Documents - 11 citing "Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code"

Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Regime di transito esterno, Trasporto di merci attraverso un porto franco situato in uno Stato membro, Normativa di tale Stato membro che esclude i porti franchi dal territorio fiscale nazionale, Sottrazione al controllo doganale, Nascita dell’obbligazione doganale ed esigibilità dell’IVA.
Causa C-571/15 Wallenborn Transports SA contro Hauptzollamt Gießen (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hessisches Finanzgericht) «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Regime di transito esterno – Trasporto di merci attraverso un porto franco situato in uno Stato membro – Normativa di tale Stato membro che esclude i porti franchi dal territorio fiscale nazionale – Sottrazione al controllo doganale – Nascita dell’obbligazione doganale ed esigibilità dell’IVA» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 1o giugno 2017 Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Operazioni imponibili–Importazioni di beni–Luogo delle importazioni di beni–Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta–Articoli 61, primo comma, e 71, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112–Riferimento ad uno dei regimi o ad una delle situazioni contemplate dall’articolo 156 di tale direttiva–Portata–Trasporto delle merci attraverso un porto franco situato in uno Stato membro–Normativa di tale Stato membro che esclude i porti franchi dal territorio fiscale nazionale–Inclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75, artt. 61, comma 1, 71, § 1, comma 1, e 156) Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta–Importazioni di beni–Beni situati all’interno di una zona franca–Sottrazione al controllo doganale all’interno della suddetta zona franca che fa sorgere un’obbligazione doganale–Ininfluenza sul fatto generatore e sull’esigibilità dell’imposta–Presupposto–Mancanza di ingresso nel circuito economico dell’Unione europea–Verifica incombente al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75, art. 71, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta–Importazioni di beni–Obbligazione doganale sorta in virtù dell’articolo 203 del regolamento n. 2913/92–Esclusione dell’insorgere di un’obbligazione a titolo di imposta sul valore aggiunto–Non applicabilità cumulativa dell’articolo 204 del citato regolamento [Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75, art. 71, § 1; regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, artt. 203 e 204] L’articolo 61, primo comma, e l’articolo 71, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2007/75/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, devono essere interpretati nel senso che il riferimento a «uno dei regimi o ad una delle situazioni di cui» all’articolo 156 di detta direttiva include le zone franche. (v. punto 46, dispositivo 1) L’articolo 71, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75, deve essere interpretato nel senso che la sottrazione di una merce al controllo doganale all’interno di una zona franca non determina il verificarsi del fatto generatore né rende esigibile l’imposta sul valore aggiunto all’importazione qualora detta merce non sia entrata nel circuito economico dell’Unione europea, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio accertare. In tale contesto è però opportuno ricordare che la Corte ha dichiarato che l’esigibilità dell’IVA potrebbe aggiungersi all’obbligazione doganale qualora si potesse ritenere, sulla base della condotta illecita da cui è sorta detta obbligazione, che le merci di cui trattasi sono entrate nel circuito economico dell’Unione e possono quindi essere state oggetto di consumo, configurandosi pertanto l’assoggettamento all’IVA (sentenza del 2 giugno 2016, Eurogate Distribution e DHL Hub Leipzig, C-226/14 e C-228/14, EU:C:2016:405, punto 65). A tal riguardo, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 67 a 69 delle sue conclusioni, qualora i beni soggetti a dazi all’importazione siano sottratti al controllo doganale all’interno di una zona franca e non si trovino più in tale zona, si deve in via di principio presumere che essi siano entrati nel circuito economico dell’Unione. (v. punti 54, 55, 57, dispositivo 2) L’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75, deve essere interpretato nel senso che, quando un’obbligazione doganale sorge ai sensi dell’articolo 203 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, ed è escluso, in base alle circostanze di cui al procedimento principale, che detta obbligazione doganale determini la nascita di un’obbligazione a titolo dell’imposta sul valore aggiunto, non è applicabile l’articolo 204 di tale regolamento al mero fine di giustificare il fatto generatore di detta imposta. (v. punto 63, dispositivo 3)
Rinvio pregiudiziale, Codice doganale comunitario, Regolamento (CEE) n. 2913/92, Articoli 94, paragrafo 1, e 96, Regime del transito comunitario esterno, Responsabilità dell’obbligato principale, Articoli 203, 204 e 206, paragrafo 1, Nascita dell’obbligazione doganale, Sottrazione al controllo doganale, Inadempimento di uno degli obblighi derivanti dall’utilizzazione di un regime doganale, Distruzione totale o perdita irrimediabile della merce per una causa inerente alla sua stessa natura o per un caso fortuito o di forza maggiore, Articolo 213, Pagamento in solido dell’obbligazione doganale, Direttiva 2006/112/CE, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Articolo 2, paragrafo 1, e articoli 70 e 71, Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta, Articoli 201, 202 e 205, Soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, Constatazione della mancanza di merce da parte dell’ufficio doganale di destinazione, Dispositivo di scarico inferiore del carro cisterna non chiuso correttamente o danneggiato.
