Il preuso dell’identico segno da parte dell’attrice non è, però, circostanza sufficiente per togliere la novità, quando non vi sia la prova della sua notorietà, cioè della sua conoscenza presso i consumatori. L’uso precedente del segno, in caso di mancanza di notorietà o di notorietà locale, è idoneo a determinare semmai il diritto in capo al preutente di continuare nell’uso del segno, anche ai fini pubblicitari, nei limiti della diffusione, nonostante la registrazione del marchio da parte di altri soggetti ( ex multis, Cass 4405/2006 ). Nel caso di specie, però, non è in discussione il diritto dell’attrice a continuare l’utilizzazione del segno registrato dal convenuto, poiché l’attrice non ha proposto l’azione di accertamento negativo di contraffazione, ma ha esercitato l’azione di nullità del segno registrato dal convenuto, per difetto di novità. L’attrice deve, quindi, fornire, a tale fine, non solo la prova del preuso, ma anche quella di un preuso qualificato dalla notorietà non puramente locale, con effetti distruttivi della novità. Il mero uso, scisso dalla notorietà, non è in grado, invece, di togliere la novità del segno di cui alla domanda di registrazione (cfr. Cass 14342/2003; Cass 22350/2015 ). [...] • Gli estratti di pagine internet prodotti, oltre a non provare la divulgazione del segno alla data della registrazione, giacché non hanno data anteriore alla registrazione, sono altresì inidonei a dimostrare la conoscenza da parte del pubblico della provenienza del segno “Amaricana” dall’attrice. [...] • La brevissima distanza temporale tra le date indicate è dunque anch’essa rivelatrice della malafede del sig. G. La norma sulla malafede si applica in tutte le ipotesi in cui, per una qualsiasi ragione, un soggetto possa vantare su un segno delle legittime aspettative che tuttavia non si siano ancora “consolidate” in un diritto opponibile a terzi ed in cui un altro soggetto, essendo a conoscenza di tali aspettative, anticipi il primo nella registrazione. [...] • La sola registrazione del segno non è sufficiente a integrare la prova dell’uso da parte del convenuto che, rimanendo contumace, non ha ammesso, neppure implicitamente, alcuna circostanza rilevante al fine del decidere e, per quanto qui rileva, quella dell’uso del segno. La contumacia nel diritto vigente non è equiparata alla ficta confessio e non determina alcuna inversione dell’onere della prova che, viceversa, continua a incombere sull’attore. 7. In conseguenza dell’ accertata nullità del marchio registrato, va trasmessa, ex art. 122 CPI, all’Ufficio italiano brevetti e marchi copia della sentenza.[...]
diritto esclusivo, inibitoria, giudizio di merito, prova del preuso, marchio registrato, divieto, rischio di confusione, rischio di associazione, registrazione del marchio
L’affittuario dell’azienda è obbligato a esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue –la previsione contrattuale riproducendo, al riguardo, la previsione normativa di cui agli artt. 2562 e 2561 c. c. - ma non può continuare a farne uso in una nuova o analoga attività, essendo ciò espressamente escluso contrattualmente. Il principio di unitarietà dei segni distintivi implica che l’adozione di un segno, in qualunque delle sue funzioni distintive, conferisce all’imprenditore che lo abbia adottato il diritto esclusivo di utilizzarlo anche in relazione alle altre funzioni distintive. Quanto al periculum, questo appare evidente dall’attualità dell’illecita utilizzazione dei segni distintivi (denominazione, nome a dominio, posta) idonei a generare confusione e a sviare il pubblico e nella difficile quantificazione dei pregiudizi di natura economica e d’immagine. 3. Alla luce delle considerazioni svolte, si ravvisano i presupposti per l’adozione della misura cautelare e anticipatoria dell’ inibitoria, con la fissazione di una penale adeguata, come da dispositivo, riservando all’eventuale giudizio di merito –la cui instaurazione non è necessaria alla luce della natura anticipatoria della misura dell’inibitoria- l’applicazione di altre misure invocate, quale quella della pubblicazione. 4.
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