passivi che fruiscono della riduzione decrescente sono considerati alla stregua di soggetti passivi sottoposti al regime normale dell'imposta sul valore aggiunto, salva l'applicazione del paragrafo 1.
8. Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione riferisce al Consiglio, ogni quattro anni, e per la prima volta il 1 o gennaio 1982, in merito all'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Se del caso, tenendo anche conto della necessità di garantire la convergenza a termine delle regolamentazioni nazionali, essa corre da tale relazione di proposte relative:
a) ai miglioramenti da apportare al regime particolare delle piccole imprese;
b) all'adattamento dei regimi nazionali in materia di franchigia e di riduzione decrescente dell'imposta sul valore aggiunto;
c) all'adattamento del limite di 5 000 unità di conto europee di cui al paragrafo 2.
9. A tempo debito il Consiglio deciderà se la realizzazione dell'obiettivo di cui all'articolo 4 della prima direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967 richiede l'instaurazione di un regime particolare per le piccole imprese e, se del caso, delibererà sui limiti e sulle condizioni di applicazione comuni di tale regime. Finché non sarà stato istituito un regime di tale genere, gli Stati membri potranno mantenere i loro regimi particolari che essi applicheranno conformemente al presente articolo e ai successivi atti del Consiglio.
Nell’applicare l’articolo 24, paragrafi da 2 a 6, i seguenti Stati membri possono concedere una franchigia dall’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è inferiore al controvalore in moneta nazionale, al tasso di conversione applicabile alla data della loro adesione, di:
— nella Repubblica ceca: 35 000 EUR;
— in Estonia: 16 000 EUR;
— a Cipro: 15 600 EUR;
— in Lettonia: 17 200 EUR;
— in Lituania: 29 000 EUR;
— in Ungheria: 35 000 EUR;
— a Malta: 37 000 EUR quando l’attività economica consiste principalmente nella cessione di beni, 24 300 EUR quando l’attività economica consiste principalmente nella prestazione di servizi a basso valore aggiunto (alto valore a monte), e 14 600 EUR negli altri casi, vale a dire prestatori di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte);
— in Polonia: 10 000 EUR;
— in Slovenia: 25 000 EUR;
— in Slovacchia: 35 000 EUR.
1. Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare ai produttori agricoli per i quali l'assoggettamento al regime normale dell'imposta sul valore aggiunto o, eventualmente, al regime semplificato di cui all'articolo 24 creasse difficoltà, un regime forfettario inteso a compensare l'onere dell'imposta sul valore aggiunto pagata sugli acquisti di beni e servizi degli agricoltori forfettari, conformemente al presente articolo.
2. Ai sensi del presente articolo, si considera
— «produttore agricolo», il soggetto passivo che svolge la sua attività nell'ambito di un'azienda definita qui di seguito;
— «azienda agricola, silvicola o ittica», le aziende così considerate da ogni Stato membro nell'ambito delle attività di produzione enumerate nell'allegato A;
— «agricoltore forfettario», un produttore agricolo cui si applica il regime forfetario di cui ai paragrafi 3 e seguenti del presente articolo;
— «prodotti agricoli», i beni, risultanti dalle attività elencate nell'allegato A, che sono prodotti dalle aziende agricole, silvicole o ittiche di ogni Stato membro;
— «prestazioni di servizi agricoli», le prestazioni di servizi elencate nell'allegato B, effettuate da un produttore agricolo con la manodopera di cui dispone e/o con la normale attrezzatura della propria azienda agricola, silvicola o ittica;
— «onere dell'imposta sul valore aggiunto a monte», l'ammontare globale dell'imposta sul valore aggiunto, che ha colpito i beni ed i servizi acquistati dal complesso delle aziende agricole, silvicole o ittiche di ogni Stato membro soggette al regime forfettario, nella misura in cui detta imposta sarebbe deducibile, ai sensi dell'articolo 17, presso un produttore agricolo soggetto al regime normale di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
— «percentuali forfettarie di compensazione», le percentuali che gli Stati membri stabiliscono a norma delle disposizioni del paragrafo 3, e che essi applicano nei casi contemplati dal paragrafo 5, per consentire agli agricoltori forfettari di fruire della compensazione forfettaria dell'onere dell'imposta sul valore aggiunto a monte;
— «compensazione forfettaria», l'importo risultante dall'applicazione della percentuale forfettaria di compensazione di cui al paragrafo 3 alla cifra d'affari dell'agricoltore forfettario nei casi previsti al paragrafo 5.
3. Gli Stati membri, ove occorra, fissano percentuali forfettarie di compensazione e le notificano alla Commissione prima di applicarle. Tali percentuali sono fissate in base ai dati macroeconomici relativi ai soli agricoltori forfettari degli ultimi tre anni. Esse non possono avere l'effetto di procurare agli agricoltori forfettari rimborsi superiori agli oneri dell'imposta sul valore aggiunto a monte. Gli Stati membri possono ridurre le percentuali sino al livello zero. Le percentuali possono essere arrotondate al mezzo punto inferiore o superiore.
Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare percentuali forfettarie di compensazione differenziate per la silvicoltura, per i vari sottosettori dell'agricoltura e per la pesca.
4. Gli Stati membri hanno la facoltà di esentare gli agricoltori forfettari dagli obblighi che incombono ai soggetti passivi in virtù dell'articolo 22.
5. Le percentuali forfettarie di cui al paragrafo 3 sono applicate al prezzo, al netto d'imposta, dei prodotti agricoli che gli agricoltori forfettari hanno ceduto a soggetti passivi diversi dagli agricoltori forfettari e delle prestazioni di servizi agricoli che essi hanno effettuato a beneficio di soggetti passivi diversi dagli agricoltori forfettari. Questa compensazione esclude ogni altra forma di deduzione.
6. Gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere che il versamento della compensazione forfettaria sia effettuata:
a) dall'acquirente o dal destinatario soggetto passivo. In tal caso il soggetto passivo è autorizzato, secondo le modalità fissate dagli Stati membri, a dedurre dall'imposta sul valore aggiunto di cui è debitore l'importo della compensazione forfettaria da lui versata agli agricoltori forfettari;
b) dall'autorità pubblica.
7. Gli Stati membri adottano ogni utile disposizione per poter efficacemente controllare i versamenti delle compensazioni forfettarie agli agricoltori forfettari.
8. Per tutte le cessioni di prodotti agricoli e le prestazioni di servizi agricoli diverse da quelle contemplate al paragrafo 5, si reputa che il versamento delle compensazioni forfettarie sia effettuato dall'acquirente o dal destinatario del servizio.
9. Ogni Stato membro ha la facoltà di escludere dal regime forfettario talune categorie di produttori agricoli e i produttori agricoli per i quali l'applicazione del regime normale dell'imposta sul valore aggiunto o, eventualmente, del regime semplificato di cui all'articolo 24, paragrafo 1, non susciti difficoltà amministrative.
10. Ogni agricoltore forfettario ha diritto di optare per l'applicazione del regime normale dell'imposta sul valore aggiunto o, eventualmente, del regime semplificato di cui all'articolo 24, paragrafo 1, secondo le modalità e le condizioni stabilite dagli Stati membri.
11. Prima della fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione sottopone al Consiglio nuove proposte in materia di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle operazioni che riguardano i prodotti e i servizi agricoli.
12. Qualora facciano uso della facoltà prevista dal presente articolo, gli Stati membri determinano l'imponibile uniforme dell'imposta sul valore aggiunto ai finì dell'applicazione del regime delle risorse proprie applicando il metodo comune di calcolo di cui all'allegato C.
1. Gli Stati membri applicano l'imposta sul valore aggiunto alle operazioni delle agenzie di viaggi conformemente al presente articolo, nella misura in cui tali agenzie agiscano in nome proprio nei confronti del viaggiatore o utilizzino per l'esecuzione del viaggio, cessioni e prestazioni di servizi di altri soggetti passivi. Il presente articolo non è applicabile alle agenzie di viaggi che agiscono unicamente quali intermediari e alle quali è applicabile l'articolo 11, parte A, paragrafo 3, lettera c). Ai sensi del presente articolo sono considerati come agenzie di viaggi anche gli organizzatori di giri turistici.
2. Le operazioni effettuate dall'agenzia di viaggi per la realizzazione del viaggio sono considerate come una prestazione di servizio unica fornita dall'agenzia di viaggi al viaggiatore. Essa è assoggettata all'imposta nello Stato membro in cui l'agenzia di viaggi ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento permanente a partire dal quale essa ha fornito la prestazione di servizi. Per questa prestazione di servizio è considerata come base imponibile e come prezzo al netto dell'imposta, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera b), il margine dell'agenzia di viaggi, cioè la differenza tra l'importo totale a carico del viaggiatore, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ed il costo effettivo sostenuto dall'agenzia di viaggi per le cessioni e le prestazioni di servizi di altri soggetti passivi, nella misura in cui da tali operazioni il viaggiatore tragga direttamente vantaggio.
3. Se le operazioni per le quali l'agenzia di viaggi ha fatto ricorso ad altri soggetti passivi sono effettuate da questi ultimi al di fuori della Comunità, la prestazione di servizi dell'agenzia è assimilata ad un'attività di intermediario, esente ai sensi dell'articolo 15, punto 14. Se tali operazioni sono effettuate all'interno e all'esterno della Comunità, deve essere considerata esente solo la parte della prestazione di servizio dell'agenzia di viaggi che concerne le operazioni effettuate al di fuori della Comunità.
4. Gli importi dell'imposta sul valore aggiunto imputati all'agenzia di viaggi da altri soggetti passivi per le operazioni di cui al paragrafo 2 e dalle quali il viaggiatore trae direttamente vantaggio, non sono né deducibili, né rimborsabili in alcuno Stato membro.
A. Definizioni
Ai fini del presente articolo, e fatte salve altre disposizioni comunitarie, sono considerati:
a) oggetti d'arte, i beni indicati alla lettera a) dell'allegato I.
Tuttavia gli Stati membri hanno facoltà di non considerare «oggetti d'arte» gli oggetti di cui agli ultimi tre trattini della lettera a) dell'allegato I;
b) oggetti da collezione, i beni indicati alla lettera b) dell'allegato I;
c) oggetti d'antiquariato, i beni indicati alla lettera c) dell'allegato I;
d) beni d'occasione, i beni mobili suscettibili di reimpiego, nello stato originario o previa riparazione, diversi dagli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione e non costituiti da metalli preziosi o pietre preziose come definiti dagli Stati membri;
e) soggetto passivo-rivenditore, il soggetto passivo che, nel quadro della sua attività economica, acquista o utilizza ai fini della sua impresa o importa per rivenderli beni d'occasione e/o oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione, sia che agisca in proprio sia per conto terzi in virtù di un contratto di commissione per l'acquisto o per la vendita;
f) organizzatore di vendite all'asta, il soggetto passivo che, nel quadro della sua attività economica, mette un bene all'asta per assegnarlo al miglior offerente;
g) committente di un organizzatore di vendite all'asta, chiunque trasmetta un bene a un organizzatore di vendite all'asta in virtù di un contratto di commissione per la vendita che preveda le seguenti disposizioni:
— l'organizzatore della vendita all'asta mette all'asta il bene a nome proprio ma per conto del committente;
— l'organizzatore della vendita all'asta consegna il bene, a nome proprio ma per conto del committente, al miglior offerente al quale il bene è aggiudicato in asta pubblica.
B. Regime particolare dei rivenditori
1. Gli Stati membri applicano alle cessioni di beni d'occasione, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione, effettuate da soggetti passivi-rivenditori, un regime particolare di imposizione sull'utile realizzato dal soggetto passivo-rivenditore, conformemente alle seguenti disposizioni.
2. Le cessioni di beni di cui al paragrafo 1 sono le cessioni, da parte di un soggetto passivo-rivenditore, di beni d'occasione, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, che gli sono stati ceduti all'interno della Comunità:
— da una persona che non sia soggetto passivo,
— oppure
— da un altro soggetto passivo, qualora la cessione del bene da parte di quest'ultimo sia esentata conformemente all'articolo 13, parte B, lettera c),
— oppure
— da un altro soggetto passivo, purché la cessione del bene da parte di quest'ultimo benefici della franchigia prevista all'articolo 24 e riguardi un bene d'investimento,
— oppure
— da un altro soggetto passivo-rivenditore, qualora la cessione del bene da parte di quest'ultimo sia stata assoggettata all'imposta sul valore aggiunto conformemente al presente regime particolare.
3. La base imponibile delle cessioni di beni di cui al paragrafo 2 è costituita dall'utile realizzato dal soggetto passivo-rivenditore, previa detrazione dell'importo dell'imposta sul valore aggiunto relativo all'utile stesso. Tale utile è pari alla differenza tra il prezzo di vendita chiesto dal soggetto passivo-rivenditore e il prezzo di acquisto.
Ai sensi del presente paragrafo si intende per:
— prezzo di vendita tutto ciò che costituisce il corrispettivo che il soggetto passivo-rivenditore ha ottenuto o deve ottenere dall'acquirente o da un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con questa operazione, le imposte, i dazi, i prelievi e le tasse, le spese accessorie quali commissioni, spesi di imballaggio, di trasporti e di assicurazione chieste dal soggetto passivo-rivenditore all'acquirente ma ad esclusione degli importi di cui all'articolo 11, parte A paragrafo 3;
— prezzo d'acquisto tutto ciò che costituisce il corrispettivo che il fornitore ha ottenuto o deve ottenere dal soggetto passivo-rivenditore, secondo la definizione di cui al primo trattino.
4. Gli Stati membri accordano ai rivenditori il diritto di optare per l'applicazione del regime particolare relativo alle cessioni:
a) di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione che hanno essi stessi importato;
b) di oggetti d'arte che sono stati loro ceduti dall'autore o dai suoi aventi diritto;
c) di oggetti d'arte che sono stati loro ceduti da un soggetto passivo diverso da un soggetto passivo-rivenditore, qualora la cessione da parte di tale altro soggetto passivo sia stata assoggettata all'aliquota ridotta in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera c).
Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esercizio di questa opzione che abbraccia comunque un periodo pari almeno a due anni civili.
In caso di esercizio dell'opzione la base imponibile è determinata conformemente al paragrafo 3. Per le cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione che il soggetto passivo-rivenditore stesso ha importato, il prezzo d'acquisto da prendere in considerazione per il calcolo del margine è pari alla base imponibile all'importazione, determinata conformemente all'articolo 11, parte B, aumentata dell'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata all'importazione.
5. Quando sono effettuate alle condizioni di cui all'articolo 15, le cessioni di beni d'occasione, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione soggette al regime particolare di imposizione sul margine sono esentate.
6. I soggetti passivi non sono autorizzati a dedurre dall'imposta che devono versare l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i beni che sono o saranno loro ceduti da un soggetto passivo-rivenditore, qualora la cessione in questione da parte di quest'ultimo sia soggetta al regime particolare di imposizione sul margine.
7. Qualora i beni siano utilizzati per le esigenze delle sue cessioni soggette al regime particolare di imposizione sul margine, il soggetto passivo-rivenditore non è autorizzato a detrarre dall'imposta dovuta:
a) l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione che egli stesso ha importato;
b) l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per gli oggetti d'arte che gli sono o saranno ceduti dall'autore o dai suoi aventi diritto;
c) l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per gli oggetti d'arte che gli sono o gli saranno ceduti da un soggetto passivo diverso da un soggetto passivo-rivenditore.
8. Qualora applichi sia il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto che il regime particolare d'imposizione sul margine, il soggetto passivo-rivenditore deve seguire separatamente nella sua contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
9. Il soggetto passivo-rivenditore non può far figurare in modo distinto sulla fattura che rilascia ►M20 ————— ◄ l'imposta relativa alle cessioni di beni che sottopone al regime particolare di imposizione sul margine.
10. Per semplificare la riscossione dell'imposta e fatta salva la consultazione prevista all'articolo 29, gli Stati membri possono prevedere, per determinate operazioni o per determinate categorie di soggetti passivi-rivenditori, che la base imponibile delle cessioni di beni soggette al regime particolare di imposizione sul margine sia determinata per ciascun periodo fiscale a titolo del quale il soggetto passivo-rivenditore deve presentare la dichiarazione di cui all'articolo 22, paragrafo 4.
In questo caso la base imponibile, per le cessioni di beni cui si applica la medesima aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, è costituita dal margine globale realizzato dal soggetto passivo-rivenditore previa detrazione dell'importo dell'imposta sul valore aggiunto relativa a tale margine.
Il margine globale è pari alla differenza tra:
— l'importo globale delle cessioni di beni soggette al regime particolare di imposizione sul margine, effettuate dal soggetto passivo-rivenditore nel corso del periodo; tale importo è pari al totale dei prezzi di vendita determinati conformemente al paragrafo 3,
— e
— l'importo totale degli acquisti di beni di cui al paragrafo 2 effettuati, nel corso del periodo, dal soggetto passivo-rivenditore; tale importo è pari al totale dei prezzi d'acquisto determinati conformemente al paragrafo 3.
Gli Stati membri adottano le misure atte ad evitare che i soggetti passivi in questione possano beneficiare di vantaggi ingiustificati o subire danni ingiustificati.
11. Il soggetto passivo-rivenditore può, per ciascuna cessione per cui è ammesso il regime particolare di imposizione ai sensi dei paragrafi 2 o 4, applicare il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto.
Il soggetto passivo-rivenditore che applica il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto può, al momento della cessione:
a) di un oggetto d'arte, d'antiquariato o da collezione da egli stesso importato, dedurre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata all'importazione del bene in questione;
b) di un oggetto d'arte cedutogli dall'autore o dagli aventi diritto, dedurre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per l'oggetto d'arte che gli è stato ceduto;
c) di un oggetto d'arte cedutogli da un soggetto passivo diverso da un soggetto passivo-rivenditore, dedurre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per l'oggetto d'arte che gli è stato ceduto.
Il diritto a deduzione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta dovuta per la cessione a titolo della quale il soggetto passivo-rivenditore sceglie il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto.
C. Regime particolare applicabile alle vendite all'asta
1. In deroga alla parte B, gli Stati membri possono determinare conformemente alle disposizioni seguenti la base imponibile per le cessioni di beni d'occasione, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione effettuate da un organizzatore di vendite all'asta che agisce a nome proprio, in base ad un contratto di commissione per la vendita all'asta di tali beni, per conto:
— di una persona non soggetta all'imposta,
— o
— di un altro soggetto passivo qualora la cessione del bene, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), da parte di quest'ultimo sia esentata conformemente all'articolo 13, parte B, lettera c),
— o
— di un altro soggetto passivo qualora la cessione del bene, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), da parte di quest'ultimo benefici della franchigia di cui all'articolo 24 e riguardi un bene d'investimento,
— o
— di un soggetto passivo-rivenditore qualora la cessione del bene, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), da parte di quest'ultimo sia soggetta ad imposta conformemente al regime particolare d'imposta sul margine di cui alla parte B.
2. La base imponibile delle cessioni di beni di cui al paragrafo 1 è costituita dall'importo totale fatturato all'acquirente, conformemente al paragrafo 4, dall'organizzatore della vendita all'asta, previa deduzione:
— dell'importo netto che l'organizzatore della vendita all'asta ha pagato o deve pagare al committente determinato conformemente al paragrafo 3,
— e
— dell'importo dell'imposta dovuta dall'organizzatore della vendita all'asta per la cessione in questione.
3. L'importo netto che l'organizzatore della vendita all'asta ha pagato o deve pagare al committente è costituito dalla differenza fra:
— il prezzo di aggiudicazione in asta del bene
— e
— l'importo della commissione che l'organizzatore della vendita all'asta ha ricevuto o riceverà dal committente in virtù del contratto di commissione per la vendita.
4. L'organizzatore della vendita all'asta deve rilasciare all'acquirente una fattura ►M20 ————— ◄ che indichi distintamente:
— il prezzo di aggiudicazione del bene,
— le imposte, i dazi, i prelievi e le tasse,
— le spese accessorie quali le commissioni, le spese di imballaggio, di trasporto e di assicurazione addebitate dall'organizzatore all'acquirente del bene.
Sulla fattura non deve figurare separatamente l'imposta sul valore aggiunto.
5. L'organizzatore della vendita all'asta cui è stato trasferito il bene in virtù di un contratto di commissione per la vendita all'asta deve fornire un rendiconto al committente.
Nel rendiconto è distintamente indicato l'importo dell'operazione, vale a dire il prezzo d'aggiudicazione del bene diminuito dell'importo della commissione ricevuta o ricevibile dal committente.
Il rendiconto così redatto sostituisce la fattura che il committente, se si tratta di un soggetto passivo, deve rilasciare all'organizzatore della vendita all'asta conformemente all'articolo 22, paragrafo 3.
6. Gli organizzatori di vendite all'asta che cedono beni alle condizioni stabilite al paragrafo 1 devono registrare nella loro contabilità, in conto di transito:
— gli importi ricevuti o ricevibili dall'acquirente del bene,
— gli importi rimborsati o da rimborsare al venditore del bene.
Tali importi debbono essere debitamente giustificati.
7. La cessione di un bene a un soggetto passivo organizzatore di vendite all'asta si considera avvenuta all'atto della vendita all'asta del bene di cui trattasi.
