concorrenza sleale, inosservanza, mala fede, pagamento di un indennizzo, inibitoria, contraffazione, prezzo, rilascio della documentazione, ordine di ritiro, risarcimento dei danni, pubblicazione della sentenza, pubblicità, carattere individuale, acquisto, caratteristiche dei prodotti, marchi di forma, divieto, aspetti pertinenti, diritti del titolare, danno morale, ordinanza cautelare
Come è noto, il primo requisito è di non identità rispetto alle anteriorità rilevanti, da considerarsi l’una isolatamente dall’altra e confrontate con la privativa azionata, per valutare se sussista un’ oggettiva identità di forme, essendo sufficiente anche un modesto gradiente di differenziazione per la sussistenza della novità. Quanto al requisito principale di protezione, cioè il carattere individuale, è ormai pacifico che lo stesso, introdotto dalle riforme normative imposte dall’ adeguamento alla direttiva CE 98/71, risulta assai meno pregnante rispetto a quella vera e propria potenzialità di far evolvere il gusto richiesta dalla normativa previgente (“speciale ornamento"), sicchè l’ ambito delle forme tutelabili ne risulta ampliato a tutte quelle che presentano una originalità estetica che possa da sola orientare le scelte di acquisto del consumatore finale. Il “carattere individuale" presuppone infatti che la forma sia distinguibile sul mercato per l’ utilizzatore informato, che -nel campo che ci occupa- è rappresentato da quell’ acquirente finale sensibile alle forme dei prodotti e che possiede una conoscenza del settore merceologico di riferimento, in quanto attento alle novità del mercato. Siffatto utilizzatore, se non coincide con il professionista del settore, è comunque titolare -grazie alle informazioni che possiede, riguardanti i modelli anteriori e l’evoluzione del settore stesso- di elevate capacità, che gli consentono di rilevare compiutamente le differenti caratteristiche dei prodotti. [...] • Trattandosi di prodotti con limitazioni indotte da esigenze funzionali, e quindi con ridotto margine di differenziazione, è necessario che l’ impressione di insieme offerta dal modello susciti in un siffatto consumatore un’impressione di evidente dissomiglianza rispetto alle anteriorità rilevanti. Inoltre la forma protetta deve avere un livello di individualità tale non solo da attirare l’ attenzione del consumatore, ma anche da costituire motivo di preferenza per l’ acquisto. Spetta al registrante, laddove la registrazione, come d’ uso, non sia accompagnata da rivendicazioni specifiche, allegare gli elementi che conferiscono al disegno/ modello siffatto carattere individuale –così definendo i confini della privativa- mentre è onere di chi sia convenuto in contraffazione la rigorosa prova della carenza di entrambi i requisiti, offrendo al giudice un panorama dei modelli e prodotti presenti sul mercato, che consenta un’adeguata valutazione della privativa e comunque la definizione dei suoi confini. [...] • Tuttavia, proprio dalle produzioni documentali della convenuta emerge come tale tipologia sia stata poi oggetto di una molteplicità di interpretazioni, ciascuna dotata di elementi di originalità ed individualità, tali da essere riconosciute dissimili dall’utilizzatore informato e costituire ragione per orientarne l’acquisto. [...] • L’effetto complessivo di siffatte lavorazioni è tale da ingenerare nel consumatore informato un’impressione di evidente dissomiglianza. [...] • In presenza di dissomiglianze tali, nella forma di insieme, da essere percepite e valutate dall’utilizzatore informato ai fini dell’acquisto, pare di dovere disattendere anche l’ulteriore doglianza di non registrabilità per preminenza delle caratteristiche funzionali dell’aspetto del prodotto registrato. [...] • Può quindi procedersi alla valutazione della dedotta contraffazione, considerando se il carattere individuale -cioè l’ impressione di insieme prodotta nel consumatore informato- dei due modelli (quello registrato e quello della calzatura contestata) coincida o comunque presenti differenze impercettibili (soprattutto ad una comparazione non contestuale), oppure se se ne discosti adeguatamente. [...] • Né vale ad escludere la contraffazione la circostanza che i predetti elementi siano ripresi su un prodotto imitativo in materiale meno pregiato e contrassegnato da altro segno denominativo -che secondo la convenuta eviterebbe qualsiasi rischio di confusionetrattandosi non di imitazione servile, bensì di sfruttamento indebito di linee stilistiche di per sé oggetto di privativa per modello, indipendentemente dai materiali utilizzati.[...]
