Documents - 3
citing "DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30 Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. - Article 25(1)(b)"
mala fede, Marchi, contraffazione, concorrenza sleale, uso del segno, inosservanza, risarcimento del danno, rischio di confusione, notorietà, uso effettivo, pubblicità, registrazione del marchio, preuso, preutente, diritto alla registrazione, marchio registrato
Analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento alla denominazione sociale ASER. Alla norma può quindi darsi il significato di accordare (una anticipata) tutela a chi, pur avendo già destinato il segno a fungere come proprio marchio, non vi abbia ancora provveduto e, viceversa, di negarla a chi, avendo conoscenza di tale destinazione, frapponga ostacoli, in mala fede, appunto a tale “programma” depositando a proprio nome l’”altrui” segno. Tanto premesso, va quindi osservato nel caso di specie in primo luogo che, in conformità della stessa prospettazione della parte attrice e per come effettivamente accertato nei punti che precedono la società è titolare di un diritto (seppure concorrente) sul segno “ASER”, per l’attività di servizi funebri e limitatamente al territorio delle province di Ravenna e Faenza. Sicché la situazione soggettiva della società A non può qualificarsi in termini di legittima aspettativa alla registrazione del marchio ASER per servizi relativi al settore delle onoranze funebri (il segno peraltro sarebbe stato utilizzato ininterrottamente dal 2006). E tale aspettativa non si configura per la società attrice neanche con riferimento all’utilizzo del segno non limitato alle province di Ravenna e Faenza, non essendovi traccia di tale prospettazione nell’atto introduttivo. dunque non ricorrono i presupposti della tutela richiesta. Con riferimento alla seconda ipotesi (appropriazione di pregi) può senz’altro ritenersi la carenza della allegazione, non essendo stati specificamente allegati i pregi la cui appropriazione da parte delle società convenute consentirebbe di integrare illecito. Qualora il pregio fosse invece costituito proprio dal segno, le conclusioni non potrebbero divergere da quanto osservato al punto che precede.16.
Oggetto: concorrenza sleale, nullità e contraffazione di marchi.
Tali condotte costituivano contraffazione delle privative indicate e concorrenza sleale. [...] • Il ritardo nel conseguimento della privativa era dovuto all’opposizione presentata dalla Società CCDC che risultava essere titolare di analogo marchio comunitario Tropical precedentemente registrato, riferito ad una birra commercializzata soltanto nelle isole Canarie. [...] • L’utilizzo da parte dell’attore di segni distintivi identici ed invalidi per il commercio di bevande costituiva contraffazione delle privative indicate ovvero concorrenza sleale confusoria ex art. 2598 n. 1) c.c. [...] • Nella stessa linea di tendenza si iscrive anche la presentazione in sede comunitaria delle domande di registrazione dei marchi già protetti da decenni nel territorio ecuadoriano. [...] • È quindi del tutto logico ritenere che in concomitanza al deposito presso l’UIBM della domanda di registrazione del segno tropical, V fosse perfettamente a conoscenza dell’esistenza della bevanda contraddistinta da un marchio del tutto simile, trattandosi di prodotto molto noto in Ecuador, paese di origine della moglie, e da lui stesso certamente conosciuta in precedenza, quantomeno in concomitanza agli acquisti effettuati nel 2007 nello svolgimento della propria attività commerciale. L’obiettiva somiglianza, tra i segni in questione, come di seguito raffigurati, offre ulteriore conferma di tale stato soggettivo di mala fede. tropical V tropical B (1) tropical B (2) Si aggiunga che attraverso la consultazione della banca dati dei marchi comunitari sarebbe stato possibile conoscere anche l’esistenza dei tentativo di registrazione del segno tropical effettuato da B già nel corso del 2006, tentativo arenatosi in virtù dell’opposizione proposta da una società delle Isole Canarie – la CCDC s.a. – che commercializzava da tempo una birra a marchio tropical, opposizione poi definita in via conciliativa con un accordo transattivo del 6.5.2010 . Il quadro probatorio complessivo rende pertanto chiaro un vero e proprio intento usurpativo di V, che in questo modo mirava ad acquisire i diritti esclusivi nel territorio italiano su di un segno distintivo espressione della storia imprenditoriale della B, consolidata da tempo nel territorio ecuadoriano, in progressiva e sensibile espansione in Europa – in particolare in Italia – quale diretta conseguenza dell’incremento dei flussi migratori in questi territori di cittadini ecuadoriani. [...] • L’integrale accoglimento delle domande per la declaratoria dell’invalidità delle privative di titolarità di V destituisce di ogni fondamento le domande di accertamento della contraffazione svolte da quest’ultimo contro B e U sulla base dei medesimi titoli. [...] • Sulla palese somiglianza dei marchi si può quindi richiamare tutto quando già esposto in precedenza, seppure al diverso fine di verificare il fondamento delle domande di nullità di B. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, deve essere inibita in via definitiva a V ogni futura reiterazione della predetta condotta illecita, con la fissazione di una penale adeguata come da dispositivo. [...] • Deve essere accolta anche la domanda di ristoro del pregiudizio causato dall’uso illecito dei marchi. Ai fini della liquidazione del danno, si deve evidenziare che non si dispone di dati certi in quanto l’attore non ha ottemperato l’ordine di esibizione in giudizio della documentazione contabile e commerciale relativa alla sua attività imprenditoriale. [...] • È pertanto evidente che tale condotta contraffattoria abbia arrecato un serio danno a B, a causa della perdita di quote di mercato dovuta alla compresenza sul mercato della bevande recanti i segni contraffatti e per la correlata diluizione del valore dei marchi di sua titolarità.[...]