D. Regime transitorio di imposizione sugli scambi tra gli Stati membri
Nel corso del periodo di cui all'articolo 28 terdecies, gli Stati membri applicano le seguenti disposizioni:
a) le cessioni di mezzi di trasporto nuovi, ai sensi dell'articolo 28 bis, paragrafo 2, effettuate alle condizioni previste all'articolo 28 quater, parte A, sono escluse dai regimi particolari di cui alle parti B e C;
b) in deroga all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), gli acquisti intracomunitari di beni d'occasione, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto allorché il venditore è un soggetto passivo-rivenditore che agisce in quanto tale e il bene acquistato è stato assoggettato all'imposta, nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto, conformemente al regime particolare d'imposizione sul margine di cui alla parte B, o allorché il venditore è un organizzatore di vendite all'asta che agisce in quanto tale e il bene acquistato è stato assoggettato all'imposta, nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto, conformemente al regime particolare di cui alla parte C;
c) l'articolo 28 ter, parte B e l'articolo 28 quater, parte A, lettere a), c) e d) non si applicano alle cessioni di beni soggette all'imposta sul valore aggiunto conformemente a uno dei regimi particolari di cui alle parti B e C.
A. Definizione
Ai fini della presente direttiva e fatte salve altre disposizioni comunitarie, per «oro da investimento» si intende:
i) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli. Gli Stati membri possono escludere dal regime lingotti o placchette di peso pari o inferiore ad 1 g;
ii) le monete d'oro che:
— hanno una purezza pari o superiore a 900 millesimi;
— sono state coniate dopo il 1800;
— hanno o hanno avuto corso legale nel paese di origine e
— sono normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 % il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto.
Ai fini della presente direttiva, tali monete non si considerano vendute per il loro valore numismatico.
Anteriormente al 1 o luglio di ogni anno, a decorrere dal 1999, ciascuno Stato membro informa la Commissione in merito alle monete che soddisfano tali criteri negoziate nello Stato membro interessato; anteriormente al 1o dicembre di ogni anno, la Commissione pubblica un elenco esauriente di tali monete nella serie «C» della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Le monete incluse nell'elenco pubblicato si considerano conformi ai criteri indicati per l'intero anno cui l'elenco si riferisce.
B. Condizioni particolari applicabili alle operazioni relative all'oro da investimento
Gli Stati membri esentano dall'imposta sul valore aggiunto la fornitura, l'acquisto intracomunitario e l'importazione di oro da investimento, compreso l'oro da investimento rappresentato da certificati in oro, allocato o inallocato, oppure scambiato su conti metallo e inclusi, in particolare, i prestiti e gli swap sull'oro che comportano un diritto di proprietà o un credito in riferimento ad oro da investimento, nonché le operazioni aventi ad oggetto l'oro da investimento consistenti in contratti «future» e contratti «forward» che comportano il trasferimento di un diritto di proprietà o di un credito in riferimento ad oro da investimento.
Gli Stati membri esentano altresì i servizi prestati da agenti che agiscono in nome e per conto di terzi quando intervengono nella fornitura di oro da investimento per il loro committente.
C. Opzione per l'imposizione
Gli Stati membri concedono ai soggetti passivi che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento di cui alla sezione A il diritto di optare per l'imposizione per forniture di oro da investimento a un altro soggetto passivo, che sarebbero altrimenti esenti a norma della sezione B.
Gli Stati membri possono concedere ai soggetti passivi, che nell'esercizio delle loro attività economiche effettuano abitualmente forniture di oro utilizzato a fini industriali, il diritto di optare per l'imposizione per forniture di oro da investimento di cui alla sezione A, punto i) a un altro soggetto passivo, che sarebbero altrimenti esenti a norma della sezione B. Gli Stati membri possono limitare la portata di questa opzione.
Qualora il fornitore abbia esercitato il diritto di opzione per l'imposizione, a norma dei paragrafi 1 o 2, gli Stati membri concedono, per l'agente, un diritto di opzione per l'imposizione riguardo ai servizi di cui al secondo comma della sezione B.
Gli Stati membri specificano in dettaglio le modalità di esercizio di tali opzioni e comunicano alla Commissione le disposizioni cui è soggetto nel loro territorio l'esercizio delle stesse.
D. Diritto a deduzione
1. I soggetti passivi sono autorizzati a dedurre:
a) l'imposta dovuta o pagata sull'oro da investimento fornito loro da una persona che si sia avvalsa del diritto di opzione di cui alla sezione C, o fornito loro secondo la procedura di cui alla sezione G;
b) l'imposta dovuta o pagata sulla fornitura a loro favore o sull'acquisto intracomunitario o l'importazione da parte loro di oro diverso dall'oro da investimento successivamente trasformato, a loro cura o per loro conto, in oro da investimento;
c) l'imposta dovuta o pagata su servizi forniti loro e consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, incluso l'oro da investimento,
se la conseguente fornitura da parte loro di tale oro è esente a norma del presente articolo.
2. I soggetti passivi che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento sono autorizzati a dedurre l'imposta da essi dovuta o pagata sulle forniture, l'acquisto intracomunitario, l'importazione di beni o i servizi collegati alla produzione o alla trasformazione di detto oro come se la conseguente fornitura da parte loro di oro esente a norma del presente articolo fosse soggetta a imposta.
E. Obblighi speciali per gli operatori in oro da investimento
Gli Stati membri provvedono, come minimo, affinché gli operatori in oro da investimento registrino tutte le operazioni significative relative all'oro da investimento e conservino i documenti atti a consentire di identificare il cliente in tali operazioni.
Gli operatori conservano tali dati per un periodo di almeno cinque anni.
Gli Stati membri possono accettare, ai fini dell'adempimento delle prescrizioni del primo comma, obblighi equivalenti nell'ambito di misure adottate a norma di altri atti comunitari, quali la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite ( 6 ).
Gli Stati membri possono stabilire disposizioni più rigorose, con particolare riguardo a modalità speciali di tenuta dei registri o di contabilità.
F. Procedura di «reverse charge»
In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), quale modificato dall'articolo 28 octies, in caso di fornitura di materiale d'oro o di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, o di fornitura di oro da investimento per cui è stata esercitata un'opzione di cui alla sezione C del presente articolo, gli Stati membri possono designare l'acquirente come debitore dell'imposta secondo le modalità e le condizioni da essi stabilite. Quando si avvalgono di tale facoltà, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la persona designata quale debitore dell'imposta adempia gli obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 22.
G. Procedura applicabile alle operazioni sul mercato dell'oro regolamentato
1. Uno Stato membro può, previa la consultazione di cui all'articolo 29, non applicare l'esenzione per l'oro da investimento prevista dal presente regime particolare per quanto riguarda operazioni specifiche sull'oro da investimento effettuate in tale Stato, che non siano forniture o esportazioni intracomunitarie:
a) tra soggetti passivi che sono membri di un mercato dell'oro regolamentato dallo Stato membro interessato; e
b) tra un membro di un mercato dell'oro regolamentato dallo Stato membro interessato e un altro soggetto passivo non membro di tale mercato.
In tal caso le operazioni sono soggette ad imposta e ad esse si applicano le seguenti condizioni.
2. |
a) A fini di semplificazione, lo Stato membro autorizza la sospensione dell'imposta da riscuotere e dispensa dagli obblighi in materia di registrazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni di cui alla lettera a) del punto 1; |
b) Alle operazioni di cui alla lettera b) del punto 1, si applica la procedura di «reverse charge» di cui alla sezione F. Se nello Stato membro interessato un operatore non membro del mercato è esente, eccetto che per tali operazioni, dagli obblighi in materia di registrazione dell'imposta sul valore aggiunto, l'operatore membro del mercato adempie agli obblighi fiscali per conto del non membro, in base alle disposizioni di tale Stato membro.
A. Definizioni
Ai fini del presente articolo e fatte salve le altre disposizioni comunitarie si intende per:
a) «Soggetto passivo non stabilito»: un soggetto passivo che non ha fissato la sede della propria attività economica né ha costituito un centro di attività stabile nel territorio della Comunità né è tenuto altrimenti ad identificarsi a fini fiscali ai sensi dell'articolo 22;
b) «Servizi elettronici» e «servizi forniti tramite mezzi elettronici»: i servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), ultimo trattino;
c) «Stato membro di identificazione»: lo Stato membro che il soggetto passivo non stabilito sceglie di contattare per notificare quando ha inizio la sua attività come soggetto passivo all'interno del territorio della Comunità ai sensi delle disposizioni del presente articolo;
d) «Stato membro di consumo»: lo Stato membro in cui si considera che siano forniti i servizi elettronici conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera f);
e) «Dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto»: la dichiarazione contenente le informazioni necessarie per stabilire l'ammontare dell'imposta esigibile in ciascuno Stato membro.
B. Regime particolare per le prestazioni di servizi fornite tramite mezzi elettronici
1. Gli Stati membri autorizzano un soggetto passivo non stabilito che presta servizi elettronici a una persona che non sia soggetto passivo e sia stabilita o domiciliata o abitualmente residente in uno Stato membro ad utilizzare un regime particolare conformemente alle disposizioni in appresso. Il regime particolare si applica a tutte le suddette forniture all'interno della Comunità.
2. Il soggetto passivo non stabilito dichiara allo Stato membro di identificazione l'inizio o la cessazione della sua attività in qualità di soggetto passivo, nonché eventuali cambiamenti a seguito dei quali non soddisfi più le condizioni per l'applicazione del regime particolare. Tale dichiarazione è effettuata elettronicamente.
Le informazioni da parte del soggetto passivo non stabilito allo Stato membro di identificazione relative all'inizio delle sue attività in qualità di soggetto passivo contengono i seguenti dettagli ai fini dell'identificazione: nome/denominazione, indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web, numero del codice fiscale nazionale, se esiste, e una dichiarazione che la persona non è identificata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno della Comunità. Il soggetto passivo non stabilito notifica allo Stato membro di identificazione tutte le modifiche concernenti le informazioni presentate.
3. Lo Stato membro di identificazione identifica il soggetto passivo non stabilito mediante un numero individuale. Sulla base delle informazioni utilizzate per tale identificazione, gli Stati membri di consumo possono costituire propri sistemi di identificazione.
Lo Stato membro di identificazione notifica per via elettronica al soggetto passivo non stabilito il numero di identificazione attribuitogli.
4. Lo Stato membro di identificazione esclude il soggetto passivo non stabilito dal registro di identificazione se:
a) notifica di non fornire più servizi elettronici; o
b) si può altrimenti presupporre che le sue attività soggette a imposizione siano cessate; o
c) non soddisfa più i requisiti necessari per avvalersi del regime particolare; oppure
d) persiste a non osservare le norme relative al regime particolare.
5. Il soggetto passivo non stabilito presenta, per via elettronica, allo Stato membro di identificazione, una dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto per ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto che un servizio elettronico sia stato o no fornito. La dichiarazione è presentata entro 20 giorni dal termine del periodo di riferimento a cui la dichiarazione si riferisce.
La dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto contiene il numero di identificazione, e per ogni Stato membro di consumo in cui è dovuta l'imposta, il valore totale, meno l'imposta sul valore aggiunto, delle forniture di servizi elettronici per il periodo di riferimento e l'importo totale dell'imposta corrispondente. Sono altresì indicate le aliquote applicabili e l'importo totale dell'imposta dovuta.
6. La dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto deve essere effettuata in euro. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro possono esigere che la dichiarazione dell'imposta sia effettuata nelle loro valute nazionali. Se le forniture sono state effettuate in altre valute, quando si redige la dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto, si deve utilizzare il tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Il cambio deve essere effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.
7. Il soggetto passivo non stabilito paga l'imposta sul valore aggiunto al momento della presentazione della dichiarazione. Il pagamento è effettuato su un conto bancario denominato in euro, indicato dallo Stato membro di identificazione. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro possono esigere che il pagamento sia effettuato su un conto bancario denominato nella propria valuta.
8. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 86/560/CEE, il soggetto passivo non stabilito che si avvale del regime particolare, anziché effettuare le deduzioni a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, della presente direttiva, beneficia del rimborso previsto dalla direttiva 86/560/CEE. Ai rimborsi riguardanti i servizi elettronici contemplati dal regime particolare non si applicano l'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE.
9. Il soggetto passivo non stabilito conserva una documentazione delle transazioni effettuate nel quadro di questo regime particolare sufficientemente dettagliata per consentire all'amministrazione fiscale dello Stato membro di consumo di verificare la correttezza della dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al punto 5. Tale documentazione deve essere fornita elettronicamente, su richiesta, allo Stato membro di identificazione e allo Stato membro di consumo ed essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dalla fine dell'anno in cui la transazione è stata effettuata.
10. L'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), non si applica al soggetto passivo non stabilito che ha optato per il regime particolare.
1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga alla presente direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali. Le misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta non devono influire, se non in misura trascurabile, sull'importo complessivo delle entrate fiscali dello Stato membro riscosso allo stadio del consumo finale.
2. Lo Stato membro che desidera introdurre le misure di cui al paragrafo 1 invia una domanda alla Commissione fornendole tutti i dati necessari. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari, essa contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della domanda, specificando di quali dati supplementari necessiti. Non appena la Commissione dispone di tutti i dati che ritiene utili per la valutazione, ne informa lo Stato membro richiedente entro un mese e trasmette la domanda, nella lingua originale, agli altri Stati membri.
3. Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui all'ultima frase del paragrafo 2, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni.
4. In ogni caso la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 dev'essere completata entro otto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.
5. Gli Stati membri che il 1 o gennaio 1977 applicano misure particolari del tipo di quelle di cui al paragrafo 1 possono mantenerle purché le notifichino alla Commissione anteriormente al 1o gennaio 1978 e purché tali misure siano conformi, se si tratta di misure destinate a semplificare la riscossione dell'imposta, al criterio definito al paragrafo 1.
1. Le disposizioni, eventualmente entrate in vigore negli Stati membri ai sensi delle disposizioni di cui ai primi quattro trattini dell'articolo 17 della seconda direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967, cessano di essere applicabili in ciascuno degli Stati membri interessati a decorrere dalla rispettiva data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva.
1 bis. Fino al 30 giugno 1999 il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord può, per le importazioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione che beneficiavano di un'esenzione al 1 o gennaio 1993, applicare l'articolo 11, parte B, paragrafo 6 in modo tale che l'imposta sul valore aggiunto dovuta all'importazione sia, in ogni caso, pari al 2,5 % dell'importo determinato conformemente all'articolo 11, parte B, paragrafi da 1 a 4.
2. Nonostante l'articolo 12, paragrafo 3, durante il periodo transitorio di cui all'articolo 28 terdecies si applicano le disposizioni seguenti:
a) Possono essere mantenute le esenzioni con rimborso della tassa pagata nella fase precedente e le aliquote ridotte inferiori all'aliquota minima prescritta all'articolo 12, paragrafo 3 in materia di aliquote ridotte, applicabili al 1 o gennaio 1991, conformi alla legislazione comunitaria e rispondenti ai requisiti figuranti all'articolo 17, ultimo trattino della seconda direttiva dell'11 aprile 1967.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per la determinazione delle risorse proprie relative a dette operazioni.
Qualora le disposizioni del presente paragrafo creino distorsioni di concorrenza in Irlanda per quanto riguarda la fornitura di prodotti energetici per riscaldamento e illuminazione, l'Irlanda può, su richiesta esplicita, essere autorizzata dalla Commissione ad applicare un'aliquota ridotta su dette forniture, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3. In tal caso l'Irlanda presenta alla Commissione una richiesta corredata da tutte le informazioni necessarie. Se la Commissione non si pronuncia nei tre mesi successivi al ricevimento della richiesta, si considera che l'Irlanda sia autorizzata ad applicare le aliquote ridotte proposte.
b) Gli Stati membri che, in conformità della legislazione comunitaria, accordavano al 1 o gennaio 1991 esenzioni con rimborso della tassa pagata nella fase precedente o aliquote ridotte inferiori all'aliquota minima prescritta all'articolo 12, paragrafo 3 in materia di aliquote ridotte, a beni e servizi diversi da quelli figuranti nell'allegato H, possono applicare alla fornitura di tali beni o alla prestazione di tali servizi l'aliquota ridotta o una delle due aliquote ridotte prescritte all'articolo 12, paragrafo 3.
c) Gli Stati membri che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 sono obbligati ad aumentare di più del 2 % l'aliquota normale in vigore al 1 o gennaio 1991, possono applicare un'aliquota ridotta inferiore a quella minima prescritta all'articolo 12, paragrafo 3, rispetto all'aliquota ridotta applicabile alle forniture di beni ed alle prestazioni di servizi delle categorie di cui all'allegato H. Inoltre, detti Stati membri possono applicare una tale aliquota ai servizi di ristorazione, all'abbigliamento ed alle calzature per bambini nonché all'edilizia abitativa. Sulla base del presente paragrafo gli Stati membri non possono accordare esenzioni con rimborso della tassa pagata nella fase precedente.
d) Gli Stati membri che al 1 o gennaio 1991 applicavano un'aliquota ridotta ai servizi di ristorazione, all'abbigliamento ed alle calzature per bambini nonché all'edilizia abitativa possono continuare ad applicare una tale aliquota alla fornitura di questi beni o alla prestazione di questi servizi.
e) Gli Stati membri che al 1 o gennaio 1991 applicavano un'aliquota ridotta alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'allegato H, possono applicare l'aliquota ridotta o una delle due aliquote ridotte prescritte all'articolo 12, paragrafo 3 a tali forniture o prestazioni, purché tale aliquota non sia inferiore al 12 %.
Questa disposizione non può applicarsi alle cessioni di beni d'occasione e di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato assoggettate all'imposta sul valore aggiunto conformemente a uno dei regimi particolari di cui all'articolo 26 bis, parti B e C.
f) La Repubblica ellenica può applicare aliquote di IVA inferiori del 30 % al massimo alle aliquote corrispondenti applicate in Grecia, nei dipartimenti di Lesbo, di Chio, di Samo, del Dodecaneso e delle Cicladi e nelle isole seguenti del Mar Egeo: Taso, Sporadi settentrionali, Samotracia e Schiro.
g) Sulla base di una relazione della Commissione, il Consiglio riesamina, prima del 31 dicembre 1994, le disposizioni delle lettere da a) ad f) in particolare in relazione al buon funzionamento del mercato interno. Se si constatano distorsioni di concorrenza significative, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, adotta le misure del caso.
h) Gli Stati membri che, al 1 o gennaio 1993, si avvalevano della facoltà prevista all'articolo 5, paragrafo 5, lettera a) nel testo in vigore a tale data, possono applicare alle operazioni di consegna di un lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera il tasso applicabile al bene ottenuto dopo l'esecuzione di tale lavoro.
Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per «consegna di un lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera» si intende la consegna da parte del prestatore d'opera al suo cliente di un bene mobile che ha prodotto o assemblato utilizzando materiali o oggetti affidatigli dal cliente a tal fine, indipendentemente dal fatto che il prestatore abbia fornito o meno una parte dei materiali utilizzati.
i) Gli Stati membri possono applicare un'aliquota ridotta alle cessioni di piante vive e di altri prodotti della floricoltura (compresi bulbi, radici e simili, fiori recisi e fogliame ornamentale) e di legna da ardere.
j) La Repubblica d'Austria può applicare alla locazione dei beni immobili ad uso residenziale una delle due aliquote ridotte previste all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, a condizione che tale aliquota non sia inferiore al 10 %.
k) La Repubblica portoghese può applicare al settore della ristorazione una delle due aliquote ridotte previste all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, a condizione che tale aliquota non sia inferiore al 12 %.
3. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 4, gli Stati membri possono:
a) continuare ad assoggettare all'imposta le operazioni esenti ai sensi dell'articolo 13 o dell'articolo 15, elencate nell'allegato E;
b) continuare ad esentare le operazioni elencate nell'allegato F alle condizioni esistenti nello Stato membro interessato;
c) riconoscere ai soggetti passivi la facoltà di optare per l'imposizione delle operazioni esenti alle condizioni stabilite nell'allegato G;
d) continuare ad applicare disposizioni che derogano al principio della deduzione immediata prevista all'articolo 18, paragrafo 2, primo comma;
e) continuare ad applicare le disposizioni che derogano ►M8 ◄ , all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 11 A, paragrafo 3, lettera c);
f) prevedere che per le cessioni di fabbricati e di terreni edificabili acquistati per la rivendita da parte di un soggetto passivo non avente diritto alla deduzione all'atto dell'acquisto, la base imponibile sia costituita dalla differenza fra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto;
g) in deroga alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 26, paragrafo 3, continuare ad esentare, senza diritto a deduzione delle imposte pagate a monte, le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggi di cui all'articolo 26, paragrafo 3. Tale deroga è applicabile anche alle agenzie di viaggi che agiscono in nome e per conto del viaggiatore.
3 bis. In attesa di una decisione del Consiglio il quale, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 89/465/CEE ( 7 ), deve deliberare in merito alla soppressione delle deroghe transitorie previste al paragrafo 3, la Spagna è autorizzata ad esonerare le operazioni di cui all'allegato F, punto 2, in quanto esse concernono le prestazioni di servizi fornite dagli autori nonché le operazioni di cui all'allegato F, punti 23 e 25.
4. Il periodo transitorio avrà una durata iniziale di cinque anni, a decorrere dal 1 o gennaio 1978. Al più tardi sei mesi prima della fine di questo periodo, e successivamente, se necessario, il Consiglio, sulla base di una relazione della Commissione, procederà al riesame della situazione per quanto riguarda le deroghe previste al paragrafo 3, e deciderà all'unanimità su proposta della Commissione sull'eventuale soppressione di alcune o di tutte queste deroghe.
5. In regime definitivo i trasporti di persone saranno tassati nel paese di partenza per il tragitto compiuto all'interno della Comunità, secondo modalità che il Consiglio stabilirà all'unanimità su proposta della Commissione.
6. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad applicare, per un periodo massimo di ►M25 sei anni, tra il 1 o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2005 ◄ , le aliquote ridotte previste dall'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma ai servizi elencati in, al massimo, due delle categorie di cui all'allegato K. In casi eccezionali, uno Stato membro può essere autorizzato ad applicare l'aliquota ridotta ai servizi previsti in tre delle suddette categorie.
I servizi in questione devono rispondere ai seguenti requisiti:
a) essere caratterizzati da un'alta intensità di lavoro;
b) essere in larga misura prestati direttamente ai consumatori finali;
c) avere principalmente natura locale e non essere atti a creare distorsioni della concorrenza;
d) originare una stretta connessione tra i prezzi minori risultanti dalla riduzione dell'aliquota ed il prevedibile aumento della domanda e dell'occupazione.
L'applicazione delle aliquote ridotte non deve pregiudicare il corretto funzionamento del mercato interno.
Lo Stato membro che desideri introdurre la misure di cui al primo comma informa la Commissione, anteriormente al 1 o novembre 1999, comunicandole, prima di tale data, tutti gli elementi di valutazione utili ed in particolare i dati seguenti:
a) ambito d'applicazione della misura e descrizione precisa dei servizi di cui trattasi;
b) elementi che dimostrino la sussistenza dei requisiti di cui al secondo e terzo comma;
c) elementi indicanti i relativi costi di bilancio;
Gli Stati membri autorizzati ad applicare l'aliquota ridotta di cui al primo comma redigono, anteriormente al 1 o ottobre 2002, una relazione dettagliata contenente una valutazione complessiva dell'efficacia di tale misure, in particolare sotto il profilo dell'occupazione e dell'efficienza.
Entro il 31 dicembre 2002 la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una valutazione globale corredata, se necessario, di una proposta relativa a misure appropriate per una decisione definitiva sulle aliquote IVA applicabili ai servizi ad alta intensità di lavoro.
1. Sono parimenti soggetti all'IVA:
a) gli acquisti intracomunitari di beni effettuati a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale o da un ente che non è soggetto passivo, quando il venditore è un soggetto passivo che agisce in quanto tale, che non beneficia della franchigia d'imposta prevista dall'articolo 24 e che non rientra nelle disposizioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), seconda frase o all'articolo 28 ter, punto B, paragrafo 1.
In deroga al primo comma, non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto gli acquisti intracomunitari di beni effettuati da un soggetto passivo o da un ente che non è soggetto passivo alle condizioni di cui al paragrafo 1 bis.
Gli Stati membri concedono ai soggetti passivi e agli enti che non sono soggetti passivi, i quali possono beneficiare delle disposizioni del secondo comma, il diritto di optare per il regime generale previsto al primo comma. Gli Stati membri determinano le modalità d'esercizio di questa opzione che abbraccia comunque un periodo di due anni civili;
b) gli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi, effettuati a titolo oneroso all'interno del paese da soggetti passivi o enti che non sono soggetti passivi i quali beneficiano della deroga prevista alla lettera a), secondo comma o da qualsiasi altra persona che non sia soggetto passivo.
c) gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa effettuati a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo o da una persona giuridica che non è soggetto passivo, che benefici della deroga di cui alla lettera a), secondo comma, quando le accise relative sono esigibili all'interno del paese a norma della direttiva 92/12/CEE ( 8 ).
1 bis. Beneficiano della deroga di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo comma:
a) gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione sarebbe esentata all'interno del paese in applicazione dell'articolo 15, punti da 4 a 10;
b) gli acquisti intracomunitari di beni, diversi da quelli di cui alla lettera a), effettuati:
— da un soggetto passivo per le esigenze della sua azienda agricola, silvicola o di pesca, che sia soggetta al regime forfettario di cui all'articolo 25, da un soggetto passivo che effettua unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi per cui non gode di alcun diritto a deduzione o da una persona giuridica che non è soggetto passivo,
— entro il limite o fine al raggiungimento di un importo globale che non superi, nell'anno civile in corso, una soglia la cui determinazione spetta agli Stati membri ma che non può essere comunque inferiore al controvalore in moneta nazionale di 10 000 ecu
— e
— a condizione che l'importo globale degli acquisti intracomunitari di beni non abbia superato, nel corso del precedente anno civile, la soglia di cui al secondo trattino.
— Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che precedono, l'importo da prendere in considerazione è costituito dall'importo globale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, degli acquisti intracomunitari di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi e diversi dai prodotti soggetti ad accisa.
2. Ai fini del presente titolo:
a) sono considerati «mezzi di trasporto» le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1550 kg e i veicoli terrestri con motore di cilindrata superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,2 kW, destinati al trasporto di persone o di merci, esclusi le imbarcazioni e gli aeromobili di cui all'articolo 15, punti 5 e 6;
b) non sono considerati «mezzi di trasporto nuovi» i mezzi di trasporto di cui alla lettera a) quando le due condizioni seguenti sono soddisfatte contemporaneamente:
— la cessione è effettuata oltre tre mesi dopo la data della prima immissione in servizio; tuttavia tale durata è aumentata a sei mesi per i veicoli terrestri a motore di cui alla lettera a);
— il mezzo di trasporto ha percorso oltre 6 000 km se si tratta di un veicolo terrestre, ha navigato per oltre 100 ore se si tratta di un'imbarcazione o ha volato per più di 40 ore se si tratta di un aeromobile.
Gli Stati membri fissano le condizioni in cui possono essere definiti i dati sopramenzionati.
3. È considerata «acquisto intracomunitario di un bene», l'acquisizione del potere di disporre come proprietario di un bene mobile materiale spedito o trasportato, dal venditore o dall'acquirente o per loro conto, a destinazione dell'acquirente in uno Stato membro diverso dallo Stato di partenza della spedizione o del trasporto del bene.
Allorché i beni acquistati da un ente che non sia un soggetto passivo vengono spediti o trasportati dal territorio di un paese terzo e importati da detto ente in uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto, essi sono considerati spediti o trasportati a partire dallo Stato membro d'importazione dei beni stessi. Questo Stato membro concede all'importatore ai sensi dell' ►M18 articolo 21, paragrafo 4 ◄ il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto pagata a titolo dell'importazione dei beni nella misura in cui l'importatore prova che il suo acquisto è stato assoggettato all'imposta sul valore aggiunto nello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto dei beni.
4. È parimenti considerata soggetto passivo ogni persona che effettui a titolo occasionale la cessione di un mezzo di trasporto nuovo alle condizioni previste all'articolo 28 quater, punto A.
Lo Stato membro all'interno del quale è effettuata la cessione concede al soggetto passivo un diritto a deduzione stabilito secondo le disposizioni seguenti:
— il diritto a deduzione sorge e può essere esercitato solamente all'atto della cessione,
— il soggetto passivo è autorizzato a dedurre l'imposta sul valore aggiunto compresa nel prezzo d'acquisto o assolta a titolo dell'importazione o dell'acquisto intracomunitario del mezzo di trasporto, entro il limite o a concorrenza dell'importo dell'imposta di cui sarebbe debitore qualora la cessione non fosse esente.
Gli Stati membri fissano le modalità di applicazione di queste disposizioni.
5. ►M10 Sono assimilati ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso ◄
b) il trasferimento da parte di un soggetto passivo di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro.
È considerato trasferito a destinazione di un altro Stato membro qualsiasi bene materiale mobile spedito o trasportato dal soggetto passivo o per suo conto fuori dal territorio di cui all'articolo 3 ma all'interno della Comunità per le esigenze della sua impresa, salvo quelli che formano oggetto delle seguenti operazioni:
— la cessione di tale bene effettuata dal soggetto passivo all'interno dello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto alle condizioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), seconda frase e all'articolo 28 ter, punto B, paragrafo 1,
— la cessione di tale bene effettuata dal soggetto passivo alle condizioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c),
— la cessione di tale bene effettuata dal soggetto passivo all'interno del paese alle condizioni previste all'articolo 15 o all'articolo 28 quater, punto A,
▼M10 —————
— la prestazione di un servizio, avente per oggetto lavori riguardanti tale bene, fornito al soggetto passivo ed eseguito nello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto del bene, purché i beni, una volta terminati i lavori, siano rispediti al soggetto passivo nello Stato membro dal quale essi erano stati inizialmente spediti o trasportati,
— la temporanea utilizzazione di tale bene nel territorio dello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto dei beni ai fini delle prestazioni di servizi fornite dal soggetto passivo stabilito nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto del bene,
— la temporanea utilizzazione di tale bene, per una durata non superiore a 24 mesi, nel territorio di un altro Stato membro all'interno del quale l'importazione dello stesso bene in provenienza da un paese terzo ai fini di una utilizzazione temporanea fruirebbe del regime dell'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione,
— la cessione di gas mediante la rete di distribuzione di gas naturale, o di energia elettrica, alle condizioni stabilite all'articolo 8, paragrafo 1, lettere d) oppure e).
Tuttavia, qualora una delle condizioni cui è subordinato il beneficio delle suddette disposizioni cessi di essere soddisfatta, il bene si considera trasferito a destinazione di un altro Stato membro. In questo caso il trasferimento viene effettuato al momento in cui la condizione cessa di essere soddisfatta.
6. È assimilata ad un acquisto intracomunitario di beni effettuato a titolo oneroso la destinazione da parte di un soggetto passivo alle esigenze della propria impresa di un bene spedito o trasportato, dal soggetto passivo o per suo conto, a partire da un altro Stato membro all'interno del quale il bene è stato prodotto, estratto, trasformato, acquistato, acquisito ai sensi del paragrafo 1 o importato dal soggetto passivo nell'ambito della sua impresa in quest'ultimo Stato membro.
È altresì assimilata ad un acquisto intracomunitario di beni effettuato a titolo oneroso la destinazione da parte delle forze armate di uno Stato che sia parte contraente del trattato dell'Atlantico del Nord, per l'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, di beni che esse non abbiano acquistato alle condizioni generali di imposizione del mercato interno di uno Stato membro, qualora l'importazione di tali beni non possa fruire dell'esenzione prevista all'articolo 14, paragrafo 1, lettera g).
7. Gli Stati membri adottano le misure intese ad assicurare che siano qualificate come acquisti intracomunitari di beni le operazioni che, se fossero state effettuate all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale, sarebbero state qualificate come cessioni di beni ai sensi del paragrafo 5 e ai sensi dell'articolo 5.
A. Luogo degli acquisti intracomunitari di beni
1. È considerato luogo d'acquisto intracomunitario di beni il luogo in cui questi si trovano al momento dell'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, il luogo di acquisto intracomunitario dei beni di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a) si considera tuttavia situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito il numero di registrazione IVA con il quale l'acquirente ha effettuato l'acquisto, a meno che l'acquirente comprovi che tale acquisto è stato sottoposto all'imposta conformemente al paragrafo 1.
Se tuttavia l'acquisto è soggetto, in applicazione del paragrafo 1, all'imposta nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni dopo essere stato sottoposto all'imposta in applicazione del primo comma, la base imponibile è ridotta in misura adeguata nello Stato membro che ha attribuito il numero di identificazione con il quale l'acquirente ha effettuato l'acquisto.
Ai fini del primo comma, si considera che l'acquisto intracomunitario di beni sia stato assoggettato all'imposta conformemente al paragrafo 1 qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:
— l'acquirente dimostri di avere effettuato tale acquisto intracomunitario per le esigenze di una successiva cessione che sia effettuata all'interno dello Stato membro di cui al paragrafo 1 e per cui il destinatario sia stato designato come debitore dell'imposta conformemente all'articolo 28 quater, parte E, paragrafo 3,
— l'acquirente abbia soddisfatto gli obblighi di dichiarazione previsti dall'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), ultimo comma.
B. Luogo delle cessioni di beni
1. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, è considerato luogo di cessione di beni spediti o trasportati dal fornitore o per conto di questi, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto il luogo in cui i beni si trovano al momento d'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente qualora si adempiano le seguenti condizioni:
— la cessione di beni è effettuata per un soggetto passivo o per un ente che non è soggetto passivo il quale beneficia della deroga prevista all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), secondo comma, o per qualsiasi altra persona che non è soggetto passivo,
— i beni sono diversi da mezzi di trasporto nuovi e da beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza prova di messa in servizio, da parte del fornitore o per suo conto.
Qualora i beni così ceduti siano spediti o trasportati a partire da un territorio terzo e importati dal fornitore in uno Stato membro diverso da quelllo d'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente, essi sono considerati spediti o trasportati a partire dallo Stato membro d'importazione.
2. Tuttavia, qualora i beni ceduti siano diversi da prodotti soggetti ad accise, il paragrafo 1 non si applica alle cessioni di beni spediti o trasportati a destinazione dello stesso Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto:
— effettuati entro il limite o fino a concorrenza di un importo globale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, che non superi in uno stesso anno civile il controvalore in moneta nazionale di 100 000 ecu, e
— a condizione che l'importo globale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle cessioni di beni diversi dai prodotti soggetti ad accise effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 nel corso dell'anno civile precedente non abbia superato il controvalore in moneta nazionale di 100 000 ecu.
Lo Stato membro nel cui territorio si trovano i beni al momento dell'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente può limitare i massimali di cui sopra al controvalore di 35 000 ecu se tale Stato membro teme che il massimale di 100 000 ecu di cui sopra provochi serie distorsioni delle condizioni di concorrenza. Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà prendono le misure necessarie per informarne le autorità pubbliche competenti dello Stato membro dal cui territorio i beni sono stati spediti o trasportati.
Entro il 31 dicembre 1994 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento dei massimali speciali di 35 000 ecu di cui al precedente comma. La Commissione può informare il Consiglio, tramite la stessa relazione, che la soppressione dei massimali speciali non provocherà serie distorsioni delle condizioni della concorrenza. Finché il Consiglio non avrà deliberato all'unanimità su proposta della Commissione le disposizioni del comma precedente rimangono in vigore.
3. Lo Stato membro nel cui territorio si trovano i beni al momento della partenza della spedizione o del trasporto autorizza i soggetti passivi che effettuano cessione di beni che possono beneficiare del paragrafo 2 il diritto di optare affinché il luogo di tali cessioni sia determinato conformemente al paragrafo 1.
Gli Stati membri interessati stabiliscono le modalità di esercizio di tale opzione, che abbraccia comunque un periodo di due anni civili.
C. Luogo delle prestazioni di servizi di trasporto intracomunitario di beni
1. In deroga all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), il luogo delle prestazioni di servizi di trasporto intracomunitario di beni è stabilito conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4. Ai sensi del presente titolo si considerano:
— «trasporto intracomunitario di beni»: qualunque trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nei territori di due Stati membri diversi,
— È assimilato ad un trasporto intracomunitario di beni il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati all'interno di un paese, quando tale trasporto è direttamente connesso ad un trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nei territori di due Stati membri diversi.
— «luogo di partenza»: il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni,
— «luogo di arrivo»: il luogo in cui si conclude effettivamente il trasporto dei beni.
2. Il luogo delle prestazioni di servizi di trasporto intracomunitari di beni è il luogo di partenza.
3. Tuttavia, in deroga al paragrafo 2, il luogo delle prestazioni di trasporto intracomunitario di beni rese a destinatari registrati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in uno Stato membro diverso da quello della partenza del trasporto si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito al destinatario il numero di identificazione con il quale gli è stato reso il servizio.
4. Gli Stati membri possono non assoggettare all'imposta la parte del trasporto corrispondente ai tragitti effettuati in acque non facenti parte del territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 3.
D. Luogo delle prestazioni di servizi accessorie a prestazioni di servizi di trasporto intracomunitario di beni
In deroga all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), il luogo delle prestazioni di servizi aventi per oggetto attività accessorie a trasporti intracomunitari di beni, rese ad acquirenti registrati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in uno Stato membro diverso da quello all'interno del quale sono materialmente eseguite tali prestazioni, si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito al destinatario il numero di identificazione con il quale gli è stato reso il servizio.
E. Luogo delle prestazioni di servizi effettuate da intermediari
1. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, il luogo delle prestazioni di servizi effettuate dagli intermediari che operano in nome e per conto terzi, quando intervengono nella fornitura di prestazioni di servizi di trasporto intracomunitario di beni, è il luogo di partenza del trasporto.
Tuttavia, quando il destinatario della prestazione di servizi resa dall'intermediario è registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in uno Stato membro diverso da quello della partenza del trasporto, il luogo della prestazione di servizi resa dall'intermediario si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito al destinatario il numero di identificazione con il quale gli è stato reso il servizio.
2. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, il luogo delle prestazioni di servizi effettuate dagli intermediari che operano in nome e per conto terzi, quando intervengono nella fornitura di una prestazione di servizi avente per oggetto attività accessorie a trasporti intracomunitari di beni, è il luogo dell'esecuzione materiale della prestazione accessoria.
Tuttavia, quando il destinatario della prestazione di servizi resa dall'intermediario è registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in uno Stato membro diverso da quello all'interno del quale la prestazione accessoria è materialmente eseguita, il luogo della prestazione resa dall'intermediario si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito al destinatario di tale prestazione il numero di identificazione con il quale il servizio gli è stato reso dall'intermediario.
3. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, il luogo delle prestazioni di servizi effettuate dagli intermediari che agiscono in nome e per conto terzi, quando intervengono in operazioni diverse da quelle contemplate ai paragrafi 1 e 2 e dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), è il luogo in cui queste operazioni sono effettuate.
Tuttavia, allorché il destinatario è registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in uno Stato membro diverso da quello all'interno del quale sono effettuate tali operazioni, il luogo della prestazione resa dall'intermediario si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito al destinatario il numero di identificazione con il quale il servizio gli è stato reso dall'intermediario.
F. Luogo della prestazione di servizi in caso di perizie o lavori effettuati su beni mobili materiali
In deroga all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), il luogo delle prestazioni di servizi aventi appalto delle perizie o dei lavori relativi a beni mobili materiali, rese ad acquirenti titolari di un numero di partita IVA in uno Stato membro diverso da quello all'interno del quale tali prestazioni sono effettivamente rese, si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito al destinatario il numero di partita IVA con il quale gli è stato reso il servizio.
Tale deroga non si applica allorché i beni non sono spediti o trasportati al di fuori dello Stato membro in cui i servizi sono stati effettivamente eseguiti.
A. Esenzione delle cessioni di beni
Fatte salve altre disposizioni comunitarie e alle condizioni da essi fissate per assicurare una corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste qui di seguito e prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso, gli Stati membri esentano:
a) le cessioni di beni ►M10 ◄ , spediti o trasportati, dal venditore o dall'acquirente o per loro conto, fuori dal territorio di cui all'articolo 3 ma all'interno della Comunità, effettuate per un altro soggetto passivo o per un ente che non è soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso dallo Stato di partenza della spedizione o del trasporto dei beni.
La suddetta esenzione non si applica né alle cessioni di beni effettuate da soggetti passivi che beneficiano della franchigia dall'imposta prevista dall'articolo 24 né alle cessioni di beni effettuate per soggetti passivi o per enti che non sono soggetti passivi che beneficiano della deroga prevista all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), secondo comma;
b) le cessioni di mezzi di trasporto nuovi spediti o trasportati a destinazione dell'acquirente dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, fuori dal territorio di cui all'articolo 3 ma all'interno della Comunità, effettuate per soggetti passivi o per enti che non sono soggetti passivi che beneficiano della deroga prevista all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), secondo comma o per qualsiasi altra persona che non è soggetto passivo;
c) le cessioni di prodotti soggetti ad accisa spediti o trasportati, per essere consegnati all'acquirente, dal venditore, dall'acquirente o per conto dei medesimi, fuori del territorio di cui all'articolo 3 ma all'interno della Comunità, quando tali cessioni sono effettuate a soggetti passivi o a persone giuridiche che non sono soggetti passivi che beneficiano della deroga di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), secondo comma, purché la spedizione o il trasporto dei beni siano effettuati in conformità dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5, o dell'articolo 16 della direttiva 92/12/CEE.
L'esenzione non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa effettuate da soggetti passivi che beneficiano della franchigia dall'imposta di cui all'articolo 24;
d) le cessioni di beni ai sensi dell'articolo 28 bis, paragrafo 5, lettera b) che beneficerebbero delle esenzioni di cui sopra se fossero effettuate ad un altro soggetto passivo.
B. Esenzione degli acquisti intracomunitari di beni
Fatte salve altre disposizioni comunitarie e alle condizioni da essi fissate per assicurare una corretta e semplice applicazione delle esenzioni qui di seguito e prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso, gli Stati membri esentano:
a) gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione da parte di soggetti passivi sarebbe comunque esentata all'interno del paese;
b) gli acquisti intracomunitari di beni la cui importazione sarebbe comunque esentata in applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1;
c) gli acquisti intracomunitari di beni per i quali, in applicazione dell'articolo 17, paragrafi 3 e 4, l'acquirente dei beni beneficerebbe comunque del diritto al rimborso totale dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 1.
C. Esenzioni delle prestazioni di trasporto
Gli Stati membri esentano le prestazioni intracomunitarie di trasporto di beni fornite a destinazione o in provenienza delle isole che formano le regioni autonome delle Azzorre e di Madera, nonché le prestazioni di trasporto di beni fornite tra dette isole.
D. Esenzioni all'importazione di beni
Gli Stati membri esentano le importazioni di beni spediti o trasportati da un territorio terzo e importati in uno Stato membro diverso da quello d'arrivo della spedizione o del trasporto se la cessione dei beni, effettuata dall'importatore ai sensi del' ►M18 articolo 21, paragrafo 4 ◄ , è esente ai sensi del punto A.
Gli Stati membri stabiliscono le condizioni di tale esenzione in modo da assicurarne la corretta e semplice applicazione e da prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso.