Causa C-154/16 «Latvijas Dzelzceļš» VAS contro Valsts ieņēmumu dienests (domanda di pronuncia pregiudizialeproposta dall’Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments) «Rinvio pregiudiziale – Codice doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articoli 94, paragrafo 1, e 96 – Regime del transito comunitario esterno – Responsabilità dell’obbligato principale – Articoli 203, 204 e 206, paragrafo 1 – Nascita dell’obbligazione doganale – Sottrazione al controllo doganale – Inadempimento di uno degli obblighi derivanti dall’utilizzazione di un regime doganale – Distruzione totale o perdita irrimediabile della merce per una causa inerente alla sua stessa natura o per un caso fortuito o di forza maggiore – Articolo 213 – Pagamento in solido dell’obbligazione doganale – Direttiva 2006/112/CE – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Articolo 2, paragrafo 1, e articoli 70 e 71 – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta – Articoli 201, 202 e 205 – Soggetti obbligati al pagamento dell’imposta – Constatazione della mancanza di merce da parte dell’ufficio doganale di destinazione – Dispositivo di scarico inferiore del carro cisterna non chiuso correttamente o danneggiato» Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 maggio 2017 Unione doganale–Nascita di un’obbligazione doganale all’importazione a seguito della sottrazione alla vigilanza doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione–Portata–Merce vincolata al regime del transito comunitario–Mancata presentazione del volume totale di detta merce all’ufficio doganale a causa della distruzione totale o della perdita irrimediabile di una parte di tale merce–Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, art. 203, § 1) Unione doganale–Nascita di un’obbligazione doganale a seguito dell’inadempienza di uno degli obblighi collegati al regime del transito esterno–Portata–Merce vincolata al regime del transito comunitario–Mancata presentazione del volume totale di detta merce all’ufficio doganale a causa della distruzione totale o della perdita irrimediabile di una parte di tale merce–Inclusione–Presupposti–Assenza di forza maggiore o caso fortuito–Verifica incombente al giudice nazionale [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, artt. 204, § 1, a), e 206, § 1] Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta–Importazioni di beni–Distruzione totale o perdita irrimediabile di una parte di una merce vincolata al regime del transito comunitario–Assimilazione allo svincolo della merce da tale regime–Insussistenza [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 2, § 1, d), 70 e 71] Unione doganale–Regime di transito esterno–Obbligo di presentare in dogana merci intatte all’ufficio doganale di destinazione–Inosservanza di tale obbligo da parte dello spedizioniere–Obbligato principale responsabile del pagamento dell’obbligazione doganale [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, artt. 96, §§ 1, a), e 2 e 204, §§ 1, a), e 3] Unione doganale–Regime di transito esterno–Obbligo di presentare in dogana merci intatte all’ufficio doganale di destinazione–Inosservanza di tale obbligo da parte dell’obbligato principale e dello spedizioniere delle merci–Obbligato principale e spedizioniere parallelamente responsabili dell’obbligazione doganale–Obbligo dell’autorità doganale di uno Stato membro di attivare la responsabilità in solido dello spedizioniere–Insussistenza [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, artt. 96, §§ 1, a), e 2, 204, § 1, e 213] L’articolo 203, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione non si applica nel caso in cui il volume totale della merce vincolata al regime del transito comunitario esterno non sia stato presentato all’ufficio doganale di destinazione previsto nell’ambito di tale regime, a causa della distruzione totale o della perdita irrimediabile, adeguatamente dimostrata, di una parte di tale merce. Tuttavia, l’applicazione dell’articolo 203, paragrafo 1, del codice doganale è giustificata quando la scomparsa della merce presenta un rischio che la stessa sia immessa, senza essere sdoganata, nel circuito economico dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 20 gennaio 2005, Honeywell Aerospace, C-300/03, EU:C:2005:43, punto 20, nonché del 15 maggio 2014, X, C-480/12, EU:C:2014:329, punti 35 e 36). Orbene, tali ipotesi non ricorre nel caso della scomparsa di una merce dovuta alla sua distruzione totale o alla sua perdita irrimediabile, definita, quest’ultima, ai sensi dell’articolo 206, paragrafo 1, secondo comma, del codice doganale, come l’impossibilità per chiunque di utilizzare la merce, in caso di perdita di un liquido, quale il solvente del procedimento principale, da una cisterna durante il trasporto dello stesso. Infatti, una merce non più esistente o inutilizzabile da chiunque non può, per questo solo motivo, essere immessa nel circuito economico dell’Unione. (v. punti 48-50, dispositivo 1) L’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, deve essere interpretato nel senso che, quando il volume totale della merce vincolata al regime del transito comunitario esterno non è stato presentato all’ufficio doganale di destinazione previsto nell’ambito di tale regime a causa della distruzione totale o della perdita irrimediabile, adeguatamente dimostrata, di una parte di tale merce, detta situazione, che costituisce inadempienza di uno degli obblighi collegati a tale regime, ossia quello di presentare una merce intatta all’ufficio doganale di destinazione, fa sorgere, in linea di principio, un’obbligazione doganale all’importazione per la parte della merce che non è stata presentata a tale ufficio. Spetta al giudice nazionale verificare se una circostanza quale il danneggiamento di un dispositivo di scarico soddisfi, nel caso di specie, i criteri che caratterizzano le nozioni di «forza maggiore» e di «caso fortuito», ai sensi dell’articolo 206, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, ossia se risulti anomala per un operatore attivo nell’ambito del trasporto delle sostanze liquide e estranea a quest’ultimo, e se le sue conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso. Nell’ambito di tale verifica, detto giudice deve in particolare prendere in considerazione il rispetto, da parte degli operatori come l’obbligato principale e lo spedizioniere, delle norme e dei requisiti in vigore relativamente allo stato tecnico delle cisterne e alla sicurezza del trasporto di sostanze liquidi quali un solvente. (v. punto 65, dispositivo 2) L’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), nonché gli articoli 70 e 71 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che tale imposta non è dovuta per la parte totalmente distrutta o irrimediabilmente persa di una merce vincolata al regime del transito comunitario esterno. Da tali disposizioni risulta che la distruzione totale o la perdita irrimediabile di una merce vincolata al regime del transito comunitario esterno possono far sorgere il