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Rinvio pregiudiziale, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articolo 183, Principio della neutralità fiscale, Detrazione dell’imposta assolta a monte, Rimborso dell’eccedenza di IVA, Procedura di controllo, Ammenda irrogata al soggetto passivo nel corso di una procedura siffatta, Proroga del termine di rimborso, Esclusione del versamento degli interessi di mora.
Causa C-254/16 Glencore Agriculture Hungary Kft. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság (domanda di pronuncia pregiudizialeproposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság) «Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 183 – Principio della neutralità fiscale – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rimborso dell’eccedenza di IVA – Procedura di controllo – Ammenda irrogata al soggetto passivo nel corso di una procedura siffatta – Proroga del termine di rimborso – Esclusione del versamento degli interessi di mora» Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 luglio 2017 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Restituzione dell’eccedenza – Rispetto del principio di neutralità fiscale – Normativa nazionale che prevede il differimento della data del rimborso di detta eccedenza nell’ambito di una procedura di controllo fiscale di irrogazione di un’ammenda al soggetto passivo per mancata cooperazione – Diniego del versamento degli interessi di mora, anche nell’ipotesi di eccessiva durata della suddetta procedura – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 183) Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, ai sensi della quale, quando l’amministrazione tributaria avvia una procedura di verifica fiscale ed è irrogata un’ammenda a un soggetto passivo per mancata cooperazione, la data del rimborso dell’eccedenza di imposta sul valore aggiunto può essere differita sino alla notifica, a tale soggetto passivo, del verbale della suddetta verifica e può essere negato il versamento degli interessi di mora, anche allorché la durata della procedura di verifica fiscale è eccessiva e non è interamente imputabile alla condotta del soggetto passivo. Quando il rimborso al soggetto passivo dell’eccedenza di IVA ha luogo al di là di un termine ragionevole, il principio della neutralità del sistema fiscale dell’IVA richiede che le perdite finanziarie così generate, a svantaggio del soggetto passivo, dall’indisponibilità delle somme di denaro di cui trattasi siano compensate dal pagamento d’interessi di mora (sentenza del 24 ottobre 2013, Rafinăria Steaua Română,C-431/12, EU:C:2013:686, punto 23). Poiché il giudice del rinvio si interroga, a tal riguardo, sull’incidenza della condotta del soggetto passivo, la cui carenza di diligenza nella procedura di verifica fiscale è stata sanzionata con ammende, si deve rilevare che è vero, come fa valere il governo ungherese, che non può essere ammessa una situazione in cui un soggetto passivo che, rifiutando di collaborare con l’amministrazione fiscale e ostacolando, in tal modo, lo svolgimento della procedura di verifica, abbia causato il ritardo del rimborso dell’eccedenza di IVA, possa chiedere il versamento di interessi dovuti al suddetto ritardo. Tuttavia, non possono essere considerate compatibili con le esigenze derivanti dal principio della neutralità fiscale le normative o prassi nazionali ai sensi delle quali il mero fatto che il soggetto passivo sia stato condannato a un’ammenda che sanzioni la sua carenza di diligenza nella verifica fiscale della quale era oggetto consenta all’amministrazione tributaria di prorogare la suddetta verifica per un periodo non giustificato da tale carenza di diligenza, senza dovergli corrispondere interessi di mora. Pertanto, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, si deve valutare, al fine di determinare se sono dovuti interessi di mora e, se del caso, il dies a quo del diritto ai suddetti interessi, la parte della durata della procedura di verifica fiscale che è imputabile alla condotta del soggetto passivo. (v. punti 22, 26-28, 36 e dispositivo)
Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto, Rimborso dell’eccedenza di IVA mediante compensazione, Annullamento degli avvisi di compensazione, Obbligo di pagare gli interessi di mora al soggetto passivo.
