Sentenza 8762/2018 della Tribunale Di Milano Tribunale Delle Imprese - Specializzata Impresa A Civile

Sentenza n. 8762/2018 pubbl. il 28/08/2018
RG n. 29291/2016
Repert. n. 6672/2018 del 28/08/2018
N.R.G. 29291/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
TRIBUNALE DELLE IMPRESE - SPECIALIZZATA IMPRESA “A” CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati
giu1 Presidente giu2 Giudice a latere giu3 Giudice estensore

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 29291/2016 promossa da:
VQ , con il patrocinio dell’avv. BL e dell’avv. SR
ATTORE
contro
AB, con il patrocinio dell’avv. PD e dell’avv. CB
C S.R.L. , con il patrocinio dell’avv. PD e dell’avv. CB
CONVENUTI
OGGETTO: azione di rivendica, nella qualità di co-inventore o inventore, di un brevetto per invenzione industriale, domanda di risarcimento del danno.

CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni del. DD/MM/2018, come di seguito riportate.
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL’INTERESSE DELL’ATTORE DA ALLEGARSI AL VERBALE DI UDIENZA DEL DD/MM/2018
Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni opportuna statuizione così giudicare:
In via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare, ai sensi dell’ art. 118 c.p. i., che il diritto al brevetto, con riferimento alla domanda di brevetto italiano per invenzione dal titolo “Dispositivo per immagazzinamento ed erogazione di energia elastica” avente il n. UB2015A003345 (ulteriore numero identificativo: 102015000047814) e al brevetto che venisse eventualmente concesso in corso di causa, spetta al Dott. VQ;
- per l’effetto, accertare e dichiarare il diritto del Dott. VQ ad assumere a proprio nome la domanda di brevetto avente il n. UB2015A003345 (ulteriore numero identificativo: 102015000047814) ovvero a depositare una nuova domanda di brevetto la cui decorrenza risalga alla data di deposito della domanda di brevetto n. UB2015A003345 (ulteriore numero identificativo: 102015000047814); e, se il brevetto de quo venisse rilasciato in corso di causa, disporre con sentenza il trasferimento a nome del Dott. VQ del brevetto a far data dal momento del deposito;
In via subordinata:
- accertare e dichiarare che comunque il Dott. VQ è coautore dell’invenzione di cui è causa e che ha pertanto diritto alla contitolarità della domanda di brevetto italiano n. UB2015A003345 (ulteriore numero identificativo: 102015000047814) e dell’eventuale brevetto che venisse eventualmente concesso in corso di causa;
In via di ulteriore subordine:
- accertare la nullità del brevetto italiano per invenzione di cui alla domanda n. UB2015A003345 (ulteriore numero identificativo: 102015000047814), eventualmente concesso in corso di causa, ex art. 46 e 48 c.p. i.;
In ogni caso:
- accertare e dichiarare che il diritto ad essere riconosciuto autore dell’invenzione di cui è causa di cui all’ art. 62 c.p. i. spetta al Dott. VQ e che egli ha diritto a essere indicato quale autore nella domanda di brevetto n. UB2015A003345 (ulteriore numero identificativo: 102015000047814) o nel brevetto che venisse eventualmente concesso in corso di causa;
- condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, dall’attore patiti e patiendi, a causa dell’usurpazione della domanda di brevetto di cui è causa (o del brevetto che venisse eventualmente concesso in corso di causa) e della violazione del diritto morale d’autore del Dott. Q, con restituzione all’attore degli utili realizzati dagli autori della violazione nella misura in cui eccedono il risarcimento del lucro cessante o, in subordine, da determinarsi dal Giudice in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo e oltre accessori e alle successive occorrende; - accertare e dichiarare che i convenuti hanno resistito in giudizio con malafede e colpa grave e per l’effetto condannarli, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni da liquidarsi anche d’ufficio nella sentenza ex art. 96 c.p.c. ;
In via istruttoria:
- ammettere i capitoli di prova testimoniale dal n. 1 al n. 12, così come formulati nella narrativa delle memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 e 3 c.p.c. , con i testi ivi indicati;
- ammettere a prova contraria i testi indicati in atti sui capitoli di prova di controparte eventualmente ammessi;
- disporre, occorrendo, CTU brevettuale al fine di valutare che l’invenzione di cui è causa non sarebbe stata realizzabile senza il fondamentale contributo inventivo del Dott. Q.
CONCLUSIONI per C SRL e AB
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa domanda, difesa ed eccezione disattesa, così giudicare:
In via principale:
1) Respingere, per tutti i motivi sopra esposti, tutte le domande proposte dal Dott. VQ nei confronti dei convenuti, in quanto infondate, in fatto ed in diritto, nonché sprovviste di prova alcuna;
In ogni caso:
2) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio;
3) Con condanna del Dott. Q per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
In via istruttoria:
Se del caso, ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi in via diretta sui capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183 VI co. C.p.c. n. 2 del DD/MM/2017, con i testi ivi indicati; nonché ammettere parte convenuta a prova contraria come richiesto con la memoria 183 VI co. C.p.c. del DD/MM/2017 sui capitoli e con i testi ivi indicati. Con espressa riserva di agire in un separato giudizio nei confronti del Dott. Q per ottenere il rimborso di tutte le spese, i costi, gli oneri che il Sig. B e la società C hanno sostenuto per la ideazione del dispositivo, la realizzazione del prototipo ed il deposito della domanda di brevetto, per la denegata e non creduta ipotesi in cui le domande del Dott. Q dovessero trovare, anche parzialmente, l’accoglimento.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Le vicende processuali

