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Rinvio pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Rimborso dell’IVA indebitamente versata, Diritto alla detrazione dell’IVA, Modalità, Principi della parità di trattamento e della neutralità fiscale, Principio di effettività, Normativa nazionale che introduce un termine di prescrizione.
Causa C-38/16 Compass Contract Services Limited contro Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs [domanda di pronuncia pregiudizialeproposta dal First-tier Tribunale (Tax Chamber)] «Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Rimborso dell’IVA indebitamente versata – Diritto alla detrazione dell’IVA – Modalità – Principi della parità di trattamento e della neutralità fiscale – Principio di effettività – Normativa nazionale che introduce un termine di prescrizione» Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 giugno 2017 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Modalità di esercizio del diritto a detrazione – Domande di detrazione o di rimborso – Normativa nazionale che introduce una riduzione del termine di prescrizione di detto esercizio – Rispetto dei principi di parità di trattamento, di neutralità fiscale e di effettività – Periodi transitori diversi a seconda dell’oggetto della domanda – Ammissibilità I principi della neutralità fiscale, della parità di trattamento e di effettività non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, nell’ambito della riduzione del termine di prescrizione, da un lato, delle domande di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente versata e, dall’altro, delle domande di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte, prevede periodi transitori differenti, in modo tale che le domande relative a due esercizi contabili di tre mesi sono sottoposte a termini di prescrizione differenti, a seconda che esse abbiano ad oggetto il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente versata o la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte. La domanda di rimborso dell’IVA indebitamente versata rientra nell’ambito del diritto alla ripetizione dell’indebito, il quale, secondo costante giurisprudenza, è inteso a rimediare alle conseguenze dell’incompatibilità dell’imposta con il diritto dell’Unione, neutralizzando l’onere economico che ha indebitamente gravato l’operatore che, in definitiva, l’ha effettivamente sopportata (v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2011, Danfoss e Sauer-Danfoss, C-94/10, EU:C:2011:674, punto 23). Pertanto, si deve rilevare che l’elemento che caratterizza tale diritto al rimborso, e nel quale esso trova origine, è l’esistenza di un versamento indebito alle autorità tributarie, da parte di un soggetto passivo, di una somma a titolo di IVA in violazione del diritto dell’Unione. È proprio il carattere indebito di tale IVA ad essere alla base del diritto alla ripetizione e a garantire, conformemente alle condizioni stabilite dal diritto nazionale di ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, che l’onere economico che deriva da tale versamento venga neutralizzato nei confronti di tale soggetto passivo. Per quanto riguarda, dall’altro lato, la determinazione degli elementi che caratterizzano una domanda di detrazione dell’IVA pagata a monte, occorre rilevare che, mentre il diritto al rimborso dell’IVA indebitamente versata risulta dai principi generali del diritto dell’Unione, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 59 delle conclusioni e come risulta dai punti 29 e 30 della presente sentenza, il diritto alla detrazione dell’IVA pagata a monte è previsto agli articoli 17 e seguenti della sesta direttiva. Pertanto, a differenza dell’elemento che caratterizza il diritto al rimborso dell’IVA indebitamente versata, il diritto alla detrazione dell’IVA, che costituisce un diritto inerente al meccanismo dell’IVA, stabilito dal sistema comune dell’IVA, si fonda sull’esistenza di un’imposta dovuta. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 60 delle conclusioni, tale differenza relativa alla natura dei diritti in questione ed agli obiettivi da essi perseguiti giustifica l’esistenza, per ciascuno di tali due diritti, di regimi giuridici propri, in particolare per quanto riguarda il loro contenuto e le loro condizioni di esercizio, come il termine di prescrizione delle azioni volte a fare valere detti diritti e, più in particolare, la data a partire dalla quale tale termine diventa applicabile. (v. punti 30-32, 36, 38, 46 e dispositivo)