E. Altre esenzioni
1) All'articolo 16,
— il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
—
«1. Fatte salve le altre disposizioni fiscali comunitarie, gli Stati membri, con riserva della consultazione di cui all'articolo 29, possono prendere misure particolari per esentare le operazioni seguenti o alcune di esse, a condizione che non mirino ad una utilizzazione e/o ad un consumo finale e che l'importo dell'imposta sul valore aggiunto, dovuto all'atto dello svincolo dai regimi o dell'uscita dalle situazioni di cui ai punti da A ad E, corrisponda all'importo dell'imposta che sarebbe stato dovuto se ognuna di tali operazioni fosse stata oggetto di imposta all'interno del paese:
A. le importazioni di beni destinati ad essere immessi in un regime di deposito diverso da quello doganale;
B. le cessioni di beni destinati ad essere:
a) portati in dogana e immessi, se del caso, in deposito provvisorio;
b) immessi in una zona franca o in un deposito franco;
c) immessi in un regime di deposito doganale o in un regime di perfezionamento attivo;
d) ammessi nel mare territoriale:
— per essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione o del loro equipaggiamento, nonché per collegare dette piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente;
— per il rifornimento delle piattaforme di perforazione o di sfruttamento;
e) immessi, nel paese, in un regime di deposito diverso da quello doganale.
Ai fini del presente articolo si considerano depositi non doganali:
— per i prodotti soggetti ad accisa, i luoghi definiti come depositi fiscali ai sensi dell'articolo 4, lettera b), della direttiva 92/12/CEE;
— peri beni non soggetti ad accisa, i luoghi definiti tali dagli Stati membri. Gli Stati membri non possono tuttavia istituire un regime di deposito non doganale quando tali beni sono destinati ad essere ceduti allo stadio del commercio al minuto.
Gli Stati membri possono tuttavia prevedere un siffatto regime per i beni destinati:
— a soggetti passivi ai fini delle cessioni effettuate alle condizioni di cui all'articolo 28 duodecies;
— a punti di vendita, ai sensi dell'articolo 28 duodecies, ai fini delle cessioni effettuate per viaggiatori che si recano in un paese terzo, con un volo o una traversata marittima, e che sono esentate a norma dell'articolo 15;
— a soggetti passivi ai fini delle cessioni effettuate per viaggiatori a bordo di un aereo o di una nave, durante un volo o una traversata marittima il cui luogo di destinazione è situato al di fuori della Comunità;
— a soggetti passivi ai fini delle cessioni effettuate in esenzione dall'imposta a norma dell'articolo 15, punto 10.
I luoghi di cui alle lettere a), b), c) e d) sono quelli definiti tali dalle disposizioni doganali comunitarie in vigore;
C. le prestazioni di servizi inerenti alle cessioni di beni di cui al punto B;
D. le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi effettuate:
a) nei luoghi di cui al punto B, lettere da a) a d), conservando una delle situazioni di cui alle stesse lettere;
b) nei luoghi di cui al punto B, lettera e) conservando, all'interno del paese, la situazione di cui alla medesima lettera.
Quando si avvalgono della facoltà di cui alla lettera a) per le operazioni effettuate in depositi doganali, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la definizione di regimi di deposito non doganale che consentano l'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b) alle stesse operazioni riguardanti i beni di cui all'allegato J e effettuate in tali depositi non doganali;
E. le cessioni:
— di beni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), con mantenimento dei regimi di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione o di transito esterno,
— di beni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), con il mantenimento della procedura del transito comunitario interno di cui all'articolo 33 bis,
nonché le prestazioni di servizi inerenti a tali forniture.
In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), primo comma, il soggetto passivo dell'imposta dovuta in conformità del primo comma è la persona che svincola i beni dai regimi o dalle situazioni elencati nel presente paragrafo.
Allorché lo svincolo dei beni dai regimi o dalle situazioni di cui al presente paragrafo dà luogo ad un'importazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lo Stato membro di cui i beni sono importati adotta le misure necessarie per evitare una duplice imposizione all'interno del paese.»
— è aggiunto il seguente paragrafo:
—
«1 bis. Quando si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le acquisizioni intracomunitarie di beni destinati ad essere sottoposti ad uno dei regimi o ad una delle situazioni di cui al paragrafo 1, punto B, beneficino delle medesime disposizioni applicate alle cessioni di beni effettuate all'interno del paese alle medesime condizioni.»
2. All'articolo 16, paragrafo 2:
— dopo i termini «possono esentare» sono aggiunti i termini «gli acquisti intracomunitari di beni effettuati da un soggetto passivo» e dopo i termini «che intende farne l'esportazione» sono aggiunti i termini «fuori della Comunità»;
— sono aggiunti i commi seguenti:
—
«Quando si avvalgano di tale facoltà e con riserva delle consultazioni previste all'articolo 29, gli Stati membri esentano allo stesso modo gli acquisti intracomunitari di beni effettuati da un soggetto passivo, le importazioni e le cessioni di beni destinati a un soggetto passivo in vista di una successiva cessione, tal quali o previa trasformazione, effettuata alle condizioni di cui all'articolo 28 quater, parte A, nonché le prestazioni di servizi connesse a tali cessioni, entro i limiti dell'importo delle cessioni di beni effettuate dal soggetto passivo, alle condizioni di cui all'articolo 28 quater, parte A, nel corso dei dodici mesi precedenti.
Gli Stati membri possono fissare un limite comune all'importo delle esenzioni che concedono in applicazione del primo comma e in applicazione del secondo comma.»
3. Ciascuno Stato membro prende misure particolari per non assoggettare all'imposta sul valore aggiunto gli acquisti intracomunitari di beni effettuati ai sensi dell'articolo 28 ter, parte A, paragrafo 1 all'interno del proporio territorio qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:
— l'acquisto intracomunitario di beni sia effettuato da un soggetto passivo non residente all'interno del paese ma registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in un altro Stato membro,
— l'acquisto intracomunitario di beni sia effettuato per le esigenze di una cessione successiva di tali beni effettuata all'interno del paese dal suddetto soggetto passivo,
— i beni acquistati in tal modo dal soggetto passivo siano direttamente spediti o trasportati da uno Stato membro diverso da quello all'interno del quale egli è registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e destinati alla persona per la quale egli effettua la cessione successiva,
— il destinatario della cessione successiva sia un altro soggetto passivo o un ente che non è soggetto passivo, registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno del paese,
— tale destinatario sia stato designato, conformemente all' ►M18 articolo 21, paragrafo 1, lettera c) ◄ , come debitore dell'imposta dovuta per la cessione effettuata dal soggetto passivo non residente all'interno del paese.
1. Il fatto generatore dell'imposta si verifica al momento dell'effettuazione dell'acquisto intracomunitario di beni. L'acquisto intracomunitario di beni è considerato effettuato nel momento in cui è considerata effettuata la cessione all'interno del paese di beni analoghi.
2. Per gli acquisti intracomunitari di beni, l'imposta diventa esigibile il 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore.
3. In deroga al paragrafo 2 l'imposta diventa esigibile al momento del rilascio della fattura ►M20 ————— ◄ di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera a), primo comma quando detta fattura ►M20 ————— ◄ è stata rilasciata all'acquirente prima del giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore.
4. In deroga all'articolo 10, paragrafo 2, l'imposta diventa esigibile, per le cessioni di beni effettuate alle condizioni di cui all'articolo 28 quater, punto A, il 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore.
Tuttavia, l'imposta diventa esigibile al momento del rilascio della fattura ►M20 ————— ◄ quando detta fattura ►M20 ————— ◄ è stata rilasciata prima del giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore.
1. La base imponibile è costituita, per l'acquisto intracomunitario di beni, dagli stessi elementi stabiliti per determinare, conformemente all'articolo 11, punto A, la base imponibile della cessione degli stessi beni all'interno del paese. ►M6 In particolare, per gli acquisti intracomunitari di beni di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 6, la base imponibile è determinata a norma dell'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 2 e 3. ◄
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'accisa dovuta o assolta da chi effettua l'acquisto intracomunitario di un prodotto soggetto ad accisa sia compresa nella base imponibile conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, punto A, paragrafo 2, lettera a). ►M6 Se dopo il momento in cui viene effettuato l'acquisto intracomunitario di beni l'acquirente ottiene il rimborso delle accise assolte nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni stessi, la base imponibile è ridotta in misura corrispondente nello Stato membro nel quale l'acquisto intracomunitario è effettuato. ◄
2. Per le cessioni di beni di cui all'articolo 28 quater, parte A, lettera d), la base imponibile è determinata a norma dell'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 2 e 3.
►M6 3. ◄ L'aliquota d'imposta applicabile agli acquisti intracomunitari di beni è quella in vigore al momento in cui l'imposta diventa esigible.
►M6 4. ◄ L'aliquota d'imposta applicabile all'acquisto intracomunitario di un bene è quella applicata all'interno del paese per la cessione dello stesso bene.
1. Il testo dell'articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4 è sostituito dal testo seguente:
1.«2. Nella misura in cui i beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall'imposta di cui è debitore:
a) l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta all'interno del paese per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo;
b) l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per i beni importati all'interno del paese;
c) l'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), dell'articolo 6, paragrafo 3 e dell'articolo 28 bis, paragrafo 6,
d) l'imposta sul valore aggiunto dovuta a sensi dell'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a).
1.3. Gli Stati membri accordano altresì ad ogni soggetto passivo la deduzione o il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di cui al paragrafo 2 nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini:
a) di sue operazioni relative alle attività economiche di cui all'articolo 4, paragrafo 2, effettuate all'estero che darebbero diritto a deduzione se fossero effettuate all'interno del paese;
b) di sue operazioni esenti ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettere g) e i), dell’articolo 15, dell’articolo 16, paragrafo 1, punti B, C, D ed E, e paragrafo 2, e dell’articolo 28 quater, parti A e C;
c) di sue operazioni esenti ai sensi dell'articolo 13, punto B, lettera a) e lettera d), punti da 1 a 5, quando il cliente risieda fuori della Comunità o quando tali operazioni sono direttamente connesse a beni destinati a essere esportati in un paese non appartenente alla Comunità.
1.4. Il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di cui al paragrafo 3 viene effettuato:
— a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti all'interno del paese ma che sono stabiliti in un altro Stato membro, secondo le modalità d'applicazione stabilite dalla direttiva 79/1072/CEE ( 9 );
— a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti nel territorio della Comunità, secondo le modalità d'applicazione stabilite dalla direttiva 86/560/CEE ( 10 ).»
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che precedono:
a) i soggetti passivi di cui all'articolo 1 della direttiva 79/1072/CEE che abbiano effettuato all'interno del paese unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali il destinatario è stato designato come debitore dell'imposta ai sensi dell' ►M18 articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e c) ◄ , sono anch'essi considerati, ai fini dell'applicazione di detta direttiva, soggetti passivi non residenti all'interno del paese;
b) i soggetti passivi di cui all'articolo 1 della direttiva 86/560/CEE che abbiano effettuato all'interno del paese unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali il destinatario è stato designato come debitore dell'imposta ai sensi dell' ►M18 articolo 21, paragrafo 1 ◄ , lettera a), sono considerati anch'essi, ai fini dell'applicazione di detta direttiva, soggetti passivi non residenti all'interno della Comunità;
c) le direttive 79/1072/CEE e 86/560/CEE non riguardano le cessioni di beni esentate, o che possono essere esentate, a norma dell'articolo 28 quater, parte A, quando i beni oggetto della cessione sono spediti o trasportati dall'acquirente o per suo conto.»
2. Il testo dell'articolo 18, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
2.«1. Per poter esercitare il diritto a deduzione, il soggetto passivo deve:
a) per la deduzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), essere in possesso di una fattura redatta i sensi dell'articolo 22, paragrafo 3;
b) per la deduzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), essere in possesso di un documento che lo indichi quale destinatario o importatore e che menzioni l'ammontare dell'imposta dovuta o ne consenta il calcolo;
c) per la deduzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera c), assolvere le formalità stabilite da ogni Stato membro;
d) quando è tenuto al pagamento dell'imposta quale acquirente o destinatario, in caso d'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, assolvere le formalità fissate da ogni Stato membro;
e) per la deduzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera d), aver riportato sulla dichiarazione prevista all'articolo 22, paragrafo 4 tutti i dati necessari per constatare l'ammontare dell'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di beni ed essere in possesso di una fattura conforme all'articolo 22, paragrafo 3.»
3. All'articolo 18 è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. Gli Stati membri possono autorizzare un soggetto passivo che non sia in possesso di una fattura conforme all'articolo 22, paragrafo 3, a procedere alla deduzione prevista dall'articolo 17, paragrafo 2, lettera d); essi fissano le condizioni e le modalità di applicazione della presente disposizione.»
Il testo dell'articolo 21 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 21
Debitori dell'imposta verso l'erario
1. L'imposta sul valore aggiunto è dovuta in regime interno:
a) dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile, diversa da quelle di cui alle lettere b), c) e f). Se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nel paese, gli Stati membri possono, alle condizioni da essi stabilite, prevedere che il debitore dell'imposta è il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi imponibile;
◄
b) dai destinatari soggetti passivi di un servizio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) o dai destinatari, iscritti al registro dell'imposta sul valore aggiunto all'interno del paese, di un servizio di cui all'articolo 28 ter, C, D, E ed F, se i servizi sono effettuati da un soggetto passivo non residente all'interno del paese;
c) dal destinatario della cessione di beni, quando si verificano le seguenti condizioni:
— l'operazione imponibile è una cessione di beni effettuata alle condizioni di cui all'articolo 28 quater, E, punto 3,
— il destinatario della cessione di beni è un altro soggetto passivo oppure una persona giuridica che non è soggetto passivo iscritto al registro dell'imposta sul valore aggiunto all'interno del paese,
— la fattura rilasciata dal soggetto passivo non residente all'interno del paese è conforme all'articolo 22, paragrafo 3.
Tuttavia gli Stati membri possono prevedere una deroga a quest'obbligo nel caso in cui il soggetto passivo non residente all'interno del paese abbia nominato un rappresentante fiscale in detto paese;
d) da chiunque indichi l'imposta sul valore aggiunto in una fattura ►M20 ————— ◄ ;
e) dalla persona che effettua un acquisto intracomunitario di beni imponibile;
f) dalle persone identificate ai fini dell'IVA nel territorio del paese e che sono destinatarie delle cessioni di beni disciplinate dall'articolo 8, paragrafo 1, lettere d) o e), se queste sono effettuate da un soggetto passivo non stabilito nel paese.
◄
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1:
a) Se il debitore dell'imposta, a norma delle disposizioni del paragrafo 1, è un soggetto passivo non residente nel territorio del paese, gli Stati membri possono consentirgli di designare un rappresentante fiscale come debitore dell'imposta in sua vece. Questa possibilità è soggetta alle condizioni stabilite da ciascuno Stato membro.
b) Qualora l'operazione imponibile sia effettuata da un soggetto passivo non residente all'interno del paese e qualora non esista, con il paese in cui tale soggetto passivo risiede, alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza, analogamente a quanto previsto dalle direttive 76/308/CEE ( 11 ) e 77/799/CEE ( 12 ) e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) ( 13 ), gli Stati membri possono adottare disposizioni che stabiliscano che il debitore dell'imposta è un rappresentante fiscale designato dal soggetto passivo non residente.
3. Nelle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una persona diversa dal debitore dell'imposta sia responsabile in solido per il versamento dell'imposta.
4. All'importazione: dalle persone designate o riconosciute come debitori dell'imposta dallo Stato membro d'importazione.»
◄
Il testo dell'articolo 22 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 22
Obblighi in regime interno
1. |
a) Ogni soggetto passivo deve dichiarare l'inizio, il cambiamento o la cessazione della propria attività in qualità di soggetto passivo. Gli Stati membri, secondo modalità da essi definite, permettono al soggetto passivo di effettuare tali dichiarazioni per via elettronica, e possono anche rendere obbligatorio il ricorso ai mezzi elettronici.
◄
b) Fatta salva la lettera a), ogni soggetto passivo di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), secondo comma deve dichiarare che effettua acquisti intracomunitari di beni quando non sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione della deroga prevista da tale articolo.
c) Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché sia possibile identificare tramite un numero individuale:
— ogni soggetto passivo, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 4, che effettua all'interno del territorio del paese cessioni di beni o prestazioni di servizi che gli diano diritto a deduzione, diverse dalla cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali l'imposta è dovuta unicamente dal cliente o dal destinatario a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a), b), c) o f). Gli Stati membri, tuttavia, hanno la facoltà di non identificare determinati soggetti passivi, precisati all'articolo 4, paragrafo 3;
◄
— ogni soggetto passivo di cui al paragrafo 1, lettera b), nonché ogni soggetto passivo che si sia avvalso dell'opzione prevista dall'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), terzo comma;
— ogni soggetto passivo che effettua all'interno del paese acquisti intracomunitari di beni ai fini di proprie operazioni, quando queste rientrano fra le attività economiche di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e sono effettuate all'estero.
d) Il numero individuale di identificazione comporta un prefisso conforme alla norma internazionale codice ISO-3166 alfa 2, che consente di identificare lo Stato membro da cui è stato attribuito. ►M20 Tuttavia la Repubblica ellenica è autorizzata a utilizzare il prefisso “EL”. ◄
e) Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché il loro sistema di identificazione permetta di distinguere i soggetti passivi contemplati dalla lettera c), garantendo così la corretta applicazione del regime transitorio di tassazione delle operazioni intracomunitarie di cui al presente titolo.
2. |
a) Ogni soggetto passivo deve tenere una contabilità che sia sufficientemente particolareggiata da consentire l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ed i relativi controlli da parte dell'amministrazione fiscale. |
b) Il soggetto passivo deve tenere un registro dei beni spediti o trasportati da lui stesso o per suo conto al di fuori del territorio di cui all'articolo 3 ma all'interno della Comunità, ai fini delle operazioni di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 5, lettera b), quinto, sesto e settimo trattino.
Ogni soggetto passivo deve tenere una contabilità sufficientemente particolareggiata per consentire di identificare i beni che gli sono stati spediti da un altro Stato membro, da parte o per conto di un soggetto passivo registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in quest'altro Stato membro e che costituiscono oggetto di una prestazione di servizio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), terzo o quarto trattino.
3. |
a) Ogni soggetto passivo assicura che sia emessa, da lui stesso, dal suo cliente o, in suo nome e per suo conto, da un terzo una fattura, per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che effettua per conto di un altro soggetto passivo o una persona giuridica che non è soggetto passivo. Parimenti, ogni soggetto passivo assicura che sia emessa, da lui stesso, dal suo cliente o, in suo nome e per suo conto, da un terzo una fattura per le cessioni di beni di cui all'articolo 28 ter, B, paragrafo 1, e per le cessioni di beni che effettua alle condizioni previste dall'articolo 28 quater, A. Parimenti, ogni soggetto passivo assicura che sia emessa, da lui stesso, dal suo cliente o, in suo nome e per suo conto, da un terzo una fattura, per gli acconti che gli sono corrisposti prima che sia effettuata una delle cessioni di beni di cui al primo comma, nonché per gli acconti che gli sono corrisposti da un altro soggetto passivo, oppure da una persona giuridica che non è soggetto passivo, prima che sia ultimata la prestazione di servizi. Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi l'obbligo di emettere una fattura, per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui ai commi precedenti, effettuate sul loro territorio. In tal caso, gli Stati membri possono imporre per queste fatture obblighi meno restrittivi di quelli elencati alle lettere b), c) e d). Gli Stati membri possono dispensare i soggetti passivi dall'obbligo di emettere una fattura per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che effettuano sul loro territorio e che beneficiano di una esenzione ai sensi dell'articolo 13 e dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera a) e paragrafo 3, lettera b), accompagnata o meno dal rimborso dell'imposta corrisposta nella fase precedente. Tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale sono assimilati alle fatture. Gli Stati membri sul cui territorio sono effettuate le cessioni di beni o le prestazioni di servizio possono esonerare da alcune delle indicazioni obbligatorie i documenti o messaggi di cui sopra. Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi sul loro territorio un termine per l'emissione delle fatture. Alle condizioni stabilite dagli Stati membri sul cui territorio sono effettuate le cessioni di beni o le prestazioni di servizi può essere compilata una fattura periodica per diverse cessioni di beni o prestazioni di servizi distinte. La compilazione di fatture da parte del cliente di un soggetto passivo per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi fornitegli da tale soggetto passivo è autorizzata previo consenso delle parti e purché ogni fattura sia oggetto di accettazione da parte del soggetto passivo che esegue la cessione di beni o la prestazione di servizi. Gli Stati membri sul cui territorio sono effettuate le cessioni di beni o le prestazioni di servizi determinano le condizioni e modalità del consenso preliminare e delle procedure di accettazione tra il soggetto passivo ed il cliente. Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi che effettuano la cessione di beni o la prestazione di servizi sul loro territorio altre condizioni per l'emissione di fatture da parte dei loro clienti. Essi possono esigere per esempio che tali fatture siano emesse a nome e per conto del soggetto passivo. Tali condizioni devono comunque essere identiche qualunque sia il luogo di stabilimento del cliente. Gli Stati membri possono inoltre imporre ai soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi sul loro territorio condizioni specifiche nel caso in cui il terzo o il cliente che emette le fatture sia stabilito in un paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure ( 14 ), dalla direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette ( 15 ) e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) ( 16 ). |
b) Salve le disposizioni speciali previste dalla presente direttiva, nelle fatture emesse a norma della lettera a), primo, secondo e terzo comma sono obbligatorie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto soltanto le indicazioni seguenti:
— la data del suo rilascio,
— un numero sequenziale, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo unico,
— il numero di identificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al paragrafo 1, lettera c), sotto il quale il soggetto passivo ha effettuato la cessione di beni o la prestazione di servizi,
— se il cliente è debitore d'imposta per la cessione di beni o la prestazione di servizi o se ha ricevuto una cessione di beni di cui all'articolo 28 quater A, il numero di identificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al paragrafo 1, lettera c), sotto il quale ha ricevuto una cessione di beni o una prestazione di servizi,
— nome e indirizzo completo del soggetto passivo e del suo cliente,
— quantità e natura dei beni ceduti o entità e natura dei servizi resi,
— data in cui è effettuata o ultimata la cessione di beni o la prestazione di servizi o data in cui è corrisposto l'acconto di cui alla lettera a), secondo comma, sempreché tale data sia determinata e diversa dalla data di emissione della fattura,
— base imponibile per ciascuna aliquota o esonero, prezzo unitario tasse escluse, nonché eventuali sconti, riduzioni o ristorni se non sono compresi nel prezzo unitario,
— aliquota pertinente,
— importo dell'imposta da pagare, tranne in caso di applicazione di un regime specifico per il quale la presente direttiva escluda tale indicazione,
— in caso di esenzione o quando il cliente è debitore dell'imposta, il riferimento alla opportuna disposizione della presente direttiva, alla disposizione nazionale corrispondente o ad altre informazioni che indichino che la cessione è esonerata o soggetta alla procedura di “reverse charge”,
— in caso di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, i dati elencati all'articolo 28 bis, paragrafo 2,
— in caso di applicazione del regime del margine di utile, il riferimento all'articolo 26 o 26 bis, o alle corrispondenti disposizioni nazionali, o ad altre informazioni che indichino che è stato applicato il regime del margine di utile,
— se il debitore dell'imposta è un rappresentante fiscale ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, il numero di identificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al paragrafo 1, lettera c) è quello del rappresentante fiscale, corredato del nome e dell'indirizzo completo.