La controversia è stata introdotta da VQ con atto di citazione notificato in data DD/MM/2016 al fine di fare accertare la propria qualità d’inventore -o quantomeno di co-inventore- del brevetto italiano per invenzione del titolo “Dispositivo per immagazzinamento ed erogazione di energia elastica” di cui alla domanda n. UB2015A003345 depositata da C s.r.l. e recante quale inventore AB. Pur essendo specializzato in altro settore della medicina chirurgica, l’attore ha esposto di essere appassionato nel campo della meccanica e dell’orologeria e di avere rielaborato l’idea di costruire un motore che- analogamente ai meccanismi degli orologi a carica automatica- creasse energia senza necessità di carburante attraverso l’impiego di molle parallele. Ha narrato di avere condiviso tale idea ad AB, suo paziente ed esperto di meccanica, ai fini della sua concreta realizzazione, con l’accordo di dividere i proventi al 50% e, in caso di brevettazione, di indicare lo stesso attore quale inventore. A seguito della realizzazione del prototipo da parte di DB e di incomprensioni circa i costi sostenuti dai convenuti per la progettazione, l’attore aveva scoperto che la convenuta C s.r.l. riferibile, ai B padre e figlio, aveva depositato il brevetto litigioso, omettendo la sua menzione quale inventore.

Ha insistito dunque per l’accoglimento della domanda di rivendicazione e per il risarcimento del danno. Si sono costituiti i convenuti, AB -in qualità d’inventore- e C s.r.l. -in qualità di titolare del brevetto litigioso- negando la paternità in capo all’attore del brevetto litigioso e contestando la sua partecipazione alle fasi d’ideazione, progettazione e realizzazione del dispositivo. In particolare AB ha rammentato di essere attivo da tutta la vita nel campo della meccanica e di avere inventato e migliorato numerose soluzioni meccaniche operando -anche per conto terzi- attraverso la propria impresa individuale O, ottenendo riconoscimenti anche scientifici dal P di XXX. Ha narrato di essersi dedicato da circa un decennio nella realizzazione di una sedia a rotelle senza l’ausilio di un motore e di essere così giunto a rielaborare l’invenzione litigiosa consistente in un dispositivo per immagazzinamento ed erogazione di energia elastica oggetto di lite a seguito di numerosi sforzi progettuali. Al contrario l’attore- proprio medico curante - aveva avuto occasione solo in tale veste di avere conoscenza del progetto, sia nella fase di progettazione sia nella successiva di realizzazione del prototipo. Interessato all’iniziativa, nel corso di alcuni incontri presso l’abitazione privata del convenuto, l’attore aveva così preso visione dell’avanzamento del prototipo ed aveva proposto il finanziamento del progetto, senza tuttavia in concreto dare corso all’investimento economico. Nel frattempo era stata costituita C al fine di consentire la brevettazione e lo sfruttamento dell’invenzione.I convenuti hanno dunque chiesto la reiezione delle pretese avversarie e la condanna di controparte per lite temeraria. Concesse le memorie ex

art. 183, comma 6, c.p.c.

, prima della scadenza dei diciotto mesi di segretezza del brevetto litigioso il giudice istruttore ha interrogato le parti, chiedendo all’attore in particolare di descrivere la propria invenzione. All’esito, la causa è stata rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.

2. La domanda dell’attore di accertamento della qualità d’inventore del brevetto litigioso.
Come accennato, la lite ha ad oggetto la rivendicazione da parte dell’attore della qualità di inventore del brevetto italiano per invenzione industriale del titolo “Dispositivo per immagazzinamento ed erogazione di energia elastica” di cui alla domanda n. UB2015A003345 dalla convenuta CMB s.r.l., ove è indicato quale inventore AB. Per ragioni di economia processuale il Tribunale non ha indagato in via incidentale la validità del brevetto oggetto di lite giacché -a prescindere dalla sua tutelabilità- la prospettazione dell’attrice e le prove dallo stesso prodotte non consentono di inferire la paternità ovvero la paternità congiunta del titolo litigioso. Va in proposito ricordato che l’onere di provare gli elementi costitutivi della domanda di rivendica spetta all’attore, onere qui non assolto. Invero nel caso in esame VQ:
- sostiene di avere avuto l’idea di costruire un motore che produca energia senza alcun carburante, ma sfruttando solo elementi meccanici, attraverso un sistema di molle parallele, mutando tale soluzione dai meccanismi interni applicata agli orologi a molla. Si tratterebbe dunque astrattamente di un’invenzione per traslazione, consistente cioè nella trasposizione di una precedente invenzione in un altro settore della tecnica;
- precisa tuttavia di non avere potuto collaborare in maniera costante all’elaborazione dell’invenzione in quanto non esperto del ramo, individuando dunque nel suo paziente AB la persona fidata ed idonea nella pratica e concreta realizzazione del trovato.
Pertanto, per sua stessa ammissione, l’attore non può essere riconosciuto inventore esclusivo del brevetto, ma al più co-inventore. 3. La domanda dell’attore di accertamento della qualità di co-inventore
Anche la domanda attorea di accertamento di un contributo parziale alla rielaborazione dell’invenzione litigiosa va rigettata, non essendo stati raccolti elementi, neppure in via indiziaria, idonei a supportare tale tesi. Ed in particolare:
A) l’attore non ha allegato in modo sufficientemente chiaro e completo il contenuto dell’invenzione (cfr. art. 51 c.p. i.), ossia in quali ”mezzi” essa si sostanzierebbe.
In proposito giova ricordare che la privativa brevettuale deve invece possedere, tra l’altro, il requisito della sufficiente descrizione per poter essere apprezzata nella sua identità, essere vagliata nella sua validità alla luce dello stato della tecnica ed essere attuata dai terzi. L’idea inventiva dell’attore si modulerebbe invero attraverso:
-l'impiego di due molle collegate tra loro in modo da caricarsi a vicenda (immagazzinando forza elastica) e impartendo energia meccanica a fini propulsivi;

- il posizionamento di tali molle in parallelo, collegate a due ruote dentate, entrambe impegnate con un asse dentato posto tra le due ruote stesse. Queste ultime consentirebbero, durante lo svolgimento di una molla, l'erogazione di energia sfruttabile ai fini della propulsione di un veicolo, consentendo al contempo il caricamento dell’altra;
- l’impiego di elementi di scambio- uno a forma di stelle alloggiato all’interno ed uno provvisto di scalanature- per ruotare l’asse in due versi di rotazione opposti. Le scalanature conterebbero elementi che mossi dal dispositivo a forma di stella- renderebbero possibile l’operazione di scambio di movimento dell’asse con terminale dentato, consentendo di girare in un verso (ad esempio destrorso) caricando la molla di sinistra e, successivamente, di ruotare in senso opposto;
- la possibilità di frenare le due molle durante la loro corsa di svolgimento attraverso freni, idonei a regolarne la velocità. Infine, secondo la descrizione dell’attore le dimensioni delle molle possono essere anche molto contenute, da 50 mm. X 1890 mm. X1 mm. Le dimensioni finali possono essere molto contenute, per esempio 22 cm X 14.5 cm per 12 cm. Nulla più è stato allegato. Osserva il Collegio che tale alquanto sintetica descrizione non consente di comprendere il suo nucleo inventivo, ossia come meccanicamente le due molle parallele possano auto-generare un moto continuo, ove non caricate. Come sottolineato dalla difesa dei convenuti, parte attrice non ha neppure descritto il meccanismo degli orologi automatici (secondo il quale l’energia cinetica creata dalla oscillazione del braccio viene trasferita al sistema di carica attraverso il peso che agisce sulla leva del cricchetto), soluzione che comunque sarebbe totalmente anticipata e, dunque, non azionabile; B) l’attore non ha a tal fine depositato alcun proprio disegno attraverso il quale il Tribunale possa apprezzare come -dalla mera idea di poter traslare il meccanismo contenuto negli orologi a molla ad altri campi della tecnica- abbia poi concretizzato- quantomeno in parte- la propria intuizione. Giova in proposito rammentare che il brevetto nel sistema europeo va distinto dalla mera scoperta e può essere definito come una creazione intellettuale che si concretizza nella soluzione di un problema tecnico attraverso l’uso di determinati mezzi. L’invenzione è brevettabile in quanto sia atta ad avere un’applicazione pratica industriale ovvero, come rammentato in dottrina, sia idonea a realizzarsi concretamente “in cose materiali” o “con mezzi materiali specifici”, requisiti che si esplicano nella c.d. “industrialità”. Appare allora evidente che quella dell’attore descrive una mera idea alquanto rudimentale che non consente di comprendere se essa sia idonea a realizzarsi concretamente nel mondo della tecnica, conseguendo un determinato risultato attraverso determinati mezzi; ciò che rivendica l’attore non gode di tali requisiti; C) l’invenzione dei convenuti è comunque autonoma e non costituisce la concreta realizzazione materiale dell’asserita idea inventiva dell’attore. In proposito, in sede d’interrogatorio innanzi al giudice istruttore prima che la domanda depositata da controparte superasse il periodo di segretezza- non ha dimostrato di conoscere il nucleo inventivo del brevetto avversario. Ha in proposito precisato di avere realizzato solo un disegno arcaico, consegnato ad AB, di cui non aveva tuttavia conservato alcuna copia. Ha ribadito che tale disegno si componeva di due parti meccaniche dentate con all’interno molle che interagiscono attraverso un pignone centrale, caricandosi tra loro e che le due parti mobili interagivano attraverso molle. Al contrario, i convenuti hanno depositato un brevetto per invenzione industriale dal titolo “dispositivo d’immagazzinamento ed erogazione di energia elastica” comprendente:
- mezzi elastici atti ad immagazzinare ed erogare energia elastica,
- una corona atta ad essere cinematicamente collegata ad una macchina alla quale erogare detta energia elastica immagazzinata in detti mezzi elastici o dalla quale prelevare energia da immagazzinare sotto forma di detta energia elastica in detti mezzi elastici.
Il trovato comprende:
- un primo albero di trasmissione del moto, cinematicamente connesso a detti mezzi elastici, laddove la rotazione di detto primo albero in un primo verso di rotazione carica detti mezzi elastici;
- un dispositivo meccanico di scambio configurato per rendere detto primo albero solidale a detta corona in detto primo verso di rotazione (e per rendere detto primo albero libero rispetto a detta corona in un secondo verso di rotazione, opposto a detto primo verso, consentendo la rotazione in folle di detta corona in detto secondo verso di rotazione;
- un secondo albero di trasmissione del moto, detto dispositivo meccanico di scambio essendo configurato per rendere detto secondo albero solidale a detta corona in detto secondo verso di rotazione;
- un gruppo di rinvio del moto da detto primo albero a detto secondo albero;
- un meccanismo a ruota libera configurato per trasmettere il moto da detto primo albero a detto gruppo di rinvio solo in detto secondo verso di rotazione di detto primo albero;
- un meccanismo di bloccaggio di detti mezzi elastici attivabile per bloccare detti mezzi elastici nella loro configurazione caricata o parzialmente caricata, laddove la disattivazione di detto meccanismo di bloccaggio rilascia detta energia elastica immagazzinata in detti mezzi elastici determinando la rotazione di detto primo albero in detto secondo verso di rotazione.
E evidente allora la distanza tra l’idea rudimentale dell’attore ed il brevetto sopra descritto. Il sistema brevettato da AB non si basa su uno scambio continuo e costante tra il sistema di molle, che costituirebbe il nucleo dell’idea inventiva dell’attore. Nel trovato dei convenuti le molle invero non si caricano e scaricano a vicenda ma vengono caricate dalla rotazione di un albero e rilasciano l’energia accumulata a favore del medesimo albero di rotazione. Ritiene quindi il Collegio che la conoscenza approssimativa di alcune parti del brevetto avversario da parte del Q sia del tutto omogenea alla ricostruzione della vicenda operata dai convenuti, ossia dall’osservazione esterna del prototipo predisposto da AA. Del resto, i video depositati dall’attore giocano un ruolo assolutamente neutro rispetto alla sua tesi, non essendo riscontrabili argomenti di prova che consentano di ricondurre l’invenzione all’attore.
Anche la domanda dell’attore, di riconoscimento della propria qualità d’inventore pro quota va dunque rigettata. Resta assorbita ogni pretesa di natura risarcitoria.
4. La domanda di lite temeraria
Non può trovare accoglimento la domanda di lite temeraria formulata dai convenuti, giacché non vi è prova della mala fede o della colpa grave in capo all’attore, trattandosi la distinzione tra scoperta, idea inventiva e invenzione brevettabile di profili non d’immediata intellegibilità.

5. Il comando giudiziale
La domanda attrice va dunque rigettata per i motivi indicati in narrativa, così come la domanda di lite temeraria formulata dai convenuti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della rapida scansione nella quale si è articolato il processo e delle questioni trattate.
P.Q.M.
1) rigetta le domande dell’attore per i motivi indicati in narrativa; 2) rigetta la domanda di lite temeraria svolta dai convenuti per i motivi indicati in narrativa; 3) condanna l’attore alla rifusione delle spese di lite a favore dei convenuti in solido liquidate in € 6.000,00, di cui € 1.000,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre IVA, CPA, spese di registrazione al 15% . Così deciso in Milano, il 14 giugno 2018 Il Presidente giu1 Il giudice estensore giu3