Documents - 3 cited in "Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 ottobre 2017. The English Bridge Union Limited contro Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber). Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzione delle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport – Nozione di “sport” – Attività caratterizzata da una componente fisica – Gioco del bridge duplicato. Causa C-90/16."

Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Esenzione delle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, Nozione di “sport”, Attività caratterizzata da una componente fisica, Gioco del bridge duplicato.
Causa C-90/16 The English Bridge Union Limited contro Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)] «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzione delle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport – Nozione di “sport” – Attività caratterizzata da una componente fisica – Gioco del bridge duplicato» Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 ottobre 2017 Diritto dell’Unione europea–Interpretazione–Metodi–Interpretazione letterale, sistematica e teleologica [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 132, § 1, m)] Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Esenzioni–Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica–Pratica dello sport–Nozione–Bridge duplicato–Attività caratterizzata da una componente fisica che appare irrilevante–Esclusione [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 132, § 1, m)] V. il testo della decisione. (v. punti 18, 20, 21, 26, 27) L’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che un’attività, come il bridge duplicato, caratterizzata da una componente fisica che appare irrilevante non rientra nella nozione di «sport» ai sensi di tale disposizione. L’esame del contesto dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112 depone pertanto a favore di un’interpretazione secondo la quale la nozione di «sport» contenuta in tale disposizione si limita ad attività corrispondenti al significato abituale del termine «sport», le quali sono caratterizzate da una componente fisica non irrilevante, senza estendersi a tutte le attività che, per un aspetto o per un altro, possano essere associate a detta nozione. Per quanto riguarda infine la finalità dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), di tale direttiva, si deve ricordare che detta disposizione intende favorire talune attività di interesse generale, vale a dire servizi strettamente collegati con la pratica sportiva o con l’educazione fisica, prestati da enti senza fini di lucro a soggetti praticanti lo sport o l’educazione fisica, e mira, quindi, a promuovere tale pratica in ampi strati della popolazione. La circostanza che un’attività che favorisce il benessere fisico e mentale si pratichi in competizione non consente di pervenire a una conclusione diversa. Infatti, la Corte ha dichiarato che l’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112 non esige, per la sua applicabilità, che l’attività sportiva sia praticata ad un determinato livello, per esempio a livello professionale, e neppure che l’attività sportiva in esame sia praticata secondo determinate modalità, ad esempio in modo sistematico o organizzato o finalizzato a partecipare a competizioni sportive (sentenze del 21 febbraio 2013, Žamberk,C-18/12, EU:C:2013:95, punto 22, nonché del 19 dicembre 2013, Bridport and West Dorset Golf Club,C-495/12, EU:C:2013:861, punto 19). A tal riguardo, si deve parimenti osservare che il carattere competitivo di un’attività non può di per sé essere sufficiente a giustificare la sua qualificazione come «sport», in assenza di una componente fisica non irrilevante. (v. punti 22, 23, 25, 29 e dispositivo)
Fiscalità, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Esenzioni, Articolo 132, paragrafo 1, lettera m), Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, Accesso ad un campo da golf, Visitatori non membri di un golf club che pagano un diritto di accesso al green (“green fee”), Esclusione dall’esenzione, Articolo 133, primo comma, lettera d), Articolo 134, lettera b), Entrate supplementari.
