Documents - 4
citing "Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Article 132(1)(c)"
Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), Prestazioni sottoposte all’IVA, Esenzioni, Articolo 132, paragrafo 1, lettera c), Prestazioni di cure mediche nel contesto dell’esercizio di professioni mediche e paramediche, Monitoraggio e consulenza nutrizionale, Attività sportive, di mantenimento e benessere, Nozioni di “prestazione complessa unica”, di “prestazione accessoria alla prestazione principale” e di “indipendenza delle prestazioni”, Criteri.
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Esenzioni, Articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c), Ospedalizzazione e cure mediche nonché operazioni ad esse strettamente connesse, Prestazione di cure alla persona effettuate nell’ambito dell’esercizio di professioni mediche e paramediche, Servizi consistenti nell’esecuzione di interventi chirurgici e di trattamenti di carattere estetico, Interventi di natura puramente cosmetica derivanti dalla sola volontà del paziente.
Causa C-91/12 Skatteverket contro PCF Clinic AB (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Esenzioni — Articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c) — Ospedalizzazione e cure mediche nonché operazioni ad esse strettamente connesse — Prestazione di cure alla persona effettuate nell’ambito dell’esercizio di professioni mediche e paramediche — Servizi consistenti nell’esecuzione di interventi chirurgici e di trattamenti di carattere estetico — Interventi di natura puramente cosmetica derivanti dalla sola volontà del paziente» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 marzo 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Esenzione per l’ospedalizzazione e le cure mediche, nonché per le operazioni ad esse strettamente connesse – Esenzione delle prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche – Cure mediche o cure alla persona – Nozione – Interventi di chirurgia estetica e trattamenti di carattere estetico – Inclusione – Presupposto – Criteri di valutazione [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 132, § 1, b) e c)] L’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che: — prestazioni di servizi consistenti in operazioni di chirurgia estetica e in trattamenti di carattere estetico rientrano nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche [alla persona]», ai sensi di detto paragrafo 1, lettere b) e c), qualora tali prestazioni abbiano lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone; — le semplici convinzioni soggettive che sorgono nella mente della persona che si sottopone a un intervento di carattere estetico in merito ad esso non sono, di per sé, determinanti ai fini della valutazione della questione se tale intervento abbia scopo terapeutico; — le circostanze che le prestazioni di cui trattasi siano fornite o effettuate da un appartenente al corpo medico abilitato, oppure che lo scopo di tali prestazioni sia determinato da un professionista siffatto, sono idonee a influire sulla valutazione della questione se siffatti interventi rientrino nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche [alla persona]», ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 e dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva e, — per valutare se tali prestazioni di servizi siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto a norma dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) o c), della direttiva 2006/112, occorre tenere conto di tutti i requisiti previsti in tale paragrafo 1, lettere b) o c), nonché di altre disposizioni pertinenti del titolo IX, capi 1 e 2, di tale direttiva quali, per quanto riguarda l’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, gli articoli 131, 133 e 134 della medesima. (v. punto 39 e dispositivo) Causa C-91/12 Skatteverket contro PCF Clinic AB (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Esenzioni — Articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c) — Ospedalizzazione e cure mediche nonché operazioni ad esse strettamente connesse — Prestazione di cure alla persona effettuate nell’ambito dell’esercizio di professioni mediche e paramediche — Servizi consistenti nell’esecuzione di interventi chirurgici e di trattamenti di carattere estetico — Interventi di natura puramente cosmetica derivanti dalla sola volontà del paziente» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 marzo 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Esenzione per l’ospedalizzazione e le cure mediche, nonché per le operazioni ad esse strettamente connesse — Esenzione delle prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche — Cure mediche o cure alla persona — Nozione — Interventi di chirurgia estetica e trattamenti di carattere estetico — Inclusione — Presupposto — Criteri di valutazione [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 132, § 1, b) e c)] L’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che: —
prestazioni di servizi consistenti in operazioni di chirurgia estetica e in trattamenti di carattere estetico rientrano nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche [alla persona]», ai sensi di detto paragrafo 1, lettere b) e c), qualora tali prestazioni abbiano lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone; —
le semplici convinzioni soggettive che sorgono nella mente della persona che si sottopone a un intervento di carattere estetico in merito ad esso non sono, di per sé, determinanti ai fini della valutazione della questione se tale intervento abbia scopo terapeutico; —
le circostanze che le prestazioni di cui trattasi siano fornite o effettuate da un appartenente al corpo medico abilitato, oppure che lo scopo di tali prestazioni sia determinato da un professionista siffatto, sono idonee a influire sulla valutazione della questione se siffatti interventi rientrino nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche [alla persona]», ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 e dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva e, —
per valutare se tali prestazioni di servizi siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto a norma dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) o c), della direttiva 2006/112, occorre tenere conto di tutti i requisiti previsti in tale paragrafo 1, lettere b) o c), nonché di altre disposizioni pertinenti del titolo IX, capi 1 e 2, di tale direttiva quali, per quanto riguarda l’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, gli articoli 131, 133 e 134 della medesima. (v. punto 39 e dispositivo)
Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Esenzioni, Art. 132, n. 1, lett. b) e c), Ospedalizzazione e cure mediche nonché operazioni ad esse strettamente connesse, Prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche, Raccolta, analisi e trattamento di sangue di cordone ombelicale, Conservazione delle cellule staminali, Eventuale futuro impiego terapeutico, Operazioni costituite da una serie di elementi e di atti.