fatto generatore e l’esigibilità dell’IVA soltanto quando possono essere assimilate allo svincolo di una tale merce da detto regime. A tal riguardo, si deve osservare che l’IVA, essendo per sua natura un’imposta sul consumo, si applica ai beni e ai servizi che entrano nel circuito economico dell’Unione e possono essere oggetto di consumo (v., in tal senso, sentenze del 7 novembre 2013, Tulică e Plavoşin, C-249/12 e C-250/12, EU:C:2013:722, punto 35, nonché del 2 giugno 2016, Eurogate Distribution e DHL Hub Leipzig, C-226/14 e C-228/14, EU:C:2016:405, punto 65). Pertanto, lo svincolo di una merce dal regime del transito comunitario esterno, che fa sorgere il fatto generatore e l’esigibilità dell’IVA, deve essere inteso come finalizzato all’immissione di tale merce nel circuito economico dell’Unione, il che è escluso nel caso di una merce inesistente o inutilizzabile per chiunque (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2010, Dansk Transport og Logistik, C-230/08, EU:C:2010:231, punti 93 e 96). Di conseguenza, una merce totalmente distrutta o irrimediabilmente persa mentre era vincolata al regime del transito comunitario esterno, poiché non può essere ammessa nel circuito economico dell’Unione e, pertanto, svincolata da tale regime, non può essere considerata «importata», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA, né può essere assoggettata all’IVA a tale titolo. (v. punti 68-72, dispositivo 3) Il combinato disposto dell’articolo 96, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, deve essere interpretato nel senso che l’obbligato principale è responsabile del pagamento dell’obbligazione doganale sorta relativamente a una merce vincolata al regime del transito comunitario esterno, anche se lo spedizioniere non ha adempiuto le obbligazioni a lui incombenti in virtù dell’articolo 96, paragrafo 2, di tale regolamento, segnatamente quella di presentare tale merce intatta all’ufficio doganale di destinazione, nel termine fissato. (v. punto 82, dispositivo 4) L’articolo 96, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, l’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, nonché l’articolo 213 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, devono essere interpretati nel senso che l’autorità doganale di uno Stato membro non è obbligata ad attivare la responsabilità solidale dello spedizioniere che, parallelamente all’obbligato principale, deve essere considerato responsabile dell’obbligazione doganale. A tal riguardo, la Corte ha precisato che il meccanismo della solidarietà previsto all’articolo 213 di tale codice costituisce uno strumento giuridico supplementare messo a disposizione delle autorità nazionali al fine di rafforzare l’efficacia della loro azione in materia di recupero dell’obbligazione doganale e di tutela delle risorse proprie dell’Unione (sentenza del 17 febbraio 2011, Berel e a., C-78/10, EU:C:2011:93, punto 48). (v. punti 88, 91, dispositivo 5)
Rinvio pregiudiziale, Codice doganale comunitario, Regolamento (CEE) n. 2913/92, Articoli 203 e 204, Regolamento (CEE) n. 2454/93, Articolo 859, Regime di transito esterno, Nascita dell’obbligazione doganale, Sottrazione o meno al controllo doganale, Inadempimento di un’obbligazione, Presentazione tardiva delle merci all’ufficio di destinazione, Merci rifiutate dal destinatario e rispedite senza essere state presentate all’ufficio doganale, Merci nuovamente sottoposte al regime di transito esterno mediante una nuova dichiarazione, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 168, lettera e), Detrazione dell’IVA all’importazione da parte del trasportatore.
Causa C-187/14 Skatteministeriet contro DSV Road A/S (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret) «Rinvio pregiudiziale — Codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Articoli 203 e 204 — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Articolo 859 — Regime di transito esterno — Nascita dell’obbligazione doganale — Sottrazione o meno al controllo doganale — Inadempimento di un’obbligazione — Presentazione tardiva delle merci all’ufficio di destinazione — Merci rifiutate dal destinatario e rispedite senza essere state presentate all’ufficio doganale — Merci nuovamente sottoposte al regime di transito esterno mediante una nuova dichiarazione — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 168, lettera e) — Detrazione dell’IVA all’importazione da parte del trasportatore» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 giugno 2015 Unione doganale — Nascita di un’obbligazione doganale all’importazione a seguito della sottrazione alla vigilanza doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione — Portata — Merci rifiutate dal destinatario e rispedite senza essere state presentate all’ufficio doganale — Stesse merci nuovamente sottoposte al regime di transito esterno mediante una nuova dichiarazione — Mancata nascita di un’obbligazione doganale — Identità delle suddette merci non dimostrata nell’ambito dei regimi di transito — Nascita della suddetta obbligazione [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, artt. 92, § 2, 96, § 1, a), e 203] Unione doganale — Nascita di un’obbligazione doganale a seguito dell’inadempimento di un obbligo connesso al regime di transito esterno — Portata — Merci, sottoposte a un primo regime di transito esterno, presentate tardivamente all’ufficio doganale del luogo di destinazione nell’ambito di un secondo regime di transito — Nascita di un’obbligazione doganale — Eccezioni — Verifica incombente al giudice nazionale [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, art. 204; regolamento della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 214/2007, artt. 356, paragrafo 3, e 859, secondo trattino e punto 2, a) e c)] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Origine e portata del diritto a detrazione — Normativa nazionale che nega il diritto a detrazione della suddetta imposta al trasportatore che non è né l’importatore né il proprietario delle merci di cui trattasi, ma che ne ha soltanto assicurato il trasporto e il trattamento doganale nell’ambito della sua attività di trasportatore di merci soggetto a tale imposta — Ammissibilità [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168, e)] L’articolo 203 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, deve essere interpretato nel senso che un’obbligazione doganale non sorge in base a tale articolo per il solo fatto che merci sottoposte ad un regime di transito comunitario esterno, dopo un tentativo di consegna rimasto infruttuoso, siano riportate al porto franco di partenza senza essere state presentate né all’ufficio doganale del luogo di destinazione né all’ufficio doganale del porto franco, se viene accertato che queste stesse merci sono state in seguito trasportate nuovamente verso il loro luogo di destinazione nell’ambito di un secondo regime di transito comunitario esterno regolarmente appurato. Per contro, nell’ipotesi in cui l’identità delle merci trasportate nell’ambito del