Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (versione codificata)

32009L0132 Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (versione codificata) EU Dati provvisori http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:02009L0132-20210701 Act L 01.07.2021 01.07.2021 In force

Modificata da:

Gazzetta ufficiale

n.

pag.

data

►M1

DIRETTIVA (UE) 2017/2455 DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 2017

L 348

7

29.12.2017

M2

Modificata da: DECISIONE (UE) 2020/1109 DEL CONSIGLIO del 20 luglio 2020

L 244

3

29.7.2020

TITOLO I AMBITO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1

La presente direttiva definisce l’ambito d’applicazione delle esenzioni dall’imposta sul valore aggiunto («IVA»), di cui all’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE, nonché le relative modalità pratiche di attuazione, di cui all’articolo 145 della direttiva summenzionata.

Conformemente all’articolo 131 e all’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri accordano le esenzioni previste dalla presente direttiva secondo le condizioni che essi fissano per assicurare la loro applicazione semplice e corretta e per prevenire eventuali elusioni, evasioni e abusi.

Articolo 2

1. Ai fini dell’applicazione della presente direttiva si intende per:

a) «importazioni», le importazioni definite all’articolo 30 della direttiva 2006/112/CE, come pure l’immissione in consumo all’uscita da uno dei regimi previsti dall’articolo 157, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva o da un regime d’ammissione temporanea o di transito;

b) «beni personali», i beni destinati all’uso personale degli interessati o alle necessità della loro famiglia, in particolare gli effetti e gli oggetti mobili, i cicli e i motocicli, gli autoveicoli per uso privato e i loro rimorchi, le roulotte da campeggio, le imbarcazioni da diporto e gli aerei da turismo, nonché le provviste di casa che corrispondono all’approvvigionamento familiare normale, gli animali da appartamento e gli animali da sella;

c) «effetti e oggetti mobili», gli effetti personali, la biancheria di casa e il mobilio o l’attrezzatura destinati all’uso personale degli interessati o alle necessità della loro famiglia;

d) «prodotti alcolici», i prodotti (birre, vini, aperitivi a base di vino o d’alcole, acquaviti, liquori e bevande alcoliche, ecc.) che rientrano nei codici NC da 2203 a 2208 ;

e) «Comunità», i territori degli Stati membri in cui si applica la direttiva 2006/112/CE.

2. I beni personali non devono riflettere, per la loro natura o quantità, nessuna preoccupazione d’ordine commerciale, né essere destinati a un’attività economica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE. Tuttavia, costituiscono beni personali anche gli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni necessari all’esercizio della professione dell’interessato.

TITOLO II IMPORTAZIONI DI BENI APPARTENENTI A PRIVATI IN PROVENIENZA DA PAESI TERZI O DA TERRITORI TERZI CAPO 1 Beni personali appartenenti a persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale verso la Comunità
Articolo 3

Fatti salvi gli articoli da 4 a 11 sono ammessi in esenzione dall’IVA all’importazione i beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale situata fuori della Comunità in uno Stato membro.

Articolo 4

L’esenzione è limitata ai beni personali che:

a) salvo casi particolari giustificati dalle circostanze, sono stati in possesso dell’interessato e, trattandosi di beni non consumabili, sono stati da lui utilizzati nel luogo della sua precedente residenza normale per un periodo di almeno sei mesi prima della data in cui ha cessato di avere la sua residenza normale fuori della Comunità;

b) sono destinati a essere utilizzati per gli stessi usi nel luogo della sua nuova residenza normale.

Gli Stati membri possono inoltre subordinare l’ammissione di beni personali in esenzione alla condizione che per essi siano stati corrisposti, nel paese o territorio di origine o nel paese o territorio di provenienza, gli oneri doganali o fiscali cui sono normalmente soggetti.

Articolo 5

Possono beneficiare dell’esenzione solo le persone che avevano la residenza normale fuori della Comunità da almeno dodici mesi consecutivi.

Tuttavia, le autorità competenti possono derogare al primo comma qualora l’interessato abbia avuto veramente l’intenzione di dimorare fuori della Comunità per un periodo minimo di dodici mesi.

Articolo 6

Sono esclusi dall’esenzione:

a) i prodotti alcolici;

b) i tabacchi e i prodotti del tabacco;

c) i mezzi di trasporto a carattere commerciale;

d) i materiali di uso professionale diversi dagli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni.

Possono inoltre essere esclusi da tale esenzione i veicoli ad uso misto utilizzati a fini commerciali o professionali.

Articolo 7

1. Salvo circostanze particolari, l’esenzione è accordata solo per i beni personali dichiarati per l’importazione definitiva entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla data alla quale l’interessato ha stabilito la sua residenza normale nella Comunità.

2. L’importazione dei beni personali può essere effettuata in più volte entro il termine previsto dal paragrafo 1.

Articolo 8

1. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data della dichiarazione per l’importazione definitiva, i beni personali importati in esenzione non possono costituire oggetto di prestito, pegno, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.

2. Il prestito, il pegno, la locazione o la cessione effettuati entro il termine indicato al paragrafo 1 comportano l’applicazione dell’IVA relativa ai beni considerati, secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, del pegno, della locazione o della cessione e in funzione del tipo e del valore riconosciuti o ammessi dalle autorità competenti a tale data.

Articolo 9

1. In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, l’esenzione può essere accordata per i beni personali definitivamente importati prima che l’interessato stabilisca la sua residenza normale nella Comunità su suo impegno di stabilirvela effettivamente entro un termine di sei mesi. Questo impegno è abbinato a una garanzia di cui le competenti autorità determinano la forma e l’importo.

2. In caso di ricorso al paragrafo 1, i termini previsti all’articolo 4, primo comma, lettera a), sono calcolati a decorrere dalla data di importazione nella Comunità.

Articolo 10

1. Se, a motivo di impegni professionali, l’interessato lascia il paese terzo o il territorio terzo in cui aveva la residenza normale senza trasferire simultaneamente tale residenza normale nel territorio di uno Stato membro, ma con l’intenzione di stabilirvela successivamente, le autorità competenti possono autorizzare l’ammissione in esenzione dei beni personali che egli trasferisce a tal fine in detto territorio.

2. L’ammissione in esenzione dei beni personali di cui al paragrafo 1 è accordata alle condizioni previste dagli articoli da 3 a 8 con le seguenti riserve:

a) i termini previsti all’articolo 4, primo comma, lettera a), e all’articolo 7, paragrafo 1, sono calcolati a decorrere dalla data dell’importazione;

b) il termine di cui all’articolo 8, paragrafo 1, è calcolato a decorrere dalla data in cui l’interessato stabilisce effettivamente la propria residenza normale nel territorio della Comunità.

3. L’ammissione in esenzione è inoltre subordinata all’impegno dell’interessato di stabilire effettivamente la sua residenza normale nel territorio della Comunità entro un termine fissato dalle autorità competenti in funzione delle circostanze. Tale impegno può essere abbinato a una garanzia di cui le autorità competenti precisano la forma e l’importo.

Articolo 11

Le autorità competenti possono derogare all’articolo 4, primo comma, lettere a) e b), all’articolo 6, primo comma, lettere c) e d), e all’articolo 8 quando, in seguito a circostanze politiche eccezionali, una persona è indotta a trasferire la sua residenza normale nel territorio di uno Stato membro.

CAPO 2 Beni importati in occasione di un matrimonio
Articolo 12

1. Sono ammessi in esenzione, fatti salvi gli articoli da 13 a 16, i corredi e gli oggetti mobili anche nuovi appartenenti a una persona che trasferisce la propria residenza normale nel territorio della Comunità in occasione del proprio matrimonio.

Sono parimenti ammessi in esenzione i regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio, ricevuti da una persona che soddisfa le condizioni di cui al primo comma da parte di persone aventi la residenza normale fuori della Comunità. Tale esenzione è applicabile ai regali il cui valore non supera 200 EUR. Gli Stati membri possono, tuttavia, accordare un esonero superiore a 200 EUR purché il valore dei singoli regali ammessi in esenzione non superi 1 000 EUR.

2. Gli Stati membri possono subordinare l’ammissione in esenzione dei beni contemplati al paragrafo 1, primo comma, alla condizione che per essi siano stati corrisposti, nel paese o territorio d’origine o nel paese o territorio di provenienza, gli oneri doganali o fiscali cui sono normalmente soggetti.

Articolo 13

Possono beneficiare dell’esenzione unicamente le persone che:

a) hanno la residenza normale fuori dalla Comunità da almeno dodici mesi consecutivi;

b) forniscono una prova del loro matrimonio.

Possono essere, tuttavia, consentite deroghe alla norma di cui al primo comma, lettera a), qualora l’interessato abbia avuto veramente l’intenzione di dimorare fuori della Comunità per un periodo minimo di dodici mesi.