Causa C-495/12 Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs contro Bridport and West Dorset Golf Club Limited [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)] «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Esenzioni — Articolo 132, paragrafo 1, lettera m) — Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport — Accesso ad un campo da golf — Visitatori non membri di un golf club che pagano un diritto di accesso al green (“green fee”) — Esclusione dall’esenzione — Articolo 133, primo comma, lettera d) — Articolo 134, lettera b) — Entrate supplementari» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica – Ambito di applicazione – Organismo senza fini di lucro che gestisce un campo da golf e propone un sistema di diritto d’accesso temporaneo ai visitatori non membri di tale organismo – Inclusione [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 132, § 1, m), e 134, b)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica – Esclusione dall’esenzione – Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 133, primo comma, d)] L’articolo 134, lettera b), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non esclude dal beneficio dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della medesima direttiva la prestazione di servizi consistente nella concessione da parte di un organismo senza fini di lucro, che gestisce un campo da golf e che propone un piano associativo, del diritto di utilizzare il suddetto campo da golf ai visitatori non membri di tale organismo. Infatti, l’espressione «entrate supplementari», ai sensi dell’articolo 134, lettera b), della direttiva 2006/112, non può essere interpretata in modo tale da comportare la restrizione dell’ambito di applicazione dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della stessa direttiva in funzione della qualità di membro o di non membro dei destinatari delle prestazioni di cui trattasi, criterio che è stato intenzionalmente escluso all’atto della definizione di detta esenzione. Orbene, un’interpretazione dell’espressione «entrate supplementari» – in base alla quale rientrano in detta espressione le tasse d’ingresso pagate per l’utilizzo di un campo da golf da visitatori non membri di un organismo senza fini di lucro, che gestisce questo campo da golf e propone anche un piano associativo, perché dette tasse d’ingresso hanno carattere supplementare rispetto alle entrate provenienti dalle quote associative dei membri del medesimo organismo – comporterebbe proprio una siffatta restrizione dell’ambito di applicazione dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112. (v. punti 29, 30, 32, dispositivo 1) L’articolo 133, primo comma, lettera d), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non consente agli Stati membri di escludere dal beneficio dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della stessa direttiva la prestazione di servizi consistente nella concessione del diritto di utilizzare il campo da golf gestito da un organismo senza fini di lucro, che propone un piano associativo, qualora tale prestazione sia fornita a visitatori non membri di tale organismo. Al riguardo, l’ambito di applicazione delle esenzioni di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettere b), g), h), i), l), m) e n), della direttiva 2006/112 è definito non solo in relazione al contenuto delle operazioni considerate, bensì anche in funzione di determinate caratteristiche che i prestatori devono soddisfare. Orbene, prevedendo esenzioni dall’imposta sul valore aggiunto definite in funzione di siffatte caratteristiche, il sistema comune di detta imposta comporta l’esistenza di condizioni di concorrenza diverse per differenti operatori. Di conseguenza, l’articolo 133, primo comma, lettera d), della medesima direttiva non può essere interpretato in un modo che consenta di eliminare la differenza tra le condizioni di concorrenza risultanti dall’esistenza stessa delle esenzioni previste dal diritto dell’Unione, dato che un’interpretazione del genere rimetterebbe in discussione l’ambito di applicazione di tali esenzioni. (v. punti 36, 37, 39, dispositivo 2) Causa C-495/12 Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs contro Bridport and West Dorset Golf Club Limited [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)] «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Esenzioni — Articolo 132, paragrafo 1, lettera m) — Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport — Accesso ad un campo da golf — Visitatori non membri di un golf club che pagano un diritto di accesso al green (“green fee”) — Esclusione dall’esenzione — Articolo 133, primo comma, lettera d) — Articolo 134, lettera b) — Entrate supplementari» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica — Ambito di applicazione — Organismo senza fini di lucro che gestisce un campo da golf e propone un sistema di diritto d’accesso temporaneo ai visitatori non membri di tale organismo — Inclusione [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 132, § 1, m), e 134, b)] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica — Esclusione dall’esenzione — Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 133, primo comma, d)] L’articolo 134, lettera b), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non esclude dal beneficio dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della medesima direttiva la prestazione di servizi consistente nella concessione da parte di un organismo senza fini di lucro, che gestisce un campo da golf