misure cautelari, giudizio di merito, giudizio cautelare, diritti d’autor, ordinanza cautelare, design industriale, concorrenza sleale, termine assegnato, contraffazione, decorso del termine
Le opere di design industriale “che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico” sono tutelabili in materia di diritto d’autore, anche se non sono state oggetto di registrazione. Il carattere creativo non implica la novità assoluta dell’opera del design, ma è espressione e manifestazione dell’idea dell’autore. Le forme complessive caratterizzate da una evidente e caratterizzata struttura metallica, la forma della detta struttura, composta da tubolari metallici verticali ed orizzontali paralleli, con quello inferiore più sottile rispetto a quello superiore, delimitanti la seduta medesima in modo visibile, la combinazione e le proporzioni della detta struttura con le componenti che da essa vengono delimitate, sono caratteristiche individuali e distintive tutte riprese dalla resistente. L’attualità della commercializzazione da parte della resistente del modello in esame non solo alla data di proposizione del procedimento cautelare, ma addirittura anche successivamente, anche attraverso modalità on line, connotate da rapidità di diffusione, integrano il periculum in mora alla base delle richieste cautelari ( art. 131 CPI). L’inibitoria dalla commercializzazione, produzione e pubblicizzazione del detto modello e l’ordine di rimozione dal sito vengono affiancate da una astreinte, come specificato in dispositivo. Non si ritiene opportuno, all’esito di questa fase cautelare di cognizione sommaria, adottare altre misure cautelari, in quanto non ritenute necessarie o proporzionate all’entità dei fatti finora emersi.
Le opere di design industriale “che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico” sono tutelabili in materia di diritto d’autore, anche se non sono state oggetto di registrazione. [...] • Il carattere creativo non implica la novità assoluta dell’opera del design, ma è espressione e manifestazione dell’idea dell’autore. [...] • La contraffazione non esclude la presenza di differenze, quando vi sia la sostanziale riproduzione dell’opera originale per ripresa delle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, non rilevando invece, ai fini dell’illiceità della riproduzione in materia di diritto d’autore, la confondibilità delle opere ( Cass n 9854/2012 ). [...] • Ribadendo quanto testé affermato, i modelli commercializzati dalle resistenti riproducono le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, idonee a ricollegare i prodotti in esame alla ricorrente. Ai fini della concorrenza sleale, la valutazione va condotta, infatti, dal punto di vista del consumatore medio e va riferita alle somiglianze e agli elementi comuni che incidono sul rischio di associazione, tenendosi in considerazione che il consumatore non può procedere a un esame diretto comparativo e che il raffronto va effettuato secondo un giudizio finale di sintesi e di impressione. La pubblicizzazione dei modelli come “Sedute d’autore”, che smentisce l’affermazione sopra riportata secondo cui la resistente non avrebbe mai fatto alcun “riferimento pubblicitario agli originali”, integra, di per sé, la fattispecie di concorrenza sleale per appropriazione di pregi e agganciamento parassitario. 6. [...] • La commercializzazione alla data di proposizione del procedimento dei modelli in oggetto da parte delle resistenti, la promozione, anche on line e, quindi, con modalità connotate dalla rapidità di propagazione della diffusione, delle immagini rappresentative di riproduzioni delle “Sedute d’autore”, integrano il periculum in mora alla base delle richieste cautelari, sussistendo il pericolo di reiterazione delle medesime condotte, con effetti difficilmente riparabili per equivalente. [...] • Al fine di garantire la tutela d’informazioni riservate, dispone che vengano adottare dall’ufficiale giudiziario e dal CTU tutte le misure a tale fine idonee e in particolare: limitazione dell’accesso alle operazioni ai soli difensori e CTP previamente nominati, vincolati da segreto professionale; oscuramento dei dati non pertinenti ai beni in oggetto. 8. [...] • Ritenute le misure cautelari applicate congrue e proporzionate, si rigettano le ulteriori istanze, differendo al giudizio di merito la valutazione dell’opportunità di disporre la pubblicazione, che è misura di natura anche risarcitoria. 9.[...]