Articolo 14

Sono esclusi dall’esenzione i prodotti alcolici, i tabacchi e i prodotti del tabacco.

Articolo 15

1. Salvo circostanze eccezionali, l’esenzione è accordata unicamente per i beni definitivamente importati:

a) al più presto due mesi prima della data prevista per il matrimonio; e

b) al più tardi quattro mesi dopo la data del matrimonio.

Nel caso di cui alla lettera a), l’esenzione può essere subordinata alla presentazione di una congrua garanzia, la cui forma e il cui importo sono fissati dalle competenti autorità.

2. L’importazione dei beni che godono dell’esenzione può essere effettuata in più volte entro il termine previsto al paragrafo 1.

Articolo 16

1. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data della dichiarazione per l’importazione definitiva, i beni personali importati in esenzione non possono costituire oggetto di prestito, pegno, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.

2. Il prestito, il pegno, la locazione o la cessione effettuati entro il termine indicato al paragrafo 1 comportano l’applicazione dell’IVA relativa ai beni considerati, secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, del pegno, della locazione o della cessione e in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi dalle autorità competenti a tale data.

CAPO 3 Beni personali acquisiti per via successoria
Articolo 17

Fatti salvi gli articoli 18, 19 e 20 sono ammessi in esenzione i beni personali acquisiti per successione legale o per successione testamentaria da una persona fisica avente la residenza normale nella Comunità.

Articolo 18

Sono esclusi dall’esenzione:

a) i prodotti alcolici;

b) i tabacchi e i prodotti del tabacco;

c) i mezzi di trasporto a carattere commerciale;

d) i materiali per uso professionale diversi dagli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni che erano necessari all’esercizio dell’attività del defunto;

e) le scorte di materie prime e di prodotti lavorati o semilavorati;

f) il bestiame vivo e le scorte di prodotti agricoli oltre le quantità corrispondenti ad un approvvigionamento familiare normale.

Articolo 19

1. L’esenzione è accordata unicamente per i beni personali definitivamente importati, al più tardi, allo scadere di un termine di due anni dalla data dell’entrata in possesso dei beni (regolamento definitivo della successione).

Tuttavia, una proroga di detto termine può essere concessa dalle autorità competenti per circostanze particolari.

2. L’importazione dei beni può essere effettuata in più volte entro il termine di cui al paragrafo 1.

Articolo 20

Gli articoli 17, 18 e 19 si applicano, mutatis mutandis, ai beni personali acquisiti per successione testamentaria da persone giuridiche svolgenti attività non lucrativa, stabilite nel territorio della Comunità.

TITOLO III IMPORTAZIONE DI CORREDI, DI NECESSARIO PER GLI STUDI E DI ALTRI OGGETTI MOBILI DI ALUNNI E STUDENTI
Articolo 21

1. Sono ammessi in esenzione il corredo, il necessario per gli studi e gli oggetti mobili usati che costituiscono l’arredamento normale d’una camera di studente, che appartengono ad alunni o studenti che vengono a soggiornare nella Comunità per compiervi studi e che sono destinati al loro uso personale per la durata dei medesimi.

2. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) «alunno o studente», ogni persona regolarmente iscritta a un istituto scolastico per seguire a tempo pieno i corsi che vi vengono svolti;

b) «corredo», la biancheria personale o di casa, nonché gli indumenti, anche nuovi;

c) «necessario per gli studi», gli oggetti e strumenti (comprese le calcolatrici e le macchine per scrivere) normalmente usati da alunni e studenti per i loro studi.

Articolo 22

L’esenzione è accordata almeno una volta per anno scolastico.

▼M1 —————

▼B

TITOLO V BENI D’INVESTIMENTO E ALTRI BENI STRUMENTALI IMPORTATI IN OCCASIONE DI UN TRASFERIMENTO DI ATTIVITÀ
Articolo 25

1. Senza pregiudizio delle misure di politica industriale e commerciale vigenti negli Stati membri, gli stessi possono, fatti salvi gli articoli da 26 a 29, ammettere in esenzione le importazioni dei beni di investimento e di altri beni strumentali appartenenti a imprese che cessano definitivamente la loro attività nel paese terzo o territorio terzo di provenienza per esercitare un’attività simile nella Comunità e che hanno dichiarato, anticipatamente, l’inizio di tali attività alle autorità competenti dello Stato membro dell’attività conformemente all’articolo 213, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.

Quando l’impresa trasferita è un’azienda agricola, il bestiame vivo beneficia anch’esso dell’esenzione.

2. Ai fini del paragrafo 1 si intende per:

a) «attività», un’attività economica prevista all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE;

b) «impresa», un’unità economica autonoma di produzione o servizi.

Articolo 26

1. L’esenzione è limitata ai beni d’investimento e agli altri beni strumentali che:

a) salvo casi particolari giustificati dalle circostanze, sono stati effettivamente utilizzati nell’impresa per un periodo minimo di dodici mesi prima della data di cessazione dell’attività dell’impresa nel paese terzo o nel territorio terzo da cui è trasferita;

b) sono destinati agli stessi usi dopo il trasferimento;

c) sono destinati all’esercizio di un’attività non esentata in virtù degli articoli 132, 133, 135 e 136 della direttiva 2006/112/CE;

d) sono in rapporto con la natura e l’entità dell’impresa considerata.

2. Fino all’entrata in vigore delle norme comuni di cui all’articolo 176, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri possono escludere totalmente o parzialmente dall’esenzione i beni d’investimento per i quali si sono avvalsi dell’articolo 176, secondo comma, di detta direttiva.

Articolo 27

Sono escluse dal beneficio dell’esenzione le imprese stabilite fuori della Comunità il cui trasferimento nel territorio della Comunità abbia come causa o scopo la fusione con un’impresa stabilita nella Comunità, o l’assorbimento da parte di tale impresa, senza che vi sia creazione di nuova attività.

Articolo 28

Sono esclusi dall’esenzione:

a) i mezzi di trasporto che non hanno carattere di strumenti di produzione o servizi;

b) le provviste di ogni tipo destinate al consumo umano o all’alimentazione degli animali;

c) i combustibili e le scorte di materie prime o di prodotti lavorati o semilavorati;

d) il bestiame in possesso dei commercianti di bestiame.

Articolo 29

Salvo casi particolari giustificati dalle circostanze, l’esenzione è accordata unicamente per i beni d’investimento e altri beni strumentali importati prima della scadenza di un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di cessazione dell’attività dell’impresa nel paese terzo o territorio terzo di provenienza.

TITOLO VI IMPORTAZIONI DI TALUNI PRODOTTI AGRICOLI O AD USO AGRICOLO CAPO 1 Prodotti ottenuti da coltivatori comunitari su fondi situati nel paese terzo o territorio terzo
Articolo 30

1. Fatti salvi gli articoli 31 e 32 sono ammessi in esenzione i prodotti dell’agricoltura, dell’allevamento, dell’apicoltura, dell’orticoltura o della silvicoltura provenienti da fondi situati in un paese terzo o in un territorio terzo in prossimità immediata del territorio della Comunità e coltivati da produttori agricoli la cui azienda abbia sede nella Comunità in prossimità immediata del paese o del territorio considerato.

Sono inoltre ammessi in esenzione i cavalli di razza pura di età non superiore a sei mesi nati nel paese terzo o territorio terzo da un animale coperto nella Comunità e successivamente esportato temporaneamente per partorire.

2. Per beneficiare dell’esenzione di cui al paragrafo 1, primo comma, i prodotti dell’allevamento devono provenire da animali che sono stati allevati, acquistati o importati secondo le condizioni generali di imposizione dello Stato membro d’importazione.

Articolo 31

L’esenzione è limitata ai prodotti che non hanno subito trattamenti diversi da quello in uso dopo la raccolta o la produzione.

Articolo 32

L’esenzione è accordata unicamente per i prodotti importati dal produttore agricolo o per suo conto.

Articolo 33

Il presente articolo si applica, mutatis mutandis, ai prodotti della pesca o della piscicoltura praticate nei laghi e corsi d’acqua limitrofi al territorio della Comunità da pescatori stabiliti nella Comunità, nonché ai prodotti della caccia praticata su tali laghi e corsi d’acqua da cacciatori stabiliti nella Comunità.

CAPO 2 Sementi, concimi e prodotti per il trattamento del suolo e dei vegetali
Articolo 34

Fatto salvo l’articolo 35 sono ammessi in esenzione le sementi, i concimi e i prodotti per il trattamento del suolo e dei vegetali destinati alla lavorazione di fondi situati nella Comunità, in prossimità immediata di un paese terzo o di un territorio terzo e coltivati da produttori agricoli la cui azienda abbia sede in detto paese o territorio in prossimità immediata del territorio della Comunità.

Articolo 35

1. L’esenzione è limitata alle quantità di sementi, concimi o altri prodotti necessari ai bisogni della coltivazione dei fondi.

