Documents - 8 cited in "Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 maggio 2017. «Latvijas Dzelzceļš» VAS contro Valsts ieņēmumu dienests. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa Administratīvo lietu departaments. Rinvio pregiudiziale – Codice doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articoli 94, paragrafo 1, e 96 – Regime del transito comunitario esterno – Responsabilità dell’obbligato principale – Articoli 203, 204 e 206, paragrafo 1 – Nascita dell’obbligazione doganale – Sottrazione al controllo doganale – Inadempimento di uno degli obblighi derivanti dall’utilizzazione di un regime doganale – Distruzione totale o perdita irrimediabile della merce per una causa inerente alla sua stessa natura o per un caso fortuito o di forza maggiore – Articolo 213 – Pagamento in solido dell’obbligazione doganale – Direttiva 2006/112/CE – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Articolo 2, paragrafo 1, e articoli 70 e 71 – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta – Articoli 201, 202 e 205 – Soggetti obbligati al pagamento dell’imposta – Constatazione della mancanza di merce da parte dell’ufficio doganale di destinazione – Dispositivo di scarico inferiore del carro cisterna non chiuso correttamente o danneggiato. Causa C-154/16."

Rinvio pregiudiziale, Codice doganale comunitario, Regolamento (CEE) n. 2913/92, Articoli 94, paragrafo 1, e 96, Regime del transito comunitario esterno, Responsabilità dell’obbligato principale, Articoli 203, 204 e 206, paragrafo 1, Nascita dell’obbligazione doganale, Sottrazione al controllo doganale, Inadempimento di uno degli obblighi derivanti dall’utilizzazione di un regime doganale, Distruzione totale o perdita irrimediabile della merce per una causa inerente alla sua stessa natura o per un caso fortuito o di forza maggiore, Articolo 213, Pagamento in solido dell’obbligazione doganale, Direttiva 2006/112/CE, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Articolo 2, paragrafo 1, e articoli 70 e 71, Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta, Articoli 201, 202 e 205, Soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, Constatazione della mancanza di merce da parte dell’ufficio doganale di destinazione, Dispositivo di scarico inferiore del carro cisterna non chiuso correttamente o danneggiato.
Causa C-154/16 «Latvijas Dzelzceļš» VAS contro Valsts ieņēmumu dienests (domanda di pronuncia pregiudizialeproposta dall’Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments) «Rinvio pregiudiziale – Codice doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articoli 94, paragrafo 1, e 96 – Regime del transito comunitario esterno – Responsabilità dell’obbligato principale – Articoli 203, 204 e 206, paragrafo 1 – Nascita dell’obbligazione doganale – Sottrazione al controllo doganale – Inadempimento di uno degli obblighi derivanti dall’utilizzazione di un regime doganale – Distruzione totale o perdita irrimediabile della merce per una causa inerente alla sua stessa natura o per un caso fortuito o di forza maggiore – Articolo 213 – Pagamento in solido dell’obbligazione doganale – Direttiva 2006/112/CE – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Articolo 2, paragrafo 1, e articoli 70 e 71 – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta – Articoli 201, 202 e 205 – Soggetti obbligati al pagamento dell’imposta – Constatazione della mancanza di merce da parte dell’ufficio doganale di destinazione – Dispositivo di scarico inferiore del carro cisterna non chiuso correttamente o danneggiato» Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 maggio 2017 Unione doganale–Nascita di un’obbligazione doganale all’importazione a seguito della sottrazione alla vigilanza doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione–Portata–Merce vincolata al regime del transito comunitario–Mancata presentazione del volume totale di detta merce all’ufficio doganale a causa della distruzione totale o della perdita irrimediabile di una parte di tale merce–Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, art. 203, § 1) Unione doganale–Nascita di un’obbligazione doganale a seguito dell’inadempienza di uno degli obblighi collegati al regime del transito esterno–Portata–Merce vincolata