e che propone un piano associativo, del diritto di utilizzare il suddetto campo da golf ai visitatori non membri di tale organismo. Infatti, l’espressione «entrate supplementari», ai sensi dell’articolo 134, lettera b), della direttiva 2006/112, non può essere interpretata in modo tale da comportare la restrizione dell’ambito di applicazione dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della stessa direttiva in funzione della qualità di membro o di non membro dei destinatari delle prestazioni di cui trattasi, criterio che è stato intenzionalmente escluso all’atto della definizione di detta esenzione. Orbene, un’interpretazione dell’espressione «entrate supplementari» – in base alla quale rientrano in detta espressione le tasse d’ingresso pagate per l’utilizzo di un campo da golf da visitatori non membri di un organismo senza fini di lucro, che gestisce questo campo da golf e propone anche un piano associativo, perché dette tasse d’ingresso hanno carattere supplementare rispetto alle entrate provenienti dalle quote associative dei membri del medesimo organismo – comporterebbe proprio una siffatta restrizione dell’ambito di applicazione dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112. (v. punti 29, 30, 32, dispositivo 1) L’articolo 133, primo comma, lettera d), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non consente agli Stati membri di escludere dal beneficio dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della stessa direttiva la prestazione di servizi consistente nella concessione del diritto di utilizzare il campo da golf gestito da un organismo senza fini di lucro, che propone un piano associativo, qualora tale prestazione sia fornita a visitatori non membri di tale organismo. Al riguardo, l’ambito di applicazione delle esenzioni di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettere b), g), h), i), l), m) e n), della direttiva 2006/112 è definito non solo in relazione al contenuto delle operazioni considerate, bensì anche in funzione di determinate caratteristiche che i prestatori devono soddisfare. Orbene, prevedendo esenzioni dall’imposta sul valore aggiunto definite in funzione di siffatte caratteristiche, il sistema comune di detta imposta comporta l’esistenza di condizioni di concorrenza diverse per differenti operatori. Di conseguenza, l’articolo 133, primo comma, lettera d), della medesima direttiva non può essere interpretato in un modo che consenta di eliminare la differenza tra le condizioni di concorrenza risultanti dall’esistenza stessa delle esenzioni previste dal diritto dell’Unione, dato che un’interpretazione del genere rimetterebbe in discussione l’ambito di applicazione di tali esenzioni. (v. punti 36, 37, 39, dispositivo 2)
Fiscalità, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 132, paragrafo 1, lettera m), Esenzione, Prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, Pratica di attività sportive in modo non organizzato e non sistematico, Parco acquatico comunale.
Causa C-18/12 Město Žamberk contro Finanční ředitelství v Hradci Králové, divenuto Odvolací finanční ředitelství (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvy í správní soud) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 132, paragrafo 1, lettera m) — Esenzione — Prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport o dell’educazione fisica — Pratica di attività sportive in modo non organizzato e non sistematico — Parco acquatico comunale» Massime — Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 febbraio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica – Pratica dello sport – Nozione – Attività sportive non organizzate, non sistematiche e non finalizzate alla partecipazione a competizioni – Inclusione [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 132, § 1, m)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi – Operazioni composte da più elementi – Operazione che dev’essere considerata una prestazione unica – Criteri di determinazione (Direttiva del Consiglio 2006/112) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica – Accesso ad un parco acquatico – Inclusione – Criteri – Valutazione da parte del giudice nazionale [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 132, § 1, m)] L’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che attività sportive non organizzate, non sistematiche e non finalizzate alla partecipazione a competizioni sportive possono essere considerate pratica dello sport ai sensi di tale disposizione. Tale disposizione non esige, per la sua applicabilità, che l’attività sportiva sia praticata ad un determinato livello, per esempio a livello professionale, e neppure che l’attività sportiva in esame sia praticata secondo determinate modalità, ad esempio in modo sistematico o organizzato o finalizzato a partecipare a competizioni sportive, purché tuttavia l’esercizio di tale attività non rientri in un contesto puramente distensivo e ricreativo. (v. punti 22, 25, dispositivo 1) V. il testo della decisione. (v. punti 27-30) L’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che l’accesso ad un parco acquatico che metta a disposizione dei visitatori non solo installazioni per l’esercizio di attività sportive, ma anche altri tipi di attività distensive o ricreative può costituire una prestazione di servizi strettamente connessa con la pratica dello sport. È compito del giudice nazionale stabilire se tale ipotesi ricorra, in considerazione delle particolari circostanze della causa e alla luce degli elementi