Essa è accordata solo per sementi, concimi o altri prodotti direttamente introdotti nella Comunità dal produttore agricolo o per suo conto.

2. L’esenzione può essere subordinata dallo Stato membro d’importazione alla condizione della reciprocità.

TITOLO VII IMPORTAZIONI DI SOSTANZE TERAPEUTICHE, DI MEDICINALI, DI ANIMALI DA LABORATORIO E DI SOSTANZE BIOLOGICHE O CHIMICHE CAPO 1 Animali da laboratorio e sostanze biologiche o chimiche destinate alla ricerca
Articolo 36

1. Sono ammessi in esenzione:

a) gli animali appositamente preparati e inviati a titolo gratuito per essere utilizzati in laboratorio;

b) le sostanze biologiche o chimiche importate nei limiti e alle condizioni determinati all’articolo 60 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ( 1 ).

2. L’esenzione prevista dal paragrafo 1 è limitata agli animali e alle sostanze biologiche o chimiche destinati:

a) a istituti pubblici o di pubblica utilità aventi come attività principale l’insegnamento o la ricerca scientifica e ai servizi che dipendono da un istituto pubblico o di pubblica utilità aventi come attività principale l’insegnamento o la ricerca scientifica;

b) a istituti privati aventi come attività principale l’insegnamento o la ricerca scientifica, autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in esenzione.

CAPO 2 Sostanze terapeutiche di origine umana e reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni e tessutali
Articolo 37

1. Oltre all’esenzione prevista all’articolo 143, lettera a), della direttiva 2006/112/CE e fatto salvo l’articolo 38 della presente direttiva sono ammessi in esenzione:

a) le sostanze terapeutiche di origine umana;

b) i reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni;

c) i reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali.

2. Ai fini del paragrafo 1 si intende per:

a) «sostanze terapeutiche di origine umana», il sangue umano e i suoi derivati (sangue umano totale, plasma umano secco, albumina umana e soluzioni stabili di proteine plasmatiche umane, immunoglobulina umana, fibrinogeno umano);

b) «reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni», tutti i reagenti di origine umana, animale, vegetale o altra per la determinazione dei gruppi sanguigni umani e l’individuazione delle incompatibilità sanguigne;

c) «reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali», tutti i reagenti di origine umana, animale, vegetale o altra per la determinazione dei gruppi tessutali umani.

Articolo 38

L’esenzione è limitata ai prodotti:

a) che sono destinati ad organismi o laboratori autorizzati dalle autorità competenti, per essere utilizzati unicamente a scopi sanitari o scientifici, esclusa ogni operazione commerciale;

b) che sono accompagnati da un certificato di conformità rilasciato da un organismo appositamente abilitato nel paese o territorio di provenienza;

c) che sono contenuti in recipienti muniti di una etichetta speciale di identificazione.

Articolo 39

L’esenzione si estende agli imballaggi speciali indispensabili al trasporto delle sostanze terapeutiche di origine umana o dei reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni o tessutali, nonché ai solventi e agli accessori necessari alla loro utilizzazione che possono eventualmente essere contenuti nei pacchi.

CAPO 3 Sostanze di riferimento per il controllo della qualità dei medicinali
Articolo 40

Sono ammesse in esenzione le spedizioni contenenti campioni di sostanze di riferimento autorizzate dall’Organizzazione mondiale della sanità per il controllo della qualità delle materie impiegate nella fabbricazione di medicinali, che sono inviate ai destinatari autorizzati dalle autorità competenti a ricevere tali spedizioni in franchigia.

CAPO 4 Medicinali e prodotti farmaceutici utilizzati in occasione di manifestazioni sportive internazionali
Articolo 41

Sono ammessi in esenzione i prodotti farmaceutici per la medicina umana o veterinaria destinati all’uso delle persone o degli animali partecipanti a manifestazioni sportive internazionali, nei limiti necessari per soddisfare ai loro bisogni durante il soggiorno nella Comunità.

TITOLO VIII BENI INVIATI AD ENTI CARITATIVI O FILANTROPICI CAPO 1 Disposizione generale
Articolo 42

Gli Stati membri possono limitare le quantità o il valore dei beni che godono di esenzione a norma dei capi 2, 3 e 4, per rimediare a eventuali abusi e far fronte a gravi distorsioni di concorrenza.

CAPO 2 Beni importati per la realizzazione di obiettivi di carattere generale
Articolo 43

1. Fatti salvi gli articoli 44, 45 e 46 sono ammessi in esenzione:

a) i beni di prima necessità acquistati a titolo gratuito e importati da enti statali o da altri enti di carattere caritativo o filantropico riconosciuti dalle autorità competenti, per essere distribuiti gratuitamente a persone bisognose;

b) i beni di qualsiasi natura inviati a titolo gratuito da persona o ente stabiliti fuori della Comunità, senza intento di natura commerciale da parte loro, a enti statali o ad altri enti di carattere caritativo o filantropico riconosciuti dalle autorità competenti, per la raccolta di fondi nel corso di manifestazioni occasionali di beneficenza a favore di persone bisognose;

c) i beni strumentali e il materiale d’ufficio, inviati a titolo gratuito da una persona o un ente stabiliti fuori della Comunità, senza intento di carattere commerciale da parte loro, a enti a carattere caritativo o filantropico riconosciuti dalle autorità competenti, destinati a essere utilizzati esclusivamente per le esigenze del loro funzionamento e la realizzazione degli obiettivi caritativi o filantropici da essi perseguiti.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), per «beni di prima necessità» si intendono i beni indispensabili a soddisfare i bisogni immediati delle persone, come i generi alimentari, le medicine, gli indumenti e le coperte.

Articolo 44

Sono esclusi dall’esenzione:

a) i prodotti alcolici;

b) i tabacchi e prodotti del tabacco;

c) il caffè e il tè;

d) i veicoli a motore diversi dalle ambulanze.

Articolo 45

L’esenzione è accordata unicamente agli enti che tengono scritture contabili tali da consentire alle autorità competenti di controllare le operazioni e che offrono tutte le garanzie ritenute necessarie.

Articolo 46

1. I beni di cui all’articolo 43 non possono formare oggetto, da parte dell’ente beneficiario dell’esenzione, di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito, per fini diversi da quelli previsti al paragrafo 1, lettere a) e b), di detto articolo senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.

2. In caso di prestito, locazione o cessione a un ente abilitato a beneficiare dell’esenzione in applicazione degli articoli 43 e 45, l’esenzione resta acquisita se tale ente utilizza i beni in questione per fini che danno diritto alla concessione di tale esenzione.

Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al pagamento preliminare dell’IVA all’importazione secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Articolo 47

1. Gli enti di cui all’articolo 43, che non soddisfano più le condizioni richieste per poter fruire dell’esenzione o che prevedono di utilizzare i beni ammessi in esenzione a fini diversi da quelli previsti da detto articolo, sono tenuti a informarne le autorità competenti.

2. I beni posseduti dagli enti che cessano di soddisfare le condizioni richieste per beneficiare dell’esenzione sono sottoposti all’applicazione dell’IVA all’importazione loro propria, secondo l’aliquota in vigore alla data alla quale tali condizioni cessano d’essere soddisfatte, in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

3. I beni utilizzati dall’ente beneficiario dell’esenzione a fini diversi da quelli previsti all’articolo 43 sono sottoposti all’applicazione dell’IVA all’importazione loro propria, secondo l’aliquota in vigore alla data alla quale sono adibiti ad un altro uso, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

CAPO 3 Beni importati a favore delle persone disabili
Articolo 48

1. Sono ammessi in esenzione i beni appositamente concepiti per l’educazione, l’occupazione e la promozione sociale dei non vedenti e delle altre persone fisicamente o psichicamente disabili, se tali beni sono:

a) importati da istituti o organizzazioni che si propongono come attività principale l’educazione o l’assistenza di tali persone e sono autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere detti oggetti in esenzione; e

b) inviati a tali istituti o organizzazioni a titolo gratuito e senza alcun intento di carattere commerciale da parte del donatore.

2. L’esenzione si applica ai pezzi di ricambio, agli elementi o accessori specifici, che si adattano agli oggetti considerati, come pure agli utensili da utilizzare per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione di tali oggetti, purché tali pezzi di ricambio, elementi, accessori o utensili siano importati contemporaneamente a detti oggetti o, se importati successivamente, appaiano destinati a oggetti che sono stati precedentemente ammessi in esenzione o che potrebbero beneficiare dell’esenzione al momento della richiesta della stessa per tali pezzi di ricambio, elementi, accessori specifici o utensili.

3. I beni ammessi in esenzione non possono essere usati a fini diversi da quelli dell’educazione, occupazione e promozione sociale dei non vedenti e delle altre persone disabili.