al regime del transito comunitario–Mancata presentazione del volume totale di detta merce all’ufficio doganale a causa della distruzione totale o della perdita irrimediabile di una parte di tale merce–Inclusione–Presupposti–Assenza di forza maggiore o caso fortuito–Verifica incombente al giudice nazionale [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, artt. 204, § 1, a), e 206, § 1] Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta–Importazioni di beni–Distruzione totale o perdita irrimediabile di una parte di una merce vincolata al regime del transito comunitario–Assimilazione allo svincolo della merce da tale regime–Insussistenza [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 2, § 1, d), 70 e 71] Unione doganale–Regime di transito esterno–Obbligo di presentare in dogana merci intatte all’ufficio doganale di destinazione–Inosservanza di tale obbligo da parte dello spedizioniere–Obbligato principale responsabile del pagamento dell’obbligazione doganale [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, artt. 96, §§ 1, a), e 2 e 204, §§ 1, a), e 3] Unione doganale–Regime di transito esterno–Obbligo di presentare in dogana merci intatte all’ufficio doganale di destinazione–Inosservanza di tale obbligo da parte dell’obbligato principale e dello spedizioniere delle merci–Obbligato principale e spedizioniere parallelamente responsabili dell’obbligazione doganale–Obbligo dell’autorità doganale di uno Stato membro di attivare la responsabilità in solido dello spedizioniere–Insussistenza [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, artt. 96, §§ 1, a), e 2, 204, § 1, e 213] L’articolo 203, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione non si applica nel caso in cui il volume totale della merce vincolata al regime del transito comunitario esterno non sia stato presentato all’ufficio doganale di destinazione previsto nell’ambito di tale regime, a causa della distruzione totale o della perdita irrimediabile, adeguatamente dimostrata, di una parte di tale merce. Tuttavia, l’applicazione dell’articolo 203, paragrafo 1, del codice doganale è giustificata quando la scomparsa della merce presenta un rischio che la stessa sia immessa, senza essere sdoganata, nel circuito economico dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 20 gennaio 2005, Honeywell Aerospace, C-300/03, EU:C:2005:43, punto 20, nonché del 15 maggio 2014, X, C-480/12, EU:C:2014:329, punti 35 e 36). Orbene, tali ipotesi non ricorre nel caso della scomparsa di una merce dovuta alla sua distruzione totale o alla sua perdita irrimediabile, definita, quest’ultima, ai sensi dell’articolo 206, paragrafo 1, secondo comma, del codice doganale, come l’impossibilità per chiunque di utilizzare la merce, in caso di perdita di un liquido, quale il solvente del procedimento principale, da una cisterna durante il trasporto dello stesso. Infatti, una merce non più esistente o inutilizzabile da chiunque non può, per questo solo motivo, essere immessa nel circuito economico dell’Unione. (v. punti 48-50, dispositivo 1) L’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, deve essere interpretato nel senso che, quando il volume totale della merce vincolata al regime del transito comunitario esterno non è stato presentato all’ufficio doganale di destinazione previsto nell’ambito di tale regime a causa della distruzione totale o della perdita irrimediabile, adeguatamente dimostrata, di una parte di tale merce, detta situazione, che costituisce inadempienza di uno degli obblighi collegati a tale regime, ossia quello di presentare una merce intatta all’ufficio doganale di destinazione, fa sorgere, in linea di principio, un’obbligazione doganale all’importazione per la parte della merce che non è stata presentata a tale ufficio. Spetta al giudice nazionale verificare se una circostanza quale il danneggiamento di un dispositivo di scarico soddisfi, nel caso di specie, i criteri che caratterizzano le nozioni di «forza maggiore» e di «caso fortuito», ai sensi dell’articolo 206, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, ossia se risulti anomala per un operatore attivo nell’ambito del trasporto delle sostanze liquide e estranea a quest’ultimo, e se le sue conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso. Nell’ambito di tale verifica, detto giudice deve in particolare prendere in considerazione il rispetto, da parte degli operatori come l’obbligato principale e lo spedizioniere, delle norme e dei requisiti in vigore relativamente allo stato tecnico delle cisterne e alla sicurezza del trasporto di sostanze liquidi quali un solvente. (v. punto 65, dispositivo 2) L’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), nonché gli articoli 70 e 71 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che tale imposta non è dovuta per la parte totalmente distrutta o irrimediabilmente persa di una merce vincolata al regime del transito comunitario esterno. Da tali disposizioni risulta che la distruzione totale o la perdita irrimediabile di una merce vincolata al regime del transito comunitario esterno possono far sorgere il fatto generatore e l’esigibilità dell’IVA soltanto quando possono essere assimilate allo svincolo di una tale merce da detto regime. A tal riguardo, si deve osservare che l’IVA, essendo per sua natura un’imposta sul consumo, si applica ai beni e ai servizi che entrano nel circuito economico dell’Unione e possono essere oggetto di consumo (v., in tal senso, sentenze del 7 novembre 2013, Tulică e Plavoşin, C-249/12 e C-250/12, EU:C:2013:722, punto 35, nonché del 2 giugno 2016, Eurogate Distribution e DHL Hub Leipzig, C-226/14 e C-228/14, EU:C:2016:405, punto 65). Pertanto, lo svincolo di una merce dal regime del transito comunitario esterno, che fa sorgere il fatto generatore e l’esigibilità dell’IVA, deve essere inteso come finalizzato all’immissione di tale merce nel circuito economico dell’Unione, il che è escluso nel caso di una merce inesistente o inutilizzabile per chiunque (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2010, Dansk Transport og Logistik, C-230/08, EU:C:2010:231, punti 93 e 96). Di conseguenza, una merce totalmente distrutta o irrimediabilmente persa mentre era vincolata al regime del transito comunitario esterno, poiché non può essere ammessa nel circuito economico dell’Unione e, pertanto, svincolata da tale regime, non può essere considerata «importata», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA, né può essere assoggettata all’IVA a tale titolo. (v. punti 68-72, dispositivo 3) Il combinato disposto dell’articolo 96, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, deve essere interpretato nel senso che l’obbligato principale è responsabile del pagamento dell’obbligazione doganale sorta relativamente a una merce vincolata al regime del transito comunitario esterno, anche se lo spedizioniere non ha adempiuto le obbligazioni a lui incombenti in virtù dell’articolo 96, paragrafo 2, di tale regolamento, segnatamente quella di presentare tale merce intatta all’ufficio doganale di destinazione, nel termine fissato. (v. punto 82, dispositivo 4) L’articolo 96, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, l’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, nonché l’articolo 213 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, devono essere interpretati nel senso che l’autorità doganale di uno Stato membro non è obbligata ad attivare la responsabilità solidale dello spedizioniere che, parallelamente all’obbligato principale, deve essere considerato responsabile dell’obbligazione doganale. A tal riguardo, la Corte ha precisato che il meccanismo della solidarietà previsto all’articolo 213 di tale codice costituisce uno strumento giuridico supplementare messo a disposizione delle autorità nazionali al fine di rafforzare l’efficacia della loro azione in materia di recupero dell’obbligazione doganale e di tutela delle risorse proprie dell’Unione (sentenza del 17 febbraio 2011, Berel e a., C-78/10, EU:C:2011:93, punto 48). (v. punti 88, 91, dispositivo 5)
Codice doganale comunitario, Ambito di applicazione degli articoli 203 e 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92, Regime di transito esterno, Sorgere dell’obbligazione doganale a causa dell’inadempienza di un obbligo, Presentazione tardiva delle merci all’ufficio di destinazione, Sesta direttiva IVA, Articolo 10, paragrafo 3, Connessione tra il sorgere dell’obbligazione doganale e quello dell’IVA, Nozione di operazioni imponibili.
