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cited in "Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 1° giugno 2017. Wallenborn Transports SA contro Hauptzollamt Gießen. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hessisches Finanzgericht. Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Regime di transito esterno – Trasporto di merci attraverso un porto franco situato in uno Stato membro – Normativa di tale Stato membro che esclude i porti franchi dal territorio fiscale nazionale – Sottrazione al controllo doganale – Nascita dell’obbligazione doganale ed esigibilità dell’IVA. Causa C-571/15."
Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Regime di transito esterno, Trasporto di merci attraverso un porto franco situato in uno Stato membro, Normativa di tale Stato membro che esclude i porti franchi dal territorio fiscale nazionale, Sottrazione al controllo doganale, Nascita dell’obbligazione doganale ed esigibilità dell’IVA.
Causa C-571/15 Wallenborn Transports SA contro Hauptzollamt Gießen (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hessisches Finanzgericht) «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Regime di transito esterno – Trasporto di merci attraverso un porto franco situato in uno Stato membro – Normativa di tale Stato membro che esclude i porti franchi dal territorio fiscale nazionale – Sottrazione al controllo doganale – Nascita dell’obbligazione doganale ed esigibilità dell’IVA» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 1o giugno 2017 Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Operazioni imponibili–Importazioni di beni–Luogo delle importazioni di beni–Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta–Articoli 61, primo comma, e 71, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112–Riferimento ad uno dei regimi o ad una delle situazioni contemplate dall’articolo 156 di tale direttiva–Portata–Trasporto delle merci attraverso un porto franco situato in uno Stato membro–Normativa di tale Stato membro che esclude i porti franchi dal territorio fiscale nazionale–Inclusione
(Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75, artt. 61, comma 1, 71, § 1, comma 1, e 156)
Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta–Importazioni di beni–Beni situati all’interno di una zona franca–Sottrazione al controllo doganale all’interno della suddetta zona franca che fa sorgere un’obbligazione doganale–Ininfluenza sul fatto generatore e sull’esigibilità dell’imposta–Presupposto–Mancanza di ingresso nel circuito economico dell’Unione europea–Verifica incombente al giudice nazionale
(Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75, art. 71, § 1)
Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta–Importazioni di beni–Obbligazione doganale sorta in virtù dell’articolo 203 del regolamento n. 2913/92–Esclusione dell’insorgere di un’obbligazione a titolo di imposta sul valore aggiunto–Non applicabilità cumulativa dell’articolo 204 del citato regolamento
[Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75, art. 71, § 1; regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, artt. 203 e 204] L’articolo 61, primo comma, e l’articolo 71, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2007/75/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, devono essere interpretati nel senso che il riferimento a «uno dei regimi o ad una delle situazioni di cui» all’articolo 156 di detta direttiva include le zone franche.
(v. punto 46, dispositivo 1)
L’articolo 71, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75, deve essere interpretato nel senso che la sottrazione di una merce al controllo doganale all’interno di una zona franca non determina il verificarsi del fatto generatore né rende esigibile l’imposta sul valore aggiunto all’importazione qualora detta merce non sia entrata nel circuito economico dell’Unione europea, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio accertare.
In tale contesto è però opportuno ricordare che la Corte ha dichiarato che l’esigibilità dell’IVA potrebbe aggiungersi all’obbligazione doganale qualora si potesse ritenere, sulla base della condotta illecita da cui è sorta detta obbligazione, che le merci di cui trattasi sono entrate nel circuito economico dell’Unione e possono quindi essere state oggetto di consumo, configurandosi pertanto l’assoggettamento all’IVA (sentenza del 2 giugno 2016, Eurogate Distribution e DHL Hub Leipzig, C-226/14 e C-228/14, EU:C:2016:405, punto 65).
A tal riguardo, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 67 a 69 delle sue conclusioni, qualora i beni soggetti a dazi all’importazione siano sottratti al controllo doganale all’interno di una zona franca e non si trovino più in tale zona, si deve in via di principio presumere che essi siano entrati nel circuito economico dell’Unione.
(v. punti 54, 55, 57, dispositivo 2)
L’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75, deve essere interpretato nel senso che, quando un’obbligazione doganale sorge ai sensi dell’articolo 203 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, ed è escluso, in base alle circostanze di cui al procedimento principale, che detta obbligazione doganale determini la nascita di un’obbligazione a titolo dell’imposta sul valore aggiunto, non è applicabile l’articolo 204 di tale regolamento al mero fine di giustificare il fatto generatore di detta imposta.
(v. punto 63, dispositivo 3)