Appare operazione di carattere preliminare verificare la tutela effettivamente riconoscibile in favore dei prodotti in questioni, commercializzati dalla società attrice L S.A.S. con il marchio “Le Pliage” su licenza ottenuta dalla titolare del marchio JC S.A.S., a sua volta avente causa dal creatore del modello di borsa PC. [...] • In effetti, al di là dell’innegabile successo commerciale di tale modello di borsa, non risultano nemmeno allegati gli elementi che dovrebbero confermare la presenza di un valore artistico nella creazione dell’aspetto esteriore del modello di borsa in questione, la cui prova spetta alla parte che ne invoca la protezione. Come è noto tale valore artistico può essere desunto da una serie di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista (così da ultimo Cass. 23292/15 ). [...] • E’ stata poi dedotta la natura di marchio di forma di fatto che l’aspetto del modello di borsa in questione rivestirebbe. [...] • La norma comunitaria così come quella interna escludono dalla possibilità di valida registrazione come marchio, oltre alla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, anche la forma che dia valore sostanziale al prodotto. [...] • In altra occasione la stessa Corte di Giustizia ha affermato che quando il design di un prodotto rappresenta un elemento che svolge un ruolo molto importante nel determinare la scelta del consumatore anche se quest’ultimo prende in considerazione altre caratteristiche del prodotto in questione, si deve ritenere che il design costituisca motivo ostativo per la protezione come marchio di forma, stante l'esclusione di cui sopra. [...] • L’impedimento del “valore sostanziale” può non essere di ostacolo alla registrazione di una forma, pur gradevole dal punto di vista estetico, nella quale tuttavia prevalga il valore simbolico di richiamo alla provenienza del prodotto da una determinata impresa, piuttosto che non l'elemento attrattivo determinato dalla sua estetica. La forma che dà un valore sostanziale al prodotto deve dunque considerarsi in definitiva quella che incide in modo determinante, o appunto “sostanziale”, sull’apprezzamento del prodotto, con esclusione invece di quelle forme di presentazione o di confezionamento che, pur caratterizzando il prodotto di una impresa anche sotto il profilo della gradevolezza della sua presentazione, non sono determinanti nella sua scelta. Nel caso di specie la pur ampia rappresentazione documentale fornita dalle attrici circa il notevole apprezzamento ed il successo nel mercato di tale modello di borsa non consente di ritenere che l’innegabile valore del suo originale aspetto estetico sia profilo del tutto minimale rispetto agli elementi che ne consentono il collegamento ad una determinata impresa. In effetti appare del tutto conforme alla realtà della fattispecie ritenere che la principale motivazione all’acquisto da parte del consumatore sia proprio il particolare ed apprezzato aspetto esteriore del modello di borsa, profilo che in un relativamente breve arco di tempo dalla sua immissione in commercio ne ha determinato il riconosciuto successo. [...] • Detta riproduzione risulta essere eseguita in maniera per così dire “fotografica”, come si evince dalla documentazione in atti ed è stata confermata dall’esito del sequestro eseguito ante causam. [...] • Ciò posto quanto alla natura dell’illecito riscontrabile nella fattispecie, deve procedersi alla determinazione del danno risarcibile. [...] • Va invero rilevato che l’unico punto di riferimento apprezzabile appare obbiettivamente il quantitativo di prodotti oggetto di imitazione servile reperiti all’esito delle operazioni di sequestro eseguite ante causam, posto che nessuna ulteriore attività istruttoria è stata di fatto richiesta dalle stesse attrici nell’ambito della causa di merito in quanto le stesse alla prima udienza di comparizione delle parti del DD/MM/ 2 016 hanno chiesto rinvio per precisazione delle conclusioni.[...]
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