Articolo 49

1. I beni ammessi in esenzione possono essere prestati, dati in locazione o ceduti, senza scopo di lucro, dagli istituti o dalle organizzazioni beneficiari alle persone contemplate dall’articolo 48 senza che ciò comporti il pagamento dell’IVA all’importazione.

2. Non può essere effettuato alcun prestito, alcuna locazione o cessione in condizioni diverse da quelle previste al paragrafo 1 senza previa comunicazione alle autorità competenti.

Qualora un prestito, una locazione o una cessione sia effettuata a favore di un istituto o di un’organizzazione essi stessi legittimati a beneficiare di tale esenzione, l’esenzione resta acquisita se detto istituto o organizzazione utilizza il bene considerato per fini che danno diritto alla concessione dell’esenzione.

Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al previo pagamento dell’IVA, secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Articolo 50

1. Gli istituti o organizzazioni di cui all’articolo 48 che non soddisfino più le condizioni richieste per poter fruire dell’esenzione o che prevedano di utilizzare un bene ammesso in esenzione a fini diversi da quelli previsti da detto articolo sono tenuti a informarne le autorità competenti.

2. Gli oggetti posseduti dagli istituti o organizzazioni che cessano di soddisfare le condizioni richieste per beneficiare dell’esenzione sono sottoposti all’applicazione dell’IVA all’importazione loro propria, secondo l’aliquota in vigore alla data alla quale tali condizioni cessano d’essere soddisfatte, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

3. Gli oggetti utilizzati dall’istituto o dall’organizzazione beneficiario dell’esenzione a fini diversi da quelli previsti all’articolo 48 sono sottoposti all’applicazione dell’IVA all’importazione loro propria, secondo l’aliquota in vigore alla data alla quale sono adibiti ad un altro uso, in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

CAPO 4 Beni importati a favore delle vittime di catastrofi
Articolo 51

Fatti salvi gli articoli da 52 a 57, sono ammessi in esenzione i beni importati da enti statali o da altri enti a carattere caritativo o filantropico, autorizzati dalle autorità competenti, per essere:

a) distribuiti gratuitamente alle vittime di catastrofi che colpiscano il territorio di uno o più Stati membri;

b) messi gratuitamente a disposizione delle vittime di dette catastrofi pur restando proprietà degli enti considerati.

Sono parimenti ammessi al beneficio dell’esenzione, alle stesse condizioni, i beni importati dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle loro necessità per tutta la durata del loro intervento.

Articolo 52

Sono esclusi dall’esenzione i materiali destinati alla ricostruzione delle zone sinistrate.

Articolo 53

La concessione dell’esenzione è subordinata a una decisione della Commissione che delibera, su domanda dello Stato membro o degli Stati membri interessati, con procedura d’urgenza comportante la consultazione degli altri Stati membri. Se necessario, tale decisione fissa la portata e le condizioni di applicazione dell’esenzione.

In attesa che la decisione della Commissione sia loro notificata, gli Stati membri colpiti da una catastrofe possono autorizzare l’importazione delle merci per gli scopi previsti all’articolo 51 sospendendo la relativa IVA, con l’impegno dell’ente importatore di pagarla qualora l’esenzione non fosse concessa.

Articolo 54

L’esenzione è accordata unicamente agli enti che tengono scritture contabili tali da consentire alle autorità competenti di controllare le loro operazioni e che offrono tutte le garanzie ritenute necessarie.

Articolo 55

1. I beni di cui all’articolo 51, primo comma, non possono formare oggetto, da parte dell’ente beneficiario dell’esenzione, di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito a condizioni diverse da quelle previste da detto articolo senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.

2. In caso di prestito, locazione o cessione a un ente legittimato a beneficiare dell’esenzione in applicazione dell’articolo 51, l’esenzione resta acquisita se tale ente utilizza le merci in questione per fini che danno diritto alla concessione di tale esenzione.

Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione e della cessione è subordinata al pagamento preliminare dell’IVA secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Articolo 56

1. Quando i beni di cui all’articolo 51, primo comma, lettera b), cessano di essere utilizzati dalle vittime di catastrofi, essi non possono essere prestati, dati in locazione o ceduti a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.

2. In caso di prestito, locazione o cessione a un ente legittimato a beneficiare dell’esenzione in applicazione dell’articolo 51 o, se del caso, a un ente legittimato a beneficiare dell’esenzione in applicazione dell’articolo 43, paragrafo 1, lettera a), l’esenzione resta acquisita se tali enti utilizzano i beni in questione per scopi che danno diritto alla concessione della medesima.

Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al previo pagamento dell’IVA secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Articolo 57

1. Gli enti di cui all’articolo 51, che non soddisfino più le condizioni richieste per poter fruire dell’esenzione o che prevedano di utilizzare i beni ammessi in esenzione a fini diversi da quelli previsti da detto articolo, sono tenuti a informarne le autorità competenti.

2. Per i beni posseduti dagli enti che cessano di soddisfare le condizioni richieste per beneficiare dell’esenzione, quando essi sono ceduti a un ente legittimato a beneficiarne in applicazione del presente capo o, se del caso, a un ente legittimato a beneficiarne in applicazione dell’articolo 43, l’esenzione resta acquisita se questi li utilizzano per scopi che danno diritto alla concessione della medesima. Negli altri casi, tali beni sono sottoposti all’applicazione dell’IVA all’importazione loro propria secondo l’aliquota in vigore alla data alla quale tali condizioni cessano d’essere soddisfatte, in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

3. I beni utilizzati dall’ente beneficiario dell’esenzione a fini diversi da quelli previsti dal presente capo sono sottoposti all’applicazione dell’IVA all’importazione loro propria, secondo l’aliquota in vigore alla data quale sono adibiti ad un altro uso, in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

TITOLO IX IMPORTAZIONI RELATIVE A DETERMINATE RELAZIONI INTERNAZIONALI CAPO 1 Decorazioni e ricompense concesse a titolo onorifico
Articolo 58

Sono ammessi in esenzione, purché gli interessati forniscano prove considerate sufficienti dalle autorità competenti e si tratti di operazioni prive di qualsiasi carattere commerciale:

a) le decorazioni concesse dal governo di un paese terzo a persone aventi la residenza normale nella Comunità;

b) le coppe, le medaglie e gli oggetti simili aventi essenzialmente carattere simbolico che, concessi in un paese terzo o in un territorio terzo a persone aventi la loro residenza normale nella Comunità in omaggio all’attività da esse svolta in campi quali le arti, le scienze, lo sport e i servizi pubblici o in riconoscimento dei loro meriti in occasione di un particolare avvenimento, sono importati da queste stesse persone;

c) le coppe, le medaglie e gli oggetti simili, aventi essenzialmente carattere simbolico, che sono offerti gratuitamente da autorità o persone stabilite in un paese terzo o in un territorio terzo per essere conferiti, per gli stessi fini di cui alla lettera b), nel territorio della Comunità;

d) i premi, i trofei e i ricordi aventi carattere simbolico e di valore limitato che sono destinati ad essere distribuiti gratuitamente a persone aventi la loro residenza normale in un paese terzo o in un territorio terzo, in occasione di riunioni di affari o di manifestazioni simili di carattere internazionale e che non riflettono, per la loro natura, il loro valore unitario e le altre loro caratteristiche alcun intento di carattere commerciale.

CAPO 2 Regali ricevuti nel quadro delle relazioni internazionali
Articolo 59

Fatte salve, se del caso, le disposizioni che si applicano al traffico internazionale di viaggiatori e con riserva degli articoli 60 e 61, sono ammessi all’esenzione i beni:

a) importati da persone che hanno effettuato una visita ufficiale in un paese terzo o in un territorio terzo e in tale occasione hanno ricevuto tali beni in regalo dalle autorità ospiti;

b) importati da persone che effettuano una visita ufficiale nella Comunità e che in tale occasione intendono offrirli in regalo alle autorità ospiti;

c) offerti in regalo, in segno di amicizia o benevolenza, da un’autorità ufficiale, da un ente pubblico o da un gruppo che svolga attività di pubblico interesse, situati in un paese terzo o in un territorio terzo, ad una autorità ufficiale, o a un ente pubblico o a un gruppo che svolga attività di pubblico interesse, situati nello Stato membro d’importazione e autorizzati dalle autorità competenti a ricevere tali beni in esenzione.

Articolo 60

Sono esclusi dall’esenzione i prodotti alcolici, i tabacchi e i prodotti del tabacco.

Articolo 61

L’esenzione è accordata solo a condizione che:

a) gli oggetti siano offerti in regalo a titolo occasionale;

b) non riflettano per natura, valore o quantità, alcun intento di carattere commerciale;

c) e non siano utilizzati a fini commerciali.

