Documents - 1 citing "Sentenza n 10164 del 2015"

modello di utilità.
Tale prodotto, grazie ad un sistema di strizzatura e rimozione dell’acqua incorporato in un secchio rotante, garantisce l’eliminazione rapida e senza sforzo dell’acqua dal panno di uno spazzolone da pavimenti, e le particolari caratteristiche delle soluzioni tecniche incorporate in tale prodotto risultavano sostanzialmente utilizzate nel prodotto concorrente “Easy Wring andamp; Clean” delle società attrici. [...] Su tali basi hanno altresì escluso la sussistenza dell’ipotesi di concorrenza sleale dedotta dalle attrici in relazione all’invio di lettera di diffida – trasmessa anche ad un rivenditore – che si fondava sulla brevettazione del medesimo dispositivo anche in Gran Bretagna ed in USA e sulle favorevoli valutazioni di validità registrate in precedenti procedimenti svoltisi dinanzi a questo Tribunale. [...] Tale sequenza di meccanismi risulta così visivamente illustrata nel suo complesso nel documento brevettuale in questione. [...] Il giudizio di validità di tale modello di utilità eseguito in sede di consulenza tecnica d’ufficio svolto in relazione ai profili di nullità sviluppati dalle attrici e sulla base della documentazione da esse versata in atti ha portato il CTU a confermare la validità della riv. 3 – accorpata alla riv. 1 – nonché delle ulteriori rivendicazioni 4 e 5. [...] Tali indicazioni sono state ritenute prive del presupposto della novità, in quanto anticipate dai documenti anteriori WO 2004/080269 e EP 0 898 927, che riproducono tutte le caratteristiche innanzi menzionate. [...] Invero, se l’applicazione di ingranaggi unidirezionali era già presente nello specifico settore tecnico di riferimento del titolo in esame, tuttavia in nessun documento anteriore risultano rappresentati tutti gli ulteriori elementi descritti in tale rivendicazioni né, in particolare, la specifica interazione tra i vari ingranaggi ivi rappresentata. [...] La questione centrale della presente causa attiene invero alla valutazione dell’effettiva interferenza tra il dispositivo utilizzato dalle parti attrici nella realizzazione dei loro prodotti “Easy Wring” e il modello di utilità n. 269.122 nei limiti in cui esso è stato ritenuto valido. [...] E’ dunque pacifico che debba escludersi ogni ipotesi di contraffazione letterale del brevetto in questione, attesa la diversità tra la previsione di un elemento dentato rettilineo che è collegato al pedale da un elemento elastico e quella di un unico elemento costituito dal pedale che provoca la trasmissione del moto mediante la conformazione dentata della sua parte opposta, e che pertanto la dedotta contraffazione debba essere valutata sulla base dell’ipotesi di cui al terzo comma dell’art. 82 c.p. i. Va rammentato che il CTU – che ha precisato di aver seguito nella valutazione di validità del modello i criteri propri della cd. teoria quantitativa, e dunque di aver ritenuto che il modello di utilità abbia sostanzialmente la stessa natura dell’invenzione e che si differenzi da essa solo in termini quantitativi come invenzione minore avente originalità di standard meno elevato, tale cioè da richiedere una minore intensità dello sforzo inventivo e/o una minore importanza del trovato – ha ritenuto di individuare la validità della combinazione delle caratteristiche descritte nelle riv. 1 e 3 nel fatto che nessun documento anteriore prevedeva un ingranaggio unidirezionale (in sé già noto) in combinazione con tutte le altre caratteristiche specificamente richiamate in dette rivendicazioni. [...] In particolare l’oggetto della protezione – o concetto innovativo – deve individuarsi non già nel solo elemento rettilineo dentato, la cui rilevanza in sé ai fini della raggiungimento degli scopi della soluzione tecnica non pare effettivamente apprezzabile, ma nel complesso della conformazione degli elementi (in sé noti) che compongono il dispositivo in esame e cioè l’unità di spinta (comprendente anche l’elemento dentato rettilineo) e quella di trasmissione (comprendente anche l’ingranaggio unidirezionale). [...] A partire da tali considerazioni deve dunque valutarsi la sussistenza dell’ipotesi di contraffazione per equivalenti, positivamente prevista dal legislatore in particolare proprio per il modello di utilità ( art. 82, comma 3 c.p. i. ) e che l’impostazione restrittiva seguita dal CTU sembra sostanzialmente eliminare. In effetti seppure l’ambito di rilevanza di tale fattispecie debba ritenersi più circoscritto rispetto a quello assegnato nelle ipotesi di contraffazione di brevetti per invenzione, tuttavia il richiamo ad un medesimo concetto innovativo eseguito dalla norma comporta necessariamente che anche forme diverse possano essere ritenute interferenti qualora possa ritenersi evidente che – a pari efficacia – le forme differenti non siano altro che una variante ovvia della struttura descritta nel brevetto, cioè già di per sé costituenti normale alternativa tecnica mediante la quale raggiungere il medesimo risultato.[...]