Contraffazione del marchio, inibitoria dell’uso del marchio, pagamento di una somma di denaro a titolo di penale.
Il marchio attoreo e la sua contraffazione Parte attrice è pacificamente titolare del segno azionato. [...] • Il logo azionato è dotato di capacità distintiva: “Eurotech” è un nome di fantasia composto dall’unione dei termini inglesi “euro” e “tech”, senza alcuna aderenza concettuale con i prodotti dallo stesso contraddistinti. I prodotti commercializzati dalle parti sono del tutto sovrapponibili ed affini, trattandosi in entrambi i casi di apparecchiature all’automazione industriale, di computer e componenti elettrici e informatici nonché di software: l’impiego dello stesso segno cagiona quindi un elevatissimo rischio confusorio - anche volendo applicare al caso in esame il disposto dell’art. 22 lett. b) anziché quello di cui alla precedente lettera a)- a causa dell’utilizzo indebito da parte della convenuta del medesimo segno sia quale denominazione sociale sia quale nome a dominio L’uso indebito del logo a cura della convenuta nello stesso settore merceologico sfrutta del resto la capacità attrattiva e promozionale del segno dell’attrice, leader nazionale nel settore, approfittando degli investimenti aziendali e pubblicitari della concorrente (documentati anche per la presenza di articoli su quotidiani e riviste di rilevanza nazionale (doc.20, 21, 22 di parte attrice). Con conseguente indebito vantaggio senza giusto motivo della convenuta e simmetrico indebolimento della capacità individualizzante del marchio dell’attrice. [...] • Sussiste invece l’attualità dell’interesse in relazione agli altri utilizzi illeciti del marchio, ad esempio quale nome a dominio, considerato il rinnovo della registrazione avvenuta nel mese di dicembre 2014. [...] • Si tratta questa di penale contrattuale il cui importo non appare manifestamente eccessivo alla luce del dettato di cui all’ art. 1384 c.c.. Essendo stato in questa sede accertato il ritardo nell’adempimento della prima obbligazione e l’attualità della violazione con riguardo al nome a dominio, ne consegue l’obbligo della convenuta di pagare il relativo ammontare.[...]
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