Causa C-480/12 Minister van Financiën contro X BV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Codice doganale comunitario — Ambito di applicazione degli articoli 203 e 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 — Regime di transito esterno — Sorgere dell’obbligazione doganale a causa dell’inadempienza di un obbligo — Presentazione tardiva delle merci all’ufficio di destinazione — Sesta direttiva IVA — Articolo 10, paragrafo 3 — Connessione tra il sorgere dell’obbligazione doganale e quello dell’IVA — Nozione di operazioni imponibili» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 maggio 2014 Unione doganale – Sorgere di un’obbligazione doganale a seguito dell’inadempienza di un obbligo relativo all’utilizzazione del regime doganale in questione – Inosservanze senza conseguenze sul corretto funzionamento del regime doganale – Portata – Mancato rispetto del termine di presentazione delle merci – Mancanza di un termine ragionevole – Esclusione [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, artt. 203 e 204; regolamento della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2002, artt. 356 e 859, punto 2, c)] Unione doganale – Sorgere di un’obbligazione doganale a seguito dell’inadempienza di un obbligo relativo all’utilizzazione del regime doganale in questione – Inosservanze senza conseguenze sul corretto funzionamento del regime doganale – Portata – Mancato rispetto del termine di presentazione delle merci – Esclusione – Carenza di informazioni relative alle cause del superamento del termine o al luogo delle merci – Irrilevanza [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, artt. 203 e 204; regolamento della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2002, artt. 356 e 859, punto 2, c)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Cessione di beni – Nozione – Vendita di merci svincolate dai regimi doganali – Inclusione – Obbligazione doganale sorta esclusivamente in forza dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92 – Irrilevanza (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, art. 204; direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 2004/66, artt. 2 e 7, § 3, comma 1) Gli articoli 203 e 204 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 648/2005, in combinato disposto con l’articolo 859, punto 2, lettera c), del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 444/2002, devono essere interpretati nel senso che il mero superamento del termine di presentazione fissato in conformità dell’articolo 356, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93, così come modificato, non conduce ad un’obbligazione doganale per sottrazione delle merci considerate al controllo doganale ai sensi dell’articolo 203 del regolamento n. 2913/92, così come modificato, bensì ad un’obbligazione doganale che trova fondamento nell’articolo 204 di quest’ultimo regolamento. Gli articoli 203 e 204 del regolamento n. 2913/92, infatti, hanno sfere di applicazione distinte. Mentre il primo articolo riguarda i comportamenti che hanno come risultato una sottrazione della merce al controllo doganale, il secondo concerne inadempimenti degli obblighi e inosservanze di modalità legate ai vari regimi doganali privi di effetti sul controllo doganale. Dal testo dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92 risulta dunque che tale disposizione si applica soltanto nei casi che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 203 dello stesso regolamento. A tal riguardo, conformemente all’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2913/92, un’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito all’inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all’importazione, dall’utilizzazione del regime doganale al quale è stata vincolata, sempre che non si constati che tale inosservanza non ha avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento di tale regime. Qualsiasi caso non rientrante in detta eccezione ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92. Tuttavia, l’articolo 859, punto 2, lettera c), del regolamento n. 2454/93 prevede espressamente che, quando il termine fissato conformemente all’articolo 356 di tale regolamento non è stato rispettato e la presentazione tardiva della merce non può essere giustificata ai sensi del paragrafo 3 di quest’ultimo articolo, il superamento del termine di presentazione è considerato privo di conseguenze pratiche sul corretto funzionamento del deposito temporaneo o del regime doganale considerato, qualora la merce sia stata comunque presentata all’ufficio di destinazione entro un termine ragionevole. (v. punti 31, 32, 39, 41, 45, dispositivo 1) L’articolo 204 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 648/2005, in combinato disposto con l’articolo 859, punto 2, lettera c), del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 444/2002, deve essere interpretato nel senso che non è necessario, per il sorgere di un’obbligazione doganale ai sensi del predetto articolo 204, che gli interessati forniscano alle autorità doganali informazioni riguardo alle cause del superamento del termine fissato conformemente all’articolo 356 del regolamento n. 2454/93, così come modificato, o