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citing "Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 dicembre 2014. International Stem Cell Corporation contro Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division). Rinvio pregiudiziale – Direttiva 98/44/CE – Articolo 6, paragrafo 2, lettera c) – Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche – Attivazione partenogenetica di ovociti – Produzione di cellule staminali embrionali umane –- Brevettabilità – Esclusione delle “utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali” – Nozioni di “embrione umano” e di “organismo tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano”. Causa C‑364/13."
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 98/44/CE – Articolo 6, paragrafo 2, lettera c) – Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche – Attivazione partenogenetica di ovociti – Produzione di cellule staminali embrionali umane –- Brevettabilità – Esclusione delle “utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali” – Nozioni di “embrione umano” e di “organismo tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano”.
Causa C-364/13 International Stem Cell Corporation contro Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division)] «Rinvio pregiudiziale — Direttiva 98/44/CE — Articolo 6, paragrafo 2, lettera c) — Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche — Attivazione partenogenetica di ovociti — Produzione di cellule staminali embrionali umane — - Brevettabilità — Esclusione delle “utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali” — Nozioni di “embrione umano” e di “organismo tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano”» Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 dicembre 2014 Ravvicinamento delle legislazioni – Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche – Direttiva 98/44 – Nozione di embrione umano – Ovulo umano non fecondato – Inclusione – Presupposto – Capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano – Verifica incombente al giudice nazionale [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/44, art. 6, n. 2, c)]) L’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/44, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, deve essere interpretato nel senso che un ovulo umano non fecondato il quale, attraverso la partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi, non costituisce un «embrione umano», ai sensi della suddetta disposizione, qualora, alla luce delle conoscenze sufficientemente comprovate e convalidate dalla scienza medica internazionale, esso non abbia, in quanto tale, la capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. (v. punti 36, 38 e dispositivo) Causa C-364/13 International Stem Cell Corporation contro Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division)] «Rinvio pregiudiziale — Direttiva 98/44/CE — Articolo 6, paragrafo 2, lettera c) — Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche — Attivazione partenogenetica di ovociti — Produzione di cellule staminali embrionali umane — - Brevettabilità — Esclusione delle “utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali” — Nozioni di “embrione umano” e di “organismo tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano”» Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 dicembre 2014 Ravvicinamento delle legislazioni — Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche — Direttiva 98/44 — Nozione di embrione umano — Ovulo umano non fecondato — Inclusione — Presupposto — Capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano — Verifica incombente al giudice nazionale [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/44, art. 6, n. 2, c)]) L’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/44, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, deve essere interpretato nel senso che un ovulo umano non fecondato il quale, attraverso la partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi, non costituisce un «embrione umano», ai sensi della suddetta disposizione, qualora, alla luce delle conoscenze sufficientemente comprovate e convalidate dalla scienza medica internazionale, esso non abbia, in quanto tale, la capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. (v. punti 36, 38 e dispositivo)
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