Documents - 16 cited in "Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 febbraio 2023. ASA contro DGRFP Cluj. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj. Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Costruzione di un complesso immobiliare da parte di un’associazione senza personalità giuridica – Contratto di associazione – Vendita degli appartamenti di detto complesso immobiliare da parte di taluni associati – Determinazione del soggetto passivo debitore dell’imposta – Principio della neutralità fiscale – Diritto alla detrazione dell’IVA. Causa C-519/21."

Rinvio pregiudiziale, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Costruzione di un complesso immobiliare da parte di un’associazione senza personalità giuridica, Contratto di associazione, Vendita degli appartamenti di detto complesso immobiliare da parte di taluni associati, Determinazione del soggetto passivo debitore dell’imposta, Principio della neutralità fiscale, Diritto alla detrazione dell’IVA.
Rinvio pregiudiziale, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Vendita di un terreno sul quale, al momento della cessione, si trova un fabbricato, Qualificazione, Articoli 12 e 135, Nozione di “terreno edificabile”, Nozione di “fabbricato”, Valutazione della realtà economica e commerciale, Valutazione degli elementi oggettivi, Intenzione delle parti.
Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto, Sesta direttiva 77/388/CEE, Diritto alla detrazione dell’imposta a monte, Obblighi del soggetto passivo, Possesso di fatture irregolari o imprecise, Omissione di menzioni obbligatorie, Diniego del diritto alla detrazione, Prove successive dell’effettività delle operazioni fatturate, Fatture rettificative, Diritto al rimborso dell’IVA, Principio di neutralità.
Causa C-271/12 Petroma Transports SA e altri contro État belge (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Mons) «Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Diritto alla detrazione dell’imposta a monte — Obblighi del contribuente — Possesso di fatture irregolari o imprecise — Omissione di menzioni obbligatorie — Diniego del diritto alla detrazione — Prove successive dell’effettività delle operazioni fatturate — Fatture rettificative — Diritto al rimborso dell’IVA — Principio di neutralità» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’8 maggio 2013 Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sul volume d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Obblighi del contribuente – Detenzione di una fattura contenente determinate indicazioni – Normativa nazionale che nega il diritto a detrazione a causa di errori in una fattura in caso di rettifica della fattura dopo la decisione dell’amministrazione – Ammissibilità [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, § 2, 18 § 1, a), e 22, §§ 3, b) e c), e 8] Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sul volume d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Normativa nazionale che nega il diritto a detrazione a causa di errori in una fattura nonché il rimborso dell’imposta versata – Rispetto del principio di neutralità fiscale (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 22) Le disposizioni della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 94/5, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano ad una normativa nazionale in forza della quale il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto può essere negato a soggetti passivi, destinatari di servizi, in possesso di fatture incomplete, anche qualora queste ultime siano completate mediante la produzione di informazioni dirette a dimostrare l’effettività, la natura e l’importo delle operazioni fatturate dopo l’adozione di una siffatta decisione di diniego. Anche se, infatti, il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto non vieta di procedere alla rettifica di fatture erronee qualora siano soddisfatte tutte le condizioni materiali per poter beneficiare del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, il beneficio di tale diritto può, tuttavia, essere negato qualora il soggetto passivo abbia fornito all’autorità interessata una fattura rettificata dopo l’adozione della decisione di tale autorità, così impedendole di garantire l’esatta riscossione dell’imposta nonché il suo controllo. (v. punti 34-36, dispositivo 1) Il principio di neutralità fiscale non osta a che l’amministrazione tributaria neghi il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto versata da una società prestatrice di servizi quando l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto che ha gravato su tali servizi è stato negato alle società destinatarie dei suddetti servizi per irregolarità constatate nelle fatture emesse dalla suddetta società prestatrice di servizi. Qualora l’effettività delle prestazioni di servizi soggette all’imposta sul valore aggiunto sia stata confermata, l’imposta attinente a tali operazioni è esigibile ed è giustamente versata all’amministrazione tributaria. Qualsiasi altra interpretazione sarebbe tale da favorire situazioni idonee ad impedire l’esatta riscossione dell’imposta sul valore aggiunto, ciò che l’articolo 22 della sesta direttiva, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 94/5, è precisamente inteso ad evitare. (v. punti 43, 44, dispositivo 2) Causa C-271/12 Petroma Transports SA e altri contro État belge (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Mons) «Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Diritto alla detrazione dell’imposta a monte — Obblighi del contribuente — Possesso di fatture irregolari o imprecise — Omissione di menzioni obbligatorie — Diniego del diritto alla detrazione — Prove successive dell’effettività delle operazioni fatturate — Fatture rettificative — Diritto al rimborso dell’IVA — Principio di neutralità» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’8 maggio 2013 Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sul volume d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Obblighi del contribuente — Detenzione di una fattura contenente determinate indicazioni — Normativa nazionale che nega il diritto a detrazione a causa di errori in una fattura in caso di rettifica della fattura dopo la decisione dell’amministrazione — Ammissibilità [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, § 2, 18 § 1, a), e 22, §§ 3, b) e c), e 8] Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sul volume d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Normativa nazionale che nega il diritto a detrazione a causa di errori in una fattura nonché il rimborso dell’imposta versata — Rispetto del principio di neutralità fiscale (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 22) Le disposizioni della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 94/5, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano ad una normativa nazionale in forza della quale il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto può essere negato a soggetti passivi, destinatari di servizi, in possesso di fatture incomplete, anche qualora queste ultime siano completate mediante la produzione di informazioni dirette a dimostrare l’effettività, la natura e l’importo delle operazioni fatturate dopo l’adozione di una siffatta decisione di diniego. Anche se, infatti, il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto non vieta di procedere alla rettifica di fatture erronee qualora siano soddisfatte tutte le condizioni materiali per poter beneficiare del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, il beneficio di tale diritto può, tuttavia, essere negato qualora il soggetto passivo abbia fornito all’autorità interessata una fattura rettificata dopo l’adozione della decisione di tale autorità, così impedendole di garantire l’esatta riscossione dell’imposta nonché il suo controllo. (v. punti 34-36, dispositivo 1) Il principio di neutralità fiscale non osta a che l’amministrazione tributaria neghi il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto versata da una società prestatrice di servizi quando l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto che ha gravato su tali servizi è stato negato alle società destinatarie dei suddetti servizi per irregolarità constatate nelle fatture emesse dalla suddetta società prestatrice di servizi. Qualora l’effettività delle prestazioni di servizi soggette all’imposta sul valore aggiunto sia stata confermata, l’imposta attinente a tali operazioni è esigibile ed è giustamente versata all’amministrazione tributaria. Qualsiasi altra interpretazione sarebbe tale da favorire situazioni idonee ad impedire l’esatta riscossione dell’imposta sul valore aggiunto, ciò che l’articolo 22 della sesta direttiva, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 94/5, è precisamente inteso ad evitare. (v. punti 43, 44, dispositivo 2)
Inadempimento di uno Stato, Fiscalità, Direttiva 2006/112/CE, Articoli 9 e 11, Normativa nazionale che consente l’inclusione di soggetti non imponibili in un gruppo di soggetti che possono essere considerati come un unico soggetto passivo dell’IVA.
Causa C-85/11 Commissione europea contro Irlanda «Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 9 e 11 — Normativa nazionale che consente l’inclusione di soggetti non imponibili in un gruppo di soggetti che possono essere considerati come un unico soggetto passivo dell’IVA» Massime — Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 aprile 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Nozione – Facoltà per gli Stati membri di considerare soggetti strettamente vincolati come un unico soggetto passivo – Normativa nazionale che consente l’inclusione di soggetti non imponibili in un gruppo di soggetti che possono essere considerati come un unico soggetto passivo – Inadempimento – Insussistenza (Direttiva del Consiglio 2006/78, art. 1) (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 11) Non viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 11 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, lo Stato membro che autorizza l’inclusione di soggetti non imponibili in un gruppo di soggetti che possono essere considerati come un unico soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto. Non è possibile dedurre dai termini «come un unico soggetto passivo» che lo scopo dell’articolo 11 della direttiva sia unicamente quello di permettere di trattare più soggetti passivi come un’unica entità, poiché tali termini non si riferiscono a una condizione di applicazione di tale articolo, bensì al suo risultato consistente nel considerare più persone come un unico soggetto passivo. La formulazione del suddetto articolo non consente neppure di considerare che esso rappresenterebbe un’eccezione alla regola generale che dispone che ogni soggetto passivo debba essere trattato come entità distinta, sicché occorrerebbe interpretare questo stesso articolo in modo restrittivo, né che il concetto di gruppo implicherebbe che le persone che ne fanno parte appartengano tutte alla stessa categoria, poiché il termine «gruppo» non vi ricorre. Per quanto riguarda, peraltro, gli obiettivi perseguiti dall’articolo 11 della direttiva, il legislatore dell’Unione ha voluto consentire agli Stati membri di non collegare sistematicamente la qualità di soggetto passivo alla nozione di indipendenza puramente giuridica, per esigenze di semplificazione amministrativa o per evitare determinati abusi, quali, ad esempio, il frazionamento di un’impresa tra più soggetti passivi allo scopo di beneficiare di un regime specifico. Orbene, non sembra essere in contrasto con i suddetti obiettivi la possibilità, per gli Stati membri, di considerare come soggetto passivo unico un gruppo di soggetti comprendenti uno o più elementi che individualmente non potrebbero avere la qualità di soggetto