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Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Cessioni successive relative agli stessi beni, Luogo della seconda cessione, Informazione del primo fornitore, Numero di partita IVA, Diritto a detrazione, Legittimo affidamento del soggetto passivo quanto alla sussistenza delle condizioni del diritto a detrazione.
Causa C-628/16 Kreuzmayr GmbH contro Finanzamt Linz (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht) «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Cessioni successive relative agli stessi beni – Luogo della seconda cessione – Informazione del primo fornitore – Numero di partita IVA – Diritto a detrazione – Legittimo affidamento del soggetto passivo quanto alla sussistenza delle condizioni del diritto a detrazione» Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 febbraio 2018 Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Cessioni di beni–Determinazione del luogo della cessione di beni in caso di spedizione o di trasporto–Articolo 32, comma 1, della direttiva 2006/112–Ambito di applicazione–Due cessioni successive di un medesimo bene che hanno dato luogo ad un unico trasporto intracomunitario–Prima cessione–Esclusione–Seconda cessione–Inclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 32, comma 1) Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Detrazione dell’imposta assolta a monte–Nascita e portata del diritto a detrazione–Cessione intracomunitaria di beni–Qualificazione erronea di tale cessione–Acquirente di detti beni che si avvale a torto di un diritto a detrazione–Insussistenza del diritto a detrazione–Principio della tutela del legittimo affidamento–Irrilevanza In circostanze come quelle del procedimento principale, l’articolo 32, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che esso si applica alla seconda di due cessioni successive di un medesimo bene che hanno dato luogo ad un unico trasporto intracomunitario. (v. punto 38, dispositivo 1) Qualora la seconda cessione di una catena di due successive cessioni, comportanti un unico trasporto intracomunitario, costituisca una cessione intracomunitaria, il principio di tutela del legittimo affidamento dev’essere interpretato nel senso che l’acquirente finale, che si è avvalso a torto di un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto a monte, non può detrarre a titolo di imposta sul valore aggiunto a monte, l’imposta sul valore aggiunto versata al fornitore sulla sola base delle fatture trasmesse dall’operatore intermedio che ha conferito alla sua cessione un’erronea qualificazione. L’esercizio del diritto a detrazione dell’IVA è infatti limitato alle sole imposte dovute e non può essere esteso all’IVA indebitamente versata a monte (v., per analogia, sentenza del 14 giugno 2017, Compass Contract Services, C-38/16, EU:C:2017:454, punti 35 e 36). Ne consegue che tale esercizio non si estende all’IVA dovuta esclusivamente in quanto esposta sulla fattura (v., in tal senso, sentenze del 13 dicembre 1989, Genius, C-342/87, EU:C:1989:635, punto 19, nonché del 6 novembre 2003, Karageorgou e a., da C-78/02 a C-80/02, EU:C:2003:604, punto 51). A tal riguardo, va sottolineato che il diritto di avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento si estende a ogni individuo in capo al quale un’autorità amministrativa abbia fatto sorgere fondate speranze a causa di assicurazioni precise che essa gli avrebbe fornito (sentenza del 9 luglio 2015, Salomie e Oltean, C-183/14, EU:C:2015:454, punto 44 nonché la giurisprudenza ivi citata). (v. punti 43, 46, 49, dispositivo 2)
Rinvio pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Rimborso dell’IVA indebitamente versata, Diritto alla detrazione dell’IVA, Modalità, Principi della parità di trattamento e della neutralità fiscale, Principio di effettività, Normativa nazionale che introduce un termine di prescrizione.
Causa C-38/16 Compass Contract Services Limited contro Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs [domanda di pronuncia pregiudizialeproposta dal First-tier Tribunale (Tax Chamber)] «Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Rimborso dell’IVA indebitamente versata – Diritto alla detrazione dell’IVA – Modalità – Principi della parità di trattamento e della neutralità fiscale – Principio di effettività – Normativa nazionale che introduce un termine di prescrizione» Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 giugno 2017 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Modalità di esercizio del diritto a detrazione – Domande di detrazione o di rimborso – Normativa nazionale che introduce una riduzione del termine di prescrizione di detto esercizio – Rispetto dei principi di parità di trattamento, di neutralità fiscale e di effettività – Periodi transitori diversi a seconda dell’oggetto della domanda – Ammissibilità I principi della neutralità fiscale, della parità di trattamento e di effettività non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, nell’ambito della riduzione del termine di prescrizione, da un lato, delle domande di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente versata e, dall’altro, delle domande di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte, prevede periodi transitori differenti, in modo tale che le domande relative a due esercizi contabili di tre mesi sono sottoposte a termini di prescrizione differenti, a seconda che esse abbiano ad oggetto il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente versata o la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte. La domanda di rimborso dell’IVA indebitamente versata rientra nell’ambito del diritto alla ripetizione dell’indebito, il quale, secondo costante giurisprudenza, è inteso a rimediare alle conseguenze dell’incompatibilità dell’imposta con il diritto dell’Unione, neutralizzando l’onere economico che ha indebitamente gravato l’operatore che, in definitiva, l’ha effettivamente sopportata (v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2011, Danfoss e Sauer-Danfoss, C-94/10, EU:C:2011:674, punto 23). Pertanto, si deve rilevare che l’elemento che caratterizza tale diritto al rimborso, e nel quale esso trova origine, è l’esistenza di un versamento indebito alle autorità tributarie, da parte di un soggetto passivo, di una somma a titolo di IVA in violazione del diritto dell’Unione. È proprio il carattere indebito di tale IVA ad essere alla base del diritto alla ripetizione e a garantire, conformemente alle condizioni stabilite dal diritto nazionale di ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, che l’onere economico che deriva da tale versamento venga neutralizzato nei confronti di tale soggetto passivo. Per quanto riguarda, dall’altro lato, la determinazione degli elementi che caratterizzano una domanda di detrazione dell’IVA pagata a monte, occorre rilevare che, mentre il diritto al rimborso dell’IVA indebitamente versata risulta dai principi generali del diritto dell’Unione, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 59 delle conclusioni e come risulta dai punti 29 e 30 della presente sentenza, il diritto alla detrazione dell’IVA pagata a monte è previsto agli articoli 17 e seguenti della sesta direttiva. Pertanto, a differenza dell’elemento che caratterizza il diritto al rimborso dell’IVA indebitamente versata, il diritto alla detrazione dell’IVA, che costituisce un diritto inerente al meccanismo dell’IVA, stabilito dal sistema comune dell’IVA, si fonda sull’esistenza di un’imposta dovuta. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 60 delle conclusioni, tale differenza relativa alla natura dei diritti in questione ed agli obiettivi da essi perseguiti giustifica l’esistenza, per ciascuno di tali due diritti, di regimi giuridici propri, in particolare per quanto riguarda il loro contenuto e le loro condizioni di esercizio, come il termine di prescrizione delle azioni volte a fare valere detti diritti e, più in particolare, la data a partire dalla quale tale termine diventa applicabile. (v. punti 30-32, 36, 38, 46 e dispositivo)