CAPO 3 Beni destinati all’uso di sovrani e di capi di Stato
Articolo 62

1. Sono ammessi in esenzione, nei limiti e alle condizioni fissati dalle autorità competenti:

a) i doni offerti ai sovrani regnanti e ai capi di Stato;

b) i beni destinati a essere utilizzati o consumati, durante il loro soggiorno ufficiale nella Comunità, dai sovrani regnanti e dai capi di Stato di un paese terzo, nonché dalle personalità che li rappresentano ufficialmente.

2. L’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera b), può però essere subordinata dallo Stato membro d’importazione alla condizione della reciprocità.

3. L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica anche alle persone che beneficiano, a livello internazionale, di prerogative analoghe a quelle di un sovrano regnante o di un capo di Stato.

TITOLO X IMPORTAZIONI DI BENI A FINI DI PROSPEZIONE COMMERCIALE CAPO 1 Campioni di valore trascurabile
Articolo 63

1. Fatto salvo l’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), sono ammessi in esenzione i campioni di merci il cui valore è trascurabile e che non possono servire che a procurare ordinazioni relative a merci della specie che essi rappresentano.

2. Le autorità competenti possono esigere che, per essere ammessi in esenzione, taluni articoli siano messi definitivamente fuori uso mediante lacerazione, perforazione, marcatura indelebile e visibile o qualsiasi altro procedimento, senza che tale operazione possa avere l’effetto di privarli della qualità di campioni.

3. Ai fini del paragrafo 1, per «campioni di merci» si intendono gli articoli che rappresentano una categoria di merci il cui tipo di presentazione e la cui quantità per una stessa specie o qualità di merce li rende inutilizzabili a fini diversi da quelli della prospezione.

CAPO 2 Stampati e oggetti a carattere pubblicitario
Articolo 64

Fatto salvo l’articolo 65, sono ammessi in esenzione gli stampati a carattere pubblicitario, quali cataloghi, listini di prezzi, istruzioni per l’uso o avvertenze commerciali, relativi a:

a) beni messi in vendita o dati in locazione da una persona stabilita fuori dalla Comunità;

b) servizi in materia di trasporti, di assicurazioni commerciali o di banche offerti da una persona stabilita fuori dalla Comunità.

Articolo 65

1. L’esenzione è limitata agli stampati a carattere pubblicitario che rispondono ai seguenti requisiti:

a) gli stampati devono indicare in modo visibile il nome dell’impresa che produce, vende o dà in locazione le merci od offre le prestazioni di servizi alle quali essi si riferiscono;

b) ogni spedizione deve contenere un solo documento o, se composta di più documenti, una sola copia di ciascun documento;

c) gli stampati non devono essere oggetto di spedizioni raggruppate dello stesso mittente allo stesso destinatario.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), le spedizioni contenenti varie copie di un medesimo documento possono beneficiare dell’esenzione se il loro peso lordo totale non supera 1 kg.

Articolo 66

Sono ammessi in esenzione gli oggetti di carattere pubblicitario privi di proprio valore commerciale che sono inviati a titolo gratuito dai fornitori alla loro clientela e che, al di fuori della loro funzione pubblicitaria, non possono essere utilizzati per alcun altro fine.

CAPO 3 Beni utilizzati o consumati in occasione di una esposizione o di una manifestazione simile
Articolo 67

1. Sono ammessi in esenzione, fatti salvi gli articoli 68, 69, 70 e 71:

a) i piccoli campioni rappresentativi di merci destinati ad un’esposizione o ad una manifestazione consimile;

b) i beni importati unicamente per la loro dimostrazione o la dimostrazione di macchine o apparecchi presentati ad una esposizione o ad una manifestazione consimile;

c) i materiali diversi di scarso valore come colori, vernici, carta da parati destinati a essere utilizzati per la costruzione, la sistemazione e la decorazione di padiglioni provvisori in un’esposizione o manifestazione consimile e che vanno distrutti per la loro stessa utilizzazione;

d) gli stampati, i cataloghi, i prospetti, i listini dei prezzi, i manifesti pubblicitari, i calendari illustrati o non illustrati, le fotografie prive di cornice e altri oggetti forniti gratuitamente per essere utilizzati a fini pubblicitari per i beni presentati in un’esposizione o manifestazione consimile.

2. Ai fini del paragrafo 1, per «esposizione o manifestazione consimile» si intendono:

a) le esposizioni, le fiere, i saloni e le manifestazioni analoghe del commercio, dell’industria, dell’agricoltura e dell’artigianato;

b) le esposizioni o manifestazioni organizzate principalmente a scopo filantropico;

c) le esposizioni o manifestazioni organizzate principalmente a scopo scientifico, tecnico, artigianale, artistico, educativo, culturale, sportivo, religioso o cultuale, sindacale o turistico, o per promuovere una migliore comprensione fra i popoli;

d) le riunioni di rappresentanti di organizzazioni o gruppi internazionali;

e) le cerimonie e le manifestazioni a carattere ufficiale o commemorativo.

Non rientrano, tuttavia, nella definizione le esposizioni organizzate a titolo privato in negozi o locali commerciali, per la vendita di merci.

Articolo 68

L’esenzione di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), è limitata ai campioni:

a) che sono importati gratuitamente in quanto tali o sono ottenuti durante la manifestazione da merci importate alla rinfusa;

b) che servono esclusivamente per distribuzioni gratuite al pubblico al momento della manifestazione, per essere utilizzati o consumati dalle persone cui sono distribuiti;

c) che sono identificabili come campioni di carattere pubblicitario aventi uno scarso valore unitario;

d) che non possono prestarsi alla commercializzazione ed eventualmente sono presentati in imballaggi contenenti una quantità di merce inferiore alla quantità minima della stessa merce effettivamente venduta in commercio;

e) che, nel caso dei prodotti alimentari e delle bevande di cui alla lettera d), sono consumati sul posto, nel corso della manifestazione;

f) che, per il loro valore globale e la loro quantità, sono in rapporto con la natura della manifestazione, con il numero dei visitatori e con l’importanza della partecipazione dell’espositore.

Articolo 69

L’esenzione di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera b), è limitata alle merci:

a) che sono consumate o distrutte nel corso della manifestazione; e

b) che, per il loro valore globale e la loro quantità, sono in rapporto con la natura della manifestazione, con il numero dei visitatori e con l’importanza della partecipazione dell’espositore.

Articolo 70

L’esenzione di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera d), è limitata agli stampati e agli oggetti a carattere pubblicitario:

a) che sono destinati esclusivamente a essere distribuiti a titolo gratuito al pubblico sul luogo della manifestazione;

b) che, per il loro valore globale e la loro quantità, sono in rapporto con la natura della manifestazione, con il numero dei visitatori e con l’importanza della partecipazione dell’espositore.

Articolo 71

Sono esclusi dall’esenzione di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettere a) e b):

a) i prodotti alcolici;

b) il tabacco e i prodotti del tabacco;

c) i combustibili e i carburanti.

TITOLO XI BENI IMPORTATI PER ESAMI, ANALISI O PROVE
Articolo 72

Fatti salvi gli articoli da 73 a 78 sono ammessi in esenzione i beni destinati a essere sottoposti ad esami, analisi o prove per determinare la composizione, la qualità o le altre caratteristiche tecniche, o a scopo d’informazione o per ricerche di carattere industriale o commerciale.

Articolo 73

Fatto salvo l’articolo 76, la concessione dell’esenzione è subordinata alla condizione che i beni sottoposti ad esami, analisi o prove siano interamente consumati o distrutti nel corso di dette operazioni.

Articolo 74

Sono esclusi dall’esenzione i beni che servono a esami, analisi o prove che costituiscono di per sé operazioni di promozione commerciale.

Articolo 75

L’esenzione è accordata solo per le quantità di beni strettamente necessarie al conseguimento dello scopo per il quale sono importate. Tali quantità sono stabilite in ciascun caso dalle autorità competenti tenendo conto di tale obiettivo.

Articolo 76

1. L’esenzione si estende ai beni che non sono interamente consumati o distrutti nel corso degli esami, delle analisi o delle prove se i prodotti residui, con il consenso e sotto il controllo delle autorità competenti:

a) sono interamente distrutti o resi privi di valore commerciale al termine degli esami, delle analisi o delle prove;

b) sono ceduti gratuitamente al fisco, se tale possibilità è prevista dalle disposizioni nazionali; o

c) sono, in circostanze debitamente giustificate, esportati fuori della Comunità.

2. Ai fini del paragrafo 1, per «prodotti residui» si intendono i prodotti risultanti dagli esami, dalle analisi o dalle prove o le merci non effettivamente utilizzate.

Articolo 77

Salvo in caso di applicazione dell’articolo 76, paragrafo 1, i prodotti residui di esami, analisi e prove di cui all’articolo 72 sono soggetti all’IVA all’importazione che è loro propria, secondo l’aliquota in vigore alla data in cui si concludono tali operazioni, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Tuttavia, l’interessato può, con il consenso e sotto il controllo delle autorità competenti, ridurre in cascame o rottami i prodotti residui. In tal caso, l’imposta all’importazione è quella che corrisponde a tali cascami o rottami alla data del loro ottenimento.

