Documents - 10 cited in "Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 settembre 2020. Stichting Schoonzicht contro Staatssecretaris van Financiën. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden. Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Beni d’investimento immobiliari – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Rettifica in un’unica soluzione dell’integralità di tale detrazione in seguito alla prima utilizzazione del bene di cui trattasi – Periodo di rettifica. Causa C-791/18."

Rinvio pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articoli 167, 168 e 184, Detrazione dell’imposta assolta a monte, Rettifica, Beni d’investimento immobiliari, Destinazione iniziale a un’attività che non dà diritto alla detrazione e successivamente anche a un’attività soggetta a IVA, Ente pubblico, Qualità di soggetto passivo al momento dell’operazione imponibile.
Causa C-140/17 Szef Krajowej Administracji Skarbowej contro Gmina Ryjewo (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 167, 168 e 184 – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica – Beni d’investimento immobiliari – Destinazione iniziale a un’attività che non dà diritto alla detrazione e successivamente anche a un’attività soggetta a IVA – Ente pubblico – Qualità di soggetto passivo al momento dell’operazione imponibile» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 luglio 2018 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica delle detrazioni – Beni d’investimento immobiliari che possono per loro natura essere utilizzati sia per attività imponibili sia per attività non imponibili – Ente di diritto pubblico che utilizza il bene, in un primo tempo, per attività non imponibili – Diritto alla rettifica – Presupposto – Qualità di soggetto passivo al momento dell’operazione imponibile (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167, 168 e 184) Gli articoli 167, 168 e 184 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) devono essere interpretati nel senso che non ostano a che un ente di diritto pubblico abbia diritto alla rettifica delle detrazioni dell’IVA assolta in relazione a un bene d’investimento immobiliare in una fattispecie, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui, al momento dell’acquisto di tale bene, da un lato, quest’ultimo, per sua natura, poteva essere utilizzato sia per attività imponibili che per quelle non imponibili ma è stato utilizzato, in un primo tempo, per attività non imponibili e, dall’altro, tale ente pubblico non aveva espressamente dichiarato di avere l’intenzione di destinare il suddetto bene a un’attività imponibile ma non aveva neppure escluso un utilizzo a tal fine, purché risulti dall’esame di tutte le circostanze di fatto, esame che spetta al giudice nazionale effettuare, che è soddisfatta la condizione prevista dall’articolo 168 della direttiva 2006/112, in base alla quale il soggetto passivo deve aver agito in qualità di soggetto passivo nel momento in cui ha effettuato detto acquisto. (v. punto 59 e dispositivo)
Rinvio pregiudiziale, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Limitazione al diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, Rettifica della detrazione dell’imposta assolta a monte, Cessione di un terreno, Errata qualificazione come “attività soggetta ad imposta”, Indicazione dell’imposta sulla fattura iniziale, Modifica di tale indicazione da parte del fornitore.
Causa C-532/16 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos contro SEB bankas AB (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas) «Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Limitazione al diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione dell’imposta assolta a monte – Cessione di un terreno – Errata qualificazione come “attività soggetta ad imposta” – Indicazione dell’imposta sulla fattura iniziale – Modifica di tale indicazione da parte del fornitore» Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 aprile 2018 Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Detrazione dell’imposta assolta a monte–Rettifica della detrazione operata inizialmente–Detrazione iniziale operata illegalmente–Obbligo di rettifica–Meccanismo di rettifica previsto dalla direttiva 2006/112 riguardo ai beni d’investimento immobiliari–Ambito di applicazione–Detrazione inizialmente operata in mancanza di qualsiasi diritto a detrazione–Esclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 184, 187-189) Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Detrazione dell’imposta assolta a monte–Rettifica della detrazione operata inizialmente–Detrazione iniziale operata illegalmente–Determinazione della data in cui sorge l’obbligo di rettifica nonché del periodo nel quale deve aver luogo tale rettifica incombente agli Stati membri –/Obbligo di rispettare il diritto dell’Unione e i suoi principi generali, tra cui quelli della certezza del diritto e del legittimo affidamento (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 186) L’articolo 184 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che l’obbligo di rettifica delle detrazioni indebite dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) previsto da tale articolo trova applicazione anche nel caso in cui la detrazione operata inizialmente non avrebbe potuto legalmente essere effettuata, poiché l’operazione che ha portato ad applicarla era esente da IVA. Per contro, gli articoli da 187 a 189 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che il meccanismo di rettifica delle detrazioni indebite dell’IVA previsto da tali articoli non è applicabile in siffatti casi, in particolare in una fattispecie come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui la detrazione dell’IVA operata inizialmente era ingiustificata in quanto si trattava di un’operazione di cessione di terreni esente da IVA. (v. punto 45, dispositivo 1) L’articolo 186 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) operata inizialmente non avrebbe potuto legalmente essere effettuata, spetta agli Stati membri determinare la data in cui sorge l’obbligo di rettificare la detrazione dell’IVA indebita e il periodo entro cui tale rettifica deve aver luogo, nel rispetto dei principi del diritto dell’Unione, in particolare dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento. Spetta al giudice nazionale verificare se, in un caso come quello su cui verte il procedimento principale, tali principi siano rispettati. (v. punto 53, dispositivo 2)
Rinvio pregiudiziale, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Detrazione dell’imposta assolta a monte, Beni d’investimento, Beni immobili, Rettifica delle detrazioni, Normativa nazionale che prevede un periodo di rettifica di dieci anni.
