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citing "Sentenza della Corte (grande sezione) del 6 luglio 2010. Monsanto Technology LLC contro Cefetra BV e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale : Rechtbank 's-Gravenhage - Paesi Bassi. Proprietà industriale e commerciale - Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche - Direttiva 98/44/CE - Art. 9 - Brevetto che protegge un prodotto contenente o consistente in un’informazione genetica - Materiale che incorpora il prodotto - Tutela - Requisiti. Causa C-428/08."
Proprietà industriale e commerciale, Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, Direttiva 98/44/CE, Art. 9, Brevetto che protegge un prodotto contenente o consistente in un’informazione genetica, Materiale che incorpora il prodotto, Tutela, Requisiti.
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Ravvicinamento delle legislazioni — Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche — Direttiva 98/44 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/44, art. 9) 2. Ravvicinamento delle legislazioni — Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche — Direttiva 98/44 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/44, art. 9) 3. Ravvicinamento delle legislazioni — Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche — Direttiva 98/44 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/44, art. 9) 4. Accordi internazionali — Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs) (Accordo TRIPs, artt. 27 e 30; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/44, art. 9) Massima 1. L’art. 9 della direttiva 98/44, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, deve essere interpretato nel senso che esso non conferisce una protezione dei diritti di brevetto quando il prodotto brevettato è contenuto nella farina di soia, nella quale esso non svolge la funzione per la quale è brevettato, che è stata invece svolta precedentemente nella pianta di soia da cui deriva per trasformazione detta farina, o quando esso, una volta estratto dalla farina e immesso nella cellula di un organismo vivente, potrebbe per ipotesi svolgere nuovamente tale funzione. Infatti, l’art. 9 della direttiva in parola subordina la protezione da esso prevista alla condizione che la sequenza di DNA brevettata svolga la sua funzione nel materiale nel quale essa è incorporata. (v. punti 46, 50, dispositivo 1) 2. L’art. 9 della direttiva 98/44, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, opera un’armonizzazione esaustiva della protezione che esso conferisce, di modo che esso osta a che una normativa nazionale riconosca protezione assoluta al prodotto brevettato in quanto tale, a prescindere dal fatto che esso svolga o meno la sua funzione nel materiale che lo contiene. (v. punto 63, dispositivo 2) 3. L’art. 9 della direttiva 98/44, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, osta a che il titolare di un brevetto rilasciato prima dell’adozione di tale direttiva invochi la protezione assoluta del prodotto brevettato che gli sarebbe stata accordata dalla normativa nazionale allora vigente. Infatti, una nuova norma si applica immediatamente agli effetti futuri di situazioni sorte in vigenza della vecchia norma e la direttiva 98/44 non prevede alcuna deroga a tale principio. (v. punti 66-67, 69, dispositivo 3) 4. Gli artt. 27 e 30 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, costituente l’allegato 1 C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, approvato con la decisione 94/800, sono irrilevanti ai fini dell’interpretazione dell’art. 9 della direttiva 98/44, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, secondo cui la protezione conferita dal detto articolo è limitata alle situazioni in cui il prodotto brevettato svolge la sua funzione. (v. punti 76-77, dispositivo 4)
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