decadenza, pubblicità, contraffazione, marchi, concorrenza sleale, acquisto, inibitoria, risarcimento dei danni, danno morale, carattere individuale, rischio di confusione, carattere distintivo, riproduzione grafica, conferimento, titolare del marchio, aspetti pertinenti, pubblicazione della sentenza
Come è noto, il primo requisito è di non identità rispetto alle anteriorità rilevanti, da considerarsi l’ una isolatamente dall’ altra e confrontare con la privativa azionata, per valutare se sussista un’ oggettiva identità di forme, essendo sufficiente anche un modesto gradiente di differenziazione per la sussistenza del requisito. Quanto al requisito principale di protezione, cioè il carattere individuale, è ormai pacifico che lo stesso, introdotto dalle riforme normative imposte dall’ adeguamento alla direttiva CE 98/71, risulta assai meno pregnante rispetto a quella vera e propria potenzialità di far evolvere il gusto richiesta dalla normativa previgente (“speciale ornamento”), sicchè l’ ambito delle forme tutelabili ne risulta ampliato a tutte quelle che presentano una originalità estetica che possa da sola orientare le scelte di acquisto del consumatore finale. Il “carattere individuale” presuppone infatti che la forma sia distinguibile sul mercato per l’ utilizzatore informato, che nel campo che ci occupa, è rappresentato da quell’ acquirente finale sensibile alle forme dei prodotti e che possiede una conoscenza media del settore merceologico di riferimento, in quanto attento alle novità del mercato. Trattandosi di prodotti con limitazioni indotte da esigenze funzionali e quindi con ridotto margine di differenziazione è necessario che l’ impressione di insieme offerta dal modello susciti in un siffatto consumatore un’ impressione di evidente dissomiglianza rispetto alle anteriorità rilevanti. Inoltre la forma protetta deve avere un livello di individualità tale non solo da attirare l’ attenzione del consumatore, ma anche da costituire motivo di preferenza per l’ acquisto. Spetta al registrante, laddove la registrazione, come d’ uso, non sia accompagnata da rivendicazioni specifiche, allegare gli elementi che conferiscono al disegno/ modello siffatto carattere individuale –così definendo i confini della privativa- mentre è onere di chi sia convenuto in contraffazione la rigorosa prova della carenza di entrambi requisiti, offrendo al giudice un panorama dei modelli e prodotti presenti sul mercato, per consentire un’ adeguata valutazione della privativa e comunque la definizione dei suoi confini. [...] • Le convenute non sono invece state in alcun modo in grado di comprovare l’ intervenuta standardizzazione della forma in questione e neppure l’ esistenza sul mercato di orologi che in qualche modo ripropongano tali forme. [...] • Va infine rilevato che i marchi che possono essere esclusi dalla registrazione per i motivi elencati all'art. 3, n. 1, lett. b)-d), della direttiva possono, in conformità del n. 3 della stessa disposizione, acquisire un carattere distintivo per l'uso che ne è stato fatto. Invece un segno che è escluso dalla registrazione sulla base dell'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva non può mai acquisire un carattere distintivo ai fini dell'art. 3, n. 3, per l'uso che ne è stato fatto. Detto art. 3, n. 1, lett. e), prende dunque in considerazione determinati segni che non sono idonei a costituire marchi ed è un ostacolo preliminare che può impedire che un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto possa essere registrato. Se è soddisfatto uno solo dei criteri menzionati in tale disposizione, il segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto, se non addirittura da una riproduzione grafica di tale forma, non può essere registrato in quanto marchio. [...] • La ratio degli impedimenti alla registrazione di cui all'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva consiste nel fatto di evitare che la tutela del diritto di marchio sfoci nel conferimento al suo titolare di un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie di un prodotto, che possono essere ricercate dall'utilizzatore nei prodotti dei concorrenti.[...]