primo e del secondo regime di transito comunitario esterno non possa essere dimostrata, in forza del suddetto articolo sorge un’obbligazione doganale. Infatti, nell’ipotesi in cui l’identità delle merci trasportate nell’ambito del primo e del secondo regime di transito sia stata dimostrata, tali merci sono state effettivamente presentate all’ufficio doganale del luogo di destinazione nell’ambito della loro seconda spedizione. L’omessa presentazione delle suddette merci all’ufficio doganale del luogo di destinazione nell’ambito della loro prima spedizione e l’omessa presentazione delle medesime all’ufficio doganale del porto franco di partenza dopo la loro rispedizione, l’assoggettamento delle suddette merci al secondo regime di transito nonché la loro presentazione tardiva all’ufficio doganale del luogo di destinazione non sono circostanze sufficienti, in quanto tali, a costituire una sottrazione al controllo doganale. Nell’ambito di un regime di transito il controllo doganale si esercita per natura a distanza. Esso concerne merci che non si trovano in un luogo determinato, ma che sono trasportate da un luogo all’altro, senza che le autorità doganali siano in grado di verificare la loro localizzazione esatta in qualsiasi momento del trasporto. Tale controllo esercitato a distanza non è ostacolato dalla mera circostanza che le merci di cui trattasi non sono state presentate agli uffici doganali del luogo di destinazione o di un porto franco se vengono rispettate tutte le altre condizioni inerenti al regime di transito. Infatti, in una situazione del genere, nonostante tali omissioni, le merci di cui trattasi sono sempre trasportate nell’ambito di una procedura di transito autorizzata ed accompagnate dai relativi documenti di transito, sicché le autorità doganali sono sempre in grado di accedere a tali merci e di controllarle. Per contro, nell’ipotesi in cui non possa essere dimostrata l’identità delle merci trasportate nell’ambito del primo e del secondo regime di transito, ricorrono i presupposti per la nascita di un’obbligazione doganale sulla base dell’articolo 203, paragrafo 1, del codice doganale. Infatti, in tale ipotesi, non viene dimostrato che le merci sono state presentate all’ufficio doganale del luogo di destinazione, come richiesto dall’articolo 96, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale. Orbene, in una situazione del genere, all’autorità doganale competente è precluso l’accertamento, conformemente all’articolo 92, paragrafo 2, del codice doganale, che il regime di transito si è concluso correttamente. (v. punti 26-29, 32, dispositivo 1) L’articolo 204 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, quale modificato dal regolamento n. 1791/2006, in combinato disposto con l’articolo 859 del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 214/2007, deve essere interpretato nel senso che la presentazione tardiva all’ufficio doganale del luogo di destinazione e nell’ambito di un secondo regime di transito comunitario esterno delle merci sottoposte ad un primo regime di transito comunitario esterno costituisce un inadempimento che fa sorgere un’obbligazione doganale, a meno che non siano soddisfatte le condizioni previste dagli articoli 356, paragrafo 3 o 859, secondo trattino, e punto 2, lettera c), di tale regolamento, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. A tal riguardo, l’articolo 356, paragrafo 3, del regolamento di applicazione dispone che, quando le merci vengono presentate all’ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine prescritto dall’ufficio di partenza e qualora il mancato rispetto di tale termine sia dovuto a circostanze debitamente comprovate e accettate dall’ufficio di destinazione, non imputabili al trasportatore o all’obbligato principale, si considera che quest’ultimo abbia rispettato il termine prescritto. Per quanto riguarda la questione se risulti soddisfatta la condizione negativa prevista dall’articolo 204 del codice doganale che esclude la nascita di un’obbligazione doganale a norma del suddetto articolo quando le inosservanze non hanno avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato, va ricordato che l’articolo 859 del regolamento di applicazione enumera in modo esaustivo le situazioni atte a soddisfare tale condizione. Per quanto riguarda, in primo luogo, il terzo trattino e il punto 2, lettera a), dell’articolo 859 del regolamento in parola, tali disposizioni richiedono che tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione della merce vengano espletate a posteriori e che la merce sia stata effettivamente presentata intatta all’ufficio di destinazione. Nell’ipotesi in cui l’identità delle merci trasportate nell’ambito del primo e secondo regime di transito sia dimostrata e in cui tale secondo regime di transito sia stato regolarmente appurato, dette condizioni sono soddisfatte. In secondo luogo, quanto all’articolo 859, punto 2, lettera c), del suddetto regolamento di applicazione, quest’ultimo richiede che, qualora non sia stato rispettato il termine fissato conformemente all’articolo 356 di tale regolamento e non sia applicabile il paragrafo 3 del suddetto articolo, la merce debba comunque essere presentata all’ufficio di destinazione entro un termine ragionevole. Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’articolo 859, secondo trattino, del medesimo regolamento, che sancisce la condizione secondo cui gli inadempimenti di cui trattasi non devono implicare una manifesta negligenza da parte dell’interessato, la nozione di manifesta negligenza deve essere valutata tenendo conto, in particolare, della complessità delle disposizioni la cui inosservanza abbia fatto sorgere l’obbligazione doganale, dell’esperienza professionale e della diligenza dell’operatore. (v. punti 39, 40, 42, 44-47, dispositivo 2) L’articolo 168, lettera e), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che escluda la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione gravante sul trasportatore che non è né l’importatore né il proprietario delle merci di cui trattasi, ma che ne ha soltanto assicurato il trasporto e il trattamento doganale nell’ambito della sua attività di trasportatore di merci soggetto all’imposta sul valore aggiunto. Invero, poiché il valore delle merci trasportate non fa parte delle spese costitutive dei prezzi fatturati da un trasportatore la cui attività è limitata al trasporto di tale merce dietro corrispettivo, le condizioni di applicazione dell’articolo 168, lettera e), della direttiva IVA non sono soddisfatte. (v. punti 50, 51, dispositivo 3)
Codice doganale comunitario, Ambito di applicazione degli articoli 203 e 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92, Regime di transito esterno, Sorgere dell’obbligazione doganale a causa dell’inadempienza di un obbligo, Presentazione tardiva delle merci all’ufficio di destinazione, Sesta direttiva IVA, Articolo 10, paragrafo 3, Connessione tra il sorgere dell’obbligazione doganale e quello dell’IVA, Nozione di operazioni imponibili.
