Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto : base imponibile uniforme

31977L0388 Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto : base imponibile uniforme EU Consiglio dell’Unione europea http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31977L0388 Act L 17.05.1977 23.05.1977 31.12.2006 Repealed

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CONSIGLIO

SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1977

in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto : base imponibile uniforme

( 77/388/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articolo 99 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che tutti gli Stati membri hanno adottato un sistema di imposta sul valore aggiunto , conformemente alla prima e alla seconda direttiva del Consiglio dell ' 11 aprile 1967 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d ' affari ( 3 ) ;

considerando che , in applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità ( 4 ) , il bilancio delle Comunità ; che queste risorse comprendono , tra l ' altro , quelle provenienti dall ' imposta sul valore aggiunto e ottenute mediante applicazione di un aliquota comune ad una base imponibile determinata in modo uniforme e secondo regole comunitarie ;

considerando che è opportuno proseguire la liberalizzazione effettiva della circolazione delle persone , dei beni , dei servizi , dei capitali e l ' interpenetrazione dell ' economie ;

considerando che è opportuno tener conto dell ' obiettivo della soppressione delle imposizioni all ' importazione e delle detassazioni all ' esportazione per gli scambi tra gli Stati membri e garantire la neutralità del sistema comune di imposte sulla cifra d ' affari in ordine all ' origine dei beni e delle prestazioni di servizi , onde realizzare a termine un mercato comune che implichi una sana concorrenza e presenti caratteristiche analoghe a quelle di un vero mercato interno ;

considerando che la nozione di soggetto di imposta deve essere precisata consentendo agli Stati membri , per garantire una migliore neutralità dell ' imposta , di includervi le persone che effettuano alcune operazioni occasionali ;

considerando che la nozione di operazione imponibile ha creato difficoltà soprattutto per le operazioni assimilate ad operazioni imponibili e che è sembrato necessario precisare queste nozioni ;

considerando che la determinazione del luogo delle operazioni imponibili ha provocato conflitti di competenza tra Stati membri , segnatamente per quanto riguarda la cessione di un bene che richiede un montaggio e le prestazioni di servizi ; che anche se il luogo delle prestazioni di servizi deve essere fissato , in linea di massima , là dove il prestatore ha stabilito la sede della sua attività professionale , occorre tuttavia fissare tale luogo nel paese del destinatario , in particolare per talune prestazioni di servizi tra soggetti di imposta , il cui costo è compreso nel prezzo delle merci ;

considerando che i concetti di fatto generatore ed esigibilità dell ' imposta debbono essere armonizzati affinchù l ' applicazione e le modifiche successive dell ' aliquota comunitaria abbiano effetto in tutti gli Stati membri alla stessa data ;

considerando che la base imponibile deve essere armonizzata affinchù l ' applicazione alle operazioni imponibili dell ' aliquota comunitaria conduca a risultati comparabili in tutti gli Stati membri ;

considerando che le aliquote applicate dagli Stati membri debbono permettere normalmente la deduzione dell ' imposta applicata allo stadio antecedente ;

considerando che è opportuno redigere un elenco comune di esenzioni , per una percezione paragonabile delle risorse proprie in tutti gli Stati membri ;

considerando che il regime delle deduzioni deve essere armonizzato ove ha un ' incidenza sul livello reale di percezione , e che il calcolo del prorata di deduzione deve essere effettuato in modo analogo in tutti gli Stati membri ;

considerando che è opportuno precisare chi sono i debitori dell ' imposta , in particolare per alcune prestazioni di servizi il cui prestatore è residente all ' estero ;

considerando che gli obblighi dei contribuenti debbono essere , per quanto possibile , armonizzati per assicurare le garanzie necessarie a una riscossione equivalente dell ' imposta in tutti gli Stati membri ; che i contribuenti debbono segnatamente dichiarare periodicamente l ' ammontare complessivo delle proprie operazioni , a monte ed a valle , quando ciò è necessario per stabilire e controllare la base imponibile delle risorse proprie ;

considerando che è opportuno armonizzare i diversi regimi speciali esistenti ; che tuttavia è necessario lasciare agli Stati membri la possibilità di mantenere i loro regimi speciali per le piccole imprese , in conformità delle disposizioni comuni e al fine di una maggiore armonizzazione ; che , per quanto riguarda gli agricoltori , è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di applicare un regime speciale che preveda la compensazione forfettaria dell ' imposta sul valore aggiunto a monte , a favore degli agricoltori che non rientrano nel regime normale ; che è necessario fissare i principi fondamentali di tale regime e adottare un metodo comune di determinazione del valore aggiunto di tali agricoltori ai fini della riscossione delle risorse proprie ;

considerando che è necessario garantire l ' applicazione coordinata delle disposizioni della presente direttiva e che , a tal fine , è indispensabile stabilire una procedura comunitaria di consultazione ; che l ' istituzione di un comitato dell ' imposta sul valore aggiunto permette di organizzare in questo campo una collaborazione stretta tra Stati membri e Commissione ;

considerando che è opportuno che , entro certi limiti e a certe condizioni , gli Stati membri possano adottare o mantenere misure particolari derogative alla presente direttiva , al fine di semplificare la riscossione dell ' imposta e di evitare talune frodi ed evasioni fiscali ;

considerando che può rivelarsi opportuno autorizzare gli Stati membri a concludere con paesi terzi od organismi internazionali accordi contenenti deroghe alla presente direttiva ;

considerando che è indispensabile prevedere un periodo di transizione al fine di consentire un adattamento progressivo delle legislazioni nazionali in determinati settori ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

CAPO 1

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Gli Stati membri adeguano il loro attuale regime dell ' imposta sul valore aggiunto alle disposizioni dei seguenti articoli .

Essi adottano le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative , affinchù il loro regime così adattato entri in vigore quanto prima e comunque entro il 1 ° gennaio 1978 .

CAPO II

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 2

Sono soggette all ' imposta sul valore aggiunto :

1 . le cessioni di beni e le prestazioni di servizi , effettuate a titolo oneroso all ' interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale ;

2 . le importazioni di beni .

CAPO III

TERRITORIALITÀ

Articolo 3

1 . Ai fini dell ' applicazione della presente direttiva , l ' « interno del paese » corrisponde al campo d ' applicazione del trattato che istituisce la Comunità economica europea , quale è definito , per ciascuno Stato membro , dall ' articolo 227 .

2 . Sono esclusi dall ' interno del paese i seguenti territori nazionali :

Repubblica federale di Germania :

isola di Helgoland , territorio di Buesingen :

Regno di Danimarca :

Groenlandia ;

Repubblica italiana :

Livigno , Campione d ' Italia , le acque nazionali del Lago di Lugano .

3 . La Commissione , se ritiene che le esclusioni di cui al paragrafo 2 non siano più giustificate , segnatamente sul piano della neutralità della concorrenza o su quello delle risorse proprie , presenta al Consiglio le opportune proposte .

CAPO IV

SOGGETTI PASSIVI

Articolo 4

1 . Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2 , indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività .

2 . Le attività economiche di cui al paragrafo 1 sono tutte le attività di produttore , di commerciante o di prestatore di servizi , comprese le attività estrattive , agricole , nonchù quelle delle professioni liberali o assimilate . Si considera in particolare attività economica un ' operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità .

3 . Gli Stati membri possono considerate soggetti passivi anche chiunque effettui a titolo occasionale un ' operazione relativa alle attività di cui al paragrafo 2 e in particolare una delle operazioni seguenti :

a ) la cessione , effettuata anteriormente alla prima occupazione , di un fabbricato o di una frazione di fabbricato e del suolo attiguo ; gli Stati membri possono determinare le modalità di applicazione di questo criterio alla trasformazione di edifici nonchù il concetto di suolo attiguo .

Gli Stati membri possono applicare criteri diversi dalla prima occupazione , quali ad esempio il criterio del periodo che intercorre tra la data di completamento dell ' edificio e la data di prima consegna , oppure del periodo che intercorre tra la data di prima occupazione e la data della successiva consegna , purchù tali periodi non superino cinque e due anni rispettivamente .

Si considera fabbricato qualsiasi costruzione incorporata al suolo ;

b ) la cessione di un terreno edificabile .

Si considerano terreni edificabili i terreni , attrezzati o no , definiti tal dagli Stati membri .

4 . L ' espressione « in modo indipendente » , di cui al paragrafo 1 , esclude dall ' imposizione i lavoratori dipendenti ed altre persone se essi sono vincolati al rispettivo datore di lavoro da un contratto di lavoro subordinato o da qualsiasi altro rapporto giuridico che introduca vincoli di subordinazione in relazione alle condizioni di lavoro e di retribuzione ed alla responsabilità del datore di lavoro .

Con riserva della consultazione di cui all ' articolo 29 , ogni Stato membro ha la facoltà di considerare come unico soggetto passivo le persone residenti all ' interno del paese che siano giuridicamente indipendenti , ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari , economici ed organizzativi .

5 . Gli Stati , le regioni , le province , i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità , anche quando , in relazione a tali attività od operazioni , percepiscono diritti , canoni , contributi o retribuzioni .

Se però tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere , essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza .

In ogni caso , gli enti succitati sono sempre considerati come soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell ' allegato D quando esse non sono trascurabili .

Gli Stati membri possono considerate come attività della pubblica amministrazione le attività dei suddetti enti le quali siano esenti a norma degli articoli 13 o 28 .

CAPO V

OPERAZIONI IMPONIBILI

Articolo 5

Cessioni di beni

1 . Si considera « cessione di bene » il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario .

2 . Sono considerati beni materiali l ' energia elettrica , il gas , il calore , il freddo e simili .

3 . Gli Stati membri possono considerate beni materiali :

a ) determinati diritti su beni immobili ;

b ) i diritti reali che conferiscono al loro titolare un potere d ' uso sui beni immobili ;

c ) le quote d ' interessi e le azioni il cui possesso assicura , di diritto o di fatto , l ' attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile o di una sua parte .

4 . Sono parimenti considerate cessioni ai sensi del paragrafo 1 :

a ) il trasferimento , accompagnato dal pagamento di un ' indennità , della proprietà di un bene in forza di un ' espropriazione compiuta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge ;

b ) la consegna materiale di un bene in base ad un contratto che prevede la locazione di un bene , accompagnate dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquistata al più tardi all ' atto del pagamento dell ' ultima rata ;

c ) il trasferimento di un bene effettuato in base ad un contratto di commissione per l ' acquisto o per la vendita .

5 . Gli Stati membri possono considerate cessione ai sensi del paragrafo 1 :

a ) la consegna di un lavoro eseguito in base ad un contratto d ' opera , cioè la consegna da parte del prestatore d ' opera al proprio cliente di un bene mobile da lui fabbricato o montato con le materie e gli oggetti affidatigli a tale scopo dal cliente , abbia il prestatore d ' opera fornito , o meno , parte dei materiali utilizzati ;

b ) la consegna di taluni lavori immobiliari .

6 . È assimilato a una cessione a titolo oneroso il prelievo di un bene dalla propria impresa da pare di un soggetto passivo il quale lo destina al proprio uso privato o all ' uso del suo personale o lo trasferisce a titolo gratuito o , più generalmente , lo destina a fini estranei alla sua impresa , quando detto bene o gli elementi che lo compongono hanno consentito una deduzione totale o parziale dell ' imposta sul valore aggiunto . Tuttavia , i prelievi eseguiti ad uso dell ' impresa per effettuare regali di scarso valore e campioni non sono considerati come cessioni a titolo oneroso .

7 . Gli Stati membri possono assimilare ad una cessione a titolo oneroso :

a ) l ' impiego da parte di un soggetto passivo , per i bisogni della sua impresa , di un bene prodotto , costruito , estratto , lavorato , acquistato o importato nel quadro di detta impresa , qualora l ' acquisto del bene in questione presso un altro soggetto passivo non gli dia diritto alla deduzione completa dell ' imposta sul valore aggiunto ;

b ) la destinazione di un bene da parte di un soggetto passivo ad un settore di attività non assoggettato , quando detto bene ha consentito una deduzione totale o parziale dell ' imposta sul valore aggiunto nel corso dell ' acquisto o dell ' impiego di cui alla lettera a ) ;

c ) ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 8 , il possesso di beni da parte di un soggetto passivo o dei suoi aventi causa , in caso di cessazione della sua attività economica tassabile , quando detti beni hanno consentito una deduzione parziale o totale al momento dell ' acquisto o della loro destinazione conformemente alla lettera a ) .

8 . In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di una universalità totale o parziale di beni , gli Stati membri possono considerare l ' operazione come non avvenuta e che il beneficiario continua la persona del cedente . Gli Stati membri adottano , se del caso , le disposizioni necessarie ad evitare distorsioni di concorrenza , qualora il beneficiario non sia un soggetto passivo totale .

Articolo 6

Prestazioni di servizi

1 . Si considera « prestazioni di servizi » ogni operazione che non costituisce cessione di un bene ai sensi dell ' articolo 5 .

Tale operazione può consistera tra l ' altro :

- in una cessione di beni immateriali , siano o no rappresentati da un titolo ;

- in un obbligo di non fare o di tollerare un atto od una situazione ;

- nell ' esecuzione di un servizio in base ad una espropriazione fatta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge .

2 . Sono assimilati a prestazioni di servizi a titolo oneroso :

a ) l ' uso di un bene destinato all ' impresa per l ' uso privato del soggetto passivo o per l ' uso del suo personale o , più generalmente , a fini estranei alla sua impresa qualora detto bene abbia consentito una deduzione totale o parziale dell ' imposta sul valore aggiunto ;

b ) le prestazioni di servizi a titolo gratuito effettuate dal soggetto passivo per il proprio uso privato o ad uso del suo personale o , più generalmente , per fini estranei alla sua impresa .

Gli Stati membri hanno la facoltà di derogare alle disposizioni del presente paragrafo a condizione che tale deroga non dia luogo a distorsioni di concorrenza .

3 . Per prevenire distorsioni di concorrenza e salva la consultazione di cui all ' articolo 29 , gli Stati membri possono assimilare a una prestazione di servizi a titolo oneroso l ' esecuzione , da parte di un soggetto passivo , di un servizio , per i bisogni della sua impresa , qualora l ' esecuzione di detto servizio da parte di un altro soggetto passivo non gli dia diritto alla deduzione totale dell ' imposta sul valore aggiunto .

4 . Qualora un soggetto passivo che agisca a proprio nome ma per conto di altri , partecipi ad una prestazione di servizi , si riterrà che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo proprio .

5 . Le disposizioni di cui all ' articolo 5 , paragrafo 8 , si applicano nelle stesse condizioni alle prestazioni di servizi .

Articolo 7

Importazioni

Si considera « importazione di un bene » l ' introduzione di detto bene nell ' interno del paese , come definito dall ' articolo 3 .