Causa C-500/13 Gmina Międzyzdroje contro Minister Finansów (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Beni d’investimento — Beni immobili — Rettifica delle detrazioni — Normativa nazionale che prevede un periodo di rettifica di dieci anni» Massime – Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 5 giugno 2014 Questioni pregiudiziali – Soluzione chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura (Regolamento di procedura della Corte, art. 99) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Beni d’investimento – Obbligo degli Stati membri di prevedere una rettifica delle detrazioni (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 187) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Beni d’investimento – Rettifica dell’imposta assolta a monte – Bene adibito, nel corso del periodo di rettifica, ad un’attività esente e successivamente ad un’attività imponibile – Normativa nazionale che prevede un periodo di rettifica di dieci anni – Ammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167-169) V. il testo della decisione. (v. punti 17, 18) V. il testo della decisione. (v. punti 19-20, 24) Gli articoli 167, 187 e 189 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché il principio della neutralità devono essere interpretati nel senso che non ostano a disposizioni del diritto nazionale che, nei casi di cambio di destinazione d’uso di un bene di investimento immobiliare, in quanto detto bene è adibito, in un primo tempo, ad un uso che non dà diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto e, successivamente, ad un uso che vi dà diritto, prevedano un periodo di rettifica di dieci anni a decorrere dalla prima utilizzazione di tale bene e, pertanto, escludano una rettifica una tantum nel corso di un solo esercizio fiscale. A tale riguardo, la previsione di un periodo di rettifica di almeno cinque anni per i beni d’investimento costituisce un elemento essenziale del sistema di rettifica istituito dalla direttiva 2006/112, in quanto tale sistema consente di evitare inesattezze nel calcolo delle detrazioni nonché vantaggi o svantaggi ingiustificati per il soggetto passivo e mira così a garantire la neutralità dell’imposizione fiscale. (v. punti 29, 30 e dispositivo) Causa C-500/13 Gmina Międzyzdroje contro Minister Finansów (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Beni d’investimento — Beni immobili — Rettifica delle detrazioni — Normativa nazionale che prevede un periodo di rettifica di dieci anni» Massime – Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 5 giugno 2014 Questioni pregiudiziali — Soluzione chiaramente desumibile dalla giurisprudenza — Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura (Regolamento di procedura della Corte, art. 99) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Beni d’investimento — Obbligo degli Stati membri di prevedere una rettifica delle detrazioni (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 187) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Beni d’investimento — Rettifica dell’imposta assolta a monte — Bene adibito, nel corso del periodo di rettifica, ad un’attività esente e successivamente ad un’attività imponibile — Normativa nazionale che prevede un periodo di rettifica di dieci anni — Ammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167-169) V. il testo della decisione. (v. punti 17, 18) V. il testo della decisione. (v. punti 19-20, 24) Gli articoli 167, 187 e 189 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché il principio della neutralità devono essere interpretati nel senso che non ostano a disposizioni del diritto nazionale che, nei casi di cambio di destinazione d’uso di un bene di investimento immobiliare, in quanto detto bene è adibito, in un primo tempo, ad un uso che non dà diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto e, successivamente, ad un uso che vi dà diritto, prevedano un periodo di rettifica di dieci anni a decorrere dalla prima utilizzazione di tale bene e, pertanto, escludano una rettifica una tantum nel corso di un solo esercizio fiscale. A tale riguardo, la previsione di un periodo di rettifica di almeno cinque anni per i beni d’investimento costituisce un elemento essenziale del sistema di rettifica istituito dalla direttiva 2006/112, in quanto tale sistema consente di evitare inesattezze nel calcolo delle detrazioni nonché vantaggi o svantaggi ingiustificati per il soggetto passivo e mira così a garantire la neutralità dell’imposizione fiscale. (v. punti 29, 30 e dispositivo)
Fiscalità, IVA, Diritto alla detrazione, Conferimento in natura, Distruzione di beni immobili, Nuove costruzioni, Rettifica.