Causa C-480/12 Minister van Financiën contro X BV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Codice doganale comunitario — Ambito di applicazione degli articoli 203 e 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 — Regime di transito esterno — Sorgere dell’obbligazione doganale a causa dell’inadempienza di un obbligo — Presentazione tardiva delle merci all’ufficio di destinazione — Sesta direttiva IVA — Articolo 10, paragrafo 3 — Connessione tra il sorgere dell’obbligazione doganale e quello dell’IVA — Nozione di operazioni imponibili» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 maggio 2014 Unione doganale – Sorgere di un’obbligazione doganale a seguito dell’inadempienza di un obbligo relativo all’utilizzazione del regime doganale in questione – Inosservanze senza conseguenze sul corretto funzionamento del regime doganale – Portata – Mancato rispetto del termine di presentazione delle merci – Mancanza di un termine ragionevole – Esclusione [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, artt. 203 e 204; regolamento della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2002, artt. 356 e 859, punto 2, c)] Unione doganale – Sorgere di un’obbligazione doganale a seguito dell’inadempienza di un obbligo relativo all’utilizzazione del regime doganale in questione – Inosservanze senza conseguenze sul corretto funzionamento del regime doganale – Portata – Mancato rispetto del termine di presentazione delle merci – Esclusione – Carenza di informazioni relative alle cause del superamento del termine o al luogo delle merci – Irrilevanza [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, artt. 203 e 204; regolamento della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2002, artt. 356 e 859, punto 2, c)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Cessione di beni – Nozione – Vendita di merci svincolate dai regimi doganali – Inclusione – Obbligazione doganale sorta esclusivamente in forza dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92 – Irrilevanza (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, art. 204; direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 2004/66, artt. 2 e 7, § 3, comma 1) Gli articoli 203 e 204 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 648/2005, in combinato disposto con l’articolo 859, punto 2, lettera c), del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 444/2002, devono essere interpretati nel senso che il mero superamento del termine di presentazione fissato in conformità dell’articolo 356, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93, così come modificato, non conduce ad un’obbligazione doganale per sottrazione delle merci considerate al controllo doganale ai sensi dell’articolo 203 del regolamento n. 2913/92, così come modificato, bensì ad un’obbligazione doganale che trova fondamento nell’articolo 204 di quest’ultimo regolamento. Gli articoli 203 e 204 del regolamento n. 2913/92, infatti, hanno sfere di applicazione distinte. Mentre il primo articolo riguarda i comportamenti che hanno come risultato una sottrazione della merce al controllo doganale, il secondo concerne inadempimenti degli obblighi e inosservanze di modalità legate ai vari regimi doganali privi di effetti sul controllo doganale. Dal testo dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92 risulta dunque che tale disposizione si applica soltanto nei casi che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 203 dello stesso regolamento. A tal riguardo, conformemente all’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2913/92, un’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito all’inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all’importazione, dall’utilizzazione del regime doganale al quale è stata vincolata, sempre che non si constati che tale inosservanza non ha avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento di tale regime. Qualsiasi caso non rientrante in detta eccezione ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92. Tuttavia, l’articolo 859, punto 2, lettera c), del regolamento n. 2454/93 prevede espressamente che, quando il termine fissato conformemente all’articolo 356 di tale regolamento non è stato rispettato e la presentazione tardiva della merce non può essere giustificata ai sensi del paragrafo 3 di quest’ultimo articolo, il superamento del termine di presentazione è considerato privo di conseguenze pratiche sul corretto funzionamento del deposito temporaneo o del regime doganale considerato, qualora la merce sia stata comunque presentata all’ufficio di destinazione entro un termine ragionevole. (v. punti 31, 32, 39, 41, 45, dispositivo 1) L’articolo 204 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 648/2005, in combinato disposto con l’articolo 859, punto 2, lettera c), del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 444/2002, deve essere interpretato nel senso che non è necessario, per il sorgere di un’obbligazione doganale ai sensi del predetto articolo 204, che gli interessati forniscano alle autorità doganali informazioni riguardo alle cause del superamento del termine fissato conformemente all’articolo 356 del regolamento n. 2454/93, così come modificato, o al luogo in cui si trovavano le merci considerate durante il periodo che è trascorso tra la scadenza del predetto termine e l’effettiva presentazione di tali merci all’ufficio doganale di destinazione. Infatti, quando le merci vengono presentate all’ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine impartito dall’ufficio di partenza e il mancato rispetto del termine è dovuto a circostanze debitamente comprovate e accettate dall’ufficio di destinazione, non imputabili al trasportatore o all’obbligato principale, si considera che quest’ultimo abbia rispettato il termine fissato. (v. punti 43, 45, dispositivo 1) L’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2004/66, deve essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto è dovuta allorché le merci considerate sono svincolate dai regimi doganali previsti da tale articolo, anche se tale obbligazione doganale sia sorta esclusivamente in forza dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 648/2005. Infatti, laddove siffatte merci fossero già svincolate da tali regimi alla data della loro riesportazione a motivo del sorgere di un’obbligazione doganale, si dovrebbe considerare che esse siano state oggetto di un’«importazione» ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della sesta direttiva. Orbene, ai sensi di detto articolo 2 sono soggette in particolare all’imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni. (v. punti 47, 54, 55, dispositivo 2) Causa C-480/12 Minister van Financiën contro X BV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Codice doganale comunitario — Ambito di applicazione degli articoli 203 e 