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cited in "Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 settembre 2017. Commissione europea contro Repubblica federale di Germania. Inadempimento di uno Stato – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettera f) – Esenzione delle prestazioni di servizi fornite ai loro membri da associazioni autonome di persone – Limitazione alle associazioni autonome i cui membri esercitano un numero limitato di professioni. Causa C-616/15."
Inadempimento di uno Stato, Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 132, paragrafo 1, lettera f), Esenzione delle prestazioni di servizi fornite ai loro membri da associazioni autonome di persone, Limitazione alle associazioni autonome i cui membri esercitano un numero limitato di professioni.
Causa C-616/15 Commissione europea contro Repubblica federale di Germania «Inadempimento di uno Stato – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettera f) – Esenzione delle prestazioni di servizi fornite ai loro membri da associazioni autonome di persone – Limitazione alle associazioni autonome i cui membri esercitano un numero limitato di professioni» Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 settembre 2017 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico – Prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un’attività esente al fine di rendere servizi ai loro membri – Normativa nazionale che limita l’esenzione alle associazioni autonome i cui membri esercitano un numero limitato di professioni – Inadempimento – Giustificazione – Rischio generico di distorsioni della concorrenza – Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 132, § 1, f)] Viola gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), lo Stato membro che limita l’esenzione dall’IVA ad associazioni autonome di persone i cui membri esercitano un numero limitato di professioni. Infatti, le prestazioni di servizi fornite da un’associazione autonoma di persone rientrano nell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112, qualora tali prestazioni di servizi contribuiscano direttamente all’esercizio di attività di interesse pubblico di cui all’articolo 132 di tale direttiva. Inoltre, l’ambito di applicazione delle esenzioni di cui all’articolo 132 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato restrittivamente, dato che esse costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. Ne consegue che non possono rientrare nell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112, le prestazioni di servizi che contribuiscono non direttamente all’esercizio di attività di interesse pubblico di cui a tale articolo 132, ma all’esercizio di altre attività esenti, segnatamente quelle di cui all’articolo 135 della citata direttiva. Di conseguenza, si deve interpretare l’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112 nel senso che l’esenzione prevista da tale disposizione riguarda esclusivamente le associazioni autonome di persone i cui membri esercitano le attività di interesse pubblico elencate in detto articolo. Pertanto, occorre respingere la censura principale della Commissione, secondo cui l’ambito di applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112 non è limitato alle associazioni autonome di persone i cui membri esercitano attività di interesse pubblico. Per determinare se l’applicazione, a una determinata attività, dell’esenzione di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112 possa provocare distorsioni della concorrenza, occorre rilevare che gli Stati membri non hanno l’obbligo di recepire letteralmente questo criterio nel loro diritto nazionale. Il legislatore nazionale può certamente prevedere delle regole che siano facilmente gestite e controllate dalle autorità competenti. Infatti, in forza dell’articolo 131 della direttiva 2006/112, gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali sono sottoposte le esenzioni, al fine di garantire la corretta e semplice applicazione di queste ultime. Tuttavia, tali condizioni non possono riguardare la definizione del contenuto delle esenzioni previste da tale direttiva. (v. punti 48-51, 64, 65, 72 e dispositivo)
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