Contraffazione del marchio, inibitoria dell’uso del marchio, pagamento di una somma di denaro a titolo di penale.
Il marchio attoreo e la sua contraffazione Parte attrice è pacificamente titolare del segno azionato. [...] • Il logo azionato è dotato di capacità distintiva: “Eurotech” è un nome di fantasia composto dall’unione dei termini inglesi “euro” e “tech”, senza alcuna aderenza concettuale con i prodotti dallo stesso contraddistinti. I prodotti commercializzati dalle parti sono del tutto sovrapponibili ed affini, trattandosi in entrambi i casi di apparecchiature all’automazione industriale, di computer e componenti elettrici e informatici nonché di software: l’impiego dello stesso segno cagiona quindi un elevatissimo rischio confusorio - anche volendo applicare al caso in esame il disposto dell’art. 22 lett. b) anziché quello di cui alla precedente lettera a)- a causa dell’utilizzo indebito da parte della convenuta del medesimo segno sia quale denominazione sociale sia quale nome a dominio L’uso indebito del logo a cura della convenuta nello stesso settore merceologico sfrutta del resto la capacità attrattiva e promozionale del segno dell’attrice, leader nazionale nel settore, approfittando degli investimenti aziendali e pubblicitari della concorrente (documentati anche per la presenza di articoli su quotidiani e riviste di rilevanza nazionale (doc.20, 21, 22 di parte attrice). Con conseguente indebito vantaggio senza giusto motivo della convenuta e simmetrico indebolimento della capacità individualizzante del marchio dell’attrice. [...] • Sussiste invece l’attualità dell’interesse in relazione agli altri utilizzi illeciti del marchio, ad esempio quale nome a dominio, considerato il rinnovo della registrazione avvenuta nel mese di dicembre 2014. [...] • Si tratta questa di penale contrattuale il cui importo non appare manifestamente eccessivo alla luce del dettato di cui all’ art. 1384 c.c.. Essendo stato in questa sede accertato il ritardo nell’adempimento della prima obbligazione e l’attualità della violazione con riguardo al nome a dominio, ne consegue l’obbligo della convenuta di pagare il relativo ammontare.[...]
Premesso che uno stato di incertezza può risultare rilevante anche qualora la parte non abbia ancora immesso sul mercato il suo prodotto ma sia in procinto di entrare sullo specifico mercato nazionale – circostanza quest’ultima che deve ritenersi quantomeno propria della concreta fattispecie, avendo S s.p.a. depositato documentazione che dimostra l’inserimento dei prodotti in questione nel proprio catalogo (doc. 19 S) e nella presentazione di offerte di gara (doc. 20 S) – deve altresì rilevarsi che la stessa attrice ha allegato elementi di riscontro alla possibilità di contestazioni che, sia pur provenienti dal distributore esclusivo della società convenuta, si riferivano all’esistenza di privative brevettuali che insistevano su caschi per respirazione artificiale (docc. 17, 18, 23, 24 S). Se logica poteva essere la deduzione del coinvolgimento della titolare dei brevetti nelle contestazioni provenienti dalla distributrice esclusiva e dunque non arbitraria la scelta di convenire in giudizio la titolare delle privative stesse per l’accertamento della non contraffazione delle stesse e di nullità di una di esse, deve rilevarsi che il comportamento della società convenuta – che pure aveva contestato formalmente la sussistenza del presupposto dell’interesse ad agire proprio in considerazione dell’assenza di contestazioni da essa provenienti – è risultato sostanzialmente ambiguo, tanto da legittimare la prosecuzione della causa con le relative attività istruttorie. [...] • Deve dunque essere esaminata la domanda di accertamento di non contraffazione attinente al brevetto europeo EP 1.506.034 rispetto al quale S s.p.a. non ha sollevato alcuna domanda o eccezione di nullità. [...] • Ha ritenuto il CTU – con motivazione del tutto condivisibile – che dette caratteristiche fossero da ritenersi come limitazioni essenziali della rivendicazione, come peraltro confermato dal testo della descrizione che argomentava proprio circa la migliore funzionalità che tale soluzione assicurava alle apparecchiature di ventilazione in conseguenza del fatto che i raccordi erano posti su di un supporto rigido (l’anello formante il collare) piuttosto che sulla superficie flessibile e morbida della parte superiore del casco. [...] • Invero rispetto alla complessiva materia del contendere prospettata all’inizio della causa deve rilevarsi che l’esame tecnico della domanda di nullità del modello di utilità poi cessato aveva confermato la sua sostanziale validità, seppure in forma limitata.[...]
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