Oggetto: contraffazione di marchio e concorrenza sleale.
Infatti, le confezioni cartonate risultano identiche in tutti i loro elementi, tranne la denominazione del prodotto (scritta comunque con il medesimo colore e carattere), qualche leggera modifica alle istruzioni laterali ed il marchio su uno dei lati corti. [...] • D’altra parte, l’apposizione di un diverso nome e marchio sulle confezioni non risulta decisivo, derivando dalla identicità dei packaging un richiamo che porta il consumatore a confonderli o quantomeno a collegare i due prodotti e ritenere che provengano dal medesimo produttore. Anche il minor prezzo si ascrive a tale evenienza, dal momento che il consumatore potrebbe ritenere trattarsi di un prodotto diverso (e ciò anche per la diversa qualità e le ridotte dimensioni delle confezioni) di provenienza della medesima impresa. Le ulteriori circostanze dedotte a provate da parte attrice, ovvero l’offerta contestuale dei due prodotti nel medesimo esercizio commerciale, la evidentissima differenza di prezzo (vedi docc. 10 e 11), nonché la diversa qualità degli stessi, non fanno che aggravare la portata della condotta tenuta da parte convenuta. [...] • Tuttavia, la giurisprudenza formatasi sulla base delle previsioni codicistiche di cui all’ art. 2598 c.c. - già prima della formulazione dell’ art. 125 c.p. i. – aveva elaborato il concetto che il risarcimento del danno derivante da detti illeciti potesse essere quantificato assumendo come riferimento l’utile conseguito dal contraffattore.[...]
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