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cited in "Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 settembre 2021. GE Auto Service Leasing GMBH contro Tribunal Económico Administrativo Central. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional. Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Ottava direttiva 79/1072/CEE – Articoli 3, 6 e 7 – Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Soggetti passivi non residenti all’interno del paese – Diniego di rimborso dell’IVA versata – Documenti giustificativi del diritto al rimborso – Omessa esibizione dei documenti giustificativi nei termini impartiti. Causa C-294/20."
Rinvio pregiudiziale, Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, Ottava direttiva 79/1072/CEE, Articoli 3, 6 e 7, Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), Soggetti passivi non residenti all’interno del paese, Diniego di rimborso dell’IVA versata, Documenti giustificativi del diritto al rimborso, Omessa esibizione dei documenti giustificativi nei termini impartiti.
Rinvio pregiudiziale, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Diritto alla detrazione dell’IVA versata a monte, Articolo 168, Catena di cessioni di beni, Diniego del diritto alla detrazione a causa dell’esistenza di tale catena, Obbligo dell’autorità tributaria competente di dimostrare l’esistenza di una pratica abusiva.
Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto, Sesta direttiva 77/388/CEE, Diritto alla detrazione dell’imposta a monte, Obblighi del soggetto passivo, Possesso di fatture irregolari o imprecise, Omissione di menzioni obbligatorie, Diniego del diritto alla detrazione, Prove successive dell’effettività delle operazioni fatturate, Fatture rettificative, Diritto al rimborso dell’IVA, Principio di neutralità.
Causa C-271/12 Petroma Transports SA e altri contro État belge (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Mons) «Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Diritto alla detrazione dell’imposta a monte — Obblighi del contribuente — Possesso di fatture irregolari o imprecise — Omissione di menzioni obbligatorie — Diniego del diritto alla detrazione — Prove successive dell’effettività delle operazioni fatturate — Fatture rettificative — Diritto al rimborso dell’IVA — Principio di neutralità» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’8 maggio 2013 Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sul volume d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Obblighi del contribuente – Detenzione di una fattura contenente determinate indicazioni – Normativa nazionale che nega il diritto a detrazione a causa di errori in una fattura in caso di rettifica della fattura dopo la decisione dell’amministrazione – Ammissibilità [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, § 2, 18 § 1, a), e 22, §§ 3, b) e c), e 8] Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sul volume d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Normativa nazionale che nega il diritto a detrazione a causa di errori in una fattura nonché il rimborso dell’imposta versata – Rispetto del principio di neutralità fiscale (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 22) Le disposizioni della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 94/5, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano ad una normativa nazionale in forza della quale il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto può essere negato a soggetti passivi, destinatari di servizi, in possesso di fatture incomplete, anche qualora queste ultime siano completate mediante la produzione di informazioni dirette a dimostrare l’effettività, la natura e l’importo delle operazioni fatturate dopo l’adozione di una siffatta decisione di diniego. Anche se, infatti, il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto non vieta di procedere alla rettifica di fatture erronee qualora siano soddisfatte tutte le condizioni materiali per poter beneficiare del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, il beneficio di tale diritto può, tuttavia, essere negato qualora il soggetto passivo abbia fornito all’autorità interessata una fattura rettificata dopo l’adozione della decisione di tale autorità, così impedendole di garantire l’esatta riscossione dell’imposta nonché il suo controllo. (v. punti 34-36, dispositivo 1) Il principio di neutralità fiscale non osta a che l’amministrazione tributaria neghi il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto versata da una società prestatrice di servizi quando l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto che ha gravato su tali servizi è stato negato alle società destinatarie dei suddetti servizi per irregolarità constatate nelle fatture emesse dalla suddetta società prestatrice di servizi. Qualora l’effettività delle prestazioni di servizi soggette all’imposta sul valore aggiunto sia stata confermata, l’imposta attinente a tali operazioni è esigibile ed è giustamente versata all’amministrazione tributaria. Qualsiasi altra interpretazione sarebbe tale da favorire situazioni idonee ad impedire l’esatta riscossione dell’imposta sul valore aggiunto, ciò che l’articolo 22 della sesta direttiva, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 94/5, è precisamente inteso ad evitare. (v. punti 43, 44, dispositivo 2) Causa C-271/12 Petroma Transports SA e altri contro État belge (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Mons) «Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Diritto alla detrazione dell’imposta a monte — Obblighi del contribuente — Possesso di fatture irregolari o imprecise — Omissione di menzioni obbligatorie — Diniego del diritto alla detrazione — Prove successive dell’effettività delle operazioni fatturate — Fatture rettificative — Diritto al rimborso dell’IVA — Principio di neutralità» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’8 maggio 2013 Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sul volume d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Obblighi del contribuente — Detenzione di una fattura contenente determinate indicazioni — Normativa nazionale che nega il diritto a detrazione a causa di errori in una fattura in caso di rettifica della fattura dopo la decisione dell’amministrazione — Ammissibilità
[Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, § 2, 18 § 1, a), e 22, §§ 3, b) e c), e 8]
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sul volume d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Normativa nazionale che nega il diritto a detrazione a causa di errori in una fattura nonché il rimborso dell’imposta versata — Rispetto del principio di neutralità fiscale
(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 22) Le disposizioni della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 94/5, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano ad una normativa nazionale in forza della quale il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto può essere negato a soggetti passivi, destinatari di servizi, in possesso di fatture incomplete, anche qualora queste ultime siano completate mediante la produzione di informazioni dirette a dimostrare l’effettività, la natura e l’importo delle operazioni fatturate dopo l’adozione di una siffatta decisione di diniego.
