Documents - 1 citing "Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 luglio 2011. Viking Gas A/S contro Kosan Gas A/S. Domanda di pronuncia pregiudiziale : Højesteret - Danimarca. Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Artt. 5 e 7 - Bombole di gas tutelate come marchio tridimensionale - Immissione in commercio da parte di un licenziatario esclusivo - Attività di un concorrente del licenziatario consistente nel riempimento di tali bombole. Causa C-46/10."

Marchi, Direttiva 89/104/CEE, Artt. 5 e 7, Bombole di gas tutelate come marchio tridimensionale, Immissione in commercio da parte di un licenziatario esclusivo, Attività di un concorrente del licenziatario consistente nel riempimento di tali bombole.
Parole chiave Massima Parole chiave Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Immissione in commercio, da parte di un licenziatario esclusivo, di bombole di gas tutelate come marchio tridimensionale — Attività di un concorrente del licenziatario consistente nel riempimento di tali bombole — Opposizione del licenziatario — Irricevibilità, in forza del principio dell’esaurimento sancito dall’art. 7, n. 1, al di fuori delle eccezioni previste dall’art. 7, n. 2, della direttiva (Direttiva del Consiglio 89/104, artt. 5 e 7, nn. 1 e 2) Massima Gli artt. 5 e 7 della prima direttiva 89/104, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, devono essere interpretati nel senso che non consentono al detentore di una licenza esclusiva per l’utilizzo di bombole del gas composite destinate ad essere riutilizzate, la cui forma sia tutelata in quanto marchio tridimensionale e sulle quali il detentore abbia apposto la propria denominazione e il proprio logo, registrati come marchi denominativo e figurativo, di opporsi a che tali bombole, successivamente all’acquisto da parte di consumatori che hanno poi consumato il gas in esse inizialmente contenuto, vengano scambiate da un terzo, dietro pagamento, con bombole composite riempite di gas che non proviene da tale detentore, a meno che detto detentore non possa far valere un giusto motivo ai sensi dell’art. 7, n. 2, della direttiva 89/104. La vendita della bombola composita esaurisce i diritti che il licenziatario del diritto al marchio costituito dalla forma della bombola composita e titolare dei marchi apposti su di essa trae da questi marchi e trasferisce all’acquirente il diritto di disporre liberamente di tale bombola, incluso quello di scambiarla o di farla riempire, una volta consumato il gas originario, presso un’impresa a sua scelta, cioè non soltanto presso detto licenziatario e titolare, ma anche presso uno dei suoi concorrenti. Tale diritto dell’acquirente ha per corollario il diritto dei suoi concorrenti di procedere, nei limiti stabiliti all’art. 7, n. 2, della direttiva 89/104, al riempimento ed al cambio delle bombole vuote. Per quanto riguarda i limiti stabiliti dall’art. 7, n. 2, il titolare del marchio può, malgrado l’immissione in commercio dei prodotti contrassegnati dal suo marchio, opporsi alla loro ulteriore commercializzazione qualora motivi legittimi giustifichino siffatta opposizione e, segnatamente, qualora lo stato dei prodotti sia modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio. L’impiego dell’avverbio «in particolare» all’art. 7, n. 2, indica che l’ipotesi relativa alla modifica o all’alterazione dello stato dei prodotti contrassegnati con il marchio è menzionata soltanto come esempio di quanto costituisca motivo legittimo. Così, siffatto legittimo motivo esiste anche qualora l’uso da parte di un terzo di un segno identico o simile ad un marchio pregiudichi seriamente la sua notorietà, o anche qualora detto uso si svolga in modo da dare l’impressione che esiste un legame economico tra il titolare del marchio e il terzo che ne fa uso e, in particolare, che quest’ultimo appartiene alla rete di distribuzione del titolare o che sussiste una relazione speciale tra queste due persone. L’etichettatura delle bombole composite e le condizioni in cui esse vengono scambiate non devono indurre il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed accorto, a ritenere che esista un legame tra le due imprese di cui trattasi o che il gas che è servito al riempimento di dette bombole provenga dal titolare del marchio. Per valutare se tale impressione errata sia da escludersi, occorre tenere conto delle pratiche del settore e, segnatamente, della questione se i consumatori siano abituati a che le bombole del gas siano riempite da altri distributori. Risulta, peraltro, ragionevole presumere che il consumatore che si rivolga direttamente ad un concorrente per scambiare la sua bombola di gas vuota con una bombola piena, oppure per far riempire la propria bombola, sia facilmente in grado di sapere che non vi è un legame tra tale impresa e il titolare del marchio. (v. punti 35-37, 40, 42 e dispositivo)