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citing "Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 luglio 2014. Netto Marken-Discount AG & Co. KG contro Deutsches Patent- und Markenamt. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht. Rinvio pregiudiziale – Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Identificazione dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la tutela conferita dal marchio – Requisiti di chiarezza e di precisione – Classificazione di Nizza – Commercio al minuto – Raggruppamento di servizi. Causa C‑420/13."
Rinvio pregiudiziale, Marchi, Direttiva 2008/95/CE, Identificazione dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la tutela conferita dal marchio, Requisiti di chiarezza e di precisione, Classificazione di Nizza, Commercio al minuto, Raggruppamento di servizi.
Parole chiave
Massima
Parole chiave
1. Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95 – Marchi di servizi – Nozione di «servizi» – Nozione comunitaria – Interpretazione uniforme
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95)
2. Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95 – Marchi di servizi – Nozione di «servizi» – Prestazioni di raggruppamento dei servizi – Inclusione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95, art. 2)
3. Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95 – Identificazione dei prodotti o dei servizi interessati dal marchio – Requisiti di chiarezza e di precisione – Servizio di raggruppamento di servizi
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95)
4. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questioni di carattere generale o ipotetico – Questione che presenta un carattere astratto e meramente ipotetico in relazione all’oggetto del procedimento principale – Irricevibilità
(Art. 267 TFUE)
Massima
1. V. il testo della decisione.
(v. punto 32)
2. Le prestazioni di un operatore economico consistenti nel raggruppare servizi, affinché il consumatore possa comodamente compararli e acquistarli, possono rientrare nella nozione di «servizi» di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/95 sui marchi.
(v. punto 40, dispositivo 1)
3. Ai fini della direttiva 2008/95 sui marchi, una domanda di registrazione di un marchio per un servizio di raggruppamento di servizi deve essere formulata con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli altri operatori economici di sapere quali servizi il richiedente intenda raggruppare.
(v. punto 53, dispositivo 2)
4. Una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice nazionale deve essere respinta qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto del procedimento principale.
(v. punto 55) Causa C-420/13 Netto Marken-Discount AG & Co. KG contro Deutsches Patent- und Markenamt (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht) «Rinvio pregiudiziale — Marchi — Direttiva 2008/95/CE — Identificazione dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la tutela conferita dal marchio — Requisiti di chiarezza e di precisione — Classificazione di Nizza — Commercio al minuto — Raggruppamento di servizi» Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 luglio 2014 Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95 – Marchi di servizi – Nozione di «servizi» – Nozione comunitaria – Interpretazione uniforme
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95)
Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95 – Marchi di servizi – Nozione di «servizi» – Prestazioni di raggruppamento dei servizi – Inclusione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95, art. 2)
Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95 – Identificazione dei prodotti o dei servizi interessati dal marchio – Requisiti di chiarezza e di precisione – Servizio di raggruppamento di servizi
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95)
Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questioni di carattere generale o ipotetico – Questione che presenta un carattere astratto e meramente ipotetico in relazione all’oggetto del procedimento principale – Irricevibilità
(Art. 267 TFUE) V. il testo della decisione.
(v. punto 32)
Le prestazioni di un operatore economico consistenti nel raggruppare servizi, affinché il consumatore possa comodamente compararli e acquistarli, possono rientrare nella nozione di «servizi» di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/95 sui marchi.
(v. punto 40, dispositivo 1)
Ai fini della direttiva 2008/95 sui marchi, una domanda di registrazione di un marchio per un servizio di raggruppamento di servizi deve essere formulata con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli altri operatori economici di sapere quali servizi il richiedente intenda raggruppare.
(v. punto 53, dispositivo 2)
Una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice nazionale deve essere respinta qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto del procedimento principale.
(v. punto 55)
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