concorrenza sleale, rinnovazione, interesse ad agire, diritto alla registrazione, contraffazione, risarcimento dei danni, aspetti pertinenti, inibitoria, carattere individuale, domande di trascrizione, data di entrata in vigore, disegni e modelli, ordinamento giuridico, marchi, prodotto complesso, invenzioni
Dedotta nullità dell'atto di citazione per erronea indicazione della privativa e per genericità della domanda di accertamento negativo della contrattazione. [...] • Griglie per l’appoggio di pentole per cucine, piani di cottura e fornelli, aventi aspetto e forma come descritto ed illustrato con riferimento alle fotografie da 1 a 14 e alla figura 15; b) di una descrizione per la quale"Le griglie note possono essere semplici oppure composte da una cornice perimetrale sulla quale sono fissati gli elementi di supporto delle pentole. [...] • La presenza di due assi di simmetria permette di disporre il profilato costituente gli elementi di appoggio in orizzontale ed in verticale (di piatto o di taglio). [...] • L'articolo 24 delle disposizioni transitorie finali del citato D.lgs. 95/2001, ha stabilito altresì che" le domande di brevetto del disegno modello ornamentale le domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore di questo decreto sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute", ed il successivo articolo 26 che" i brevetti per disegni e modelli ornamentali concessi prima della data di entrata in vigore di questo decreto sono soggetti quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori". [...] • L’atteggiamento della Corte costituzionale nei confronti delle scelte legislative in materia di diritto industriale risulta tradizionalmente caratterizzato da self restraint in ragione dell’alto tasso di discrezionalità politica che giuda le scelte del legislatore, censurando solo le norme che si palesino “contrarie ai valori fondamentali “ di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno compresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza e la tutela dell’affidamento legittimo sorto nei soggetti quale principio connaturato allo stato di diritto” (cfr. in termini, Corte Cost. 9 luglio 2009 n 206 ): il controllo di ragionevolezza in tale materia è inevitabilmente più selettivo rispetto a quello comunemente esercitato in altri settori dell’ordinamento giuridico, con conseguente estraneità al sindacato di legittimità delle valutazioni di opportunità o di convenienza recepite dal legislatore a ragione di assimilazione e/o differenziazione di regimi giuridici. In altri termini, “le meccaniche del giudizio di ragionevolezza” risultano difficilmente riproducibili nella materia in esame, caratterizzata da un alto tasso di discrezionalità politica e valutativa, tanto più elevato nel recepimento di direttive di armonizzazione comunitaria. Nel caso in esame, appaiono evidenti le finalità perseguite dal legislatore nell’articolazione di un regime differenziato fondato sulla registrazione delle domande e non sull’epoca della loro presentazione, volto alla veloce e sicura intellegibilità privativa riconosciuta dall’ordinamento, consentendo agli operatori economici una lettura immediatamente regolativa del regime assicurato dalla registrazione della domanda. L’opzione “politica” è del resto evidente nei considerando della Direttiva e del Regolamento, che hanno conseguentemente mosso il nostro legislatore al superamento dello specialismo insito nel concetto di ornamento, anche per il tramite di una disciplina di armonizzazione temporale quale quella introdotta, volta ad assicurare tutela agli investimenti economici operati nell’innovazione formale dei beni di consumo. [...] • Ed invero, l’individuazione della figura astratta di “utilizzatore informato” costituisce per la giurisprudenza anche dell’intestato tribunale, un parametro valutativo di non sempre facile lettura, in quanto spesso intriso di concettualismo autoreferenziale o di acritico. [...] • La lontananza rispetto all’ordinaria vicenda del consumatore deve pertanto condurre ad