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione dell’ospedalizzazione e delle cure mediche nonché delle operazioni ad esse strettamente connesse — Esenzione delle prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 132, n. 1, lett. b) e c)] 2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione dell’ospedalizzazione e delle cure mediche nonché delle operazioni ad esse strettamente connesse [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 132, n. 1, lett. b)] Massima 1. Qualora attività consistenti nell’invio di un materiale di raccolta di sangue di cordone ombelicale dei neonati, nonché nell’analisi e nel trattamento di detto sangue e, se del caso, nella conservazione delle cellule staminali contenute in tale sangue in vista di un eventuale futuro impiego terapeutico mirino unicamente a garantire la disponibilità di una risorsa in vista di un trattamento medico nell’ipotesi incerta in cui detto trattamento divenisse necessario, e non, di per sé stesse, a diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute, attività siffatte, siano esse considerate nel loro complesso o separatamente, non rientrano né nella nozione di «ospedalizzazione e [di] cure mediche» di cui all’art. 132, n. 1, lett. b), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, né in quella di «prestazioni mediche» contenuta all’art. 132, n. 1, lett. c), di tale direttiva. Potrebbe concludersi diversamente, con riferimento all’analisi del sangue di cordone ombelicale, solo qualora detta analisi mirasse effettivamente a consentire lo svolgimento di una diagnosi medica, il che deve essere verificato dal giudice nazionale. (v. punto 47, dispositivo 1) 2. La nozione di operazioni «strettamente connesse» all’«ospedalizzazione e [alle] cure mediche» ai sensi dell’art. 132, n. 1, lett. b), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa non include attività consistenti nell’invio di un materiale di raccolta di sangue di cordone ombelicale dei neonati, nonché nell’analisi e nel trattamento di detto sangue e, se del caso, nella conservazione delle cellule staminali contenute in tale sangue in vista di un eventuale futuro impiego terapeutico cui tali attività sono soltanto eventualmente connesse e che non è esistente, né iniziato o neanche programmato. (v. punto 52, dispositivo 2)
Inadempimento di uno Stato, Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Articoli 13 e 132, Enti di diritto pubblico, Qualità di autorità pubbliche, Attività, Mancato assoggettamento, Esenzioni, Settori socioculturale, sanitario e dell’educazione, “Euroregioni”, Promozione della mobilità nel lavoro, Messa a disposizione di personale, Onere della prova.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 25 marzo 2010 – Commissione / Paesi Bassi (causa C‑79/09) «Inadempimento di uno Stato – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Artt. 13 e 132 – Enti di diritto pubblico – Qualità di autorità pubbliche – Attività – Mancato assoggettamento – Esenzioni – Settori socio-culturale, sanitario e dell’insegnamento – “Euroregioni” – Promozione della mobilità nel lavoro – Messa a disposizione di personale – Onere della prova» 1. Ricorso per inadempimento – Procedimento precontenzioso – Oggetto (Art. 226 CE) (v. punti 21‑24) 2. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto – Esenzioni [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 132, n. 1, lett. b), g) e i), e 134] (v. punti 54, 60‑64) 3. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto – Soggetti passivi – Enti di diritto pubblico – Non assoggettamento per le attività svolte in quanto pubbliche
autorità (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 13, nn. 1, primo comma e 2) (v. punti 79, 82‑84, 89, 91‑95) Oggetto Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 2, n. 1, lett. c), 13, 24, n. 1 e 132 della direttiva del Consiglio 28
novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 11) – Messa a disposizione
di personale nel settore sanitario, dell’insegnamento e socio-culturale – Promozione della mobilità nel lavoro – Euroregione. Dispositivo 1)
Il ricorso è respinto. 2)
La Commissione europea è condannata alle spese.
Authorized access
The text of this document is not available. Currently, the demo version of the pilot tool provides full access to the texts of the following decisions