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cited in "Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 28 ottobre 2010. Canon Kabushiki Kaisha contro IPN Bulgaria OOD. Domanda di pronuncia pregiudiziale : Sofiyski gradski sad - Bulgaria. Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Diritto del titolare di un marchio di opporsi alla prima immissione in commercio nel SEE, senza il suo consenso, di prodotti recanti tale marchio. Causa C-449/09."
Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura, Marchi, Direttiva 89/104/CEE, Diritto del titolare di un marchio di opporsi alla prima immissione in commercio nel SEE, senza il suo consenso, di prodotti recanti tale marchio.
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Diritti conferiti dal marchio — Diritto di vietare l’importazione o l’esportazione dei prodotti contrassegnati dal marchio — Nozione di «importazione» [Direttiva del Consiglio 89/104, art. 5, n. 3, lett. c)] 2. Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Diritti conferiti dal marchio — Diritto di vietare la prima immissione in commercio, nello Spazio economico europeo, di prodotti originali contrassegnati dal marchio (Direttiva del Consiglio 89/104, artt. 5 e 7, n. 1) Massima 1. Nell’ipotesi in cui prodotti originali spediti verso uno Stato membro a partire da uno Stato terzo non siano ancora stati immessi in libera pratica, ma siano posti in regime di deposito doganale, non sussiste «importazione» ai sensi dell’art. 5, n. 3, lett. c), della prima direttiva 89/104, sui marchi. (v. punto 18) 2. La prima direttiva 89/104, sui marchi, non può essere interpretata nel senso che essa lasci agli Stati membri la facoltà di stabilire, nel loro diritto nazionale, l’esaurimento dei diritti conferiti dal marchio per prodotti posti in commercio in Stati terzi. L’effetto della direttiva è quello di limitare l’esaurimento del diritto attribuito al titolare del marchio ai soli casi in cui i prodotti siano immessi in commercio nello Spazio economico europeo (SEE) e di permettere così a detto titolare di controllare la prima immissione sul mercato nel SEE dei prodotti contrassegnati dal suo marchio. Ne consegue che, quando prodotti recanti un marchio non sono stati precedentemente immessi in commercio nel SEE dal titolare di tale marchio o con il suo consenso, l’art. 5 della direttiva attribuisce a detto titolare del marchio un diritto esclusivo che gli consente di vietare a qualsiasi terzo, segnatamente, d’importare i suddetti prodotti, di offrirli in vendita, di commercializzarli ovvero di detenerli a tali fini. Dunque, l’art. 5 della direttiva dev’essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio può opporsi alla prima immissione in commercio nel SEE, senza il suo consenso, di prodotti originali recanti tale marchio. (v. punti 22-24, 26 e dispositivo)