Documents - 1 citing "Sentenza n 11045"

liquidazione, uso del segno, marchi, risarcimento dei danni, contraffazione, inibitoria, soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti, concorrenza sleale, progettazione, rischio di confusione
Nel corso degli anni, sono via via venute in rilievo tre questioni da cui dipeso l’esito delle vicende giudiziarie sviluppatesi di fronte a diversi uffici ma accomunate dalla medesima origine fattuale: - la validita dei marchi “Fiorucci” di E -l'uso del nome Elio Fiorucci nella attività dello stilista - la registrazione, da parte di E, del marchio comunitario “Elio Fiorucci”. [...] La deduzione di fatti ulteriori e diversi da quelli oggetto delle citazioni proposte nelle altre sedi rappresenta un ostacolo insuperabile in tal senso, pur dinanzi alla presunta origine comune tra il presente giudizio e quelli passati. omesso e/o insufficiente esame di fatti decisivi. [...] Tutti accorgimenti che permettono di ticonoscere la condotta dello stilista coerente con la previsione normativa. d) La Corte ritiene fondati gli argomenti proposti da parte appellante, considerando che molti stilisti e designers, non ultimi quelli citati dal sig. F, sono effettivamente attorniati da una era di collaboratori, in grado di apportare un contributo al prodotto, senza che questo porti ad insinuare dubbio alcuno sulla paternita delle loro opere. [...] Rinnegare questa convinzione solo con riferimento alla “patemiti creativa” dell°opera, ovvero con riguardo all*ideazione e alla progettazione dei prodotti — che andamp; specificamente I’ambito d'elezione dello stilista e creatore EF - sconta una misura di incoerenza. [...] Non si ritiene infatti in alcun modo foriera di confusione l’impostazione grafica del marchio d F; il diverso_contenuto tesuale e il diverso layout permettono infatti distinguere agevolmente degli utenti sul mercato. i due segni identificativi, scongiurando ogni fraintendimento da parte Anche il presente motivo, quindi, a giudizio della Corte, merita di essere accolto.[...]