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 — Regime di transito esterno — Sorgere dell’obbligazione doganale a causa dell’inadempienza di un obbligo — Presentazione tardiva delle merci all’ufficio di destinazione — Sesta direttiva IVA — Articolo 10, paragrafo 3 — Connessione tra il sorgere dell’obbligazione doganale e quello dell’IVA — Nozione di operazioni imponibili» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 maggio 2014 Unione doganale — Sorgere di un’obbligazione doganale a seguito dell’inadempienza di un obbligo relativo all’utilizzazione del regime doganale in questione — Inosservanze senza conseguenze sul corretto funzionamento del regime doganale — Portata — Mancato rispetto del termine di presentazione delle merci — Mancanza di un termine ragionevole — Esclusione [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, artt. 203 e 204; regolamento della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2002, artt. 356 e 859, punto 2, c)] Unione doganale — Sorgere di un’obbligazione doganale a seguito dell’inadempienza di un obbligo relativo all’utilizzazione del regime doganale in questione — Inosservanze senza conseguenze sul corretto funzionamento del regime doganale — Portata — Mancato rispetto del termine di presentazione delle merci — Esclusione — Carenza di informazioni relative alle cause del superamento del termine o al luogo delle merci — Irrilevanza [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, artt. 203 e 204; regolamento della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2002, artt. 356 e 859, punto 2, c)] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Cessione di beni — Nozione — Vendita di merci svincolate dai regimi doganali — Inclusione — Obbligazione doganale sorta esclusivamente in forza dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92 — Irrilevanza (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, art. 204; direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 2004/66, artt. 2 e 7, § 3, comma 1) Gli articoli 203 e 204 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 648/2005, in combinato disposto con l’articolo 859, punto 2, lettera c), del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 444/2002, devono essere interpretati nel senso che il mero superamento del termine di presentazione fissato in conformità dell’articolo 356, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93, così come modificato, non conduce ad un’obbligazione doganale per sottrazione delle merci considerate al controllo doganale ai sensi dell’articolo 203 del regolamento n. 2913/92, così come modificato, bensì ad un’obbligazione doganale che trova fondamento nell’articolo 204 di quest’ultimo regolamento. Gli articoli 203 e 204 del regolamento n. 2913/92, infatti, hanno sfere di applicazione distinte. Mentre il primo articolo riguarda i comportamenti che hanno come risultato una sottrazione della merce al controllo doganale, il secondo concerne inadempimenti degli obblighi e inosservanze di modalità legate ai vari regimi doganali privi di effetti sul controllo doganale. Dal testo dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92 risulta dunque che tale disposizione si applica soltanto nei casi che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 203 dello stesso regolamento. A tal riguardo, conformemente all’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2913/92, un’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito all’inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all’importazione, dall’utilizzazione del regime doganale al quale è stata vincolata, sempre che non si constati che tale inosservanza non ha avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento di tale regime. Qualsiasi caso non rientrante in detta eccezione ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92. Tuttavia, l’articolo 859, punto 2, lettera c), del regolamento n. 2454/93 prevede espressamente che, quando il termine fissato conformemente all’articolo 356 di tale regolamento non è stato rispettato e la presentazione tardiva della merce non può essere giustificata ai sensi del paragrafo 3 di quest’ultimo articolo, il superamento del termine di presentazione è considerato privo di conseguenze pratiche sul corretto funzionamento del deposito temporaneo o del regime doganale considerato, qualora la merce sia stata comunque presentata all’ufficio di destinazione entro un termine ragionevole. (v. punti 31, 32, 39, 41, 45, dispositivo 1) L’articolo 204 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 648/2005, in combinato disposto con l’articolo 859, punto 2, lettera c), del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 444/2002, deve essere interpretato nel senso che non è necessario, per il sorgere di un’obbligazione doganale ai sensi del predetto articolo 204, che gli interessati forniscano alle autorità doganali informazioni riguardo alle cause del superamento del termine fissato conformemente all’articolo 356 del regolamento n. 2454/93, così come modificato, o al luogo in cui si trovavano le merci considerate durante il periodo che è trascorso tra la scadenza del predetto termine e l’effettiva presentazione di tali merci all’ufficio doganale di destinazione. Infatti, quando le merci vengono presentate all’ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine impartito dall’ufficio di partenza e il mancato rispetto del termine è dovuto a circostanze debitamente comprovate e accettate dall’ufficio di destinazione, non imputabili al trasportatore o all’obbligato principale, si considera che quest’ultimo abbia rispettato il termine fissato. (v. punti 43, 45, dispositivo 1) L’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2004/66, deve essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto è dovuta allorché le merci considerate sono svincolate dai regimi doganali previsti da tale articolo, anche se tale obbligazione doganale sia sorta esclusivamente in forza dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 648/2005. Infatti, laddove siffatte merci fossero già svincolate da tali regimi alla data della loro riesportazione a motivo del sorgere di un’obbligazione doganale, si dovrebbe considerare che esse siano state oggetto di un’«importazione» ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della sesta direttiva. Orbene, ai sensi di detto articolo 2 sono soggette in particolare all’imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni. (v. punti 47, 54, 55, dispositivo 2)
Codice doganale comunitario, Regolamento (CEE) n. 2913/92, Articolo 206, Nascita di un’obbligazione doganale, Furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale, Nozione di ‘perdita irrimediabile di merci per caso di forza maggiore’, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 71, Imposta sul valore aggiunto, Fatto generatore, Esigibilità dell’imposta.
