Contraffazione del marchio, inibitoria dell’uso del marchio, pagamento di una somma di denaro a titolo di penale.
Il marchio attoreo e la sua contraffazione Parte attrice è pacificamente titolare del segno azionato. [...] • Il logo azionato è dotato di capacità distintiva: “Eurotech” è un nome di fantasia composto dall’unione dei termini inglesi “euro” e “tech”, senza alcuna aderenza concettuale con i prodotti dallo stesso contraddistinti. I prodotti commercializzati dalle parti sono del tutto sovrapponibili ed affini, trattandosi in entrambi i casi di apparecchiature all’automazione industriale, di computer e componenti elettrici e informatici nonché di software: l’impiego dello stesso segno cagiona quindi un elevatissimo rischio confusorio - anche volendo applicare al caso in esame il disposto dell’art. 22 lett. b) anziché quello di cui alla precedente lettera a)- a causa dell’utilizzo indebito da parte della convenuta del medesimo segno sia quale denominazione sociale sia quale nome a dominio L’uso indebito del logo a cura della convenuta nello stesso settore merceologico sfrutta del resto la capacità attrattiva e promozionale del segno dell’attrice, leader nazionale nel settore, approfittando degli investimenti aziendali e pubblicitari della concorrente (documentati anche per la presenza di articoli su quotidiani e riviste di rilevanza nazionale (doc.20, 21, 22 di parte attrice). Con conseguente indebito vantaggio senza giusto motivo della convenuta e simmetrico indebolimento della capacità individualizzante del marchio dell’attrice. [...] • Sussiste invece l’attualità dell’interesse in relazione agli altri utilizzi illeciti del marchio, ad esempio quale nome a dominio, considerato il rinnovo della registrazione avvenuta nel mese di dicembre 2014. [...] • Si tratta questa di penale contrattuale il cui importo non appare manifestamente eccessivo alla luce del dettato di cui all’ art. 1384 c.c.. Essendo stato in questa sede accertato il ritardo nell’adempimento della prima obbligazione e l’attualità della violazione con riguardo al nome a dominio, ne consegue l’obbligo della convenuta di pagare il relativo ammontare.[...]
Peraltro, va altresì rilevato che, nella valutazione contrapposta degli allegati (e pacifici, per quanto concerne quelli posti in essere da A) inadempimenti, non è provato che quelli –asseritamente- posti in essere da C abbiano avuto rilevanti conseguenze sull’equilibrio negoziale. Al contrario, la circostanza che le contestazioni siano state formulate –o è provato che lo siano- solo dopo le diffide compiute da C con riguardo agli inadempimenti nel pagamento d’ingenti importi, unitamente a quella che si riferiscano a fatti non recenti, depone per la loro mancanza di rilevanza nel quadro della funzione economica-sociale del contratto. Inoltre, e soprattutto, nella valutazione comparativa degli inadempimenti, quelli contestati a C, quand’anche fossero provati e quand’anche non fosse accertata la risoluzione di diritto, non sarebbero proporzionali, e della medesima gravità, di quelli contestati a A ( ex multis, Cass 1229/2011 ). In caso di inadempimento reciproco, il giudice procede, invero, ad una valutazione unitaria e comparativa delle condotte inadempienti e della loro rilevanza sul sinallagma contrattuale, dovendosi verificare quale sia l’inadempimento principale al quale ascrivere la risoluzione, valutando il comportamento delle parti e tenendo conto non solo dell’elemento cronologico, ma anche dei rapporti di causalità e proporzionalità tra le prestazioni inadempiute ( ex plurimis, Cass 14648/2013, Cass. n. 987/10, Cass. 26943/06, Cass. 11374/06 e 2992/04 ). 6.3. [...] • La detta clausola, la cui applicazione determinerebbe una liquidazione spropositata pur in mancanza di alcuna prestazione da parte di C, è manifestamente iniqua e, in quanto tale, giustifica l’intervento giudiziale in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi. Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, la buona fede, che costituisce un autonomo dovere giuridico ed è espressione di un generale principio di solidarietà sociale, applicabile sia in ambito contrattuale, sia in quello extracontrattuale, costituisce strumento per il giudice atto a controllare, anche in senso modificativo o integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi (v. , tra le altre, S.U. 15.11.2007 n. 23726; Cass. 15.2.2007 n. 3462 ). [...] • Sull’importo sopra liquidato, a titolo di danno, sono dovuti gli interessi legali e altresì la rivalutazione monetaria, essendo l’obbligazione di valore, con decorrenza dalla domanda giudiziale al saldo.[...]
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