una valutazione di segno diverso rispetto allo “sguardo d’insieme del consumatore” troppo semplicisticamente mutuato dalla tematica della confondibilità dei marchi. i) per un elemento di rinforzo e di collegamento dei due lati maggiori della cornice che, a differenza di quelli noti, si sviluppa parallelamente di due lati della forma rettangolare, con sovrapposizione di due piccoli elementi di appoggio oltre a quello centrale trasversale; ii) gli elementi di supporto connessi alla cornice perimetrale sono a profilo ovale. [...] • Ciò posto e muovendo proprio dalla unicità dei criteri valutativi propri dell’utilizzatore informato come individuato dal Collegio, appare evidente che siano percepibili dall’utilizzatore informato i tratti distintivi pur esistenti tra le griglie in esame ed in particolare: a) conformazione dell’elemento centrale di rinforzo e collegamento con i lati maggiori della cornice perimetrale, che nella griglia GG si caratterizza per un tratto ribassato limitato laddove nella griglia C si caratterizza per l’esteso profilo ribassato; b) la sezione degli elementi di supporto che nella griglia GG è a profilo semiellittico, nella griglia C è a profilo ovale.[...]
contraffazione, concorrenza sleale, inibitoria, ordine di ritiro dal commercio, risarcimento dei danni, pubblicazione della sentenza, carattere individuale, stato della tecnica, brevetto europeo, oggetto della tutela, acquisto, diritto al risarcimento del danno, comunicazione al pubblico
Inoltre il dispositivo secondo l'invenzione permette di regolare la distanza delle spalle affiancate, sempre senza richiedere rimozione, essendo possibili traslazioni orizzontali della spalla anche di qualche millimetro. [...] • Come è noto, ai fini della valutazione del requisito di novità occorre esaminare se una specifica realizzazione descritta in una divulgazione – di qualsiasi tipo essa sia – resa disponibile al pubblico in data anteriore alla data di priorità della privativa di cui si esamina un dato oggetto di rivendicazione, comprenda o meno identicamente e inequivocabilmente tutte le caratteristiche tecniche, con le relative relazioni funzionali, rivendicate dalla privativa in esame. Qualora tale esame porti a concludere che non vi sia sostanziale identità tra le caratteristiche rivendicate e quelle appartenenti alla specifica realizzazione dello stato della tecnica considerata, allora tale requisito di novità sarà presente, altrimenti verrà giudicato assente. [...] • Eventuali modifiche o sviluppi dell'informazione tecnica contenuta nel documento non fanno parte di ciò che viene rivelato dal documento anteriore. [...] • Quanto all'altezza inventiva, ex art. 48 CPI, il Tribunale ritiene necessario fare riferimento al noto criterio del “problem-and-solution approach", che impone innanzitutto di determinare la “tecnica anteriore più vicina" -individuando quella anteriorità che costituisce il punto di partenza più promettente per giungere alla soluzione rivendicata della privativa in esame e che normalmente ha il maggior numero di caratteristiche in comune con la soluzione oggetto di rivendicazione, o che permette il minimo numero di modifiche per giungere alla soluzione rivendicata- selezionando poi le caratteristiche (“caratteristiche distintive") che ne distinguono la soluzione rivendicata. Va quindi determinato il “problema tecnico oggettivo" risolto dalla o dalle caratteristiche distintive della soluzione rivendicata (ossia da quella o quelle caratteristiche che non sono descritte o suggerite dalla “tecnica anteriore più vicina") e debbono essere individuate le competenze dell'esperto del ramo, per considerare se lo stesso, partendo dalla “tecnica anteriore più vicina", avrebbe risolto in modo ovvio il problema tecnico oggettivo, e quindi sarebbe giunto banalmente alla soluzione rivendicata in esame, eventualmente combinando tra loro gli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina con un‟altra diversa anteriorità o con gli insegnamenti generali del settore tecnico della soluzione