CAPO VI

LUOGO DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI

Articolo 8

Cessioni di beni

1 . Si considera come luogo di cessione di un bene :

a ) se il bene viene spedito o trasportato dal fornitore o dall ' acquirente o da un terzo : il luogo in cui il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell ' acquirente . Quando il bene deve essere installato o montato con o senza collaudo da parte del fornitore o per suo conto , si considera come luogo di cessione il luogo dove avviene l ' installazione o il montaggio ; qualora l ' installazione o il montaggio siano effettuati in un paese diverso da quello del fornitore , lo Stato membro di importazione adotta le misure necessarie per evitare una doppia imposizione in quest ' ultimo Stato ;

b ) se il bene non viene spedito o trasportato : il luogo dove il bene si trova al momento della cessione .

2 . In deroga al paragrafo 1 , lettera a ) , quando il luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni si trova in un paese diverso da quello di importazione dei beni , il luogo della cessione da parte dell ' importatore ai sensi dell ' articolo 21 , paragrafo 2 , e il luogo di eventuali cessioni successive sono considerati come situati nel paese di importazione dei beni .

Articolo 9

Prestazioni di servizi

1 . Si considera luogo di una prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito un centro di attività stabile , a partire dal quale la prestazione di servizi viene resa o , in mancanza di tale sede o di tale centro di attività stabile , il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale .

2 . Tuttavia :

a ) il luogo delle prestazioni di servizi relative a un bene immobile , incluse le prestazioni di agente immobiliare e di perito , nonchù le prestazioni tendenti a preparare o a coordinare l ' esecuzione di lavori immobiliari come , ad esempio , le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza , è quello dove il bene è situato ;

b ) il luogo delle prestazioni di trasporto è quello dove avviene il trasporto in funzione delle distanze percorse ;

c ) il luogo delle prestazioni di servizi aventi per oggetto :

- attività culturali , artistiche , sportive , scientifiche , d ' insegnamento , ricreative o affini , ivi comprese quelle degli organizzatori di dette attività nonchù , eventualmente , prestazioni di servizi accessorie a tali attività ,

- attività accessorie ai trasporti quali operazioni di carico , scarico , manutenzione e attività affini ,

- perizie di beni mobili materiali ,

- lavori relativi a beni mobili materiali ,

è quello in cui tali prestazioni sono materialmente eseguite ;

d ) il luogo delle prestazioni di servizi aventi per oggetto la locazione di beni mobili materiali , ad eccezione di qualsiasi mezzo di trasporto , esportati dal locatore di uno Stato membro in un altro Stato membro per essere ivi utilizzato , è quello in cui il bene è così utilizzato ;

e ) il luogo delle seguenti prestazioni di servizi , rese a destinatari stabiliti fuori della Comunità o a soggetti passivi stabiliti nella Comunità , ma fuori del paese del prestatore , è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica o ha costituito un centro di attività stabile per il quale si è avuta la prestazione di servizi o , in mancanza di tale sede o di tale centro d ' attività stabile , il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale :

- cessioni e concessioni di diritti d ' aurore , brevetti , diritti di licenza , marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi ;

- prestazioni pubblicitarie ;

- prestazioni fornite da consulenti , ingegneri , uffici studi , avvocati , periti contabili ed altre prestazioni analoghe nonchù elaborazioni di dati e fornitura di informazioni ;

- obblighi di non esercitare interamente o parzialmente una attività professionale , o un diritto di cui alla presente lettera e ) ;

- operazioni bancarie , finanziarie e assicurative , comprese le operazioni di riassicurazione , ad eccezione della locazione di casseforti ;

- messa a disposizione di personale ;

- prestazioni di servizi rese dagli intermediari che agiscono in nome e per conto altrui , quando intervengono nelle prestazioni di servizi di cui alla presente lettera e ) .

3 . Al fine di evitare casi di doppia imposizione , di non imposizione o di distorsione di concorrenza , gli Stati membri possono , per quanto riguarda le prestazioni di servizi di cui al paragrafo 2 , lettera e ) , e le locazioni di beni mobili materiali , considerare :

a ) il luogo di prestazione dei servizi situato all ' interno del paese a norma del presente articolo come se fosse situato al di fuori della Comunità quando l ' effettiva utilizzazione e l ' effettivo impiego hanno luogo ai di fuori della Comunità ;

b ) il luogo di prestazione dei servizi situato al di fuori della Comunità a norma del presente articolo come se fosse situato all ' interno del paese quando l ' effettiva utilizzazione e l ' effettivo impiego hanno luogo all ' interno del paese .

CAPO VII

FATTO GENERATORE ED ESIGIBILITÀ DELL ' IMPOSTA

Articolo 10

1 . Si considera

a ) fatto generatore dell 'imposta il fatto per il quale si realizzano le condizioni di legge necessarie per l ' esigibilità dell ' imposta ;

b ) esigilibità dell ' imposta di diritto che l ' Erario può far valere a norma di legge , a partire da un dato momento , presso il debitore , per il pagamento dell ' imposta , anche se il pagamento può essere differito .

2 . Il fatto generatore dell ' imposta si verifica e l ' imposta diventa esigibile all ' atto della cessione di beni o della prestazione di servizi . Le cessioni di beni diverse da quelle di cui all ' articolo 5 , paragrafo 4 , lettera b ) , e le prestazioni di servizi che comportano successivi versamenti di acconti o pagamenti , si considerano effettuate all ' atto della scadenza dei periodi cui si riferiscono tali acconti o pagamenti .

Tuttavia , nel caso di pagamento di acconti anteriore alla cessione o alla prestazione di servizi , l ' imposta diventa esigibile all ' atto dell ' incasso , a concorrenza dell ' importo incassato .

In deroga alle precedenti disposizioni , gli Stati membri possono stabilire che , per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi , l ' imposta diventi esigibile :

- non oltre la data di emissione della fattura o del documento che ne fa le veci ,

- al più tardi al momento dell ' incasso del prezzo , ovvero

- in caso di mancata o tardiva emissione della fattura o del documento che ne fa le veci , entro un periodo determinato a decorrere dalla data in cui ha luogo il fatto generatore dell ' imposta .

$3 . All ' importazione , il fatto generatore si verifica e l ' imposta diventa esigile all ' atto dell ' introduzione de bene all ' interno del paese ai sensi dell ' articolo 3 .

Quando i beni importati sono soggetti a dazi doganali , a prelievi agricoli o a tasse di effetto equivalente , instaurati nel quadro di una politica comune , il fatto generatore e l ' esigibilità dell ' imposta possono essere assimilati dagli Stati membri ai termini stabiliti per questi diritti comunitari .

Qualora i beni importati non siano soggetti ad alcuna di tali imposizioni comunitarie , gli Stati membri , per quanto riguarda il fatto generatore e l ' esigibilità dell ' imposta , possono applicare le disposizioni in vigore per i dazi doganali .

Quando i beni sono assoggettati , sin dalla loro importazione , a uno dei regimi previsti dall ' articolo 16 , paragrafo 1 , punto A , o ad un regime di ammissione temporanea o di transito , il fatto generatore e l ' esigibilità dell ' imposta intervengono soltanto al momento in cui i beni cessano di essere assoggettati a tale regime e vengono dichiarati per l ' immissione al consumo .

CAPO VIII

BASE IMPONIBILE

Articolo 11

A . All ' interno del paese

1 . La base imponibile è costituita :

a ) per le forniture di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alle lettera b ) , c ) e d ) , da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell ' acquirente , del destinatario o di un terzo , comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni ;

b ) per le operazioni di cui all ' articolo 5 , paragrafi 6 e 7 , dal prezzo di acquisto dei beni o di beni similari , o , in mancanza del presso di acquisto , dal costo , determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni ;

c ) per le operazioni di cui all ' articolo 6 , paragrafo 2 , dalle spese sostenute dal soggetto passivo per la prestazione dei servizi ;

d ) per le operazioni di cui all ' articolo 6 , paragrafo 3 , dal valore normale dell ' operazione in questione .

Si considera « valore normale » di servizio quanto il destinatario della prestazione , nello stadio di commercializzazione nel quale si compie l ' operazione , dovrebbe pagare a d un prestatore indipendente all ' interno del paese al momento dell ' operazione , in condizioni di concorrenza perfetta , per ottenere questo stesso servizio .

2 . Nella base imponibile si devono comprendere :

a ) le imposte , i dazi , le tasse e i prelievi , ad eccezione della stessa imposta sul valore aggiunto ;

b ) le spese accessorie , quali le spese di commissione , di imballaggio , di trasporto e di assicurazione chieste dal fornitore all ' acquirente o al destinatario della prestazione . Le spese soggette ad una convenzione separata possono essere considerate dagli Stati membri come spese accessorie .

3 . Non vanno compresi nella base imponibile :

a ) gli sconti sul prezzo per pagamento anticipato ;

b ) i ribassi e le riduzioni di prezzo concessi all ' acquirente o al destinatario della prestazione ed acquisiti al momento in cui si compie l ' operazione ;

c ) le somme ricevute da un soggetto passivo da parte dell ' acquirente o del destinatario in rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di questi ultimi e che figurano nella sua contabilità tra i conti provvisori . Questo soggetto passivo deve giustificare l ' importo effettivo di tali spese e non può procedere alla deduzione dell 'imposta che avesse eventualmente gravato su di esse .

B . All ' importazione di beni

1 . La base imponibile è costituita :

a ) dal prezzo pagato o da pagarsi dall ' importatore , se detta somma costituisce l ' unico corrispettivo definito al punto A , paragrafo 1 , lettera a ) ;

b ) dal valore normale , se manca il prezzo , o se il prezzo pagato o da pagare non costituisce l ' unico corrispettivo del bene importato .

Si considera « valore normale » all ' importazione di un bene quanto un importatore , allo stadio di commercializzazione al quale si compie l ' importazione , dovrebbe pagare ad un fornitore indipendente del paese di provenienza del bene , al momento in cui l ' imposta è esigibile , in condizioni di concorrenza perfetta , per ottenere questo stesso bene .

2 . Gli Stati membri possono adottare come base imponibile il valore definito nel regolamento ( CEE ) n . 803/68 ( 5 ) .

3 . Si devono comprendere nella base imponibile , ove non vi siano già compresi :

a ) le imposte , i dazi , i prelievi e le altre tasse dovuti fuori del paese di importazione , nonchù quelli dovuti per l ' importazione , ad eccezione dell ' imposta sul valore aggiunto da riscuotere ;

b ) le spese accessorie , quali le spese di commissione , di imballaggio , di trasporto e di assicurazione , che sopravvengono fino al primo luogo di destinazione dei beni all ' interno del paese .

Per « primo luogo di destinazione » va inteso il luogo che figura sulla lettera di vettura o su qualsiasi altro documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel paese di importazione . In mancanza di tale indicazione , si considera come primo luogo di destinazione il luogo della prima rottura di carico in detto paese .

Gli Stati membri possono parimenti comprendere nella base imponibile le spese accessorie di cui sopra risultanti dal trasporto verso un altro luogo di destinazione qualora quest ' ultimo sia noto al momento in cui si verifica il fatto generatore dell ' imposta .

4 . Non si devono comprendere nella base imponibile gli elementi di cui al punto A , paragrafo 3 , lettera a ) e b ) .

5 . Per i beni che sono stati esportati temporaneamente e che sono reimportati dall ' esportatore dopo aver formato oggetto , all ' estero , di lavori di riparazione , trasformazione , adattamento o esecuzione e la cui reimportazione non è esentata a norma delle disposizioni dell ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera f ) , gli Stati membri prendono provvedimenti per garantire che il trattamento fiscale riservato ai beni ottenuti , per quanto concerne l ' imposta sul valore aggiunto , sia lo stesso che sarebbe stato loro riservato se le operazioni di cui sopra fossero state eseguite nel paese interessato .

C . Disposizioni diverse

1 . In caso di annullamento , recesso , risoluzione , non pagamento totale o parziale o di riduzione di prezzo dopo che l ' operazione è stata effettuata , la base imponibile viene debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri .

Tuttavia , in caso di non pagamento totale o parziale , gli Stati membri possono derogare a questa norma .

2 . Qualora elementi utili alla determinazione della base imponibile siano espressi in moneta diversa da quella dello Stato membro dove viene fatta la stima , si determina il tasso di cambio a norma dell ' articolo 12 del regolamento ( CEE ) n . 803/68 .

3 . Per quanto riguarda gli importi degli imballaggi da rendere , gli Stati membri possono :

- escluderli dalla base imponibile adottando le misure necessarie per regolarizzare detta base quando gli imballaggi non sono resi ;

- includerli nella base imponibile adottando le misure necessarie per regolarizzare detta base quando gli imballaggi sono effettivamente resi .

CAPO IX

ALIQUOTA

Articolo 12

1 . L ' aliquota applicabile alle operazioni imponibili è quella in vigore al momento in cui si verifica il fatto generatore dell ' imposta . Tuttavia :

a ) nei casi previsti all ' articolo 10 , paragrafo 2 , secondo e terzo comma , l ' aliquota applicabile è quella in vigore al momento in cui l ' imposta diventa esigibile ;

b ) nei casi di cui all ' articolo 10 , paragrafo 3 , secondo e terzo comma , si applica l ' aliquota in vigore al momento in cui i beni vengono dichiarati per l ' immissione al consumo .

2 . caso di modifica delle aliquote , gli Stati membri possono :

- operare adeguamenti nei casi previsti alla precedente lettera a ) allo scopo di tener conto dell ' aliquota applicabile al momento in cui è effettuata la consegna dei beni o la prestazione dei servizi ;

- adottare tutte le opportune misure transitorie .

3 . L ' aliquota normale dell ' imposta sul valore aggiunto è fissata da ciascuno Stato membro in una percentuale della base imponibile che è identica per le forniture di beni e per le prestazioni di servizi .

4 . Talune forniture di beni e prestazioni di servizi possono essere sottoposte ad aliquote maggiorate o ridotte . Ogni aliquota ridotta è fissata in misura tale che l ' ammontare dell ' imposta sul valore aggiunto risultante dall ' applicazione di questa aliquota consenta normalmente di dedurre la totalità dell ' imposta sul valore aggiunto la cui deduzione è autorizzata a norma delle disposizioni dell ' articolo 17 .

5 . L ' aliquota applicabile all ' importazione di un bene è quella applicata alla fornitura di uno stesso bene effettuata all ' interno del paese .

