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Rinvio pregiudiziale, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Nozione di soggetto passivo, Società holding, Detrazione dell’imposta assolta a monte, Spese per prestazioni di servizi di consulenza sostenute ai fini dell’acquisizione di azioni di un’altra società, Intento della società acquirente di fornire servizi di gestione alla società obiettivo, Mancata fornitura di tali servizi, Diritto a detrazione dell’IVA gravante sulle prestazioni assunte.
Causa C-249/17 Ryanair Ltd contro The Revenue Commissioners [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda)] «Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Nozione di soggetto passivo – Società holding – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Spese per prestazioni di servizi di consulenza sostenute ai fini dell’acquisizione di azioni di un’altra società – Intento della società acquirente di fornire servizi di gestione alla società obiettivo – Mancata fornitura di tali servizi – Diritto a detrazione dell’IVA gravante sulle prestazioni assunte» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 ottobre 2018 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetto passivo – Attività economiche – Nozione – Attività economiche preparatorie – Intento di acquisizione da parte di una società della totalità delle azioni di un’altra società ai fini dell’esercizio di un’attività economica – Inclusione – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Spese relative a prestazioni di servizi di consulenza sostenute ai fini dell’acquisizione di azioni – Diritto alla detrazione – Mancata realizzazione dell’attività economica prevista – Irrilevanza (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 4 e 17) Gli articoli 4 e 17 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che conferiscono a una società, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che intenda acquistare la totalità delle azioni di un’altra società, al fine di esercitare un’attività economica consistente nel fornire a quest’ultima prestazioni di servizi di gestione assoggettate all’imposta sul valore aggiunto (IVA), il diritto di detrarre integralmente l’IVA assolta a monte relativa alle spese inerenti a prestazioni di servizi di consulenza sostenute nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto, quand’anche risulti che tale attività economica non è stata realizzata, purché tali spese siano motivate esclusivamente dall’attività economica prevista. (v. punto 32 e dispositivo)