rivendicata in esame. [...] • Occorre quindi valutare se altri documenti o le conoscenze comuni del settore offrano la soluzione cui è pervenuta L. Individuate le caratteristiche (“caratteristiche distintive") che distinguono la soluzione rivendicata dalla “tecnica anteriore più vicina" e determinato il “problema tecnico oggettivo" risolto dalle stesse, va infatti considerato se la mutua combinazione della “tecnica anteriore più vicina" con una diversa anteriorità, ad esempio costituita da una realizzazione illustrata in un altro documento anteriore, o talora anche con gli insegnamenti generali comuni del settore, consenta di ottenere la medesima soluzione oggetto della rivendicazione in esame. Ai fini di evitare analisi a posteriori va considerato (utilizzando il c.d. criterio “Could – Would") se tale combinazione sarebbe stata logicamente e quasi certamente compiuta dall‟esperto del ramo (“would"), alla data di deposito/priorità della privativa in esame, o se l‟esperto del ramo avrebbe solo potuto (“could") compiere tale combinazione, senza in realtà avere alcuno stimolo a porla in atto. [...] • La combinazione di due anteriorità, ossia quella individuata come “tecnica anteriore più vicina" con un‟altra differente anteriorità, è logicamente ammissibile, per determinare la presenza o meno di attività inventiva nella soluzione rivendicata sotto esame, solo se le anteriorità da combinare, ivi comprese le conoscenze comuni generali del settore, appartengano al medesimo settore della tecnica, se sia poi probabile che l'esperto del ramo combini tali anteriorità cercando una soluzione al suddetto “problema tecnico oggettivo", e dunque vi sia un qualche collegamento logico tra le anteriorità da combinare, quale ad esempio la risoluzione di un identico problema tecnico in un contesto fisico simile, o ancora la presenza di suggerimenti o puntatori verso soluzioni presenti in altra tecnica anteriore nota, che spinga l'esperto del ramo a cercare in una anteriorità differente dalla tecnica anteriore più vicina la soluzione al problema tecnico individuato nella privativa in esame. [...] • Il CTU sottolinea infatti come non sia sufficiente che un documento anteriore fornisca una qualsiasi soluzione per delimitare la traslazione laterale, ma occorrerebbe, per escludere l'altezza inventiva, poter individuare un documento anteriore che fornisca già l'insegnamento che il limite alla traslazione orizzontale della spalla del mobile sia dato dalla presenza di pareti laterali di una sede di contenimento del dispositivo di aggancio, realizzata nella spalla del mobile o scaffalatura. [...] • Il “test FWR" da un lato meglio si adatta alla novella del comma 3.bis dell'Art. 52 CPI (peraltro modellato sul Protocollo di Interpretazione dell‟Art. 69 CBE – Convenzione del Brevetto Europeo) che sostanzialmente prescrive l'analisi elemento per elemento della eventuale interferenza per equivalenti tecnici, dall‟altro fornisce uno schema logico più obiettivo rispetto al criterio della ovvia sostituibilità per l‟esperto del ramo, lasciato maggiormente alla interpretazione soggettiva di chi valuta. Mentre funzione e risultato di un certo mezzo tecnico sono elementi, talora immediatamente correlati, deducibili e confrontabili grazie alla descrizione brevettuale e alla rispettiva osservazione del funzionamento di tali mezzi, una maggiore cura deve essere riservata alla valutazione comparativa delle modalità con cui i due mezzi tecnici da confrontare operano. La verifica del “modo" (“Way") con cui due mezzi tecnici presumibilmente equivalenti operano, non può prescindere dalla comparazione delle caratteristiche strutturali dei mezzi tecnici esaminati, dato che banalmente tali caratteristiche strutturali determinano appunto il loro modo di operare. Nel caso di mezzi meccanici, ad esempio, la loro struttura determina il modo con cui i moti, le forze e le sollecitazioni (sforzi interni, attriti, ecc. ) agiscono su di essi e quindi in definitiva determina le modalità con cui tali mezzi meccanici funzionano.[...]