Anche se, infatti, il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto non vieta di procedere alla rettifica di fatture erronee qualora siano soddisfatte tutte le condizioni materiali per poter beneficiare del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, il beneficio di tale diritto può, tuttavia, essere negato qualora il soggetto passivo abbia fornito all’autorità interessata una fattura rettificata dopo l’adozione della decisione di tale autorità, così impedendole di garantire l’esatta riscossione dell’imposta nonché il suo controllo.
(v. punti 34-36, dispositivo 1)
Il principio di neutralità fiscale non osta a che l’amministrazione tributaria neghi il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto versata da una società prestatrice di servizi quando l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto che ha gravato su tali servizi è stato negato alle società destinatarie dei suddetti servizi per irregolarità constatate nelle fatture emesse dalla suddetta società prestatrice di servizi. Qualora l’effettività delle prestazioni di servizi soggette all’imposta sul valore aggiunto sia stata confermata, l’imposta attinente a tali operazioni è esigibile ed è giustamente versata all’amministrazione tributaria. Qualsiasi altra interpretazione sarebbe tale da favorire situazioni idonee ad impedire l’esatta riscossione dell’imposta sul valore aggiunto, ciò che l’articolo 22 della sesta direttiva, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 94/5, è precisamente inteso ad evitare.
(v. punti 43, 44, dispositivo 2)
Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Articoli 170 e 171, Ottava direttiva TVA, Articolo 1, Direttiva 2008/9/CE, Articolo 3, lettera a), Modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non stabiliti all’interno del paese, Soggetto stabilito in uno Stato membro ed esercente in un altro Stato membro unicamente attività di prove tecniche o di ricerca.
Cause riunite C-318/11 e C-319/11 Daimler AG e Widex A/S contro Skatteverket (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Förvaltningsrätten i Falun) «Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 170 e 171 — Ottava direttiva TVA — Articolo 1 — Direttiva 2008/9/CE — Articolo 3, lettera a) — Modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non stabiliti all’interno del paese — Soggetto stabilito in uno Stato membro ed esercente in un altro Stato membro unicamente attività di prove tecniche o di ricerca» Massime — Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 ottobre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Rimborso dell’imposta ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese – Ambito di applicazione ratione personae – Soggetto passivo che, a partire da un centro di attività stabile effettua unicamente prove tecniche o attività di ricerca, ad esclusione di operazioni imponibili – Inclusione – Detenzione di una società controllata al 100% nello Stato membro del rimborso – Irrilevanza [Direttive del Consiglio 79/1072, art. 1, come modificata dalla direttiva 2006/98, e 2008/9, art. 3, a)] Non può ritenersi che un soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto, stabilito in uno Stato membro e che effettui, in un altro Stato membro, unicamente prove tecniche o attività di ricerca, ad esclusione di operazioni imponibili, disponga, in tale altro Stato membro, di un «centro di attività stabile dal quale sono svolte le operazioni» o di una «stabile organizzazione dalla quale [sono state] effettuate operazioni», ai sensi dell’articolo 1 dell’ottava direttiva 79/1072, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari — Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese, come modificata dalla direttiva 2006/98, e dell’articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/9, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro. Infatti, la nozione di «centro di attività stabile dal quale sono svolte le operazioni» o di «stabile organizzazione dalla quale [sono state] effettuate operazioni» implica due requisiti cumulativi, relativi, da un lato, all’esistenza di un «centro di attività stabile» o di una «stabile organizzazione» e, dall’altro, allo svolgimento di «operazioni» dal medesimo. Ai fini dell’esclusione al diritto al rimborso, dev’essere accertata la realizzazione effettiva di operazioni imponibili da parte del centro di attività stabile o della stabile organizzazione nello Stato di presentazione della domanda di rimborso, e non la semplice capacità del centro medesimo o dell’organizzazione medesima a realizzare operazioni di tal genere. Nel caso in cui sia pacifico che un’impresa non realizza operazioni imponibili a valle, tramite i suoi servizi di prove tecniche e di ricerca, nello Stato di presentazione della domanda di rimborso, dev’essere riconosciuto un diritto al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte, senza necessità di esaminare, peraltro, se tale impresa disponga effettivamente di un «centro di attività stabile» o di una «stabile organizzazione» ai sensi delle disposizioni da interpretare, atteso che i due requisiti che compongono il criterio di «centro di attività stabile dal quale sono svolte le operazioni» e di «stabile organizzazione dalla quale [sono state] effettuate operazioni» sono cumulativi. Tale interpretazione non è rimessa in discussione dalla circostanza che il soggetto passivo disponga, nello Stato membro di presentazione della domanda di rimborso, di una controllata al 100% quasi esclusivamente destinata a fornirgli una serie di servizi in relazione con le prove tecniche effettuate. Infatti, una simile società controllata al 100% costituisce una persona giuridica autonomamente soggetta ad