Gli Stati membri possono richiedere ai soggetti passivi stabiliti nel loro territorio che forniscono beni o servizi sul loro territorio di indicare il numero di identificazione di cui al paragrafo 1, lettera c), ai fini dell'imposta sul valore aggiunto del loro cliente in casi diversi da quelli di cui al quarto trattino del primo comma.
Gli Stati membri non impongono che le fatture siano firmate.
Gli importi figuranti sulla fattura possono essere indicati in qualsiasi moneta, purché l'importo dell'imposta da pagare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi utilizzando il meccanismo di conversione di cui all'articolo 11 C (2).
Qualora ne ravvisino la necessità ai fini del controllo, gli Stati membri possono esigere una traduzione nelle lingue nazionali delle fatture relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizi effettuate sul loro territorio nonché di quelle ricevute dai soggetti passivi stabiliti sul loro territorio.
c) Le fatture emesse a norma della lettera a) possono essere trasmesse su carta oppure, previo accordo del destinatario, per via elettronica.
Le fatture trasmesse per via elettronica sono accettate dagli Stati membri a condizione che l'autenticità della loro origine e l'integrità del loro contenuto siano garantite:
— mediante una firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 2, punto 2), della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche ( 17 ); gli Stati membri possono tuttavia esigere che la firma elettronica avanzata sia basata su un certificato qualificato e sia creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 6 e 10, della citata direttiva,
— mediante la trasmissione elettronica di dati (EDI) quale definita all'articolo 2 della raccomandazione 1994/820/CE del 19 ottobre 1994, relativa agli aspetti giuridici della trasmissione elettronica di dati ( 18 ) della Commissione, qualora l'accordo per questa trasmissione preveda l'uso di procedure che garantiscano l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati; gli Stati membri possono tuttavia, salve condizioni da essi stabilite, prevedere l'esigenza di un ulteriore documento riassuntivo cartaceo.
Le fatture possono tuttavia essere trasmesse per via elettronica secondo altri metodi, previo accordo dello Stato o degli Stati membri interessati. La Commissione presenterà, entro e non oltre il 31 dicembre 2008, una relazione, corredata di un'appropriata proposta di modifica delle condizioni per la fatturazione elettronica, per tener conto degli eventuali sviluppi tecnologici in questo campo.
Gli Stati membri non possono imporre ai soggetti passivi che effettuano la cessione di beni o la prestazione di servizi sul loro territorio altri obblighi o formalità relativi all'uso di un sistema di trasmissione delle fatture per via elettronica. Essi, tuttavia, possono prevedere che fino al 31 dicembre 2005 l'uso di tale sistema sia oggetto di notificazione preventiva.
Gli Stati membri possono stabilire condizioni specifiche per l'emissione per via elettronica di fatture relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizi effettuate sul loro territorio, a partire da un paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalle direttive 76/308/CEE e 77/799/CEE e dal regolamento (CEE) n. 218/92.
In caso di lotti comprendenti una pluralità di fatture trasmesse per via elettronica allo stesso destinatario, le indicazioni comuni alle diverse fatture possano essere menzionate una sola volta, nella misura in cui, per ogni fattura, la totalità delle informazioni sia accessibile.
d) Ogni soggetto passivo deve provvedere all'archiviazione di copie delle fatture emesse da lui stesso, dal suo cliente o, in suo nome e per suo conto, da un terzo, nonché delle fatture che ha ricevuto.
Ai fini della presente direttiva, il soggetto passivo può stabilire il luogo di archiviazione, a condizione di mettere a disposizione senza indugio delle autorità competenti ad ogni loro eventuale domanda tutte le fatture o informazioni così archiviate. Gli Stati membri possono tuttavia esigere da un soggetto passivo stabilito sul loro territorio la comunicazione, del luogo di archiviazione quando esso si trovi fuori dal loro territorio. Gli Stati membri possono inoltre esigere da un soggetto passivo stabilito sul loro territorio l'archiviazione all'interno del paese delle fatture emesse da lui stesso o dal suo cliente o in suo nome e per suo conto, da un terzo, nonché di tutte le fatture che ha ricevuto, laddove l'archiviazione non sia stata effettuata tramite un mezzo elettronico che garantisca un accesso completo e in linea ai dati in questione.
L'autenticità dell'origine delle fatture e l'integrità del loro contenuto, nonché la loro leggibilità, devono essere garantite durante tutto il periodo di archiviazione. Per le fatture di cui alla lettera c), terzo comma, i dati che esse contengono non possono essere modificati e devono rimanere leggibili durante tale periodo.
Gli Stati membri stabiliscono il periodo per il quale i soggetti passivi devono provvedere all'archiviazione delle fatture relative alla cessione di beni o alla prestazione di servizi effettuate sul loro territorio, nonché di quelle ricevute dai soggetti passivi stabiliti sul loro territorio.
Per garantire il rispetto delle condizioni di cui al terzo comma, gli Stati membri di cui al quarto comma possono esigere che le fatture siano archiviate nella forma originale, cartacea o elettronica, in cui sono state trasmesse. Qualora le fatture siano archiviate per via elettronica, essi possono esigere altresì l'archiviazione dei dati che garantiscono l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto di ciascuna fattura.
Gli Stati membri di cui al quarto comma possono imporre condizioni specifiche che vietano o limitano l'archiviazione delle fatture in un paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalle direttive 76/308/CEE e 77/799/CEE e dal regolamento (CEE) n. 218/92, nonché il diritto di accesso per via elettronica, scarico e utilizzazione di cui all'articolo 22 bis.
Gli Stati membri possono prevedere, alle condizioni da essi fissate, l'obbligo di archiviare fatture ricevute da persone che non sono soggetti passivi.
e) Ai fini delle lettere c) e d), si intende per trasmissione e archiviazione di una fattura “per via elettronica” la trasmissione o la messa a disposizione del destinatario e l'archiviazione effettuate mediante attrezzature elettroniche di trattamento (inclusa la compressione numerica) e di memorizzazione di dati, e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.
Ai fini della presente direttiva gli Stati membri accettano come fattura il documento o messaggio cartaceo o elettronico che soddisfa le condizioni stabilite dal presente paragrafo.
4. |
a) Ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione entro un termine che dovrà essere stabilito dagli Stati membri. Tale termine non dovrà superare di due mesi la scadenza di ogni periodo fiscale. Il periodo fiscale può essere fissato dagli Stati membri in un mese, due mesi, ovvero un trimestre. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire periodi diversi, comunque non superiori ad un anno. Gli Stati membri, secondo modalità da essi definite, permettono al soggetto passivo di effettuare tali dichiarazioni per via elettronica e possono anche rendere obbligatorio il ricorso ai mezzi elettronici.
◄
b) Nella dichiarazione devono figurare tutti i dati necessari ad accertare l'importo dell'imposta esigibile e quello delle deduzioni da operare, compresi, se del caso, qualora risulti necessario per fissare la base imponibile, l'importo complessivo delle operazioni relative a tale imposta e a tali deduzioni, nonché l'importo delle operazioni esenti.
c) Nella dichiarazione devono inoltre figurare:
— da un lato, l'importo totale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle cessioni di beni di cui all'articolo 28 quater, punto A, per le quali l'imposta è diventata esigibile nel corso del periodo.
— Deve inoltre essere aggiunto l'importo totale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle cessioni di beni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), seconda frase e all'articolo 28 ter, punto B, paragrafo 1 effettuate all'interno di un altro Stato membro per le quali l'imposta è diventata esigibile nel corso del periodo di dichiarazione, allorché il luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni è situato all'interno del paese;
— dall'altro, l'importo totale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, degli acquisti intracomunitari di beni di cui all'articolo 28 bis, paragrafi 1 e 6, effettuati all'interno del paese e per i quali l'imposta è divenuta esigibile.
— Debbono inoltre essere aggiunti l'importo totale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle cessioni di beni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), ed all'articolo 28 ter, parte B, paragrafo 1, effettuate all'interno del paese e per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel corso del periodo di dichiarazione, allorché il luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni è situtato sul territorio di un altro Stato membro, nonché l'importo totale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle cessioni di beni effettuate all'interno del paese, per le quali il soggetto passivo è stato designato quale debitore dell'imposta, in conformità dell'articolo 28 quater, parte E, paragrafo 3 ed a titolo delle quali l'imposta è divenuta esigibile nel corso del periodo di dichiarazione.
5. Ogni soggetto passivo deve pagare l'importo netto dell'imposta sul valore aggiunto al momento della presentazione della dichiarazione periodica. Gli Stati membri possono tuttavia stabilire un'altra scadenza per il pagamento di questo importo o riscuotere acconti provvisori.
6. |
a) Gli Stati membri hanno la facoltà di chiedere al soggetto passivo una dichiarazione relativa a tutte le operazioni effettuate nell'anno precedente, che contenga tutti i dati di cui al paragrafo 4. Questa dichiarazione deve contenere tutti gli elementi necessari per eventuali rettifiche. Gli Stati membri, secondo modalità da essi definite, permettono al soggetto passivo di effettuare tali dichiarazioni per via elettronica e possono anche rendere obbligatorio il ricorso ai mezzi elettronici.
◄
b) Il soggetto passivo titolare di un numero di partita IVA deve inoltre depositare un elenco riassuntivo contenente dati sugli acquirenti titolari di un numero di partita IVA cui ha ceduto dei beni ai sensi dell'articolo 28 quater, punto A, lettere a) e d), nonché sui destinatari titolari di un numero di partita IVA, delle operazioni di cui al quinto comma.
L'elenco ricapitolativo è sottoscritto per ogni trimestre civile entro un termine e secondo modalità che saranno fissati dagli Stati membri, i quali adottano le misure necessarie affinché siano comunque rispettate le disposizioni concernenti la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette. Gli Stati membri, secondo modalità da essi definite, permettono al soggetto passivo di effettuare tali dichiarazioni per via elettronica e possono anche rendere obbligatorio il ricorso ai mezzi elettronici.
Nell'elenco ricapitolativo devono figurare:
— il numero di identificazione del soggetto passivo all'interno del paese, con il quale ha effettuato cessioni di beni alle condizioni previste ►M6 all'articolo 28 quater, titolo A, lettera a) ◄ ,
— il numero di partita IVA in un altro Stato membro di ogni acquirente con il quale gli sono stati ceduti i beni,
— e, per ogni acquirente, l'importo totale delle cessioni di beni effettuate dal soggetto passivo. Questi importi sono dichiarati per il trimestre civile nel corso del quale l'imposta è divenuta esigibile.
Devono parimenti figurare nell'elenco ricapitolativo:
— per le cessioni di beni di cui ►M6 all'articolo 28 quater, parte A, lettera d) ◄ , il numero di identificazione ai fini IVA del soggetto passivo all'interno del paese, il suo numero di identificazione nello Stato membro di arrivo del trasporto ►M6 nonché l'importo totale di dette cessioni, determinato in conformità dell'articolo 28 sexies, paragrafo 2 ◄ ;
— l'importo delle rettifiche effettuate in applicazione dell'articolo 11, parte C, paragrafo 1. Tali importi sono dichiarati per il trimestre civile durante il quale la rettifica viene notificata all'acquirente.
▼M10 —————
Nei casi previsti dall'articolo 28 ter, parte A, paragrafo 2, terzo comma, il soggetto passivo identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno del paese, deve menzionare in modo distinto nel resoconto:
— il proprio numero di identificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno del paese con il quale ha effettuato l'acquisto intracomunitario e la successiva cessione di beni,
— il numero con il quale è identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'interno dello Stato membro di destinazione della spedizione o del trasporto dei beni il destinatario della successiva cessione effettuata dal soggetto passivo,
— inoltre, per ciascuno di detti destinatari, l'importo totale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle cessioni così effettuate dal soggetto passivo all'interno dello Stato membro di destinazione della spedizione o del trasporto dei beni. I suddetti importi sono dichiarati per il trimestre civile nel corso del quale l'imposta è divenuta esigibile.
c) In deroga alla lettera b), gli Stati membri possono:
— chiedere che gli elenchi ricapitolativi siano depositati su base mensile;
— chiedere che gli elenchi ricapitolativi contengano maggiori informazioni.
d) Per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi effettuate, alle condizioni previste all'articolo 28 quater, punto A, lettera b), da un soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA, per un acquirente non identificato ai fini dell'IVA, o da un soggetto passivo di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 4, gli Stati membri prendono le misure del caso affinché il venditore comunichi tutte le informazioni necessarie per consentire l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e il suo controllo da parte dell'amministrazione.
e) Gli Stati membri possono chiedere ai soggetti passivi che effettuano all'interno del paese acquisti intracomunitari di beni ai sensi dell'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 6 di presentare dichiarazioni dettagliate in merito a tali acquisti, a condizione tuttavia che siffatte dichiarazioni non possano essere richieste per periodi inferiori a un mese.
Gli Stati membri possono parimenti chiedere alle persone che effettuano acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera b) di fornire, al momento della presentazione della dichiarazione di cui al paragrafo 4, tutte le informazioni necessarie all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e al suo controllo da parte dell'amministrazione.
7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone che, a norma ►C3 dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2 ◄ , sono considerate debitori dell'imposta in luogo del soggetto passivo, non residente nel territorio del paese, assolvano gli obblighi di dichiarazione e di pagamento di cui al presente articolo; essi adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone che, a norma dell'articolo 21, punto 3, sono considerate responsabili in solido del pagamento dell'imposta, assolvano gli obblighi di pagamento di cui al presente articolo.
8. Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire, subordinatamente al rispetto del principio della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengano necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'imposta e ad evitare le frodi, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.
Gli Stati membri non possono avvalersi della facoltà di cui al primo comma per imporre obblighi supplementari rispetto a quelli previsti al paragrafo 3.
9. |
a) Gli Stati membri possono esonerare da determinati obblighi o da qualsiasi obbligo: — i soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi esenti dall'imposta in applicazione degli articoli 13 e 15, — i soggetti passivi che beneficiano della franchigia dall'imposta prevista all'articolo 24 e della deroga prevista all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), secondo comma, — i soggetti passivi che non effettuano nessuna delle operazioni menzionate al paragrafo 4, lettera c). Fatte salve le disposizioni di cui alla lettera d), per quanto riguarda i soggetti passivi di cui al terzo trattino, gli Stati membri non possono tuttavia esonerarli dagli obblighi di cui al paragrafo 3. |
b) Gli Stati membri possono esonerare da determinati obblighi previsti al paragrafo 2, lettera a) i soggetti passivi diversi da quelli di cui alla lettera a).
c) Gli Stati membri possono esonerare i soggetti passivi da pagamento dell'imposta dovuta qualora il suo importo sia insignificante.
d) Con riserva della consultazione del comitato di cui all'articolo 29 e alle condizioni da essi stabilite, gli Stati membri possono prevedere che le fatture relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizi effettuate sul loro territorio non debbano soddisfare alcune delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera b) nei seguenti casi:
— quando l'importo della fattura è esiguo,
— o quando le pratiche commerciali o amministrative del settore di attività interessato o le condizioni tecniche di emissione delle suddette fatture rendono difficile il rispetto di tutti gli obblighi specificati al paragrafo 3, lettera b).
In ogni caso tali fatture devono contenere i seguenti elementi:
— la data di emissione,
— l'identificazione del soggetto passivo,
— l'identificazione del tipo di beni ceduti o di servizi resi,
— l'imposta dovuta o i dati che permettono di calcolarla.
La semplificazione prevista al presente punto non può tuttavia essere applicata alle operazioni di cui al paragrafo 4, lettera c).
e) Qualora gli Stati membri si avvalgano della facoltà prevista alla lettera a), terzo trattino per non attribuire il numero di cui al paragrafo 1, lettera c) ai soggetti passivi che non effettuano nessuna delle operazioni indicate al paragrafo 4, lettera c), occorre sostituire sulla fattura, se non è stato attribuito, il numero di identificazione del fornitore e del cliente con un altro numero, detto numero di registrazione fiscale, quale definito dagli Stati membri interessati.
Se il numero di cui al paragrafo 1, lettera c) è stato attribuito al soggetto passivo, gli Stati membri di cui al primo comma possono prevedere inoltre che figurino sulla fattura:
— per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 28 ter, C, D, E e F e per le cessioni di beni di cui all'articolo 28 quater, A ed E, punto 3, il numero di cui al paragrafo 1, lettera c) e il numero di registrazione fiscale del fornitore,
— per le altre cessioni di beni e prestazioni di servizi, soltanto il numero di registrazione fiscale del fornitore o il numero di cui al paragrafo 1, lettera c).
10. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far sì che le persone giuridiche che non sono soggetti passivi e sono debitrici dell'imposta dovuta a titolo di acquisti intracomunitari di beni contemplati dall'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), primo comma, assolvano gli obblighi di dichiarazione e pagamento sovraindicati e siano registrate con un numero individuale ai sensi del paragrafo 1, lettere c), d) ed e).
11. ►M6 Per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera c) nonché ◄ per quanto concerne gli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi contemplati dall'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri adottano le modalità della dichiarazione e del successivo pagamento.
12. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad introdurre misure particolari dirette a semplificare gli obblighi in materia di dichiarazioni previsti dal paragrafo 6, lettera b). Tali misure semplificative, che non pregiudicano la sicurezza del controllo delle operazioni intracomunitarie, possono essere configurate come segue:
a) gli Stati membri possono autorizzare i soggetti passivi che soddisfano le tre seguenti condizioni a presentare annualmente un elenco ricapitolativo con il numero con il quale è identificato ai fini dell'IVA, in un altro Stato membro, ogni acquirente al quale il soggetto passivo ha ceduto beni alle condizioni di cui all'articolo 28 quater, punto A:
— l'importo totale annuo al netto dell'imposta sul valore aggiunto delle loro cessioni di beni e prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 5 e 6 nonché dell'articolo 28 bis, paragrafo 5 non deve superare del controvalore in moneta nazionale di 35 000 ecu l'importo del fatturato annuo che funge da riferimento per l'applicazione della franchigia dall'imposta prevista all'articolo 24,
— l'importo totale annuo al netto dell'imposta sul valore aggiunto delle cessioni di beni da essi effettuate alle condizioni di cui all'articolo 28 quater, punto A non deve superare il controvalore in moneta nazionale di 15 000 ecu,
— le cessioni di beni da essi effettuate alle condizioni di cui all'articolo 28 quater, punto A non devono essere cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
b) gli Stati membri che fissano ad oltre tre mesi il periodo fiscale per il quale i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di cui al paragrafo 4 possono autorizzare tali soggetti passivi a presentare il resoconto per questo stesso periodo qualora soddisfino le tre condizioni seguenti:
— l'importo globale annuo al netto dell'imposta sul valore aggiunto delle loro cessioni di beni e prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 5 e 6 e dell'articolo 28 bis, paragrafo 5 deve essere al massimo pari al controvalore in moneta nazionale di 200 000 ecu,
— l'importo totale annuo al netto dell'imposta sul valore aggiunto delle cessioni di beni da essi effettuate alle condizioni di cui all'articolo 28 quater, punto A non deve superare il controvalore in moneta nazionale di 15 000 ecu,
— le cessioni di beni da essi effettuate alle condizioni di cui all'articolo 28 quater, punto A non devono essere cessioni di mezzi di trasporto nuovi.»
All'articolo 24, paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:
«In ogni caso le cessioni di mezzi di trasporto nuovi effettuate alle condizioni di cui all'articolo 28 quater, parte A nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo non residente all'interno del paese sono escluse dal beneficio della franchigia dall'imposta di cui al paragrafo 2.»
1. All'articolo 25, paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:
«Qualora si avvalgano di tale facoltà, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per la corretta applicazione del regime transitorio di tassazione delle operazioni intracomunitarie di cui al titolo XVI bis.»
