Documents - 1 citing "Sentenza n 10829 del 2014"

diritto di marchio.
In ogni caso detto segno doveva ritenersi nullo per carenza di distintività o comunque di debole forza distintiva, trattandosi della mera unione di termini descrittivi dell’attività sportiva che è destinato a contraddistinguere. [...] Il tenore testuale dell’ art. 183, comma quinto, c.p.c. (“Nella stessa udienza l’attore può proporre le domande ed eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto”) non ammette dubbi di sorta quanto al limite temporale dell'esercizio della facoltà dell'attore di proporre una reconventio reconventionis, individuato con precisione dalla norma entro la prima udienza di trattazione della causa perché questa rappresenta il primo atto difensivo utile, in quanto temporalmente successivo a quello che ne determina la proponibilità e cioè il deposito della memoria di costituzione della parte convenuta contenente le domande ed eccezioni che consentono all’attrice l’esercizio di tale facoltà. Tale disposizione integra per parte attrice un limite generale alla proponibilità di nuove domande, stante le circoscritte finalità assegnate alla prima memoria concessa alle parti ai sensi del comma sesto dell’art. 183 c.p.c. di consentire le “sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte”. [...] I marchi comunitari di cui C Inc. è titolare devono ritenersi in questa sede coperti pertanto dalla presunzione di validità espressamente stabilita dall’ art. 99, comma 1 Reg. 207/09/CE e pertanto non possono essere esaminati nemmeno sotto forma di eccezione i motivi dedotti dalla società attrice a sostegno della sua tesi relativa alla nullità dei marchi della convenuta. [...] Seppure appare evidente che il segno in questione contiene un riferimento alla forma fisica (fit) comprensibile anche per la maggior parte dei consumatori italiani, tuttavia l’immediata identificazione del termine cross con la particolare filosofia di tale disciplina sportiva nei termini indicati dall’attrice appare decisamente ipotesi non sostenibile per il carattere comunque astratto – e dunque non immediatamente percepibile come descrittivo per soggetti che non siano già a conoscenza della filosofia sportiva in questione - che detto termine assume nel contesto del segno per indicare l’utilizzazione in tale tecnica di allenamento di più discipline diverse. [...] Evidente deve dunque ritenersi l’indebita e quasi integrale somiglianza dei due segni, fonte di evidente potenzialità confusoria ove si rilevi che essi attengono a prodotti e/o a servizi connessi allo svolgimento di attività sportiva, all’attività di allenamento ginnico e nel contesto della gestione di palestre e centri sportivi. Tale sovrapponibilità di ambiti, ancorchè non completamente coincidente ma comunque pertinente ad un ambito di affinità, appare del tutto sufficiente a determinare un rischio di confusione tra le rispettive attività e prodotti, anche sotto il profilo di un rischio di associazione tra le attività delle parti connesse all’utilizzazione di detti segni.[...]