imposta. (v. punti 32, 37-39, 44, 48, 51, dispositivo 1, 2) Cause riunite C-318/11 e C-319/11 Daimler AG e Widex A/S contro Skatteverket (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Förvaltningsrätten i Falun) «Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 170 e 171 — Ottava direttiva TVA — Articolo 1 — Direttiva 2008/9/CE — Articolo 3, lettera a) — Modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non stabiliti all’interno del paese — Soggetto stabilito in uno Stato membro ed esercente in un altro Stato membro unicamente attività di prove tecniche o di ricerca» Massime — Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 ottobre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Rimborso dell’imposta ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese — Ambito di applicazione ratione personae — Soggetto passivo che, a partire da un centro di attività stabile effettua unicamente prove tecniche o attività di ricerca, ad esclusione di operazioni imponibili — Inclusione — Detenzione di una società controllata al 100% nello Stato membro del rimborso — Irrilevanza [Direttive del Consiglio 79/1072, art. 1, come modificata dalla direttiva 2006/98, e 2008/9, art. 3, a)] Non può ritenersi che un soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto, stabilito in uno Stato membro e che effettui, in un altro Stato membro, unicamente prove tecniche o attività di ricerca, ad esclusione di operazioni imponibili, disponga, in tale altro Stato membro, di un «centro di attività stabile dal quale sono svolte le operazioni» o di una «stabile organizzazione dalla quale [sono state] effettuate operazioni», ai sensi dell’articolo 1 dell’ottava direttiva 79/1072, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari — Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese, come modificata dalla direttiva 2006/98, e dell’articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/9, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro. Infatti, la nozione di «centro di attività stabile dal quale sono svolte le operazioni» o di «stabile organizzazione dalla quale [sono state] effettuate operazioni» implica due requisiti cumulativi, relativi, da un lato, all’esistenza di un «centro di attività stabile» o di una «stabile organizzazione» e, dall’altro, allo svolgimento di «operazioni» dal medesimo. Ai fini dell’esclusione al diritto al rimborso, dev’essere accertata la realizzazione effettiva di operazioni imponibili da parte del centro di attività stabile o della stabile organizzazione nello Stato di presentazione della domanda di rimborso, e non la semplice capacità del centro medesimo o dell’organizzazione medesima a realizzare operazioni di tal genere. Nel caso in cui sia pacifico che un’impresa non realizza operazioni imponibili a valle, tramite i suoi servizi di prove tecniche e di ricerca, nello Stato di presentazione della domanda di rimborso, dev’essere riconosciuto un diritto al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte, senza necessità di esaminare, peraltro, se tale impresa disponga effettivamente di un «centro di attività stabile» o di una «stabile organizzazione» ai sensi delle disposizioni da interpretare, atteso che i due requisiti che compongono il criterio di «centro di attività stabile dal quale sono svolte le operazioni» e di «stabile organizzazione dalla quale [sono state] effettuate operazioni» sono cumulativi. Tale interpretazione non è rimessa in discussione dalla circostanza che il soggetto passivo disponga, nello Stato membro di presentazione della domanda di rimborso, di una controllata al 100% quasi esclusivamente destinata a fornirgli una serie di servizi in relazione con le prove tecniche effettuate. Infatti, una simile società controllata al 100% costituisce una persona giuridica autonomamente soggetta ad imposta. (v. punti 32, 37-39, 44, 48, 51, dispositivo 1, 2)
Ottava direttiva IVA, Modalità per il rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese, Termine per la presentazione della domanda di rimborso, Termine di decadenza.
Parole chiave
Massima
Parole chiave
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Rimborso dell’imposta ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese — Natura giuridica del termine previsto per la presentazione di un’istanza di rimborso — Termine di decadenza
(Direttiva del Consiglio 79/1072, art. 7, § 1, primo comma)
Massima
Il termine di sei mesi previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, ultima frase, dell’ottava direttiva 79/1072 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese, per la presentazione di un’istanza di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, è un termine di decadenza.
(v. punto 34 e dispositivo) Causa C-294/11 Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate contro Elsacom NV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) «Ottava direttiva IVA — Modalità per il rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese — Termine per la presentazione della domanda di rimborso — Termine di decadenza» Massime della sentenza Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Rimborso dell’imposta ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese – Natura giuridica del termine previsto per la presentazione di un’istanza di rimborso – Termine di decadenza (Direttiva del Consiglio 79/1072, art. 7, § 1, primo comma) Il termine di sei mesi previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, ultima frase, dell’ottava direttiva 79/1072 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese, per la presentazione di un’istanza di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, è un termine di decadenza. (v. punto 34 e dispositivo)