2. Il testo dellarticolo 25, paragrafi 5 e 6 è sostituito dal testo seguente:
2.«5. Le percentuali forfettarie di cui al paragrafo 3 sono applicate al prezzo al netto delle imposte:
a) dei prodotti agricoli che gli agricoltori forfettari hanno ceduto a soggetti passivi diversi da quelli che beneficiano, all'interno del paese, del regime forfettario di cui al presente articolo 25,
b) dei prodotti agricoli che gli agricoltori forfettari hanno ceduto, alle condizioni di cui all'articolo 28 quater, punto A, a enti che non sono soggetti passivi i quali non beneficiano, nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei prodotti agricoli ceduti della deroga di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), secondo comma,
c) delle prestazioni di servizi agricoli effettuate dagli agricoltori forfettari a favore di soggetti passivi diversi da quelli che beneficiano, all'interno del paese, del regime forfettario di cui al presente articolo.
Questa compensazione esclude ogni altra forma di deduzione.
2.6. Per le cessioni di prodotti agricoli e le prestazioni di servizi di cui al paragrafo 5, gli Stati membri prevedono che il versamento della compensazione forfettaria sia effettuato:
a) dall'acquirente o dal destinatario. In tal caso l'acquirente o il destinatario che sia soggetto passivo è autorizzato, alle condizioni di cui all'articolo 17 e secondo modalità fissate dagli Stati membri, a dedurre dall'imposta sul valore aggiunto di cui è debitore all'interno del paese l'importo della compensazione forfettaria che ha versato agli agricoltori forfettari.
Gli Stati membri concedono all'acquirente o al destinatario il rimborso dell'importo della compensazione forfettaria che ha versato agli agricoltori forfettari a titolo di una delle operazioni seguenti:
— le cessioni di prodotti agricoli effettuate alle condizioni di cui all'articolo 28 quater, punto A, se l'acquirente è un soggetto passivo o un ente che non è soggetto passivo e opera in quanto tale in un altro Stato membro all'interno del quale non beneficia della deroga di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), secondo comma;
— le cessioni di prodotti agricoli effettuate alle condizioni di cui all'articolo 15 e all'articolo 16, paragrafo 1, parti B, D, ed E ad un acquirente soggetto passivo residente fuori del territorio della Comunità, qualora detti prodotti agricoli siano utilizzati dall'acquirente stesso ai fini di operazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettere a) e b) o di prestazioni di servizi che si considerano aver luogo all'interno del paese e per le quali l'imposta è dovuta unicamente dal destinatario in conformità dell' ►M18 articolo 21, paragrafo 1 ◄ , lettera b);
— le prestazioni di servizi agricoli rese a un destinatario soggetto passivo residente all'interno della Comunità ma in un altro Stato membro o a un destinatario soggetto passivo residente fuori del territorio della Comunità, qualora detti servizi siano utilizzati dal destinatario stesso ai fini di operazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettere a) e b) o di prestazioni di servizi che si considerano aver luogo all'interno del paese e per le quali l'imposta è dovuta unicamente dal destinatario in conformità dell' ►M18 articolo 21, paragrafo 1 ◄ , lettera b).
Gli Stati membri stabiliscono le modalità secondo le quali detti rimborsi sono effettuati; essi possono segnatamente applicare le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 4;
b) dall'autorità pubblica.»
3. All'articolo 25, paragrafo 9 è aggiunto il seguente comma:
«Quando si avvalgono della facoltà prevista dal presente articolo, gli Stati membri adottano ogni utile disposizione affinché le cessioni di prodotti agricoli effettuate nelle condizioni di cui allarticolo 28 ter, punto B, paragrafo 1 siano soggette all'imposta in modo identico, indipendentemente dal fatto che la cessione sia effettuata da un agricoltore forfettario o da un soggetto passivo diverso da un agricoltore forfettario.»
Nel corso di un periodo che scade il 30 giugno 1999, si applicano le seguenti disposizioni:
1) Gli Stati membri possono esentare le cessioni, effettuate a mezzo di punti di vendita, di beni destinati a essere importati nei bagagli personali di viaggiatori che si rechino in un altro Stato membro utilizzando un trasporto aereo o marittimo intracomunitario. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) «punto di vendita» qualsiasi esercizio ubicato nell'area di un aeroporto o di un porto e che soddisfi alle condizioni previste dalle competenti autorità pubbliche, segnatamente in applicazione del paragrafo 5;
b) «viaggiatore che si reca in un altro Stato membro» qualsiasi passeggero in possesso di un titolo di trasporto, per via aerea o marittima, in cui siano menzionati come destinazione immediata un aeroporto o un porto situato in un altro Stato membro;
c) «trasporto aereo o marittimo intracomunitario qualsiasi trasporto per via aerea o marittima che abbia inizio all'interno del paese a norma dell'articolo 3 e il cui luogo di arrivo effettivo sia situato all'interno di un altro Stato membro.
Sono assimilate alle cessioni di beni effettuate a mezzo di punti di vendita le cessioni che avvengono a bordo di un aereo o di una nave nel corso di un trasporto intracomunitario di viaggiatori.
La presente esenzione si applica anche alle cessioni di beni effettuate da punti di vendita situati nell'area di uno dei due terminali di accesso al canale sotto la Manica per passeggeri in possesso di un titolo di trasporto valido per il percorso effettuato tra questi due terminali;
2) Il beneficio dell'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica soltanto alle cessioni di beni:
a) il cui valore globale non superi, per persona e per viaggio, 90 ecu.
In deroga all'articolo 28 quaterdecies, gli Stati membri determinano il controvalore in moneta nazionale dell'importo summenzionato, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 69/169/CEE.
Allorché il valore globale di più beni o di più cessioni di beni supera per persona e per viaggio detti limiti, l'esenzione è concessa a concorrenza di questi importi, fermo restando che il valore di un bene non può essere frazionato;
b) in quantitativi che non superano, per persona e per viaggio, i limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie nell'ambito del traffico di viaggiatori tra i paesi terzi e la Comunità.
Il valore delle cessioni di beni effettuate entro i limiti quantitativi di cui al precedente comma non è preso in considerazione per l'applicazione della norma di cui alla lettera a).
3) Gli Stati membri accordano a qualsiasi soggetto passivo la deduzione o il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 17, paragrafo 2, nella misura in cui i beni e i servizi siano utilizzati ai fini delle sue cessioni di beni esentate in applicazione del presente articolo.
4) Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 16, paragrafo 2, accordano parimenti il beneficio di questa disposizione a importazioni, acquisti intracomunitari e cessioni di beni destinati a un soggetto passivo ai fini di sue cessioni di beni esentate in applicazione del presente articolo.
5) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare l'applicazione corretta e semplice delle esenzioni previste dal presente articolo e per prevenire qualsiasi frode, evasione e abuso.
Il regime transitorio previsto al presente titolo entra in vigore il 1 o gennaio 1993. La Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 31 dicembre 1994, una relazione sul funzionamento del regime transitorio corredata di proposte sul regime definitivo.
Il regime transitorio sarà sostituito da un regime definitivo di tassazione degli scambi tra gli Stati membri fondato in linea di massima sulla base di imposizione nello Stato membro d'origine dei beni ceduti e dei servizi resi. A tal fine il Consiglio, previo esame approfondito della summenzionata relazione, dopo aver accertato che le condizioni per il passaggio al regime definitivo sono congruamente soddisfatte e deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, decide entro il 31 dicembre 1995 sulle disposizioni necessarie per l'entrata in vigore e il funzionamento del regime definitivo.
Il regime transitorio entra in vigore per un periodo di quattro anni ed è pertanto applicabile fino al 31 dicembre 1996. Il periodo d'applicazione del regime transitorio è automaticamente prorogato fino alla data d'entrata in vigore del regime definitivo e, in ogni caso, finché il Consiglio non abbia adottato decisioni sul regime definitivo.
Per determinare il controvalore in moneta nazionale degli importi espressi in ecu nel presente titolo, gli Stati membri utilizzano i tassi di cambio applicabili il 16 dicembre 1991 ( 19 ). Tuttavia, la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia utilizzano i tassi di cambio applicabili alla data della loro adesione.
1. Quando un bene:
— è stato introdotto prima del 1 o gennaio 1993 all'interno del paese ai sensi dell'articolo 3,
— e
— dopo la sua entrata nell'interno del paese, è stato immesso in un regime di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) o c), o all'articolo 16, paragrafo 1, parte A,
— e
— non è stato svincolato da detto regime prima del 1 o gennaio 1993,
le disposizioni in vigore al momento in cui il bene è stato immesso in detto regime continuano ad essere applicate per tutto il tempo in cui il bene rimane soggetto al regime stesso, determinato conformemente alle disposizioni succitate.
2. Sono assimilate all'importazione di un bene ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1:
a) qualsiasi uscita, anche irregolare, del bene dal regime di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), nel quale il bene sia stato immesso prima del 1 o gennaio 1993 alle condizioni di cui al paragrafo 1;
b) qualsiasi uscita, anche irregolare, del bene da uno dei regimi di cui all'articolo 16, pararafo 1, parte A, nel quale il bene sia stato immesso prima del 1 o gennaio 1993 alle condizioni di cui al paragrafo 1;
c) la conclusione di un'operazione di transito comunitario interno iniziata prima del 1 o gennaio 1993 all'interno della Comunità ai fini di una cessione di beni effettuata prima del 1o gennaio 1993 a titolo oneroso all'interno della Comunità da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;
d) la conclusione di un'operazione di transito comunitario esterno iniziata prima del 1 o gennaio 1993;
e) qualsiasi irregolarità o infrazione commessa in occasione o nel corso di un'operazione di transito comunitario interno iniziata alle condizioni di cui alla lettera c) o di un'operazione di transito comunitario esterno di cui alla lettera d);
f) la destinazione all'interno del paese, da parte di un soggetto passivo, o da parte di un soggetto non passivo, di beni che gli sono stati ceduti anteriormente al 1 o gennaio 1993, all'interno di un altro Stato membro, quando sono riunite le condizioni seguenti:
— la cessione di questi beni è stata esentata o era suscettibile di essere esentata in virtù dell'articolo 15, punti 1 e 2;
— i beni non sono stati importati all'interno del paese anteriormente al 1 o gennaio 1993.
Ai fini della lettera c), si intende per «operazione di transito comunitario interno» la spedizione o il trasporto di beni nel quadro del regime del transito comunitario interno o accompagnato da un documento T 2 L, un carnet comunitario, nonché l'invio di beni per posta.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere da a) ad e) l'importazione si considera effettuata, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, nello Stato membro in cui il bene esce dal regime in cui era stato immesso prima del 1 o gennaio 1993.
4. In deroga all'articolo 10, paragrafo 3, l'importazione di un bene, ai sensi del paragrafo 2, è effettuata senza dar luogo al fatto generatore dell'imposta quando:
a) il bene importato è spedito o trasportato fuori della Comunità ai sensi dell'articolo 3;
o
b) il bene importato ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è diverso da un mezzo di trasporto ed è rispedito o trasportato nello Stato membro a partire dal quale era stato esportato avendo come destinatario la persona che l'aveva esportato;
o
c) il bene importato ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è un mezzo di trasporto che era stato acquistato o importato, prima del 1 o gennaio 1993, alle condizioni generali di imposizione del mercato interno di uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 3, e/o non aveva beneficiato, a titolo della sua esportazione, di un'esenzione o di un rimborso dell'imposta sul valore aggiunto.
Tale condizione si reputa soddisfatta quando la data della prima messa in servizio del mezzo di trasporto è anteriore al 1 o gennaio 1985 o quando l'importo dell'imposta che sarebbe dovuta a titolo dell'importazione è insignificante.
1. Gli Stati membri che, al 31 dicembre 1992, applicavano un regime particolare d'imposizione, diverso da quello previsto all'articolo 26 bis, parte B, alle cessioni di mezzi di trasporto d'occasione effettuate da soggetti passivi-rivenditori, possono mantenere tale regime durante il periodo di cui all'articolo 28 terdecies purché esso soddisfi, o sia adattato in modo da soddisfare, le condizioni seguenti:
a) il regime particolare si applica solo alle cessioni di mezzi di trasporto di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 2, lettera a), considerati come beni d'occasione ai sensi dell'articolo 26 bis, parte A, lettera d), effettuate da soggetti passivi-rivenditori ai sensi dell'articolo 26 bis, parte A, lettera e) e soggette al regime particolare di imposizione sul margine in applicazione dell'articolo 26 bis, parte B, paragrafi 1 e 2. Le cessioni di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell'articolo 28 bis, paragrafo 2, lettera b), effettuate alle condizioni previste all'articolo 28 quater, parte A sono escluse dal presente regime particolare;
b) l'imposta dovuta per ciascuna delle cessioni di cui alla lettera a) è pari all'importo dell'imposta che sarebbe dovuta se la cessione fosse soggetta al regime normale dell'imposta sul valore aggiunto, diminuito dell'importo dell'imposta sul valore aggiunto considerata incorporata nel prezzo d'acquisto del mezzo di trasporto da parte del soggetto passivo-rivenditore;
c) l'imposta considerata incorporata nel prezzo d'acquisto del mezzo di trasporto da parte del soggetto passivo-riventitore è calcolata in base al metodo seguente:
— il prezzo d'acquisto da prendere in considerazione è il prezzo d'acquisto ai sensi dell'articolo 26 bis, parte B, paragrafo 3;
— tale prezzo d'acquisto pagato dal soggetto passivo-rivenditore si considera comprensivo dell'imposta che sarebbe stata dovuta se il fornitore del soggetto passivo-rivenditore avesse sottoposto la cessione al regime normale dell'imposta sul valore aggiunto;
— l'aliquota da prendere in considerazione è l'aliquota applicabile, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, nello Stato membro all'interno del quale si ritiene situato il luogo della cessione al soggetto passivo-rivenditore, determinato conformemente all'articolo 8;
d) l'imposta dovuta per ciascuna delle cessioni di cui alla lettera a), determinata conformemente alle disposizioni di cui alla lettera b), non può essere inferiore all'importo dell'imposta che sarebbe dovuta se la cessione fosse stata assoggettata al regime particolare di imposizione sul margine conformemente all'articolo 26 bis, parte B, paragrafo 3.
Ai fini dell'applicazione di questa disposizione gli Stati membri hanno facoltà di stabilire che, se la cessione fosse stata assoggettata al regime particolare di imposizione sul margine, tale margine non avrebbe dovuto essere inferiore al 10 % del prezzo di vendita ai sensi della parte B, paragrafo 3;
e) il soggetto passivo-rivenditore non è autorizzato a far figurare distintamente sulla fattura che rilascia ►M20 ————— ◄ l'imposta relativa alle cessioni che sottopone al regime particolare;
f) i soggetti passivi non autorizzati a dedurre dall'imposta da essi dovuta l'imposta dovuta o pagata per i mezzi di trasporto d'occasione ceduti loro da un soggetto passivo-rivenditore, nella misura in cui la cessione di tali beni da parte del soggetto passivo-rivenditore è assoggettata all'imposta conformemente alla lettera a);
g) in deroga all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a) gli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto non sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto qualora il venditore sia un soggetto passivo-rivenditore che opera in quanto tale e il mezzo di trasporto d'occasione acquistato sia stato assoggettato all'imposta nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto conformemente alla lettera a);
h) l'articolo 28 ter, parte B e l'articolo 28 quater, parte A, lettere a) e d) non si applicano alle cessioni di mezzi di trasporto d'occasione assoggettate all'imposta conformemente alla lettera a).
2. In deroga al paragrafo 1, prima frase, il Regno di Danimarca è autorizzato, durante il periodo di cui all'articolo 28 terdecies, ad applicare il regime particolare d'imposizione previsto al paragrafo 1, lettere da a) ad h).
3. Quando applicano il regime particolare delle vendite all'asta di cui all'articolo 26 bis, parte C, gli Stati membri applicano questo regime particolare anche alle cessioni di mezzi di trasporto d'occasione effettuate da un organizzatore di vendite all'asta che agisce a nome proprio in base ad un contratto di commissione per la vendita all'asta di tali beni per conto di un soggetto passivo-rivenditore, qualora la cessione del mezzo di trasporto d'occasione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), da parte di quest'ultimo sia assoggettata all'imposta conformemente ai paragrafi 1 e 2.
4. Per le cessioni, da parte di un soggetto passivo-rivenditore, di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato che gli sono stati ceduti alle condizioni previste dall'articolo 26 bis, parte B, paragrafo 2, la Repubblica federale di Germania è autorizzata, fino al 30 giugno 1999, ad applicare il regime particolare dei soggetti passivi-rivenditori oppure il regime normale IVA secondo le modalità seguenti:
a) per l'applicazione del regime particolare dei soggetti passivi-rivenditori a dette cessioni di beni, la base imponibile è determinata conformemente all'articolo 11, parte A, paragrafi 1, 2 e 3;
b) nella misura in cui i beni sono utilizzati per i bisogni delle sue operazioni assoggettate all'imposta conformemente alla lettera a), il soggetto passivo-rivenditore è autorizzato a dedurre dall'imposta da lui dovuta:
— l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per gli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato che gli sono o gli saranno ceduti da un altro soggetto passivo-rivenditore, qualora la cessione da parte di quest'ultimo sia stata assoggettata all'imposta conformemente alla lettera a);
— l'imposta sul valore aggiunto considerata inclusa nel prezzo d'acquisto degli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato che gli sono o gli saranno ceduti da un altro soggetto passivo-rivenditore, qualora la cessione da parte di quest'ultimo sia stata assoggettata all'imposta sul valore aggiunto conformemente al regime particolare di imposizione sul margine di cui all'articolo 26 bis, parte B all'interno dello Stato membro sul territorio del quale si considera situato il luogo di detta cessione, determinato conformemente all'articolo 8.
— Il diritto a deduzione ha origine nel momento in cui diventa esigibile l'imposta dovuta per la cessione assoggettata all'imposta conformemente alla lettera a);
c) ai fini dell'applicazione delle disposizioni della lettera b), secondo trattino, il prezzo d'acquisto degli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato la cui cessione da parte di un soggetto passivo-rivenditore è assoggettata all'imposta conformemente alla lettera a) è determinato conformemente all'articolo 26 bis, parte B, paragrafo 3 e l'imposta che si considera inclusa in detto prezzo d'acquisto è calcolata secondo la modalità seguenti:
— si considera che il prezzo d'acquisto includa l'imposta sul valore aggiunto che sarebbe stata dovuta se il margine imponibile realizzato dal fornitore fosse stato pari al 20 % del prezzo d'acquisto;
— l'aliquota da prendere in considerazione è l'aliquota applicabile, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, all'interno dello Stato membro sul territorio del quale si considera situato il luogo della cessione assoggettata al regime particolare d'imposizione sull'utile, determinato conformemente all'articolo 8;
d) qualora applichi il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione di un oggetto d'arte, da collezione o d'antiquariato che gli è stato ceduto da un altro soggetto passivo-rivenditore e il bene in questione sia stato assoggettato all'imposta conformemente alla lettera a), il soggetto passivo-rivenditore è autorizzato e dedurre dall'imposta da lui dovuta l'imposta sul valore aggiunto di cui alla lettera b);
e) la categoria delle aliquote applicabile a queste cessioni è quella che era applicabile al 1 o gennaio 1993;
f) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 bis, parte B, paragrafo 2, quarto trattino, parte C, paragrafo 1, quarto trattino e parte D, lettere b) e c), le cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato assoggettate all'imposta conformemente alla lettera a) sono considerate dagli Stati membri cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto conformemente al regime particolare d'imposizione sull'utile di cui all'articolo 26 bis, parte B;
g) allorché le cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato assoggettate all'imposta conformemente alla lettera a) sono effettuate nelle condizioni di cui all'articolo 28 quater, parte A, la fattura rilasciata conformemente all'articolo 22, paragrafo 3 deve recare una dicitura che indichi che è stato applicato il regime particolare di imposizione sul margine previsto all'articolo 28 sexdecies, paragrafo 4.
1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intendono per:
— «Comunità»: il territorio della Comunità, quale è definito all'articolo 3 prima dell'adesione,
— «nuovi Stati membri»: il territorio degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1 o gennaio 1995 e il 1o maggio 2004, quale è definito per ciascuno di detti Stati membri all'articolo 3 della presente direttiva,
— «Comunità ampliata»: il territorio della Comunità, quale è definito all'articolo 3, dopo l'adesione.
2. Quando un bene:
— è stato introdotto prima della data di adesione all'interno della Comunità o all'interno di uno dei nuovi Stati membri
— e
— dopo la sua entrata nella Comunità o in uno dei nuovi Stati membri è stato assoggettato o ad un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione o ad uno dei regimi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, parte B, lettere da a) a d) o ad un regime analogo ad uno di detti regimi in uno dei nuovi Stati membri
— e
— non è stato svincolato da detto regime prima della data di adesione,
le disposizioni in vigore alla data in cui il bene è stato assoggettato al regime continuano ad essere applicate fino al momento dello svincolo del bene da detto regime dopo la data di adesione.
3. Quando un bene:
— è stato assoggettato prima della data di adesione al regime di transito comune o ad un altro regime di transito doganale e
— non è stato svincolato da detto regime prima della data di adesione,
le disposizioni in vigore alla data in cui il bene è stato assoggettato al regime continuano ad essere applicate fino al momento dello svincolo del bene da detto regime dopo la data di adesione.
Ai fini dell'applicazione del primo trattino, si intendono per «regime di transito comune» le misure per il trasporto di merci in transito fra la Comunità e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), nonché fra i paesi EFTA stessi, quali previste dalla convenzione relativa ad un regime comune di transito, del 20 maggio 1987 ( 20 ).
