concorrenza sleale, rinnovazione, interesse ad agire, diritto alla registrazione, contraffazione, risarcimento dei danni, aspetti pertinenti, inibitoria, carattere individuale, domande di trascrizione, data di entrata in vigore, disegni e modelli, ordinamento giuridico, marchi, prodotto complesso, invenzioni
Dedotta nullità dell'atto di citazione per erronea indicazione della privativa e per genericità della domanda di accertamento negativo della contrattazione. [...] • Griglie per l’appoggio di pentole per cucine, piani di cottura e fornelli, aventi aspetto e forma come descritto ed illustrato con riferimento alle fotografie da 1 a 14 e alla figura 15; b) di una descrizione per la quale"Le griglie note possono essere semplici oppure composte da una cornice perimetrale sulla quale sono fissati gli elementi di supporto delle pentole. [...] • La presenza di due assi di simmetria permette di disporre il profilato costituente gli elementi di appoggio in orizzontale ed in verticale (di piatto o di taglio). [...] • L'articolo 24 delle disposizioni transitorie finali del citato D.lgs. 95/2001, ha stabilito altresì che" le domande di brevetto del disegno modello ornamentale le domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore di questo decreto sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute", ed il successivo articolo 26 che" i brevetti per disegni e modelli ornamentali concessi prima della data di entrata in vigore di questo decreto sono soggetti quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori". [...] • L’atteggiamento della Corte costituzionale nei confronti delle scelte legislative in materia di diritto industriale risulta tradizionalmente caratterizzato da self restraint in ragione dell’alto tasso di discrezionalità politica che giuda le scelte del legislatore, censurando solo le norme che si palesino “contrarie ai valori fondamentali “ di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno compresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza e la tutela dell’affidamento legittimo sorto nei soggetti quale principio connaturato allo stato di diritto” (cfr. in termini, Corte Cost. 9 luglio 2009 n 206 ): il controllo di ragionevolezza in tale materia è inevitabilmente più selettivo rispetto a quello comunemente esercitato in altri settori dell’ordinamento giuridico, con conseguente estraneità al sindacato di legittimità delle valutazioni di opportunità o di convenienza recepite dal legislatore a ragione di assimilazione e/o differenziazione di regimi giuridici. In altri termini, “le meccaniche del giudizio di ragionevolezza” risultano difficilmente riproducibili nella materia in esame, caratterizzata da un alto tasso di discrezionalità politica e valutativa, tanto più elevato nel recepimento di direttive di armonizzazione comunitaria. Nel caso in esame, appaiono evidenti le finalità perseguite dal legislatore nell’articolazione di un regime differenziato fondato sulla registrazione delle domande e non sull’epoca della loro presentazione, volto alla veloce e sicura intellegibilità privativa riconosciuta dall’ordinamento, consentendo agli operatori economici una lettura immediatamente regolativa del regime assicurato dalla registrazione della domanda. L’opzione “politica” è del resto evidente nei considerando della Direttiva e del Regolamento, che hanno conseguentemente mosso il nostro legislatore al superamento dello specialismo insito nel concetto di ornamento, anche per il tramite di una disciplina di armonizzazione temporale quale quella introdotta, volta ad assicurare tutela agli investimenti economici operati nell’innovazione formale dei beni di consumo. [...] • Ed invero, l’individuazione della figura astratta di “utilizzatore informato” costituisce per la giurisprudenza anche dell’intestato tribunale, un parametro valutativo di non sempre facile lettura, in quanto spesso intriso di concettualismo autoreferenziale o di acritico. [...] • La lontananza rispetto all’ordinaria vicenda del consumatore deve pertanto condurre ad una valutazione di segno diverso rispetto allo “sguardo d’insieme del consumatore” troppo semplicisticamente mutuato dalla tematica della confondibilità dei marchi. i) per un elemento di rinforzo e di collegamento dei due lati maggiori della cornice che, a differenza di quelli noti, si sviluppa parallelamente di due lati della forma rettangolare, con sovrapposizione di due piccoli elementi di appoggio oltre a quello centrale trasversale; ii) gli elementi di supporto connessi alla cornice perimetrale sono a profilo ovale. [...] • Ciò posto e muovendo proprio dalla unicità dei criteri valutativi propri dell’utilizzatore informato come individuato dal Collegio, appare evidente che siano percepibili dall’utilizzatore informato i tratti distintivi pur esistenti tra le griglie in esame ed in particolare: a) conformazione dell’elemento centrale di rinforzo e collegamento con i lati maggiori della cornice perimetrale, che nella griglia GG si caratterizza per un tratto ribassato limitato laddove nella griglia C si caratterizza per l’esteso profilo ribassato; b) la sezione degli elementi di supporto che nella griglia GG è a profilo semiellittico, nella griglia C è a profilo ovale.[...]