al luogo in cui si trovavano le merci considerate durante il periodo che è trascorso tra la scadenza del predetto termine e l’effettiva presentazione di tali merci all’ufficio doganale di destinazione. Infatti, quando le merci vengono presentate all’ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine impartito dall’ufficio di partenza e il mancato rispetto del termine è dovuto a circostanze debitamente comprovate e accettate dall’ufficio di destinazione, non imputabili al trasportatore o all’obbligato principale, si considera che quest’ultimo abbia rispettato il termine fissato. (v. punti 43, 45, dispositivo 1) L’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2004/66, deve essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto è dovuta allorché le merci considerate sono svincolate dai regimi doganali previsti da tale articolo, anche se tale obbligazione doganale sia sorta esclusivamente in forza dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 648/2005. Infatti, laddove siffatte merci fossero già svincolate da tali regimi alla data della loro riesportazione a motivo del sorgere di un’obbligazione doganale, si dovrebbe considerare che esse siano state oggetto di un’«importazione» ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della sesta direttiva. Orbene, ai sensi di detto articolo 2 sono soggette in particolare all’imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni. (v. punti 47, 54, 55, dispositivo 2) Causa C-480/12 Minister van Financiën contro X BV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Codice doganale comunitario — Ambito di applicazione degli articoli 203 e 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 — Regime di transito esterno — Sorgere dell’obbligazione doganale a causa dell’inadempienza di un obbligo — Presentazione tardiva delle merci all’ufficio di destinazione — Sesta direttiva IVA — Articolo 10, paragrafo 3 — Connessione tra il sorgere dell’obbligazione doganale e quello dell’IVA — Nozione di operazioni imponibili» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 maggio 2014 Unione doganale — Sorgere di un’obbligazione doganale a seguito dell’inadempienza di un obbligo relativo all’utilizzazione del regime doganale in questione — Inosservanze senza conseguenze sul corretto funzionamento del regime doganale — Portata — Mancato rispetto del termine di presentazione delle merci — Mancanza di un termine ragionevole — Esclusione [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, artt. 203 e 204; regolamento della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2002, artt. 356 e 859, punto 2, c)] Unione doganale — Sorgere di un’obbligazione doganale a seguito dell’inadempienza di un obbligo relativo all’utilizzazione del regime doganale in questione — Inosservanze senza conseguenze sul corretto funzionamento del regime doganale — Portata — Mancato rispetto del termine di presentazione delle merci — Esclusione — Carenza di informazioni relative alle cause del superamento del termine o al luogo delle merci — Irrilevanza [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, artt. 203 e 204; regolamento della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2002, artt. 356 e 859, punto 2, c)] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Cessione di beni — Nozione — Vendita di merci svincolate dai regimi doganali — Inclusione — Obbligazione doganale sorta esclusivamente in forza dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92 — Irrilevanza (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, art. 204; direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 2004/66, artt. 2 e 7, § 3, comma 1) Gli articoli 203 e 204 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 648/2005, in combinato disposto con l’articolo 859, punto 2, lettera c), del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 444/2002, devono essere interpretati nel senso che il mero superamento del termine di presentazione fissato in conformità dell’articolo 356, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93, così come modificato, non conduce ad un’obbligazione doganale per sottrazione delle merci considerate al controllo doganale ai sensi dell’articolo 203 del regolamento n. 2913/92, così come modificato, bensì ad un’obbligazione doganale che trova fondamento nell’articolo 204 di quest’ultimo regolamento. Gli articoli 203 e 204 del regolamento n. 2913/92, infatti, hanno sfere di applicazione distinte. Mentre il primo articolo riguarda i comportamenti che hanno come risultato una sottrazione della merce al controllo doganale, il secondo concerne inadempimenti degli obblighi e inosservanze di modalità legate ai vari regimi doganali privi di effetti sul controllo doganale. Dal testo dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92 risulta dunque che tale disposizione si applica soltanto nei casi che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 203 dello stesso regolamento. A tal riguardo, conformemente all’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2913/92, un’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito all’inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all’importazione, dall’utilizzazione del regime