4. Sono assimilate all'importazione di un bene ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, per il quale è dimostrato che si trovava in libera pratica in uno dei nuovi Stati membri o nella Comunità:
a) qualsiasi uscita, anche irregolare, di un bene da un regime di ammissione temporanea nel quale il bene sia stato immesso prima della data di adesione alle condizioni di cui al paragrafo 2;
b) qualsiasi uscita, anche irregolare, di un bene da uno dei regimi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, parte B, lettere da a) a d), o da un regime analogo ad uno di detti regimi, nel quale il bene sia stato immesso prima della data di adesione alle condizioni di cui al paragrafo 2;
c) la conclusione di uno dei regimi di cui al paragrafo 3, avviato prima della data di adesione all'interno di uno dei nuovi Stati membri ai fini di una cessione di beni effettuata prima di tale data a titolo oneroso all'interno di tale Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;
d) qualsiasi irregolarità o infrazione commessa nel corso di uno dei regimi di cui al paragrafo 3 avviato alle condizioni di cui alla lettera c).
5. È altresì assimilata all'importazione di un bene ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, la destinazione dopo la data di adesione, all'interno di uno Stato membro, da parte di un soggetto passivo o da parte di un soggetto non passivo, di beni che siano stati ceduti, anteriormemnte alla data di adesione, all'interno della Comunità o di uno dei nuovi Stati membri, quando sussistono le seguenti condizioni:
— la cessione di tali beni è stata esentata, o poteva essere esentata, in virtù dell'articolo 15, punti 1 e 2, o in virtù di una disposizione analoga vigente nei nuovi Stati membri,
— i beni non sono stati importati né all'interno di uno dei nuovi Stati membri né all'interno della Comunità prima della data di adesione.
6. Nei casi di cui al paragrafo 4, l'importazione si considera effettuata, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, nello Stato membro sul cui territorio il bene viene svincolato dal regime al quale era stato assoggettato prima della data di adesione.
7. In deroga all'articolo 10, paragrafo 3, l'importazione di un bene, ai sensi dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, è effettuata senza dar luogo al fatto generatore dell'imposta, quando:
a) il bene importato è spedito o trasportato fuori della Comunità ampliata o
b) il bene importato ai sensi del paragrafo 4, lettera a) è diverso da un mezzo di trasporto ed è rispedito o trasportato nello Stato membro a partire dal quale era stato esportato avendo come destinatario la persona che l'aveva esportato o
c) il bene importato ai sensi del paragrafo 4, lettera a) è un mezzo di trasporto che era stato acquistato o importato, prima della data di adesione, alle condizioni generali di imposizione del mercato interno di uno dei nuovi Stati membri o di uno degli Stati membri della Comunità e/o non aveva beneficiato, a titolo della sua esportazione, di un'esenzione o di un rimborso dell'imposta sul valore aggiunto.
Tale condizione si reputa soddisfatta nei casi seguenti:
— per quanto riguarda l'Austria, la Finlandia e la Svezia, quando la data della prima messa in servizio del mezzo di trasporto è anteriore al 1 o gennaio 1987;
— per quanto riguarda la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, quando la data della prima messa in servizio del mezzo di trasporto è anteriore al 1 o maggio 1996;
— quando l'importo dell'imposta che sarebbe dovuta a titolo dell'importazione è insignificante.
1. È istituito un comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, in appresso denominato «comitato».
2. Il comitato si compone di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.
Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione.
Il segretariato del comitato è assicurato dai servizi della Commissione.
3. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
4. Oltre ai punti oggetto della consultazione ai sensi della presente direttiva, il comitato prende in esame i problemi sollevati dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, concernenti l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di imposta sul valore aggiunto.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva.
1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a concludere con un paese terzo o con un'organizzazione internazionale un accordo che contenga deroghe alla presente direttiva.
2. Lo Stato membro che intende concludere tale accordo invia una domanda alla Commissione fornendole tutti i dati necessari. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari, essa contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della domanda, specificando di quali dati supplementari necessiti. Non appena la Commissione dispone di tutti i dati che ritiene necessari per la valutazione, ne informa lo Stato membro richiedente entro un mese e trasmette la domanda, nella lingua originale, agli altri Stati membri.
3. Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui all'ultima frase del paragrafo 2, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni.
4. In ogni caso la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 dev'essere completata entro otto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.
1. L'unità di conto utilizzata nella presente direttiva è l'unità di conto europea «UCE» definita con decisione 75/250/CEE ( 21 ).
2. Nella conversione di tale unità di conto nella moneta nazionale, gli Stati membri hanno la facoltà di arrotondare, in più o in meno, fino ad un massimo del 10 %, gli importi risultanti da tale conversione.
▼M8 —————
1. Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, in particolare quelle previste dalle vigenti disposizioni comunitarie relative al regime generale per la detenzione, la circolazione e i controlli dei prodotti soggetti ad accise, le disposizioni, della presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione, imposto sui giochi e sulle scommesse, accise, imposte di registro e, più in generale, qualsiasi imposta, diritto e tassa che non abbia il carattere di imposta sulla cifra d'affari, sempreché tuttavia tale imposta, diritto e tassa non dia luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.
2. Qualsiasi riferimento nella presente direttiva a prodotti soggetti ad accise riguarda i seguenti prodotti, quali sono definiti dalle vigenti disposizioni comunitari:
— oli minerali,
— alcole e bevande alcoliche,
— tabacchi lavorati.
1. Per i beni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) che entrano nella Comunità in provenienza da un territorio facente parte del territorio doganale comunitario, ma considerato territorio terzo ai fini della presente direttiva, sono d'applicazione le disposizioni seguenti:
a) le formalità relative all'entrata di tali beni all'interno della Comunità sono identiche a quelle previste dalle vigenti disposizioni doganali comunitarie relative all'importazione di beni all'interno del territorio doganale della Comunità;
b) allorquando il luogo d'arrivo della spedizione o del trasporto di detti beni si trova al di fuori dello Stato membro di entrata nella Comunità, essi circolano all'interno della Comunità nel quadro della procedura del transito comunitario interno, prevista dalle vigenti disposizioni doganali comunitarie, a condizione che siano stati oggetto di una dichiarazione in tal senso al momento della loro entrata nella Comunità;
c) quando al momento dell'entrata nella Comunità tali beni si troveranno in una situazione che consentirà loro, se fossero importati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di beneficiare di uno dei regimi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, parte B, lettere a), b), c) e d), oppure in un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dei dazi all'importazione, gli Stati membri prendono le misure che consentono di garantire che tali beni possano soggiornare all'interno della Comunità alle stesse condizioni previste per l'applicazione di questi regimi.
2. Per i beni non contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) spediti o trasportati a partire da uno Stato membro a destinazione di un territorio facente parte del territorio doganale comunitario ma considerato territorio terzo ai fini della presente direttiva, sono d'applicazione le disposizioni seguenti:
a) le formalità relative all'esportazione di tali beni dal territorio comunitario sono identiche a quelle previste dalle vigenti disposizioni doganali comunitarie per quanto riguarda l'esportazione di beni dal territorio doganale della Comunità;
b) per quanto riguarda i beni temporaneamente esportati dalla Comunità nella prospettiva di essere nuovamente importati, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che al momento della loro reimportazione nella Comunità i beni in questione possano beneficiare delle medesime disposizioni di cui avrebbero beneficiato se fossero stati temporaneamente esportati al di fuori del territorio doganale comunitario.
Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione presenta al Consiglio, per la prima volta il 1 o gennaio 1982 e successivamente ogni due anni, una relazione sul funzionamento del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto negli Stati membri. Tale relazione è trasmessa dal Consiglio al Parlamento europeo.
Nell'interesse del mercato comune, il Consiglio adotta all'unanimità, a tempo debito, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, le direttive idonee al fine di completare il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e, segnatamente, di ridurre gradualmente o di sopprimere le misure prese dagli Stati membri in deroga al sistema stesso, per raggiungere una convergenza dei regimi nazionali di imposta sul valore aggiunto, allo scopo di preparare l'attuazione dell'obiettivo di cui all'articolo 4 della prima direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967.
L'articolo 2, quarto comma, e l'articolo 5 della prima direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967 sono abrogati.
La seconda direttiva del Consiglio, 67/228/CEE, cessa di avere effetto, in ogni Stato membro, a decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
I. COLTURA PROPRIAMENTE DETTA
1. Agricoltura generale, compresa la viticoltura
2. Arboricoltura frutticola (compresa l'olivicoltura) e orticoltura, fiorale e ornamentale, anche in serra
3. Produzione di funghi e di spezie, di sementi e di piantine; conduzione di vivai
II. ALLEVAMENTO IN CONNESSIONE CON LA COLTURA DEL SUOLO
1. Allevamento di animali
2. Avicoltura
3. Coniglicoltura
4. Apicoltura
5. Sericoltura
6. Elicicoltura
III. SILVICOLTURA
IV. PESCA
1. Pesca in acque dolci
2. Piscicoltura
3. Mitilicoltura, ostricoltura ed allevamento di altri molluschi e crostacei
4. Allevamento di rane
V. Vengono parimenti considerate attività di produzione agricola le attività di trasformazione effettuate da un produttore agricolo sui prodotti provenienti essenzialmente dalla sua produzione agricola, con i mezzi normalmente usati nelle aziende agricole, silvicole o di pesca
Sono considerate prestazioni di servizi agricole le prestazioni di servizi che normalmente contribuiscono alla realizzazione della produzione agricola, in particolare:
— lavori di coltivazione, mietitura, trebbiatura, di premitura, colletta e raccolta, comprese le operazioni di semina e piantagione;
— imballaggio e condizionamento, quali l'essiccazione, la pulitura, la frantumazione, la disinfezione e l'insilamento di prodotti agricoli;
— stoccaggio di prodotti agricoli;
— custodia, allevamento o ingrasso di animali;
— locazione, a fini agricoli, di mezzi normalmente usati nella aziende agricole, silvicole o di pesca;
— assistenza tecnica;
— distruzione di piante ed animali nocivi, trattamento delle piante e dei terreni mediante nebulizzazione;
— sfruttamento di impianti di irrigazione e di drenaggio;
— taglio di alberi, di legname ed altri servizi della silvicoltura.
ALLEGATO C ( 22 )
METODO COMUNE DI CALCOLO
I. Nel calcolo del valore aggiunto per l'insieme delle aziende agricole, silvicole ed ittiche si tiene conto del valore, al netto dell'imposta sul valore aggiunto:
1. della produzione finale, compreso l'autoconsumo dei settori «prodotti agricoli e della caccia e legni grezzi», elencati ai seguenti punti IV e V, cui sono aggiunti i prodotti derivanti dalle attività di trasformazione di cui al punto V dell'allegato A;
2. dei consumi intermedi necessari per realizzare la produzione definita sub I;
3. della formazione lorda di capitale fisso in connessione con le attività definite negli al legati A e B.
II. Per determinare le entrate sottoposte all'imposta sul valore aggiunto che danno diritto a deduzione e le uscite degli agricoltori forfettari, si deducono dai conti nazionali le entrate e le uscite della stessa natura degli agricoltori sottoposti al regime normale dell'imposto sul valore aggiunto, tenendo conto degli stessi elementi presi in considerazione nel punto I.
III. Il valore aggiunto dei produttori agricoli forfettari è pari alla differenza tra il valore della produzione finale al netto dell'imposta sul valore aggiunto di cui al paragrafo I 1, e la somma dei valori dei consumi intermedi, di cui al paragrafo I 2,e della formazione lorda del capitale, di cui al paragrafo I 3. Tutti questi elementi riguardano solo gli agricoltori forfettari.
IV. PRODOTTI AGRICOLI E DELLA CACCIA
Numero di codice dell'ISCE |
||||
Cereali (escluso il riso) |
||||
Frumento tenero e spelta |
10.01.11 10.01.19 |
1 1 |
||
Frumento autunnale (compresa le spelta) |
— |
|||
Frumento primaverile |
— |
|||
Frumento duro |
10.01.51 10.01.59 |
|||
Frumento autunnale |
— |
|||
Frumento primaverile |
— |
|||
Segala e frumento segalato |
||||
Segala |
10.02.00 |
|||
Segala autunnale |
— |
|||
Segala primaverile |
— |
|||
Frumento segalato |
10.01.11 10.01.19 |
2 2 |
||
Orzo |
10.03.10 10.03.90 |
|||
Orzo autunnale |
— |
|||
Orzo primaverile |
— |
|||
Avena e miscugli di cereali primaverili |
||||
Avena |
10.04.10 10.04.90 |
|||
Miscugli di cereali primaverili |
— |
|||
Mais da granella |
10.05.10 10.05.92 |
|||
Altri cereali (escluso il riso) |
||||
Grano saraceno |
10.07.10 |
|||
Miglio |
10.07.91 |
|||
Sorgo |
10.07.95 |
|||
Scagliola |
10.07.96 |
|||
Cereali non nominati altrove (escluso il riso) |
10.07.99 |
|||
Riso greggio (non pilato) o risone |
10.06.11 |
|||
Legumi secchi |
||||
Piselli secchi e piselli da foraggio |
07.05.11 |
|||
Piselli secchi, diversi dai piselli da foraggio |
— |
|||
Piselli secchi (esclusi i ceci) |
— |
|||
Ceci |
— |
|||
Piselli da foraggio |
— |
|||
Fagioli secchi, fave e favette |
||||
Fagioli secchi |
07.05.15 |
|||
Fave e favette |
07.05.95 |
|||
Altri legumi secchi |
||||
Lenticchie |
07.05.91 |
|||
Semi di vecce |
12.03.31 |
2 |
||
Semi di lupini |
12.03.49 |
2 |
||
Legumi secchi non nominati altrove e miscugli di legumi secchi tra di loro o con cereali |
07.05.97 |
|||
Piante sarchiate |
||||
Patate |
||||
Patate (diverse dalle patate da semina) |
||||
Patate primaticce |
07.01.13 07.01.15 |
|||
Patate tardive |
07.01.17 07.01.19 |
|||
Patate da semina |
07.01.11 |
|||
Barbabietole da zucchero |
12.04.11 |
|||
Barbabietole da foraggio; navoni-rutabaga;carote e navoni da foraggio: altre piante sarchiate |
||||
Barbabietole da foraggio |
|
|||
Navoni rutabaga, carote e navoni da foraggio |
||||
Navoni-rutabaga |
||||
Carote da foraggio, navoni da foraggio |
||||
Cavoli da foraggio |
12.10.99 |
2 |
||
Altre piante sarchiate |
||||
Topinambur |
07.06.10 |
|||
Patate dolci |
07.06.50 |
|||
Piante sarchiate non nominate altrove |
07.06.30 12.10.99 |
3 |
||
Piante industriali |
||||
Semi e frutti oleosi (escluse le olive) |
||||
Semi di colza e di ravizzone |
12.01.91 |
|||
Colza d'inverno |
— |
|||
Colza primaverile |
— |
|||
Ravizzone |
— |
|||
Semi di girasole |
12.01.95 |
|||
Semi di soia |
12.01.40 |
|||
Semi di ricino |
12.01.50 |
|||
Semi di lino |
12.01.61 12.01.69 |
|||
Semi di sesamo, canapa, senapa, papavero nero o bianco |
||||
Semi di sesamo |
12.01.97 |
|||
Semi di canapa |
12.01.94 |
|||
Semi di senapa |
12.01.92 |
|||
Semi di papavero nero o bianco |
12.01.93 |
|||
Piante tessili |
||||
Lino |
54.01.10 |
|||
Canapa |
57.01.10 |
|||
Tabacchi greggi (compresi quelli essiccati) |
24.01.10 24.01.90 |
|||
Luppolo |
12.06.00 |
|||
Altre piante industriali |
||||
Cicoria da caffè |
12.05.00 |
|||
Piante medicinali, aromatiche e da condimento |
||||
Zafferano |
09.10.31 |
|||
Cumino |
07.01.82 |
|||
Piante medicinali, aromatiche e da condimento non nominate altrove |
09.09 (11-13-15-17-18) 09.10 (11-20-51-55-71) 12.07 (10-20-30-40-50-60-70-80-91-99) |
|||
Ortaggi freschi |
||||
Cavoli commestibili |
||||
Cavolfiori |
07.01.21 07.01.22 |
|||
Altri cavoli |
||||
Cavoletti di Bruxelles |
07.01.26 |
|||
Cavoli bianchi |
|
|||
Cavoli rossi |
||||
Verze o cavoli di Milano |
|
1 |
||
Cavoli comuni |
||||
Cavoli non nominati altrove |
||||
Ortaggi a foglia e a stelo, diversi dai cavoli |
||||
Sedani e sedani-rapa |
07.01.51 07.01.53 07.01.97 |
2 |
||
Porri |
07.01.68 |
|||
Lattughe a cappuccio |
07.01.31 07.01.33 |
|||
Indivie e scatole |
07.01.36 |
1 |
||
Spinaci |
07.01.29 |
|||
Asparagi |
07.01.71 |
|||
Witloof |
07 01.34 |
|||
Carciofi |
07.01.73 |
|||
Altri ortaggi a foglia e a stelo |
||||
Valerianella |
07.01.36 |
2 |
||
Bietole da costa e cardi |
07.01.37 |
|||
Finocchi |
07.01.91 |
|||
Rabarbaro |
|
1 |
||
Crescione |
||||
Prezzemolo |
||||
Broccoletti di rapa |
||||
Ortaggi e foglie e a stelo non nominati altrove |
||||
Ortaggi coltivati per il frutto |
||||
Pomodori |
07.01.75 07.01.77 |
|||
Cetrioli e cetriolini |
07.01.83 07.01.85 |
|||
Meloni o poponi |
08.09.10 |
|||
Melanzane, zucche, zucchine |
07.01.95 |
|||
Peperoni |
07.01.93 |
|||
Altri ortaggi coltivati per il frutto |
07.01.97 |
3 |
||
Radici, bulbi e tuberi |
||||
Cavoli-rapa |
07.01.27 |
2 |
||
Navoni commestibili (rape bianche) |
|
|||
Carote |
||||
Agli |
07.01.67 |
|||
Cipolle e scalogni |
07.01 (62-63-66) |
|||
Rape rosse |
|
|||
Scorzobianche e scorzonere |
||||
Altre radici, bulbi e tuberi (erba cipollina, ravanelli, ramolacci, rafani o barbaforte) |
||||
Legumi da granella |
||||
Piselli |
07.01.41 07.01.43 |
|||
Fagioli |
07.01.45 07.01.47 |
|||
Altri legumi da granella |
07.01.49 |
|||
Funghi di coltivazione |
07.01.87 |
|||
Frutta fresca, compresi gli agrumi(escluse le uve e le olive) |
||||
Mele e pere da tavola |
||||
Mele da tavola |
08.06 (13-15-17) |
|||
Pere da tavola |
08.06 (36-38) |
|||
Mele da sidro e pere da sidro |
||||
Mele da sidro |
08.06.11 |
|||
Pere da sidro |
08.06.32 |
|||
Frutta a nocciolo |
||||
Pesche |
08.07.32 |
|||
Albicocche |
08.07.10 |
|||
Ciliegie |
08.07 (51-55) |
|||
Prugne e susine (comprese le mirabelle,le Regina Claudia, les quetsches) |
08.07 (71-75) |
|||
Altra frutta a nocciolo |
08.07.90 |
|||
Frutta a guscio |
||||
Noci |
08.05.31 |
|||
Nocciole |
08.05.91 |
|||
Mandorle |
08.05.11 08.05.19 |
|||
Castagne |
08.05.50 |
|||
Altra frutta a guscio (esclusi i frutti tropicali) |
||||
Pistacchi |
08.05.70 |
|||
Frutta a guscio non nominata altrove (esclusi i frutti tropicali) |
08.05.97 |
1 |
||
Altra frutta di piante legnose |
||||
Fichi |
08.03.10 |
|||
Cotogne |
08.06.50 |
|||
Frutta di piante legnose non nominata altrove (esclusi i frutti tropicali) |
08.09.90 |
1 |
||
Fragole |
08.08 (11-15) |
|||
Bacche |
||||
Ribes rosso e ribes nero |
||||
Ribes nero |
08.08.41 |
|||
Ribes rosso |
08.08.49 |
1 |
||
Lamponi |
||||
Uva spina |
08.08.90 |
1 |
||
Altre bacche (per esempio more coltivate), escluse le more selvatiche |
08.09.90 |
2 |
||
Agrumi |
||||
Arance |
08.02 (21-22-24-27) |
|||
Mandarini e clementine |
08.02 (32-36) |
|||
Limoni |
08.02.50 |
|||
Pompelmi |
08.02.70 |
|||
Altri agrumi |
08.02.90 |
|||
Cedri |
— |
|||
Limette |
— |
|||
Bergamotti |
— |
|||
Agrumi non nominati altrove |
— |
|||
Uve e olive |
||||
Uve |
||||
Uve da tavola |