Causa C-273/12 Directeur général des douanes et droits indirects e Chef de l’agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières contro Harry Winston SARL [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)] «Codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Articolo 206 — Nascita di un’obbligazione doganale — Furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale — Nozione di ‘perdita irrimediabile di merci per caso di forza maggiore’ — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 71 — Imposta sul valore aggiunto — Fatto generatore — Esigibilità dell’imposta» Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 luglio 2013 Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Identificazione dei pertinenti elementi di diritto dell’Unione (Art. 267 TFUE) Unione doganale – Nascita di un’obbligazione doganale all’importazione a seguito della sottrazione alla vigilanza doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione – Nozione di sottrazione – Furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale – Inclusione [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 202, 203, § 1, 204, § 1, a), e 206] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta – Importazioni di beni – Furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale – Esigibilità dell’imposta fin dal momento dell’esigibilità dei dazi doganali (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 203; direttiva del Consiglio 2006/112, art. 71, § 1, secondo comma) V. il testo della decisione. (v. punto 24) L’articolo 203, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/12, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che un furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale costituisce una sottrazione di dette merci ai sensi di tale disposizione, che fa nascere un’obbligazione doganale all’importazione. L’articolo 206 di detto regolamento è applicabile solo al caso in cui un’obbligazione doganale possa sorgere in applicazione degli articoli 202 e 204, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento. Infatti, la nozione di sottrazione al controllo doganale, figurante all’articolo 203, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92, deve essere intesa nel senso che comprende qualsiasi azione o omissione che abbia come risultato d’impedire, anche solo momentaneamente, all’autorità doganale competente di accedere ad una merce sotto vigilanza doganale e di effettuare i controlli previsti dalla regolamentazione doganale. È quanto avviene nel caso in cui alcune merci, vincolate ad un regime sospensivo, siano state rubate. (v. punti 29, 30, 36, dispositivo 1) L’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che il furto di merci sottoposte a regime di deposito doganale fa sorgere il fatto generatore e l’esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto. Infatti, nei limiti in cui, in conformità con l’articolo 203 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, un’obbligazione doganale è sorta al momento della sottrazione alla sorveglianza doganale delle merci sottoposte a regime di deposito doganale, vale a dire al momento del furto delle stesse, l’imposta sul valore aggiunto è diventata esigibile nello stesso momento, in applicazione dell’articolo 71, paragrafo1, secondo comma, della direttiva 2006/112. (v. punti 42, 45, dispositivo 2) Causa C-273/12 Directeur général des douanes et droits indirects e Chef de l’agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières contro Harry Winston SARL [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)] «Codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Articolo 206 — Nascita di un’obbligazione doganale — Furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale — Nozione di ‘perdita irrimediabile di merci per caso di forza maggiore’ — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 71 — Imposta sul valore aggiunto — Fatto generatore — Esigibilità dell’imposta» Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 luglio 2013 Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Identificazione dei pertinenti elementi di diritto dell’Unione (Art. 267 TFUE) Unione doganale — Nascita di un’obbligazione doganale all’importazione a seguito della sottrazione alla vigilanza doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione — Nozione di sottrazione — Furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale — Inclusione [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 202, 203, § 1, 204, § 1, a), e 206] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta — Importazioni di beni — Furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale — Esigibilità dell’imposta fin dal momento dell’esigibilità dei dazi doganali (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 203; direttiva del Consiglio 2006/112, art. 71, § 1, secondo comma) V. il testo della decisione. (v. punto 24) L’articolo 203, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/12, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che un furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale costituisce una sottrazione di dette merci ai sensi di tale disposizione, che fa nascere un’obbligazione doganale all’importazione. L’articolo 206 di detto regolamento è applicabile solo al caso in cui un’obbligazione doganale possa sorgere in applicazione degli articoli 202 e 204, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento. Infatti, la nozione di sottrazione al controllo doganale, figurante all’articolo 203, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92, deve essere intesa nel senso che comprende qualsiasi azione o omissione che abbia come risultato d’impedire, anche solo momentaneamente, all’autorità doganale competente di accedere ad una merce sotto vigilanza doganale e di effettuare i controlli previsti dalla regolamentazione doganale. È quanto avviene nel caso in cui alcune merci, vincolate ad un regime sospensivo, siano state rubate. (v. punti 29, 30, 36, dispositivo 1) L’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che il furto di merci sottoposte a regime di deposito doganale fa sorgere il fatto generatore e l’esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto. Infatti, nei limiti in cui, in conformità con l’articolo 203 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, un’obbligazione doganale è sorta al momento della sottrazione alla sorveglianza doganale delle merci sottoposte a regime di deposito doganale, vale a dire al momento del furto delle stesse, l’imposta sul valore aggiunto è diventata esigibile nello stesso momento, in applicazione dell’articolo 71, paragrafo1, secondo comma, della direttiva 2006/112. (v. punti 42, 45, dispositivo 2)
Sesta direttiva IVA, Applicazione, Codice doganale comunitario, Merci provenienti da un paese terzo e vincolate al regime del deposito doganale nel territorio di uno Stato membro, Trasformazione delle merci in regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione, Vendita delle merci e nuova sottoposizione delle stesse al regime del deposito doganale, Permanenza nel medesimo deposito doganale per la durata dell’insieme delle operazioni, Cessione di beni effettuata a titolo oneroso nel territorio nazionale, Fatto generatore dell’IVA.