O circa l’opportunità di provvedere alla sua registrazione; in ogni caso pare effettivamente dirimente il fatto che la domanda di marchio avanzata dalla convenuta sia stata accolta positivamente dall’ Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. [...] • Conseguenze in tema di nullità del marchio. [...] • Ai sensi art. 12, comma 1, lett. b) del D.lgs. 30/2005 “non sono nuovi e pertanto non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni che, alla data del deposito della domanda siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza tra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. " Nel caso di specie, il rischio di confondibilità è assoluto, stante l’identità del segno e del settore merceologico. [...] • Ai sensi dell’ art.19, comma 2, c.p. i. non si può ottenere una registrazione da parte di chi abbia proposto la domanda in mala fede. Tale requisito soggettivo evidentemente sussiste in colui che al momento del deposito della registrazione sia a conoscenza del precedente utilizzo di un marchio identico o simile da parte di altri; e nella fattispecie è pressoché impossibile dubitarne, tenuto conto degli stretti rapporti di parentela e societari fra i signori F e GO, la contiguità degli uffici commerciali delle due società e l’intera vicenda anteriore al giudizio e soprattutto della sostanziale ammissione degli intenti perseguiti esposta da parte convenuta in comparsa di risposta. § 6. [...] • La condotta dolosa così posta in essere da OMS integra altresì la fattispecie di concorrenza sleale confusoria per uso di segni distintivi idonei a produrre confusione con i segni distintivi altrui, e con i prodotti e l’attività di un concorrente, compiuto in violazione delle regole di correttezza professionale, e idoneo a danneggiare l’altrui azienda, anche con uno sviamento di clientela, ai sensi dell’ art.2598 c.c.. Sono stati dimostrati alcuni significativi episodi di condotte concorrenziali sleali con effetti distorsivi nei rapporti con la clientela. [...] • E’ solo il caso di aggiungere, per completezza, che la mera richiesta di prova contraria rispetto a specifiche e articolate deduzioni probatorie contenute nella seconda memoria istruttoria avversaria, relative a fatti propri della parte (e quindi in ipotesi conosciuti o conoscibili, se veri) non integra il requisito della specifica contestazione richiesto dall’ art.115 c.p.c., sì come novellato dalla legge n.69 del DD. MM.2009, perché il fatto de quo possa essere considerato controverso. [...] • La condotta illecita, già di per sé potenzialmente pregiudizievole, è stata fonte di danno anche in concreto. [...] • Il danno in questione ben può essere liquidato in via equitativa ai sensi dell’ art.125 c.p. i. ( visto che si verte in materia di violazione del marchio e di concorrenza sleale interferente con la materia dei segni distintivi) e comunque ex art.2598, 2043, 2600 e 1226 c.c. [...] • Riesce pertanto assai disagevole basarsi come criterio di liquidazione sull’utile realizzato dall’autore della contraffazione. [...] • Tenuto conto delle circostanze tutte accertate appare equa misura compensativa, idonea a contribuire alla riparazione del danno la pubblicazione di un estratto con l’intestazione e il dispositivo della sentenza sul quotidiano “LS" e sui due siti internet citati. § 11.[...]
Authorized access
The text of this document is not available. Currently, the demo version of the pilot tool provides full access to the texts of the following decisions