passivo. Non si può invece escludere che, la presenza, nell’ambito di un gruppo IVA, di siffatti soggetti contribuisca ad una semplificazione amministrativa tanto per il suddetto gruppo quanto per l’amministrazione finanziaria e consenta di evitare taluni abusi, poiché la suddetta presenza può essere persino indispensabile a tali fini, qualora da sola crei il vincolo stretto che deve sussistere sul piano finanziario, economico ed organizzativo tra i soggetti che compongono questo stesso gruppo per essere considerati come un unico soggetto passivo. (v. punti 40, 47, 48) Causa C-85/11 Commissione europea contro Irlanda «Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 9 e 11 — Normativa nazionale che consente l’inclusione di soggetti non imponibili in un gruppo di soggetti che possono essere considerati come un unico soggetto passivo dell’IVA» Massime — Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 aprile 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi — Nozione — Facoltà per gli Stati membri di considerare soggetti strettamente vincolati come un unico soggetto passivo — Normativa nazionale che consente l’inclusione di soggetti non imponibili in un gruppo di soggetti che possono essere considerati come un unico soggetto passivo — Inadempimento — Insussistenza (Direttiva del Consiglio 2006/78, art. 1) (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 11) Non viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 11 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, lo Stato membro che autorizza l’inclusione di soggetti non imponibili in un gruppo di soggetti che possono essere considerati come un unico soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto. Non è possibile dedurre dai termini «come un unico soggetto passivo» che lo scopo dell’articolo 11 della direttiva sia unicamente quello di permettere di trattare più soggetti passivi come un’unica entità, poiché tali termini non si riferiscono a una condizione di applicazione di tale articolo, bensì al suo risultato consistente nel considerare più persone come un unico soggetto passivo. La formulazione del suddetto articolo non consente neppure di considerare che esso rappresenterebbe un’eccezione alla regola generale che dispone che ogni soggetto passivo debba essere trattato come entità distinta, sicché occorrerebbe interpretare questo stesso articolo in modo restrittivo, né che il concetto di gruppo implicherebbe che le persone che ne fanno parte appartengano tutte alla stessa categoria, poiché il termine «gruppo» non vi ricorre. Per quanto riguarda, peraltro, gli obiettivi perseguiti dall’articolo 11 della direttiva, il legislatore dell’Unione ha voluto consentire agli Stati membri di non collegare sistematicamente la qualità di soggetto passivo alla nozione di indipendenza puramente giuridica, per esigenze di semplificazione amministrativa o per evitare determinati abusi, quali, ad esempio, il frazionamento di un’impresa tra più soggetti passivi allo scopo di beneficiare di un regime specifico. Orbene, non sembra essere in contrasto con i suddetti obiettivi la possibilità, per gli Stati membri, di considerare come soggetto passivo unico un gruppo di soggetti comprendenti uno o più elementi che individualmente non potrebbero avere la qualità di soggetto passivo. Non si può invece escludere che, la presenza, nell’ambito di un gruppo IVA, di siffatti soggetti contribuisca ad una semplificazione amministrativa tanto per il suddetto gruppo quanto per l’amministrazione finanziaria e consenta di evitare taluni abusi, poiché la suddetta presenza può essere persino indispensabile a tali fini, qualora da sola crei il vincolo stretto che deve sussistere sul piano finanziario, economico ed organizzativo tra i soggetti che compongono questo stesso gruppo per essere considerati come un unico soggetto passivo. (v. punti 40, 47, 48)
Sesta direttiva IVA, Direttiva 2006/112/CE, Diritto alla detrazione dell’imposta versata a monte, Normativa nazionale che sanziona una menzione erronea sulla fattura con la perdita del diritto alla detrazione.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Obblighi del contribuente — Detenzione di una fattura contenente determinate indicazioni [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167, 178, lett. a), 220, punto 1, e 226] Massima Gli artt. 167, 178, lett. a), 220, punto 1, e 226 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa o prassi nazionale in forza della quale le autorità nazionali negano ad un soggetto passivo il diritto di detrarre dall’importo dell’imposta sul valore aggiunto di cui è debitore l’importo dell’imposta dovuta o pagata per i servizi che gli sono stati forniti, con la motivazione che la fattura iniziale, in suo possesso al momento della detrazione, comportava una data di conclusione della prestazione di servizi erronea e che non esisteva una numerazione continua della fattura rettificata successivamente e della nota di accredito che annullava la fattura iniziale, se ricorrono le condizioni materiali della detrazione e se, prima dell’adozione della decisione da parte dell’autorità interessata, il soggetto passivo le ha trasmesso una fattura rettificata, indicando la data esatta in cui tale prestazione di servizi è stata conclusa, anche qualora non esista una numerazione continua di tale fattura e della nota di accredito che annulla la fattura iniziale. Infatti, soltanto le indicazioni menzionate all’art. 226 della direttiva 2006/112 devono figurare obbligatoriamente, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, sulle fatture emesse in applicazione dell’art. 220 di tale direttiva. Ne consegue che gli Stati membri non possono condizionare l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto al rispetto di condizioni riguardanti il contenuto delle fatture che non siano espressamente previste dalle disposizioni di detta direttiva. (v. punti 40-41, 45 e dispositivo)