Documents - 1 citing "REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 – Approvazione del testo del Codice civile (artt. 2563-2574 – Marchio, ditta e insegna; artt. 2584-2594 – Brevetto; artt. 2598-2601 – Concorrenza sleale) - Article 2567"

avente ad oggetto: Marchio
Tali marchi “deboli”, caratterizzati da minore originalità, sono dunque tutelabili soltanto se riprodotti integralmente o imitati in modo molto prossimo. Invero, la funzione distintiva del marchio, a cui corrisponde un diritto di esclusiva in capo al titolare del segno, comporta che la tutela del marchio operi principalmente quando l’adozione di esso, o di un segno ad esso simile, da parte di un terzo, possa provocare un rischio di confusione o associazione per il pubblico, che produca appunto un pregiudizio per la sua funzione distintiva. Priva di pregio, stante quanto fin qui esposto, deve ritenersi la doglianza relativa al ritenuto erroneo rigetto da parte del giudice di prime cure della domanda di accertamento di concorrenza sleale.