CAPO X

ESENZIONI

Articolo 13

Esenzioni all ' interno del paese

A . Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico

1 . Fatte salve le altre disposizioni comunitarie , gli Stati membri esonerano , alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per prevenire ogni possibile frode , evasione ed abuso :

a ) quando sono effettuate dai servizi pubblici postali , le prestazioni di servizi e le forniture di beni accessori a dette prestazioni , esclusi il trasporto di persone e le telecomunicazioni ;

b ) l ' ospedalizzazione e le cure mediche nonchù le operazioni ad esse strettamente connesse , assicurate da organismi di diritto pubblico oppure , a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medesimi , da istituti ospedalieri , centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti ;

c ) le prestazioni mediche effettuate nell ' esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati ;

d ) la fornitura di organi , di sangue e di latte umani ;

e )le prestazioni dei servizi effettuate nell ' esercizio della loro professione dagli odontotecnici , nonchù le forniture di protesi dentarie effettuate dai dentisti e dagli odontotecnici ;

f ) le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un ' attività esente o per la quale hanno la qualità di soggetti passivi , al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all ' esercizio di tale attività , quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l ' esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante , a condizione che questa esenzione non sia tale da provocare distorsioni di concorrenza ;

g ) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l ' assistenza sociale e la sicurezza sociale , comprese quelle fornite dalle case di riposo , effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale dallo Stato membro interessato ;

h ) le prestazioni di servizi e le forniture di beni strettamente connesse con la protezione dell ' infanzia e delle gioventù , effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale ;

i ) l ' educazione dell ' infanzia e della gioventù , l ' insegnamento scolastico o universitario , la formazione o la riqualificazione professionale nonchù le prestazioni di servizi e le forniture di beni con essi strettamente connesse compiuti da organismi di diritto pubblico , o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili ;

j ) le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all ' insegnamento scolastico o universitario ;

k ) la messa a disposizione , da parte di istituzioni religiose o filosofiche , di personale per le attività di cui alle lettere b ) , g ) , h ) ed i ) e per fini di assistenza spirituale ;

l ) le prestazioni di servizi e le forniture di beni loro strettamente connesse procurate ai propri membri nel loro interesse collettivo , dietro pagamento di quote fissate in conformità dello statuto , da organismi senza finalità di lucro , che si prefiggono obiettivi di natura politica , sindacale , religiosa , patriottica , filosofica , filantropica o civica , purchù tale esenzione non sia tale da provocare distorsioni di concorrenza ;

m ) talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell ' educazione fisica , fornite da organizzazioni senza scopo lucrativo alle persone che esercitano lo sport o l ' educazione fisica ;

n ) talune prestazioni di servizi culturali e le forniture di beni loro strettamente connesse effettuate da organismi culturali di diritto pubblico o da altri organismi culturali riconosciuti dallo Stato membro interessato ;

o ) le prestazioni di servizi e le forniture di beni procurate dagli organismi le cui operazioni sono esentate a norma delle lettera b ) , g ) , h ) , i ) , l ) , m ) , e n ) in occasione di manifestazioni per la raccolta di fondi , organizzate a loro esclusivo profitto , purchù l ' esenzione non sia tale da provocare distorsioni di concorrenza . Gli Stati membri possono introdurre ogni necessaria limitazione , in particolare riguardo al numero delle manifestazioni o all ' ammontare degli introiti che dà diritto all ' esenzione ;

p ) il trasporto di malati o feriti in veicoli all ' uopo equipaggiati da parte di enti debitamente autorizzati ;

q ) le attività degli enti pubblici di radiotelevisione diverse da quelle aventi carattere commerciale .

$2 . a ) Gli Stati membri possono subordinare , caso per caso , la concessione , ad enti diversi da quelli di diritto pubblico , di ciascuna delle esenzioni previste al paragrafo 1 , lettera b ) , g ) , h ) , i ) , l ) , m ) e n ) all ' osservanza di una o più delle seguenti condizioni :

- gli enti di cui trattasi non devono avere per fine la ricerca sistematica del profitto : gli eventuali profitto non dovranno mai essere distribuiti ma dovranno essere destinati al mantenimento o al miglioramento delle prestazioni fornite ;

- essi devono essere gestiti ed amministrati a titolo essenzialmente gratuito da persone che non hanno di per sù o per interposta persona alcun interesse diretto o indiretto ai risultati della gestione ;

- essi devono praticare prezzi approvati dalle autorità pubbliche o che non superino detti prezzi approvati , ovvero , per le operazioni i cui prezzi non sono sottoposti ad approvazione , praticare prezzi inferiori a quelli richiesti per servizi analoghi da imprese commerciali soggette all ' imposta sul valore aggiunto ;

- le esenzioni non devono essere tali da provocare distorsioni di concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all ' imposta sul valore aggiunto ;

b ) sono escluse dal beneficio dell ' esenzione prevista alle lettera b ) , g ) , h ) , i ) , l ) , m ) e n ) del paragrafo 1 le prestazioni di servizi e le forniture di beni che :

- non siano indispensabili all ' espletamento delle operazioni esentate ;

- siano essenzialmente destinate a procurare all ' ente entrate supplementari mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con le imprese commerciali sottoposte all ' imposta sul valore aggiunto .

B . Altre esenzioni

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 377L0388.1

Fatte salve altre disposizioni comunitarie , gli Stati membri esonerano , alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni sottoelencate e per prevenire ogni possibile frode , evasione ed abuso :

a ) le operazioni di assicurazione e di riassicurazione , comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni , effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione ;

b ) l ' affitto e la locazione di beni immobili , ad eccezione ;

1 . delle prestazioni di alloggio , quali sono definite dalla legislazione delgi Stati membri , effettuate nel settore alberghiero o in settori aventi funzioni analoghe , comprese le locazioni di campi di vacanza o di terreni attrezzati per il campeggio ;

2 . delle locazioni di aree destinate al parcheggio dei veicoli ;

3 . delle locazioni di utensili e macchine fissati stabilmente ;

4 . delle locazioni di casseforti .

Gli Stati membri possono stabilire ulteriori esclusioni al campo di applicazione di tale esenzione ;

c ) le forniture di beni destinati esclusivamente ad un ' attività esentata a norma del presente articolo o a norma dell ' articolo 28 , paragrafo 3 , lettera b ) , ove questi beni non abbiano formato oggetto d ' un diritto a deduzione , e le forniture di beni il cui acquisto o la cui destinazione erano stati esclusi dal diritto alla deduzione conformemente alle disposizioni dell ' articolo 17 , paragrafo 6 ;

d ) le operazioni seguenti :

1 . la concessione e la negoziazione di crediti nonchù la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi ;

2 . la negoziazione e la presa a carico di impegni , fideiussioni e altre garanzi nonchù la gestione di garanzie di crediti da parte di chi ha concesso questi ultimi ;

3 . le operazioni , compresa la negoziazione , relative ai depositi di fondi , ai conti correnti , ai pagamenti , ai giroconti , ai crediti , agli assegni e ad altri effetti commerciali , ad eccezione del ricupero dei crediti ;

4 . le operazioni , compresa la negoziazione , relative a divise , banconote e monete con valore liberatorio , ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione ; sono considerati da collezione le monete d ' oro , d ' argento o di altro metallo e i biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici ;

5 . le operazioni , compresa la negoziazione , eccettuate la custodia e la gestione , relative ad azioni , quote parti di società a associazioni , obbligazioni , altri titoli , ad esclusione :

- dei titoli rappresentativi di merci ;

- dei diritti o titoli di cui all ' articolo 5 , paragrafo 3 ;

6 . la gestione di fondi comuni d ' investimento quali sono definiti dagli Stati membri ;

e ) le forniture , al valore facciale , di francobolli validi per l ' affrancatura all ' interno del paese , di bolli fiscali e di altri simili valori ;

f ) le scommesse , le lotterie e altri giochi d ' azzardo con poste di denaro , salvo condizioni e limiti stabiliti da ciascuno Stato membro ;

g ) le cessioni di fabbricati o di una frazione di fabbricato e del suolo ad essi attiguo , diversi da quelli di cui all ' articolo 4 , paragrafo 3 , lettera a ) ;

h ) le cessioni di fondi non edificati diverse dalle cessioni dei terreni edificabili di cui all ' articolo 4 , paragrafo 3 , lettera b ) .

C . Opzioni

Gli Stati membro possono accordare ai loro soggetti passivi il diritto di optare per l ' imposizione nel caso di :

a ) affitto e locazione di beni immobili ;

b ) operazioni di cui al punto B , lettere d ) , g ) e h ) .

Gli Stati membri possono restringere la portata del diritto di opzione e ne stabiliscono le modalità di esercizio .

Articolo 14

Esenzioni all ' importazione

1 . Ferme restando le altre disposizioni comunitarie , gli Stati membri esentano , alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per prevenire ogni possibile frode , evasione ed abuso :

a ) le importazioni definitive di beni la cui fornitura da parte di soggetti passivi è comunque esente all ' interno del paese ;

b ) le importazioni di beni che costituiscono oggetto di una dichiarazione di assoggettamento a un regime di transito ;

c ) le importazioni di beni che costituiscono oggetto di una dichiarazione di assoggetamento a un regime doganale di ammissione temporanea , che beneficiano per questo motivo dell ' esenzione dai dazi doganali o che potrebbero beneficiarne se fossero importati da un paese terzo ;

d ) le importazioni definitive di beni che fruiscono di una franchigia doganale diversa da quella prevista nella « tariffa doganale comune » o che potrebbero fruirne se fossero importati da un paese terzo . Tuttavia , gli Stati membri hanno la facoltà di non accordare l ' esenzione se la sua concessione rischia di compromettere gravemente le condizioni di concorrenza sul mercato interno ;

e ) la reimportazione di beni nello stato in cui sono stati esportati , da parte di colui che li ha esportati , semprechù essi fruiscano della franchigia doganale o possano fruirne se importati da un paese terzo ;

f ) la reimportazione da parte dell ' esportatore o da parte di un terzo per conto del medesimo di beni mobili materiali che siano stati oggetto in un altro Stato membro , di una lavorazione che è stata assoggettata all ' imposta senza diritto a deduzione o a rimborso ;

g ) le importazioni di beni :

- effettuate nel quadro delle relazioni diplomatiche e consolari , che beneficiano di una franchigia doganale o che potrebbero beneficiarne se provenissero da un paese terzo ;

- effettuate dalle organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche del paese che le ospita nonchù dai membri di esse , nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle convenzioni internazionali che istituiscono dette organizzazioni o dagli accordi di sede ;

- effettuate negli Stati membri che fanno parte del trattato dell ' Atlantico del nord dalle forze armate degli altri Stati che fanno parte di tale trattato , per l ' uso d tali forze o del personale civile che le accompagna o per l ' approvvigionamento delle relative mense nella misura in cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa ;

h ) le importazioni nei porti , effettuate dalle imprese di pesca marittima , dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione , ma prima di qualsiasi consegna ;

i ) le prestazioni di servizi connesse con l ' importazione di beni ed il cui valore è compreso nella base imponibile , secondo l ' articolo 11 , punto B , paragrafo 3 , lettera b ) ;

j ) le importazioni d ' oro effettuate dalle banche centrali .

2 . La Commissione sottopone quanto prima al Consiglio proposte intese a stabilire norme fiscali comunitarie precisanti il campo d ' applicazione delle esenzioni di cui al paragrafo 1 e le relative modalità pratiche di applicazione .

Fino all ' entrata in vigore di tali norme gli Stati membri possono :

- mantenere le disposizioni nazionali in vigore nel quadro delle disposizioni di cui sopra ;

- modificarle per ridurre le distorsioni di concorrenza ed in particolare le non imposizione o la doppia imposizione in materia di imposta sul valore aggiunto all ' interno della Comunità ;

- utilizzare le procedure amministrative che essi ritengono più indicate per ottenere l ' esenzione .

Gli Stati membri notificano alla Commissione , che ne informi gli altri Stati membri , le misure adottate e quelle che adottano in virtù delle precedenti disposizioni .

Articolo 15

Esenzione delle operazioni all ' esportazione , delle operazioni assimilate e dei trasporti internazionali

Fatte salve le altre disposizioni comunitarie , gli Stati membri esentano , a condizioni da essi fissate per assicurare una corretta e semplice applicazione delle esenzioni stesse e prevenire ogni possibile frode , evasione ed abuso :

1 . le cessioni di beni spediti o trasportati dal venditore o per suo conto fuori del territorio del paese di cui all ' articolo 3 ;

2 . le cessioni di beni spediti o trasportati , da un acquirente che non risieda nel territorio del paese o per conto del medesimo , fuori dal territorio di cui all ' articolo 3 , ad eccezione dei beni trasportati dello stesso acquirente e destinati all ' attrezzatura , al rifornimento e al vettovagliamento di navi da diporto , aerei da turismo o qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato ;

3 . le prestazioni di servizi consistenti in lavori inerenti a beni mobili che sono stati acquistati o importati per subire tali lavori nel territorio di cui all ' articolo 3 e sono spediti o trasportati fuori dal medesimo dal prestatore o dal destinatario che non sia stabilito all ' interno del paese o per loro conto ;

4 . le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento di navi :

a ) adibite alla navigazione d ' alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o usate nell ' esercizio di attività commerciali , industriali e della pesca ,

b ) adibite ad operazioni di salvataggio ed assistenza in mare o alla pesca costiera , escluse , per ultime , le provviste di bordo ,

c ) da guerra , quali sono definite alla sottovoce 89.01 A della tariffa doganale comune , che lasciano il paese a destinazione di un porto o di un ormeggio in paese straniero .

Gli Stati membri possono tuttavia restringere la portata di tale esenzione nell ' attesa che vengano attuate norme fiscali comunitarie in questo campo ;

5 . cessione , trasformazione , riparazione , manutenzione , noleggio e locazione delle navi di cui al paragrafo 4 , lettere a ) e b ) , nonchù fornitura , locazione , riparazione e manutenzione degli oggetti in esse incorporati o da esse usati , compresa l ' attrezzatura per la pesca ;

6 . cessione , trasformazione , riparazione , manutenzione , noleggio e locazione di aeromobili usati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento , nonchù fornitura , locazione , riparazione e manutenzione degli oggetti in esse incorporate o da esse usati ;

7 . le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento degli aeromobili di cui al paragrafo 6 ;

8 . le prestazioni di servizi , diverse da quelle di cui al paragrafo 5 , destinate a sopperire ai bisogni immediati delle navi ivi considerate e del loro carico ;

9 . le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui al paragrafo 6 , destinate a sopperire ai bisogni immediati degli aeromobili ivi considerati e del loro carico ;

10 . le cessioni di beni e le prestazioni di servizi :

- effettuate nel quadro delle relazioni diplomatiche e consolari ;

- destinate a organismi internazionali riconosciuti come tali dalla autorità pubbliche del paese ospitante , e a membri delle medesime , alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede ;

- effettuate negli Stati membri che fanno parte del trattato dell ' Atlantico del Nord e destinate alle forze armate delgi altri Stati che fanno parte di tale trattato , per l ' uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l ' approvvigionamento delle relative mense nella misura in cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa .

Fino all ' adozione di norme fiscali uniformi , la presente esenzione è applicabile alle condizioni e entro i limiti fissati da ogni Stato membro .

L ' esenzione può essere concessa mediante una procedura di rimborso di imposta ;

11 . le cessioni di oro alle banche centrali ;

12 . le cessioni di beni ad organismi riconosciuti che li esportano nell ' ambito delle loro attività umanitarie , caritative o educative all ' estero . Il beneficio di questa esenzione può essere concesso secondo una procedura di rimborso dell ' imposta ;

13 . le prestazioni di servizi , compresi i trasporti e le operazioni accessorie ma eccettuate le prestazioni di servizi esenti conformemente all ' articolo 13 , quando esse sono direttamente connesse al transito , all ' esportazione di beni o alle importazioni di merci che beneficiano delle disposizioni previste all ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettere b ) e c ) , e all ' articolo 16 , paragrafo 1 ;

14 . le prestazioni di servizi fornite dagli intermediari che agiscono a nome e per conto di terzi , quando intervengono nelle operazioni di cui al presente articolo o in operazioni effettuate fuori del territorio di cui all ' articolo 3 .

Questa esenzione non si applica alle agenzie di viaggio , quando queste forniscono a nome e per conto del viagiatore prestazioni effettuate in altri Stati membri .

Articolo 16

esenzioni particolari connesse con il traffico internazionale di merci

1 . Fatte salve le altre disposizioni fiscali comunitarie , gli Stati membri possono , con riserva della consultazione prevista all ' articolo 29 , prendere misure particolari per non sottoporre all ' imposta sul valore aggiunto le operazioni seguenti o alcune di esse , a condizione che non mirino ad una utilizzazione e / o ad un consumo finali e che l ' importo dell ' imposta sul valore aggiunto percepito al momento dell ' immissione in consumo corrisponda all ' importo della tassa che avrebbe dovuto essere percepito se ognuna di tali operazioni fosse stata tassata all ' importazione o all ' interno del paese :

A . le importazioni di merci destinate ad essere :

a ) portate in doganale immesse , eventualmente , in deposito provvisorio ai sensi della direttiva 68/312/CEE ( 6 ) ;

b ) immesse in un regime di zona franca ai sensi della direttiva 69/75/CEE ( 7 ) ;

c ) immesse in un regime di deposito doganale ai sensi dell direttiva 69/74/CEE ( 8 ) ;

d ) immesse nelle acque e nei banchi di cui all ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 1496/69 ( 9 ) ;

e ) immesse in un regime di deposito diverso da quello doganale o in un regime di perfezionamento attivo ;

B . le cessioni di merci spedite o trasportate a destinazione dei luoghi di cui al punto A , nonchù le prestazioni di servizi inerenti a tali cessioni ;

C . le cessioni di merci e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui al punto A con il mantenimento di una delle situazioni di cui allo stesso punto ;

D . le cessioni di merci ancora soggette a regimi di transito o d ' importazione temporanea di cui all ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettere b ) e c ) , nonchù le prestazioni di servizi inerenti a tali cessioni .

2 . Con riserva delle consultazioni previste all ' articolo 29 , gli Stati membri possono esentare le importazioni e le cessioni di merci destinate a un soggetto passivo che intende farne l ' esportazione senza modifiche o dopo trasformazione , nonchù le prestazioni di servizi inerenti all ' attività di esportazione del medesimo , a concorrenza dell ' ammontare delle sue esportazioni nel corso dei dodici mesi precedenti .

3 . La Commissione presenta al più presto al Consiglio proposte concernenti le modalità comuni di applicazione dell ' imposta sul valore aggiunto alle operazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 .

CAPO XI

DEDUZIONI

Articolo 17

Origine e portata del diritto a deduzione

1 . Il diritto a deduzione nasce quando l ' imposta deducibile diventa esigibile .

2 . Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta , il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall ' imposta di cui è debitore :

a ) l ' imposta sul valore aggiunto dovuto o assolta per le merci che gli sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo ;

b ) l ' imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per le merci importate ;

c ) l ' imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell ' articolo 5 , paragrafo 7 , lettera a ) , e dell ' articolo 6 , paragrafo 3 .

3 . Gli Stati membri accordano altresì ad ogni soggetto passivo la deduzione o il rimborso dell ' imposta sul valore aggiunto di cui al paragrafo 2 nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini :

a ) di sue operazioni relative alle attività economiche di cui all ' articolo 4 , paragrafo 2 , effettuate all ' estero , che darebbero diritto a deduzione se fossero effettuate all ' interno del paese ;

b ) di sue operazioni esenti ai sensi dell ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera i ) , dell ' articolo 15 e dell ' articolo 16 , paragrafo 1 , punti B , C e D , e paragrafo 2 ;

c ) di sue operazioni esenti ai sensi dell ' articolo 13 B , lettera a ) e lettera d ) , punti da 1 a 5 , quando il cliente risieda fuori della Comunità o quando tali operazioni sono direttamente connesse a beni destinati a essere esportati in un paese non appartenente alla Comunità .

4 . Il Consiglio cercherà di adottare entro il 31 dicembre 1977 , su proposta della Commissione e deliberando all ' unanimità , le modalità comunitarie d ' applicazione secondo le quali i rimborsi devono essere effettuati ai sensi del paragrafo 3 a favore di soggetti passivi non residenti all ' interno del paese . Fino all ' entrata in vigore di queste modalità di applicazione comunitarie , spetterà agli Stati membri stabilire le modalità secondo le quali questo rimborso sarà effettuato . Qualora il soggetto passivo non risieda nel territorio della Comunità , gli Stati membri possono rifiutare il rimborso o subordinarlo a condizioni complementari .

5 . Per quanto riguarda i beni ed i servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a deduzione di cui ai paragrafi 2 e 3 , sia per operazioni che non conferiscono tale diritto , la deduzione è ammessa soltanto per il prorata dell ' imposta sul valore aggiunto relativo alla prima categoria di operazioni .

Detto prorata è determinato ai sensi dell ' articolo 19 per il complesso delle operazioni compiute dal soggetto passivo .

Tuttavia , gli Stati membri possono :

a ) autorizzare il soggetto passivo a determinare un prorata per ogni settore della propria attività , se vengono tenute contabilità distinte per ciascun settore ;

b ) obbligare il soggetto passivo a determinare un prorata per ogni settore della propria attività ) ed a tenere contabilità distinte per ciascuno di questi settori ;

c ) autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la deduzione in base all ' utilizzazione della totalità o di una parte dei beni e servizi ;

d ) autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la deduzione secondo la norma di cui al primo comma relativamente a tutti i beni e servizi utilizzati per tutte le operazioni ivi contemplate ;

c ) prevedere che non si tenga conto dell ' imposta sul valore aggiunto che non può essere dedotta dal soggetto passivo quando essa sia insignificante .

6 . Al più tardi entro un termine di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva , il Consiglio , con decisione all ' unanimità adottata su proposta della Commissione , stabilisce le spese che non danno diritto a deduzione dell 'imposta sul valore aggiunto . Saranno comunque escluse dal diritto a deduzione le spese non aventi un carattere strettamente professionale , quali le spese suntuarie , di divertimento o di rappresentanza .

Fino all ' entrata in vigore delle norme di cui sopra , gli Stati membri possono mantenere tutte le esclusioni previste dalla loro legislazione nazionale al momento dell ' entrata in vigore della presente direttiva .

7 . Fatta salva la consultazione prevista dall ' articolo 29 , ogni Stato membro può , per motivi congiunturali , escludere totalmente o in parte dal regime di deduzioni la totalità o parte dei beni di investimento o altri beni . Per mantenere condizioni di concorrenza identiche , gli Stati membri possono , anzichù rifiutare la deduzione , tassare i beni fabbricati dallo stesso soggetto passivo o acquistati dal medesimo all ' interno del paese , oppure importati , in modo che questa imposizione non superi l ' ammontare dell ' imposta sul valore aggiunto che graverebbe sull ' acquisto di beni analoghi .

Articolo 18

Modalità di esercizio del diritto a deduzione

1 . Per poter esercitare il diritto a deduzione , il soggetto passivo deve :

a ) per la deduzione di cui all ' articolo 17 , paragrafo 2 , lettera a ) , essere in possesso di una fattura redatta ai sensi dell ' articolo 22 , paragrafo 3 ;

b ) per la deduzione di cui all ' articolo 17 , paragrafo 2 , lettera b ) , essere in possesso di un documento che lo indichi quale destinatario o importatore e che menzioni l ' ammontare dell ' imposta dovuta o ne consenta il calcolo ;

c ) per la deduzione di cui all ' articolo 17 , paragrafo 2 , lettera c ) , assolvere le formalità stabilite da ogni Stato membro ;

d ) quando è tenuto al pagamento dell ' imposta quale acquirente o destinatario , in caso d ' applicazione dell ' articolo 21 , paragrafo 1 , assolvere le formalità fissate da ogni Stato membro .

2 . Il soggetto passivo opera la deduzione sottraendo dall ' importo totale dell ' imposta sul valore aggiunto dovuta per un dato periodo fiscale l ' ammontare dell ' imposta per la quale , nello stesso periodo , è sorto e può essere esercitato in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 il diritto a deduzione .

Peraltro gli Stati membri possono obbligare i soggetti passivi che effettuano transazioni occasionali di cui all ' articolo 4 , paragrafo 3 , a esercitare il diritto a deduzione soltanto al momento della cessione .

3 . Gli Stati membri fissano le condizioni e le modalità secondo le quali un soggetto passivo può essere autorizzato ad operare una deduzione cui non ha proceduto conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 .

4 . Qualora , per un dato periodo fiscale , l ' importo delle deduzioni autorizzate superi quello dell ' imposta dovuta , gli Stati membri possono procedere a rimborso o riportare l ' eccedenza al periodo successivo , secondo modalità da essi stabilite .

Tuttavia , gli Stati membri hanno la facoltà di rifiutare il rimborso o il riporto se l ' eccedenza e insignificante .

Articolo 19

Calcolo del prorata di deduzione

1 . Il prorata di deduzione previsto dall ' articolo 17 , paragrafo 5 , primo comma , risulta da una frazione avente :

- al numeratore l ' importo totale della cifra d ' affari annua , al netto dell ' imposta valore aggiunto , relativo alle operazioni che danno diritto a deduzione ai sensi dell ' articolo 17 , paragrafi 2 e 3 ,

- al denominatore l ' importo totale della cifra d ' affari annua , al netto dell ' imposta sul valore aggiunto , relativo alle operazioni che figurano al numeratore e a quelle che non danno diritto a deduzione . Gli Stati membri possono includere anche nel denominatore l ' importo di sovvenzioni diverse da quelle di cui all ' articolo 11 A , paragrafo 1 , lettera a ) .

Il prorata viene determinato su base annuale , in percentuale e viene arrotondato all ' unità superiore .

2 . In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 , per il calcolo del prorata di deduzione , non si tiene conto dell ' importo della cifra d ' affari relativa alle cessioni di beni d ' investimento che il soggetto passivo ha utilizzato nella sua impresa . Non si tiene neppure conto dell ' importo della cifra d ' affari relativa alle operazioni accessorie , immobiliari o finanziarie o a quelle di cui all ' articolo 13 , punto B , lettera d ) , anche quando si tratta di operazioni accessorie . Qualora gli Stati membri si avvalgano della possibilità prevista dall ' articolo 20 , paragrafo 5 , di non richiedere la rettifica per i beni di investimento , possono includere i proventi della cessione di tali beni nel calcolo del prorata di deduzione .

3 . Il prorata applicabile in via provvisoria per un anno è quello calcolato sulla base delle operazioni dell ' anno precedente . In mancanza di tali operazioni di riferimento o qualora il loro ammontare sia irrilevante , il prorata è valutato a titolo provvisorio , sotto il controllo delle autorità fiscali , dal soggetto passivo in base alle sue previsioni . Tuttavia , gli Stati membri possono mantenere in vigore le proprie disposizioni vigenti .

La fissazione del prorata definito , che è determinato per ogni anno durante l ' anno successivo , comporta la rettifica delle deduzioni effettuate in base al prorata applicato in via provvisoria .

Articolo 20

Rettifica delle deduzioni

1 . La rettifica della deduzione iniziale è effettuata secondo le modalità fissate dagli Stati membri , in particolare :

a ) quando la deduzione è superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto ;

b ) quando , successivamente alla dichiarazione , sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l ' importo delle deduzione , in particolare in caso di annullamento di acquisti o qualora si siano ottenute riduzioni di prezzo ; tuttavia , la rettifica non è richiesta in caso di operazioni totalmente o parzialmente non retribuite , in caso di distribuzione , perdita o furto dei beni , debitamente provati e confermati , nonchù in caso di prelievi effettuati per concedere omaggi di valore ridotto e campioni di cui all ' articolo 5 , paragrafo 6 . Gli Stati membri possono tuttavia esigere la rettifica in caso di operazioni totalmente o parzialmente non retribuite e in caso di furto .

2 . Per quanto riguarda i beni d ' investimento , la rettifica , deve essere ripartita su cinque anni , compreso l ' anno in cui i beni sono stati acquistati o fabbricati . Ogni anno tale rettifica è effettuata solo per un quinto dell ' imposta che grava sui beni in questione . Essa è eseguita secondo la variazioni del diritto a deduzione che hanno avuto luogo negli anni successivi rispetto all ' anno in cui i beni sono stati acquistati o fabbricati .

In deroga al comma precedente , gli Stati membri possono basare la rettifica su un periodo di cinque anni interi a decorrere dalla prima utilizzazione dei beni .

Per quanto riguarda i beni d ' investimento immobili , il periodo da assumere come base per il calcolo della rettifica può essere portato fino a 10 anno .

3 . In caso di cessione durante il periodo di rettifica , il bene d ' investimento è considerato come se fosse sempre stato adibito ad un ' attività economica del soggetto passivo fino alla scadenza del periodo di rettifica . Si presume che tale attività economica sia interamente soggetta all ' imposta quando la cessione del bene di cui trattasi è soggetta qualora la cessione sia esente . La rettifica è effettuata una tantum per tutto il restante periodo di rettifica .

Tuttavia gli Stati membri possono in quest ' ultimo caso non esigere un rettifica qualora l ' acquirente sia un soggetto passivo che adibisca i beni d ' investimento in questione solo ad operazioni che danno luogo a deduzione dell ' imposta sul valore aggiunta .