doganale al quale è stata vincolata, sempre che non si constati che tale inosservanza non ha avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento di tale regime. Qualsiasi caso non rientrante in detta eccezione ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92. Tuttavia, l’articolo 859, punto 2, lettera c), del regolamento n. 2454/93 prevede espressamente che, quando il termine fissato conformemente all’articolo 356 di tale regolamento non è stato rispettato e la presentazione tardiva della merce non può essere giustificata ai sensi del paragrafo 3 di quest’ultimo articolo, il superamento del termine di presentazione è considerato privo di conseguenze pratiche sul corretto funzionamento del deposito temporaneo o del regime doganale considerato, qualora la merce sia stata comunque presentata all’ufficio di destinazione entro un termine ragionevole. (v. punti 31, 32, 39, 41, 45, dispositivo 1) L’articolo 204 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 648/2005, in combinato disposto con l’articolo 859, punto 2, lettera c), del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 444/2002, deve essere interpretato nel senso che non è necessario, per il sorgere di un’obbligazione doganale ai sensi del predetto articolo 204, che gli interessati forniscano alle autorità doganali informazioni riguardo alle cause del superamento del termine fissato conformemente all’articolo 356 del regolamento n. 2454/93, così come modificato, o al luogo in cui si trovavano le merci considerate durante il periodo che è trascorso tra la scadenza del predetto termine e l’effettiva presentazione di tali merci all’ufficio doganale di destinazione. Infatti, quando le merci vengono presentate all’ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine impartito dall’ufficio di partenza e il mancato rispetto del termine è dovuto a circostanze debitamente comprovate e accettate dall’ufficio di destinazione, non imputabili al trasportatore o all’obbligato principale, si considera che quest’ultimo abbia rispettato il termine fissato. (v. punti 43, 45, dispositivo 1) L’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2004/66, deve essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto è dovuta allorché le merci considerate sono svincolate dai regimi doganali previsti da tale articolo, anche se tale obbligazione doganale sia sorta esclusivamente in forza dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 648/2005. Infatti, laddove siffatte merci fossero già svincolate da tali regimi alla data della loro riesportazione a motivo del sorgere di un’obbligazione doganale, si dovrebbe considerare che esse siano state oggetto di un’«importazione» ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della sesta direttiva. Orbene, ai sensi di detto articolo 2 sono soggette in particolare all’imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni. (v. punti 47, 54, 55, dispositivo 2)
Fiscalità, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articoli 73 e 78, Transazioni immobiliari effettuate da persone fisiche, Qualificazione di tali transazioni come operazioni imponibili, Determinazione dell’IVA dovuta in mancanza di menzioni ad essa relative in occasione della stipula del contratto, Sussistenza o assenza della possibilità per il fornitore di recuperare l’IVA presso l’acquirente, Conseguenze.
Cause riunite C-249/12 e C-250/12 Corina-Hrisi Tulică contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor e Călin Ion Plavoşin contro Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş – Serviciul Soluţionare Contestaţii e Activitatea de Inspecţie Fiscală – Serviciul de Inspecţie Fiscală Timiş (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 73 e 78 — Transazioni immobiliari effettuate da persone fisiche — Qualificazione di tali transazioni come operazioni imponibili — Determinazione dell’IVA dovuta in mancanza di menzioni ad essa relative in occasione della stipula del contratto — Sussistenza o assenza della possibilità per il fornitore di recuperare l’IVA presso l’acquirente — Conseguenze» Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 novembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Cessioni di beni e prestazioni di servizi – Determinazione della base imponibile nel caso di un contratto stipulato per un prezzo che non menziona l’imposta sul valore aggiunto – Possibilità per il soggetto passivo di recuperare presso l’altro contraente l’imposta richiesta dall’amministrazione tributaria – Rilevanza (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 73 e 78) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Obiettivi ed economia – Lotta contro la frode, l’evasione fiscale ed eventuali abusi – Rispetto del principio di proporzionalità (Direttiva del Consiglio 2006/112) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ed in particolare i suoi articoli 73 e 78, deve essere interpretata nel senso che, qualora le parti abbiano stabilito il prezzo di un bene senza menzionare nulla riguardo all’imposta sul valore aggiunto e il fornitore di tale bene sia la persona tenuta a versare l’imposta dovuta sull’operazione imponibile, il prezzo pattuito, nel caso in cui il fornitore non abbia la possibilità di