Causa C-234/11 TETS Haskovo AD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «Fiscalità — IVA — Diritto alla detrazione — Conferimento in natura — Distruzione di beni immobili — Nuove costruzioni — Rettifica» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 ottobre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Obiettivo (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. da 185 a 187) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della detrazione dell’imposta – Nozione – Distruzione di un fabbricato e sostituzione con una costruzione più moderna avente la stessa destinazione – Esclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 185, § 1) V. il testo della decisione. (v. punto 31) L’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la distruzione di diversi fabbricati destinati alla produzione di energia e la loro sostituzione con fabbricati più moderni aventi la stessa destinazione non costituiscono un mutamento, intervenuto successivamente alla dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto, degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto effettuata a titolo di imposta pagata a monte, e dunque non comportano l’obbligo di rettificare la suddetta detrazione. La sostituzione di costruzioni vetuste con fabbricati più moderni aventi la stessa destinazione e, di conseguenza, l’impiego di questi ultimi per lo svolgimento di operazioni imponibili a valle non spezzano in alcun modo il legame diretto esistente tra l’acquisto a monte dei fabbricati in questione, da un lato, e le attività economiche realizzate successivamente dal soggetto passivo, dall’altro. L’acquisto degli immobili in questione, e la loro successiva distruzione in vista della loro modernizzazione, possono essere pertanto considerati come una sequenza di operazioni legate tra loro, aventi ad oggetto la realizzazione di operazioni imponibili, al pari dell’acquisto di immobili nuovi e dell’impiego diretto di questi. Tale interpretazione si impone a maggior ragione in una situazione in cui i fabbricati acquisiti sono stati distrutti solo parzialmente, nuovi fabbricati sono stati costruiti sugli stessi terreni, acquistati in precedenza, e alcuni rottami derivanti dalla demolizione dei vecchi fabbricati sono stati rivenduti, dando luogo peraltro ad operazioni imponibili a valle. (v. punti 34-36 e dispositivo) Causa C-234/11 TETS Haskovo AD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «Fiscalità — IVA — Diritto alla detrazione — Conferimento in natura — Distruzione di beni immobili — Nuove costruzioni — Rettifica» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 ottobre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Rettifica della detrazione operata inizialmente — Obiettivo (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. da 185 a 187) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Rettifica della detrazione operata inizialmente — Mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della detrazione dell’imposta — Nozione — Distruzione di un fabbricato e sostituzione con una costruzione più moderna avente la stessa destinazione — Esclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 185, § 1) V. il testo della decisione. (v. punto 31) L’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la distruzione di diversi fabbricati destinati alla produzione di energia e la loro sostituzione con fabbricati più moderni aventi la stessa destinazione non costituiscono un mutamento, intervenuto successivamente alla dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto, degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto effettuata a titolo di imposta pagata a monte, e dunque non comportano l’obbligo di rettificare la suddetta detrazione. La sostituzione di costruzioni vetuste con fabbricati più moderni aventi la stessa destinazione e, di conseguenza, l’impiego di questi ultimi per lo svolgimento di operazioni imponibili a valle non spezzano in alcun modo il legame diretto esistente tra l’acquisto a monte dei fabbricati in questione, da un lato, e le attività economiche realizzate successivamente dal soggetto passivo, dall’altro. L’acquisto degli immobili in questione, e la loro successiva distruzione in vista della loro modernizzazione, possono essere pertanto considerati come una sequenza di operazioni legate tra loro, aventi ad oggetto la realizzazione di operazioni imponibili, al pari dell’acquisto di immobili nuovi e dell’impiego diretto di questi. Tale interpretazione si impone a maggior ragione in una situazione in cui i fabbricati acquisiti sono stati distrutti solo parzialmente, nuovi fabbricati sono stati costruiti sugli stessi terreni, acquistati in precedenza, e alcuni rottami derivanti dalla demolizione dei vecchi fabbricati sono stati rivenduti, dando luogo peraltro ad operazioni imponibili a valle. (v. punti 34-36 e dispositivo)