4 . Ai fini dell ' applicazione dei paragrafi 2 e 3 , gli Stati membri possono :

- definire il concetto di beni d ' investimento ;

- indicare l ' ammontare di imposta che deve essere presa in considerazione per la rettifica per la rettifica ;

- adottare tutte le opportune disposizioni per evitare che la rettifica procuri un vantaggio ingiustificato ;

- consentire semplificazioni amministrative .

5 . Qualora in uno stato membro gli effetti pratici dell ' applicazione dei paragrafi 2 e 3 siano irrilevanti , tenuto conto dell ' incidenza globale dell ' imposta nello Stato membro in questione e della necessità di semplificazioni a livello amministrativo , tale Stato può , previo espletamento della consultazione di cui all ' articolo 29 , rinunciare all ' applicazione di questi paragrafi purchù non ne risultino distorsioni di concorrenza .

6 . Qualora un soggetto passivo passi da un regime normale di imposizione ad un regime particolare o inversamente , gli Stati membri possono adottare le disposizioni necessarie per evitare che il soggetto passivo ne sia avvantaggiato o svantaggiato in modo ingiustificato .

CAPO XII

DEBITORI DELL ' IMPOSTA

Articolo 21

Debitori dell ' imposta verso l ' Erario

L ' imposta sul valore aggiunto è dovuta :

1 . in regime interno :

a ) dai soggetti passivi che eseguono un ' operazione imponibile diversa da quelle previste dall ' articolo 9 , paragrafo 2 , lettera e ) , eseguite da un soggetto passivo residente all ' estero . Quando l ' operazione imponibile è effettuata da un soggetto passivo residente all ' estero gli Stati membri possono adottare disposizioni secondo cui l ' imposta è dovuta da una persone diversa . A tale scopo possono in particolare essere designati un rappresentante fiscale o il destinatario dell ' operazione imponibile . Gli Stati membri possono altresì prevedere che una persona diversa dal soggetto passivo sia tenuta in solido al versamento dell ' imposta ;

b ) dal destinatario di un servizio di cui al ' articolo 9 , paragrafo 2 , lettera e ) , prestato da un soggetto passivo residente all ' estero ; tuttavia gli Stati membri possono stabilire che il prestatore è tenuto in solido al pagamento dell ' imposta ;

c ) dunque indichi l ' imposta sul valore aggiunto in una fattura o in una altro documento che ne fa le veci .

2 . All ' importazione : dalla / e persona / e designata / e o riconosciuta / e dallo Stato membro di importazione .

CAPO XIII

OBBLIGHI DEI DEBITORI D ' IMPOSTA

Articolo 22

Obblighi nel regime interno

1 . Ogni soggetto passivo deve dichiarare l ' inizio , il cambiamento e la cessazione della propria attività in qualità di soggetto passivo .

2 . Ogni soggetto passivo deve tenere una contabilità che sia sufficientemente particolareggiata da consentire l ' applicazione dell ' imposta sul valore aggiunto ed i relativi controlli da parte dell ' amministrazione fiscale .

3 . a ) Ogni soggetto passivo deve emettere una fattura o un documento equivalente per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che effettua per un altro soggetto passivo , e conservare copia di tutti i documenti emessi .

Parimenti , ogni soggetto passivo deve rilasciare una fattura per gli acconti che gli sono corrisposti da un altro soggetto passivo prima che sia stata effettuata la cessione di beni o ultimata la prestazione di servizi .

b ) La fattura deve indicare distintamente il prezzo al netto dell ' imposta corrispondente per ogni aliquota diversa , nonchù , se del caso , l ' esenzione .

c ) Gli Stati membri stabiliscono i criteri secondo i quali un documento può essere considerato equivalente ad una fattura .

4 . Ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione entro un termine che dovrà essere stabilito dagli Stati membri . Tale termine non dovrà superate di due mesi la scadenza di ogni periodo fiscale . Il periodo fiscale può essere fissato dagli Stati membri in un mese , due mesi , ovvero un trimestre . Tuttavia , gli Stati membri possono stabilire periodi diversi , non comunque superiori ad un anno .

Nella dichiarazione devono figurare tutti i dati necessari ad accertare l ' importo dell ' imposta esigibile e quello delle deduzioni da operarsi , compreso - eventualmente e qualora risulti necessario per fissare la base imponibile - l ' importo complessivo delle operazioni relative a tale imposta e a tali deduzioni , nonchù l ' importo globale delle operazioni esenti .

5 . Ogni soggetto passivo deve pagare l ' importo netto dell ' imposta sul valore aggiunto al momento della presentazione della dichiarazione periodica . Gli Stati membri possono tuttavia stabilire un ' altra scadenza per il pagamento di questo importo o per la riscossione di acconti provvisori .

6 . Gli Stati membri hanno la facoltà di richiedere al soggetto passivo una dichiarazione relativa a tutte le operazioni effettuate nell ' anno precedente , che contenga tutti i dati di cui al paragrafo 4 . Questa dichiarazione deve contenere altresì tutti gli elementi per eventuali rettifiche .

7 . Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinchù le persone che conformemente all ' articolo 21 , punto 1 , lettere a ) e b ) , sono considerate debitrici dell ' imposta luogo di un soggetto passivo residente all ' estero o che sono tenute in solido al suo pagamento , assolvano agli obblighi di dichiarazione di pagamento summenzionati .

8 . Fatte salve le disposizioni da adottare ai sensi dell ' articolo 17 , paragrafo 4 , gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire altri obblighi che essi ritengano necessari ad assicurare l ' esatta riscossione dell ' imposta e ad evitare le frodi .

9 . Gli Stati membri possono dispensare i soggetti passivi :

- da taluni obblighi ;

- da tutti gli obblighi qualora effettuino soltanto operazioni esenti ;

- dal pagamento dell ' imposta dovuta qualora il suo importo sia insignificante .

Articolo 23

Obblighi all ' importazione

Per quanto riguarda le importazioni di merci , gli stati membri adottano le modalità della dichiarazione e del conseguente pagamento .

In particolare gli Stati membri possono stabilire che l ' imposta sul valore aggiunto dovuta per l ' importazione di merci effettuata dai soggetti passivi o dai debitori d ' imposta o da talune categorie di essi non sia pagata all ' atto dell ' importazione , a condizione che venga indicata come tale in una dichiarazione redatta conformemente all ' articolo 22 , paragrafo 4 .

CAPO XIV

REGIMI PARTICOLARI

Articolo 24

Regime particolare delle piccole imprese

1 . Gli Stati membri che incontrano difficoltà ad assoggetare al regime normale dell ' imposta le piccole imprese , data la loro attività o struttura , hanno la facoltà nei limiti e alle condizioni da essi fissati - ma ferma restando la consultazione di cui all ' articolo 29 - di applicare modalità semplificate di imposizione e riscossione dell ' imposta , in particolare regimi forfettari , i cui effetti non possono però determinare uno sgravio dell ' imposta .

2 . Fino alla data che il Consiglio fisserà all ' unanimità su proposta della Commissione e che non potrà essere posteriore alla soppressione delle imposizioni all ' importazione e degli sgravi all ' esportazione per gli scambi tra gli Stati membri :

a ) gli Stati membri che si sono avvalsi della facoltà di cui all ' articolo 14 della seconda direttiva del Consiglio dell ' 11 aprile 1967 per introdurre franchigie o riduzioni decrescenti dell ' imposta possono mantenerle e mantenere le relative modalità d ' applicazione se esse sono conformi al sistema dell ' imposta sul valore aggiunto .

Gli Stati membri che applicano una franchigia dall ' imposta ai soggetti passivi la cui cifra d ' affari annua e inferiore al controvalore in moneta nazionale di 5 000 unità di conto europee al tasso di cambio del giorno dell ' adozione della presente direttiva , possono aumentare tale franchigia portando il massimale suddetto fino a 5 000 unità di conto europee .

Gli Stati membri che applicano una riduzione decrescente dell ' imposta non possono nù elevare il limite superiore della suddetta riduzione nù rendere più favorevoli le condizioni della sua concessione ;

b ) gli Stati membri che non si sono avvalsi di tale facoltà , possono concedere una franchigia dall ' imposta ai soggetti passivi la cui cifra d ' affari annua è al massimo pari al controvalore in moneta nazionale di 5 000 unità di conto europee al tasso di cambio del giorno dell ' adozione della presente direttiva . Essi possono applicare eventualmente una riduzione decrescente dell ' imposta ai soggetti passivi la cui cifra d ' affari annua supera il massimale fissato da questi Stati per l ' applicazione della franchigia ;

c ) gli Stati membri che applicano una franchigia dall ' imposta ai soggetti passivi la cui cifra d ' affari annua è pari o superiore al controvalore in moneta nazionale di 5 000 unità di conto europee al tasso di cambio del giorno dell ' adozione della presente direttiva , possono aumentarla per mantenere il valore reale .

3 . Le nozioni di franchigia e di riduzione decrescente si applicano alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle piccole imprese .

Gli Stati membri hanno la facoltà di escludere operazioni dal regime previsto al paragrafo 2 . In ogni caso , le disposizioni del paragrafo 2 non sono applicabili alle operazioni di cui all ' articolo 4 , paragrafo 3 .

4 . La cifra d ' affari cui si fa riferimento per l ' applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 è costituita dall ' importo , al netto dell ' imposta sul valore aggiunto , delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi definite agli articoli 5 e 6 , purchù siano soggette a imposizione , comprese le operazioni esenti con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore , ai sensi dell ' articolo 28 , paragrafo 2 , nonchù dall ' importo delle operazioni esenti a norma dell ' articolo 15 e dall ' importo delle operazioni finanziarie di cui all ' articolo 13 B , lettera d ) , delle prestazioni di assicurazione , a meno che tali operazioni non abbiano carattere di operazioni accessorie .

Tuttavia le cessioni di beni d ' investimento materiali o immateriali dell ' impresa non sono prese in considerazione per la determinazione della cifra d ' affari .

5 . I soggetti passivi che fruiscono della franchigia dall ' imposta , non hanno diritto a deduzione conformemente all ' articolo 17 , nù possono addebitare separatamente l ' imposta sulle proprie fatture o su qualsiasi altro documento che ne fa le veci .

6 . I soggetti passivi che possono fruire della franchigia dall ' imposta possono optare per il regime normale di applicazione dell ' imposta sul valore aggiunto oppure per l ' applicazione delle modalità semplificate descritte al paragrafo 1 . In questo caso essi beneficiano delle riduzioni decrescenti dell ' imposta eventualmente previste dalla legislazione nazionale .

7 . I soggetti passivi che fruiscono della riduzione decrescente sono considerati alla stregua di soggetti passivi sottoposti al regime normale dell ' imposta sul valore aggiunto , salva l ' applicazione del paragrafo 1 .

8 . Previa consultazione degli Stati membri , la Commissione riferisce al Consiglio , ogni quattro anni , e per la prima volta il 1° gennaio 1982 , in merito all ' applicazione delle disposizioni del presente articolo . Se del caso , tenendo anche conto della necessità di garantire la convergenza a termine delle regolamentazioni nazionali , essa correda tale relazione di proposte relative :

a ) ai miglioramenti da apportare al regime particolare delle piccole imprese ;

b ) all ' adattamento dei regimi nazionali in materia di franchigia e di riduzione decrescente dell ' imposta sul valore aggiunto ;

c ) all ' adattamento del limite di 5 000 unità di conto europee di cui al paragrafo 2 .

9 . A tempo debito il Consiglio deciderà se la realizzazione dell ' obiettivo di cui all ' articolo 4 della prima direttiva del Consiglio dell ' 11 aprile 1967 richiede l ' instaurazione di un regime particolare per le piccole imprese e , se del caso , delibererà sui limiti e sulle condizioni di applicazione comuni di tale regime . Finchù non sarà stato istituito un regime di tale genere , gli Stati membri potranno mantenere i loro regimi particolari che essi applicheranno conformemente al presente articolo e ai successivi atti del Consiglio .

Articolo 25

Regime comune forfettario per i produttori agricoli

1 . Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare ai produttori agricoli per i quali l ' assoggettamento al regime normale dell ' imposta sul valore aggiunto o , eventualmente , al regime semplificato di cui all ' articolo 24 creasse difficoltà , un regime forfettario inteso a compensare l ' onere dell ' imposta sul valore aggiunto pagata sugli acquisti di beni e servizi degli agricoltori forfettari , conformemente al presente articolo .

2 . Ai sensi del presente articolo , si considera :

- « produttore agricolo » , il soggetto che svolge la sua attività nell ' ambito di un ' aziende definita qui di seguito ;

- « aziende agricola , silvicola o ittica » , le aziende così considerate da ogni Stato membro nell ' ambito delle attività di produzione enumerate nell ' allegato A ;

- « agricoltore forfettario » , un produttore agricolo cui si applica il regime forfettario di cui ai paragrafi 3 e seguenti del presente articolo ;

- « prodotti agricoli » , i beni , risultanti dalle attività elencate nell ' allegato A , che ne sono prodotti dalle aziende agricole , silvicole o ittiche di ogni Stato membro ;

- « prestazioni di servizi agricoli » , le prestazioni servizi elencate nell ' allegato B , effettuate da un produttore agricolo con la manodopera di cui dipone e/o con la normale attrezzatura della propria azienda agricola , silvicola o ittica ;

- « onere dell ' imposta sul valore aggiunto a monte » , l ' ammontare globale dell ' imposta sul valore aggiunto , che ha colpito i beni ed i servizi acquistati dal complesso delle aziende agricole , silvicole o ittiche di ogni Stato membro soggette al regime forfettario , nella misura in cui detta imposta sarebbe deducibile , ai sensi dell ' articolo 17 , presso un produttore agricolo soggetto al regime normale di applicazione dell ' imposta sul valore aggiunto ;

- « percentuali forfettarie di compensazione » , le percentuali che gli Stati membri stabiliscono a norma delle disposizioni del paragrafo 3 , e che essi applicano nei casi contemplati dal paragrafo 5 , per consentire agli agricoltori forfettari di fruire della compensazione forfettaria dell ' onere dell ' imposta sul valore aggiunto a monte ;

- « compensazione forfettaria » , l ' importo risultante dell ' applicazione della percentuale forfettaria di compensazione di cui al paragrafo 3 alla cifra d ' affari dell ' agricoltore forfettario nei casi previsti al paragrafo 5 .

3 . Gli Stati membri , ove occorra , fissano percentuali forfettario di compensazione e le notificano alla Commissione prima di applicarle . Tali percentuali sono fissate in base ai dati macroeconomici relativi ai soli agricoltori forfettari degli ultimo tre anni . Esse non possono avere l ' effetto di procurare agli agricoltori forfettari rimborsi superiori agli oneri dell ' imposta sul valore aggiunto a monte . Gli Stati membri possono ridurre le percentuali sino al livello zero . Le percentuali possono essere arrotondate al mezzo punto inferiore o superiore .

Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare percentuali forfettarie di compensazione differenziate per la silvicoltura , per i vari sottosettori dell ' agricoltura e per la pesca .

4 . Gli Stati membri hanno la facoltà di esentare gli agricoltori forfettari dagli obblighi che incombono ai soggetti passivi in virtù dell ' articolo 22 .

5 . Le percentuali forfettari di cui al paragrafo 3 sono aplicate al prezzo , al netto d ' imposta , dei prodotti agricoli che gli agricoltori forfettari hanno ceduto a soggetti passivi diversi dagli agricoltori forfettari e delle prestazioni di servizi agricoli che essi hanno effettuato a beneficio di soggetti passivi diversi dagli agricoltori forfettari . Questa compensazione esclude ogni altra forma di deduzione .

6 . Gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere che il versamento della compensazione forfettaria sia effettuata :

a ) dall ' acquirente o dal destinatario soggetto passivo . In tal caso il soggetto passivo è autorizzato , secondo le modalità fissate dagli Stati membri , a dedurre dall ' imposta sul valore aggiunto di cui è debitore l ' importo della compensazione forfettaria da lui versata agli agricoltori forfettari ;

b ) dall ' autorità pubblica .

7 . Gli Stati membri adottano ogni utile disposizione per poter efficacemente controllare i versamenti delle compensazioni forfettarie agli agricoltori forfettari .

8 . Per tutte le cessioni di prodotti agricoli e le prestazioni di servizi agricoli diverse da quelle contemplate al paragrafo 5 , si reputa che il versamento delle compensazioni forfettarie sia effettuato dall ' acquirente o dal destinatario del servizio .

9 . Ogni Stato membro ha la facoltà di escludere dal regime forfettario talune categorie di produttori agricoli e i produttori agricoli per i quali l ' applicazione del regime normale dell ' imposta sul valore aggiunto o , eventualmente , del regime semplificato di cui all ' articolo 24 , paragrafo 1 , non susciti difficoltà amministrative .

10 . Ogni agricoltore forfettario ha diritto di optare per l ' applicazione del regime normale dell ' imposta sul valore aggiunto o , eventualmente , del regime semplificato di cui all ' articolo 24 , paragrafo 1 , secondo le modalità e le condizioni stabilite dagli Stati membri .

11 . Prima della fine dal quinto successivo all ' entrata in vigore della presente direttiva , la Commissione sottopone al Consiglio nuove proposte in materia di applicazione dell ' imposta sul valore aggiunto alle operazioni che riguardano i prodotti e i servizi agricoli .

12 . Qualora facciano uso della facoltà prevista dal presente articolo , gli Stati membri determinano l ' imponibile uniforme dell ' imposta sul valore aggiunto ai fini dell ' applicazione del regime delle risorse proprie applicando il metodo comune di calcolo di cui all ' allegato C .

Articolo 26

Regime particolare agenzie di viaggi

1 . Gli Stati membri applicano l ' imposta sul valore aggiunto alle operazioni della agenzie di viaggi conformemente al presente articolo , nella misura in cui tali agenzie agiscano in nome proprio nei confronti del viaggiatore o utilizzino per l 'esecuzione del viaggio , cessioni e prestazioni di servizi di altri soggetti passivi . Il presente articolo non è applicabile alle agenzie di viaggi che agiscono unicamente quali intermediari e alle quali è applicabile l ' articolo 11 , parte A , paragrafo 3 , lettera c ) . Ai sensi del presente articolo sono considerati come agenzie di viaggi anche gli organizzati di giri turistici .

2 . Le operazioni effettuate dall ' agenzie di viaggi per la realizzazione del viaggio sono considerate come una prestazione di servizio unica fornita dall ' agenzia di viaggi al viaggitore . Essa è assoggettata all ' imposta nello Stato membro in cui l ' agenzia di viaggi ha la sede della sua attivita economica o uno stabilimento permanente a partire dal quale essa ha fornito la prestazione di servizi . Per questa prestazione di servizio è considerata come base imponibile e come prezzo al netto dell ' imposta , ai sensi dell ' articolo 22 , paragrafo 3 , lettera b ) , il margine dell ' agenzia di viaggi , cioè la differenza tra l ' importo totale a carico del viaggitore , al netto dell ' imposta sul valore aggiunto , ed il costo effettivo sostenuto dall ' agenzia di viaggi per le cessioni e le prestazioni di servizi di altri soggetti passivi , nella misura in cui da tali operazioni il viaggiatore tragga direttamente vantaggio .

3 . Se le operazioni per le quali l ' agenzia di viaggi ha fatto ricorso ad altri soggetti passivi sono effettuate da questi ultimi al di fuori della Comunità , la prestazione di servizi dell ' agenzia è assimilata ad un ' attività di intermediario , esente ai sensi dell ' articolo 15 , punto 14 . Se tali operazioni sono effettuate all ' interno e all ' esterno della Comunità , deve essere considerata esente solo la parte della prestazione di servizio dell ' agenzia di viaggi che concerne le operazioni effettuate al di fuori della Comunità .

4 . Gli importi dell ' imposta sul valore aggiunto imputati all ' agenzia di viaggi da altri soggetti passivi per le operazioni di cui al paragrafo 2 e dalle quali il viaggiatore trae direttamente vantaggio , non sono nù deducibili , nù rimborsabili in alcuno Stato membro .

CAPO XV

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Articolo 27

1 . Il Consiglio , deliberando all ' unanimità su proposta della Commissione , può autorizzare ogni Stato membro a mantenere o introdurre misure particolari di deroga alla presente direttiva , allo scopo di semplificare la riscossione dell ' imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali . Le misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell ' imposta non devono influire , se non in misura trascurabile , sull ' importo dell ' imposta da versare allo stadio del consumo finale .

2 . Lo Stato membro che desidera introdurre misure di cui al paragrafo 1 ne riferisce alla Commissione fornendole tutti i dati atti alla valutazione .

3 . La Commissione ne informa gli altri Stati membri entro un mese .

4 . La decisione del Consiglio sarà ritenuta acquisita se , entro due mesi dall ' informazione di cui al paragrafo 3 , nù la Commissione nù uno Stato membro hanno chiesto che il caso sia esaminato dal Consiglio .

5 . Gli Stati membri che il 1° gennaio 1977 applicano misure particolari del tipo di quelle di cui al paragrafo 1 possono mantenerle purchù le notifichino alla Commissione anteriormente al 1° gennaio 1978 e purchù tali misure siano conformi , se si tratta di misure destinate a semplificare la riscossione dell ' imposta , al criterio definito al paragrafo 1 .

CAPO XVI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 28

1 . Le disposizioni , eventualmente entrate in vigore negli Stati membri ai sensi delle disposizioni di cui ai primi quattro trattini dell ' articolo 17 della seconda direttiva del Consiglio dell ' 11 aprile 1967 , cessano di essere applicabili in ciascuno degli Stati membri interessati a decorrere dalla rispettiva data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , della presente direttiva .

2 . Le aliquote ridotte e le esenzioni con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore , esistenti al 31 dicembre 1975 e conformi ai criteri di cui all ' ultimo trattino dell ' articolo 17 della direttiva del Consiglio dell ' 11 aprile 1967 , possono essere mantenute sino ad una data che sarà adottata all ' unanimità dal Consiglio su proposta della Commissione , ma che non potrà essere posteriore alla soppressione delle imposizioni all ' importazione e degli sgravi all ' esportazione per gli scambi tra gli Stati membri . Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per assicurare la dichiarazione da parte dei soggetti passivi dei dati necessari alla determinazione delle risorse proprie relative al tali operazioni esentate .

Ogni cinque anni il Consiglio procede , sulla base di una relazione della Commissione , ad un riesame dalle aliquote ridotte e delle esenzioni sopra indicate , e se del caso adotta all ' unanimità , su proposta della Commissione , le misure necessarie per garantirne la soppressione progressiva .

3 . Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 4 , gli Stati membri possono :

a ) continuare ad assoggettare all ' imposta le operazioni esenti ai sensi dell ' articolo 13 o dell ' articolo 15 , elencate nell ' allegato E ;

b ) continuare ad esentare le operazioni elencate nell ' allegato F alle condizioni esistenti nello Stato membro interessato ;

c ) riconoscere ai soggetti passivi la facoltà di optare per l ' imposizione delle operazioni esenti alle condizioni stabilite nell ' allegato G ;

d ) continuare ad applicare disposizioni che derogano al principio della deduzione immediata all ' articolo 18 , paragrafo 2 , primo comma ;

e ) continuare ad applicare le disposizioni che derogano all ' articolo 5 , paragrafo 4 , lettera c ) , all ' articolo 6 , paragrafo 4 , e all ' articolo 11 A , paragrafo c ) ;

f ) prevedere che per le cessioni di fabbricati e di terreni edificabili acquistati per la rivendita da parte di un soggetto passivo non avente diritto alla deduzione all ' atto dell ' acquisto , la base imponibile sia costituit dalla differenza fra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto ;

g ) in deroga alle disposizioni dell ' articolo 17 , paragrafo 3 , e dell ' articolo 26 , paragrafo 3 , continuare ad esentare , senza diritto a deduzione delle imposte pagate a monte , le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggi di cui all ' articolo 26 , paragrafo 3 . Tale deroga è applicabile anche alle agenzie di viaggi che agiscono in nome e per conto del viaggiatore .

4 . Il periodo transitorio avrà una durata iniziale di cinque anni , a decorrere dal 1° gennaio 1978 . Al più tardi se mesi prima delle fine di questo periodo , e successivamente , se necessario , il Consiglio , sulla base di una relazione della Commissione , procederà al riesame della situazione per quanto riguarda le deroghe previste al paragrafo 3 , e deciderà all ' unanimità su proposta della Commissione sull ' eventuale soppressione di alcune o di tutte queste deroghe .

5 . In regime definitivo i trasporti di persone saranno tassati nel paese di partenza per il tragitto compiuto all ' interno della Comunità , secondo modalità che il Consiglio stabilirà all ' unanimità su proposta della Commissione .

CAPO XVII

COMITATO DELL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Articolo 29

1 . È istituito un comitato consultivo dell ' imposta sul valore aggiunto , in appresso denominato « comitato » .

2 . Il comitato si compone di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione .

Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione .

Il segretariato del comitato è assicurato dai servizi della Commissione .

3 . Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno .

4 . Oltre ai punti oggetto della consultazione ai sensi della presente direttiva , il comitato prende in esame i problemi solevati dal presidente , sia su iniziativa di quest ' ultimo , sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro , concernenti l ' applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di imposta sul valore aggiunto .

CAPO XVIII

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 30

Accordi internazionali

Il Consiglio , deliberando all ' unanimità su proposta della Commissione , può autorizzare uno Stato membro a concludere con un paese terzo o con un ' organizzazione internazionale un accordo che contenga deroghe alla presente direttiva . Lo Stato che desidera concludere tale accordo ne investe la Commissione e fornisce tutti i dati utili alla valutazione . La Commissione ne informa gli altri Stati membri entro il termine di un mese .

La decisione del Consiglio sarà ritenuta acquisita se , entro due mesi dall ' informazione di cui al comma precedente , il caso non è stato esaminato dal Consiglio .

Articolo 31

Unità di conto

1 . L ' unità di conto utilizzata nella presente direttiva è l ' unità di conto europea « UCE » definita con decisione 72/250/CEE ( 10 ) .

2 . Nella conversione di tale unità di conto nella moneta nazionale , gli Stati membri hanno la facoltà di arrotondare , in più o in meno , fino ad un massimo del 10 % , gli importi risultanti da tale conversione .

Articolo 32

Beni d ' occasione

Su proposta della Commissione , il consiglio adotterà all ' unanimità entro il 31 dicembre 1977 un regime comunitario di imposizione applicabile nel settore dei beni d ' occasione e degli oggetti d ' arte , di antiquariato e da collezione .

Fino all ' applicazione di questo regime comunitario , gli Stati membri che all ' entrata in vigore della presente direttiva applicano un regime particolare nel settore di cui sopra possono mantenere tale regime .

Articolo 33

Fatte salve le altre disposizioni comunitarie , le disposizioni della presente direttiva non vietato ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione , imposte sui giochi e sulle scommesse , accise , imposte di registro e , più generale , qualsiasi imposta , diritto e tassa che non abbia il carattere di imposta sulla cifra d ' affari .

CAPO XIX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Previa consultazione degli Stati membri , la Commissione presenta al Consiglio , per la prima volta il 1° gennaio 1982 e successivamente ogni due anni , una relazione sul funzionamento del sistema comune d ' imposta sul valore aggiunto negli Stati membri . Tale relazione è tramessa dal Consiglio al Parlamento europeo .

Articolo 35

Nell ' interesse del mercato comune , il Consiglio adotta all ' unanimità , a tempo debito , su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale , le direttive idonee al fine di completare il sistema comune d ' imposta sul valore aggiunto , segnatamente , di ridurre gradualmente o di sopprimere le misure prese dagli Stati membri in deroga al sistema stesso , per raggiungere una convergenza dei regimi nazionali di imposta sul valore aggiunto , allo scopo di preparare l ' attuazione dell ' obiettivo di cui all ' articolo 4 dell a prima direttiva del consiglio dell ' 11 aprile 1967 .

Articolo 36

L ' articolo 2 , quarto comma , e l ' articolo 5 della prima direttiva del Consiglio dell ' 11 aprile 1967 sono abrogati .

Articolo 37

La seconda direttiva del Consiglio , 67/228/CEE , cessa di avere efferto , in ogni Stato membro , a decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva .

Articolo 38

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 17 maggio 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . SILKIN

( 1 ) GU n . C 40 dell ' 8 . 4 . 1974 , pag . 25 .

( 2 ) GU n . C 139 del 12 . 11 . 1974 , pag . 15 .

( 3 ) GU n . 71 del 14 . 4 . 1967 , pag . 1301/67 .

( 4 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 19 .

( 5 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 6 .

( 7 ) GU n . L 194 del 6 . 8 . 1968 , pag . 13 .

( 8 ) GU n . L 58 dell ' 8 . 3 . 1969 , pag . 7 .

( 9 ) GU n . L 238 del 28 . 9 . 1968 , pag . 1 .

( 10 ) GU n . L 104 del 24 . 4 . 1975 , pag . 35 .