recuperare dall’acquirente l’imposta sul valore aggiunto riscossa dall’amministrazione tributaria, deve essere considerato come già comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto. Ciò non avverrebbe, invece, qualora il fornitore avesse, secondo il diritto nazionale, la possibilità di aggiungere al prezzo concordato un supplemento pari all’imposta applicabile all’operazione e di recuperare quest’ultimo presso l’acquirente del bene. (v. punti 37, 43 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punti 41, 42) Cause riunite C-249/12 e C-250/12 Corina-Hrisi Tulică contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor e Călin Ion Plavoşin contro Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş – Serviciul Soluţionare Contestaţii e Activitatea de Inspecţie Fiscală – Serviciul de Inspecţie Fiscală Timiş (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 73 e 78 — Transazioni immobiliari effettuate da persone fisiche — Qualificazione di tali transazioni come operazioni imponibili — Determinazione dell’IVA dovuta in mancanza di menzioni ad essa relative in occasione della stipula del contratto — Sussistenza o assenza della possibilità per il fornitore di recuperare l’IVA presso l’acquirente — Conseguenze» Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 novembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Cessioni di beni e prestazioni di servizi — Determinazione della base imponibile nel caso di un contratto stipulato per un prezzo che non menziona l’imposta sul valore aggiunto — Possibilità per il soggetto passivo di recuperare presso l’altro contraente l’imposta richiesta dall’amministrazione tributaria — Rilevanza (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 73 e 78) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Obiettivi ed economia — Lotta contro la frode, l’evasione fiscale ed eventuali abusi — Rispetto del principio di proporzionalità (Direttiva del Consiglio 2006/112) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ed in particolare i suoi articoli 73 e 78, deve essere interpretata nel senso che, qualora le parti abbiano stabilito il prezzo di un bene senza menzionare nulla riguardo all’imposta sul valore aggiunto e il fornitore di tale bene sia la persona tenuta a versare l’imposta dovuta sull’operazione imponibile, il prezzo pattuito, nel caso in cui il fornitore non abbia la possibilità di recuperare dall’acquirente l’imposta sul valore aggiunto riscossa dall’amministrazione tributaria, deve essere considerato come già comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto. Ciò non avverrebbe, invece, qualora il fornitore avesse, secondo il diritto nazionale, la possibilità di aggiungere al prezzo concordato un supplemento pari all’imposta applicabile all’operazione e di recuperare quest’ultimo presso l’acquirente del bene. (v. punti 37, 43 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punti 41, 42)
Codice doganale comunitario, Artt. 202, 215, nn. 1 e 3, 217, n. 1, e 233, primo comma, lett. d), Nozione di merci "sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate", Regolamento di applicazione del codice doganale, Art. 867 bis, Direttiva 92/12/CEE, Artt. 5, nn. 1 e 2, 6, 7, n. 1, 8 e 9, Sesta direttiva IVA, Artt. 7, 10, n. 3, e 16, n. 1, Introduzione irregolare di merci -Trasporto di merci accompagnate da un carnet TIR, Sequestro e distruzione, Determinazione dello Stato membro in cui sorge l’obbligazione doganale e diventano esigibili i diritti di accisa, nonché l’IVA, Estinzione delle obbligazioni doganali e tributarie.
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Unione doganale — Estinzione dell’obbligazione doganale — Merci sequestrate all’atto della loro introduzione irregolare e contemporaneamente o successivamente confiscate — Nozione — Merci trattenute all’atto della loro introduzione nel territorio doganale comunitario e contemporaneamente o successivamente distrutte — Inclusione [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 233, primo comma, lett. d)] 2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Accisa — Direttiva 92/12 — Merci sequestrate all’atto della loro introduzione nel territorio della Comunità e contemporaneamente o successivamente distrutte — Mancato verificarsi del fatto generatore dell’accisa — Merci sequestrate dopo la loro introduzione irregolare e contemporaneamente o successivamente distrutte — Verificarsi del fatto generatore dell’accisa ed esigibilità dell’accisa [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 84, n. 1, lett. a), e 98; regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 867 bis; direttiva del Consiglio 92/12, artt. 5, nn. 1, terzo comma, e 2, primo comma, e 6, n. 1, lett. c)] 3. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Imposta all’importazione — Merci sequestrate all’atto della loro introduzione nel territorio della Comunità e contemporaneamente o successivamente distrutte — Mancato verificarsi del fatto generatore dell’imposta — Merci sequestrate dopo la loro introduzione irregolare e contemporaneamente o successivamente distrutte — Verificarsi del fatto generatore dell’imposta ed esigibilità dell’imposta [Regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 867 bis; direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 2, 7, 10, n. 3, secondo comma, e 16, n. 1, titolo B, lett. c)] 4. Unione doganale — Obbligazione doganale — Imposta sul valore aggiunto — Accisa — Direttiva 92/12 — Stato membro competente per la riscossione (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 202, 215, nn. 1 e 3, e 217; direttive del Consiglio 77/388, artt. 7, n. 2, e 10, n. 3, e 92/12, artt. 6, n. 1, e 7, n. 1) Massima 1. Le situazioni nelle quali le merci che vengono trattenute all’atto della loro introduzione nel territorio doganale comunitario dalle autorità doganali e tributarie locali nella zona nella quale si trova il primo ufficio doganale situato alla frontiera esterna della Comunità e che vengono contemporaneamente o successivamente distrutte dalle dette autorità, dopo essere rimaste sempre in loro possesso, rientrano nella nozione di merci «sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate» di cui all’art. 233, primo comma, lett. d), del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, nella versione modificata dal regolamento n. 955/1999, con la conseguenza che l’obbligazione doganale si estingue in forza di tale disposizione. (v. punto 66, dispositivo 1) 2. Gli artt. 5, n. 1, terzo comma, e 6, n. 1, della direttiva 92/12, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva 96/99, devono essere interpretati nel senso che merci sequestrate da autorità doganali e tributarie locali all’atto della loro introduzione nel territorio della Comunità e contemporaneamente o successivamente distrutte da tali autorità, senza aver mai cessato di essere in loro possesso, debbono considerarsi non importate nella Comunità, con la conseguenza che il fatto generatore dell’accisa non sorge nei loro confronti. Le merci sequestrate dopo la loro irregolare introduzione in tale territorio, cioè a partire dal momento in cui hanno lasciato la zona nella quale si trova il primo ufficio doganale ubicato all’interno del detto territorio, e contemporaneamente o successivamente distrutte dalle dette autorità senza aver mai cessato di essere in loro possesso, non debbono considerarsi «in sospensione dei diritti di accisa», ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5, n. 2, primo comma, e 6, n. 1, lett. c), della detta direttiva nonché degli artt. 84, n. 1, lett. a), e 98 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 955/99, e dell’art. 867 bis del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1662/1999, con la conseguenza che il fatto generatore dell’accisa su tali merci si verifica e quindi diventa esigibile l’accisa sulle medesime. (v. punto 86, dispositivo 2) 3. Gli artt. 2, punto 2, 7 e 10, n. 3, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 1999/85, devono essere interpretati nel senso che le merci sequestrate dalle autorità doganali e tributarie locali all’atto della loro introduzione nel territorio della Comunità e contemporaneamente o successivamente da esse distrutte, senza aver mai cessato di essere in loro possesso, debbono considerarsi non importate nella Comunità, con la conseguenza che nei loro confronti non si è verificato il fatto generatore dell’imposta sul valore aggiunto e tale imposta non diventa pertanto esigibile. Tuttavia, il combinato disposto degli artt. 10, n. 3, secondo comma, e 16, n. 1, parte B, lett. c), della detta direttiva nonché dell’art. 867 bis del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 1662/1999, debbono essere interpretati nel senso che, per le merci sequestrate dalle dette autorità dopo la loro irregolare introduzione nel detto territorio, cioè a partire dal momento in cui hanno lasciato la zona nella quale si trova il primo ufficio doganale ubicato all’interno del detto territorio, e contemporaneamente o successivamente distrutte dalle predette autorità senza aver mai cessato di essere in loro possesso, il fatto generatore dell’imposta sul valore aggiunto si verifica e tale imposta diventa esigibile anche se le merci di cui trattasi vengono successivamente assoggettate ad un regime doganale. (v. punto 99, dispositivo 3) 4. Gli artt. 202, 215, nn. 1 e 3, e 217 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 955/1999, nonché gli artt. 7, n. 2, e 10, n. 3, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 1999/85, devono essere interpretati nel senso che sono le autorità dello Stato membro situato alla frontiera esterna della Comunità attraverso la quale sono state irregolarmente introdotte merci nel territorio doganale comunitario ad avere la competenza a riscuotere l’obbligazione doganale e l’imposta sul valore aggiunto, e ciò anche se tali merci sono state successivamente instradate in un altro Stato membro dove sono state scoperte e quindi sequestrate. Gli artt. 6, n. 1, e 7, n. 1, della direttiva 92/12, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva 96/99, devono essere interpretati nel senso che le autorità di quest’ultimo Stato membro sono competenti a riscuotere i diritti di accisa, sempreché tali merci siano detenute a fini commerciali. Spetta al giudice nazionale stabilire se tale condizione sia soddisfatta nella causa per la quale è stato adito. (v. punto 116, dispositivo 4)