misure cautelari, giudizio di merito, giudizio cautelare, diritti d’autor, ordinanza cautelare, design industriale, concorrenza sleale, termine assegnato, contraffazione, decorso del termine
Le opere di design industriale “che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico” sono tutelabili in materia di diritto d’autore, anche se non sono state oggetto di registrazione. Il carattere creativo non implica la novità assoluta dell’opera del design, ma è espressione e manifestazione dell’idea dell’autore. Le forme complessive caratterizzate da una evidente e caratterizzata struttura metallica, la forma della detta struttura, composta da tubolari metallici verticali ed orizzontali paralleli, con quello inferiore più sottile rispetto a quello superiore, delimitanti la seduta medesima in modo visibile, la combinazione e le proporzioni della detta struttura con le componenti che da essa vengono delimitate, sono caratteristiche individuali e distintive tutte riprese dalla resistente. L’attualità della commercializzazione da parte della resistente del modello in esame non solo alla data di proposizione del procedimento cautelare, ma addirittura anche successivamente, anche attraverso modalità on line, connotate da rapidità di diffusione, integrano il periculum in mora alla base delle richieste cautelari ( art. 131 CPI). L’inibitoria dalla commercializzazione, produzione e pubblicizzazione del detto modello e l’ordine di rimozione dal sito vengono affiancate da una astreinte, come specificato in dispositivo. Non si ritiene opportuno, all’esito di questa fase cautelare di cognizione sommaria, adottare altre misure cautelari, in quanto non ritenute necessarie o proporzionate all’entità dei fatti finora emersi.
Le opere di design industriale “che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico” sono tutelabili in materia di diritto d’autore, anche se non sono state oggetto di registrazione. [...] • Il carattere creativo non implica la novità assoluta dell’opera del design, ma è espressione e manifestazione dell’idea dell’autore. [...] • La contraffazione non esclude la presenza di differenze, quando vi sia la sostanziale riproduzione dell’opera originale per ripresa delle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, non rilevando invece, ai fini dell’illiceità della riproduzione in materia di diritto d’autore, la confondibilità delle opere ( Cass n 9854/2012 ). [...] • Ribadendo quanto testé affermato, i modelli commercializzati dalle resistenti riproducono le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, idonee a ricollegare i prodotti in esame alla ricorrente. Ai fini della concorrenza sleale, la valutazione va condotta, infatti, dal punto di vista del consumatore medio e va riferita alle somiglianze e agli elementi comuni che incidono sul rischio di associazione, tenendosi in considerazione che il consumatore non può procedere a un esame diretto comparativo e che il raffronto va effettuato secondo un giudizio finale di sintesi e di impressione. La pubblicizzazione dei modelli come “Sedute d’autore”, che smentisce l’affermazione sopra riportata secondo cui la resistente non avrebbe mai fatto alcun “riferimento pubblicitario agli originali”, integra, di per sé, la fattispecie di concorrenza sleale per appropriazione di pregi e agganciamento parassitario. 6. [...] • La commercializzazione alla data di proposizione del procedimento dei modelli in oggetto da parte delle resistenti, la promozione, anche on line e, quindi, con modalità connotate dalla rapidità di propagazione della diffusione, delle immagini rappresentative di riproduzioni delle “Sedute d’autore”, integrano il periculum in mora alla base delle richieste cautelari, sussistendo il pericolo di reiterazione delle medesime condotte, con effetti difficilmente riparabili per equivalente. [...] • Al fine di garantire la tutela d’informazioni riservate, dispone che vengano adottare dall’ufficiale giudiziario e dal CTU tutte le misure a tale fine idonee e in particolare: limitazione dell’accesso alle operazioni ai soli difensori e CTP previamente nominati, vincolati da segreto professionale; oscuramento dei dati non pertinenti ai beni in oggetto. 8. [...] • Ritenute le misure cautelari applicate congrue e proporzionate, si rigettano le ulteriori istanze, differendo al giudizio di merito la valutazione dell’opportunità di disporre la pubblicazione, che è misura di natura anche risarcitoria. 9.[...]
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