ALLEGATO

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE AGRICOLA

1 . COLTURA PROPRIAMENTE DETTA

1 . Agricoltura generale , compresa la viticoltura

2 . Arboricoltura frutticola ( compresa l ' olivicoltura ) e orticoltura , florale e ornamentale , anche in serra

3 . Produzione di funghi e di spezie , di sementi e di piantine ; conduzione di vivai

II . ALLEVAMENTO IN CONNESSIONE CON LA COLTURA DEL SUOLO

1 . Allevamento di animali

2 . Avicoltura

3 . Coniglicoltura

4 . Apicoltura

5 . Sericoltura

6 . Elicicoltura

III . SILVICOLTURA

IV . PESCA

1 . Pesca in acque dolci

2 . Piscicoltura

3 . Mitilicoltura , ostricoltura ed allevamento di altri molluschi e crostacei

4 . Allevamento di rane

V . Vengono parimenti considerate attività di produzione agricola le attività di trasformazione effettuate da un produttore agricolo sui prodotti provenienti essenzialmente dalla sua produzione agricola , con i mezzi normalmente usati nelle aziende agricole , silvicole e di pesca

ALLEGATO B

ELENCO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI AGRICOLE

Sono considerate prestazioni di servizi agricole le prestazioni di servizi che normalmente contribuiscono alla realizzazione della produzione agricola , in particolare :

- lavori di coltivazione , mietitura , trebbiatura , di premitura , colletta e raccolta , comprese le operazioni di semina e piantagione ;

- imballaggio e condizionamento , quali l ' essiccazione , la pulitura , la frantumazione , la disinfezione e l ' insilamento di prodotti agricoli ;

- stoccaggio di prodotti agricoli ;

- custodia , allevamento o ingrasso di animali ;

- locazione , a fini agricoli , di mezzi normalmente usati nelle aziende agricole , silvicole o di pesca ;

- assistenza tecnica ;

- distruzione di piante ed animali nocivi , trattamento delle piante e dei terreni mediante nebulizzazione ;

- sfruttamento di impianti di irrigazione e di drenaggio ;

- taglio di alberi , di legname ed altri servizi della silvicoltura .

ALLEGATO C ( 1 )

METODO COMUNE DI CALCOLO

1 . Nel calcolo del valore aggiunto per l ' insieme delle aziende agricole , silvicole ed ittiche si tiene conto del valore , al netto dell ' imposta sul valore aggiunto ;

1 . della produzione finale , compreso l ' autoconsumo dei settori « prodotti agricoli e della caccia » e « legni grezzi » , elencati ai seguenti punti IV e V , cui sono aggiunti i prodotti derivanti dalle attività di trasformazione di cui al punto V dell ' allegato A ;

2 . dei consumi intermedi necessari per realizzare la produzione definita sub 1 ;

3 . della formazione lorda di capitale fisso in connessione con le attività definite negli allegati A e B .

II . Per determinare le entrate sottoposte all ' imposta sul valore aggiunto che danno diritto a deduzione e le uscite degli agricoltori forfettari , si deducono dai conti nazionali le entrate e le uscite della stessa natura degli agricoltori sottoposti al regime normale dell ' imposta sul valore aggiunto , tenendo conto degli stessi elementi presi in considerazione nel punto I .

III . Il valore aggiunto dei produttori agricoli forfettari è pari alla differenza tra il valore della produzione finale al netto dell ' imposta sul valore aggiunto di cui al paragrafo I 1 , e la somma dei valori dei consumi intermedi , di cui al paragrafo I 2 , e della formazione lorda del capitale , di cui al paragrafo I 3 . Tutti questi elementi riguardano solo gli agricoltori forfettari .

IV . PRODOTTI AGRICOLI E DELLA CACCIA

* Numero di codice dell ' ISCE *

Cereali ( escluso il riso ) * *

Frumento tenero e spelta * 10.01.11 1 *

* 10.01.19 1

Frumento autunnale ( compresa le spelta ) * - *

Frumento primaverile * - *

Frumento duro * 10.01.51 *

* 10.01.59 *

Frumento autunnale * - *

Frumento primaverile * - *

Segala e frumento segalato * *

Segala * 10.02.00 *

Segala autunnale * - *

Segala primaverile * - *

Frumento segalato * 10.01.11 2 *

* 10.01.19 2 *

Orzo * 10.03.10 *

* 10.03.90 *

Orzo autunnale * - *

Orzo primaverile * - *

Avena e miscugli di cereali primaverili * *

Avena * 10.04.10 *

* 10.04.90 *

Miscugli di cereali primaverili * - *

Mais da granella * 10.05.10 *

* 10.05.92 *

Altri cereali ( escluso il riso ) * *

Grano saraceno * 10.07.10 *

Miglio * 10.07.91 *

Sorgo * 10.07.95 *

Scagliola * 10.07.96 *

Cereali non nominati altrove ( escluso il riso ) * 10.07.99 *

Riso greggio ( non pilato ) o risone * 10.06.11 *

Legumi secchi * *

Piselli secchi e piselli da foraggio * 07.05.11 *

Piselli secchi , diversi dai piselli da foraggio * - *

Piselli secchi ( esclusi i ceci ) * - *

Ceci * - *

Piselli da foraggio * - *

Fagioli secchi , fave e favette * *

Fagioli secchi * 07.05.15 *

Fave e favette * 07.05.95 *

Altri legumi secchi * *

Lenticchie * 07.05.91 *

Semi di vecce * 12.03.31 2 *

Semi di lupini * 12.03.49 2 *

Legumi secchi non nominati altrove e miscugli di legumi secchi tra di loro o con cereali * 07.05.97 *

Piante sarchiate * *

Patate * *

Patate ( diverse dalle patate da semina ) * *

Patate primaticce * 07.01.13 *

* 07.15.15 *

Patate tardive * 07.01.17 *

* 07.01.19 *

Patate da semina * 07.01.11 *

Barbabietole da zucchero * 12.04.11 *

Barbabietole da foraggio ; navoni-rutabaga ; carote e navoni da foraggio ; altre piante sarchiate * *

Barbabietole da foraggio * 12.10.10 *

Navoni-rutabaga , carote e navoni da foraggio * *

Navoni rutabaga * *

Carote da foraggio , navoni da foraggio * *

Cavoli da foraggio * 12.10.99 2 *

Altre piante sarchiate * *

Topinambur * 07.06.10 *

Patate dolci * 07.06.50 *

Piante sarchiate non nominate altrove * 07.06.30 *

* 12.10.99 3 *

Piante industriali * *

Semi e frutti oleosi ( escluse le olive ) * *

Semi di colza e di ravizzone * 12.01.91 *

Colza d ' inverno * - *

Colza primaverile * - *

Ravizzone * - *

Semi di girasole * 12.01.95 *

Semi di sona * 12.01.40 *

Semi di ricino * 12.01.50 *

Semi di lino * 12.01.61 *

* 12.01.69 *

Semi di sesamo , canapa , senapa , papavero nero o bianco * *

Semi di sesamo * 12.01.97 *

Semi di canapa * 12.01.94 *

Semi di senapa * 12.01.92 *

Semi di papavero nero o bianco * 12.01.93 *

Piante tessili * *

Lino * 54.01.10 *

Canapa * 57.01.10 *

Tabacchi greggi ( compresi quelli essiccati ) * 24.01.10 *

* 24.01.90 *

Luppolo * 12.06.00 *

Altre piante industriali * *

Cicoria da caffù * 12.05.00 *

Piante medicinali , aromatiche e da condimento * *

Zafferano * 09.10.31 *

Cumino * 07.01.82 *

Piante medicinali , aromatiche e da condimento non nominate altrove * 09.09 ( 11-13-15-17-18 ) *

* 09.10 ( 11-20-51-55-71 ) *

* 12.07 ( 10-20-30-40-50-60-70-80-91-99 ) *

Ortaggi freschi * *

Cavoli commestibili * *

Cavolfiori * 07.01.21 *

* 07.01.22 *

Altri cavoli * *

Cavoletti di Bruxelles * 07.01.26 *

Cavoli bianchi * 07.01.23 *

Cavoli rossi * *

Verze o cavoli di Milano * 07.01.27 1 *

Cavoli comuni * *

Cavoli non nominati altrove * *

Ortaggi a foglia e a stelo , diversi dai cavoli * *

Sedani e sedani-rapa * 07.01.51 *

* 07.01.53 *

* 07.01.97 2 *

Porri * 07.01.68 *

Lattughe a cappuccio * 07.01.31 *

* 07.01.33 *

Indivie e scarole * 07.01.36 1 *

Spinaci * 07.01.29 *

Asparagi * 07.01.71 *

Witloof * 07.01.34 *

Carciofi * 07.01.73 *

Altri ortaggi a foglia e a stelo * *

Valerianella * 07.01.36 2 *

Bietole da costa e cardi * 07.01.37 *

Finocchi * 07.01.91 *

Rabarbaro * 07.01.97 1 *

Crescione * *

Prezzemolo * *

Broccoletti di rapa * *

Ortaggi e foglie a stelo non nominati altrove * *

Ortaggi coltivati per il frutto * *

Pomodori * 07.01.75 *

* 07.01.77 *

Cetrioli e cetriolini * 07.01.83 *

* 07.01.85 *

Meloni o poponi * 08.09.10 *

Melanzane , zucche , zucchine * 07.01.95 *

Peperoni * 07.01.93 *

Altri ortaggi coltivati per il frutto * 07.01.97 3 *

Radici , bulbi e tuberi * *

Cavoli-rapa * 07.01.27 2 *

Navoni commestibili ( rape bianche ) * 07.01.54 *

Carote * *

Agli * 07.01.67 *

Cipolle e scalogni * 07.01 ( 62-63-66 ) *

Rape rosse * 07.01.56 *

Scorzobianche e scorzonere * 07.01.59 *

Altre radici , bulbi e tuberi ( erba cipollina , ravanelli , ramolacci , rafani o barbaforte ) * *

Legumi da granella * *

Piselli * 07.01.41 *

* 07.01.43 *

Fagioli * 07.01.45 *

* 07.01.47 *

Altri legumi da granella * 07.01.49 *

Funghi di coltivazione * 07.01.87 *

Frutta fresca , compresi gli agrumi ( escluse le uve e le olive ) * *

Mele e pere da tavola * *

Mele da tavola * 08.06 ( 13-15-17 ) *

Pere da tavola * 08.06 ( 36-38 ) *

Mele da sidro e pere da sidro * *

Mele da sidro * 08.06.11 *

Pere da sidro * 08.06.32 *

Frutta a nocciolo * *

Pesche * 08.07.32 *

Albicocche * 08.07.10 *

Ciliegie * 08.07 ( 51-55 ) *

Prugne e susine ( comprese le mirabelle , le Regina Claudia , les quetsches ) * 08.07 ( 71-75 ) *

Altra frutta a nocciolo * 08.07.90 *

Frutta a guscio * *

Noci * 08.05.31 *

Nocciole * 08.05.91 *

Mandorle * 08.05.11 *

* 08.05.19 *

Castagne * 08.05.50 *

Altra frutta a guscio ( esclusi i frutti tropicali ) * *

Pistacchi * 08.05.70 *

Frutta a guscio non nominata altrove ( esclusi i frutti tropicali ) * 08.05.97 1 *

Altra frutta di piante legnose * *

Fichi * 08.03.10 *

Cotogne * 08.06.50 *

Frutta di piante legnose non nominata altrove ( esclusi i frutti tropicali * 08.09.90 1 *

Fragole * 08.08 ( 11-15 ) *

Bacche * *

Ribes rosso e ribes nero * *

Ribes nero * 08.08.41 *

Ribes rosso * 08.08.49 1 *

Lamponi * *

Uva spina * 08.08.90 1 *

Altre bacche ( per esempio more coltivate ) , escluse le more selvatiche * 08.09.90 2 *

Agrumi * *

Arance * 08.02 ( 21-22-24-27 ) *

Mandarini e clementine * 08.02 ( 32-36 ) *

Limoni * 08.02.50 *

Pompelmi * 08.02.70 *

Altri agrumi * 08.02.90 *

Cedri * - *

Limette * - *

Bergamotti * - *

Agrumi non nominati altrove * - *

Uve e olive * *

Uve * *

Uve da tavola * 08.04 ( 21-23 ) *

Altre uve ( per la vinificazione , per la produzione di succhi d ' uva e per la produzione di uve secche ) * 08.04 ( 25-27 ) *