Articolo 78

Il termine entro il quale devono effettuarsi esami, analisi o prove e devono essere espletate le formalità amministrative intese a garantire l’utilizzazione delle merci ai fini previsti è fissato dalle autorità competenti.

TITOLO XII IMPORTAZIONI VARIE CAPO 1 Spedizioni agli enti competenti in materia di protezione dei diritti d’autore o di protezione della proprietà industriale o commerciale
Articolo 79

Sono ammessi in esenzione i marchi, i modelli o i disegni e i relativi fascicoli di deposito, nonché fascicoli concernenti domande di brevetti di invenzione e simili, destinati agli enti competenti in materia di protezione dei diritti di autore o di protezione della proprietà industriale e commerciale.

CAPO 2 Documentazione a carattere turistico
Articolo 80

Sono ammessi in esenzione:

a) i documenti (opuscoli, stampati, libri, riviste, guide, manifesti incorniciati o meno, fotografie e ingrandimenti fotografici non incorniciati, vetrofanie, calendari illustrati) destinati a essere distribuiti gratuitamente e aventi come scopo essenziale quello di indurre il pubblico a visitare paesi stranieri, in particolare, per assistere a riunioni o manifestazioni a carattere culturale, turistico, sportivo, religioso o professionale, purché tali documenti non contengano più del 25 % di pubblicità commerciale privata e purché sia evidente il loro scopo di propaganda a carattere generale;

b) gli elenchi e gli annuari di alberghi stranieri, pubblicati dagli organismi ufficiali del turismo o sotto il loro patrocinio, e gli orari relativi ai servizi di trasporto gestiti all’estero, se tali documenti sono destinati alla distribuzione gratuita e non contengono più del 25 % di pubblicità commerciale privata;

c) il materiale tecnico spedito ai rappresentanti accreditati o ai corrispondenti designati dagli organismi ufficiali nazionali del turismo, non destinato alla distribuzione, cioè gli annuari, gli elenchi degli abbonati del telefono o del telex, le liste di alberghi, i cataloghi di fiere, i campioni di prodotti dell’artigianato di valore trascurabile, la documentazione su musei, università, stazioni termali o altre istituzioni analoghe.

CAPO 3 Documentazione di varia natura
Articolo 81

1. Sono ammessi in esenzione:

a) i documenti inviati gratuitamente a servizi pubblici degli Stati membri;

b) le pubblicazioni di governi stranieri e le pubblicazioni di organismi internazionali ufficiali, destinate a essere distribuite gratuitamente;

c) le schede elettorali destinate ad elezioni organizzate da organismi stabiliti fuori della Comunità;

d) gli oggetti destinati a servire come prove o a scopi analoghi davanti ai tribunali o ad altri organi ufficiali degli Stati membri;

e) i modelli di firme e le circolari stampate relative a firme che sono spedite nel quadro degli scambi ordinari di informazioni fra servizi pubblici o istituti bancari;

f) gli stampati a carattere ufficiale inviati alle banche centrali degli Stati membri;

g) le relazioni, i resoconti di attività, le note informative, i prospetti, i bollettini di sottoscrizione e altri documenti redatti da società non aventi la loro sede nella Comunità e destinati ai portatori o sottoscrittori di titoli emessi da tali società;

h) i supporti registrati (schede perforate, registrazioni sonore, microfilm, ecc.) utilizzati per la trasmissione di informazioni spedite gratuitamente al destinatario, sempreché la franchigia non dia luogo a gravi abusi o distorsioni di concorrenza;

i) gli incartamenti, gli archivi, i formulari e altri documenti simili destinati a essere utilizzati al momento di riunioni, conferenze o congressi internazionali, nonché i resoconti di tali manifestazioni;

j) le piante, i disegni tecnici, i calchi, le descrizioni e altri documenti di questo genere importati al fine di ottenere o di eseguire ordini fuori della Comunità o per partecipare a un concorso organizzato nella Comunità;

k) i documenti destinati a essere utilizzati nel corso di esami organizzati nella Comunità da istituzioni stabilite fuori della Comunità;

l) i formulari destinati a essere utilizzati come documenti ufficiali per la circolazione del traffico internazionale dei veicoli o delle merci, nel quadro di convenzioni internazionali;

m) i formulari, le etichette, i titoli di trasporto e i documenti simili spediti da imprese di trasporto o imprese alberghiere situate fuori della Comunità agli uffici di viaggio stabiliti nella Comunità;

n) i formulari e i titoli di trasporto, le polizze di carico, le lettere di vettura e altri documenti commerciali o di ufficio, usati;

o) gli stampati ufficiali emessi da autorità nazionali o internazionali e gli stampati conformi ai modelli internazionali inviati da associazioni stabilite fuori della Comunità ad associazioni corrispondenti situate nella Comunità per la loro distribuzione;

p) le fotografie, le diapositive e i cartoni per matrici di fotografie, anche se comportano didascalie, inviati ad agenzie di stampa o ad editori di giornali o periodici;

q) gli articoli di cui all’allegato I, qualunque sia l’uso cui sono destinati, prodotti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite o da una delle sue istituzioni specializzate;

r) gli oggetti da collezione e gli oggetti d’arte di carattere educativo, scientifico o culturale, non destinati alla vendita e importati da musei, da gallerie e altri istituti autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per ricevere detti oggetti in esenzione;

s) le pubblicazioni ufficiali che costituiscono il mezzo di espressione dell’autorità pubblica del paese o territorio di esportazione, degli organismi internazionali, delle collettività pubbliche e degli altri enti di diritto pubblico, stabiliti nel paese o territorio di esportazione, nonché le importazioni di stampati diffusi in occasione delle elezioni del Parlamento europeo o di elezioni nazionali organizzate dal paese d’origine e distribuite dalle organizzazioni politiche straniere ufficialmente riconosciute come tali negli Stati membri purché queste pubblicazioni o stampati siano stati tassati nel paese o territorio d’esportazione e non abbiano beneficiato d’esenzione dall’imposta all’esportazione.

2. L’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera r), è concessa solo se gli oggetti sono importati a titolo gratuito o sono importati a titolo oneroso, ma non sono consegnati da un venditore soggetto all’IVA.

CAPO 4 Materiali accessori per lo stivamento e la protezione delle merci durante il loro trasporto
Articolo 82

Sono ammessi in esenzione i materiali vari quali corde, paglia, tele, carte e cartoni, legno e materie plastiche, utilizzati per lo stivamento e la protezione, inclusa la protezione termica, delle merci durante il loro trasporto nel territorio della Comunità a condizione:

a) che non siano normalmente riutilizzabili; e

b) che la loro contropartita sia inclusa nella base imponibile all’importazione definita al titolo VII, capo 4, della direttiva 2006/112/CE.

CAPO 5 Lettiere, foraggi e alimenti destinati agli animali durante il loro trasporto
Articolo 83

Sono ammessi in esenzione le lettiere, nonché i foraggi e gli alimenti di qualsiasi natura caricati a bordo di mezzi di trasporto utilizzati per l’inoltro di animali nel territorio della Comunità per essere loro distribuiti durante il viaggio.

CAPO 6 Carburanti e lubrificanti a bordo di autoveicoli e nei contenitori per usi speciali
Articolo 84

1. Fatti salvi gli articoli 85, 86 e 87 sono ammessi in esenzione:

a) il carburante contenuto nei serbatoi normali:

i) degli autoveicoli da turismo, degli autoveicoli commerciali e dei motocicli;

ii) dei contenitori per usi speciali;

b) il carburante contenuto in serbatoi portatili a bordo di autoveicoli da turismo e di motocicli, entro il limite di 10 litri per veicolo e fatte salve le disposizioni nazionali per la detenzione e il trasporto del carburante.

2. Ai fini del paragrafo 1, s’intende per:

a) «autoveicolo commerciale», ogni veicolo stradale a motore (compresi i trattori con o senza rimorchio) che, per il suo tipo di costruzione e il suo equipaggiamento, è atto e destinato al trasporto, con o senza compenso, di oltre nove persone, compreso il conducente, o di merci, nonché ogni veicolo stradale per usi speciali diversi dal trasporto propriamente detto;

b) «autoveicolo da turismo», ogni autoveicolo che non risponda ai criteri definiti alla lettera a);

c) «serbatoi normali»:

i) i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante, sia per la trazione dei veicoli sia, all’occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi;

ii) i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal conduttore su tutti i contenitori dello stesso tipo del contenitore considerato e la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali;

d) «contenitore per usi speciali», ogni contenitore munito di dispositivi specialmente adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico e simili.

Oltre ai serbatoi di cui al primo comma, lettera c), punto i), sono parimenti considerati serbatoi normali i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l’uso diretto del gas come carburante nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli.