Causa C-431/12 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală contro SC Rafinăria Steaua Română SA (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) «Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Rimborso dell’eccedenza di IVA mediante compensazione — Annullamento degli avvisi di compensazione — Obbligo di pagare gli interessi di mora al soggetto passivo» Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 24 ottobre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Restituzione dell’eccedenza – Normativa nazionale che esclude il rimborso successivamente annullata da una decisione giudiziale – Interessi di mora non dovuti per il periodo di validità di tale normativa – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 183) L’articolo 183 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un soggetto passivo che abbia chiesto il rimborso dell’eccedenza dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte sull’imposta sul valore aggiunto di cui è debitore non possa ottenere dall’amministrazione tributaria di uno Stato membro gli interessi di mora su un rimborso effettuato tardivamente da tale amministrazione, per un periodo in cui erano in vigore atti amministrativi che escludevano il rimborso e che sono stati in seguito annullati con decisione giudiziale. Infatti, se l’attuazione del diritto al rimborso dell’eccedenza dell’imposta sul valore aggiunto, prevista dall’articolo 183 di tale direttiva, ricade, in linea di principio, nella sfera dell’autonomia procedurale degli Stati membri, resta il fatto che tale autonomia è inquadrata nei principi di equivalenza e di effettività. A tale riguardo, qualora il rimborso al soggetto passivo dell’eccedenza di imposta sul valore aggiunto avvenga oltre un termine ragionevole, il principio della neutralità del sistema fiscale di tale imposta richiede che le perdite finanziarie così generate, a svantaggio del soggetto passivo, dall’indisponibilità delle somme di denaro di cui trattasi, siano compensate dal pagamento d’interessi di mora. Peraltro, dal punto di vista del soggetto passivo, il motivo per cui il rimborso dell’eccedenza dell’imposta sul valore aggiunto sia avvenuto tardivamente è irrilevante. In tale contesto non esistono differenze rilevanti tra un rimborso tardivo dovuto ad un trattamento amministrativo della domanda eccedente i termini e un rimborso tardivo avvenuto a seguito di atti amministrativi che escludono illegittimamente il rimborso e che sono successivamente annullati con decisione giudiziale. (v. punti 20, 23, 25, 26 e dispositivo) Causa C-431/12 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală contro SC Rafinăria Steaua Română SA (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) «Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Rimborso dell’eccedenza di IVA mediante compensazione — Annullamento degli avvisi di compensazione — Obbligo di pagare gli interessi di mora al soggetto passivo» Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 24 ottobre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Restituzione dell’eccedenza — Normativa nazionale che esclude il rimborso successivamente annullata da una decisione giudiziale — Interessi di mora non dovuti per il periodo di validità di tale normativa — Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 183) L’articolo 183 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un soggetto passivo che abbia chiesto il rimborso dell’eccedenza dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte sull’imposta sul valore aggiunto di cui è debitore non possa ottenere dall’amministrazione tributaria di uno Stato membro gli interessi di mora su un rimborso effettuato tardivamente da tale amministrazione, per un periodo in cui erano in vigore atti amministrativi che escludevano il rimborso e che sono stati in seguito annullati con decisione giudiziale. Infatti, se l’attuazione del diritto al rimborso dell’eccedenza dell’imposta sul valore aggiunto, prevista dall’articolo 183 di tale direttiva, ricade, in linea di principio, nella sfera dell’autonomia procedurale degli Stati membri, resta il fatto che tale autonomia è inquadrata nei principi di equivalenza e di effettività. A tale riguardo, qualora il rimborso al soggetto passivo dell’eccedenza di imposta sul valore aggiunto avvenga oltre un termine ragionevole, il principio della neutralità del sistema fiscale di tale imposta richiede che le perdite finanziarie così generate, a svantaggio del soggetto passivo, dall’indisponibilità delle somme di denaro di cui trattasi, siano compensate dal pagamento d’interessi di mora. Peraltro, dal punto di vista del soggetto passivo, il motivo per cui il rimborso dell’eccedenza dell’imposta sul valore aggiunto sia avvenuto tardivamente è irrilevante. In tale contesto non esistono differenze rilevanti tra un rimborso tardivo dovuto ad un trattamento amministrativo della domanda eccedente i termini e un rimborso tardivo avvenuto a seguito di atti amministrativi che escludono illegittimamente il rimborso e che sono successivamente annullati con decisione giudiziale. (v. punti 20, 23, 25, 26 e dispositivo)