I brevetti di parte attrice, quindi, non presentano, secondo il decidente Collegio, i necessari requisiti di novità e di validità, come messo in rilievo dal CTU, in quanto: già nel precedente e documentato insegnamento, indicato come FR 2788210, si riscontra un bicchiere munito di nervature interne la cui rotazione produce una riduzione dell’anidride carbonica nella bevanda in esso contenuta; quanto, poi, al fatto che un ridotto contenuto di anidride carbonica delle bevande alcoliche comporti un minor assorbimento di alcool (che all’assunzione dell’anidride carbonica strettamente si connette) questo è principio chimico, certamente non scoperto da parte attrice. Tutto ciò comporta, a giudizio di questo decidente Collegio, che i brevetti di parte attrice siano privi di novità ed originalità e che debbano, quindi, essere dichiarati nulli (quello europeo con riferimento alla sua frazione italiana). [...] • Tutto ciò comporta l’accoglimento delle richieste di parte convenuta di declaratoria di nullità dei brevetti attorei ed il rigetto delle domande riconvenzionali della parte convenuta medesima; stante la suddetta declaratoria di nullità non vi è luogo a provvedere circa la domanda di contraffazione proposta dalla parte attrice La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza ( art. 91 c.p.c. ): si ritiene equo liquidare tali spese, a favore di parte convenuta, in €20.000, 00 per compensi e di porne il relativo onere su parte attrice, in ragione della soccombenza solo parziale, per un mezzo.[...]
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