Articolo 85

Per quanto riguarda il carburante contenuto nei serbatoi normali degli autoveicoli commerciali e dei contenitori per usi speciali, gli Stati membri possono limitare l’esenzione:

a) per gli autoveicoli provenienti da un paese terzo o da un territorio terzo, a 200 litri per autoveicolo e per viaggio;

b) a 200 litri per contenitore per usi speciali e per viaggio.

Articolo 86

Gli Stati membri possono limitare la quantità di carburante ammissibile in esenzione:

a) per gli autoveicoli commerciali che effettuano trasporti internazionali in provenienza da paesi terzi o da territori terzi a destinazione della loro zona frontaliera che si estende per una profondità massima di 25 km in linea d’aria, purché tali trasporti siano effettuati da persone residenti in questa zona;

b) per gli autoveicoli da turismo appartenenti a persone residenti nella zona frontaliera che si estende per una profondità massima di 15 km in linea d’aria limitrofa a un paese terzo o territorio terzo.

Articolo 87

1. I carburanti ammessi in esenzione non possono essere utilizzati per un veicolo diverso da quello in cui sono stati importati, né prelevati dal suddetto veicolo ed essere immagazzinati, salvo il caso di riparazioni necessarie al veicolo, né essere ceduti, a titolo oneroso o gratuito, dal beneficiario dell’esenzione.

2. Il mancato rispetto del paragrafo 1 comporta l’applicazione dell’IVA all’importazione relativa ai prodotti in questione, secondo l’aliquota in vigore alla data in cui è constatato detto inadempimento, in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Articolo 88

La franchigia si applica anche ai lubrificanti che si trovano a bordo degli autoveicoli e che corrispondono alle normali esigenze del loro funzionamento durante il trasporto in corso.

CAPO 7 Beni destinati alla costruzione, manutenzione o decorazione di monumenti commemorativi o di cimiteri di vittime di guerra
Articolo 89

Sono ammessi in esenzione i beni di qualsiasi natura importati da organizzazioni autorizzate a tal fine dalle autorità competenti per essere utilizzati per la costruzione, la manutenzione o la decorazione di cimiteri, sepolcreti e monumenti commemorativi delle vittime di guerra di un paese terzo, inumati nella Comunità.

CAPO 8 Bare, urne funerarie e oggetti di ornamento funebre
Articolo 90

Sono ammessi in esenzione:

a) le bare contenenti i corpi e le urne contenenti le ceneri di defunti, come pure fiori, corone e altri oggetti di ornamento che normalmente le accompagnano;

b) i fiori, le corone e altri oggetti di ornamento portati da persone che risiedono fuori dalla Comunità e si recano ad un funerale o vengono a ornare tombe situate nel territorio della Comunità, purché tali importazioni, per la loro natura o quantità, non riflettano alcun intento di carattere commerciale.

TITOLO XIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 91

Se la presente direttiva prevede che la concessione dell’esenzione sia subordinata al rispetto di talune condizioni, l’interessato deve fornire alle autorità competenti una prova soddisfacente del rispetto di tali condizioni.

Articolo 92

1. Il controvalore in moneta nazionale dell’euro da prendere in considerazione per l’applicazione della presente direttiva è fissato una volta all’anno. Si applicano i tassi del primo giorno lavorativo d’ottobre, con effetto al 1 o gennaio dell’anno successivo.

2. Gli Stati membri possono arrotondare gli importi in moneta nazionale risultanti dalla conversione degli importi in euro.

3. Gli Stati membri possono mantenere invariati gli importi delle esenzioni in vigore al momento dell’adattamento annuale di cui al paragrafo 1, se la conversione degli importi delle esenzioni espressi in euro conduce, prima dell’arrotondamento previsto al paragrafo 2, a una modifica dell’esenzione espressa in moneta nazionale di meno del 5 % o a una riduzione di tale esenzione.

Articolo 93

La presente direttiva non osta al mantenimento da parte degli Stati membri:

a) dei privilegi e delle immunità che essi accordano nel quadro di accordi di cooperazione culturale, scientifica o tecnica, conclusi fra Stati membri e paesi terzi;

b) di esenzioni particolari, giustificate dalla natura del traffico frontaliero, da essi accordate nel quadro di accordi frontalieri conclusi fra Stati membri e paesi terzi;

c) di esenzioni risultanti dall’applicazione di accordi conclusi, su base di reciprocità, con paesi terzi firmatari della convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, per l’attuazione delle pratiche raccomandate 4.42 e 4.44 dell’allegato 9 di detta convenzione.

Articolo 94

Fino alla fissazione di disposizioni comunitarie nel settore considerato, la presente direttiva non osta a che gli Stati mantengano esenzioni all’importazione accordate:

a) ai marittimi della marina mercantile;

b) ai lavoratori che tornano nel loro paese d’origine dopo aver soggiornato fuori della Comunità per almeno sei mesi a causa della loro attività professionale.

Articolo 95

Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni da essi adottate per l’applicazione della presente direttiva, indicando, eventualmente, le disposizioni da essi adottate facendo un semplice riferimento alle disposizioni identiche del regolamento (CEE) n. 918/83.

Articolo 96

La direttiva 83/181/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.

Articolo 97

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 98

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

MATERIALE VISIVO E AUDITIVO DI CARATTERE EDUCATIVO, SCIENTIFICO O CULTURALE

Codice NC

Designazione delle merci

3704 00

Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici impressionati ma non sviluppati:

ex 3704 00 10

– Lastre e pellicole:

— Pellicole cinematografiche, positive, di carattere educativo, scientifico o culturale

ex 37 05

Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate, diverse dalle pellicole cinematografiche:

— di carattere educativo, scientifico o culturale

3706

Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono:

3706 10

– di larghezza uguale o superiore a 35 mm:

– – altre:

ex 3706 10 99

– – – altre positive:

— Pellicole cinematografiche di attualità (sonorizzate o non) che rappresentano avvenimenti di attualità all’epoca dell’importazione, e importate, a fini di riproduzione, nei limiti di due copie per argomento

— Pellicole di archivio (sonorizzate o non) destinate ad accompagnare pellicole di attualità

— Pellicole a carattere ricreativo particolarmente adatte ai bambini e ai giovani

— non nominate, di carattere educativo, scientifico o culturale

3706 90

– altre:

– – altre:

– – – altre positive:

ex 3706 90 51

— Pellicole cinematografiche di attualità (sonorizzate o non) che rappresentano avvenimenti di attualità all’epoca dell’importazione e importate, a fini di riproduzione, nei limiti di due copie per argomento

ex 3706 90 91

— Pellicole di archivio (sonorizzate o non) destinate ad accompagnare pellicole di attualità

ex 3706 90 99

— Pellicole a carattere ricreativo particolarmente adatte ai bambini e ai giovani

— non nominate, di carattere educativo, scientifico o culturale

4911

Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie:

– altri:

4911 99

– – altri:

ex 4911 99 00

– – – altri:

— Microschede e altri supporti utilizzati dai servizi d’informazione e di documentazione mediante calcolatore, di carattere educativo, scientifico o culturale

— Pannelli murali destinati esclusivamente alla dimostrazione e all’insegnamento

ex 85 23

Dischi, nastri e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:

— di carattere educativo, scientifico o culturale

ex 9023 00

Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio, nell’insegnamento o nelle esposizioni) non suscettibili di altri usi:

— Modelli, plastici e pannelli murali di carattere educativo, scientifico o culturale, destinati esclusivamente alla dimostrazione e all’insegnamento

— Plastici o modelli visivi ridotti di concezioni astratte, strutture molecolari o formule matematiche

Varie

Ologrammi per proiezione mediante laser

Giochi multimedia

Materiale d’insegnamento programmato anche a forma di telai di presentazione corredato del relativo materiale stampato

ALLEGATO II PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all’articolo 96)

Direttiva 83/181/CEE del Consiglio

(GU L 105 del 23.4.1983, pag. 38)

Direttiva 85/346/CEE del Consiglio

(GU L 183 del 16.7.1985, pag. 21)

Direttiva 88/331/CEE del Consiglio

(GU L 151 del 17.6.1988, pag. 79)

Direttiva 89/219/CEE della Commissione

(GU L 92 del 5.4.1989, pag. 13)

Direttiva 91/680/CEE del Consiglio

(GU L 376 del 31.12.1991, pag. 1)

limitatamente all’articolo 2, paragrafo 1, primo trattino

Atto di adesione del 1994, allegato I, punto XIII.B.4

(GU C 241 del 29.8.1994, pag. 276)

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione nel diritto nazionale

(di cui all’articolo 96)

