Documents - 1 citing "Sentenza n 10998 del 2014"

modello di utilità
Il modello di utilità è un “elemento di sostegno per parastinco utilizzato da atleti, specialmente giocatori di calcio, allo scopo di mantenere il parastinco stesso in posizione stabile durante lo svolgimento dell’attività sportiva” (cfr. descrizione). Scopo del brevetto è quello di “realizzare un elemento di sostegno dei parastinchi che garantisca il loro mantenimento nella posizione voluta dopo che sono stati indossati”. Ulteriore scopo consiste nel fatto che “l’elemento di sostegno del trovato risulti più confortevole rispetto agli elementi di sostegno noti”, nonché quello di “realizzare un elemento di sostegno che, rispetto agli elementi di sostegno noti realizzati con nastro adesivo, limiti il logoramento del calzettone”, “non si deteriori nel tempo e con l’uso” e “sia riutilizzabile più volte”. “Gli scopi sono raggiunti con la realizzazione di un elemento di sostegno per parastinco che, in accordo con la rivendicazione principale, è caratterizzato dal fatto di essere costituito da un corpo anulare realizzato almeno in parte in materiale elastico ed atto ad essere calzato per mantenere il parastinco aderente alla gamba dell’atleta”. [...] Per avere accesso alla tutela brevettuale, i modelli di utilità devono possedere i requisiti di novità ed altezza inventiva, disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 46 e 48 C.P. I. per le invenzioni e applicabili anche ai modelli di utilità, in forza dell’espresso rinvio operato dall’ art. 86 C.P. I. 2.3.1. [...] L’esame della novità si svolge confrontando l’invenzione con ciascuna anteriorità. Si ha assenza di novità in caso di coincidenza tra l’invenzione ed una delle anteriorità. Per la valutazione del requisito di novità non possono essere combinate tra loro differenti anteriorità ( cfr. Guidelines, Parte G, Capitolo VI, Paragrafo 2, all. B7). [...] Un’invenzione è considerata implicante attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 48 CPI e art. 56 EPC 2000). Ai fini dell’analisi del requisito di attività inventiva, è necessario, anzitutto, determinare la “tecnica anteriore più vicina” -individuando quella anteriorità che costituisce il migliore punto di partenza per giungere alla soluzione rivendicata della privativa in esame e che normalmente ha il maggior numero di caratteristiche in comune con la soluzione oggetto di rivendicazione. [...] Il tecnico medio deve valutare a tale fine se l’invenzione discende in modo evidente dall’insieme delle anteriorità costituenti lo stato della tecnica, retrodatando il giudizio alla data del deposito del brevetto o della priorità rivendicata. [...] Lo scopo dell’invenzione, quale indicato nella descrizione, è infatti quello di"fornire mezzi ed un metodo, semplici e riutilizzabili, per ritenere, mantenere e fissare un parastinco alla gamba di un giocatore di calcio o di hockey, senza l'impiego di cinghie di legame o nastro adesivo" (cfr. allegato CTU). [...] L’anteriorità appena descritta intende risolvere, quindi, il medesimo “problema tecnico oggettivo” della privativa di cui l’attore è titolare. [...] Alla carenza della novità del trovato, oggetto di causa, si affianca anche la carenza del requisito dell’altezza inventiva, giacchè, anche retrodatando il giudizio alla data di priorità rivendicata, il trovato non implica alcuna attività inventiva poiché esso risultava, per una persona esperta del ramo, in modo evidente dallo stato della tecnica.[...]