interpretativi sottoindicati. Per quanto riguarda l’esistenza di un’unica prestazione complessa, occorre esaminare se le installazioni raggruppate nel parco acquatico di cui trattasi formino un insieme, cosicché l’accesso ad esso costituisca un’unica prestazione la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale. A tale proposito, se l’unico tipo di biglietto d’ingresso proposto per il parco acquatico dà accesso a tutte le installazioni, a prescindere dal tipo di installazione effettivamente utilizzato, dalle modalità e dalla durata del suo utilizzo durante il periodo di validità del biglietto medesimo, tale circostanza costituisce un indizio importante dell’esistenza di un’unica prestazione complessa. Nell’ambito di tale unica prestazione complessa, per stabilire se l’elemento predominante sia costituito dalla possibilità di esercitare attività sportive rientranti nell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112 o piuttosto il puro riposo o la semplice ricreazione, occorre fondarsi sul punto di vista del consumatore medio, che dovrà essere determinato in base ad una serie di elementi oggettivi. Nell’ambito di tale valutazione complessiva occorre tener conto, in particolare, del modo in cui il parco acquatico di cui trattasi è concepito, che risulta dalle sue caratteristiche oggettive, ossia i diversi tipi di infrastrutture proposte, la loro sistemazione, il loro numero ed importanza rispetto all’insieme del parco. (v. punti 32, 33, 37, dispositivo 2) Causa C-18/12 Město Žamberk contro Finanční ředitelství v Hradci Králové, divenuto Odvolací finanční ředitelství (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvy í správní soud) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 132, paragrafo 1, lettera m) — Esenzione — Prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport o dell’educazione fisica — Pratica di attività sportive in modo non organizzato e non sistematico — Parco acquatico comunale» Massime — Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 febbraio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica – Pratica dello sport – Nozione – Attività sportive non organizzate, non sistematiche e non finalizzate alla partecipazione a competizioni – Inclusione [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 132, § 1, m)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi – Operazioni composte da più elementi – Operazione che dev’essere considerata una prestazione unica – Criteri di determinazione (Direttiva del Consiglio 2006/112) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica – Accesso ad un parco acquatico – Inclusione – Criteri – Valutazione da parte del giudice nazionale [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 132, § 1, m)] L’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che attività sportive non organizzate, non sistematiche e non finalizzate alla partecipazione a competizioni sportive possono essere considerate pratica dello sport ai sensi di tale disposizione. Tale disposizione non esige, per la sua applicabilità, che l’attività sportiva sia praticata ad un determinato livello, per esempio a livello professionale, e neppure che l’attività sportiva in esame sia praticata secondo determinate modalità, ad esempio in modo sistematico o organizzato o finalizzato a partecipare a competizioni sportive, purché tuttavia l’esercizio di tale attività non rientri in un contesto puramente distensivo e ricreativo. (v. punti 22, 25, dispositivo 1) V. il testo della decisione. (v. punti 27-30) L’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che l’accesso ad un parco acquatico che metta a disposizione dei visitatori non solo installazioni per l’esercizio di attività sportive, ma anche altri tipi di attività distensive o ricreative può costituire una prestazione di servizi strettamente connessa con la pratica dello sport. È compito del giudice nazionale stabilire se tale ipotesi ricorra, in considerazione delle particolari circostanze della causa e alla luce degli elementi interpretativi sottoindicati. Per quanto riguarda l’esistenza di un’unica prestazione complessa, occorre esaminare se le installazioni raggruppate nel parco acquatico di cui trattasi formino un insieme, cosicché l’accesso ad esso costituisca un’unica prestazione la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale. A tale proposito, se l’unico tipo di biglietto d’ingresso proposto per il parco acquatico dà accesso a tutte le installazioni, a prescindere dal tipo di installazione effettivamente utilizzato, dalle modalità e dalla durata del suo utilizzo durante il periodo di validità del biglietto medesimo, tale circostanza costituisce un indizio importante dell’esistenza di un’unica prestazione complessa. Nell’ambito di tale unica prestazione complessa, per stabilire se l’elemento predominante sia costituito dalla possibilità di esercitare attività sportive rientranti nell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112 o piuttosto il puro riposo o la semplice ricreazione, occorre fondarsi sul punto di vista del consumatore medio, che dovrà essere determinato in base ad una serie di elementi oggettivi. Nell’ambito di tale valutazione complessiva occorre tener conto, in particolare, del modo in cui il parco acquatico di cui trattasi è concepito, che risulta dalle sue caratteristiche oggettive, ossia i diversi tipi di infrastrutture proposte, la loro sistemazione, il loro numero ed importanza rispetto all’insieme del parco. (v. punti 32, 33, 37, dispositivo 2)