08.04 (21-23) |
|||
Altre uve (per la vinificazione, per la produzione di succhi d'uva e per la produzione di uve secche) |
08.04 (25-27) |
|||
Olive |
||||
Olive da tavola |
07.01.78 |
|||
Altre olive (per la produzione di olio) |
07.01.79 07.03.13 |
|||
Altri prodotti vegetali ( 1) |
||||
Piante foraggere |
12.10.99 |
1 |
||
Piante da vivai |
||||
Alberi e arbusti da frutto |
06.02 (19-40-51-55) |
|||
Talee e barbatelle di viti |
06.02 (10-30) |
|||
Alberi ed arbusti ornamentali |
06.02 (71-75-79-98) |
|||
Piante da bosco |
06.02.60 |
|||
Materie da intreccio |
||||
Vimini, giunchi, canne d'India |
14.01 (11-19-51-59) |
|||
Canne, bambù |
14.01 (31-39) |
|||
Altre materie da intreccio |
14.01.90 |
|||
Fiori, piante ornamentali e alberi di Natale |
||||
Bulbi e tuberi da fiore |
06.01.10 |
|||
Piante ornamentali |
|
|||
Fiori da taglio, verzura da taglio e fogliame |
||||
Alberi di Natale |
||||
Piante perenni in pieno campo |
06.02.92 |
|||
Sementi |
||||
Sementi di prodotti agricoli ( 2) |
06.02.95 12.03 (11-19-35-39-44-46-84-86-89) |
|||
12.03.31 |
1 |
|||
12.03.49 |
1 |
|||
Sementi di fiori |
12.03.81 |
|||
Prodotti della vegetazione spontanea ( 3) |
07.01 (88 — 89) |
|||
08.05.97 |
2 |
|||
08.08.31 |
||||
08.08.35 |
||||
08.08.49 |
2 |
|||
08.08.90 |
2 |
|||
23.06.10 |
1 |
|||
Sottoprodotti ( 4) |
|
|||
Sottoprodotti delle colture cerealicole (escluso il riso) |
||||
Sottoprodotti delle colture risicole |
||||
Sottoprodotti delle colture di leguminose |
||||
Sottoprodotti delle colture di piante sarchiate |
||||
Sottoprodotti delle colture di piante industriali |
||||
Sottoprodotti delle colture di ortaggi |
||||
Sottoprodotti delle colture di frutta ed agrumi |
2 |
|||
Sottoprodotti della viticoltura e dell'olivicoltura |
||||
Altri sottoprodotti delle colture di piante |
||||
Prodotti vegetali non nominati altrove |
||||
Mosto e vino |
||||
Mosto |
22.04.00 |
|||
Vino |
22.05 (21-25-31-35-41-44-45-47-51-57-59-61-69) |
|||
Sottoprodotti della vinicoltura ( 5) |
23.05.00 |
|||
Olio d'oliva |
||||
Olio d'oliva vergine ( 6) |
15.07.06 |
|||
Olio d'oliva non raffinato ( 6) |
15.07 (07 — 08) |
|||
Sottoprodotti dell'estrazione dell'olio d'oliva ( 7) |
23.04.05 |
|||
Bovini |
||||
Bovini domestici |
01.02 (11-13-14-15-17) |
|||
Vitelli |
— |
|||
Altri bovini di meno di un anno |
— |
|||
Giovenche |
— |
|||
Vacche |
— |
|||
Bovini maschi riproduttori |
— |
|||
Bovini maschi riproduttori, da 1 a 2 anni |
— |
|||
Bovini maschi riproduttori con più di 2 anni |
— |
|||
Bovini da macello e da ingrasso |
— |
|||
Bovini da macello e da ingrasso, da 1 a 2 anni |
— |
|||
Bovini da macello e da ingrasso con più di 2 anni |
— |
|||
Suini |
||||
Suini domestici |
01.03 (11 — 15 — 17) |
|||
Suinetti |
— |
|||
Suini giovani |
— |
|||
Suini da ingrasso |
— |
|||
Scrofe riproduttrici |
— |
|||
Verri riproduttori |
— |
|||
Equini |
||||
Cavalli |
01.01 (11 — 15 — 19) |
|||
Asini |
01.01.31 |
|||
Muli e bardotti |
01.01.50 |
|||
Ovini e caprini |
||||
Ovini domestici |
01.04 (11 — 13) |
|||
Caprini domestici |
01.04.15 |
|||
Pollame, conigli, piccioni ed altri animali |
||||
Galline, galli, polli, pulcini |
01.05 (10 — 91) |
|||
Anatre |
01.05.93 |
|||
Oche |
01.05.95 |
|||
Tacchini |
01.05.97 |
|||
Faraone |
01.05.98 |
|||
Conigli domestici |
01.06.10 |
|||
Piccioni domestici |
01.06.30 |
|||
Altri animali |
||||
Api |
— |
|||
Bachi da seta |
— |
|||
Animali da pelliccia |
— |
|||
Lumache (diverse dalle lumache di mare) |
03.03.66 |
|||
Animali non nominati altrove |
01.06.99 02.04.99 |
1 |
||
Selvaggina e carne di selvaggina |
||||
Selvaggina ( 8) |
01.01.39 01.02.90 01.03.90 01.04.90 01.06.91 |
|||
Carne di selvaggina |
02.04.30 |
|||
Latte alla produzione |
||||
Latte di vacca |
— |
|||
Latte di pecora |
— |
|||
Latte di capra |
— |
|||
Latte di bufala |
||||
Uova |
||||
Uova di gallina |
||||
Uova da cova di gallina |
04.05.12 |
1 |
||
Altre uova di gallina |
04.05.14 |
|||
Uova non di gallina |
||||
Uova da cova non di gallina |
04.05.12 |
2 |
||
Altre uova non di gallina |
04.05.16 04.05.18 |
|||
Altri prodotti animali |
||||
Lana (compresi i peli) ( 9) |
53.01 (10 — 20) 53.02 (93 — 95) |
|||
Miele |
04.06.00 |
|||
Bozzoli di bachi da seta |
50.01.00 |
|||
Sottoprodotti dei prodotti animali ( 10) |
|
|||
Prodotti animali non nominati altrove |
||||
Lavori agricoli per conto terzi ( 11) |
||||
Prodotti agricoli quasi esclusivamente importati |
||||
Semi e frutti oleosi |
||||
Semi di arachidi |
12.01.11 12.01.15 |
|||
Copra |
12.01.20 |
|||
Noci e mandorle di palmisti |
12.01.30 |
|||
Semi di cotone |
12.01.96 |
|||
Semi e frutti oleosi non nominati altrove |
12.01.99 |
|||
Piante tessili tropicali |
||||
Cotone |
55.01.00 |
|||
Altre piante tessili |
||||
Abaca |
57.02.00 |
|||
Iuta |
57.03.10 |
|||
Sisal |
57.04.10 |
|||
Cocco |
57.04.30 |
|||
Ramiè |
54.02.00 |
|||
Piante tessili non nominate altrove |
57.04.50 |
|||
Altre piante industriali trtipicali |
||||
Caffè |
09.01.11 |
|||
Cacao |
18.01.00 |
|||
Canna da zucchero |
12.04.30 |
|||
Frutti tropicali |
||||
Frutti tropicali a guscio |
||||
Noci di cocco |
08.01.75 |
|||
Noci di acagiù |
08.01.77 |
|||
Noci del Brasile |
08.01.80 |
|||
Noci di pecàn |
08.05.80 |
|||
Altri frutti tropicali |
||||
Datteri |
08.01.10 |
|||
Banane |
08.01 (31 — 35) |
|||
Ananassi |
08.01.50 |
|||
Papaie |
08.08.50 |
|||
Frutti tropicali non nominati altrove |
08.01 (60 — 99) |
|||
Avorio greggio |
05.10.00 |
|||
( 1) Per es.: fieno, trifoglio (esclusi i cavoli da foraggio). ( 2) Escluse le sementi di cereali e di riso e le patate da semina. ( 3) Per es.: funghi selvatici, mirtilli rossi e neri, more selvatiche, fragole selvatiche, ecc. ( 4) Per es.: paglia, foglie, baccelli di piselli e di fagioli. ( 5) Per es.: fecce di vino, tartaro greggio, ecc. ( 6) I due prodotti si distinguono per il diverso processo di trasformazione e non perché rappresentino diversi stadi della produzione. ( 7) Per es.: sanse di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva. ( 8) La selvaggina viva comprende esclusivamente la selvaggina d'allevamento e in cattività. ( 9) A condizione che costituiscano prodotti principali. ( 10) Per es.: pelli, peli, pelletterie di selvaggina abbattuta, cera, letame, purino. ( 11) Cioè servizi che normalmente vengono eseguiti dalle imprese agricole stesse, per esempio, arare, mietere, trebbiare il grano, essiccare il tabacco, tosare le pecore, curare gli animali. |
V. LEGNI GREZZI
Legni resinosi da lavoro e da industria
Legni lunghi resinosi
— 1 Legname non decorticato
(1) Abete, picea, douglasia
(2) Pini, larici
— 2 Legname da miniera
(1) Abete, picea, douglasia
(2) Pini, larici
— 3 Altri legni lunghi
(1) Abete, picea, douglasia
(2) Pini, larici
Legname da trancia resinoso
— 1 Abeti, picea, douglasia
— 2 Pini, larici
Legname resinoso da ardere
Abeti, picea, douglasia
Pini, larici
Legno a foglie da lavoro e da industria
Legname lungo fogliuto
— 1 Legname non decorticato
(1) Quercia
(2) Faggio
(4) Pioppo
(4) Altro legname
(1) Quercia
(2) Altro legname
— 2 Legname de miniera
(1) Quercia
(2) Altro legname
— 3 Altro legname lunghi
(1) Quercia
(2) Faggio
(3) Pioppo
(4) Altro legname lungo
Legname da trancia fogliuto
— 1 Quercia
— 2 Faggio
— 3 Pioppo
— 4 Altre legname
Legname da ardere fogliuto
Quercia
Faggio
Pioppo
Altro legname
Servizi forestali ( 23 )
Altri prodotti (ad esempio: cortecce, sughero, resina)
1. Telecomunicazioni
2. Erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore
3. Trasporto di merci
4. Prestazione di servizi portuali e aeroportuali
5. Trasporto di persone
6. Cessione di beni nuovi prodotti per la vendita
7. Operazioni degli organismi agricoli d'intervento relative ai prodotti agricoli ed effettuate in applicazione dei regolamenti sull'organizzazione comune dei mercati di tali prodotti
8. Gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale
9. Depositi
10. Attività degli uffici di pubblicità commerciale
11. Attività delle agenzie di viaggi
12. Gestione di spacci, cooperative, mense aziendali e simili
13. Attività degli enti radiotelevisivi diversi da quelli considerati all'articolo 13, punto A, paragrafo 1, lettera q)
1. ►M3 ◄
2. Operazioni di cui all'articolo 13 A, paragrafo 1, lettera e)
3. ►M3 ◄
4. ►M3 ◄
5. ►M3 ◄
6. ►M3 ◄
7. Operazioni di cui all'articolo 13 A, paragrafo 1, lettera q)
8. ►M3 ◄
9. ►M3 ◄
10. ►M3 ◄
11. Cessioni considerate all'articolo 13 B, lettera g), quando sono effettuate da soggetti passivi che hanno diritto a deduzione della tassa pagata a monte per l'edificio in questione
12. ►M3 ◄
13. ►M3 ◄
14. ►M3 ◄
15. Le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggi di cui all'articolo 26 e quelle delle agenzie di viaggi che agiscono in nome e per conto del viaggiatore per viaggi effettuati fuori della Comunità
1. Riscossione di diritti d'ingresso alle manifestazioni sportive
2. Prestazioni di servizi degli autori, artisti, interpreti artistici, avvocati ed altri membri di libere professioni diverse dalle professioni mediche e paramediche, purché non si tratti delle prestazioni di cui all'allegato B della seconda direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967
3. ►M3 ◄
4. ►M3 ◄
5. Prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse accessorie, effettuate dai servizi pubblici postali nel settore delle telecomunicazioni
6. Prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di pompe funebri e di cremazione nonché cessioni di beni ad esse accessorie
7. Operazioni effettuate dai ciechi o dai laboratori per ciechi purché la loro esenzione non dia origine a distorsioni di concorrenza rilevanti
8. Cessioni di beni e prestazioni di servizi fatte a beneficio di organismi che si occupano della costruzione, della sistemazione e della manutenzione dei cimiteri, dei sepolcri e dei monumenti commemorativi delle vittime della guerra
9. ►M3 ◄
10. Operazioni effettuate dagli istituti ospedalieri non considerati dall'articolo 13 A, paragrafo 1, lettera b)
11. ►M3 ◄
12. Erogazione di acqua da parte di un organismo di diritto pubblico
13. ►M3 ◄
14. ►M3 ◄
15. ►M3 ◄
16. Cessioni di edifici e di terreni, di cui all'articolo 4, paragrafo 3
17. Trasporti di persone
I trasporti di beni quali bagagli e autovetture al seguito di viaggiatori o le prestazioni di servizi connesse con il trasporto delle persone, sono esentati solo nella misura in cui è esente il trasporto di tali persone
18. ►M3 ◄
19. ►M3 ◄
20. ►M3 ◄
21. ►M3 ◄
22. ►M3 ◄
23. Forniture, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di aeromobili, impiegati da istituzioni dello Stato nonché forniture, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni degli oggetti in essi incorporati o destinati al loro servizio
24. ►M3 ◄
25. Forniture, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di navi da guerra
▼M13 —————
27. Le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggi di cui all'articolo 26 e quelle delle agenzie di viaggi che agiscono in nome e per conto del viaggiatore per viaggi effettuati all'interno della Comunità
1. Il diritto d'opzione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, lettera c), può essere accordato:
a) se si tratta di operazioni considerate nell'allegato E:
gli Stati membri che applicano già l'esenzione, ma che concedono anche un diritto di opzione, possono mantenere tale diritto di opzione;
b) se si tratta di operazioni considerate nell'allegato F:
gli Stati membri che mantengono a titolo transitorio l'esenzione possono accordare ai soggetti passivi il diritto di optare per la tassazione.
2. Gli Stati membri che accordano un diritto di opzione per la tassazione non contemplato dalle disposizioni del paragrafo 1, possono autorizzare i soggetti passivi che ne fanno uso a mantenerlo al più tardi sino al termine di un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
Quando recepiscono nella propria legislazione nazionale le categorie in appresso relative a prodotti, gli Stati membri possono far ricorso alla nomenclatura combinata per delimitare con precisione la categoria in questione.
Categoria |
Descrizione |
1 |
Prodotti alimentari (incluse le bevande, ad esclusione tuttavia delle bevande alcoliche) destinati al consumo umano e animale; animali vivi, sementi, piante e ingredienti normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari; prodotti normalmente utilizzati per arricchire o sostituire prodotti alimentari. |
2 |
Erogazione di acqua. |
3 |
Prodotti farmaceutici ed articoli simili normalmente utilizzati per cure mediche e per la prevenzione delle malattie o per un trattamento medico o veterinario, inclusi i prodotti utilizzati per fini di contraccezione e protezione dell'igiene femminile. |
4 |
Apparecchi medici, materiale ausiliario ed altri strumenti medici, normalmente destinati ad alleviare o curare invalidità, per uso personale esclusivo degli invalidi, compresa la riparazione di tali beni, e seggiolini per bambini installati negli autoveicoli. |
5 |
Trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito. |
6 |
Fornitura di libri, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche (compresi gli stampati, i foglietti illustrativi ed altro materiale stampato analogo, libri da disegno o libri da colorare per bambini, musica stampata o manoscritta, mappe e altre carte idrografiche o altri), giornali e periodici, diversi dal materiale interamente od essenzialmente destinato alla pubblicità. |
7 |
Diritto d'ingresso a spettacoli, teatri, circhi, fiere, parchi di divertimento, concerti, musei, zoo, cinema, mostre ed altre manifestazioni o istituti culturali simili. Ricezione di servizi radiotelevisivi. |
8 |
Servizi forniti da o diritti da versare a scrittori, compositori e artisti interpreti. |
9 |
Fornitura, costruzione, restauro e trasformazione di abitazioni fornite nell'ambito della politica sociale. |
10 |
Fornitura di beni e prestazioni di servizi del genere normalmente utilizzato per la produzione agricola, esclusi beni di investimento quali macchinari o edifici. |
11 |
Alloggio fornito da alberghi e simili, compresi gli alloggi per vacanze e l'affitto di posti per campeggi e di posti per roulotte. |
12 |
Diritto d'ingresso a manifestazioni sportive. |
13 |
Diritto di uso di impianti sportivi. |
14 |
Fornitura di beni e prestazioni di servizi da parte di enti che sono riconosciuti come enti di carattere sociale dagli Stati membri e che sono impegnati in attività di assistenza e di sicurezza sociale, nella misura in cui tali prestazioni e servizi non siano esonerati ai sensi dell'articolo 13. |
15 |
Servizi prestati da agenzie di pompe funebri e di cremazione insieme alla fornitura di beni connessi a tali attività. |
16 |
Fornitura di cure mediche e odontoiatriche nonché trattamenti, nella misura in cui tali prestazioni non siano esonerate ai sensi dell'articolo 13. |
17 |
Servizi prestati in connessione con la pulizia delle arterie pubbliche, la rimozione della spazzatura domestica ed il trattamento dei residui, diversi dai servizi forniti dagli enti di cui all'articolo 4, paragrafo 5. |
Ai fini della presente direttiva si intendono per
a) «oggetti d'arte» i beni seguenti:
— quadri «collages» e quadretti simili («tableautins»), pitture e disegni, eseguiti interamente a mano dall'artista, ad eccezione dei piani di architetti, di ingegneri e degli altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici e simili, degli oggetti manufatturati decorati a mano, delle tele dipinte per scenari di teatro, sfondi di studi d'arte o per usi simili (codice NC 9701);
— incisioni, stampe e litografie originali, precisamente gli esemplari ottenuti in numero limitato direttamente in nero o a colori da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico e fotomeccanico (codice NC 9702 00 00);
— opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall'artista; fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall'artista o dagli aventi diritto (codice NC 9703 00 00); a titolo eccezionale, in casi determinati dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1 o gennaio 1989, è possibile superare il limite degli otto esemplari;
— arazzi (codice NC 5805 00 00) e tappeti murali (codice NC 6304 00 00) eseguiti a mano da disegni originali forniti da artisti, a condizione che non ne esistano più di otto esemplari;
— esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti dall'artista e firmati dal medesimo;
— smalti su rame, interamente eseguiti a mano, nei limiti di otto esemplari numerati e recanti la firma dell'artista o del suo studio, ad esclusione delle minuterie e degli oggetti di oreficeria e di gioielleria;
— fotografie eseguite dell'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto;
b) «oggetti da collezione» i beni seguenti:
— francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati ma non aventi corso né destinati ad aver corso (codice NC 9704 00 00);
— collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico (codice NC 9705 00 00);
c) «oggetti di antiquariato» i beni diversi dagli oggetti d'arte e da collezione, aventi più di cento anni di età (codice 9706 00 00).
Descrizione dei beni |
Codice NC |
Stagno |
8001 |
Rame |
7402 7403 7405 7408 |
Zinco |
7901 |
Nichel |
7502 |
Alluminio |
7601 |
Piombo |
7801 |
Indio |
ex81 12 91 ex81 12 99 |
Cereali |
da 1001 a 1005 1006: unicamente il risone da 1007 a 1008 |
Semi e frutti oleosi Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù Altre frutta a guscio Olive |
da 1201 a 1207 0801 080 2 0711 2 0 |
Semi e sementi (compresi i semi di soia) |
da 1201 a 1207 |
Caffè non torrefatto |
0901 11 00 0901 12 00 |
Tè |
0902 |
Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto |
1801 |
Zucchero greggio |
1701 11 1701 12 |
Gomma in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
4001 4002 |
Lana |
5101 |
Prodotti chimici, alla rinfusa |
capitoli 28 e 29 |
Oli minerali (compresi propano, butano, oli greggi di petrolio) |
2709 2710 2711 12 2711 13 |
Argento |
7106 |
Platino (Palladio, Rodio) |
7110 11 00 7110 21 00 7110 31 00 |
Patate |
0701 |
Grassi ed oli vegetali e loro frazioni, gregge, raffinate, ma non modificate chimicamente |
da 1507 a 1515 |
1. Piccoli servizi di riparazione:
— di biciclette;
— di calzature e articoli in pelle;
— di indumenti e biancheria per la casa (inclusi rammendo e modifiche).
2. Riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura.
3. Pulitura di vetri e pulizie presso privati.
4. Servizi di assistenza domestica (per es. aiuto domestico e assistenza a giovani, anziani, malati o disabili).
5. Parrucchieri.
( 1 ) GU n. C 40 dell'8. 4. 1974, pag. 25.
( 2 ) GU n. C 139 del 12. 11. 1974, pag. 15.
( 3 ) GU n. 71 del 14. 4. 1967, pag. 1301/67.
( 4 ) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 19.
( 5 ) GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/4/CE (GU n. L 60 del 3. 3. 1994, pag. 14).
( 6 ) GU L 166 del 28. 6. 1991, pag. 77.
( 7 ) GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 21.
( 8 ) GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 1.
( 9 ) GU n. L 331 del 27. 12. 1979, pag. 11
( 10 ) GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 40.
( 11 ) GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.
( 12 ) GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.
( 13 ) GU L 24 dell'1.2.1992, pag. 1.
( 14 ) GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/44/CE (GU L 175 del 28.6.2001, pag. 17).
( 15 ) GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.
( 16 ) GU L 24 dell'1.2.1992, pag. 1.
( 17 ) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.
( 18 ) GU L 338 del 28.12.1994, pag. 98.
( 19 ) GU n. C 328 del 17. 12. 1991, pag. 4.
( 20 ) GU n. L 226 del 13. 8. 1987, pag. 2.
( 21 ) GU n. L 104 del 24. 4. 1975, pag. 35.
( 22 ) La classificazione utilizzata nel presente allegato è quella impiegata nella contabilità economica agricola dell'ISCE (Istituto statistico delle Comunità europee).
( 23 ) Ossia: Servizi della silvicoltura esercitati di massima dalle stesse imprese forestali «ad es. taglio del legname».