Olive * *

Olive da tavola * 07.01.78 *

Altre olive ( per la produzione di olio ) * 07.01.79 *

* 07.03.13 *

Altri prodotti vegetali * *

Piante foraggere ( 2 ) * 12.10.99 1 *

Piante da vivai * *

Alberi e arbusti da frutto * 06.02 ( 19-40-51-55 ) *

Talee e barbatelle di viti * 0602 ( 10-30 ) *

Alberi ed arbusti ornamentali* 06.02 ( 71-75-79-98 ) *

Piante da bosco * 06.02.60 *

Materie da intreccio * *

Vimini, giunchi , canne d ' India * 14.01 ( 11-19-51-59 ) *

Canne , bambù * 14.01 ( 31-39 ) *

Altre materie da intreccio * 14.01.90 *

Fiori , piante ornamentali e alberi di Natale * *

Bulbi e tuberi da fiore * 06.01.10 *

Piante ornamentali * 06.01 ( 31-39 ) *

Fiori da taglio , verzura da taglio e fogliame * 06.03 ( 11-15-90 ) *

Alberi di Natale * 06.04 ( 20-40-50 ) *

* 06.04.90 *

Piante perenni in pieno campo * 06.02.92 *

Sementi * *

Sementi di prodotti agricoli ( 3 ) * 06.02.95 *

* 12.03 ( 11-19-35-39-44-46-84-86-89 ) *

* 12.03.31 1 *

* 12.03.49 1 *

Sementi di fiori * 12.03.81 *

Prodotti della vegetazione spontanea ( 4 ) * 07.01 ( 88-89 ) *

* 08.05.97 2 *

* 08.08.31 *

* 08.08.35 *

* 08.08.49 2 *

* 08.08.90 2 *

* 23.06.10 1 *

Sottoprodotti ( 5 ) * *

Sottoprodotti delle colture cerealicole * *

( escluso il riso ) * 12.08 ( 10-31 ) *

* 12.08.90 *

Sottoprodotti delle colture risicole * 12.09.00 *

Sottoprodotti delle colture di leguminose * 13.03.12 *

Sottoprodotti delle colture di piante sarchiate * 14.02 ( 10-21-23-25-29 ) *

* 14.03.00 *

Sottoprodotti delle colture di piante industriali * 14.04.00 *

Sottoprodotti delle colture di ortaggi * 14.05 ( 11-19 ) *

* 15.16.10 *

Sottoprodotti delle colture di frutta ed agrumi * 23.06.10 2 *

Sottoprodotti della viticoltura e dell ' olivicoltura * 23.06.30 *

* 13.01.00 *

Altri sottoprodotti delle colture di piante * *

Prodotti vegetali non nominati altrove * *

Mosto e vino * *

Mosto * 22.04.00 *

Vino * 22.05 ( 21-25-31-35-41-44-45-47-51-57-59-61-69 ) *

Sottoprodotti della vinicoltura ( 6 ) * 23.05.00 *

Olio d ' oliva * *

Olio d ' oliva vergine ( 7 ) * 15.07.06 *

Olio d ' oliva non raffinato ( 7 ) * 15.07 ( 07.08 ) *

Sottoprodotti dell ' estrazione dell ' olio d ' oliva ( 8 ) * 23.04.05 *

Bovini * *

Bovini domestici * 01.02 ( 11-13-14-15-17 ) *

Vitelli * - *

Altri bovini di meno di un anno * - *

Giovenche * - *

Vacche * - *

Bovini maschi riproduttori * - *

Bovini maschi riproduttori , da 1 a 2 anni * - *

Bovini maschi riproduttori con più di 2 anni * - *

Bovini da macello e da ingrasso * - *

Bovini da macello e da ingrasso , da 1 a 2 anni * - *

Bovini da macello e da ingrasso con più di 2 anni * - *

Suini * *

Suini domestici * 01.03 ( 11-15-17 ) *

Suinetti * - *

Suini giovani * - *

Suini da ingrasso * - *

Scrofe riproduttrici * - *

Verri riproduttori * - *

Equini * *

Cavalli * 01.01 ( 11-15-19 ) *

Asini * 01.01.31 *

Muli e bardotti * 01.01.50 *

Ovini e caprini * *

Ovini domestici * 01.04 ( 11-13 ) *

Caprini domestici * 01.04.15 *

Pollame , conigli , piccioni ed altri simili * *

Galline , galli , polli , pulcini * 01.05 ( 10-91 ) *

Anatre * 01.05.93 *

Oche * 01.05.95 *

Tacchini * 01.05.97 *

Faraone * 01.05.98 *

Conigli domestici * 01.06.10 *

Piccioni domestici * 01.06.30 *

Altri animali * *

Api * - *

Bachi da seta * - *

Animali da pelliccia * - *

Lumache ( diverse dalle lumache di mare ) * 03.03.66 *

Animali non nominati altrove * 01.06.99 *

* 02.04.99 1 *

Selvaggina e carne d selvaggina * *

Selvaggina ( 9 ) * 01.01.39 *

* 01.02.90 *

* 01.03.90 *

* 01.04.90 *

* 01.06.91 *

Carne di selvaggina * 02.04.30 *

Latte alla produzione * *

Latte di vacca * - *

Latte di pecora * - *

Latte di capra * - *

Latte di bufala * - *

Uova * *

Uova di gallina * *

Uova da cova di gallina * 04.05.12 1 *

Altre uova di gallina * 04.05.14 *

Uova non di gallina * *

Uova da cova non di gallina * 04.05.12 2 *

Altre uova non di gallina * 04.05.16 *

* 04.05.18 *

Altri prodotti animali * *

Lana ( compresi i peli ) ( 10 ) * 53.01 ( 10-20 ) *

* 53.02 ( 93-95 ) *

Miele * 04.06.00 *

Bozzoli di bachi da seta * 50.01.00 *

Sottoprodotti dei prodotti animali ( 11 ) * 15.15.10 *

* 43.01 ( 10-20-30-90 ) *

Prodotti animali non nominati altrove * 53.02.97 *

Lavori agricoli per conto terzi ( 12 ) * *

Prodotti agricoli quasi esclusivamente importati * *

Semi e frutti oleosi * *

Semi di arachidi * 12.01.11 *

* 12.01.15 *

Copra * 12.01.20 *

Noci e mandorle di palmisti * 12.01.30 *

Semi di cotone * 12.01.96 *

Semi e frutti oleosi non nominati altrove * 12.01.99 *

Piante tessili tropicali * *

Cotone * 55.01.00 *

Altre piante tessili * *

Abaca * 57.02.00 *

Iuta * 57.03.10 *

Sisal * 57.04.10 *

Cocco * 57.04.30 *

Ramie * 54.02.00 *

Piante tessili non nominate altrove * 57.04.50 *

Altre piante industriali tropicali * *

Caffe * 09.04.11 *

Cacao * 18.01.00 *

Canna da zucchero * 12.04.30 *

Frutti tropicali * *

Frutti tropicali a guscio * *

Noci di cocco * 08.01.75 *

Noci di acagiù * 08.01.77 *

Noci del Brasile * 08.01.80 *

Noci di pecàn * 08.05.80 *

Altri frutti tropicali *

Datteri * 08.01.10 *

Banane * 08.01 ( 31-35 ) *

Ananassi * 08.01.50 *

Papaie * 08.08.50 *

Frutti tropicali non nominati altrove * 08.01 ( 60-99 ) *

Avorio greggio * 05.10.00 *

V . LEGNI GREZZI

Legni resinosi da lavoro e da industria

Legni lunghi resinosi

- 1 Legname non decorticato

( 1 ) Abete , picea , douglasia

( 2 ) Pini , larici

- 2 Legname da miniera

( 1 ) Abete , picea , douglasia

( 2 ) Pini , larici

3 Altri legni lunghi

( 1 ) Abete , picea , douglasia

( 2 ) Pini , larici

Legname da trancia resinoso

- 1 Abeti , picea , douglasia

- 2 Pini , larici

Legname resinoso da ardere

Abeti , picea , douglasia

Pini , larici

Legno a foglie da lavoro e da industria

Legname lungo fogliuto

- 1 Legname non decorticato

( 1 ) Quercia

( 2 ) Faggio

( 4 ) Pioppo

( 4 ) Altro legname

- 2 Legname da miniera

( 1 ) Quercia

( 2 ) Altro legname

- 3 Altro legname luogo

( 1 ) Quercia

( 2 ) Faggio

( 3 ) Pioppo

( 4 ) Altro legname lungo

Legname da trancia fogliuto

- 1 Quercia

- 2 Faggio

- 3 Pioppo

- 4 Altro legname

Legname da ardere fogliuto

Quercia

Faggio

Pioppo

Altro legname

Servizi forestali ( 13 )

Altri prodotti ( ad esempio : cortecce , sughero , resina )

( 1 ) La classificazione utilizzata nel presente allegato è quella impiegata nella contabilità economica agricola dell ' ISCE ( Istituto statistico delle Comunità europee ) .

( 2 ) Per es . : fieno , trifoglio ( esclusi i cavoli da foraggio ) .

( 3 ) Escluse le sementi di cereali e di riso e le patate da semina .

( 4 ) Per es . : funghi selvatici , mirtilli rossi e neri , more selvatiche , fragole selvatiche , ecc .

( 5 ) Per es . : paglia , foglie , baccelli di piselli e di fagioli .

( 6 ) Per es . : fecce di vino , tartaro greggio , ecc .

( 7 ) I due prodotti si distinguono per il diverso processo di trasformazione e non perche rappresentino diversi stad della produzione .

( 8 ) Per es . : sanse di olive ed altri residui dell ' estrazione dell ' olio di oliva .

( 9 ) La selvaggina viva comprende esclusivamente la selvaggina d ' allevamento e in cattività .

( 10 ) A condizione che costituiscano prodotti principali .

( 11 ) Per es . : pelli , peli , pelletterie di selvaggina abbattuta , cera , letame , purino .

( 12 ) Cioè servizi che normalmente vengono eseguiti dalle imprese agricole stesse , per esempio , arare , miettere , trebbiare al grano , essiccare al tabacco , tosare le pecore , curare gli animali .

( 13 ) Ossia : Servizi della silvicoltura esercitati di massima dalle stesse imprese forestali ( ad . es . : taglio del legname ) .

ALLEGATO D

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL ' ARTICOLO 4 , PARAGRAFO 5 , TERZO COMMA

1 . Telecomunicazioni

2 . Erogazione di acqua , gas , energia elettrica e vapore

3 . Trasporto di merci

4 . Prestazione di servizi portuali e aeroportuali

5 . Trasporto di persone

6 . Cessione di beni nuovi prodotti per la vendita

7 . Operazioni degli organismi agricoli d ' intervento relative ai prodotti agricoli ed effettuare in applicazione dei regolamenti sull ' organizzazione comune dei mercati di tali prodotti

8 . Gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale

9 . Depositi

10 . Attività degli uffici di pubblicità commerciale

11 . Attività delle agenzie di viaggi

12 . Gestione di spacci , cooperative , mense aziendali e simili

13 . Attività degli enti radiotelevisi diversi da quelli considerati all ' articolo 13 , punto A , paragrafo 1 , lettera q )

ALLEGATO E

ELENCO DELLE OPERAZIONI DI CUI ALL ' ARTICOLO 28 , PARAGRAFO 3 , LETTERA a )

1 . Operazioni di cui all ' articolo 13 A , paragrafo 1 , lettera a ) , nella misura in cui riguardano il servizio pacchi postali

2 . Operazioni di cui all ' articolo 13 A , paragrafo 1 , lettera e )

3 . Operazioni di cui all ' articolo 13 A , paragrafo 1 , lettera f ) , diverse da quelle delle associazioni a carattere medico o paramedico

4 . Operazioni di cui all ' articolo 13 A , paragrafo 1 , lettera m )

5 . Operazioni di cui all ' articolo 13 A , paragrafo 1 , lettera n )

6 . Operazioni di cui all ' articolo 13 A , paragrafo 1 , lettera p )

7 . Operazioni di cui all ' articolo 13 A , paragrafo 1 , lettera q )

8 . Operazioni di cui all ' articolo 13 B , lettera d ) , punto 2 , nella misura in cui riguardano i servizi degli intermediari

9 . Operazioni di cui all ' articolo 13 B , lettera d ) , punto 5 , nella misura in cui riguardano i servizi degli intermediari

10 . Operazioni di cui all ' articolo 13 B , lettera d ) , punto 6

11 . Cessioni considerate all ' articolo 13 B , lettera g ) , quando sono effettuate da soggetti passivi che hanno diritto a deduzione della tassa pagata a monte per l ' edificio in questione

12 . Cessioni di beni di cui all ' articolo 15 , punto 2

13 . Operazioni di cui all ' articolo 15 , punti 6 e 9

14 . Cessioni di beni di cui all ' articolo 15 , punto 12

15 . Le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggi di cui all ' articolo 26 e quelle delle agenzie di viaggi che agiscono in nome e per conto del viaggiatore per viaggi effettuati fuori della Comunità

ALLEGATO F

ELENCO DELLE OPERAZIONI DI CUI ALL ' ARTICOLO 28 , PARAGRAFO 3 , LETTERA b )

1 . Riscossione di diritti d ' ingresso alle manifestazioni sportive

2 . Prestazioni di servizi degli autori , artisti , interpreti artistici , avvocati ed altri membri di libere professioni diverse dalle professioni mediche e paramediche , purchù non si tratti delle prestazioni di cui all ' allegato B della seconda direttiva del Consiglio dell ' 11 aprile 1967

3 . Prestazioni di servizi con macchine agricole per aziende agricole singole o associate

4 . Cessioni di cavalli purosangue e di levrieri

5 . Prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse accessorie , effettuate dai servizi pubblici postali nel settore delle telecomunicazioni

6 . Prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di pompe funebri e di cremazione nonchù cessioni di beni ad esse accessorie

7 . Operazioni effettuate dai ciechi o dai laboratori per ciechi purchù la loro esenzione non dia origine a distorsioni di concorrenza rilevanti

8 . Cessioni di beni e prestazioni di servizi fatte a beneficio di organismi che si occupano della costruzione , della sistemazione e della manutenzione dei cimiteri , dei sepolcri e de monumenti commemorativi delle vittime della guerra

9 . Prestazioni di cure agli animali effettuate dai medici veterinari

10 . Operazioni effettuate dagli istituti ospedalieri non considerati dall ' articolo 13 A , paragrafo 1 , lettera b )

11 . Servizi di periti relativi a perizie per domande d ' indennizzo

12 . Erogazione di acqua da parte di un organismo di diritto pubblico

13 . Gestione di crediti e di garanzie di crediti effettuata da una persona o da un organismo diverso da quello che ha concesso i crediti

14 . Recupero di crediti

15 . Custodia e gestione di azioni , di partecipazioni in società o associazioni , di obbligazioni e di altri titoli o effetti commerciali ( ad eccezione dei titoli rappresentativi delle merci , dei diritti e dei titoli di cui all ' articolo 5 , paragrafo 3 )

16 . Cessioni di edifici e di terreni , di cui all ' articolo 4 , paragrafo 3

17 . Trasporti di persone

I trasporti di beni quali bagagli e autovetture al seguito di viaggiatori o le prestazioni di servizi connesse con il trasporto delle persone , sono esentati solo nella misura in cui è esente il trasporto di tali persone

18 . Forniture , trasformazioni , riparazioni , manutenzioni , noleggi e locazioni di navi destinate alla navigazione commerciale interna nonchù forniture , locazioni , riparazioni e manutenzione degli oggetti in esse incorporati o destinati al loro servizio

19 . Cessioni di taluni beni d ' investimento dopo la scadenza del periodo di regolarizzazione dei diritti a deduzione

20 . Cessioni di materiali di ricupero e di scarti industriali nuovi

21 . Beni per il rifornimento d ' imbarcazioni private che lasciano il territorio nazionale

22 . Beni per il rifornimento di aeromobili ad uso privato che lasciano il territorio nazionale

23 . Forniture , trasformazioni , riparazioni , manutenzioni , noleggi e locazioni di aeromobili , impiegati da istituzioni dello Stato nonchù forniture , trasformazioni , riparazioni , manutenzioni , noleggi e locazioni degli oggetti in essi in corporati o destinati al loro servizio

24 . Trasporti di merci sul Reno e la Mosella canalizzata e operazioni connesse con tali trasporti

25 . Forniture , trasformazioni , riparazioni , manutenzioni , noleggi e locazioni di navi da guerra

26 . Le operazioni relative all ' oro diverso dall ' oro ad uso industriale

27 . Le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggi di cui all ' articolo 26 e quelle delle agenzie di viaggi che agiscono in nome e per conto del viaggiatore per viaggi effettuati all ' interno della Comunità

ALLEGATO G

DIRITTO D ' OPZIONE

1 . Il diritto di opzione di cui all ' articolo 28 , paragrafo 3 , lettera c ) , può essere accordato :

a ) se si tratta di operazioni considerate nell ' allegato E :

gli Stati membri che applicano già l ' esenzione , ma che concedono anche un diritto di opzione , possono mantenere tale diritto di opzione ;

b ) se si tratta di operazioni considerate nell ' allegato F :

gli Stati membri che mantengono a titolo transitorio l ' esenzione possono accordare ai soggetti passivi il diritto di optare per la tassazione .

2 . Gli Stati membri che accordano un diritto di opzione per la tassazione non contemplato dalle disposizioni del paragrafo 1 , possono autorizzare i soggetti passivi che ne fanno uso a mantenerlo al più tardi sino al termine di un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva .