Documents - 14 citing "Council Directive 2010/45/EU of 13 July 2010 amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards the rules on invoicing"

Rinvio pregiudiziale, Principi del diritto dell’Unione, Rispetto dei diritti della difesa, Procedimento fiscale, Esercizio del diritto a detrazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), Diniego del diritto a detrazione a motivo del comportamento asseritamente inadeguato dei fornitori del soggetto passivo, Atto amministrativo emesso dalle autorità tributarie nazionali senza accordare al contribuente interessato l’accesso alle informazioni e ai documenti posti a fondamento di detto atto, Sospetta frode fiscale, Prassi nazionale che subordina l’esercizio del diritto a detrazione al possesso di documenti giustificativi diversi dalla fattura fiscale, Ammissibilità.
Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte, Articolo 199, paragrafo 1, lettera a), Inversione contabile, Versamento non dovuto dell’imposta da parte del beneficiario di servizi ai prestatori sulla base di una fattura erroneamente emessa secondo le regole della tassazione ordinaria, Decisione dell’autorità tributaria che constata un debito tributario a carico del destinatario di servizi e respinge una domanda di detrazione, Assenza di esame da parte dell’autorità tributaria della possibilità di rimborso dell’imposta.
Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Diritto alla detrazione, Acquisti effettuati da un contribuente dichiarato “inattivo” dall’amministrazione fiscale, Diniego del diritto a detrazione, Principi di proporzionalità e di neutralità dell’IVA.
Causa C-69/17 Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor e Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti) «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Diritto alla detrazione – Acquisti effettuati da un contribuente dichiarato “inattivo” dall’amministrazione fiscale – Diniego del diritto a detrazione – Principi di proporzionalità e di neutralità dell’IVA» Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 settembre 2018 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Diritto alla detrazione – Acquisti effettuati da un contribuente dichiarato «inattivo» dall’amministrazione fiscale – Normativa nazionale che consente di negare il diritto a detrazione relativo a detti acquisti – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 213, 214 e 273) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010 – in particolare i suoi articoli 213, 214 e 273, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente all’amministrazione fiscale di negare a un soggetto passivo, che ha effettuato acquisti durante il periodo in cui il suo numero d’identificazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto è stato annullato per la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali, il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto relativa a tali acquisti mediante dichiarazioni d’imposta sul valore aggiunto effettuate – o mediante fatture emesse – successivamente alla riattivazione del suo numero d’identificazione, per la sola ragione che tali acquisti sono avvenuti durante il periodo di disattivazione, pur se i requisiti sostanziali sono soddisfatti e il diritto a detrazione non è invocato in modo fraudolento o abusivo. (v. punto 44 e dispositivo)
Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Direttiva 2006/112/CE, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Detrazione dell’imposta assolta a monte, Diritto al rimborso dell’IVA, Operazioni relative a un periodo di imposta già sottoposto a una verifica fiscale conclusa, Normativa nazionale, Possibilità per il contribuente di rettificare le dichiarazioni tributarie già sottoposte a verifica fiscale, Esclusione, Principio di effettività, Neutralità fiscale, Certezza del diritto.
Causa C-81/17 Zabrus Siret SRL contro Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Suceava) «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Direttiva 2006/112/CE – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Diritto al rimborso dell’IVA – Operazioni relative a un periodo di imposta già sottoposto a una verifica fiscale conclusa – Normativa nazionale – Possibilità per il contribuente di rettificare le dichiarazioni tributarie già sottoposte a verifica fiscale – Esclusione – Principio di effettività – Neutralità fiscale – Certezza del diritto» Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 aprile 2018 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Modalità di esercizio del diritto a detrazione – Rettifica delle dichiarazioni relative all’imposta sul valore aggiunto – Termine di prescrizione di cinque anni – Eccezione – Presupposti – Rispetto dei principi di effettività, di neutralità fiscale e di proporzionalità – Normativa nazionale che esclude la rettifica per un periodo già sottoposto a verifica fiscale – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, artt. 167, 168, 179, 180 e 182) Gli articoli 167, 168, 179, 180 e 182 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, nonché i principi di effettività, di neutralità fiscale e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, in deroga al termine di prescrizione di cinque anni sancito dal diritto nazionale per la rettifica delle dichiarazioni relative all’imposta sul valore aggiunto (IVA), esclude, in circostanze come quelle di cui a detto procedimento, che un soggetto passivo possa procedere a una siffatta rettifica per far valere il suo diritto a detrazione per il solo motivo che tale rettifica riguarda un periodo già sottoposto a verifica fiscale. (v. punto 56 e dispositivo)