Direttiva

Termine di attuazione

83/181/CEE

30 giugno 1984

85/346/CEE

1 o ottobre 1985

88/331/CEE

1 o gennaio 1989

89/219/CEE

1 o luglio 1989

91/680/CEE

31 dicembre 1992

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 83/181/CEE

Presente direttiva

Titolo I

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, primo e secondo comma

Articolo 1, paragrafo 2, alinea

Articolo 2, paragrafo 1, alinea

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), primo comma

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), secondo comma, primo e secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), terzo comma

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), quarto comma

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2, lettere c), d) ed e)

Articolo 2, paragrafo 1, lettere c), d) ed e)

Titolo I

Titolo II

Capitolo I

Capo 1

Articoli da 2 a 5

Articoli da 3 a 6

Articolo 6, primo e secondo comma

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

Articoli da 7 a 10

Articoli da 8 a 11

Capitolo II

Capo 2

Articolo 11, paragrafi 1 e 2

Articolo 12, paragrafo 1, primo e secondo comma

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 12, alinea

Articolo 13, primo comma, alinea

Articolo 12, lettera a), prima frase

Articolo 13, primo comma, lettera a)

Articolo 12, lettera a), seconda frase

Articolo 13, secondo comma

Articolo 12, lettera b)

Articolo 13, primo comma, lettera b)

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14, paragrafo 1, alinea

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, alinea

Articolo 14, paragrafo 1, primo trattino, prima frase

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 14, paragrafo 1, primo trattino, seconda frase

Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 14, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 15

Articolo 16

Capitolo III

Capo 3

Articoli da 16 a 19

Articoli da 17 a 20

Titolo II

Titolo III

Articoli 20 e 21

Articoli 21 e 22

Titolo III

Titolo IV

Articoli 22 e 23

Articoli 23 e 24

Titolo IV

Titolo V

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 2, alinea

Articolo 25, paragrafo 2, alinea

Articolo 24, paragrafo 2, primo e secondo trattino

Articolo 25, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 25, paragrafo 3

Articolo 26, paragrafo 2

Articoli 26, 27 e 28

Articoli 27, 28 e 29

Titolo V

Titolo VI

Capitolo I

Capo 1

Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 30, paragrafo 1, primo comma

Articolo 29, paragrafo 2

Articolo 30, paragrafo 2

Articolo 29, paragrafo 3

Articolo 30, paragrafo 1, secondo comma

Articoli 30, 31 e 32

Articoli 31, 32 e 33

Capitolo II

Capo 2

Articolo 33

Articolo 34

Articolo 34, paragrafi 1 e 2

Articolo 35, paragrafo 1, primo e secondo comma

Articolo 34, paragrafo 3

Articolo 35, paragrafo 2

Titolo VI

Titolo VII

Capitolo I

Capo 1

Articolo 35, paragrafo 1, alinea

Articolo 36, paragrafo 1, alinea

Articolo 35, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 36, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 35, paragrafo 1, lettera b), alinea

Articolo 36, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 35, paragrafo 1, lettera b), primo trattino

Articolo 35, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino

Articolo 36, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 35, paragrafo 2, alinea

Articolo 36, paragrafo 2, alinea

Articolo 35, paragrafo 2, primo e secondo trattino

Articolo 36, paragrafo 2, lettere a) e b)

Capitolo II

Capo 2

Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 36, paragrafo 2, alinea

Articolo 37, paragrafo 2, alinea

Articolo 36, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino

Articolo 37, paragrafo 2, lettere a), b) e c)

Articoli 37 e 38

Articoli 38 e 39

Capitolo II bis

Capo 3

Articolo 38 bis

Articolo 40

Capitolo III

Capo 4

Articolo 39

Articolo 41

Titolo VII

Titolo VIII

Capo 1

Articolo 40

Articolo 42

Capitolo I

Capo 2

Articoli da 41 a 45

Articoli da 43 a 47

Capitolo II

Capo 3

Articoli 46, 47 e 48

Articoli 48, 49 e 50

Capitolo III

Capo 4

Articolo 49, paragrafi 1 e 2

Articolo 51, primo e secondo comma

Articoli da 50 a 55

Articoli da 52 a 57

Titolo VIII

Titolo IX

Capitolo I

Capo 1

Articolo 56

Articolo 58

Capitolo II

Capo 2

Articoli 57 e 58

Articoli 59 e 60

Articolo 59, alinea

Articolo 61, alinea

Articolo 59, primo, secondo e terzo trattino

Articolo 61, lettere a), b) e c)

Capitolo III

Capo 3

Articolo 60, primo comma, alinea

Articolo 62, paragrafo 1, alinea

Articolo 60, primo comma, lettera a)

Articolo 62, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 60, primo comma, lettera b), prima frase

Articolo 62, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 60, primo comma, lettera b), seconda frase

Articolo 62, paragrafo 2

Articolo 60, secondo comma

Articolo 62, paragrafo 3

Titolo IX

Titolo X

Capitolo I

Capo 1

Articolo 61

Articolo 63

Capitolo II

Capo 2

Articolo 62, alinea

Articolo 64, alinea

Articolo 62, lettera a)

Articolo 64, lettera a)

Articolo 62, lettera b)

Articolo 62, lettera c)

Articolo 64, lettera b)

Articolo 63, primo comma, alinea

Articolo 65, paragrafo 1, alinea

Articolo 63, primo comma, lettera a)

Articolo 65, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 63, primo comma, lettera b), prima frase

Articolo 65, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 63, primo comma, lettera b), seconda frase

Articolo 65, paragrafo 2

Articolo 63, primo comma, lettera c)

Articolo 65, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 63, secondo comma

Articolo 64

Articolo 66

Capitolo III

Capo 3

Articolo 65, paragrafo 1

Articolo 67, paragrafo 1

Articolo 65, paragrafo 2, alinea

Articolo 67, paragrafo 2, primo comma, alinea

Articolo 65, paragrafo 2, lettere da a) a e)

Articolo 67, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a e)

Articolo 65, paragrafo 2, frase finale

Articolo 67, paragrafo 2, secondo comma

Articoli da 66 a 69

Articoli da 68 a 71

Titolo X

Titolo XI

Articoli da 70 a 73

Articoli da 72 a 75

Articolo 74, paragrafo 1, alinea

Articolo 76, paragrafo 1, alinea

Articolo 74, paragrafo 1, primo, secondo e terzo trattino

Articolo 76, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

Articolo 74, paragrafo 2

Articolo 76, paragrafo 2

Articoli 75 e 76

Articoli 77 e 78

Titolo XI

Titolo XII

Capitolo I

Capo 1

Articolo 77

Articolo 79

Capitolo II

Capo 2

Articolo 78

Articolo 80

Capitolo III

Capo 3

Articolo 79, lettere da a) a q)

Articolo 81, paragrafo 1, lettere da a) a q)

Articolo 79, lettera r), prima frase

Articolo 81, paragrafo 1, lettera r)

Articolo 79, lettera r), seconda frase

Articolo 81, paragrafo 2

Articolo 79, lettera s)

Articolo 81, paragrafo 1, lettera s)

Capitolo IV

Capo 4

Articolo 80

Articolo 82

Capitolo V

Capo 5

Articolo 81

Articolo 83

Capitolo VI

Capo 6

Articolo 82, paragrafo 1, alinea

Articolo 84, paragrafo 1, alinea

Articolo 82, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino

Articolo 83, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii)

Articolo 82, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 84, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 82, paragrafo 2, alinea

Articolo 84, paragrafo 2, primo comma, alinea

Articolo 82, paragrafo 2, lettera a), primo comma, primo e secondo trattino, e secondo comma

Articolo 84, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

Articolo 82, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 84, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

Articolo 82, paragrafo 2, lettera c), alinea

Articolo 84, paragrafo 2, primo comma, lettera c), alinea

Articolo 82, paragrafo 2, lettera c), primo trattino, primo comma

Articolo 84, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punto i)

Articolo 82, paragrafo 2, lettera c), primo trattino, secondo comma

Articolo 84, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 82, paragrafo 2, lettera c), secondo trattino

Articolo 84, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punto ii)

Articolo 82, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 84, paragrafo 2, primo comma, lettera d)

Articolo 83, primo comma, alinea

Articolo 85, alinea

Articolo 83, lettera a)

Articolo 85, lettera a)

Articolo 83, lettera b)

Articolo 83, lettera c)

Articolo 85, lettera b)

Articolo 83, secondo comma

Articolo 84

Articolo 86

Articolo 85, primo e secondo comma

Articolo 87, paragrafi 1 e 2

Articolo 86

Articolo 88

Capitolo VII

Capo 7

Articolo 87

Articolo 89

Capitolo VIII

Capo 8

Articolo 88

Articolo 90

Titolo XII

Titolo XIII

Articoli 89, 90 e 91

Articoli 91, 92 e 93

Articolo 92

Articolo 94

Articolo 93, paragrafo 1

Articolo 93, paragrafo 2

Articolo 95

Articolo 96

Articolo 97

Articolo 94

Articolo 98

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III

( 1 ) GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1.