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Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), e articoli 168 e 176, Detrazione dell’imposta assolta a monte, Servizi di costruzione o di miglioramento di un bene immobile appartenente ad un terzo, Utilizzazione dei servizi da parte di un terzo e del soggetto passivo, Fornitura del servizio a titolo gratuito ad un terzo, Contabilizzazione dei costi generati per i servizi svolti come componente delle spese generali del soggetto passivo, Determinazione dell’esistenza di un nesso diretto e immediato con l’attività economica del soggetto passivo.
Causa C-132/16 Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Sofia contro «Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments» EOOD (domanda di pronuncia pregiudizialeproposta dal Varhoven administrativen sad) «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), e articoli 168 e 176 – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Servizi di costruzione o di miglioramento di un bene immobile appartenente ad un terzo – Utilizzazione dei servizi da parte di un terzo e del soggetto passivo – Fornitura del servizio a titolo gratuito ad un terzo – Contabilizzazione dei costi generati per i servizi svolti come componente delle spese generali del soggetto passivo – Determinazione dell’esistenza di un nesso diretto e immediato con l’attività economica del soggetto passivo» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 settembre 2017 Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Detrazione dell’imposta assolta a monte–Limitazioni del diritto alla detrazione–Mantenimento delle esclusioni dal diritto a detrazione esistenti alla data di adesione all’Unione europea–Presupposti–Esclusioni di natura non generale (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 176) Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Detrazione dell’imposta assolta a monte–Nascita e portata del diritto a detrazione–Beni e servizi impiegati ai fini delle operazioni imponibili del soggetto passivo–Necessità di un nesso diretto e immediato tra l’operazione a monte e l’attività del soggetto passivo–Circostanza idonea a dimostrare l’esistenza di tale nesso–Indispensabilità della prestazione di servizi per consentire al soggetto passivo di esercitare la sua attività economica [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168, a)] Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Detrazione dell’imposta assolta a monte–Nascita e portata del diritto a detrazione–Beni e servizi impiegati ai fini delle operazioni imponibili del soggetto passivo–Fornitura da parte del soggetto passivo di servizi consistenti nella costruzione o nella ristrutturazione di un bene immobile appartenente a un terzo–Terzo che beneficia a titolo gratuito del risultato di tali servizi–Servizi utilizzati sia dal soggetto passivo sia dal terzo nell’ambito delle loro attività economiche–Diritto alla detrazione–Presupposti–Prestazione di servizi effettuata a monte come elemento costitutivo del prezzo di un’operazione soggetta ad imposta effettuata a valle dal soggetto passivo–Limiti–Prestazione che risulta necessaria e proporzionata all’operazione [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168, a)] V. il testo della decisione. (v. punto 21) V. il testo della decisione. (v. punti 28-34) L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che il soggetto passivo ha diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto assolta a monte per la prestazione di servizi, consistenti nella costruzione o nella ristrutturazione di un bene immobile di cui un terzo sia proprietario, qualora quest’ultimo benefici a titolo gratuito del risultato di tali servizi e questi ultimi siano utilizzati tanto dal soggetto passivo medesimo, quanto dal terzo nell’ambito delle loro attività economiche, nei limiti in cui detti servizi non vadano oltre quanto necessario per consentire al soggetto passivo medesimo di effettuare a valle operazioni soggette ad imposta e il loro costo sia incluso nel prezzo di tali operazioni. (v. punti 36, 37, 40 e dispositivo)