Causa C-165/11 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky contro Profitube spol. s r.o. (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky) «Sesta direttiva IVA — Applicazione — Codice doganale comunitario — Merci provenienti da un paese terzo e vincolate al regime del deposito doganale nel territorio di uno Stato membro — Trasformazione delle merci in regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione — Vendita delle merci e nuova sottoposizione delle stesse al regime del deposito doganale — Permanenza nel medesimo deposito doganale per la durata dell’insieme delle operazioni — Cessione di beni effettuata a titolo oneroso nel territorio nazionale — Fatto generatore dell’IVA» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 novembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Cessione di beni – Nozione – Vendita di merci vincolate a un regime doganale sospensivo – Inclusione – Limiti – Facoltà degli Stati membri di esentare siffatte operazioni – Verifica da parte del giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, 5, § 1, e 16, § 1, B e D) Qualora merci provenienti da un paese terzo siano state vincolate al regime di deposito doganale in uno Stato membro, siano state successivamente trasformate in regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione e siano state poi vendute e vincolate nuovamente al regime di deposito doganale, rimanendo per la durata dell’insieme di tali operazioni nel medesimo deposito doganale sito nel territorio di tale Stato membro, la vendita di siffatte merci è soggetta all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2004/66, salvo che il suddetto Stato membro non si sia avvalso della facoltà, ad esso riconosciuta, di esentare tale cessione dall’imposta ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della sesta direttiva, il che deve essere verificato dal giudice nazionale. (v. punto 67 e dispositivo) Causa C-165/11 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky contro Profitube spol. s r.o. (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky) «Sesta direttiva IVA — Applicazione — Codice doganale comunitario — Merci provenienti da un paese terzo e vincolate al regime del deposito doganale nel territorio di uno Stato membro — Trasformazione delle merci in regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione — Vendita delle merci e nuova sottoposizione delle stesse al regime del deposito doganale — Permanenza nel medesimo deposito doganale per la durata dell’insieme delle operazioni — Cessione di beni effettuata a titolo oneroso nel territorio nazionale — Fatto generatore dell’IVA» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 novembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Cessione di beni — Nozione — Vendita di merci vincolate a un regime doganale sospensivo — Inclusione — Limiti — Facoltà degli Stati membri di esentare siffatte operazioni — Verifica da parte del giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, 5, § 1, e 16, § 1, B e D) Qualora merci provenienti da un paese terzo siano state vincolate al regime di deposito doganale in uno Stato membro, siano state successivamente trasformate in regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione e siano state poi vendute e vincolate nuovamente al regime di deposito doganale, rimanendo per la durata dell’insieme di tali operazioni nel medesimo deposito doganale sito nel territorio di tale Stato membro, la vendita di siffatte merci è soggetta all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2004/66, salvo che il suddetto Stato membro non si sia avvalso della facoltà, ad esso riconosciuta, di esentare tale cessione dall’imposta ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della sesta direttiva, il che deve essere verificato dal giudice nazionale. (v. punto 67 e dispositivo)
Atto di adesione all’Unione europea, Unione doganale, Misure transitorie, Immissione in libera pratica con esenzione dai dazi doganali, Merce che, alla data di adesione della Repubblica di Lettonia, era in fase di trasporto nella Comunità allargata, Formalità di esportazione, Dazi all’importazione, IVA.
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Unione doganale — Immissione in libera pratica con esenzione dai dazi doganali — Atto di adesione del 2003 (Atto di adesione del 2003, allegato IV, capitolo 5, punto 1; regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 448) 2. Unione doganale — Immissione in libera pratica con esenzione dai dazi doganali — Atto di adesione del 2003 (Atto di adesione del 2003, allegato IV, capitolo 5, punto 1; regolamento del Consiglio n. 2913/92; regolamento della Commissione n. 2454/93) 3. Unione doganale — Dazi all’importazione — Portata — Imposta sul valore aggiunto [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 4, n. 10; direttiva del Consiglio n. 77/388, artt. 2, n. 2, 11, parte B, n. 3, lett. a), e 21, n. 2] Massima 1. Dal momento in cui le merci sono in fase di trasporto nella Comunità allargata alla data di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca si applica il regime previsto al capo 5, n. 1, dell’allegato IV del summenzionato atto di adesione, con esclusione degli altri regimi doganali. Ne risulta che, in una situazione del genere, essendo il regime previsto al capo 5, n. 1, dell’allegato IV del citato atto di adesione esaustivo, l’art. 448 del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 2787/2000, concernente le procedure semplificate proprie del trasporto per mare fra gli Stati membri, nell’ambito del regime di transito comunitario, non è applicabile. Di conseguenza, e anche qualora sia stato predisposto un manifesto di carico, gli atti previsti all’art. 448 del regolamento d’applicazione n. 2454/93 non possono sostituirsi alle formalità di esportazione contemplate al capo 5, n. 1, dell’allegato IV di detto atto di adesione. Pertanto, al fine di verificare se le formalità di esportazione ivi stabilite al capo 5, punto 1, dell’allegato IV di detto atto di adesione siano state rispettate, è irrilevante sapere se gli atti previsti all’art. 448 del regolamento n. 2454/93 siano stati compiuti, anche qualora sia stato predisposto un manifesto di carico. (v. punti 32-35, dispositivo 1) 2. Il regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 82/97, e il regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 2787/2000, sono applicabili nei nuovi Stati membri a partire dal 1° maggio 2004, senza che si possa invocare il beneficio del regime di cui al capo 5, n. 1, dell’allegato IV dell’atto di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allorché le formalità di esportazione ivi stabilite non sono state rispettate relativamente a merci in fase di trasporto nella Comunità allargata alla data di adesione di detti nuovi Stati membri all’Unione europea. (v. punto 41, dispositivo 2) 3. L’art. 4, n. 10, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 82/97, deve essere interpretato nel senso che i dazi all’importazione non includono l’imposta sul valore aggiunto da riscuotere per l’importazione di beni. Peraltro, siccome l’imposta sul valore aggiunto è dovuta quando la merce è importata, l’obbligo di versare tale imposta incombe alla persona o alle persone designate o riconosciute dallo Stato membro di importazione. (v. punti 47, 49, 52, dispositivo 3-4)