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cited in "Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell’8 dicembre 2022. Luxury Trust Automobil GmbH contro Finanzamt Österreich. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof. Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 42, lettera a) – Articolo 197, paragrafo 1, lettera c) – Articolo 226, punto 11 bis – Articolo 141 – Esenzione – Operazione triangolare – Designazione del destinatario finale di una cessione come debitore dell’IVA – Fatture – Dicitura “inversione contabile” – Natura obbligatoria – Omissione di tale dicitura su una fattura – Rettifica retroattiva della fattura. Causa C-247/21."
Rinvio pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articolo 42, lettera a), Articolo 197, paragrafo 1, lettera c), Articolo 226, punto 11 bis, Articolo 141, Esenzione, Operazione triangolare, Designazione del destinatario finale di una cessione come debitore dell’IVA, Fatture, Dicitura “inversione contabile”, Natura obbligatoria, Omissione di tale dicitura su una fattura, Rettifica retroattiva della fattura.
Causa C-580/16 Firma Hans Bühler contro Finanzamt Graz-Stadt, (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof) «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Luogo dell’acquisto intracomunitario – Articolo 42 – Acquisto intracomunitario di beni oggetto di una cessione successiva – Articolo 141 – Esenzione – Operazione triangolare – Misure di semplificazione – Articolo 265 – Rettifica dell’elenco riepilogativo» Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 aprile 2018 Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie–Esenzioni delle cessioni dei beni–Acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio di uno Stato membro–Misure particolari per non assoggettare all’IVA tali acquisti–Presupposto–Spedizione o trasporto diretto a partire da uno Stato membro diverso da quello di identificazione ai fini dell’IVA e verso il destinatario della cessione successiva–Ambito di applicazione–Soggetto passivo stabilito e identificato ai fini dell’IVA nello Stato membro di spedizione o di trasporto–Uso di un numero di identificazione IVA di un altro Stato membro per i suddetti acquisti–Inclusione
[Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, art. 141, c)]
Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Cessioni di beni–Luogo degli acquisti intracomunitari di beni oggetto di una cessione successiva–Determinazione di tale luogo nel territorio dello Stato membro che ha attribuito il numero di identificazione IVA–Presentazione tardiva dell’elenco riepilogativo–Sanzioni per inosservanza delle condizioni formali–Determinazione di tale luogo nel posto in cui si trovano i beni al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente–Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, artt. 41, comma 1, 42, 263 e 265) L’articolo 141, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, dev’essere interpretato nel senso che la condizione ivi indicata è soddisfatta nel caso in cui il soggetto passivo risieda e sia identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) nello Stato membro dal quale i beni siano spediti o trasportati, ma utilizzi, ai fini dell’acquisto intracomunitario di cui trattasi, un numero di identificazione IVA di un altro Stato membro.
(v. punto 43, dispositivo 1)
Gli articoli 42 e 265 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, in combinato disposto con l’articolo 263 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, devono essere interpretati nel senso che ostano all’applicazione, da parte dell’amministrazione finanziaria di uno Stato membro, dell’articolo 41, primo comma, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, per il solo motivo che, nell’ambito di un acquisto intracomunitario, realizzato ai fini di una successiva cessione nel territorio di uno Stato membro, la presentazione dell’elenco riepilogativo, di cui all’articolo 265 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, non sia stata tempestivamente effettuata dal soggetto passivo identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) nello Stato membro medesimo.
(v. punto 61, dispositivo 2)